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IGIENE AMBIENTALE E CONTRATTI A TERMINE, SPETTA AL GESTORE PROVARE L’ESIGENZA CHE GIUSTIFICA L’ASSUNZIONE
di Michele Nico 31 ottobre 2023
Materia: ambiente / rifiuti

IGIENE AMBIENTALE E CONTRATTI A TERMINE, SPETTA AL GESTORE PROVARE L’ESIGENZA CHE GIUSTIFICA L’ASSUNZIONE

 

Spetta al soggetto gestore del servizio di igiene ambientale l’onere di provare la maggiore produzione di rifiuti in un determinato periodo stagionale e la conseguente esigenza di avvalersi di contratti di somministrazione, mentre non compete al lavoratore il corrispondente onere di provare l’irregolarità di tale forma di reclutamento a carattere temporaneo, per contrasto con la vigente normativa in materia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28888/2023.

Il fatto

Il dipendente di una società in house per la gestione del servizio rifiuti, dopo aver prestato servizio come operatore ecologico in virtù di tre distinti contratti di somministrazione, ha chiamato in giudizio la società per far valere l'illegittimità della clausola relativa al termine del rapporto di lavoro, con la condanna della società stessa al pagamento dell’indennità ex articolo 32 della legge 183/2010.

Il Tribunale rigettava il ricorso del lavoratore, mentre la Corte d’appello di Perugia con la sentenza impugnata (n. 9/2018) ne accoglieva la domanda, sostenendo la mancata corrispondenza al vero della causale dedotta nel rapporto di somministrazione (nel periodo natalizio dal 24 dicembre 2005 al 31 gennaio 2006), con cui si faceva riferimento a «punte di più intensa attività nella raccolta dei rifiuti» tali da giustificare l’impiego dei lavoratori somministrati.

È noto, infatti, che l’utilizzo dell’istituto può aver luogo esclusivamente per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’onere della prova

Al che la società ha impugnato la sentenza sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel sostenere che gravava a carico del gestore l’onere di provare la ricorrenza dei presupposti per l’impiego dei contratti a termine, a fronte delle contestazioni del convenuto in ordine all’irregolare utilizzo di tale modalità assunzionale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso in base a detta argomentazione per il fatto che, come si legge nell’ordinanza, in tema di somministrazione di manodopera “ [il gestore] è tenuto a dimostrare in giudizio l'esigenza alla quale si ricollega l'assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta”.

Di qui la cautela con cui tutte le imprese dovrebbero avvalersi dei contratti a termine, per evitare l’aggiramento di una disciplina estremamente limitativa e tutelata da un rigido sistema sanzionatorio.

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