HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
DIRIGENZA, LA MANCATA PESATURA DEGLI INCARICHI OBBLIGA L’ENTE A RISARCIRE IL DANNO
di Michele Nico 21 dicembre 2023
Materia: pubblica amministrazione / lavoro

DIRIGENZA, LA MANCATA PESATURA DEGLI INCARICHI OBBLIGA L’ENTE A RISARCIRE IL DANNO

 

Nell’ambito della macrostruttura dell’ente la mancata o ritardata pesatura degli incarichi dirigenziali in violazione del corrispondente obbligo contrattuale è fonte di danno da inadempimento a carico della Pa e dà diritto al dirigente di essere risarcito secondo valutazione equitativa.

Lo ha affermato la Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 28808 del 17 ottobre 2023.

Il fatto

Nel caso in esame la Corte d’appello di Palermo (sentenza n. 793/2020) aveva condannato un’azienda sanitaria provinciale a risarcire un dirigente medico per la mancata attivazione, secondo gli obblighi contrattuali, della procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e connessa pesatura degli incarichi, propedeutiche alla determinazione della parte variabile dell’indennità di posizione.

L’Asp ha impugnato detta sentenza in Cassazione lamentandone l’illegittimità per difetto di prova e carenza di nesso causale nell’assumere che l’inottemperanza dell'obbligo di provvedere alla pesatura  delle funzioni sia per sé sufficiente a fondare la responsabilità per inadempimento ex articolo 1218 del codice civile, e contestando, in subordine, il criterio adottato dal giudice dell’appello per la valutazione equitativa del danno.

La Sezione lavoro ha respinto il ricorso dell’azienda sulla base di argomentazioni giuridiche chiare e incisive, che mettono in luce i delicati profili di responsabilità a carico della Pa, in rapporto agli atti di macro-organizzazione da adottare per il trattamento economico del personale. 

Dal punto di vista normativo l'articolo 24, comma 1, del dlgs 165/2001 stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. 

In conformità al disposto sopra citato, recepito dalle fonti secondarie e dalla contrattazione collettiva di categoria, l’organo di vertice dell’amministrazione è tenuta ad attivare la fase dei necessari passaggi negoziali con i sindacati e ad adottare il provvedimento di graduazione delle funzioni, che individua la quota variabile della retribuzione di posizione definendo:

-         l'attribuzione delle responsabilità;

-         l'assegnazione degli obiettivi;

-         la determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento.

In ragione di tale adempimento “la violazione dell’obbligo in questione da parte della Pa” scrivono i giudici nell’ordinanza in esame “legittima il dirigente medico interessato a chiedere il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione”, e a tal fine il dirigente “deve solo allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte”.

La valutazione del danno

Il collegio ha rilevato in secondo luogo che la valutazione equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione, in quanto la stima è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione.

Tenuto conto di ciò, la Sezione ha ritenuto congrua la quantificazione del danno in misura pari all’importo determinato dalla stessa azienda ricorrente con una pregressa delibera finalizzata a un’ipotesi di transazione con la dirigenza medica, per porre termine alla controversia insorta a causa del persistente ritardo nell’adozione dell’atto di pesatura degli incarichi.

 

 

.

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici