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Partecipate, il nuovo regime dei compensi assimila gli amministratori unici e delegati alla dirigenza .
di Michele Nico 31 luglio 2019
Materia: società / partecipazione pubblica

PARTECIPATE, IL NUOVO REGIME DEI COMPENSI ASSIMILA GLI AMMINISTRATORI UNICI E DELEGATI ALLA DIRIGENZA

La bozza di regolamento licenziata nelle scorse settimane per l’esame della Conerenza unificata, che darà finalmente attuazione all’articolo 11, comma 6, del dlgs 175/2016, punta a introdurre un nuovo criterio di determinazione dei compensi per amministratori e sindaci delle società a controllo pubblico, con l’effetto che, a far tempo dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, cambierà notevolmente il sistema di remunerazione degli incarichi nelle partecipate.

È fuor di dubbio che la metodologia di calcolo prevista dal testo unico sulle partecipate per la definizione dei compensi da attribuire ai Cda è ben diversa da quella attuale.

Le indennità oggi in vigore hanno la loro matrice nell’articolo 1, commi 725 e seguenti, della legge 296/2006 – ancorché formalmente abrogato dall’articolo 28, lett. e) del dlgs 175/2016 – che per la prima volta ha fissato un tetto ai compensi degli amministratori nominati nelle partecipate.

Secondo il comma 725, nelle società in mano pubblica e nelle loro controllate al presidente del consiglio di amministrazione può essere attribuito un compenso lordo annuale onnicomprensivo non superiore al 70 per cento di quello attribuito al Sindaco del Comune controllante, mentre per gli altri componenti dell’organo collegiale il compenso non può superare il 60 per cento del medesimo importo.

Se la società produce utili, in base al disposto è possibile prevedere in aggiunta un’indennità di risultato, di entità comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui sopra.

All’amministratore della partecipata spetta poi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e le indennità di missione nei termini previsti dall’art. 84 del Tuel.

Nelle società pubbliche a partecipazione plurima i compensi devono essere determinati facendo riferimento all’indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

La norma che ha presidiato l’attuale periodo di transizione è l’articolo 16 del Dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, che novellando l’articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Secondo tale impianto normativo – come ha più volte precisato la Corte dei Conti – il tetto massimo ai compensi va applicato anche nei confronti degli amministratori investiti di particolari compiti o cariche, come nel caso dell’amministratore delegato.

Ed è proprio questo il punto che, secondo il regolamento attuativo, diventa oggetto di una disciplina fortemente innovativa.

Secondo l’articolo 3 della bozza in esame il limite massimo del trattamento economico (da 120 mila a 240 mila euro, a seconda delle 5 fasce di appartenenza previste dalla tabella n. 2) non troverà applicazione soltanto per i dirigenti e i dipendenti delle partecipate, ma anche per gli amministratori unici e gli amministratori delegati, i quali – in ragione del delicato ruolo di responsabilità che svolgono – fuoriescono così dall’orbita degli organi direttivi collegiali (con compensi ben più ridotti) di cui alla tabella n. 3 dello stesso articolo.

La novità del nuovo regime non punta solamente a remunerare in forma più adeguata la responsabilità di governo delle partecipate, ma probabilmente avrà anche l’effetto di incentivare il ricorso alla figura dell’amministratore unico – in linea peraltro con quanto prescritto dall’articolo 11, comma 2, del testo unico – là dove tale forma di governance risulta meglio praticabile, come nelle piccole realtà societarie o nelle aziende pubbliche preposte alla gestione di un solo servizio.

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