HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29/7/2021
DPCM 29/07/2021, n. 128, Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica
(GU n.228 del 23-9-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Materia: ambiente / disciplina

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

29 luglio 2021, n. 128

Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero   della   transizione
ecologica.
(GU n.228 del 23-9-2021)
  Vigente al: 8-10-2021  
Capo I
Organizzazione del Ministero della transizione ecologica


              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17;
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349,  recante  istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  recante
individuazione delle unita' previsionali di base del  bilancio  dello
Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
35 a 40;
  Vista la legge 7 giugno 2000,  n.  150,  recante  disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del   pubblico
all'informazione ambientale;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), e, in particolare, l'articolo 1, comma 503;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, recante regolamento per  il  riordino  degli  organismi  operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248;
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica;
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,     che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE);
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche;
  Vista la legge 28 giugno 2016,  n.  132,  recante  istituzione  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 6 luglio  2016,  recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione;
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare,
gli articoli 2 e 4-bis, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita';
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare,
l'articolo 5;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno  2019,  n.  97,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 agosto 2019, n. 201, come modificato dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282;
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica,
e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
  Ritenuto per ragioni di speditezza e celerita',  di  non  avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
  Informate le Organizzazioni sindacali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2021;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                              Funzioni
 
  1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  del  Ministero
della transizione ecologica, di seguito  denominato  «Ministero».  Il
Ministero costituisce l'autorita' nazionale di riferimento in materia
ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349,  ed  esercita
le  funzioni  in  materia  ambientale,  energetica  e   di   sviluppo
sostenibile, secondo quanto disposto  dall'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite
da ogni altra norma in  attuazione  degli  articoli  9  e  117  della
Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli
obblighi internazionali.
  2. Il Ministro della transizione ecologica e' di seguito denominato
«Ministro».
                               Art. 2
 
                           Organizzazione
 
  1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,
e' articolato in:
    a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;
    b) uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  2.  I  Dipartimenti  assumono  la  denominazione  di   Dipartimento
amministrazione  generale,  pianificazione  e   patrimonio   naturale
(DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento
energia (DiE).
  3.  Il  Dipartimento  amministrazione  generale,  pianificazione  e
patrimonio naturale (DiAG) e' articolato nei seguenti quattro  uffici
di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA);
    b) Direzione generale  innovazione  tecnologica  e  comunicazione
(ITC);
    c) Direzione generale attivita' europea ed internazionale (AEI);
    d) Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).
  4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)  e'  articolato  nei
seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale economia circolare (EC);
    b) Direzione generale uso sostenibile del suolo e  delle  risorse
idriche (USSRI);
    c) Direzione generale valutazioni ambientali (VA).
  5. Il Dipartimento energia (DiE) e'  articolato  nei  seguenti  tre
uffici di livello dirigenziale generale:
    a) Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS);
    b) Direzione generale  competitivita'  ed  efficienza  energetica
(CEE);
    c) Direzione generale incentivi energia (IE).
  6. I Capi dei dipartimenti, dai quali  dipendono  funzionalmente  i
dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale  generale  in
cui  si  articola   ciascun   Dipartimento,   svolgono   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono  responsabili,
a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 21 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in  attuazione
degli indirizzi  del  Ministro.  Essi  svolgono  i  compiti  previsti
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n.  300  del
1999, e provvedono, in particolare,  all'assegnazione  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici  di  livello
dirigenziale  generale  compresi  nel  Dipartimento.  Ai   fini   del
perseguimento    dei    risultati    complessivi    della    gestione
amministrativa, il Capo del dipartimento:
    a) assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici
nello svolgimento delle funzioni;
    b) rappresenta unitariamente il Dipartimento nelle relazioni  con
l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra  le
strutture dipartimentali e  le  altre  amministrazioni  ed  enti  del
settore pubblico;
    c)  fornisce,  per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  il
supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.
  7. I capi dei dipartimenti, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e  3,
del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300  e  del  combinato
disposto dell'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  esercitano  un'azione  di  indirizzo,  di  coordinamento  anche
tecnico e di monitoraggio  sull'attivita'  degli  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Dipartimento. A tal fine adottano direttive
specifiche per l'espletamento dei poteri di direzione e di indirizzo,
nonche'  per  individuare  categorie  di  atti  e  di   provvedimenti
amministrativi di particolare  rilevanza,  anche  di  spesa,  di  cui
all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Con riferimento a tali  atti  e  provvedimenti  e'  previsto  un
potere sostitutivo in caso di inerzia,  nonche'  il  rilascio  di  un
preventivo nulla osta all'adozione, previa verifica di  idoneita'  al
raggiungimento degli obiettivi e al  rispetto  delle  priorita',  dei
piani, dei programmi e delle direttive, in attuazione degli indirizzi
del Ministro. Il diniego del nulla  osta  e  l'esercizio  del  potere
sostitutivo in caso di inerzia sono comunicati  al  Ministro  per  il
tramite dell'Ufficio di Gabinetto.
  8. I Capi dei dipartimenti assicurano il coordinamento  dell'azione
amministrativa anche mediante la convocazione  della  Conferenza  dei
dipartimenti  e  delle   direzioni   generali,   nonche'   attraverso
l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro  temporaneo  per
la trattazione di questioni specifiche  o  per  il  perseguimento  di
particolari  obiettivi  che  necessitano   del   concorso   di   piu'
dipartimenti o di piu' direzioni generali,  anche  per  gli  atti  di
pianificazione strategica.
  9. I dipartimenti e le  direzioni  generali  svolgono  le  funzioni
previste  dal  presente  regolamento,  nonche'  ogni  altra  funzione
attribuita al Ministero dalla vigente  normativa,  coordinandosi  con
gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:
    a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie
di rispettiva competenza;
    b) la formulazione  di  proposte,  nelle  materie  di  rispettiva
competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e
all'impiego  dei  fondi  europei,  le  politiche  di   coesione,   la
programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione  dei  piani  e
dei rispettivi fondi assegnati;
    c) la promozione di strategie di intervento  idonee  a  governare
gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della  mitigazione  e
dell'adattamento;
    d) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in  materia
ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;
    e) la cura del raccordo tra l'ordinamento italiano e  i  processi
normativi dell'Unione europea (UE) attraverso la partecipazione  alla
formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e all'attuazione
delle normative europee sul  piano  interno,  coordinandosi  con  gli
uffici di diretta collaborazione.
  10. I  dipartimenti  e  le  direzioni  generali  possono  stipulare
convenzioni e accordi con istituti superiori,  organi  di  consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici specializzati operanti
a livello  nazionale,  universita'  statali  e  non  statali  e  loro
consorzi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, dandone preventiva informazione al DiAG, anche al  fine
di   assicurare   l'unitarieta'    e    l'economicita'    dell'azione
dell'amministrazione.
  11. Il Ministero si  avvale,  per  i  compiti  istituzionali  e  le
attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse
nazionale, dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
  12. Il Ministero si avvale, altresi', delle societa' in  house  per
le  attivita'  strumentali  alle  finalita'  ed   alle   attribuzioni
istituzionali del Ministero  nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti
dalla normativa e dalla giurisprudenza europea  e  nazionale  per  la
gestione in house nonche' delle societa' controllate, di altri enti e
agenzie vigilate.
                               Art. 3
 
               Dipartimento amministrazione generale,
                pianificazione e patrimonio naturale
 
  1.  Il  Dipartimento  amministrazione  generale,  pianificazione  e
patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell'articolo 2,  comma
3, le competenze del Ministero in materia di gestione  delle  risorse
umane e degli  acquisti,  digitalizzazione  e  comunicazione,  affari
europei ed internazionali e patrimonio naturalistico e mare.
  2.  Il  Dipartimento  esercita,  nelle  materie  di  spettanza  del
Ministero, le competenze in materia di: gestione delle risorse  umane
e del  benessere  organizzativo;  pianificazione  dei  fabbisogni  di
acquisto e gestione del relativo processo;  innovazione  tecnologica,
digitalizzazione  e  comunicazione;  programmazione  europea,  affari
europei ed internazionali; biodiversita', aree protette,  difesa  del
mare e tutela degli ambienti costieri e marini.
  3. Al Dipartimento sono demandate le  funzioni  di:  pianificazione
strategica e controllo anche in materia di  bilancio  del  Ministero;
coordinamento della gestione degli  atti  convenzionali  con  enti  e
societa'; elaborazione di indirizzi strategici, direttive generali ed
esercizio  della  vigilanza  su  ISPRA,  ENEA,  Gestore  dei  servizi
energetici (GSE s.p.a.) e  relative  controllate,  Societa'  Gestione
Impianti Nucleare (SO.G.I.N. s.p.a.); esercizio del controllo analogo
sulle societa' in house del Ministero. Le funzioni di cui al presente
comma sono esercitate in coordinamento  con  i  Dipartimenti  per  le
materie di competenza.
  4. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di  coordinamento
anche tecnico e  di  monitoraggio  sulle  attivita'  delle  Direzioni
generali nelle materie di competenza  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2 comma 7.
  5. Il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per  il
tramite dell'Ufficio di gabinetto, al Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  al
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) e agli
altri comitati interministeriali comunque denominati operanti  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando,  altresi',  il
collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee
guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS);
elabora, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, l'allegato Documento
di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del
Programma nazionale di riforma (PNR)  e  gli  altri  atti  strategici
nazionali;  coordina  le  politiche  di   coesione,   gli   strumenti
finanziari europei, la  programmazione  regionale  unitaria  ed  ogni
altro fondo europeo di competenza del Ministero, esercitando anche le
relative funzioni di controllo.
  6. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di  raccordo  tra
l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE  attraverso  il
coordinamento degli  altri  dipartimenti  nella  partecipazione  alla
formazione  delle  politiche  e  delle   decisioni   dell'UE   e   il
monitoraggio  dell'attuazione  delle  normative  europee  sul   piano
interno curata dall'Ufficio legislativo con il supporto  dei  singoli
dipartimenti.
  7. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza  delle  direzioni  generali  afferenti  e
acquisisce l'informativa dagli altri dipartimenti  sui  rapporti  con
gli organismi internazionali di settore.
  8.  Il  Dipartimento  cura  l'informazione   e   la   comunicazione
istituzionale in raccordo con  gli  altri  dipartimenti  secondo  gli
indirizzi degli uffici di diretta collaborazione.
                               Art. 4
 
                  Dipartimento sviluppo sostenibile
 
  1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in  materia  di
economia  circolare,  uso  sostenibile  del  suolo  e  delle  risorse
idriche, risanamento dei siti contaminati, esercizio  dell'azione  di
risarcimento  del  danno  ambientale,  valutazioni  e  autorizzazioni
ambientali, bioeconomia e finanza sostenibile.
  2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di
spettanza del Ministero, le competenze in materia di:  politiche  per
lo  sviluppo  dell'economia  circolare,  inclusa  la  definizione   e
implementazione della  relativa  strategia  nazionale;  gestione  dei
procedimenti  amministrativi  relativi  alla  bonifica  dei  siti  di
interesse nazionale; finanziamento dell'attuazione  degli  interventi
di bonifica dei  siti  orfani;  risarcimento  del  danno  ambientale;
difesa del suolo e  mitigazione  del  rischio  idrogeologico;  tutela
quali-quantitativa delle risorse idriche  e  gestione  dei  distretti
idrografici; esercizio e attuazione delle direttive  nel  settore  di
fornitura e distribuzione  di  acqua  potabile;  coordinamento  delle
autorita' di  bacino;  valutazioni  e  autorizzazioni  ambientali  di
competenza statale; politiche per lo  sviluppo  della  bioeconomia  a
supporto della strategia nazionale; sviluppo di strumenti di  finanza
sostenibile.
  3. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di  coordinamento
anche tecnico e  di  monitoraggio  sulle  attivita'  delle  direzioni
generali nelle materie di competenza  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 7.
  4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta  il
DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
  5. Il Dipartimento collabora con il DiAG  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 6.
  6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza  delle  Direzioni  generali  afferenti  e
fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi  internazionali
di settore al DiAG.
                               Art. 5
 
                        Dipartimento energia
 
  1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di  infrastrutture
e sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, approvvigionamento,
efficienza e  competitivita'  energetica,  promozione  delle  energie
rinnovabili e gestione degli incentivi energia.
  2. Ai sensi del comma 1, il dipartimento esercita, nelle materie di
spettanza  del  Ministero,  le  competenze  in  materia  di:  mercati
energetici; efficienza energetica e energie rinnovabili; gestione dei
rifiuti nucleari; carburanti  e  mobilita'  sostenibile;  rilascio  e
gestione  titoli  minerari;  programmi  di  incentivazione  anche   a
finanziamento europeo in materia  di  energie  rinnovabili;  analisi,
programmazione e studi  di  settore  energetico  e  di  geo  risorse;
sicurezza   degli    approvvigionamenti;    regolamentazione    delle
infrastrutture energetiche; normativa tecnica nel settore energetico;
servizi minerari per gli idrocarburi e le geo  risorse;  programmi  e
misure di ricerca e di sviluppo e promozione di nuove tecnologie  per
la transizione energetica.
  3. Al Dipartimento sono  demandate  le  funzioni  di  coordinamento
anche tecnico e  di  monitoraggio  sulle  attivita'  delle  direzioni
generali nelle materie di competenza  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2, comma 7.
  4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta  il
DiAG nelle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5.
  5. Il Dipartimento collabora con il DiAG  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 6.
  6. Il Dipartimento cura i rapporti con gli organismi internazionali
nelle materie di competenza  delle  direzioni  generali  afferenti  e
fornisce l'informativa sui rapporti con gli organismi  internazionali
di settore al DiAG.
  7. Il Dipartimento coordina  le  azioni  per  il  monitoraggio,  il
controllo e la  gestione  delle  situazioni  di  crisi  ed  emergenza
energetica.
  8. Presso il  Dipartimento  opera  la  Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10,  per  il
supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo.
                               Art. 6
 
             Direzione generale risorse umane e acquisti
 
  1. La Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA)  svolge  le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati,
del Ministero e gestione delle attivita' in tema  di  accesso  civico
generalizzato;  organizzazione  e  gestione   dell'Ufficio   per   le
relazioni con  il  pubblico;  procedimenti  di  riconoscimento  delle
associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il  mantenimento  dei
requisiti previsti;
    b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione  ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero;  trattamento
giuridico ed economico del personale e dei  componenti  degli  organi
collegiali operanti presso il  Ministero,  tenuta  dei  ruoli,  della
matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e  del  personale
non dirigenziale; protezione dei dati personali anche  ai  sensi  del
regolamento (UE) 2016/679; supporto al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo  1  della
legge 6 novembre 2012,  n.  190;  supporto  agli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro,  ai  Dipartimenti  e  alle   direzioni
generali per gli adempimenti in materia di trasparenza;
    c) politiche  e  azioni  per  il  benessere  organizzativo  e  la
formazione attiva del personale;  relazioni  sindacali;  politiche  e
azioni  per  le  pari  opportunita'  nella  gestione  del  personale;
organizzazione e gestione dell'Ufficio  per  il  «Comitato  unico  di
garanzia» di cui all'articolo 57 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;
    d) amministrazione e manutenzione degli  spazi  del  Ministero  e
relativi impianti tecnologici; cura delle sedi del Ministero; ufficio
cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;
    e) svolgimento, in qualita' di datore  di  lavoro,  di  tutte  le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi  di
lavoro, nonche' alla  tutela  della  salute  dei  lavoratori  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e  alle
attivita' connesse;
    f) gestione del  contenzioso  relativo  al  personale;  cura  dei
procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti
disciplinari di cui all'articolo 55-bis del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165;
    g) gestione dei processi collegati al sistema  di  misurazione  e
valutazione della performance organizzativa e individuale e  gestione
del ciclo della  performance,  compresa  la  redazione  dei  relativi
documenti,  in  funzione  di  supporto   agli   Uffici   di   diretta
collaborazione  del  Ministro   e   all'Organismo   Indipendente   di
valutazione;
    h) individuazione del fabbisogno di beni e servizi e gestione dei
relativi processi di acquisto del Ministero  relativi  alla  gestione
unificata; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi
e  lavori,  sulla  base  dei  documenti  tecnici  predisposti   dalle
direzioni generali interessate che mantengono la competenza  per  gli
atti contabili sui capitoli assegnati e assicurano la  partecipazione
nelle commissioni di gara.
                               Art. 7
 
             Direzione generale innovazione tecnologica
                           e comunicazione
 
  1. La Direzione generale innovazione  tecnologica  e  comunicazione
(ITC) svolge le funzioni di competenza  del  Ministero  nei  seguenti
ambiti:
    a) innovazione tecnologica,  digitalizzazione,  informatizzazione
dei  sistemi,  organizzazione  unificata  e  condivisa  del   sistema
informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio  della
trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi
gli aspetti di attuazione della  normativa  in  materia  di  garanzia
della privacy;
    b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero  e
sviluppo di progetti  applicativi  e  di  altri  portali  in  stretto
coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro;
funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica  e
la geolocalizzazione per  gli  aspetti  informatici,  anche  connessi
all'attuazione del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,
attuativo della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una  infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE);
    c) coordinamento ed attuazione, per i profili di  competenza  del
Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche
per la transizione digitale secondo le linee guida  dell'Agenzia  per
l'Italia Digitale (AGID);
    d)  attivita'  relative  allo  svolgimento  delle   funzioni   di
Autorita' NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei
settori di competenza, ai sensi del  decreto  legislativo  18  maggio
2018, n.  65,  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016,  e  successive
modificazioni  e  funzioni  di  riferimento  per  l'attuazione  e  lo
sviluppo normativo in ambito di protezione  cibernetica  e  sicurezza
informatica sia nazionale sia internazionale,  in  coordinamento  con
l'Ufficio di gabinetto;
    e)   partecipazione   alle   attivita'   dagli    Organismi    di
Standardizzazione Nazionali, europei  ed  internazionali  (UNI,  CEI,
ETSI, ITU);
    f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative
e  revisione  in  chiave  digitale  e  informatica  degli  stessi  in
collaborazione con gli altri dipartimenti;
    g) individuazione del fabbisogno di beni  e  servizi  Information
Technology (IT) e gestione dei relativi processi di  acquisto,  anche
in collaborazione con la RUA;
    h) comunicazione  istituzionale  ed  elaborazione  del  programma
delle iniziative di comunicazione ai  sensi  dell'articolo  11  della
legge 7 giugno 2000, n. 150,  in  coordinamento  con  gli  Uffici  di
diretta  collaborazione  del  Ministro;  promozione,   diffusione   e
aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e  gli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle
politiche  del  Ministero,  anche  con   riferimento   all'educazione
ambientale.
                               Art. 8
 
       Direzione generale attivita' europea ed internazionale
 
  1. La Direzione generale attivita' europea ed internazionale  (AEI)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) partecipazione del Ministero alle attivita' in sede europea ed
internazionale derivanti dal ciclo annuale  del  coordinamento  delle
politiche economiche europee,  nonche'  ai  processi  di  definizione
delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi
internazionali per la protezione e la valorizzazione ambientale,  ivi
inclusi gli habitat naturali, il mare, la biodiversita' ed i  servizi
ecosistemici, i cambiamenti  climatici  e  la  qualita'  dell'aria  e
dell'acqua, i rifiuti, le sostanze chimiche  e  l'energia;  vigilanza
sull'applicazione degli  accordi  internazionali  e  della  normativa
ambientale europea e reporting  alle  istituzioni  e  agli  organismi
internazionali;
    b) coordinamento  delle  attivita'  di  rilevanza  europea  delle
direzioni generali dei dipartimenti, secondo  le  modalita'  indicate
nella  direttiva  di  secondo  livello  del  Capo  del  DiAG,   nella
partecipazione alla formazione  delle  politiche  e  delle  decisioni
dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della  normativa  europea  sul
piano interno sulla base  delle  informative  acquisite  dagli  altri
dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio  legislativo  di
cui all'articolo 23, comma 1;
    c) cura dei  rapporti  con  gli  organismi  internazionali  nelle
materie di competenza delle direzioni generali afferenti  al  DiAG  e
acquisizione dell'informativa con riferimento  agli  altri  organismi
internazionali  di  settore;  cura  della  Convenzione  Quadro  delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo  di  Kyoto  e
della Convenzione sull'inquinamento atmosferico  transfrontaliero  di
Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;
    d) gestione dei rapporti del Ministero con gli organi  competenti
dell'Unione europea  e  con  le  organizzazioni  internazionali,  con
particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al
Consiglio  d'Europa,  all'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   per
l'Educazione, la Scienza e la  Cultura  (UNESCO),  all'Organizzazione
per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico   (OCSE),   nonche'
attuazione  della  Convenzione  sull'accesso  alle  informazioni,  la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso  alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il
25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della  legge  16
marzo 2001, n. 108;
    e) supporto  al  Ministro  per  la  partecipazione  al  Consiglio
dell'Unione  europea  dei   Ministri   dell'ambiente,   al   Comitato
interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonche', per  quanto
di competenza del Ministero, per  la  predisposizione  del  Programma
Nazionale di Riforma (PNR);
    f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e  in
raccordo con gli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro,
dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di
attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;
    g)  verifica  dell'attuazione   della   strategia   di   sviluppo
sostenibile in coerenza con gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile
dell'Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione  ambientale,
e degli altri strumenti internazionali;
    h)  cura  delle   iniziative   di   cooperazione   internazionale
ambientale;
    i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attivita' relative alle
procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla  base  del
supporto istruttorio dei  dipartimenti  e  delle  direzioni  generali
competenti per materia.
                               Art. 9
 
         Direzione generale patrimonio naturalistico e mare
 
  1. La Direzione generale  patrimonio  naturalistico  e  mare  (PNM)
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;
    b) supporto nell'elaborazione delle politiche di  tutela  per  la
montagna e per il verde pubblico ai  sensi  della  legge  14  gennaio
2013, n. 10, nonche', per i  profili  di  competenza  del  Ministero,
pianificazione paesaggistica;
    c) tutela e promozione del capitale  naturale,  della  diversita'
bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche
per  quanto  concerne  la  predisposizione  e  l'aggiornamento  della
Strategia nazionale per la biodiversita';
    d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e  fauna
terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste
e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;
    e)  applicazione  della  normativa   in   materia   di   prodotti
fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di  intesa  con
le altre amministrazioni competenti;
    f) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni  all'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati  (OGM)
e all'immissione sul mercato  di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche
potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';
    g) attuazione, per i profili  di  competenza,  delle  Convenzioni
UNESCO  sul  patrimonio  naturalistico  del  1972  e  sul  patrimonio
immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo  e  Biosfera)  e  degli
altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione  e
valorizzazione  dei  patrimoni  naturalistici  e   delle   tradizioni
connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative  di  supporto
ai territori;
    h) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza; attuazione della Convenzione sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione  (CITES),  della
Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), della  Convenzione  per
la   protezione   del   Mar   Mediterraneo,   dell'Accordo   Pelagos,
dell'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo, della
Convenzione  sulla  conservazione  delle  specie  migratrici,   dando
informativa alla AEI; supporto all'Ufficio  legislativo  e  alla  AEI
nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza;
    i) supporto nell'elaborazione delle politiche per il  mare  e  le
zone umide,  gestione  integrata  della  fascia  costiera  marina,  e
attuazione della Strategia marina;
    l) sicurezza in mare con particolare riferimento  al  rischio  di
rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento  marino
prodotto  dalle  attivita'  economico-marittime;  valutazione   degli
effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;
    m)  politiche  per  il  contrasto  all'inquinamento   atmosferico
prodotto dalle attivita' marittime e  portuali  e  per  la  riduzione
della CO2, in collaborazione con la  Direzione  generale  valutazioni
ambientali (VA);
    n)  promozione  della  cultura  del   mare   e   del   patrimonio
naturalistico  connesso;  avvio  e  sviluppo  della  marittimita'   e
portualita' partecipata e sostenibile per i profili di competenza del
Ministero;
    o) vigilanza del patrimonio  naturalistico  nazionale  in  ambito
terrestre e marino.
  2. Presso  la  Direzione  generale  ha  sede  il  Comitato  per  la
sicurezza delle operazioni a mare di cui all'articolo 8, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 145.
                               Art. 10
 
                Direzione generale economia circolare
 
  1. La Direzione generale economia circolare (EC) svolge le funzioni
attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
    a) promozione delle politiche per l'economia circolare;
    b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
    c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato
dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza  sull'adozione  e  attuazione
dei piani  regionali  di  gestione  dei  rifiuti,  anche  avvalendosi
dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
    d)  attuazione  ed  implementazione  del  sistema   dei   criteri
ambientali  minimi  (CAM);  politiche  integrate  di  prodotto  e  di
eco-sostenibilita'   dei   consumi   nel   settore   della   pubblica
amministrazione («acquisti pubblici verdi»);
    e) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza, dando informativa AEI; supporto all'Ufficio legislativo e
alla Direzione generale attivita'  europea  ed  internazionale  nelle
attivita'  relative  alle  procedure  d'infrazione  e  alle  fasi  di
precontenzioso curando le  attivita'  istruttorie  nelle  materie  di
competenza;
    f) programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;
    g) promozione delle iniziative e degli interventi in  materia  di
bioeconomia, non compresi in altri dipartimenti o direzioni;
    h)  attivita'  inerenti  alla  protezione  delle   infrastrutture
critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie
competenze, supporto  alla  ITC  relativamente  all'applicazione  del
decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
6 luglio 2016, recante  misure  per  un  livello  comune  elevato  di
sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi  informativi  dell'unione,  e
successive modificazioni;
    i) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di  adesione  al
sistema europeo di eco-gestione ed audit (EMAS),  nonche'  promozione
dei sistemi di gestione ambientale per le imprese,  ivi  compresa  la
promozione del marchio nazionale e dell'impronta ambientale.
    l) supporto alla Direzione generale competitivita' ed  efficienza
energetica nell'individuazione,  per  i  profili  di  competenza,  di
misure per  la  corretta  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustile nucleare esaurito  derivanti  dalla  passata  stagione  di
produzione di energia elettrica da fonte nucleare
                               Art. 11
 
                 Direzione generale uso sostenibile
                  del suolo e delle risorse idriche
 
  1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle  risorse
idriche (USSRI)  svolge  le  funzioni  attribuite  al  Ministero  nei
seguenti ambiti:
    a) definizione e attuazione  delle  politiche  di  prevenzione  e
mitigazione del rischio idrogeologico, ivi inclusa  la  realizzazione
di interventi diretti  a  rimuovere  le  situazioni  a  piu'  elevato
rischio idrogeologico;
    b)  definizione  e   attuazione   delle   politiche   per   l'uso
eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
    c) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile
delle risorse idriche;
    d) supporto, per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  alla
partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo  e
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del  Ministero  negli
organismi  tecnici  delle  Autorita'  di  distretto;  monitoraggio  e
verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle  misure
di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
    e) definizione dei piani di gestione delle  acque  e  prevenzione
del rischio alluvioni;
    f)  attivita'  inerenti  alla  protezione  delle   infrastrutture
critiche da minacce fisiche e cibernetiche; nell'ambito delle proprie
competenze, supporto  alla  ITC  relativamente  all'applicazione  del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
    g) gestione dei procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei
Siti di Interesse Nazionale, anche in coordinamento con  le  gestioni
commissariali; gestione  del  relativo  contenzioso,  monitoraggio  e
controllo degli interventi;
    h)  finanziamento  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica ambientale per i siti orfani;
    i) programmazione, monitoraggio e controllo degli  interventi  di
bonifica in materia di amianto;
    l) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati,
per la messa in sicurezza, la caratterizzazione,  la  bonifica  e  la
riqualificazione dei siti;
    m) titolarita' ed esercizio  delle  azioni  di  risarcimento  del
danno ambientale avvalendosi del supporto  dell'ISPRA  nonche'  delle
informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo e  dalle
Direzioni generali;
    n) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza; attuazione della Convenzione Quadro delle  Nazioni  Unite
per lotta alla  desertificazione  e  dei  programmi  intergovernativi
idrogeologici nell'ambito dell'UNESCO e  quelli  relativi  all'acqua,
dando informativa alla AEI; supporto all'Ufficio legislativo  e  alla
AEI nelle attivita' relative alle procedure d'infrazione e alle  fasi
di precontenzioso curando le attivita' istruttorie nelle  materie  di
competenza;
    o)  esercizio  delle  funzioni  di  autorita'  di  gestione   dei
programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi
strutturali  e  di  investimento  europei  e  nella  titolarita'  del
Ministero, in materia ambientale;
    p) cura degli  aspetti  connessi  alla  gestione  del  geoportale
nazionale in termini di servizi all'utenza e profili di competenza.
                               Art. 12
 
              Direzione generale valutazioni ambientali
 
  1. La Direzione generale  valutazioni  ambientali  (VA)  svolge  le
funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:
    a)  attivita'  connesse  a  situazioni  a  rischio  di  incidente
rilevante, per quanto di competenza del Ministero;
    b) concertazione di piani e programmi di settore,  di  competenza
di altre amministrazioni a carattere nazionale, regionale  e  locale,
con rilevanza di impatto ambientale;
    c) gestione delle procedure di valutazione di impatto  ambientale
e di valutazione ambientale strategica,  e  autorizzazione  integrata
ambientale  (VIA,  VAS   e   AIA),   avvalendosi   delle   rispettive
commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per
attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi  in
mare da piattaforma;
    d) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza,  dando  informativa  alla   AEI;   supporto   all'Ufficio
legislativo e  alla  AEI  nelle  attivita'  relative  alle  procedure
d'infrazione e alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le  attivita'
istruttorie nelle materie di competenza;
    e) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi
elettromagnetici;
    f) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
    g) prevenzione dall'inquinamento  atmosferico  e  fissazione  dei
limiti massimi di accettabilita' della concentrazione  e  dei  limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura
chimica, fisica e  biologica,  ferme  restando  le  competenze  della
Direzione generale incentivi energia (IE)  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, lettera e).
                               Art. 13
 
            Direzione generale infrastrutture e sicurezza
 
  1. La Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS) svolge  le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia
e  clima  (PNIEC),  in  coordinamento  con  la   Direzione   generale
competitivita' ed efficienza energetica (CEE) e la Direzione generale
incentivi   energia   (IE),   relativamente   alla    sicurezza    di
approvvigionamento e dei sistemi energetici nazionali, definizione di
priorita', linee guida e programmi di sviluppo minerario nazionale;
    b) autorizzazione,  regolamentazione  e  interventi  di  sviluppo
delle reti energetiche di  trasmissione,  trasporto  e  distribuzione
dell'energia; elaborazione dei  piani  decennali  di  sviluppo  delle
reti, integrazione sistemi energetici; rilascio delle concessioni  di
trasmissione e distribuzione e delle autorizzazioni per  impianti  di
produzione di energia, anche rinnovabile, di competenza statale;
    c)   sicurezza   degli   approvvigionamenti;   protezione   delle
infrastrutture di approvvigionamento dall'estero di energia  e  delle
infrastrutture critiche da minacce fisiche e  cibernetiche;  supporto
alla ITC relativamente all'applicazione del  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65;
    d) determinazioni e vigilanza in materia  di  scorte  energetiche
strategiche, predisposizione dei piani sicurezza energetici con altri
Stati membri; elaborazione dei piani di emergenza e di  provvedimenti
in caso di crisi del sistema energetico;
    e) autorizzazione degli stoccaggi di gas metano, idrogeno  e  CO2
nel sottosuolo e dei sistemi di accumulo dell'energia;
    f) impianti  strategici  di  lavorazione  e  depositi,  logistica
primaria dei prodotti petroliferi, dei carburanti alternativi  e  del
gas naturale liquefatto (GNL);
    g) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  direzione,  con  le
associazioni e le imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti  europei
di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
    h)  elaborazione  di  indirizzi,   direttive   e   rapporti   con
l'Acquirente unico s.p.a. per le materie di competenza;
    i) promozione, nelle materie di competenza  della  Direzione,  di
intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  le
amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio
nazionale l'esercizio  omogeneo  delle  funzioni  amministrative,  la
semplificazione amministrativa e l'omogeneita' nei livelli essenziali
delle forniture;
    l) statistiche, cartografie, analisi  e  previsioni  sul  settore
energetico e delle risorse minerarie;
    m) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza, dando informativa alla AEI; notificazioni aiuti di  Stato
e delle procedure di infrazione europea per le materie dell'energia e
delle materie prime in coordinamento con la CEE e con la IE; supporto
all'Ufficio legislativo e alla  AEI  nelle  attivita'  relative  alle
procedure d'infrazione e  alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza;
    n) elaborazione di accordi bilaterali e multilaterali nel settore
dell'energia e della sicurezza in coordinamento con  la  CEE  per  le
materie di competenza; relazioni con  le  istituzioni  europee  e  le
organizzazioni internazionali e con le amministrazioni di altri Stati
nei settori di attivita' della direzione e rapporti multilaterali con
organizzazioni internazionali e  agenzie  nel  settore  energetico  e
delle materie prime; rapporti e collaborazioni con  altri  Stati  nel
settore energetico, e per la  promozione  di  tecnologie  energetiche
italiane all'estero;
    o) definizione di priorita', linee guida e programmi di  sviluppo
di  nuove  tecnologie  sostenibili  nel  settore  minerario   e   per
l'utilizzo e il riciclo delle materie prime; gestione  degli  accordi
per la sicurezza, per la ricerca, per le materie  prime  attuati  con
accordi con universita' ed enti stipulati  in  coordinamento  con  il
DiAG; programmi per il decommissioning degli impianti e il loro riuso
per tecnologie energetiche sostenibili; partecipazione ai processi di
pianificazione dell'uso del mare;
    p) funzioni e compiti di  Ufficio  nazionale  minerario  per  gli
idrocarburi e  le  georisorse  nella  sua  articolazione  centrale  e
periferica, nelle attivita' di prospezione, ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio  di  gas  nel  sottosuolo,  in  terraferma  e   in   mare;
programmazione, autorizzazione, verifica e controllo delle  attivita'
ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
    q) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto  e
stoccaggio degli idrocarburi e per la sicurezza mineraria;
    r)  servizi  tecnici  di  geomonitoraggio,  di   analisi   e   di
sperimentazione;
    s) rilascio titoli minerari  per  le  attivita'  di  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi; redazione e  attuazione  delle
pianificazioni per la transizione energetica  per  la  sostenibilita'
delle attivita' di ricerca e produzione di idrocarburi;
    t) funzioni e compiti  di  ufficio  unico  per  gli  espropri  in
materia di energia;
    u) adempimenti ed elaborazione dati connessi ai versamenti  delle
aliquote di prodotto e accordi con  le  regioni  per  l'utilizzazione
delle royalties a favore dei territori;
    v) supporto tecnico, per quanto di competenza, alle decisioni  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari,  nonche'  per  le
attivita' di rilevanza strategica di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni.
  2. Presso la  direzione  generale  opera,  in  qualita'  di  organo
tecnico consultivo, il  Comitato  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas istituito ai sensi del  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 26 settembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 9 ottobre  2001,  il  Comitato  per  l'emergenza
petrolifera di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e
la Commissione per gli idrocarburi e le risorse  minerarie  istituita
con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
                               Art. 14
 
     Direzione generale competitivita' ed efficienza energetica
 
  1. La Direzione generale competitivita'  ed  efficienza  energetica
(CEE) svolge le funzioni di competenza  del  Ministero  nei  seguenti
ambiti:
    a) definizione, attuazione e  monitoraggio  del  Piano  nazionale
integrato energia e clima in coordinamento  con  la  IS,  definizione
della  tempistica  attuativa  per  le  misure  di  decarbonizzazione,
inclusa la programmazione del phase out della produzione  di  energia
elettrica dal carbone; programmi, sviluppo dei piani per la riduzione
delle emissioni di gas con effetto serra;
    b) promozione dell'efficienza energetica in tutti  i  settori  di
impiego e definizione  di  sistemi  di  qualificazione  e  normazione
tecnica finalizzati all'uso efficiente dell'energia;  definizione  di
piani, strumenti e programmi di incentivazione, anche a finanziamento
europeo, per il risparmio e  l'efficienza  energetica;  attivita'  in
materia di etichettatura energetica;
    c) definizione di piani e strumenti di promozione dello  sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia; sviluppo dei  sistemi  energetici
distribuiti e dell'autoproduzione e della partecipazione attiva della
domanda al mercato;
    d) sviluppo di programmi sulla mobilita' sostenibile, in raccordo
con la IE; promozione  della  mobilita'  elettrica  e  di  carburanti
alternativi; sviluppo dell'uso del gas naturale liquefatto (GNL)  nei
trasporti  marittimi  e  terrestri   pesanti;   razionalizzazione   e
adeguamento della rete  di  distribuzione  carburanti  alle  esigenze
della mobilita' sostenibile;
    e) promozione dell'impiego di biometano,  idrogeno  e  altri  gas
rinnovabili;
    f) elaborazione di indirizzi e direttive per  l'organizzazione  e
il funzionamento dei mercati elettrico e del  gas,  promozione  della
concorrenza e promozione del mercato interno dell'energia elettrica e
del gas e del mercato dei prodotti petroliferi;
    g)  monitoraggio  prezzi  all'ingrosso  e  sul  mercato   retail,
sviluppo della concorrenza dei mercati energetici anche ai fini della
competitivita' dei  settori  industriali;  strumenti  di  tutela  dei
consumatori e di contrasto alla poverta' energetica;
    h) analisi,  monitoraggio  e  studi  di  settore;  relazioni  con
organizzazioni, istituti ed enti di ricerca operanti nei  settori  di
competenza; promozione e gestione di accordi con i medesimi soggetti,
stipulati in coordinamento con il DiAG;
    i) rapporti, nelle  materie  assegnate  alla  direzione,  con  le
associazioni, le  imprese,  i  concessionari  di  servizio  pubblico,
l'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente,  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato nonche' con gli enti  europei
di settore, per questi ultimi dandone informazione alla AEI;
    l) elaborazione di indirizzi, direttive e rapporti, nelle materie
di competenza della Direzione, con le societa': Gestore  dei  mercati
energetici - GME s.p.a., Gestore dei servizi elettrici - GSE  s.p.a.,
Acquirente  unico  s.p.a.,  Societa'  gestione  impianti  nucleari  -
SO.G.I.N. s.p.a. limitatamente alle attivita' di decommissioning;
    m) gestione e trasporto dei materiali  radioattivi,  indirizzi  e
monitoraggio sul programma di smantellamento degli impianti  nucleari
dismessi e deposito nazionale dei rifiuti  nucleari;  individuazione,
in raccordo con le amministrazioni competenti e in collaborazione con
la Direzione generale economia circolare, di misure per  la  corretta
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustile  nucleare  esaurito
derivanti dalla passata stagione di produzione di  energia  elettrica
da fonte nucleare, in attuazione del relativo Programma Nazionale ;
    n) promozione e gestione, in raccordo con la IS, di accordi e  di
intese per la partecipazione a progetti di cooperazione e di  ricerca
europei   e   internazionali   finalizzati   alla   sicurezza,   alla
salvaguardia e alla  non  proliferazione  nucleare  e  allo  sviluppo
tecnologico;
    o) promozione, nelle materie di competenza  della  direzione,  di
intese e accordi con le amministrazioni  statali,  le  regioni  e  le
amministrazioni  locali  per  assicurare  su  tutto   il   territorio
nazionale l'esercizio omogeneo delle  funzioni  amministrative  negli
ambiti di mercato, la semplificazione amministrativa e  l'omogeneita'
nei livelli essenziali delle forniture;
    p) relazioni con le organizzazioni europee  ed  internazionali  e
con le amministrazioni di altri Stati nei settori di attivita'  della
direzione in coordinamento con la IS  ed  in  raccordo  con  la  AEI;
predisposizione di norme e atti regolamentari per  il  recepimento  e
l'attuazione delle normative europee  nelle  materie  di  competenza;
supporto all'Ufficio legislativo e alla AEI nelle attivita'  relative
alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso curando  le
attivita' istruttorie nelle materie di competenza.
  2. Presso la direzione generale operano il Comitato tecnico per  la
ristrutturazione della rete di distribuzione  di  carburanti  di  cui
all'articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n.  124,  e  il
Comitato  tecnico  consultivo  biocarburanti  costituito   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 5-sexies, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28.
                               Art. 15
 
                Direzione generale incentivi energia
 
  1. La Direzione generale incentivi energia (IE) svolge le  funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
    a)  gestione  di  progetti  nazionali  di  finanziamento  per  la
riduzione  della  «intensita'  di  carbonio»  nei   diversi   settori
economici, con particolare riferimento alla produzione e  consumo  di
energia e ai trasporti;
    b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei  a
governare gli effetti  dei  cambiamenti  climatici  sul  piano  della
mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico;
    c) gestione di misure di incentivo per l'efficienza energetica  a
finanziamento  statale  e  del  Fondo  nazionale   per   l'efficienza
energetica;
    d) gestione delle misure di agevolazione nel  settore  energetico
previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
    e)  gestione  di  incentivi  per  la  riduzione   della   CO2   e
dell'inquinamento atmosferico  in  ambito  urbano  per  la  mobilita'
sostenibile e mobility manager;
    f) collaborazione con la AEI nella partecipazione alla formazione
delle politiche e delle decisioni dell'UE; attuazione della normativa
europea sul piano interno  nelle  materie  di  competenza;  cura  dei
rapporti  con  gli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
competenza,  dando  informativa  alla   AEI;   supporto   all'Ufficio
legislativo e  alla  AEI  nelle  attivita'  relative  alle  procedure
d'infrazione e alle  fasi  di  precontenzioso  curando  le  attivita'
istruttorie nelle materie di competenza;
    g)   attivita'   inerenti   alla   programmazione   negoziata   e
all'attuazione di misure previste nell'ambito di accordi di programma
quadro in materia di energia;
    h)  esercizio  delle  funzioni  di  autorita'  di  gestione   dei
programmi operativi nazionali, finanziati con il contributo dei fondi
strutturali  e  di  investimento  europei  e  nella  titolarita'  del
Ministero, in materia di energia;
    i) gestione delle misure di  finanziamento  per  lo  sviluppo  di
nuove tecnologie energetiche sostenibili e per la ricerca nel settore
energetico;
    l) gestione dei rapporti ed elaborazione di indirizzi,  direttive
e rapporti con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA; cura delle relazioni  con
il Gestore dei  servizi  elettrici  -  GSE  s.p.a.  per  gli  aspetti
connessi alla gestione di  misure  di  incentivazione  di  competenza
della direzione;
    m) elaborazione e  monitoraggio  del  Piano  per  la  ricerca  di
sistema del settore elettrico  e  indirizzi  ai  soggetti  attuatori;
partecipazione a programmi europei e internazionali di ricerca  e  di
sviluppo e promozione, anche all'estero, di nuove tecnologie  per  la
transizione energetica;
    n)  attivita'  finalizzate  alle  verifiche  del  rispetto  della
disciplina in materia di aiuti di Stato  e  supporto  alle  direzioni
generali del Dipartimento per le  attivita'  di  notifica  di  misure
specifiche;
    o) attivita' di valutazione  e  controllo  sull'efficacia  e  sul
rispetto delle finalita' delle leggi in materia; analisi comparate  e
proposte per l'ottimizzazione degli strumenti  di  incentivazione  in
materia di energia e transizione energetica;
    p)  organizzazione  di  piani  di  controlli  e  ispezioni  sulla
realizzazione dei programmi e delle misure oggetto di incentivazione,
anche  avvalendosi  del  Comando  unita'  forestali,   ambientali   e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.
                               Art. 16
 
                        Organismi di supporto
 
  1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente  dal  Ministero
ai  sensi  dell'articolo  8  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  dell'articolo
135 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  ed  esercitano
funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela  dell'ambiente
marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai sensi  dell'articolo
20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino.
  2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al  Ministero,  dal
Ministro  dipende  il  Comando   unita'   forestali,   ambientali   e
agroalimentari dell'Arma  dei  Carabinieri,  ai  sensi  dell'articolo
174-bis del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  incluso  il
Comando  carabinieri  per  la  tutela  ambientale  e  la  transizione
ecologica ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  della  legge  8  luglio
1986, n. 349. Il Ministro si  avvale,  altresi',  dei  reparti  delle
altre forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
                               Art. 17
 
                         Dotazioni organiche
 
  1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono  determinati
secondo l'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento.
  2. Con successivo decreto del Ministro, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  si
provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni,   all'individuazione   degli   uffici    di    livello
dirigenziale non generale del Ministero nonche' alla definizione  dei
relativi compiti.
  3. Ciascun dirigente generale  provvede  ad  indicare,  nell'ambito
della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in  servizio  presso   il
Ministero, un vicario, che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o
impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello  dirigenziale
generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal  dirigente  con  la
maggiore anzianita' in ruolo in servizio  presso  ciascuna  direzione
generale.
  4. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero  sono  determinate  secondo  l'allegata  Tabella   B,   che
costituisce parte integrante del presente  regolamento.  Al  fine  di
assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle  risorse
umane  alle  effettive  esigenze  operative,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Capo II
Organismo indipendente di valutazione della performance

                               Art. 18
 
                Organismo indipendente di valutazione
                          della performance
 
  1. Presso gli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  in
posizione di autonomia organizzativa, operativa e  valutativa,  opera
l'Organismo indipendente di  valutazione  della  performance  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  di
seguito denominato «Organismo».
  2. L'Organismo esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e  riferisce  direttamente
al Ministro.
  3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni,  rinnovabile
una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli
14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  4. L'Organismo e' costituito da un organo  collegiale  composto  da
tre componenti, di cui uno con funzioni di  presidente,  individuati,
assicurando  l'equilibrio  di  genere,  tra   i   soggetti   iscritti
all'Elenco nazionale di cui al citato  articolo  14-bis  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2009,  di  elevata   professionalita'   ed
esperienza, maturata nel  campo  del  management,  della  valutazione
della  performance  e   della   valutazione   del   personale   delle
amministrazioni pubbliche.
                               Art. 19
 
                    Struttura tecnica permanente
 
  1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica,  la  Struttura  tecnica  permanente  per  la
misurazione  della   performance,   competente   per   le   attivita'
istruttorie    propedeutiche    all'espletamento    delle    funzioni
dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie  all'esercizio  delle
relative funzioni.
  2. La Struttura tecnica e' formata da  un  contingente  di  quattro
unita'  di  personale  di  livello  non   dirigenziale,   individuato
nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero,  assegnato
dal  Direttore  generale  risorse  umane  e  acquisti   su   proposta
dell'Organismo.
  3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente  e'  nominato
dall'Organismo nell'ambito del contingente  del  personale  assegnato
alla Struttura e deve possedere  una  specifica  professionalita'  ed
esperienza  nel  campo  della  misurazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche come espressamente  previsto  dall'articolo
14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
                               Art. 20
 
                         Funzioni e compiti
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge
le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2,  4  e  4-bis
del decreto legislativo n. 150  del  2009,  ed  ogni  altra  funzione
attribuita dalla legge.
  2. La validazione della Relazione sulla performance  e'  condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il  merito  di
cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Uffici di diretta collaborazione

                               Art. 21
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro
 
  1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le   altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando    alla
definizione  degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle   politiche
pubbliche, alla relativa valutazione ed alle  connesse  attivita'  di
comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi  di   impatto
normativo,  all'analisi  costi-benefici  ed   alla   congruenza   fra
obiettivi e risultati.
  2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
    a) l'Ufficio di gabinetto;
    b) l'Ufficio legislativo;
    c) la Segreteria del Ministro;
    d) la Segreteria particolare del Ministro;
    e) la Segreteria tecnica del Ministro;
    f) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;
    g) l'Ufficio stampa e comunicazione;
    h)  le  Segreterie  del  Vice  Ministro,  ove  nominato,  e   dei
Sottosegretari di Stato;
  3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento  dei  rispettivi
compiti, e' istituito il Comitato di gabinetto, coordinato  dal  Capo
di gabinetto e a cui prendono parte i responsabili  degli  Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da  b)  a  g)
del comma 2.
                               Art. 22
 
                        Ufficio di gabinetto
 
  1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento  dei
suoi compiti istituzionali, istruisce ed esamina  gli  atti  ai  fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari  di  Stato,
coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli Uffici di diretta
collaborazione i quali, ai fini  di  cui  al  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita'
della  spesa,  ed  assume  ogni  utile  iniziativa  per  favorire  il
conseguimento degli obiettivi stabiliti  dal  Ministro,  assicurando,
nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e
compiti di gestione, il raccordo tra le  funzioni  di  indirizzo  del
Ministro e le attivita' di gestione del Ministero.
  2. Il Capo di gabinetto e' nominato  dal  Ministro  tra  magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri  parlamentari,  dirigenti  di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, nonche'  fra  professori  universitari,  ovvero  fra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,  in  possesso
di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati  di  elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
  3. L'Ufficio di gabinetto coadiuva il  Capo  di  gabinetto  per  le
competenze proprie e per quelle delegate dal  Ministro,  comprese  le
attivita'  inerenti  al  cerimoniale  e  alle  onorificenze,  ed   e'
articolato in distinte  aree  amministrative  e  tecniche,  cui  sono
preposti un Vice Capo di gabinetto con funzioni vicarie e uno o  piu'
Vice Capo di gabinetto. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' a professori universitari e soggetti,  anche
estranei alla pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  capacita'
adeguate  alle   funzioni   da   svolgere   e   dotati   di   elevata
professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
  4. L'Ufficio di  gabinetto,  in  coordinamento  con  l'Ufficio  del
Consigliere  diplomatico,  assicura  la  coerenza   tra   l'indirizzo
politico e  le  posizioni  negoziali  in  ambito  internazionale  del
Ministero, coordinando, per  i  profili  di  rilevanza  politica,  la
partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione
delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi
internazionali in campo ambientale, e al  Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione  a  livello
nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.
  5. Il Capo di gabinetto puo' delegare, con  provvedimento  formale,
alla RUA le attivita' costituenti servizi  di  supporto  a  carattere
generale  necessarie  per  l'attivita'  degli   Uffici   di   diretta
collaborazione.
  6. Nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto opera l'Organo centrale di
sicurezza di cui  all'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5,  per  i  compiti  e  le
funzioni in materia di tutela amministrativa delle  informazioni  per
la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,  n.  124,  composto  da
personale individuato nel limite del contingente di cui  all'articolo
28.
  7. L'Ufficio di gabinetto  coordina  gli  apporti  delle  direzioni
generali   in   materia   di   sicurezza   economica,    informatica,
infrastrutturale e spaziale, in relazione alle direttive annuali  del
Ministro, e cura la partecipazione  del  Ministero  nelle  competenti
sedi nazionali ed internazionali.
                               Art. 23
 
                         Ufficio legislativo
 
  1. L'Ufficio  legislativo  coordina  e  definisce  gli  schemi  dei
provvedimenti  normativi  di  competenza  del  Ministero  di   natura
legislativa, regolamentare e non  regolamentare;  esamina  i  decreti
interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del  Ministro;
assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della  regolazione,  la
semplificazione  dei  procedimenti  e  la  qualita'  del   linguaggio
normativo, nonche' il corretto recepimento e la  completa  attuazione
della normativa dell'Unione europea.
  2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il  Parlamento,  segue
l'andamento dei lavori parlamentari,  cura  gli  atti  del  sindacato
ispettivo,   coordina    l'attivita'    relativa    al    contenzioso
giurisdizionale  ordinario,  amministrativo  e   costituzionale   ivi
inclusa la formulazione alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri
della richiesta di autorizzazione alla costituzione di  parte  civile
nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di
competenza,  i  rapporti  con  il  Sistema  delle  Conferenze  e,  in
particolare, con la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
provvede alla consulenza giuridica  sulle  questioni  di  particolare
rilevanza su richiesta del Ministro.
  3. Presso l'Ufficio legislativo  opera  il  Nucleo  di  valutazione
degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge  24
dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel
limite del  contingente  di  cui  all'articolo  28,  e  da  referenti
designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali.
L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli
atti dell'Unione europea  di  cui  all'articolo  20  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle  procedure
d'infrazione e le fasi di precontenzioso,  sulla  base  del  supporto
istruttorio dei dipartimenti e delle  direzioni  generali  competenti
per materia, coordinandosi con l'Ufficio di  gabinetto;  monitora  le
attivita'  relative  alla  partecipazione   alla   formazione   delle
politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.
  4.  All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'Ufficio
legislativo  il  quale  e'  nominato  dal  Ministro  tra   magistrati
ordinari,  amministrativi  e   contabili,   avvocati   dello   Stato,
consiglieri  parlamentari,  dirigenti  di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  tra  professori  universitari  in  materie
giuridiche e avvocati del  libero  foro  iscritti  al  relativo  albo
professionale da  almeno  quindici  anni,  in  possesso  di  adeguata
capacita' ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza  giuridica  e
legislativa e della progettazione e produzione normativa.
  5. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree,  cui  sono
preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e
uno o piu' Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal  Ministro  a
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo  delle  pubbliche
amministrazioni,  nonche'  a  professori  universitari   in   materie
giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei  alla
pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa.
                               Art. 24
 
                  Uffici di segreteria del Ministro
 
  1.   La   Segreteria   del   Ministro,   assicura    il    supporto
all'espletamento  dei  compiti   del   Ministro,   provvedendo   alla
predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi
del Ministro e alla acquisizione ed  elaborazione  di  ogni  elemento
utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi  3
e 5.
  2.  Alla  Segreteria  del  Ministro  e'  preposto  il  Capo   della
segreteria, il quale coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo
mandato, ai compiti specifici assegnatigli dallo stesso.
  3.  Alla  Segreteria  particolare  del  Ministro  e'  preposto   il
Segretario  particolare  che  cura  l'agenda  e   la   corrispondenza
riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso  con  soggetti
pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
  4. Il Segretario  particolare  e  il  Capo  della  segreteria  sono
nominati dal Ministro fra  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.
  5. La Segreteria tecnica svolge attivita' di  supporto  tecnico  al
Ministro  per  l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche
ambientali ed energetiche, operando in raccordo con i dipartimenti  e
le direzioni generali e gli altri Uffici di  diretta  collaborazione,
sia nella fase di rilevazione delle problematiche da  affrontare  che
in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.
  6. Alla Segreteria tecnica e' preposto  il  Capo  della  segreteria
tecnica, nominato dal Ministro  tra  soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica  amministrazione,   in   possesso   di   comprovati   titoli
professionali e culturali attinenti  ai  settori  di  competenza  del
Ministero. Il Capo della  segreteria  tecnica  presiede  la  Consulta
nazionale  per  l'informazione  territoriale  ed  ambientale  di  cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.
                               Art. 25
 
                 Ufficio del consigliere diplomatico
 
  1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attivita' di
supporto al  Ministro  per  i  rapporti  internazionali,  unionali  e
bilaterali.
  2. Il consigliere diplomatico, scelto tra  funzionari  appartenenti
alla carriera  diplomatica,  promuove  e  assicura,  fatte  salve  le
competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli  organismi
internazionali e dell'Unione europea e cura,  in  collaborazione  con
l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche  del  Ministro  con
particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi   ad   accordi   di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.
  3. Presso l'Ufficio del consigliere diplomatico  il  Ministro  puo'
nominare, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale,  un  Consigliere  diplomatico  aggiunto,
scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla   carriera   diplomatica,
nell'ambito del contingente complessivo indicato dall'articolo 28.
                               Art. 26
 
                   Ufficio stampa e comunicazione
 
  1.  L'Ufficio  stampa  e   comunicazione,   costituito   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150,  cura  i  rapporti
con  il  sistema  e  gli   organi   di   informazione   nazionali   e
internazionali, effettua il monitoraggio  dell'informazione  italiana
ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai  profili  di
competenza del Ministero, e promuove e sviluppa,  anche  in  raccordo
con  le  strutture  amministrative  del   Ministero,   programmi   ed
iniziative editoriali di informazione istituzionale.
  2.  All'Ufficio  stampa  e  comunicazione  e'  preposto   il   Capo
dell'Ufficio  stampa  e  comunicazione,  il  quale  e'  nominato  dal
Ministro fra operatori del settore dell'informazione o  comunque  tra
soggetti,  anche  appartenenti  alle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso  di  comprovata  esperienza   maturata   nel   campo   della
comunicazione istituzionale o  dell'editoria,  iscritto  in  appositi
albi professionali.
  3. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, puo' nominare un portavoce che cura i rapporti  di  carattere
politico-istituzionale con gli organi  di  informazione,  sovrintende
all'attivita' dell'Ufficio stampa e comunicazione e  coordina,  sotto
il profilo  dell'indirizzo  politico,  l'attivita'  di  comunicazione
dell'intero Ministero.
                               Art. 27
 
                Uffici di segreteria del Viceministro
                    e dei Sottosegretari di Stato
 
  1.  Agli  uffici  del  Vice   Ministro,   ove   nominato,   e   dei
Sottosegretario di Stato e' preposto il Capo della segreteria.
  2. Il Capo della segreteria e' nominato dal  Vice  Ministro  o  dal
Sottosegretario,  anche   fra   soggetti   estranei   alla   pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto  fiduciario,  ed  esercita
nell'ambito delle competenze del Vice Ministro o del  Sottosegretario
le funzioni previste dall'articolo 24.
                               Art. 28
 
          Personale degli Uffici di diretta collaborazione
 
  1. Agli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  di  cui
all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla  lettera
h) disciplinati dal successivo del comma 3,  e'  assegnato  personale
dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche,  enti,
organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di  comando
o collocamento fuori ruolo, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di  centodieci
unita', nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
bilancio.
  2. Agli Uffici di diretta collaborazione  possono  essere  altresi'
assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma  1,
fino a dieci  consiglieri  giuridici,  economici  e  scientifici  del
Ministro, scelti tra magistrati, avvocati  dello  Stato,  consiglieri
parlamentari, professori universitari, ricercatori di  enti  pubblici
di ricerca, dirigenti pubblici, nonche', fino a  ventisei  esperti  e
collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella
materia  oggetto  dell'incarico,   anche   estranei   alla   pubblica
amministrazione,  con  contratto  di  lavoro   autonomo   di   natura
occasionale  o  con  contratto  avente  ad  oggetto  affidamento   di
incarichi di studio o consulenza o altra attivita'  professionale  di
durata non superiore alla scadenza  del  mandato  del  Ministro,  nel
limite delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  per  le
competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.
  3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e  di  ciascuno
dei Sottosegretari di Stato e' assegnato dal Ministro,  al  di  fuori
del limite di cui al comma 1, un contingente di personale  dipendente
del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche  in  posizione  di
comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo  di  sette
unita', nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dagli  stanziamenti  di
bilancio. Nell'ambito delle predette  unita'  puo'  essere  assegnato
anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.
  4. Le posizioni relative al Capo di  Gabinetto,  al  Vice  Capo  di
Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo,  al
Vice Capo dell'Ufficio legislativo  con  funzioni  vicarie,  al  Capo
della  Segreteria  del  Ministro,  al  Segretario   particolare   del
Ministro,  al  Capo  della  Segreteria  tecnica  del   Ministro,   al
Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,
al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro
e dei Sottosegretari di Stato si  intendono  aggiuntive  rispetto  al
contingente di cui al comma 1.
                               Art. 29
 
                        Trattamento economico
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta  collaborazione  di  cui
all'articolo  21,  comma   2,   spetta   un   trattamento   economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  cosi'  articolato:
per il Capo di gabinetto, in una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del
Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata
disposizione; per il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  in  una  voce
retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da  fissare
in un importo non  superiore  alla  misura  massima  del  trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del
Ministero; per il Capo della Segreteria tecnica, per  il  Consigliere
diplomatico, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di  Stato
e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro,  ove  nominato,  in
una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio
dirigenziale di livello non generale ed in un  emolumento  accessorio
di  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici, tale  trattamento,
se piu'  favorevole,  integra,  per  la  differenza,  il  trattamento
economico in godimento. Ai Capi dei predetti  Uffici,  dipendenti  da
pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio
trattamento  economico,  e'  corrisposto  un  emolumento   accessorio
determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore, per il
Capo di Gabinetto, alla  misura  massima  dell'emolumento  accessorio
spettante al Capo Dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo  19,
comma 3, del decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  per  il  Capo
dell'Ufficio  legislativo,  alla   misura   massima   dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello
generale del Ministero, per il Capo della Segreteria Tecnica, per  il
Consigliere diplomatico del Ministro e per i  Capi  delle  Segreterie
dei Sottosegretari di Stato e per il Capo della Segreteria  del  Vice
Ministro,  ove  nominato,   alla   misura   massima   dell'emolumento
accessorio  spettante  ai  dirigenti  di  livello  dirigenziale   non
generale dello stesso Ministero. L'emolumento accessorio  di  cui  al
precedente periodo non puo' comunque  essere  superiore  alla  misura
massima   derivante   dall'applicazione   dell'articolo    13,    del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  2. Al Capo  Ufficio  stampa  e  comunicazione  e'  riconosciuto  il
trattamento economico equiparato a quello di capo redattore  previsto
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   dei   giornalisti
professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma  4  del
presente articolo. Al  portavoce  del  Ministro  e'  riconosciuto  un
trattamento economico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma  2,
della legge 7 giugno 2000, n. 150.
  3. Al Vice Capo di gabinetto con funzioni  vicarie,  al  Vice  Capo
dell'Ufficio  legislativo  con  funzioni  vicarie,  al   Capo   della
Segreteria del Ministro e al Segretario particolare del  Ministro  e'
corrisposto un trattamento economico, determinato con le modalita' di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, fondamentale ed accessorio,  non  superiore  a  quello  massimo
attribuito  ai  dirigenti  di  seconda  fascia  del  Ministero  della
transizione ecologica, aumentata, quanto al  trattamento  accessorio,
fino  al   cinquanta   per   cento,   a   fronte   delle   specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della  qualita'  della  prestazione  individuale.  Per  i  dipendenti
pubblici,  tale  trattamento  se  piu'  favorevole,  integra  per  la
differenza, il trattamento economico in godimento. Ai  detti  Capi  e
Vice Capi  ufficio,  dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,  che
optino per il mantenimento  del  proprio  trattamento  economico,  e'
corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita'  di
cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del
2001, di importo non superiore alla  misura  massima  dell'emolumento
accessorio spettante ai dirigenti di seconda  fascia  del  Ministero,
aumentato del cinquanta per cento,  e  comunque  non  superiore  alla
misura massima  derivante  dall'applicazione  dell'articolo  13,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  e  comunque  nel  limite  delle
risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze  degli
addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
  4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  in
misura non  superiore  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche',  in  attesa  di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  su
proposta  del  Capo  di  gabinetto,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di importo non  superiore  all'ottanta
per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche
responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica
qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli,
della  qualita'  della  prestazione  individuale,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
  5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta
collaborazione di cui  all'articolo  21,  comma  2,  a  fronte  delle
responsabilita', degli  obblighi  effettivi  di  reperibilita'  e  di
disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in  via
ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti
ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta
un'indennita' accessoria di diretta  collaborazione  sostitutiva  dei
compensi per il  lavoro  straordinario,  degli  istituti  retributivi
finalizzati   all'incentivazione   della    produttivita'    ed    al
miglioramento  dei  servizi.  In  attesa  di   specifica   disciplina
contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata, senza aggravi
di spesa, con decreto del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,
del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   come   richiamato
dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  6. Ai consiglieri giuridici, economici e scientifici  del  Ministro
di cui all'articolo 28, comma  2,  spetta  un  trattamento  economico
massimo parametrato all'indennita' massima di diretta  collaborazione
aumentata fino al 60 per cento, determinato dal Ministro all'atto del
conferimento dell'incarico, nel rispetto dei  vincoli  imposti  dagli
stanziamenti di bilancio. Agli esperti  e  ai  collaboratori  di  cui
all'articolo 28, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo
omnicomprensivo determinato con apposito  contratto  individuale,  da
stipularsi con il Capo dell'Ufficio di gabinetto,  nel  rispetto  dei
vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.
  7.  Al  Consigliere  diplomatico   aggiunto   e'   corrisposto   un
trattamento economico analogo a quello previsto  per  il  Consigliere
diplomatico.
Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 30
 
              Norme transitorie, finali ed abrogazioni
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, e il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 6 novembre 2019, n. 138.
  2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 17, comma 2, e
alla definizione delle  procedure  di  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del
Ministero, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale  si
avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non dirigenziali.
  3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento
alle  strutture  riorganizzate,  sono  fatti  salvi   gli   incarichi
conferiti alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  e
la  decadenza  dagli  incarichi  dirigenziali  di  livello   generale
relativi a dette strutture  si  verifica  con  la  conclusione  delle
procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi  dell'articolo
19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Gli incarichi dei  soggetti  preposti  agli  Uffici  di  diretta
collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei  mandati,
rispettivamente, del Ministro, del Viceministro, o dei Sottosegretari
di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere da  essi  revocati
in qualsiasi momento.
  5. I contratti di cui all'articolo 28, gia' stipulati alla data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  continuano  a  produrre
effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la  facolta'
di recesso esercitabile in qualunque momento.
  6. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero, determinate secondo l'allegata Tabella B  che  costituisce
parte integrante del presente regolamento, tengono conto anche  delle
risorse  indicate  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, relativo al trasferimento delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie al Ministero  di  cui  all'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55.
  7. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il  Ministero
provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente sul proprio bilancio tenuto conto degli articoli 2  e  3  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 luglio 2021
 
                     Il Presidente del Consiglio
                            dei ministri
                               Draghi
 
                    Il Ministro della transizione
                              ecologica
                              Cingolani
 
                     Il Ministro per la pubblica
                           amministrazione
                              Brunetta
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Franco
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2021
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg.ne n. 2763


             Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1)
 
    Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
 
                 +-------------------------+-------+
                 |Posti di funzione        |       |
                 |dirigenziale di livello  |       |
                 |generale                 |  13   |
                 +-------------------------+-------+
                 |Posti di funzione        |       |
                 |dirigenziale di livello  |       |
                 |non generale             |  67   |
                 +-------------------------+-------+
 
 
             Tabella B (di cui all'articolo 17, comma 4)
 
    Dotazione organica del personale non dirigenziale
 
                     +---------------+---------+
                     |Prima Area     |    8    |
                     +---------------+---------+
                     |Seconda Area   |   268   |
                     +---------------+---------+
                     |Terza Area     |   864   |
                     +---------------+---------+
                     |Totale         |  1140   |
                     +---------------+---------+
 
     Tale contingente tiene conto dell'articolo 3  del  decreto-legge
1° marzo 2021, n. 22 convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, nonche'  dell'articolo  1  del  decreto-legge  23
giugno 2021, n. 92. 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici