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Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica, 12/8/2021
Dpcm 12 agosto 2021, n.148, Regolamento recante modalita' di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 18/04/2021, n. 50
(GU n.256 del 26-10-2021)
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per la funzione pubblica
Materia: appalti / disciplina


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148
Regolamento recante modalita' di digitalizzazione delle procedure dei
contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.256 del 26-10-2021)
  Vigente al: 10-11-2021  
Capo I
Principi generali

 
                             IL MINISTRO
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
                                  e
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58;
  Vista  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
  Vista  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE;
  Vista  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  23  luglio  2014,  in  materia  di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»,  convertito,
con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato  30
novembre  1993,  n.  591,   recante   «Regolamento   concernente   la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita' di misura  del
Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'articolo 3 della legge
11 agosto 1991, n. 273»;
  Visto il decreto del Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie
dell'8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e  i  diversi  livelli
per l'accessibilita' agli strumenti  informatici»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto  2016,  recante  la  disciplina  della  composizione  e  delle
modalita'  di  funzionamento  della  Cabina  della   regia   di   cui
all'articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n.  50  del  2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016;
  Visto  il  piano  triennale  per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
  Considerata la strategia per la riforma del sistema  degli  appalti
pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comitato  interministeriale
per gli affari europei (CIAE) e inserita  tra  le  azioni  del  Piano
d'azione  condizionalita'  ex  ante   «Appalti   pubblici»   allegato
all'Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e,  in  particolare,
l'azione in esso prevista riguardante la necessita' di assegnare a un
Forum nazionale dell'e-procurement compiti di consultazione, proposta
e monitoraggio - e garantire il coordinamento  con  la  struttura  di
governance dedicata all'e-procurement;
  Considerato la  comunicazione  n.  179/2016  della  Commissione  al
Parlamento europeo, al Consiglio, al  comitato  economico  e  sociale
europeo e al  Comitato  delle  regioni,  recante  il  Piano  d'azione
dell'UE per l'e-Government 2016-2020, che ha introdotto il  principio
di base del «once only»;
  Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  parere  favorevole  del   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 novembre 2020;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400;
 
                               Adotta
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai
fini del presente regolamento si intende per:
    a) CAD:  il  Codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b)  regolamento  eIDAS:  il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno;
    c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la  Banca
Dati  Nazionale  gestita  dall'Autorita'   Nazionale   Anticorruzione
(ANAC), di cui all'articolo 213 del codice, nella quale confluiscono,
oltre alle informazioni acquisite dalla stessa  Autorita'  tramite  i
propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute  nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale,  onde  garantire
accessibilita' unificata, trasparenza, pubblicita'  e  tracciabilita'
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
    d)  sistema  telematico:  il  sistema  costituito  da   soluzioni
informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento  in
modalita' telematica delle procedure di affidamento disciplinate  dal
codice;
    e) utente: persona fisica, che agisce per se' o per  un  soggetto
giuridico  pubblico  o  privato,  autorizzata  dal  responsabile  del
sistema telematico all'accesso e all'utilizzo del sistema telematico,
identificata e  autenticata  secondo  quanto  previsto  dal  presente
regolamento e dalle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2;
    f) gestore del sistema telematico: soggetto  pubblico  o  privato
che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza  del  sistema
telematico, individuato con le procedure di affidamento  disciplinate
dal codice;
    g) responsabile del sistema telematico: persona  individuata  tra
il  personale  della  stazione  appaltante  provvisto   di   adeguata
professionalita' che si avvale del sistema  telematico  che  assicura
l'operativita' del sistema medesimo, garantendone l'utilizzo da parte
dei  soggetti  autenticati,  in  ragione  delle  regole  di  utilizzo
definite dalla stazione appaltante;
    h) sistema  di  ripristino  (disaster  recovery):  insieme  delle
misure  tecniche  e  organizzative   adottate   per   assicurare   il
funzionamento   del   sistema,   delle   procedure   e   applicazioni
informatiche,  in  siti  alternativi  a  quelli  primari  ovvero   di
produzione, a fronte di eventi  che  provocano  o  possono  provocare
indisponibilita' prolungate;
    i) gestione della continuita' operativa (Business Impact Analysis
- BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze  di  un
evento e per valutarne  l'impatto  sull'operativita'  del  sistema  o
dell'organizzazione;
    l) gestione della vulnerabilita': insieme delle misure tecniche e
organizzative  adottate  per  la  valutazione,  la  gestione   e   la
prevenzione di eventi indesiderati che  possono  comportare  danni  o
perdite per il sistema o per l'organizzazione;
    m)  gestione  degli  aggiornamenti:  processo  di   acquisizione,
verifica,  test  e  installazione  degli  aggiornamenti  dei  sistemi
operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a  risolverne
le  vulnerabilita'  eventualmente  individuate  e  di  mantenere   la
sicurezza e l'efficienza operativa del sistema;
    n) gestione  degli  incidenti  di  sicurezza  (security  incident
management): insieme delle misure tecniche e  organizzative  adottate
per  la  prevenzione  e  gestione  degli   incidenti   di   sicurezza
informatica;
    o) caratterizzazione: l'attribuzione all'utente di un profilo, da
parte del responsabile  del  sistema  telematico,  sulla  base  delle
informazioni fornite, al termine della procedura di  identificazione,
coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono
legate specifiche autorizzazioni operative;
    p) Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID): l'insieme aperto
di soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 64  del  CAD  che,
previo accreditamento da parte  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento  di
attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
                               Art. 2
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo  44,  comma
1, del codice,  definisce  le  modalita'  di  digitalizzazione  delle
procedure di affidamento disciplinate dal  codice,  anche  attraverso
l'interconnessione per l'interoperabilita' dei dati  delle  pubbliche
amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati
tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi  di
vigilanza e controllo previsti dal  codice,  anche  nel  rispetto  di
quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della  pubblica
amministrazione, adottato ai sensi  dell'articolo  14-bis,  comma  2,
lettera b), del CAD.
  2. Le  regole  tecniche  per  la  definizione  delle  modalita'  di
digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei
flussi,  degli  schemi  dei  dati  e  degli   standard   europei   di
interoperabilita' tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e
gli organismi di vigilanza e  controllo  previsti  dal  codice,  sono
dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite  linee
guida, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, tenendo conto delle  regole
e dei principi di cui all'articolo 29 del codice.
                               Art. 3
 
               Accesso digitale al sistema telematico
                   e caratterizzazione dei profili
 
  1. L'accesso al sistema telematico da parte  degli  utenti  avviene
esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione  che  prevede
l'identificazione dell'utente medesimo e il rilascio di  un  apposito
codice alfanumerico.
  2. Ai fini dell'accesso al  sistema  telematico,  l'identificazione
avviene mediante  SPID,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 64, comma 2-sexies, del  CAD  o  attraverso  gli  altri
mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento  reciproco
transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.
  3.  Una  volta  completata  la  procedura  di  identificazione,  il
responsabile del sistema telematico, sulla  base  delle  informazioni
fornite, attribuisce all'utente un profilo, coerente con il  ruolo  o
la funzione svolta nella procedura, in base  a  quanto  previsto  dal
codice, che ne consente la caratterizzazione.
  4. Ove previsto, il sistema  telematico  consente  agli  utenti  di
gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le
informazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 2, comma
2.
  5. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di
autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle  proprie
funzionalita' e al profilo dell'utente, secondo le modalita' definite
nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
                               Art. 4
 
               Comunicazioni e scambi di informazioni
                        in modalita' digitale
 
  1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli  utenti  e
il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio  e  di
una ricevuta di consegna, tra i quali  i  messaggi  di  avviso  e  di
notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente  negli
indici di cui agli  articoli  6-bis  e  6-ter  del  CAD  o,  per  gli
operatori economici  transfrontalieri,  attraverso  un  indirizzo  di
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto  dall'articolo  52
del codice.
  2. Se l'utente non e' presente negli indici di cui al comma  1,  il
sistema telematico consente all'utente di eleggere domicilio digitale
speciale presso il sistema stesso.
  3. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da  quelli
di cui al comma 1, nonche' le richieste di chiarimenti sul  bando  di
gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In
tal caso, il sistema telematico puo' prevedere anche la generazione e
l'invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.
                               Art. 5
 
                       Allineamento temporale
 
  1. Il sistema operativo del  sistema  telematico  e'  sincronizzato
sulla scala di  tempo  nazionale  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'industria e dell'artigianato 30 novembre 1993, n.  591,  tramite
protocollo NTP o standard superiore.
                               Art. 6
 
                           Tracciabilita'
 
  1.  Il  sistema  telematico  integra  apposite   funzionalita'   di
registrazione  cronologica  (log  applicativi  e  di  sistema)  delle
operazioni  eseguite,  nonche'  dei  cambiamenti  che  le  operazioni
introducono sulla base di dati,  per  finalita'  di  controllo  anche
automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle  operazioni
effettuate.
  2. Per le finalita' del comma 1, il sistema telematico  prevede  la
creazione  di  registri  che  riportano,  per   ciascuna   operazione
eseguita, i parametri utili alla  ricerca,  quali  la  tipologia,  il
soggetto che l'ha effettuata e la data e l'ora di esecuzione.
  3. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti
nelle regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
                               Art. 7
 
                  Gestione digitale e conservazione
                    della documentazione di gara
 
  1. I dati, i documenti e le comunicazioni di  cui  all'articolo  4,
redatti in un formato idoneo alla  loro  conservazione  ai  sensi  di
quanto previsto  dall'articolo  44  del  CAD,  sono  raccolti  in  un
fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.
  2. Il fascicolo informatico  di  cui  al  comma  1  contiene  anche
l'impronta delle registrazioni cronologiche  di  cui  all'articolo  6
calcolata   al   momento   dell'invio   del   fascicolo   stesso   in
conservazione.
  3. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico
di cui al  comma  1  alla  stazione  appaltante,  che  provvede  alla
conservazione dello stesso  secondo  quanto  stabilito  dalle  regole
tecniche  in  materia  di  conservazione   digitale   dei   documenti
informatici.
  4. Il gestore del sistema telematico  mette  a  disposizione  delle
stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all'articolo
6 e provvede all'invio  in  conservazione  delle  stesse  secondo  le
regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
                               Art. 8
 
                      Accesso agli atti di gara
 
  1. Il sistema telematico permette la presentazione  di  istanze  di
accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove
ne ricorrano i presupposti e i requisiti  ai  sensi  della  normativa
vigente.
                               Art. 9
 
        Sicurezza informatica e protezione dei dati personali
 
  1. Il sistema telematico assicura agli utenti  autenticati  di  cui
all'articolo 3, la disponibilita' dei dati e dei  documenti  gestiti,
la cui integrita' e segretezza e' garantita anche attraverso l'uso di
idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo  anche  la
tracciabilita' degli accessi secondo quanto previsto dall'articolo  6
e garantendo la terzieta' del gestore del  sistema  telematico  anche
mediante l'impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come
definite dall'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12.
  2. Il  titolare  e  il  responsabile  del  trattamento  assicurano,
mediante idonee  misure  tecniche  e  organizzative,  un  livello  di
sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacita' di
assicurare su  base  permanente  la  riservatezza,  l'integrita',  la
disponibilita'  e  la  resilienza  dei  sistemi  e  dei  servizi   di
trattamento e  una  procedura  per  testare,  verificare  e  valutare
l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.
  3. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in
data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche  di
cui all'articolo 2, comma 2.
                               Art. 10
 
              Continuita' operativa e disaster recovery
 
  1. Al fine di garantire la  continuita'  operativa  e  il  disaster
recovery, il gestore del  sistema  telematico  definisce  e  aggiorna
periodicamente il documento di gestione della  continuita'  operativa
(Business Impact Analysis - BIA),  nonche'  i  piani  di  continuita'
operativa e disaster recovery redatti in conformita' alle linee guida
in materia emanate da AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD.
                               Art. 11
 
                        Pagamenti telematici
 
  1.  Il  sistema  telematico  e'  integrato   con   la   piattaforma
tecnologica  per  l'interconnessione  e  l'interoperabilita'  tra  le
pubbliche amministrazioni e i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
abilitati, prevista dall'articolo 5 del CAD.
Capo II
Gestione digitale delle procedure
di acquisto e di negoziazione

                               Art. 12
 
          Acquisizione del codice identificativo della gara
 
  1.  Il  sistema  telematico  consente  alla   stazione   appaltante
l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto  di
quanto previsto dalle deliberazioni dell'ANAC.
  2. La richiesta del codice identificativo  della  gara  di  cui  al
comma  1  avviene  attraverso  il  sistema  telematico,  sulla   base
dell'accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema  e
dal gestore del sistema con ANAC.
                               Art. 13
 
                        Determina a contrarre
 
  1.  Il  sistema  telematico  consente  alla   stazione   appaltante
l'acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento  della
stessa nel sistema, provvedendo altresi'  al  successivo  inserimento
nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
  2. Il sistema  telematico  consente  alla  stazione  appaltante  la
redazione dello schema di determina a contrarre.
                               Art. 14
 
      Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara
 
  1. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con  le
apposite piattaforme  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e dell'ANAC, consente alla stazione  appaltante
di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli
avvisi previsti dal  codice,  garantendo  la  gestione  automatizzata
delle relative  notifiche,  secondo  le  specifiche  descritte  dalle
regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con  la
apposita piattaforma  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  consente   alle   stazioni   appaltanti   di
predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in  formato
elettronico ai sensi dell'articolo 85 del codice.
  3. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e  ne
consente la redazione.
  4.  Ove  la  procedura  di  affidamento  lo  preveda,  il   sistema
telematico  supporta  la  stazione  appaltante  nella   redazione   e
nell'invio di inviti corredati dai necessari allegati.
                               Art. 15
 
                Partecipazione alla procedura di gara
 
  1.  Il  sistema  telematico  consente  all'operatore  economico  di
compilare e presentare l'offerta  mediante  interfaccia  web,  oppure
tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo
le regole tecniche di cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con  la
apposita piattaforma  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, consente agli operatori economici di compilare
o di inserire nel sistema il  documento  di  gara  unico  europeo  in
formato elettronico ai sensi dell'articolo 85 del codice, nonche'  di
inserire l'offerta  tecnica  con  i  relativi  allegati  e  l'offerta
economica.
  3. Il sistema telematico, al momento della ricezione  dell'offerta,
trasmette automaticamente all'operatore  economico  un  messaggio  di
notifica dell'avvenuta ricezione della documentazione,  indicando  la
data e l'ora di presentazione della stessa.
  4.  Il  sistema  telematico  effettua   la   verifica   preliminare
dell'avvenuto inserimento  di  tutti  i  documenti  previsti  per  la
partecipazione  alla  gara  e  l'integrale  compilazione  dei  moduli
on-line. In  caso  di  esito  negativo  della  verifica,  il  sistema
telematico  trasmette  automaticamente  all'operatore  economico   un
messaggio di errore con l'indicazione delle criticita' riscontrate.
                               Art. 16
 
                      Commissione giudicatrice
 
  1. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni  eseguite  dalla
stazione appaltante ai  fini  della  composizione  della  commissione
giudicatrice.
  2. Il sistema telematico acquisisce  dalla  stazione  appaltante  i
nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.
  3. Completata la composizione della  commissione  giudicatrice,  il
sistema  telematico  trasmette  all'ANAC  l'elenco   dei   commissari
nominati.
                               Art. 17
 
                 Modalita' telematica di svolgimento
            dell'attivita' della commissione giudicatrice
 
  1. Il sistema telematico consente ai componenti  della  commissione
giudicatrice l'accesso  alla  documentazione  di  gara  inserita  nel
sistema telematico dagli operatori economici. Il  sistema  telematico
consente anche, previa autorizzazione della  medesima  commissione  e
nei   limiti    dell'autorizzazione    concessa,    lo    svolgimento
dell'attivita' istruttoria di competenza  degli  eventuali  segretari
responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.
  2. Il sistema telematico  consente  la  gestione  telematica  delle
sedute collegiali della  commissione  giudicatrice  verificando,  ove
necessario, l'accesso al sistema telematico di tutti  i  soggetti  di
cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso  dell'intera  seduta.
Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che
non sono pubbliche, con le modalita' definite nelle  regole  tecniche
di cui all'articolo 2, comma 2.
  3. Il sistema telematico consente l'acquisizione dei verbali  o  la
loro redazione e registra le sedute della  commissione  giudicatrice,
anche garantendo la segretezza della registrazione delle  sedute  non
pubbliche.
                               Art. 18
 
                          Sedute pubbliche
 
  1.  Il  sistema  telematico  consente  la  gestione  delle   sedute
pubbliche in modalita' telematica, permettendo l'accesso alle  stesse
con le modalita' indicate all'articolo 3.
                               Art. 19
 
       Apertura e verifica della documentazione amministrativa
 
  1.  Tramite  il  sistema  telematico,  agli   operatori   economici
partecipanti sono comunicate la data e l'ora della seduta pubblica in
cui si procede all'apertura della documentazione amministrativa.
  2.  A  partire  dal  momento  dell'apertura  della   documentazione
amministrativa  e  fino  alla   conclusione   della   relativa   fase
valutativa,  il  sistema  telematico  non  consente  l'accesso   alla
documentazione di  cui  agli  articoli  21  e  22,  salvo  che  detta
documentazione sia gia' stata aperta e la  relativa  valutazione  sia
gia' stata conclusa.
  3. Il sistema  telematico  permette  alla  stazione  appaltante  di
consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai
fini dell'ammissibilita' alla procedura di  gara  e  di  attivare  il
soccorso  istruttorio   o   la   richiesta   di   chiarimenti   sulla
documentazione  presentata.  Il  sistema  telematico  consente   agli
operatori economici partecipanti di accedere agli  atti  di  gara  ai
sensi della normativa vigente.
  4. Il sistema  telematico  consente  alla  stazione  appaltante  la
redazione,  l'acquisizione  e  la  notifica  del   provvedimento   di
ammissione o di esclusione degli operatori economici e  lo  inserisce
nel fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
  5. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il  sistema
telematico, nel  rispetto  della  normativa  vigente,  consente  alla
stazione appaltante la comunicazione del  relativo  provvedimento  di
esclusione alla banca dati nazionale dei contratti  pubblici  (BDNCP)
di  cui  all'articolo  213,  comma  8,  del  codice,  anche  ai  fini
dell'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici  di
cui all'articolo 213, comma 10, del codice.
  6. Al termine della verifica  della  documentazione  amministrativa
presentata dagli operatori economici, il sistema telematico  conferma
gli  esiti  delle  verifiche  di  cui  al  comma  3,  consentendo  la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
  7. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema  telematico  consente
alla stazione appaltante di modificare  gli  esiti  delle  verifiche,
garantendo la tracciabilita' delle modifiche apportate.
  8. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema  telematico,
all'invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori
economici.
                               Art. 20
 
              Verifica dei requisiti di partecipazione
 
  1.  La  stazione  appaltante,  attraverso  il  sistema  telematico,
effettua  la  verifica  dei  requisiti  di   partecipazione   tramite
l'interazione con la banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici
(BDNCP) e con le modalita' previste  dal  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 81, comma 2, del codice.
                               Art. 21
 
            Apertura e valutazione delle offerte tecniche
 
  1. La data  e  l'ora  della  seduta  pubblica  in  cui  si  procede
all'apertura delle  offerte  tecniche  sono  comunicate,  tramite  il
sistema  telematico,  agli  operatori  economici  ammessi  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6.
  2.  Ultimata  l'apertura  delle  offerte  tecniche  e   fino   alla
conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non
consente l'accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e  22,
salvo che detta documentazione sia gia' stata aperta  e  la  relativa
valutazione sia gia' stata conclusa.
  3. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice  di
consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli  operatori
economici ammessi, registrando  gli  esiti  della  valutazione  delle
stesse.
  4. Il sistema telematico esegue il calcolo  del  punteggio  tecnico
totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra  l'esito
segnalando l'eventuale mancato superamento del valore soglia.
  5. In caso di  esclusione,  il  sistema  telematico  consente  alla
stazione  appaltante  l'invio  di  notifica  all'operatore  economico
escluso.
  6.  Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte
tecniche   presentate   dagli   operatori   economici   ammessi,   la
commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti  e
i  punteggi  assegnati  ai  sensi  del  comma   4,   consentendo   la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
                               Art. 22
 
           Apertura e valutazione delle offerte economiche
 
  1. La data  e  l'ora  della  seduta  pubblica  in  cui  si  procede
all'apertura delle offerte economiche  sono  comunicate,  tramite  il
sistema  telematico,  agli  operatori  economici  ammessi  ai   sensi
dell'articolo 21, comma 6.
  2.  La  commissione  giudicatrice  consulta  e  valuta  le  offerte
economiche degli operatori  economici  ammessi,  tramite  il  sistema
telematico, che ne registra  gli  esiti.  Ultimata  l'apertura  delle
offerte economiche  e  fino  alla  conclusione  della  relativa  fase
valutativa,  il  sistema  telematico  non  consente  l'accesso   alla
documentazione di  cui  agli  articoli  19  e  20,  salvo  che  detta
documentazione sia gia' stata aperta e la  relativa  valutazione  sia
gia' stata conclusa.
  3.  Nelle  procedure  aggiudicate  con  il  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa la commissione  giudicatrice  calcola
la soglia di anomalia avvalendosi  del  sistema  telematico.  Per  le
procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo  piu'
basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico  per
l'elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d'asta.
  4. Il sistema telematico consente di  procedere  al  ricalcolo  del
punteggio assegnato qualora l'esclusione di un concorrente al momento
della valutazione dell'offerta economica ne determini la necessita'.
  5. Al fine di formare la graduatoria dei  concorrenti,  il  sistema
telematico procede,  per  ciascun  operatore  economico,  al  calcolo
totale  del  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica  e  di  quello
relativo all'offerta economica e ne registra l'esito.
                               Art. 23
 
       Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse
 
  1. Il  sistema  telematico  consente  di  calcolare  la  soglia  di
anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall'articolo  97  del
codice, segnalando la presenza di offerte che  appaiano  anormalmente
basse.
  2. Il sistema  telematico  consente  alle  stazioni  appaltanti  di
richiedere  agli  operatori  economici,   la   cui   offerta   appare
anormalmente bassa, le relative giustificazioni.
  3.  L'operatore  economico,  con  le   modalita'   indicate   nella
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  trasmette  le  giustificazioni
richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.
  4.  A  seguito  dell'accertamento  dell'anomalia  dell'offerta,  la
stazione  appaltante  comunica,  tramite   il   sistema   telematico,
l'eventuale esclusione dell'operatore economico che l'ha presentata.
                               Art. 24
 
                Formazione della graduatoria di gara
 
  1. Il sistema telematico predispone la graduatoria  di  gara  e  la
rende disponibile secondo la normativa vigente.
                               Art. 25
 
                           Aggiudicazione
 
  1. Il sistema telematico consente l'acquisizione del  provvedimento
di  aggiudicazione  e  l'inserimento  dello  stesso   nel   fascicolo
informatico di cui all'articolo 7.
  2. Il sistema  telematico  consente  alla  stazione  appaltante  di
inviare le comunicazioni relative all'esito della procedura  di  gara
agli operatori economici e alla BDNCP.
                               Art. 26
 
                Avvisi successivi all'aggiudicazione
 
  1. Ai fini della successiva pubblicazione,  il  sistema  telematico
acquisisce la documentazione relativa all'esito  della  procedura  di
affidamento e ne supporta la redazione.
  2. Il sistema  telematico  consente  alla  stazione  appaltante  di
assolvere all'obbligo di pubblicazione dell'avviso  sull'esito  della
procedura di affidamento.
                               Art. 27
 
                     Acquisizione del contratto
 
  1. Il sistema telematico consente la redazione  del  contratto  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del codice e,
comunque, l'acquisizione del  contratto  e  il  suo  inserimento  nel
fascicolo informatico di cui all'articolo 7.
                               Art. 28
 
                          Migliori pratiche
 
  1. Al fine di rendere piu' efficiente ed  efficace  l'azione  della
stazione appaltante nello svolgimento delle attivita'  connesse  alle
procedure di acquisto e di negoziazione,  il  sistema  telematico  e'
realizzato  tenendo  conto  delle   migliori   pratiche   riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di  programmazione
e  pianificazione,  riferite  anche   all'individuazione   dei   dati
rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonche' alle
soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di  supporto,  tra
le quali:
    a) redazione in modalita' informatica della documentazione  utile
nell'espletamento delle procedure di gara;
    b)  integrazione  con  i  sistemi  di  gestione   dei   documenti
informatici e di conservazione degli archivi digitali  dei  fascicoli
di gara;
    c) scambio  di  dati  in  interoperabilita'  sia  con  i  sistemi
contabili delle stazioni appaltanti sia con i  sistemi  rilevanti  ai
fini  della  semplificazione  delle  procedure  per   gli   operatori
economici;
    d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e
la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto
degli obblighi e degli adempimenti normativi;
    e)  adozione  di  strumenti  innovativi   per   lo   scambio   di
comunicazioni da e verso gli operatori economici;
    f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilita' e degli
aggiornamenti, nonche'  di  gestione  degli  incidenti  di  sicurezza
(security incident  management),  formalizzati  in  conformita'  agli
standard internazionali;
    g) integrazione  degli  strumenti  per  la  pianificazione  degli
acquisti e la raccolta dei requisiti utili all'indizione delle gare.
  2. L'AgID, ai sensi dell'articolo 71 del CAD,  detta,  con  proprie
linee guida, le regole tecniche per  la  definizione  delle  migliori
pratiche di cui al comma 1.
Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 29
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice,  le
stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi  telematici  entro  sei
mesi dall'adozione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 agosto 2021
 
                             Il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                              Brunetta
 
                  Il Ministro delle infrastrutture
                    e della mobilita' sostenibili
                             Giovannini
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                               Franco
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2461

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