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legge, 9/11/2021
L. 9 novembre 2021, n. 156, di conv., con mod., del d.l. 10/09/2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e del circol. stradale, per la funzionalita' del Min. delle infrastr.
(GU n.267 del 9-11-2021)
legge
Materia: trasporti / disciplina

LEGGE 9 novembre 2021, n. 156

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e  della
circolazione stradale, per  la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle
infrastrutture stradali e autostradali. (21G00170)
(GU n.267 del 9-11-2021)
  Vigente al: 10-11-2021  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle  infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale  per
la  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 9 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121

Testo del decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  217  del  10  settembre  2021),
coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021,  n.  156  (in
questa  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -   alla   pag.   1),   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali.». (21A06656)
(GU n.267 del 9-11-2021)
  Vigente al: 9-11-2021  

 
Avvertenza
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche  apportate  dalla  legge  di  conversione.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2021 si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei  veicoli
                 e di specifiche categorie di utenti
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche'  la
tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano  tra  le
finalita' primarie di ordine sociale ed  economico  perseguite  dallo
Stato»;
  0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: «debole» e'
sostituita dalla seguente: «vulnerabile» e le  parole:  «disabili  in
carrozzella»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «persone   con
disabilita'»; conseguentemente, ovunque ricorrono  nel  codice  della
strada di cui al decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  le
parole: «debole» e «deboli» sono sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili»;
  0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  «,  con  particolare   riguardo   a   quelle   che
attraversano  siti  inseriti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO)»;
    a) all'articolo 7, comma 1, la lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente:
      «d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente
o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati  periodi,  giorni  e
orari:
        1) dei veicoli  degli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
        2)  dei  veicoli  adibiti  al   servizio   di   persone   con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo  381,  comma
2, del regolamento;
        3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza
o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite
di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
        4) dei veicoli elettrici;
        5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle  merci  nelle
ore stabilite;
        6)  dei  veicoli  adibiti  a  servizi   di   linea   per   lo
stazionamento ai capilinea;
        7) dei veicoli adibiti  al  trasporto  scolastico  nelle  ore
stabilite;»;
      a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente:
  «b) il trasporto eseguito  con  veicoli  eccezionali  di  una  cosa
indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la
sua massa determini eccedenza  rispetto  ai  limiti  stabiliti  dagli
articoli 61 e 62, ovvero che per la  sua  massa  determini  eccedenza
rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di
pietra   naturale,   di   elementi    prefabbricati    compositi    e
apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia,  di  prodotti
siderurgici  coils  e  laminati  grezzi,  il  trasporto  puo'  essere
effettuato integrando il carico con gli  stessi  generi  merceologici
autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei  unita',  fino
al  completamento  della  massa  eccezionale  complessiva   posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i
limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo  61,  il
carico  puo'  essere  completato,  con  generi  della  stessa  natura
merceologica, per occupare l'intera superficie  utile  del  piano  di
carico del  veicolo  o  del  complesso  di  veicoli,  nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa  eccezionale  a  disposizione,  fatta
eccezione   per   gli   elementi   prefabbricati   compositi   e   le
apparecchiature industriali complesse  per  l'edilizia  per  i  quali
ricorre sempre il limite delle sei  unita'.  In  entrambi  i  casi  e
purche' almeno un carico delle cose indicate  richieda  l'impiego  di
veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva  non  puo'  essere
superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati  a  tre
assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o
piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di  complessi  di  veicoli  a
cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli  a
sei o piu' assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati
nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
  a-ter) all'articolo 15:
  1) al comma 3, le parole: «ed i)» sono soppresse;
  2) al comma 3-bis, le parole:  «da  euro  108  ad  euro  433»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 216 ad euro 866»;
  3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
  «3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 52 ad euro 204»;
  a-quater) all'articolo 23:
  1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli  qualsiasi  forma  di
pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti  o
stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del  rispetto  delle
liberta' individuali,  dei  diritti  civili  e  politici,  del  credo
religioso  o  dell'appartenenza  etnica  oppure  discriminatori   con
riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle
abilita' fisiche e psichiche.
  4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per  le  pari
opportunita', di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e con il  Ministro  della  giustizia,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni del comma 4-bis.
  4-quater.  L'osservanza  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4;  in
caso di violazione,  l'autorizzazione  rilasciata  e'  immediatamente
revocata»;
  2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo  periodo,  al
centro delle rotatorie nelle  quali  vi  e'  un'area  verde,  la  cui
manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa'  private  o  ad
altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il
nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione  del
verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori  a  40  cm  per
lato. Per l'installazione del cartello di cui al  presente  comma  si
applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4»;
  3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai  commi  1,  4-bis  e  7-bis»  e  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di  violazione  del
comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei  casi  piu'
gravi, l'ente proprietario puo' disporre  l'immediata  rimozione  del
mezzo pubblicitario»;
  a-quinquies) all'articolo 25:
  1) al comma 1-bis, dopo le parole:  «le  strutture  che  realizzano
l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso,  comprese  le
barriere di sicurezza nei  sovrappassi,  sono  di  titolarita'»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  ai  fini  della  loro  realizzazione   e
manutenzione anche straordinaria,»;
  2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
  «1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis  e  1-ter
in relazione agli enti titolari delle strutture  delle  opere  d'arte
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di  sicurezza  nei
sovrappassi,  gli  enti  proprietari  e  i   gestori   delle   strade
interessate dall'attraversamento  a  livello  sfalsato  provvedono  a
disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita' e  gli
oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture»;
  a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: «che hanno iniziato
l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si  accingono
ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;
  a-septies)  all'articolo  50,  comma  2,  le  parole:  «3  m»  sono
sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;
  a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore  a  4.000
watt, se ad alimentazione elettrica»;
  a-novies) all'articolo 60:
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Sono considerati appartenenti alla  categoria  di  veicoli  con
caratteristiche  atipiche   i   motoveicoli,   i   ciclomotori,   gli
autoveicoli e le macchine agricole d'epoca,  nonche'  i  motoveicoli,
gli autoveicoli  e  le  macchine  agricole  di  interesse  storico  e
collezionistico»;
  2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella  categoria  dei  veicoli
d'epoca i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Rientrano  nella  categoria   dei   veicoli   d'epoca   i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;
  3)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:   «Motoveicoli,
ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e  di  interesse
storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
    b) all'articolo 61:
      1) al comma 2,  le  parole  «16,50  m»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «18,75  m,  ferma  restando  l'idoneita'  certificata  dei
rimorchi, o  delle  unita'  di  carico  ivi  caricate,  al  trasporto
intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;
      2) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Gli
autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di  trasporto  rapido
di massa  possono  raggiungere  la  lunghezza  massima  di  24  m  su
itinerari  in  corsia  riservata  autorizzati  dal  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
  b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due  assi  la
massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;
  b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del  comma
1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del  sole  a
mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle  gallerie,  in
caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in  ogni  altro
caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri  abitati
che fuori dai centri abitati»;
    c)  all'articolo  80,  comma  8,  dopo  le  parole   «temperatura
controllata  (ATP)»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  dei  relativi
rimorchi e semirimorchi»;
  c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «17-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le  modalita'  di  riqualificazione  delle   bombole   approvate   in
conformita' al regolamento n. 110  della  Commissione  economica  per
l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE  R  110)  e  sono  individuati  i
soggetti preposti alla  riqualificazione,  al  fine  di  semplificare
l'esecuzione della riqualificazione stessa»;
  c-ter) all'articolo 86:
  1) al comma 1, dopo  la  parola:  «autovetture»  sono  inserite  le
seguenti: «, motocicli e velocipedi»;
  2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio di piazza con
autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi»;
  c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:   «I   motoveicoli   impegnati   in   competizioni
motoristiche  fuoristrada  che  prevedono  trasferimenti  su   strada
possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi  di  gara,  in
luogo delle targhe di cui ai commi  1  e  2,  una  targa  sostitutiva
costituita da un pannello auto-costruito  che  riproduce  i  dati  di
immatricolazione del veicolo. Il pannello deve  avere  fondo  giallo,
cifre e lettere  nere  e  caratteristiche  dimensionali  identiche  a
quelle della targa  che  sostituisce  ed  e'  collocato  in  modo  da
garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per
le targhe di immatricolazione. Sono  autorizzati  all'utilizzo  della
targa sostitutiva  i  partecipanti  concorrenti  muniti  di  regolare
licenza   sportiva   della   Federazione   motociclistica   italiana,
esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso
indicato nel regolamento della manifestazione stessa»;
  c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50  m»  sono
sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli  che  per  specifiche
necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il
limite  di  lunghezza  di  18,75  m  possono  essere   ammessi   alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano
le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;
  c-sexies) all'articolo 110:
  1) al comma 2 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
commercianti di macchine  agricole  e,  limitatamente  alle  macchine
agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1)  e
2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile  non
superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma
2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a  6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese  di
cui  all'articolo  3  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,  e
all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli  o  associati,
di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  finalizzate  anche
all'acquisto di macchine agricole, e'  consentita  l'immatricolazione
ai sensi del comma 2 del presente  articolo  a  nome  della  rete  di
imprese, identificata dal codice  fiscale,  richiesto  dalle  imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e  iscritto  ai  sensi
del citato articolo 3  del  decreto-legge  n.  5  del  2009,  da  cui
risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa
individuazione di un'impresa della rete  incaricata  di  svolgere  le
funzioni amministrative attribuite dalla legge  al  proprietario  del
veicolo»;
    d) all'articolo 116, comma 9, il secondo  periodo  e'  sostituito
dai  seguenti:  «Ai  fini  del  conseguimento  del   certificato   di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente
abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche'  l'attestazione  di
avere frequentato con  profitto  un  corso  di  formazione  di  primo
soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai  fini
del conseguimento del certificato di  abilitazione  professionale  di
tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno  la  patente  di
categoria  B1,  nonche'  l'attestazione  di  avere  frequentato   con
profitto un corso  di  formazione  di  primo  soccorso  anche  presso
un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della
salute sono  stabilite  le  modalita'  con  cui  anche  gli  istituti
dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione  delle
nozioni di primo soccorso  prevista  per  i  soggetti  che  intendono
conseguire i certificati di  abilitazione  professionale  di  cui  al
secondo e al terzo periodo»;
    d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di
istruttore, persona di eta'  non  superiore  a  sessantacinque  anni,
munita di patente valida  per  la  stessa  categoria,  conseguita  da
almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;
  d-ter) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per
una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu'  di
due volte»;
  d-quater) all'articolo 122:
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Agli aspiranti autorizzati  a  esercitarsi  per  conseguire  le
patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando  utilizzano  veicoli  nei
quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona
in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma
2»;
  2) il comma 5 e' abrogato;
  3) al  comma  6,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dodici mesi»;
  4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere  a
fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente valida ai sensi  del  comma  2,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a  euro  1.731.
Alla  violazione  consegue   la   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI»;
  d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma  3  e'  sostituito  dal
seguente:
  «3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite  il  portale
dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento per  la
mobilita' sostenibile - Direzione generale per  la  motorizzazione  e
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di  trasporti  e
navigazione del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»;
  d-sexies) all'articolo  138,  dopo  il  comma  11  e'  aggiunto  il
seguente:
  «11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione  civile  nazionale,
alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali  e  agli  enti  del
Terzo  settore,   comunque   immatricolati,   utilizzati   per   fini
istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono  essere  dotati
di rimorchio destinato al trasporto di  cose,  di  larghezza  massima
superiore alla larghezza del  veicolo  trainante,  fermi  restando  i
limiti di cui agli articoli 61 e 62»;
  d-septies) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «Ciascun ente locale pubblica la  relazione
di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet
istituzionale entro trenta giorni  dalla  trasmissione  al  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero
dell'interno.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2022,   il   Ministero
dell'interno, entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  pubblica  in
apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni
pervenute ai sensi del primo  periodo»  e,  al  secondo  periodo,  le
parole:  «di  cui  al  periodo  precedente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «di cui al primo periodo»;
  d-octies) all'articolo 147:
  1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal  comma  3  puo'
essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento
e  il  rilevamento  automatico  delle   violazioni,   conformi   alle
caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento»;
  2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  «6-bis.  I  dispositivi  di  cui  al  comma  3-bis  possono  essere
installati anche dal gestore dell'infrastruttura  ferroviaria  a  sue
spese»;
    e) all'articolo 158:
  01) al comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalle seguenti:
  «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli
elettrici;
  h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei  veicoli  elettrici.
Tale divieto e' previsto  anche  per  i  veicoli  elettrici  che  non
effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio  di
ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase  di  ricarica.
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7,
a  eccezione  dei  punti  di  ricarica  di  potenza  elevata  di  cui
all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  16
dicembre 2016, n. 257»;
      1) al comma 2:
        1.1. dopo la lettera d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  dei  veicoli
adibiti al trasporto scolastico;»;
        1.2. dopo la lettera g)  e'  inserita  la  seguente:  «g-bis)
negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio  delle  donne
in stato di gravidanza o di genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
      2) dopo il comma 4 e' inserito il  seguente:  «4-bis.  Chiunque
viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro
328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da  euro  165  ad
euro 660 per i restanti veicoli.»;
      3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
  e-bis) all'articolo 171,  comma  2,  secondo  periodo,  la  parola:
«minore» e' soppressa e dopo la parola:  «risponde»  e'  inserita  la
seguente: «anche»;
  e-ter) all'articolo 173,  comma  2,  dopo  le  parole:  «apparecchi
radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «,  smartphone,  computer
portatili, notebook, tablet e  dispositivi  analoghi  che  comportino
anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;
  e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente:
  «a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di  cilindrata  inferiore  a
150  centimetri  cubici  se  a  motore  termico,  ovvero  di  potenza
inferiore a 11  kW  se  a  motore  elettrico,  e  motocarrozzette  di
cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico»;
  e-quinquies) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo  sono
inseriti i seguenti: «L'uso dei predetti  dispositivi  e'  consentito
altresi' ai conducenti dei motoveicoli  impiegati  in  interventi  di
emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento  di  servizi
urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, con decreto del  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  sono  definite  le
tipologie di motoveicoli di cui al  secondo  periodo  e  le  relative
caratteristiche tecniche e sono  individuati  i  servizi  urgenti  di
istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi»;
  e-sexies) all'articolo 180, comma  8,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'invito a presentarsi per esibire i documenti  di
cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e
la validita' della documentazione richiesta possano essere  accertate
tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o  gestiti
da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli  organi  di
polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a  tali
banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente  possibile  al
momento della contestazione»;
    f) all'articolo 188:
  01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita', titolari
del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381,  comma  2,  del
regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di  sosta
o  parcheggio  a  pagamento,  qualora  risultino  gia'   occupati   o
indisponibili gli stalli a loro riservati»;
      1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
      2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono
sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
    g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:
      «Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al  servizio  delle  donne  in
stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un  bambino  di  eta'  non
superiore a due anni). - 1. Per la  sosta  dei  veicoli  al  servizio
delle donne in stato di gravidanza o di genitori con  un  bambino  di
eta' non superiore a due  anni  gli  enti  proprietari  della  strada
possono  allestire  spazi  per  la  sosta,  mediante  la  segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
      2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in
stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore
a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi  e  con
le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa,  stabiliti  dal
regolamento.
      3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza
avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso  improprio
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 87 a euro 344.
      4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture  di  cui
al comma  1  non  osservando  le  condizioni  ed  i  limiti  indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.»;
  g-bis) all'articolo 191, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da  semafori,  i
conducenti devono dare  la  precedenza,  rallentando  gradualmente  e
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o
si  trovano  nelle  loro  immediate  prossimita'.  I  conducenti  che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso  si  trova
un attraversamento pedonale devono dare  la  precedenza,  rallentando
gradualmente    e    fermandosi,    ai    pedoni    che    transitano
sull'attraversamento  medesimo  o  si  trovano  nelle  sue  immediate
prossimita', quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta  fermo
il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4»;
  g-ter) all'articolo 196,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
«risponde  solidalmente  il  locatario  e»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «il  locatario,  in  vece   del   proprietario,   risponde
solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori,  con
l'intestatario del contrassegno di identificazione;»;
  g-quater) all'articolo 203:
  1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con
ricevuta  di  ritorno»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o   per   via
telematica, a mezzo di  posta  elettronica  certificata  o  di  altro
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo  le
modalita' previste dall'articolo 65 del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
  2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata
con avviso di ricevimento» sono aggiunte le  seguenti:  «o  trasmesso
per via telematica, a mezzo di posta  elettronica  certificata  o  di
altro  servizio  elettronico  di  recapito  certificato  qualificato,
secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
  g-quinquies) all'articolo 213:
  1)  al  comma  3,  terzo  periodo,  la  parola:  «trasmissione»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «ricezione»  e  dopo  le  parole:  «del
provvedimento» sono aggiunte le seguenti «adottato dal prefetto»;
  2) al comma 5:
  2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso che, se  l'avente
diritto non assumera' la custodia del veicolo nei  successivi  cinque
giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero  e  custodia,
il veicolo sara' alienato anche ai soli fini della sua rottamazione»;
  2.2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Nel  caso  di
veicoli sequestrati in assenza dell'autore della  violazione,  per  i
quali  non  sia  stato  possibile  rintracciare  contestualmente   il
proprietario o altro obbligato  in  solido,  e  affidati  a  uno  dei
soggetti di cui all'articolo 214-bis, il  verbale  di  contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante  l'avviso  ad  assumerne  la
custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia  che  ha
eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia
provvede altresi' a  dare  comunicazione  del  deposito  del  veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione
di apposito avviso nell'albo pretorio  del  comune  ove  e'  avvenuto
l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate  difficolta'
oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il  veicolo
risulti ancora affidato  a  uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo
214-bis, la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel  trentesimo  giorno
successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di  deposito
del  veicolo  nell'albo  pretorio  del   comune   ove   e'   avvenuto
l'accertamento della violazione»;
  3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» e' sostituita
dalla seguente: «alienato»;
  4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro del
veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti
uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di cui al  comma
10 per l'annotazione al PRA. In caso  di  dissequestro,  il  medesimo
organo di polizia provvede alla comunicazione  per  la  cancellazione
dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA»;
  g-sexies) all'articolo 214, comma 5, secondo  periodo,  la  parola:
«sequestro» e' sostituita dalle seguenti: «fermo amministrativo»;
  g-septies) all'articolo 215-bis:
  1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, in cui,  per  ciascun
veicolo,  sono  riportati  altresi'   i   dati   identificativi   del
proprietario risultanti al pubblico  registro  automobilistico»  sono
soppresse;
  2)  al  comma  4,  le  parole:  «comunicazione,  tra   gli   uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle  procedure  di
cui  al»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «attuazione   delle
disposizioni del»;
  3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» e' soppressa;
  g-octies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis:
  1) al capoverso  «Art.  158»,  alla  voce  «Comma  2»,  le  parole:
«lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere  d)  e
h)» ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) -
4»;
  2) il capoverso «Art. 188» e' sostituito dal seguente: «Art. 188  -
Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3».
  1-bis. Al fine di ridurre i  tempi  di  sottoscrizione  degli  atti
convenzionali   previsti   dall'articolo   25,   commi   1-quater   e
1-quinquies, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' approvato,  in  relazione  agli  attraversamenti  tra  le
strade di tipo A o di tipo B statali e le strade  di  classificazione
inferiore ai sensi dell'articolo 2 del  medesimo  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle  strutture  delle
opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese  le  barriere  di
sicurezza  nei  sovrappassi,  con  l'indicazione  dei  relativi  enti
titolari, ai sensi e per gli effetti dei  commi  1-bis  e  1-ter  del
medesimo articolo 25.
  1-ter. L'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto  dal  comma
1, lettera f), numero 01), si applica  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2022. Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del comma  1,  lettera
f), derivino minori  entrate  per  il  bilancio  degli  enti  locali,
attestate  dall'organo  competente,  gli  enti  stessi  provvedono  a
rivedere le tariffe per  la  sosta  o  il  parcheggio  nelle  aree  a
pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori
entrate.
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale  ovvero
delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite  dalle  seguenti:
«delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un  bambino  di
eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la  gratuita'  della
sosta dei veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti  di  contrassegno  speciale,  nelle
aree di sosta o di parcheggio a  pagamento,  qualora  risultino  gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
    b) al comma 820,  le  parole  «Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle  seguenti:  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per le disabilita'».
  2-bis. Sono classificate d'interesse storico o  collezionistico  ai
sensi dell'articolo  215  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  le  macchine
agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno  quaranta
anni a quella della richiesta di riconoscimento  nella  categoria  in
questione. Le  caratteristiche  tecniche  devono  comprendere  almeno
tutte  quelle  necessarie  per  la   verifica   di   idoneita'   alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi  5
e 6 del citato articolo 215 del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Governo  provvede  ad  apportare  al  citato  articolo  215   del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  495
del 1992 le modifiche  necessarie  al  fine  di  adeguarlo  a  quanto
disposto dal presente comma.
  3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui  all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  2001,  n.
474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli
non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97
del predetto decreto  legislativo,  anche  in  deroga  agli  obblighi
previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n.  285  del  1992,
qualora detti veicoli circolino su strada  per  esigenze  connesse  a
prove  tecniche,  sperimentali   o   costruttive,   dimostrazioni   o
trasferimenti, anche per ragioni di vendita  o  di  allestimento.  Ai
fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo
l'obbligo  di  copertura   assicurativa   da   parte   del   titolare
dell'autorizzazione  alla  circolazione  di  prova,  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni  in  materia  di  responsabilita'  civile  verso
terzi. Dei danni cagionati dal  veicolo  in  circolazione  di  prova,
anche se munito  della  carta  o  del  certificato  di  circolazione,
risponde,   ove   ne   ricorrano   i   presupposti,    l'assicuratore
dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,  si  provvede  all'aggiornamento
del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474,
anche al fine di stabilire le  condizioni  e  il  numero  massimo  di
autorizzazioni  alla  circolazione  di  prova  rilasciabili  ad  ogni
titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero  di
addetti.
  4-bis. Al fine di semplificare  le  attivita'  degli  uffici  della
motorizzazione civile,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  e'  autorizzato  a  modificare  l'allegato  A  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  8  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021,
inserendo tra le modifiche ai veicoli per  le  quali  l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita  e  prova  ai
sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle  riguardanti
i sistemi ruota previsti  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
  5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 14, comma  1,  dopo  le  parole  «per  mezzo  dei
veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di  cose  e
di passeggeri»;
    b) all'articolo 22:
      1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  del
possesso della carta di qualificazione del  conducente  da  parte  di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la  qualificazione
iniziale  e  la  formazione  periodica   sono   comprovate   mediante
l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale  armonizzato
"95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;
      2) al comma 3-bis, le parole  «formazione  periodica  di»  sono
sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia
ai  sensi  dell'articolo  21  da»  e  le   parole   «dei   trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e  statistici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  mobilita'
sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;
      3) al comma 6:
        3.1.  all'alinea,  le  parole  «diverso   dall'Italia»   sono
soppresse;
        3.2. (soppresso)
      4) al comma 7, alinea, le  parole  «diverso  dall'Italia»  sono
soppresse.
  5-bis. Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai  giovani  fino  al
trentacinquesimo anno  d'eta'  e  ai  soggetti  che  percepiscono  il
reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori  sociali,  a  qualsiasi
titolo e comunque  denominati,  e'  riconosciuto,  nei  limiti  delle
risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso
delle spese  sostenute  e  documentate  per  il  conseguimento  della
patente e delle abilitazioni professionali per la  guida  di  veicoli
destinati all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di  terzi
di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  di  importo
pari  a  1.000  euro  e  comunque  non  superiore  al  50  per  cento
dell'importo di tali spese. Ai fini del riconoscimento del contributo
di cui al primo periodo, i richiedenti  devono  dimostrare  di  avere
stipulato,  entro  tre  mesi  dal  conseguimento  della   patente   o
dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro  in  qualita'
di   conducente   con   un   operatore    economico    del    settore
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi,  per  un  periodo  di
almeno sei mesi. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
  5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
modalita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono indicati i termini e le modalita' di presentazione delle domande
per il riconoscimento del contributo di cui al comma  5-bis,  nonche'
le modalita' di erogazione dello stesso.
  5-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  5-bis,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
  5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1,
lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sugli  autocarri  e'  possibile  la  presenza  a
bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al  trasporto  delle
cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto,  in  possesso  dei
titoli professionali previsti per l'esercizio della professione,  per
un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
  5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  285,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «a) servizi automobilistici interregionali di  competenza  statale,
di seguito indicati "servizi di linea": i  servizi  di  trasporto  di
persone  effettuati  su   strada   mediante   autobus,   ad   offerta
indifferenziata, e aventi itinerari, orari e  frequenze  prestabiliti
che si svolgono in modo continuativo o periodico su  un  percorso  la
cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e  che  collegano  almeno
due  regioni,  restando  ferma,  per  tali  servizi  di   linea,   la
possibilita' per i passeggeri di concludere  il  viaggio  all'interno
della stessa regione nella  quale  detto  itinerario  di  viaggio  e'
iniziato e, per  le  tratte  all'interno  della  medesima  regione  e
oggetto  di  contratto  di  servizio,  la  possibilita'  di   servire
relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche'  i
servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21  dicembre  1931,
n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo  1932,  n.  386,  aventi  le
predette caratteristiche»;
  b) all'articolo 3:
  1)  al  comma  1,  le  parole:  «rilasciata  dal  Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rilasciata dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, nel rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di
sicurezza, relativamente al percorso  e  alle  aree  di  fermata  del
servizio di linea proposto e»;
  2) al comma 2:
  2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
  «g) proporre un  servizio  di  linea  nel  rispetto  della  vigente
normativa in materia di sicurezza,  sul  percorso  e  sulle  aree  di
fermata del servizio di linea proposto»;
  2.2) la lettera m) e' abrogata;
  3) al comma 3, le  parole:  «,  g)  e  m)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e g)»;
  c) all'articolo 5, comma 2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:
  «c) tenere a  bordo  dell'autobus  adibito  al  servizio  la  copia
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili,  certificata  conforme  da  quest'ultimo
oppure in formato digitale  originato  dall'applicazione  informatica
gestita dal medesimo Ministero, come  disciplinato  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  adottato
in attuazione dell'articolo 4, comma 1.  La  documentazione,  redatta
nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla  quale
risulti che il  conducente  abbia  un  regolare  rapporto  di  lavoro
secondo  la  normativa  vigente,  deve  essere  tenuta  a  bordo  del
veicolo».
  5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera a), si
applicano a partire dal 31 marzo 2022.
  5-octies.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   provvede   a
modificare  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare  il
procedimento  autorizzatorio,  con   particolare   riferimento   alla
riduzione  dei  termini  del  medesimo  procedimento   e   alla   sua
conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6.  All'articolo  92  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
    «4-octies. Il Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero
e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i  requisiti  e
le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di
abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti  periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al  comma  4-septies.
Per  la  determinazione  della  misura  dei  compensi  a  favore  dei
componenti delle commissioni si applica la  disciplina  prevista  dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno  2019,
n. 56.
    4-novies. Le spese per la partecipazione agli  esami  di  cui  al
comma  4-octies,  per  la  prima  iscrizione  e  per  l'aggiornamento
dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  11  dicembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  22
del 28 gennaio  2020,  nonche'  quelle  per  il  funzionamento  delle
commissioni  esaminatrici  e  le  indennita'  da   corrispondere   ai
componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
    4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di
cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalita'  previste
dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e
13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
ad  apposito  capitolo  istituito  nello  stato  di  previsione   del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e
destinate  al  finanziamento  delle  spese  di  funzionamento   delle
commissioni esaminatrici di cui al comma 4-novies e delle  indennita'
da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.
    4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di consentire l'avvio  delle
attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-octies  e'
autorizzata la spesa  di  euro  200.000,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.».
  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  Fondo  finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti
in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
  a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica  urbana,  comprese
l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale  a  30
km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
  b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
  c) realizzazione della casa avanzata e delle  corsie  ciclabili  di
cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis)  e  12-ter),  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285».
  6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole:  «in  favore  delle  persone  fisicamente
impedite o comunque a mobilita'  ridotta,  con  patologie  accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'
esposti   agli    effetti    economici    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica  da  virus  COVID-19  o  in  stato  di  bisogno»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «in  favore  delle  persone  fisicamente
impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate,  ovvero  persone
con invalidita'  o  affette  da  malattie  che  necessitano  di  cure
continuative, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'  esposti
agli effetti economici  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero
di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni»;
  b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Nei limiti  delle  risorse  ad  essi  assegnate,  i  comuni
possono prevedere il superamento del limite del 50  per  cento  della
spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare  fragilita',
anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1.
  4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle  risorse  loro  assegnate,  i
comuni possono utilizzare  una  quota  pari  al  5  per  cento  delle
medesime  risorse  anche  per  finanziare  le  spese  necessarie  per
promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo».
  6-quater. Al fine  di  sostenere  le  attivita'  di  trasformazione
digitale dei servizi di motorizzazione resi  a  cittadini  e  imprese
dagli uffici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche'
di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al
trattamento dei dati, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  un
apposito fondo con una dotazione  pari  a  25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-quinquies. All'articolo 22, comma  6,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  il  secondo  periodo   e'
soppresso.
  6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di  infrastrutture
di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono  essere  previste
infrastrutture  complementari  atte  a  consentire  il  passaggio  in
sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui e'  maggiore  la  loro
presenza nel territorio.
  6-septies. Le disposizioni del comma  6-sexies  si  applicano  alle
infrastrutture di tipo stradale, autostradale e  ferroviario  la  cui
attivita' di progettazione e' avviata successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della  transizione
ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai  gestori
e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate  ai  fini  della
progettazione di cui al comma 6-sexies.
  6-novies. Dall'attuazione delle disposizioni  dei  commi  6-sexies,
6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.
  6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  il
comma 3-bis e' abrogato.
                             Art. 1 bis
 
           Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli
                   per le persone con disabilita'
 
  1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste  dall'articolo
8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento  all'acquisto
di veicoli, i soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie
permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice  della
patente posseduta, ove essa contenga  l'indicazione  di  adattamenti,
anche di serie, per il veicolo agevolabile  da  condurre,  prescritti
dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo  119,  comma  4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285.
  2.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio
1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1986,
per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.
                             Art. 1 ter
 
Disposizioni  per  garantire  la  sicurezza  della  circolazione  dei
         monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi  da
75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:
  «75.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente   elettrica
possiedono i seguenti requisiti:
  a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  4  giugno
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
  b) assenza di posti a sedere;
  c) motore elettrico di potenza nominale continua  non  superiore  a
0,50 kW;
  d) segnalatore acustico;
  e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti  di
cui al comma 75-quaterdecies;
  f) la  marcatura  "CE"  prevista  dalla  direttiva  2006/42/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
  75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica commercializzati in  Italia  devono  essere
dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su  entrambe  le
ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia'
in circolazione prima di tale data, e'  fatto  obbligo  di  adeguarsi
entro il 1° gennaio 2024.
  75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a  75-vicies
bis,  i  servizi  di   noleggio   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating,  possono
essere attivati esclusivamente con  apposita  delibera  della  Giunta
comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al  numero  delle
licenze  attivabili  e  al  numero   massimo   dei   dispositivi   in
circolazione:
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso;
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'.
  75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a  motore  con
requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.
  75-quinquies.   I   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a  75-vicies  ter,
sono equiparati ai velocipedi.
  75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto  il  periodo
dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita'  lo
richiedano, i monopattini  a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono circolare su strada pubblica solo se provvisti  anteriormente
di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce  rossa  fissa,
entrambe accese e  ben  funzionanti.  I  monopattini  elettrici  sono
altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi.
  75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il  periodo
dell'oscurita',  il  conducente   del   monopattino   a   propulsione
prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma  4-ter
dell'articolo  162  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  75-octies. I monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica
possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto  il
quattordicesimo anno di eta'.
  75-novies. I conducenti di eta' inferiore ai  diciotto  anni  hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme
tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
  75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali,
di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi  trainare  da  un
altro veicolo.
  75-undecies.  E'  vietata  la  circolazione   dei   monopattini   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   sui   marciapiedi.    Sui
marciapiedi e' consentita esclusivamente la  conduzione  a  mano  dei
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica.  E'  altresi'
vietato circolare contromano, salvo nelle  strade  con  doppio  senso
ciclabile.
  75-duodecies.  I   conducenti   dei   monopattini   a   propulsione
prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle  braccia  e
delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le  mani,  salvo
che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi
indicatori di direzione.
  75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica
possono circolare esclusivamente  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali,  su  percorsi  pedonali  e
ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita'  ciclabile,  su
piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque
sia consentita la circolazione dei velocipedi.
  75-quaterdecies.  I  monopattini  a   propulsione   prevalentemente
elettrica non possono superare il  limite  di  velocita'  di  6  km/h
quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il  limite
di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di  cui  al  comma
75-terdecies.
  75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle
aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali  aree,
garantendo  adeguata  capillarita',  privilegiando   la   scelta   di
localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree  possono  essere
prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche'  le  coordinate
GPS della loro localizzazione siano  consultabili  pubblicamente  nel
sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
  75-sexiesdecies.  Gli  operatori   di   noleggio   di   monopattini
elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa  del  parcheggio
irregolare dei loro mezzi, devono  altresi'  prevedere  l'obbligo  di
acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla  quale  si
desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
  75-septiesdecies.  Gli  operatori  di   noleggio   di   monopattini
elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo  con  i  comuni  nei
quali operano, adeguate campagne informative  sull'uso  corretto  del
monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni  digitali  per
il noleggio le regole fondamentali, impiegando  tutti  gli  strumenti
tecnologici utili a coadiuvare il rispetto delle regole.
  75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  da
75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
  75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore  avente
requisiti diversi da quelli di cui  al  comma  75  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro
400.
  75-vicies. Alla violazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
75-quater  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione  di  cui
al  comma  75-quinquiesdecies  si  applica   la   sanzione   di   cui
all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.
  75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni  dei
commi da 75 a 75-vicies  semel,  si  applicano  le  disposizioni  del
titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Si considerano in circolazione i  veicoli  o  i  dispositivi  di
mobilita' personale che  sono  condotti  nelle  aree  e  negli  spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n.  285
del 1992.
  75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili avvia, in collaborazione con il Ministero dell'interno  e
con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  apposita  istruttoria
finalizzata  alla   verifica   della   necessita'   dell'introduzione
dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile  contro  i
danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.
Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili
trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli
esiti dell'attivita'  istruttoria  di  cui  al  primo  periodo  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione».
                               Art. 2
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  investimenti  e  sicurezza  nel
  settore delle infrastrutture autostradali e idriche
  1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione
della circolazione stradale  adottati  nel  periodo  emergenziale  da
COVID-19 e della conseguente incidenza di detti  provvedimenti  sulla
dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13,  comma
3, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  le  parole:
«relative all'anno  2020  e  all'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021  e  di  quelle  relative  a
tutte le annualita' comprese nel  nuovo  periodo  regolatorio»  e  le
parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«non oltre il 31 dicembre 2021».
  1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle  infrastrutture
autostradali  e  l'effettuazione  degli  interventi  di  manutenzione
straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica  e  la
sostenibilita' delle  medesime  infrastrutture,  l'affidamento  delle
concessioni relative alla tratta  autostradale  di  cui  all'articolo
13-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1  del  medesimo
articolo  13-bis,  anche  facendo  ricorso  alle  procedure  previste
dall'articolo 183 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il  31
dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento  della
concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more
del suo svolgimento, la societa'  Autobrennero  Spa,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  citato   articolo   13-bis,   comma   2,   del
decreto-legge n. 148 del  2017,  provvede,  altresi',  al  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi
3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente  agli
importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione  agli  anni  2018,
2019, 2020 e 2021, a titolo  di  acconto  delle  somme  dovute  dalla
medesima   societa'   in   forza   della   delibera   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  1°  agosto
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019.
In caso di affidamento della concessione  a  un  operatore  economico
diverso  dalla  societa'  Autobrennero  Spa  e   qualora   le   somme
effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera
del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle  corrisposte  ai
sensi del secondo  periodo  del  presente  comma,  il  concessionario
subentrante provvede a versare l'importo  differenziale  direttamente
alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme  dovute
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  in
qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
  1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente
articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «La societa' Autobrennero  Spa  provvede  al  trasferimento
all'entrata del bilancio dello Stato  delle  risorse  accantonate  in
regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della
presente disposizione nel fondo di cui  all'articolo  55,  comma  13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti  rateizzati
di pari  importo,  da  effettuare  entro  l'anno  2028.  La  societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il  15
dicembre 2021 e  delle  successive  rate  entro  il  15  dicembre  di
ciascuno degli anni successivi»;
  b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30
giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  21  dicembre
2021».
  2.  In  considerazione  del  calo  di  traffico  registrato   sulle
autostrade  italiane  derivante  dall'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate
dallo Stato e dalle regioni,  al  fine  di  contenere  i  conseguenti
effetti economici e di  salvaguardare  i  livelli  occupazionali,  e'
prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto,  relative  ai  servizi  di
distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete
autostradale. La proroga non si applica in presenza di  procedure  di
evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle  concessioni
di cui al primo periodo e gia'  definite  con  l'aggiudicazione  alla
data di entrata in vigore del presente decreto
  2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge  24
ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre  2019,  n.  156,  le  parole:  «31  ottobre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione  dell'intervento
viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma
1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,
nelle more della definizione  del  procedimento  di  revisione  della
concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo  35,  comma
1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei
progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica  Spa  relativi
al predetto intervento viario, previo pagamento di  un  corrispettivo
determinato avendo riguardo ai  soli  costi  di  progettazione  e  ai
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del  codice
civile. Per le finalita' di cui al primo periodo,  la  societa'  ANAS
Spa provvede ad acquisire preventivamente  il  parere  del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro  trenta  giorni
dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle  eventuali
integrazioni o modifiche da apportare ai predetti  progetti,  nonche'
all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui
al primo periodo.
  2-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  2-ter,
pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede,  quanto  a
35,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e,  quanto  a  700.000  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della  grave  crisi
derivante  dalle  complesse  problematiche  del  traffico   e   della
mobilita'  lungo  la  rete  stradale  e  autostradale  della  regione
Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma  tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e  la
societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025,  e'  assegnato  alla
societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno  2022
e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da  destinare  alla  redazione
della  progettazione  di  fattibilita'   tecnico-economica   relativa
all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1  via
Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il  comune  di
Ventimiglia. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2-sexies.  Per  l'esercizio  dell'attivita'   di   gestione   delle
autostrade statali in regime di concessione mediante  affidamenti  in
house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'  autorizzata  la
costituzione di  una  nuova  societa',  interamente  controllata  dal
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  soggetta  al  controllo
analogo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili.
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  con  riferimento
alla  societa'  di  cui  al  comma  2-sexies,  sono  definiti  l'atto
costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati  gli  organi  sociali
per il primo periodo di  durata  in  carica,  anche  in  deroga  alle
disposizioni del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  sono
stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo
2389, primo comma, del codice civile e sono definiti  i  criteri,  in
riferimento al mercato, per  la  remunerazione  degli  amministratori
investiti  di  particolari  cariche  da  parte   del   consiglio   di
amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del  codice
civile, in deroga all'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto  e  le  successive
nomine dei componenti degli organi sociali sono  deliberate  a  norma
del codice civile.
  2-octies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di  esercizio
del controllo analogo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.
  2-novies. La societa' di cui al comma  2-sexies  puo',  nei  limiti
delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016,  n.  50,  a  eccezione  delle  norme  che  costituiscono
attuazione  delle  disposizioni  delle   direttive   2014/24/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,   e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, apposite convenzioni, anche  a  titolo  oneroso,  con  societa'
direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai   fini
dell'assistenza tecnica, operativa e  gestionale  nonche'  costituire
societa'  di  gestione  di  autostrade   statali   ovvero   acquisire
partecipazioni nelle medesime societa', secondo  le  modalita'  e  le
procedure definite dallo statuto di cui  al  comma  2-septies  e  dal
decreto di cui al comma 2-octies.
  2-decies. A decorrere dalla data  di  acquisto  dell'efficacia  del
decreto di cui  al  comma  2-septies,  con  esclusivo  riguardo  alle
autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita'  attribuite
dalle vigenti disposizioni alla societa'  ANAS  Spa  sono  trasferite
alla societa' di cui al comma 2-sexies.
  2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, e' inserito  il  seguente:  «6-bis.  ANAS  S.p.A.
adotta sistemi di contabilita' separata per le attivita'  oggetto  di
diritti  speciali  o   esclusivi,   compresi   le   concessioni,   le
autorizzazioni,  le  licenze,  i  nulla  osta  e  tutti   gli   altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti  dal  comma
4, e  per  ciascuna  attivita'».  Le  attivita'  di  cui  al  periodo
precedente  sono  svolte  attraverso  il   contratto   di   programma
sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili.
  2-duodecies. All'articolo 1,  comma  870,  secondo  periodo,  della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,   le   parole:   «definisce   il
corrispettivo annuale a  fronte  delle  opere  da  realizzare  e  dei
servizi da rendere» sono sostituite  dalle  seguenti:  «individua  le
opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo
13 del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
  2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma  2,  lettera
b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non  hanno
provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto,  ad  avviare  ovvero  a  concludere  con   un
provvedimento  di   aggiudicazione   le   procedure   di   gara   per
l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e
poste in  liquidazione  a  decorrere  dalla  medesima  data.  Per  lo
svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  adottato  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato   un   commissario
liquidatore. Con il decreto di  nomina  e'  determinato  il  compenso
spettante al commissario liquidatore sulla base del  decreto  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14.  Gli
oneri relativi al pagamento di tale  compenso  sono  a  carico  delle
societa' di cui al  primo  periodo.  Resta  ferma  l'assegnazione  al
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  delle
risorse gia' destinate alla  realizzazione  delle  infrastrutture  di
rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, da impiegare per le medesime finalita'.
  2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i quadri economici approvati a decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  la
quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9  per  cento
dello  stanziamento  destinato  alla  realizzazione  dell'intervento.
Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita'
analitica sulle spese  effettivamente  sostenute  da  parte  di  ANAS
s.p.a.,  stabilisce  la  quota  da  riconoscere  alla  societa'   con
obiettivo di efficientamento dei costi».
  2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a partecipare al  capitale  sociale  e  a  rafforzare  la
dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un
apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare
anche in piu'  fasi  e  per  successivi  aumenti  di  capitale  della
dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  per
l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Ai  relativi  oneri  si
provvede:
  a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento,
nel medesimo anno,  all'entrata  del  ilancio  dello  Stato,  di  una
corrispondente  somma  iscritta  in  conto  residui  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a  20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023  e  2024,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili.
  2-sexiesdecies. L'apporto di cui al  comma  2-quinquiesdecies  puo'
essere incrementato fino a  528  milioni  di  euro  per  l'anno  2021
mediante versamento, nel  medesimo  anno,  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, e successiva riassegnazione al  pertinente  capitolo  di
spesa, di una corrispondente somma iscritta in  conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2-septiesdecies. Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli
interventi urgenti per  la  messa  in  sicurezza  e  la  manutenzione
straordinaria delle strade comunali  di  Roma  capitale,  nonche'  di
rimuovere le situazioni di emergenza  connesse  al  traffico  e  alla
mobilita' nel territorio comunale derivanti  dalle  condizioni  della
piattaforma  stradale  delle  strade  comunali,  Roma   capitale   e'
autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,
nell'ambito dei rapporti  di  collaborazione  con  lo  Stato  di  cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42,  apposita
convenzione con la societa' ANAS Spa,  in  qualita'  di  centrale  di
committenza, per l'affidamento  di  tali  interventi,  da  realizzare
entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione.  Per  le
finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, la selezione degli operatori economici da  parte  della  societa'
ANAS Spa puo' avvenire, nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,
anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54  del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  da  essa
conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto e in relazione ai  quali  non  e'
intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti  basati
su tali  accordi  quadro  ovvero  non  si  e'  provveduto  alla  loro
esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo
54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa'  ANAS  Spa
e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma
873,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  le  risorse   gia'
disponibili per interventi di manutenzione straordinaria  nell'ambito
del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa  e  il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite  di  5
milioni di euro.
  3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita'  degli
enti concessionari e dei soggetti gestori in  materia  di  sicurezza,
nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti,  i
compiti».
  4.  All'articolo  114,  comma  4,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le  parole  «Il  progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da  sbarramenti
aventi le  caratteristiche  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita'
ai  propri  ordinamenti,  adeguano  la  disciplina   regionale   agli
obiettivi di cui ai  commi  2,  3  e  9,  anche  tenuto  conto  delle
specifiche caratteristiche  degli  sbarramenti  e  dei  corpi  idrici
interessati.».
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
  «516. Per la programmazione e  la  realizzazione  degli  interventi
necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della
siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza  dei
sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le  dispersioni  di
risorse  idriche,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri  della  transizione
ecologica, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
cultura e dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  previa   acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30  giugno  2022
e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza nel settore idrico. Il  Piano  nazionale  e'  aggiornato
ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto
dello stato di avanzamento  degli  interventi,  come  risultante  dal
monitoraggio di cui al comma  524.  Il  Piano  nazionale  e'  attuato
attraverso successivi  stralci  che  tengono  conto  dello  stato  di
avanzamento degli interventi e  della  disponibilita'  delle  risorse
economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi,  approvati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sentiti
i Ministri della  transizione  ecologica,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze
e l'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»;
  b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
  «516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  della  cultura  e  dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente, previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione
e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui  al  comma  516  del
presente articolo e  della  sua  attuazione  per  successivi  stralci
secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di
gestione  delle  acque  dei  bacini  idrografici  predisposti   dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e in particolare:
  a) ai fini della definizione del Piano nazionale di  cui  al  comma
516, le modalita' con cui le Autorita' di  bacino  distrettuali,  gli
Enti di governo dell'ambito e gli altri enti  territoriali  coinvolti
trasferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla  definizione
del Piano medesimo e i relativi criteri di  priorita',  tenuto  anche
conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da  soggetti  da
essa regolati;
  b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci,  sulla
base di  indicatori  di  valutazione  degli  interventi,  nonche'  le
modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza  o  di
dichiarazioni mendaci;
  c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi
ammessi al finanziamento negli stralci.
  516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 17  aprile  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e  1°  agosto  2019,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono  inseriti
nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e  sono
attuati e monitorati  secondo  le  modalita'  previste  nei  medesimi
decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza  di  cui  al  regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma  516,  le
risorse economiche gia' disponibili alla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal medesimo comma 516 sono  utilizzate,  tenuto  conto  dei
procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi
approvati con le modalita' stabilite dal  terzo  periodo  del  citato
comma 516»;
  c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
  d) al comma 519, le parole: «di cui  alle  sezioni  "acquedotti"  e
"invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al Piano nazionale di cui al comma 516»;
  e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
  «520.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e  12
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   monitora
l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano  nazionale  di
cui al comma 516 del presente articolo e assicura il  sostegno  e  le
misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di
eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli
interventi»;
  f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi"  o  "Piano  acquedotti"
sulla base della  sezione  di  appartenenza»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»;
  g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
  «525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli  interventi
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108, e dal  titolo  II  del  medesimo  decreto-legge,
nonche' dal comma 520  del  presente  articolo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  segnala  i  casi  di
inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti
di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza
del  soggetto  legittimato,  propone  gli  interventi  correttivi  da
adottare  per  il  ripristino,  comunicandoli  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
previa diffida ad adempiere entro il termine  di  trenta  giorni,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55,  un  Commissario  straordinario  che  esercita  i
necessari poteri sostitutivi di  programmazione  e  di  realizzazione
degli interventi, e  definisce  le  modalita',  anche  contabili,  di
intervento. Il Commissario straordinario  opera  in  via  sostitutiva
anche per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in  mancanza  del
gestore  legittimato  a  operare.  Gli  oneri  per  i  compensi   dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di  nomina  e  sono
posti a carico delle risorse destinate agli  interventi.  I  compensi
dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore  a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111».
  4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la  sezione
"invasi"» sono soppresse.
  4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo  6  della  legge  1°  agosto
2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
  «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  provvede  alla
vigilanza  tecnica  sulle  operazioni  di  controllo   eseguite   dai
concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere  di
derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di  cui
all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  507  del  1994,
aventi le seguenti caratteristiche:
  a) in caso di utilizzo della risorsa  idrica  con  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e  le  opere  comprese  tra  la  presa  e  la
restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche  e
di pompaggio e gli altri impianti industriali;
  b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza  restituzione  in
alveo: l'opera di presa e le opere  successive  alla  presa,  sino  e
compresa la prima opera idraulica in grado di regolare,  dissipare  o
disconnettere il carico idraulico di monte  rispetto  alle  opere  di
valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della  portata
derivata.
  4-ter.  All'approvazione  tecnica  dei  progetti  delle  opere   di
derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e
alla vigilanza tecnica sulle operazioni  di  controllo  eseguite  dai
concessionari  sulle  medesime  opere  provvedono  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai
commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e  le  funzioni
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  sono  svolti  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle  regioni  e
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulla  base  di  accordi
sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241».
                             Art. 2 bis
 
       Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali
           al servizio delle stazioni per l'alta velocita'
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
d'intesa  con  i   concessionari   delle   tratte   autostradali   in
concessione, procede alla valutazione, sulla base  di  un'analisi  di
fattibilita'  tecnico-  economica,  dei  siti  per  l'ubicazione  dei
caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie
per  l'alta  velocita'   e   per   l'alta   capacita'   di   prossima
realizzazione. I nuovi caselli,  valutati  sostenibili  in  relazione
alla domanda di traffico, sono assentiti in concessione alle societa'
e regolati mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti.
                               Art. 3
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
  settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
  fissi
  1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del
sistema europeo di gestione del traffico ferroviario,  European  Rail
Traffic Management System», di seguito denominato «sistema ERTMS»,  e
di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema
di  segnalamento  nazionale  di  classe  «B»  e  l'attrezzaggio   dei
sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione  di  60  milioni  di
euro, per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  per  finanziare  i
costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli,
secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non  sono
destinate al finanziamento dei  costi  di  sviluppo,  certificazione,
omologazione  ed  eventuali  riomologazioni  su   reti   estere   dei
cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina  o  sostituzione  operativa
dei mezzi di trazione.
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  destinate  al  finanziamento
degli interventi di  rinnovo  o  ristrutturazione  dei  veicoli,  per
l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo  di  classe  «B»  al
sistema   ERTMS   rispondente    alle    Specifiche    Tecniche    di
Interoperabilita' indicate nella Tabella  A2.3  dell'allegato  A  del
regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea,  del  27  maggio
2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al  punto
12.2 dell'Allegato  1a  al  decreto  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto
previsto dal  comma  3  possono  beneficiare  del  finanziamento  gli
interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed  entro  il  31  dicembre
2026,  sui  veicoli  che  risultino  iscritti  in  un   registro   di
immatricolazione  istituito  presso  uno  Stato  membro   dell'Unione
europea, che circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in
cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai  contratti  di
servizio in essere con lo Stato o le regioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite  le  modalita'  attuative  di  erogazione  del
contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli  per
gli interventi sui veicoli di  cui  al  comma  2,  nei  limiti  della
effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle  dotazioni  del
fondo, il suddetto decreto definisce i costi  sostenuti  che  possono
essere considerati  ammissibili,  l'entita'  del  contributo  massimo
riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento  in  caso  di
effettuazione di una determinata percorrenza sulla  rete  ferroviaria
interconnessa insistente sul territorio  nazionale,  l'entita'  della
riduzione proporzionale  del  contributo  riconoscibile  in  caso  di
effettuazione di percorrenze inferiori a  quella  richiesta  ai  fini
dell'attribuzione del contributo  nella  misura  massima,  nonche'  i
criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con  i
tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema  ERTMS  di
terra.  L'efficacia  del  decreto  di  cui  al  presente   comma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2026,  mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266
  5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto  ferroviario,
all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020 e 2021».  All'onere  derivante  dalla  presente
disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per  l'anno  2021,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  18,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130
  6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio  di  trasporto
ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in
Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio  italiano  dei
rotabili ferroviari a tal fine impiegati per  l'intera  durata  della
concessione rilasciata al gestore  di  detto  servizio  di  trasporto
dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.
  7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio  di  trasporto
ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle  previsioni
di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma  2,  lettera
bb), del decreto legislativo 14 maggio  2019,  n.  50,  per  le  reti
ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il comune  di  Tirano  e  il  gestore  della  linea
ferroviaria  di  cui  al  comma  6  definiscono  il  disciplinare  di
esercizio relativo alla parte del tracciato che,  in  ambito  urbano,
interseca il traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali
oneri derivanti  dal  disciplinare  di  esercizio  di  cui  al  primo
periodo, il comune di Tirano provvede con le  risorse  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica.
  9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «per
il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   finalizzate   ad
assicurare che l'utilizzo dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  locale
avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».
  9-bis.  In  considerazione  degli  effetti   negativi   determinati
dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  sui   fatturati   degli
operatori economici operanti nel  settore  del  trasporto  registrati
nell'esercizio 2020, l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022,  a  fare  fronte  alla
copertura  delle  minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione  degli
introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai  sensi
della lettera b) del comma 6 dell'articolo  37  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di  euro,
mediante  l'utilizzo  della  quota  non  vincolata   dell'avanzo   di
amministrazione accertato  alla  data  del  31  dicembre  2020.  Alla
compensazione dei maggiori oneri,  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto, pari a 3,7 milioni  di  euro  annui  per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  delle  opere  connesse,   comprese   quelle   di
risoluzione delle interferenze,»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al
cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni  di  Bruzolo,
Bussoleno,  Giaglione,  Salbertrand,  San  Didero,  Susa  e  Torrazza
Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della  sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,  comprese
quelle di  risoluzione  delle  interferenze,  costituiscono  aree  di
interesse strategico nazionale»;
  c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
                               Art. 4
 
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e  di  sicurezza  nel
                   settore del trasporto marittimo
 
  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 14:
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Segnalazione  di
apparenti anomalie»;
      2) al comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Analoga informazione e' resa dalle autorita'  di  sistema  portuale,
dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri
e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio  delle  loro  normali
funzioni, constatano  che  una  nave  attraccata  in  porto  presenta
anomalie apparenti che possono mettere  a  repentaglio  la  sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per  l'ambiente
marino.»;
      3) al comma 4, le parole «dei  piloti»  sono  sostituite  dalla
seguente: «ricevuta»;
    b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non  adotti»
sono sostituite dalle seguenti:  «i  soggetti  responsabili  in  base
all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;
    c) all'articolo 18, la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
    d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
    e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le  parole  «quinquennale
in  scienze  del  governo  e  dell'amministrazione  del  mare»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «magistrale   conseguito   al   termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».
  1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)  2019/1239  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  giugno  2019,   che
istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga
la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196,
responsabile  per  l'istituzione  dell'interfaccia  unica   marittima
nazionale ai  sensi  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e'  designata  autorita'  nazionale  competente   che   agisce   come
coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima  europea  ed
esercita le funzioni di cui agli articoli  5,  12  e  18  del  citato
regolamento (UE) 2019/1239.
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,
dell'economia e delle finanze  e  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono  definite  le  modalita'  di
esercizio delle funzioni  di  coordinamento  spettanti  all'autorita'
nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per  l'applicazione  del
regolamento  (UE)  2019/1239  da  parte   delle   autorita'   interne
competenti e le forme  della  loro  cooperazione  per  assicurare  la
distribuzione dei dati e la  connessione  con  i  pertinenti  sistemi
delle altre autorita' competenti a livello  nazionale  e  dell'Unione
europea.
  1-quater. Per la realizzazione e  l'aggiornamento  dell'interfaccia
unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche'
per l'ammodernamento  della  componente  informatica  e  al  fine  di
assicurare protocolli e  misure  di  cybersicurezza  del  sistema  e'
riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un  contributo
di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal  comma  1-quater,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2022  al  2024  e  a  12
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede
per 8 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  12  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo
il comma 730 sono inseriti i seguenti:
  «730-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  729,  per   nave
abbandonata si  intende  qualsiasi  nave  per  la  quale,  verificata
l'assenza  di  gravami  registrati,  di  crediti   privilegiati   non
registrati e di procedure fallimentari o altre  procedure  di  natura
concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga
in essere  alcun  atto,  previsto  dalla  legge,  relativamente  agli
obblighi verso lo Stato  costiero,  il  raccomandatario  marittimo  e
l'equipaggio e siano decorsi sessanta  giorni  dalla  notifica  della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73,
primo comma, del codice della navigazione  nei  casi  di  unita'  che
rappresentano un pericolo per la sicurezza della  navigazione  e  per
l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita'  di
sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale  e'  collocata
la nave.
  730-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  729,  per  relitto  si
intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di  essa,
compresi gli arredi».
  1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le Autorita' di  sistema  portuale  redigono  un  documento  di
programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente  con  il  Piano
generale  dei  trasporti  e  della  logistica  (PGTL)   e   con   gli
orientamenti europei in materia  di  portualita',  logistica  e  reti
infrastrutturali nonche' con  il  Piano  strategico  nazionale  della
portualita' e della logistica. Il DPSS:
  a) definisce gli obiettivi di sviluppo  dell'Autorita'  di  sistema
portuale;
  b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come   delimitazione
geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita'  di  sistema
portuale che  comprendono,  oltre  alla  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori  aree,  pubbliche  e
private, assoggettate alla giurisdizione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale;
  c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,  retro-portuali
e di interazione porto-citta';
  d) individua i collegamenti infrastrutturali di  ultimo  miglio  di
tipo viario e ferroviario con i singoli  porti  del  sistema  esterni
all'ambito portuale nonche' gli  attraversamenti  dei  centri  urbani
rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
  1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione  dell'Autorita'
di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei  servizi,
ai sensi dell'articolo 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
indetta dall'Autorita' di sistema  portuale,  al  parere  di  ciascun
comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i  quali  si
intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato  dal  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  che  si  esprime
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle  Autorita'  di
sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.  Il
documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato
alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
  1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle  Autorita'  di  sistema
portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali  e  retro-portuali,
individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e  specificati  nel
piano regolatore portuale (PRP), che individua  analiticamente  anche
le  caratteristiche  e  la   destinazione   funzionale   delle   aree
interessate  nonche'  i  beni  sottoposti  al   vincolo   preordinato
all'esproprio  nel  rispetto  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di  pubblica
utilita'  non  e'  prevista   dal   PRP,   il   vincolo   preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  327  del
2001,  puo'  essere  disposto  dall'Autorita'  di  sistema  portuale,
mediante una conferenza di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14-ter
della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  1-quater. Le funzioni ammesse dai  PRP  nelle  aree  portuali  sono
esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3;  nelle  aree
retro-portuali  possono  essere  ammesse  attivita'  accessorie  alle
funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.
  1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali
e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema  portuale,  che  vi
provvede mediante l'approvazione del  PRP.  La  pianificazione  delle
aree con funzione di interazione porto-citta' e'  di  competenza  del
comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di
legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione  del  parere
dell'Autorita' di  sistema  portuale.  Ai  fini  dell'adozione  degli
strumenti urbanistici relativi ai  collegamenti  infrastrutturali  di
ultimo  miglio  di   tipo   viario   e   ferroviario   nonche'   agli
attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita'
del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede  previa
acquisizione  dell'intesa  dell'Autorita'  di  sistema  portuale.  Le
Autorita'  di  sistema   portuale   indicano   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni  le  aree
portuali e retro-portuali potenzialmente  destinabili  all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione  dei  punti
di scambio intermodale, nonche' le  aree  potenzialmente  destinabili
alla  costruzione  di  caselli  autostradali  funzionali  alle  nuove
stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
  1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano  tuttora  in  vigore  PRP
approvati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  PRP,  laddove  il
Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema  portuale  ravvisi  la
necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano  operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'  definire,
in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune  aree  sulla
base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il
piano operativo triennale e' soggetto  a  specifica  approvazione  da
parte  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a  VAS,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152.
  1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati  dal  DPSS,  ovvero,
laddove lo stesso non sia ancora stato approvato,  dai  vigenti  PRP,
anche se approvati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono equiparati alle  zone  territoriali  omogenee  B
previste dal decreto del Ministro per  i  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita
dall'articolo 142, comma 2, del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42.  Le
regioni adeguano il proprio piano territoriale  paesistico  regionale
entro   il    termine    perentorio    di    quarantacinque    giorni
dall'approvazione del DPSS»;
  b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
  «2. I PRP di cui al comma 1-ter  sono  redatti  in  attuazione  del
Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e  del
DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida  emanate  dal  Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici  e  approvate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.  I  PRP  declinano  gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di
ciascuno scalo  marittimo,  delineando  anche  l'assetto  complessivo
delle opere di grande infrastrutturazione.
  2-bis. Nei porti di  cui  al  comma  1-ter,  in  cui  e'  istituita
l'Autorita' di sistema  portuale,  il  PRP,  corredato  del  rapporto
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
  a) adottato dal Comitato  di  gestione  dell'Autorita'  di  sistema
portuale;
  b)  inviato  successivamente  per  il  parere,  limitatamente  alla
coerenza di  quanto  previsto  con  riguardo  alle  aree  portuali  e
retro-portuali  perimetrali  con  i  contenuti  degli  strumenti   di
pianificazione urbanistica vigenti  relativi  alle  aree  contigue  a
quelle portuali e retro-portuali sulle quali le  previsioni  del  PRP
potrebbero avere impatto, al comune e alla regione  interessati,  che
si esprimono entro quarantacinque giorni dal  ricevimento  dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo,  nonche'  al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il
parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il parere  di  competenza,  che  si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,  decorsi  i
quali si intende espresso parere non ostativo;
  c) approvato, esaurita la procedura di  cui  al  presente  comma  e
quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di  sistema  portuale  entro   quaranta   giorni   decorrenti   dalla
conclusione della procedura di VAS.
  2-ter. Il PRP e' un  piano  territoriale  di  rilevanza  statale  e
rappresenta l'unico strumento di  pianificazione  e  di  governo  del
territorio nel proprio perimetro di competenza»;
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con  esclusione
di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,  lettera
e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati  dal
PRP, che individua, altresi', le caratteristiche  e  la  destinazione
funzionale delle aree interessate»;
  d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
  «4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4  relative  ai  porti
ricompresi in una Autorita' di sistema portuale,  la  cui  competenza
ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui
territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio,  sentite
le regioni  nel  cui  territorio  sono  ricompresi  gli  altri  porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»;
  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la  struttura
del   PRP   in   termini   di   obiettivi,   scelte   strategiche   e
caratterizzazione funzionale delle aree  portuali,  relativamente  al
singolo   scalo   marittimo,   costituiscono   adeguamenti   tecnico-
funzionali   del   piano   regolatore   portuale.   Gli   adeguamenti
tecnico-funzionali   sono   adottati   dal   Comitato   di   gestione
dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente  acquisito  il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che  si  esprime
entro  quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla   ricezione   della
proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine,  il
parere si intende espresso positivamente»;
  f)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Documento   di
programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale».
  1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, di cui  al  comma  1-septies  del  presente  articolo  non  si
applicano  ai  documenti  di  programmazione  strategica  di  sistema
approvati prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.
  1-novies.  Le  regioni   adeguano   i   propri   ordinamenti   alle
disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto.  Le  disposizioni  del  citato  articolo  5  si
applicano nelle Regioni a  statuto  speciale  compatibilmente  con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  2.  Al  fine  di  assicurare  una  programmazione  sistemica  delle
infrastrutture  portuali  distribuite  lungo  l'intera  costa   della
regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) al punto 7), dopo  le  parole  «Portoscuso-Portovesme»  sono
inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
      b) al punto 8), dopo  le  parole  «Porti  di  Palermo,  Termini
Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono  inserite  le  seguenti:  «,
Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»;
  b-bis) al punto  15-bis),  le  parole:  «e  Reggio  Calabria»  sono
sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline».
  3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di
passeggeri e merci tra le aree metropolitane  di  Reggio  Calabria  e
Messina, nonche' la continuita' territoriale da  e  per  la  Sicilia,
all'Autorita'  di  Sistema  portuale  dello  Stretto  sono  assegnate
risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30  milioni  di  euro
per il 2022 e a 5 milioni  di  euro  per  il  2023  finalizzate  alla
realizzazione  degli  interventi   infrastrutturali   necessari   per
aumentare  la  capacita'  di  accosto  per  le  unita'   adibite   al
traghettamento  nello  Stretto  di  Messina,  nonche'  i  servizi  ai
pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2
milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e  a  5
milioni di euro per  il  2023  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. I relativi interventi  sono  monitorati  dalla  predetta
Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229,  classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  «Interventi
portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
  3-bis. Su tutto il territorio nazionale e' vietata la  circolazione
di veicoli a motore delle categorie M2 e M3,  adibiti  a  servizi  di
trasporto  pubblico  locale,  alimentati  a  benzina  o  gasolio  con
caratteristiche antinquinamento Euro 1  a  decorrere  dal  30  giugno
2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal
1°  gennaio  2024.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi
di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di
veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto  di  mezzi
su gomma ad  alimentazione  alternativa  da  adibire  ai  servizi  di
trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di  5  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2035.
  3-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i
criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi
di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e
delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di
utilizzo  delle  risorse.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  3-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole «alle imprese armatoriali  che  operano  con  navi  di
bandiera italiana, iscritte  nei  registri»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese armatoriali con  sede  legale  ovvero  aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano  che  utilizzano  navi
iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati  dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo».
  4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «alle imprese  armatoriali  delle  unita'  o  navi
iscritte  nei  registri  nazionali  che   esercitano   attivita'   di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere  nazionali»  sono
sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede  legale
ovvero aventi stabile  organizzazione  nel  territorio  italiano  che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea
o dello Spazio  economico  europeo  e  che  esercitano  attivita'  di
cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi  necessari  alla
propulsione ed ai consumi di bordo  delle  navi,  nonche'  adibite  a
deposito  ed  assistenza  alle  piattaforme  petrolifere   nazionali,
relativamente al  personale  marittimo  avente  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119 del codice  della  navigazione  ed  imbarcato  sulle
unita' navali suddette».
  4-ter. All'articolo 1 della legge 18  luglio  1957,  n.  614,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) le  parole:  «nominato  dal  Ministro  per  i  trasporti  fra  i
funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di  servizio
od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato  dal  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  scelto,  fatto
salvo  quanto  previsto   dal   comma   1-bis,   fra   i   funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un  periodo  di  tre
anni e rinnovabile per una sola volta»;
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Ai   fini   della   determinazione   del   trattamento   economico
riconosciuto  al  gestore  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214».
  4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione
sui Laghi  Maggiore,  di  Garda  e  di  Como  svolto  dalla  Gestione
governativa navigazione laghi, necessario per garantire la  mobilita'
dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori
urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della
Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione  governativa  medesima  un
contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021.  Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante
corrispondente riduzione, per  l'anno  2021,  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 19-ter,  comma  16,  del  decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166.
  5. All'articolo 199  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a):
      1)  le  parole  «dovuti  in  relazione  all'anno   2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «dovuti in  relazione  agli  anni  2020  e
2021»;
      2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono  inserite
le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;
      3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020  al  31
dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di  aver
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30  novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per  cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo  dell'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto  2020
al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari  che  dimostrino  di
aver subito, nel periodo compreso tra il  1°  luglio  2020  e  il  30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore  al  20
per cento del fatturato registrato  nel  medesimo  periodo  dell'anno
2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre  2021,  in
favore dei concessionari che dimostrino di aver  subito  nel  periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio  2021  e  il  15  dicembre  2021,  una
diminuzione del fatturato pari  o  superiore  al  20  per  cento  del
fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
    b) al comma 10-bis,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «salute
pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati
al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere  sfruttate
a fini commerciali»;
    c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi  10-bis  e  10-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;
    d)  dopo  il  comma  10-quinquies  e'   aggiunto   il   seguente:
«10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera  a)  del
comma 7, non assegnate con  il  decreto  di  cui  al  comma  8,  sono
destinate alle imprese  titolari  di  concessioni  demaniali  di  cui
all'articolo 36 del codice della navigazione,  alle  imprese  di  cui
agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  nonche'
alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni  marittime  e
servizi di supporto a passeggeri,  a  titolo  di  indennizzo  per  le
ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione
dei volumi di traffico  dal  1°  gennaio  2021  al  31  luglio  2021,
rispetto  ai  corrispondenti  mesi  dell'anno  2019.   Le   modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione.».
  5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma  1,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata   a
corrispondere, al  soggetto  fornitore  di  lavoro  portuale  di  cui
all'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  un  ulteriore
contributo, nel limite massimo di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, pari a 90  euro  per  ogni  lavoratore  in  relazione  a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020  rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause  riconducibili  alle
mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del  sistema   portuale
italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a
1  milione  di  euro  per   l'anno   2021,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le  parole  «fino  al  31  agosto  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le  parole:  «con  una  dotazione  di  10
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2020»  sono
inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022»;
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «Delle  risorse
del predetto fondo si possono avvalere anche le Autorita' di  sistema
portuale  soccombenti  in  sentenze  esecutive,  o   comunque   parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale,  aventi  a  oggetto
risarcimenti liquidati in favore di superstiti  di  coloro  che  sono
deceduti per patologie asbesto-correlate,  compresi  coloro  che  non
erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10  milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2021  e  2022,  si  provvede  mediante
riduzione, per 15 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021  e
2022,  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti  di
economia  circolare,  di  favorire  l'innovazione  tecnologica  e  di
garantire la sicurezza del trasporto  marittimo,  le  amministrazioni
competenti    possono    autorizzare,    previa    caratterizzazione,
eventualmente  anche  per  singole  frazioni   granulometriche,   dei
materiali  derivanti  dall'escavo  di  fondali  di  aree  portuali  e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di
cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e  all'articolo
5-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e  salvo  le  ulteriori
specificazioni  tecniche  definite  ai  sensi  del  comma  5-ter  del
presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali  in  ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
  5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  sono  adottate   le   norme   tecniche   che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di
ogni  loro  singola  frazione  granulometrica  secondo  le   migliori
tecnologie disponibili».
                             Art. 4 bis
 
Disposizioni in materia di servizio  di  trasporto  pubblico  non  di
                      linea a mezzo di natanti
 
  1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «le  autovetture  a  uso  di  terzi  di   cui
all'articolo 82, comma 5,  lettera  b),  del  medesimo  codice  della
strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992»  sono  aggiunte
le seguenti: «nonche' i natanti che svolgono  servizio  di  trasporto
pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
15 gennaio 1992, n. 21».
                               Art. 5
 
Disposizioni  urgenti  per  la  funzionalita'  del  Ministero   delle
  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  del  Consiglio
  superiore dei  lavori  pubblici  e  in  materia  di  incentivi  per
  funzioni tecniche
  1. Al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12  febbraio  2021  ovvero
del  Piano  nazionale  per  gli  investimenti  complementari  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  in  coerenza
con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere  e  incrementare
le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo  nel  settore  della
sostenibilita'  delle  infrastrutture  e   della   mobilita',   della
innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali,  assicurando,
al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche
attraverso  lo  svolgimento  di  specifiche   attivita'   di   natura
formativa, e' istituita presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili  la  struttura  di  missione,  denominata
Centro  per  l'innovazione  e  la  sostenibilita'   in   materia   di
infrastrutture e mobilita', di seguito denominato  «CISMI»,  che  non
costituisce struttura dirigenziale e opera  alle  dirette  dipendenze
del Ministro. Al CISMI e' assegnato  un  contingente  complessivo  di
venti unita' di personale, da individuarsi, nella  misura  di  cinque
ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro  primi  ricercatori,  di
quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un  dirigente
di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato
fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico  in  godimento
presso l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a
carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto
il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita'  di  cui  al
secondo periodo.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente comma, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili, in aggiunta al contingente di cui  al  secondo  periodo,
nel limite di spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro  140.000
a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di  non  piu'  di  quattro
esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Nello  svolgimento  della  propria  attivita',  il  CISMI  puo'
stipulare, per conto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca
specializzati, pubblici e privati, e cura i  rapporti  con  organismi
internazionali, europei e nazionali nelle materie di  competenza  del
medesimo Ministero.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e'  autorizzata
la spesa di euro 741.985 per  l'anno  2021  e  di  euro  2.225.954  a
decorrere dall'anno 2022. Al relativo  onere  si  provvede  per  euro
741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954  a  decorrere  dall'anno
2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'articolo  45  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e'  sostituita  dalla
seguente: «sette» e dopo le parole: «uno  appartenente  al  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  uno
appartenente al Ministero della difesa»;
    b) al comma 2, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Per la partecipazione  alle  attivita'  del  Comitato  non  spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo  rimborso
delle spese nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente e di quanto previsto per  i  componenti  e  gli  esperti  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000
per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
Fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del
comma 4, lettera a), per l'anno 2021, e lettera b), si  provvede  con
le  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.   Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le  parole  «,  senza  oneri  a  carico  della
finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo  e'  sostituito
dal seguente: «Ai componenti della  commissione  e'  riconosciuto  un
rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate  per  le
missioni  effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con
oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno  2021  ed  a
36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».
  7. Al fine di  assicurare  la  funzionalita'  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione  alla
realizzazione degli interventi di competenza del  medesimo  Ministero
finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale  di
ripresa  e  resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero  del
Piano  nazionale  per   gli   investimenti   complementari   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  in
considerazione delle specifiche  professionalita',  anche  di  natura
tecnica, del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, tenuto conto della  necessita'  di  remunerare
adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  con
riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati, nei limiti di cui al comma 9  e  in  deroga  ai  limiti
finanziari previsti dalla normativa vigente:
    a)  l'indennita'   di   amministrazione   di   complessivi   euro
1.986.272,57  per  l'anno  2021  ed  euro  5.958.817,70  a  decorrere
dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
    b) il fondo risorse decentrate del personale di cui  all'articolo
76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni
centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021  ed  euro
7.339.923,35 a decorrere dall'anno  2022,  al  lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione.
  8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in  considerazione
delle  peculiari  responsabilita'  del  personale  dirigenziale   del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi
per la retribuzione di posizione e la retribuzione di  risultato  del
medesimo personale sono  incrementati,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto:
    a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed
euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo  degli  oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
generale;
    b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed
euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri  a
carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale
non generale.
  9. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,  7  e  8,  quantificati  in
complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021  ed  in  complessivi  euro
16.475.576  a  decorrere  dall'anno  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto ai fini del bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori,
servizi e forniture le cui  procedure  di  gara  sono  state  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
legislativo, anche se  eseguiti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
predetto regolamento. Gli oneri per  la  ripartizione  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per  i
singoli appalti di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  primo
periodo negli stati di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle
stazioni appaltanti.
  11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo
21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole  «un  rappresentante  per  ciascuna»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante
espressione»;
    b) al numero 7),  le  parole  «delle  Confederazioni  alle  quali
aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione  alla
quale  aderisce;  ove  sia  rappresentata  per   il   tramite   della
Confederazione,   tale   Confederazione   deve   aver   fatto   parte
dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una
sola associazione di categoria».
                               Art. 6
 
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale  per
  la sicurezza delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
  autostradali e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
  1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4:
      1) alla lettera a), le  parole  «ed  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264»  sono
soppresse;
      2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di  sicurezza»
sono inserite le seguenti: «con le modalita'»;
      3) alla lettera l), dopo le  parole  «n.  35  del  2011»,  sono
aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo  svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  del  medesimo  decreto
legislativo»;
    b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater.  Sono
trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli  uffici  speciali
trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e  6,
del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4
agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29  settembre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  280  del  2
dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti
per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al  sistema
di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile,
con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del  decreto  legislativo
14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa  con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  le
modalita' per la realizzazione e l'apertura  all'esercizio  di  nuovi
sistemi di trasporto a impianti fissi.»;
    c) al comma 5,  le  parole  «comma  4,  lettere  a)  e  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;
    d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla  Commissione
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264»
sono soppresse;
    e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di  cui  42  di
livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello  dirigenziale
generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di  cui  48  di
livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello  dirigenziale
generale»;
    f) al comma 13, le parole «due posizioni  di  uffici  di  livello
dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni
di uffici di livello dirigenziale generale»;
  2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal  personale  dell'A.N.A.S.»
sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  dal  personale,  con  compiti
ispettivi  o   di   vigilanza   sulle   infrastrutture   stradali   o
autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie
e delle infrastrutture stradali e autostradali».
  3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione  all'esame  di
qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali  il  possesso  del  requisito
dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma  2,
secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello
statuto, del regolamento di amministrazione  e  dei  regolamenti  che
disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo
le modalita'  previste  dall'articolo  12,  commi  8,  9  e  10,  del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  5. Gli Uffici speciali  trasporti  a  impianti  fissi,  di  seguito
USTIF,  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili e il relativo personale, pari a  sei  unita'  di  livello
dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree
funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di  area  II  e
sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2022.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, ferme restando  le  38  posizioni  di  livello
dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni  di  livello
dirigenziale non generale e 7.674  unita'  di  personale  delle  aree
funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211  di  area
I. Le risorse  umane  trasferite  includono  il  personale  di  ruolo
dirigenziale  e  non  dirigenziale,  nonche'  il  personale  a  tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  risulta
in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Al personale  non  dirigenziale  trasferito  ai
sensi  del  presente  comma  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile
pari all'eventuale differenza fra le voci fisse  e  continuative  del
trattamento  economico  dell'amministrazione  di   provenienza,   ove
superiore,  e  quelle  riconosciute   presso   l'amministrazione   di
destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore  del  regolamento  di
amministrazione  di  cui  al  comma  4,  al  personale   dirigenziale
trasferito ai sensi del presente comma  continuano  ad  applicarsi  i
contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Fino  alla  data  di
adozione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  di
cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'
sostenibili provvede alla corresponsione  del  trattamento  economico
spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e  le
eventuali differenze sono a  carico  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie
sono allocate sul pertinente capitolo di spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  essere  trasferite
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e  autostradali.  Tale  importo  considera  i
costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e
tiene conto delle voci retributive fisse e  continuative,  del  costo
dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario  e  del
trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.  Fino  alla
data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione  di  cui
al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF  continua  ad  essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  4  agosto  2014,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con  proprio
decreto, ad effettuare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in
termini  di  residui,  di  competenza  e  di   cassa   ivi   comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.
A  decorrere  dalla  data  di  adozione  del  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di  cui  al  primo  periodo  transitano
all'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi  e
passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima
data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
e l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali  provvedono  al  trasferimento
delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari  a
1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere  sulle
risorse  disponibili  nel  bilancio  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a  697.985  euro
annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  .
  8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006,  n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le  parole  «il  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali»;
    b) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole  «La  Commissione  e'
composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o
da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette  esperti  tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  Commissione  e'  composta  dal
Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da  un  suo  delegato,
che la presiede, da quattro esperti tecnici designati  dal  Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre  esperti  tecnici
designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
e le parole: «da un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza  delle  ferrovie  e   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali,» sono soppresse e, al secondo periodo,  le  parole  «La
Commissione  e'  nominata  con  provvedimento  del   Presidente   del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «La Commissione e' nominata con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture stradali e autostradali, nel  rispetto  del  principio
della parita' di genere»;
    c) al comma 11, le parole «del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per
la  sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali».
  9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'  rinnovata
la composizione della Commissione permanente di  cui  all'articolo  4
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come  modificato  dal
presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella
composizione esistente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.
                               Art. 7
 
         Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo
 
  1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente  sistema  di
distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese  e
di consentire una transizione  ordinata  nel  settore  del  trasporto
aereo che eviti, anche  in  considerazione  degli  effetti  derivanti
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico
di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del  Regno  Unito,  le
disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo
2019, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.
  2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma  della
procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato
dai commissari straordinari alla decisione della Commissione  europea
di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del  decreto-legge  n.  18
del 2020; i commissari straordinari possono  procedere  all'adozione,
per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di  distinti
programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la  cui
durata si computa dalla data di  modifica,  possono  essere  adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato  e
possono prevedere la cessione a trattativa privata anche  di  singoli
beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con  la
decisione della  Commissione  europea.  Il  programma  predisposto  e
adottato  dai  commissari  straordinari  in  conformita'   al   piano
industriale di cui  al  citato  articolo  79,  comma  4-bis,  e  alla
decisione della  Commissione  europea  si  intende  ad  ogni  effetto
autorizzato.  E'  parimenti  autorizzata  la  cessione  diretta  alla
societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18
del  2020  di  compendi  aziendali  del  ramo  aviation   individuati
dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita'  alla
decisione della Commissione europea. A seguito della cessione  totale
o parziale  dei  compendi  aziendali  del  ramo  aviation,  gli  slot
aeroportuali  non  trasferiti  all'acquirente  sono   restituiti   al
responsabile dell'assegnazione delle  bande  orarie  sugli  aeroporti
individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.  95/93  del  Consiglio,
del 18 gennaio 1993. E'  altresi'  autorizzata  l'autonoma  cessione,
anche antecedentemente  alla  modifica  del  programma,  del  marchio
"Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari  di  licenze  di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore  aereo,
individuati  tramite  procedura  di  gara  che,  nel  rispetto  delle
diposizioni  europee,  anche  in  materia  antitrust,  garantisca  la
concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del  marchio.  La
stima del valore dei complessi oggetto  della  cessione  puo'  essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo  individuato
dall'organo   commissariale,   previo   parere   del   comitato    di
sorveglianza, da rendere nel termine  massimo  di  tre  giorni  dalla
richiesta. A seguito della decisione  della  Commissione  europea  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  sottoscrive  l'aumento  di
capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»;
    b) il comma 9 e' sostituito dal  seguente:  «9.  Nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'  istituito  un
fondo, con una dotazione di 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli  di  viaggio,
nonche' di voucher  o  analoghi  titoli  emessi  dall'amministrazione
straordinaria  in  conseguenza   dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento  dei  complessi
aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'  erogato  esclusivamente
nell'ipotesi in cui  non  sia  garantito  al  contraente  un  analogo
servizio di trasporto ed e' quantificato in misura  pari  all'importo
del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
al trasferimento all'Alitalia -  Societa'  Aerea  Italiana  S.p.a.  e
all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria  delle
risorse sulla base di specifica  richiesta  dei  commissari  che  dia
conto  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma.  I  commissari
provvedono  mensilmente  alla  trasmissione  al   Ministero   di   un
rendiconto delle somme erogate ai  sensi  del  presente  comma.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»;
  b-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  «9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli  occupazionali
e  del  reintegro  dei  servizi  esternalizzati,  quali  la  gestione
aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione,  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  annualmente  alle
Commissioni  parlamentari  competenti   sull'attuazione   del   piano
industriale e sul programma di investimenti  della  societa'  di  cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti  di  capitale
deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro
il 31 marzo 2022».
                             Art. 7 bis
 
                Istituzione della Giornata nazionale
                        «Per non dimenticare»
 
  1. Al fine di promuovere la sicurezza dei  mezzi  di  trasporto  in
termini di tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni coinvolti
nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce
il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale «Per non dimenticare».
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta
riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici  pubblici  ne',  qualora
cada in giorno feriale, costituisce  giorno  di  vacanza  o  comporta
riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e  grado,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
  3. In occasione della Giornata nazionale  di  cui  al  comma  1  le
istituzioni che hanno competenza nel settore dei  trasporti,  nonche'
le scuole di ogni ordine e  grado,  anche  in  coordinamento  con  le
associazioni e  con  gli  organismi  operanti  nel  settore,  possono
organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare  le
vittime degli incidenti e di sensibilizzare  l'opinione  pubblica  in
relazione  alla  sicurezza  nel  trasporto,  alla   centralita'   del
passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della  vita
di ogni singolo individuo.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                               Art. 8
 
Disposizioni in materia di incentivi  all'acquisto  di  veicoli  meno
  inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L
  1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi  acquista,  anche
in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo  2019
al 31  dicembre  2021,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «In  via
sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31  dicembre  2021,
anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».
  1-bis. Alla lettera b-bis) del comma  1031  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  parole  da:  «a  chi  omologa  in
Italia» fino a: «decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali  M1,  M1G,
M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con  motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31  dicembre  2021,
un sistema di riqualificazione  elettrica,  omologato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».
  1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
  «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,
sono adottate le disposizioni applicative per il  riconoscimento  dei
contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma
1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e continuano a trovare applicazione, in  quanto  compatibili,
le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico  20
marzo 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine  di  scadenza,  per  la
conclusione della procedura prevista dal citato decreto  ministeriale
di  conferma  della   prenotazione   dei   contributi   nell'apposita
piattaforma  informatica,  fissato  al  31  dicembre  2021   per   le
prenotazioni inserite, anche se in  fase  di  completamento,  dal  1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato  al
30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1°  luglio  2021  e  il  31
dicembre  2021.  I  medesimi  termini  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai  veicoli  di
categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
  3. Al fine di garantire  e  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse
destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di  cui
all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche  in
locazione finanziaria, di autoveicoli con  emissioni  comprese  nella
fascia 0-60 grammi (g) di anidride  carbonica  (CO2)  per  chilometro
(Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi
veicoli,  previsti  dall'articolo  1,  comma  1031,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico possono essere destinate ai medesimi fini  le  risorse  del
richiamato  articolo  73-quinquies,  comma   2,   lettera   a),   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  si  rendono  disponibili
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
  «77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo  e
non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla  normativa
vigente, nella misura del  40  per  cento  delle  spese  sostenute  e
rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia,  entro  il
31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo  veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica,  di
potenza inferiore o  uguale  a  150  kW,  di  categoria  M1,  di  cui
all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  abbia  un  prezzo
risultante dal listino prezzi ufficiale  della  casa  automobilistica
produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul  valore
aggiunto»;
  b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti:
  «78. Il contributo di cui al  comma  77  e'  concesso  ad  un  solo
soggetto  per  nucleo  familiare  con  indicatore  della   situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro  30.000  e  nel  limite
complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A
tal fine, nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un apposito fondo  con  una  dotazione  di  20
milioni di euro per l'anno 2021.
  78-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma   77   e'   corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo  di
acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei   limiti   di   cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo
1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  presentando  il
modello F24 esclusivamente  tramite  i  servizi  telematici  messi  a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in
cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici  o
importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;
  c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti:
  «79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter,  si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20  marzo  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
  79-bis.  L'efficacia  dei  commi  77,  78,  78-bis  e   78-ter   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea».
                               Art. 9
 
Disposizioni urgenti in materia di efficientamento  funzionale  degli
                 edifici adibiti a uffici giudiziari
 
  1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di  Bari,
nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18  aprile  2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.
55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica  di  cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, convocando la conferenza di servizi,  ai  sensi  dell'articolo
14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale  partecipa
obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo  14-ter,
comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un  rappresentante
del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di  servizi,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici,  ai  sensi  dell'articolo
215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il  parere
sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica  trasmesso  a  cura
del Commissario. Il parere reso dal Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  9,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione
di congruita' del costo.
  2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma
1, predisposto in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  48,
comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario, altresi' all'autorita'  competente
ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione  ambientale
di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma  3
e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006.  Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo  periodo,
del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Gli  esiti  della
valutazione ambientale sono  trasmessi  e  comunicati  dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza
di servizi di cui al comma 1. Qualora  si  sia  svolto  il  dibattito
pubblico  e'  escluso  il  ricorso  all'inchiesta  pubblica  di   cui
all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
  3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo
dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.  L'approvazione  del
progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed  edilizio,  l'intesa
tra Stato e regione, in ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti  e  comprende
il parere reso dal Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  di  cui
all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  i
provvedimenti  di  valutazione  ambientale  e  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione  esplicita.  La   variante   urbanistica,   conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a
vincolo preordinato  all'esproprio  ai  sensi  dell'articolo  10  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della
legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa  di  cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della  Repubblica
n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia  delle  aree  interessate  e  delle  relative  fasce  di
rispetto e non possono autorizzare interventi  edilizi  incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
  4. In deroga all'articolo 27  del  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, la verifica  del  progetto  definitivo  e  del  progetto
esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6,  del  predetto
decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni
impartite in  sede  di  approvazione  del  progetto  di  fattibilita'
tecnica  ed  economica,  nonche'  a  quelle  impartite  in  sede   di
valutazione ambientale.  All'esito  della  verifica,  il  Commissario
straordinario  procede  direttamente  all'approvazione  del  progetto
definitivo ovvero del progetto esecutivo.
  5. Il Commissario straordinario  puo'  procedere,  sulla  base  del
progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,   all'affidamento
congiunto dei livelli di progettazione successivi  e  dell'esecuzione
dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del  progetto
definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante
offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.  Laddove  si  rendano  necessarie  modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una
nuova conferenza di servizi ai fini  dell'approvazione  del  progetto
definitivo  e  alla  stessa   e'   chiamato   a   partecipare   anche
l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad  adeguare
il   progetto   alle   eventuali   prescrizioni   susseguenti    alle
determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza
di servizi.
  6. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di
affidamento  indette  per  la  progettazione  e  l'esecuzione   degli
interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a  supporto
di cui al presente articolo, si  applicano  le  previsioni  contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
                               Art. 10
 
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
  modalita' di accesso ai servizi erogati  in  rete  dalle  pubbliche
  amministrazioni
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti
correnti infruttiferi di  cui  al  comma  1038  sono  attribuite,  in
relazione al fabbisogno finanziario, a  ciascuna  amministrazione  od
organismo titolare e/o  attuatore  dei  progetti,  sulla  base  delle
procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel  rispetto
del sistema  di  gestione  e  controllo  delle  componenti  del  Next
Generation EU.».
  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  con  cui
sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella
decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione
della  Valutazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
dell'Italia»,   viene   aggiornato   sulla    base    di    eventuali
riprogrammazioni del PNRR  adottate  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione  necessarie  all'attuazione   del   Piano   sono   assegnate
annualmente  sulla  base   del   cronoprogramma   finanziario   degli
interventi cui esse sono destinate.
  3. La notifica della citata decisione di esecuzione  del  consiglio
UE-ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale
di Ripresa e  Resilienza  dell'Italia»,  unitamente  al  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui   al   comma   2,
costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione,  da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.
  4. Laddove non  diversamente  previsto  nel  PNRR,  ai  fini  della
contabilizzazione e rendicontazione delle spese,  le  amministrazioni
ed i soggetti  responsabili  dell'attuazione  possono  utilizzare  le
«opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti
del  regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,  del  24  giugno  2021.  Ove   possibile,   la   modalita'
semplificata  di  cui  al  primo  periodo  e'  altresi'  estesa  alla
contabilizzazione  e  alla  rendicontazione  delle  spese   sostenute
nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui  all'articolo  44
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
  5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle  relative
ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili,  in  aggiunta
agli  ordinari  criteri  previsti   dalla   normativa   di   settore,
stabiliscono ulteriori e  specifici  criteri  di  assegnazione  delle
risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli
obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi  previsti
dal   PNRR,   nonche'   i   relativi   obblighi   di    monitoraggio,
rendicontazione e controllo previsti dal  regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio  2021,  anche
sulla base di apposite  linee  guida  da  emanarsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Nel caso in cui si renda necessario  procedere  al  recupero  di
somme nei confronti delle regioni, delle province autonome di  Trento
e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine,  il
seguente  comma:  «3-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e  la  carta  di
identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini  che
accedono ai propri servizi in  rete.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri o  del  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'  stabilita  la
data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
la carta di identita' elettronica e la Carta  Nazionale  dei  servizi
per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri
servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i  soggetti
di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)   utilizzano
esclusivamente le identita' digitali  SPID,  la  carta  di  identita'
elettronica   e   la   carta   Nazionale   dei   servizi   ai    fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line».
  7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
inserito il seguente:
  «Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari).
- 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti  nelle
disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che  ai  fini  della  loro
funzionalita' necessitano di connessione alle infrastrutture  lineari
energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti  articoli
possono applicarsi  anche  alla  progettazione  degli  interventi  di
modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  o  nuova
realizzazione di tali infrastrutture, ove queste  siano  strettamente
connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In  tali  casi,
il procedimento si svolge mediante unica conferenza di  servizi  alla
quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di
provvedimenti,  pareri,  visti,  nulla   osta   e   intese   relativi
all'infrastruttura  ferroviaria  e  alle  opere  di  connessione.  La
determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del
progetto  ferroviario   e   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio delle opere di connessione  elettriche  in  favore  del
soggetto gestore dell'infrastruttura  lineare  energetica,  ai  sensi
degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle
infrastrutture di cui al primo periodo sono  dichiarate  di  pubblica
utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5,
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e  la  loro  localizzazione,  in  caso  di
difformita'  dallo  strumento  urbanistico  vigente,  ha  effetto  di
variante  con  contestuale  imposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo  al
soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica».
  7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, dopo le  parole:  «finalizzati  a  garantire»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  limitatamente  alle  sole   infrastrutture   gia'   in
esercizio».
  7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis  dell'articolo  13  del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo  le  parole:
«da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono  aggiunte  le
seguenti: «, nonche' a  definire  i  tempi  di  adeguamento  a  dette
prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».
  7-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace   e   tempestiva
attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale  di
ripresa e  resilienza,  di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al  31
dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono   avvalersi
direttamente della societa' Cassa depositi e prestiti Spa  e  di  sue
societa' direttamente o indirettamente controllate per  attivita'  di
assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di  fondi  e
per attivita' ad esse connesse, strumentali o accessorie. I  rapporti
tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni,  anche
in relazione alla remunerazione dell'attivita' svolta, concluse sulla
base e in conformita' all'accordo quadro stipulato tra  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri
economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
  7-sexies. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  7-quinquies
nonche' al fine di rafforzare il  settore  del  venture  capital,  il
Ministero dello sviluppo economico,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dalla sezione  2.1  della  comunicazione  della  Commissione
europea 2014/C 19/04, concernente gli  orientamenti  sugli  aiuti  di
Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il  finanziamento
del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari
a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi  regolamenti
di gestione, quote o azioni di  uno  o  piu'  fondi  per  il  venture
capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per
il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per  il  venture
debt o di uno o piu' fondi che investono  in  fondi  per  il  venture
debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  a
condizione che altri investitori professionali, compresa la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa in qualita' di  istituto  nazionale  di
promozione ai sensi  dell'articolo  1,  comma  826,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il
30  per  cento  dell'ammontare  della  sottoscrizione  del  Ministero
medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione  della
comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal  fine  e'
autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro
il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro  delle  somme
iscritte in conto residui nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente  capitolo
di spesa dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata  legge  n.
145 del 2018. La normativa di  attuazione  recante  le  modalita'  di
investimento del Ministero dello  sviluppo  economico  attraverso  il
fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le  conseguenze
del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del
fondo entro cinque anni  dalla  chiusura  anche  parziale  del  primo
periodo di sottoscrizione.
  7-septies. Per le medesime finalita' di cui al  comma  7-quinquies,
limitatamente agli  strumenti  e  agli  interventi  in  favore  delle
piccole e medie imprese, le amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  possono
avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale Spa.
  7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti   parole:   «,   anche   per   evitare   qualsiasi   effetto
decadenziale».
                               Art. 11
 
Rifinanziamento della componente  prestiti  e  contributi  del  Fondo
                               394/81
 
  1. Per l'attuazione  della  linea  progettuale  «Rifinanziamento  e
Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2  investimento
5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal  PNRR,  sono
istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  luglio  1981,  n.  394,  le  seguenti
sezioni:
    a) «Sezione Prestiti», per  la  concessione  di  finanziamenti  a
tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800  milioni  per
l'anno 2021;
    b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo  72,
comma 1,  lettera  d),  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  con
dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni  per  l'anno  2021,  da
utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50  per  cento
dei  finanziamenti  a  tasso  agevolato  concessi  a   valere   sullo
stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
  2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma
1, lettera a),  sono  esentati,  a  domanda  del  richiedente,  dalla
prestazione  della  garanzia,  in  deroga  alla  vigente   disciplina
relativa  al  fondo  di  cui  all'articolo  2,   primo   comma,   del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della
legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  definisce  con  proprie  delibere
termini, modalita' e condizioni  per  la  realizzazione  della  linea
progettuale di cui al comma 1 in conformita'  ai  requisiti  previsti
per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della  decisione
di  esecuzione  del   Consiglio   relativa   all'approvazione   della
valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare:
    a) la natura e la  portata  dei  progetti  sostenuti  che  devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE)  2021/241  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire
la  conformita'  agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione   del
principio  «non  arrecare  un  danno  significativo»   dei   progetti
sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso  di  una  prova  di
sostenibilita',  ai  sensi  dell'articolo  17  del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
    b) un elenco di esclusione e il  requisito  di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea;
    c) il tipo di interventi sostenuti;
    d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole  e  medie
imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'.
  4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con  proprie
delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui  al
comma 1, lettera b), alla sezione  del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2  miliardi  di  euro
per l'anno 2021 si provvede a  valere  sul  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia  di  cui  all'articolo  1,
comma 1037,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
                               Art. 12
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  progettazione  territoriale  e
                            investimenti
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
      «Art.   6-quater   (Disposizioni   per   il   rilancio    della
progettazione territoriale). - 1.  Per  rilanciare  e  accelerare  il
processo di progettazione nei comuni delle  regioni  Umbria,  Marche,
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna,
Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in
vista dell'avvio del ciclo  di  programmazione  2021/2027  dei  fondi
strutturali e del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e  della
partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza  (PNRR),  e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   per   il   successivo
trasferimento all'Agenzia per la  coesione  territoriale,  il  "Fondo
concorsi progettazione e  idee  per  la  coesione  territoriale",  di
seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175
euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657  euro  per  il
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di
cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
      2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva
inferiore a 30.000 abitanti, le Citta' metropolitane e  le  Province,
ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla  base  delle  classi
demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata
al presente decreto.
      3. Le risorse del Fondo  sono  ripartite  tra  i  singoli  enti
beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud  e  la  coesione
territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021  assicurando  una
premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui  all'articolo  32
del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  nei  limiti  delle
risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto.  Le
risorse sono impegnate dagli enti beneficiari  mediante  la  messa  a
bando, entro sei mesi dalla  pubblicazione  del  decreto  di  riparto
delle risorse, anche per il tramite di societa' in  house,  di  premi
per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le  procedure  di
evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II  del
codice di cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Il
trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del  bando.
Decorso il predetto termine di sei mesi,  le  risorse  non  impegnate
sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo
le modalita' e le garanzie stabilite nel  decreto  di  cui  al  primo
periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura  utile
ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
      4.  L'Autorita'  responsabile  della  gestione  del  Fondo   e'
l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito  delle
proprie competenze, senza oneri ulteriori,  assicura,  inoltre,  ogni
utile supporto agli  enti  beneficiari  per  il  celere  ed  efficace
accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui  al  comma
3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto
a quanto previsto dal comma 6.
      5. Il monitoraggio delle risorse di  cui  al  comma  3  avviene
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229. Ogni proposta progettuale  acquisita  dall'ente  beneficiario
che si traduce  in  impegno  di  spesa  ai  sensi  del  comma  3,  e'
identificata dal codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  L'alimentazione  del  sistema  di
monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice
unico di progetto. L'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  pieno
accesso alle informazioni  raccolte  attraverso  il  sistema  citato,
anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
      6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma
3,  gli  enti  beneficiari  verificano  che  esse  siano  coerenti  o
complementari rispetto  agli  obiettivi  posti  dall'articolo  3  del
regolamento (UE)  2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la
ripresa  e  la  resilienza,   nonche'   con   gli   obiettivi   della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione  2021/2027,  e
siano state predisposte secondo apposite linee guida, in  materia  di
progettazione infrastrutturale, adottate entro il  15  novembre  2021
dall'Autorita'  politica  delegata  per  il   sud   e   la   coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili  a  realizzare
almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia
locale,  la  trasformazione  digitale  dei   servizi,   la   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  che  assicuri  lo  sviluppo
armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la
coesione   economica,    l'occupazione,    la    produttivita',    la
competitivita', lo sviluppo turistico  del  territorio,  la  ricerca,
l'innovazione  sociale,  la  cura  della  salute  e   la   resilienza
economica, sociale e  istituzionale  a  livello  locale,  nonche'  il
miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi  a  fornire
occasione di crescita professionale ai giovani  e  ad  accrescere  la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono,
altresi',  privilegiare  la  vocazione  dei  territori,   individuare
soluzioni  compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici   regolatori
generali  o  devono  comunque   essere   agevolmente   e   celermente
realizzabili, anche con modeste varianti, e  comportare  soluzioni  a
basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio
esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni  caso  limitando  il
consumo  di  suolo.  Le  proposte,  ove  afferenti  a  interventi  di
carattere  sociale,  devono  possedere  un   livello   di   dettaglio
sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del  servizio  o
di co-progettazione, secondo quanto previsto  dall'articolo  140  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50  e  dall'articolo  55  del
decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117.  Nel  caso  di  lavori
pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai
sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50  e'  quello  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
      7.  Le  proposte  progettuali  selezionate  sono  acquisite  in
proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste  a  base  di
successive procedure strumentali alla loro concreta  realizzazione  o
utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad  avvisi  o
altre   procedure   di   evidenza   pubblica   attivate   da    altre
amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.
      8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno  a  oggetto  i
lavori, l'ente beneficiario, ove  non  si  avvalga  di  procedure  di
appalto  integrato,  affida  al  vincitore   la   realizzazione   dei
successivi livelli di progettazione, con  procedura  negoziata  senza
bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o  mediante
avvalimento, dei  requisiti  di  capacita'  tecnico-professionale  ed
economica previsti nel bando in rapporto ai  livelli  progettuali  da
sviluppare.
  8-bis. Ove gli enti  beneficiari,  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti,  abbiano  elaborato  un  documento   di   indirizzo   della
progettazione, le risorse di cui al comma 1  possono  essere  in  via
alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla
redazione di studi di  fattibilita'  tecnica  economica,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, purche' coerenti con  gli  obiettivi  di  cui  al  comma  6  del
presente articolo.
      9. In attuazione dei commi 7  e  8,  l'ente  beneficiario,  per
garantire  la  qualita'  della  progettazione  e  della   conseguente
realizzazione  dell'intervento,  puo'  avvalersi  della  Agenzia  del
demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici
di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per  le  prestazioni
professionali  rese  agli  enti  territoriali  richiedenti  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
      10. L'Agenzia per la coesione territoriale,  in  collaborazione
con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo
da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
      11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai
sensi del comma 7, sono  considerate  direttamente  candidabili  alla
selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali
e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo
e  coesione  finanziati   dal   FSC,   nell'ambito   del   ciclo   di
programmazione 2021/2027, sempre che  siano  coerenti  con  gli  assi
prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici  di
riferimento fissati dai  programmi  e  dai  piani  predetti,  secondo
condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma  3,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese
immediatamente accessibili  tutte  le  informazioni  dell'iniziativa,
anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale  dei  processi
di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
  12-bis. Al fine di consentire a  tutti  gli  enti  territoriali  di
condividere  la  programmazione  delle  politiche  per  la   coesione
territoriale,  all'articolo  10,  comma   4,   sesto   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da
parte della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  due  in  rappresentanza  delle
regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali".
  12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei  tempi  di  attuazione
del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di  favorire
una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte,  all'articolo  32
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 1:
  1) alla lettera b), dopo le  parole:  "straordinaria  e  temporanea
gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche";
  2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
  "b-bis) di  ordinare  alla  stazione  appaltante  che  i  pagamenti
all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano
disposti  al  netto  dell'utile  derivante  dalla   conclusione   del
contratto, quantificato  nel  10  per  cento  del  corrispettivo,  da
accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";
  b)  al  comma  7,  dopo  le  parole:  "in  via   presuntiva   dagli
amministratori,"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  dalle   stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";
  c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente  eseguito
il contratto di appalto" e dopo le parole:  "gli  esperti  forniscono
all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle  imprese
che sulla medesima esercitano un  controllo  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile, ove coinvolte nelle  indagini,  nonche'  alle
imprese dalle stesse controllate,"»;
          b) e' allegata la seguente tabella:
«Tabella A
(Articolo 6-quater)
   
 
     ===========================================================
     |                           |   Importo complessivo da    |
     |                           |   ripartire tra gli enti    |
     |    Classi demografiche    |         beneficiari         |
     +===========================+=============================+
     |Fino a 1.000 abitanti      |       € 21.431.924,65       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 1.001 e 5.000 abitanti |       € 47.598.642,81       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 5.001 e 10.000 abitanti|       € 27.019.124,25       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 10.001 e 20.000        |                             |
     |abitanti                   |       € 23.952.225,54       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Tra 20.001 e 30.000        |                             |
     |abitanti                   |       € 9.631.582,75        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Province                   |       € 19.000.000,00       |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Citta' metropolitane       |       € 7.000.000,00        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Premialita' comma 3        |       € 5.881.675,00        |
     +---------------------------+-----------------------------+
     |Totale                     |      € 161.515.175,00       |
     +---------------------------+-----------------------------+
 
  »;
  1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV  annesso
al  decreto-legge  31   maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed  economica  e'  stato
gia' trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'effettuazione
della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  le   procedure   di
valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i
progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo  8  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006 dalla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del
medesimo  decreto.  Nella  trattazione  dei   procedimenti   di   sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al
presente  comma  da'  precedenza,  su  ogni  altro   progetto,   agli
interventi di cui al citato Allegato IV annesso al  decreto-legge  n.
77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  108  del
2021.
                               Art. 13
 
                 Misure di agevolazioni per i comuni
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,
e' aggiunto, infine, il seguente  periodo:  «La  misura  e'  altresi'
estesa  ai  territori  insulari  dei  comuni  di   Campo   nell'Elba,
Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza,  Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle
isole minori del Centro-Nord, nonche' alle isole  minori  lagunari  e
lacustri.».
  1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2017,  n.
123, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «ivi  compresi  i  servizi
turistici» sono aggiunte le seguenti: «,  nonche'  le  attivita'  del
commercio, ivi compresa la vendita dei beni  prodotti  nell'attivita'
di impresa»;
  b) il secondo periodo e' soppresso.
  2. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  31
dicembre 2021.»;
    b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Per
l'anno 2021, il termine di cui al primo  periodo  e'  fissato  al  31
gennaio 2022.»;
  b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per  cento  delle  risorse  e'
assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno».
  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 140, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 15 febbraio 2022»;
  b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  il
contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 28 febbraio 2022».
  2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
                             Art. 13 bis
 
Proroga   dell'utilizzo   delle   risorse   straordinarie    connesse
              all'emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli
enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma
827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo  39,  comma
2,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere
deliberate sino al 31 dicembre  2021  con  deliberazione  dell'organo
esecutivo, fatte salve in ogni  caso  le  specifiche  limitazioni  di
utilizzo previste dalle norme di riferimento.
                             Art. 13 ter
 
            Disposizioni in materia di protezione civile
                         nelle isole minori
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  per
l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di autorita'
territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato
codice, i sindaci dei comuni delle isole minori  sul  cui  territorio
hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente  in  forma
intercomunale,  istituire  un  apposito  organismo   consultivo   per
l'esercizio delle  attribuzioni  di  cui  al  citato  articolo  6.  I
sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono  designare  i
rappresentanti delle  rispettive  amministrazioni  e  possono  essere
supportati nelle attivita' di  cui  al  presente  comma  da  soggetti
dotati di competenze scientifiche tecniche e  amministrative  dirette
alla  identificazione  degli  scenari  di  rischio  connessi  con   i
rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese  o
altro emolumento comunque denominato.
  2. Per favorire il tempestivo intervento in vista  o  in  occasione
degli eventi emergenziali di cui  all'articolo  7  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, i comuni delle isole minori possono prevedere la  costituzione  di
un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  i  comuni  delle  isole
minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di
protezione civile, con il supporto della regione competente.
  4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo e
all'eventuale costituzione del fondo di cui al  comma  2  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
  5. I sindaci dei comuni  delle  isole  minori,  il  cui  territorio
ricade in  ambiti  interessati  dal  rischio  vulcanico,  sentite  le
autorita' di protezione civile nazionale  e  regionale  e  le  locali
autorita'  marittime,   in   caso   di   crisi   vulcaniche   possono
regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine  di
assicurare  le  condizioni  di  sicurezza  dei  cittadini,  anche  in
riferimento  alle  capacita'  di  accoglienza  delle  isole   e   dei
rispettivi ambiti portuali.
  6. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
                               Art. 14
 
                 Cabina di regia edilizia scolastica
 
  1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,
al  quinto  periodo,  dopo  le  parole  «Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,
dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione».
                               Art. 15
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                  di perequazione infrastrutturale
 
  1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a
1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
    «1.   Al   fine   di   assicurare   il   recupero   del   divario
infrastrutturale tra  le  diverse  aree  geografiche  del  territorio
nazionale,  anche  infra-regionali,  nonche'  di  garantire  analoghi
livelli essenziali  di  infrastrutturazione  e  dei  servizi  a  essi
connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni  competenti
e le strutture tecniche  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la
ricognizione del numero  e  della  classificazione  funzionale  delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del  numero
e dell'estensione, con  indicazione  della  relativa  classificazione
funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie,
portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri  soggetti
pubblici  e  privati  competenti,  anche  avvalendosi  del   supporto
tecnico-amministrativo dell'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,
provvedono alla ricognizione delle infrastrutture  di  cui  al  primo
periodo non di competenza statale. La ricognizione  effettuata  dagli
enti locali e dagli altri soggetti pubblici e  privati  e'  trasmessa
entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, che  la  trasmettono,  unitamente  a  quella  di
propria competenza, nei successivi  cinque  giorni,  alla  Conferenza
delle regioni e delle province autonome e all'Agenzia per la coesione
territoriale.  Questa  predispone  il   documento   di   ricognizione
conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al  Dipartimento
per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.
    1-bis. All'esito della  ricognizione  di  cui  al  comma  1,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  per  gli  affari
regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud
e la coesione territoriale,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono  stabiliti  i
criteri di priorita' e le azioni da perseguire per  il  recupero  del
divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla  ricognizione
predetta, avuto riguardo alle  carenze  infrastrutturali,  anche  con
riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti  in
ciascun  territorio,  con  particolare  attenzione  alle   aree   che
risentono di maggiori criticita'  nei  collegamenti  infrastrutturali
con le reti su gomma e su ferro  di  carattere  e  valenza  nazionale
della   dotazione    infrastrutturale    di    ciascun    territorio,
all'estensione  delle  superfici  territoriali  e  alla  specificita'
insulare e delle zone di montagna e delle aree interne,  nonche'  dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della  popolazione  e  delle
unita' produttive, e sono individuati i  Ministeri  competenti  e  la
quota di finanziamento con  ripartizione  annuale,  tenuto  conto  di
quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano  complementare  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del  fondo
cui al comma 1-ter.  I  criteri  di  priorita'  per  la  specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti  del  tavolo
tecnico-politico sui  costi  dell'insularita'  di  cui  al  punto  10
dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione
Sardegna del 7 novembre 2019,  purche'  sia  comunque  assicurato  il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
    1-ter. Per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
1-quater, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito il  "Fondo  perequativo  infrastrutturale"
con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per  gli  anni
dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  300
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028  al  2033.  Al
predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
supporto  tecnico-operativo  alle  attivita'  di   competenza,   puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5  e  192  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nel  limite  massimo  di
spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
    1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto  di  cui  al  comma  1-bis,  ciascun  Ministero   competente,
assegnatario delle risorse di cui al  comma  1-bis  individua,  anche
sulla base di una proposta  non  vincolante  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, in un apposito Piano  da  adottare
con decreto del Ministro competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  interventi   da
realizzare,  che  non  devono  essere  gia'  oggetto   di   integrale
finanziamento  a  valere  su  altri  fondi  nazionali  o  dell'Unione
europea, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti  attuatori,
in relazione  al  tipo  e  alla  localizzazione  dell'intervento,  il
cronoprogramma della spesa, con  indicazione  delle  risorse  annuali
necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di  revoca
e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato  avvio
nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi  devono
essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano di  cui
al primo periodo e'  comunicato  alla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi
finanziati di cui al  comma  1-quater  e'  effettuato  attraverso  il
sistema di cui al decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
classificando  gli  interventi  sotto  la  voce  "Interventi  per  il
recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.".
    1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del comma 1-ter,
pari  a  200.000  euro  per  l'anno  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
                               Art. 16
 
                   Disposizioni urgenti in materia
                     di Commissari straordinari
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un  triennio  dalla
prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data  del
31 dicembre 2024».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno
2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,  si
provvede:
    a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
    b)  quanto  a  1.500.000   euro   per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
  2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma  2,  agli
ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di  cui  al
comma 1-bis»;
  b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, da adottare su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione  territoriale,  di  concerto  con   il   Ministro   per   le
infrastrutture e la mobilita' sostenibili, su proposta delle  regioni
interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali.
La proposta e' corredata da  un  piano  di  sviluppo  strategico  che
specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
comma 8 e' abrogato.
  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro  il
31  dicembre  2024,  degli  interventi  di  adeguamento  della  pista
olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»  di  Cortina  d'Ampezzo,
l'amministratore delegato della societa' di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,   e'   nominato   commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno
2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4
del  citato  articolo  4  del  decreto-legge  n.  32  del  2019,   al
commissario straordinario sono altresi'  attribuiti  i  poteri  e  le
facolta'  di  cui  all'articolo  3,   comma   2-bis,   del   predetto
decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle  attivita'  di
cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta  alcun
compenso, gettone  di  presenza,  indennita'  comunque  denominata  o
rimborso di spese.
  3-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
stabilita la quota percentuale del quadro economico degli  interventi
di cui al comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
supporto tecnico e la  tipologia  delle  spese  ammissibili.  Per  il
supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma  3-bis
si puo' avvalere,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale  o  territoriale
interessata,  nonche'  di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196;  i
relativi oneri  sono  posti  a  carico  dei  quadri  economici  degli
interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai
sensi del primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
un sub-commissario.  L'eventuale  compenso  del  sub-commissario,  da
determinare in misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo
15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a  carico
del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente
comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo
anagrafico,  finanziario,  fisico  e   procedurale,   devono   essere
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Gli interventi devono essere  identificati  dal  codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003, n. 3.
  3-quater.   Alle   controversie   relative   alle   procedure    di
progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi  di  cui
al comma 3-bis si applicano  le  previsioni  dell'articolo  3,  comma
12-ter, del decreto-legge 11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3-quinquies. Per  l'avvio  dell'attivita'  di  progettazione  e  di
realizzazione degli interventi di cui al  comma  3-bis  del  presente
articolo e'  riconosciuto  un  contributo  pari  a  complessivi  24,5
milioni di euro, di cui euro 500.000  per  l'anno  2021  ed  euro  12
milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.  Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a  garantire  il
completamento del finanziamento degli  interventi  di  cui  al  comma
3-bis entro il 30 giugno 2022.
  3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica
della  Funivia  Savona-San  Giuseppe  di  Cairo  per   garantire   il
mantenimento degli attuali livelli occupazionali,  ai  lavoratori  di
cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
puo' essere concessa dall'INPS, dal 16 novembre  2021  al  31  agosto
2022, un'ulteriore indennita' pari al  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  comprensiva  della  relativa  contribuzione
figurativa, in  continuita'  con  l'indennita'  di  cui  al  medesimo
articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al
primo periodo, l'indennita' di cui  al  presente  comma  continua  ad
essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto
di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La  misura
di cui al presente  comma  e'  incompatibile  con  i  trattamenti  di
integrazione  salariale,  compresi  quelli  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto  legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo  di  spesa
di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari
a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022,
si  provvede   mediante   corrispondente   utilizzo   delle   risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  nello  stato   di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio  di  ferrovie,
tramvie extraurbane, funivie ed ascensori  in  servizio  pubblico  ed
autolinee non di competenza delle regioni.
  3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Non  si
applicano le  previsioni  di  cui  all'articolo  2397,  primo  comma,
secondo periodo, del codice civile»;
  b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi  di  ingegneria  e
architettura restano nella disponibilita'  della  societa'  che  puo'
svolgere direttamente i  suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
  c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
  «11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  l'autorita'  di   Governo
competente in  materia  di  sport,  possono  essere  individuati  gli
interventi,  tra  quelli  ricompresi  nel  piano  predisposto   dalla
Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale  o  procedurale,  sottoposti  alla   procedura   di   cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
  3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 7, le parole: «definitivo  e  del  progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della  procedura  di
affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto  esecutivo»
sono sostituite dalle seguenti: «posto  a  base  della  procedura  di
affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»;
  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
  «7-bis. Le previsioni dell'articolo 48, comma  5,  primo,  terzo  e
quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1 del presente articolo».
  3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «e contabilizzate dal  direttore
dei lavori» sono inserite le seguenti: «, ovvero  annotate  sotto  la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,».
                             Art. 16 bis
 
                 Misure urgenti per il completamento
          della strada statale 291 della Nurra in Sardegna
 
  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di
opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili   per   il   rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni  del  precedente   periodo   si   applicano   anche   al
completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna».
                             Art. 16 ter
 
Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Al  solo  scopo  di
assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza
dell'avvio  delle  procedure  negoziate  di  cui  al  presente  comma
mediante i rispettivi siti internet istituzionali.  La  pubblicazione
di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso
o bando di gara a seguito del  quale  qualsiasi  operatore  economico
puo' presentare un'offerta».
                               Art. 17
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

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