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legge, 25/11/2021
L. 25 novembre 2021, n. 171, di conv., con mod., del d.l. 27/09/2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
(GU n.282 del 26-11-2021)
legge
Materia: energia / disciplina

LEGGE 25 novembre 2021, n. 171

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   27
settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti  per  il  contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore  elettrico  e  del
gas naturale. (21G00205)
(GU n.282 del 26-11-2021)
  Vigente al: 27-11-2021  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 27  settembre  2021,  n.  130,  recante  misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi
nel settore elettrico e del gas naturale, e' convertito in legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130

Testo del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 27 settembre  2021),
coordinato con la legge di conversione 25 novembre 2021, n.  171  (in
questa stessa Gazzetta  Ufficiale,  alla  pag.  1)  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi
nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per l'abrogazione  o
la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti
attuativi.». (21A07017)
(GU n.282 del 26-11-2021)
  Vigente al: 26-11-2021  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
 
                               Art. 1
 
       Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
                  dei prezzi nel settore elettrico
 
  1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei  prezzi
nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre  dell'anno
2021 quanto  disposto  per  il  terzo  trimestre  del  medesimo  anno
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gli oneri generali di sistema per tutte  le  utenze  elettriche  sono
parzialmente compensati mediante:
    a) l'utilizzo di una quota parte, pari  a  700  milioni  di  euro
((nell'anno 2021)), dei proventi delle aste delle quote di  emissione
di anidride carbonica (CO2),  di  cui  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del  Ministero  della
transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente  lettera  sono
destinate al sostegno delle misure di  incentivazione  delle  energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle
tariffe dell'energia;
    b) il  trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori  risorse  pari  a
500 milioni di euro.
  2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma
1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede
ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle  utenze  domestiche  e  alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,  con  potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono  trasferite  alla  Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,
ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.
                               Art. 2
 
       Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
               dei prezzi nel settore del gas naturale
 
  1. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per  combustione  ((per  usi  civili))  e  industriali  di  cui
all'articolo 26,  comma  1,  del  ((testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al))  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota  IVA  del  5
per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo  siano
contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota  IVA  del  5
per cento si applica anche alla differenza  derivante  dagli  importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre  2021  gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre,  per  il
medesimo trimestre, le aliquote relative  agli  ((oneri  generali  di
sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza  dell'importo  di
480 milioni di euro. Tale importo e'  trasferito  alla  Cassa  per  i
servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
                               Art. 3
 
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
  settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
  sociale elettrico e gas
 
  1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni  relative
alle ((tariffe per la fornitura di energia  elettrica))  riconosciute
ai  clienti  domestici  economicamente  svantaggiati  ed  ai  clienti
domestici in gravi  condizioni  di  salute  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per
la fornitura di gas naturale di cui  all'articolo  3,  comma  9,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  rideterminate
dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,  al  fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,  previsti
per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di  450
milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i  servizi
energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.
                            ((Art. 3 bis
 
            Misure per aumentare la liquidita' dei mercati
          dell'energia e ridurre i costi delle transazioni
 
  1. Indipendentemente dalla data di consegna  ivi  prevista,  per  i
contratti di fornitura e  i  contratti  derivati  gia'  in  essere  o
stipulati  entro  il  31  dicembre  2022,  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 1, comma 86, della legge  4  agosto  2017,  n.  124,  si
applicano  anche  nei  casi  in  cui  la  consegna  relativamente  ai
contratti di fornitura, ovvero la produzione,  commercializzazione  e
consegna  relativamente  ai   contratti   derivati,   non   avvengano
nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente  interconnessi  con
essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti
al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la  Comunita'
dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29
maggio 2006.))
                            ((Art. 3 ter
 
 Disposizioni in materia di competenze  relative  alla  resilienza  a
  garanzia della sicurezza del sistema energetico
 
  1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio  1999,  n.  300,  le  parole:  «attuazione  dei  processi   di
liberalizzazione  dei   mercati   energetici   e   promozione   della
concorrenza nei mercati dell'energia  e  tutela  dell'economicita'  e
della  sicurezza  del  sistema»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione  della  concorrenza  nei  mercati  dell'energia  e  tutela
dell'economicita' e della  sicurezza  del  sistema  con  garanzia  di
resilienza».))
                               Art. 4
 
Abrogazione  e  modifica  di  disposizioni  di  legge  che  prevedono
                l'adozione di provvedimenti attuativi
 
  1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente  decreto  sono
abrogate.
  ((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5. Con decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge  15  maggio
1997, n. 127, di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,  sono
definiti, a decorrere dall'anno  accademico  2025/2026,  i  piani  di
studio  e  le  modalita'  attuative  e  organizzative  del  corso  di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per  le  attivita'
di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,  nonche'  i  criteri
per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del  comma  3,  dei
crediti   formativi    universitari    relativi    alle    didattiche
dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso  al
medesimo corso di specializzazione».))
  3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo
31  luglio  2020,  n.  101,  le  parole:  «30  settembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
  ((3-bis. Al  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata;
    b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o  agli  esiti  negativi
della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c)  e  d)»
sono soppresse;
    c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.
Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro  170.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107».))
                               Art. 5
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2  e  3,  determinati  in
2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di
indebitamento netto e fabbisogno,  a  3.538,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede:
    a)  quanto  a  700  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma
6,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    b) quanto  a  1.709  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  da
parte dell'Agenzia delle entrate;
    c) quanto  a  129,4  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione del ((Fondo previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n.
1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69;
    d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del  2021  di
cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9  giugno  2020,  n.  47,
((di competenza del Ministero)) della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
    e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 32 del ((decreto legislativo 3  marzo))
2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato  ((allo  stesso
fondo, da versare)) all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  parte
della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                               Art. 6
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                                                           Allegato 1
 
                                          (di cui all'art. 4 comma 1)
 
                 ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
 
 
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 1, commi 5, 6 e 7,  |
             |           |del decreto legislativo 15   |
             |1          |dicembre 2014, n. 188.       |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 4 del decreto       |
             |           |legislativo 12 maggio 2016,  |
             |2          |n. 93.                       |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 51, comma 1, del    |
             |           |decreto-legge 16 luglio 2020,|
             |           |n. 76, convertito, con       |
             |           |modificazioni, dalla legge 11|
             |3          |settembre 2020, n. 120.      |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 3, comma 3, del     |
             |           |decreto legislativo 13 aprile|
             |4          |2017, n. 66.                 |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 1, comma 468, della |
             |           |legge 30 dicembre 2018, n.   |
             |5          |145.                         |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 74, comma 7-ter, del|
             |           |decreto-legge 17 marzo 2020, |
             |           |n. 18, convertito, con       |
             |           |modificazioni, dalla legge 24|
             |6          |aprile 2020, n. 27.          |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 1, comma 146, della |
             |           |legge 27 dicembre 2019, n.   |
             |7          |160.                         |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 1, comma 51, della  |
             |8          |legge 13 luglio 2015, n. 107.|
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 16 del decreto      |
             |           |legislativo 13 aprile 2017,  |
             |8-bis      |n. 64.                       |
             +-----------+-----------------------------+
             |           |Articolo 1, commi 68 e 69,   |
             |           |della legge 27 dicembre 2017,|
             |8-ter      |n. 205.                      |
             +-----------+-----------------------------+

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