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decreto legislativo, 4/11/2021
Dlgs 4 novembre 2021, n. 173, recante Attuazione della direttiva (UE)2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29/05/2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
(GU n.282 del 26-11-2021)
decreto legislativo
Materia: commercio / consumatori

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 173

Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.
(21G00186)
(GU n.282 del 26-11-2021)
  Vigente al: 11-12-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 11;
  Vista la direttiva (UE)  2019/770  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
  Visto il codice  del  consumo  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 ottobre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale;
 
                                Emana
 
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
 
  1. Dopo il capo I del titolo III della  parte  IV  del  codice  del
consumo di cui al decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
recante Codice del consumo, e' inserito il seguente:
  «Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale  e  di
servizi digitali
  Art. 135-octies (Ambito di applicazione e  definizioni).  -  1.  Il
presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di
contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra  consumatore  e
professionista, fra i quali la conformita' del contenuto  digitale  o
del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso  di  difetto  di
conformita' al contratto o di  mancata  fornitura,  le  modalita'  di
esercizio degli stessi, nonche' la modifica del contenuto digitale  o
del servizio digitale.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
    a) contenuto digitale: i  dati  prodotti  e  forniti  in  formato
digitale;
    b) servizio digitale:
      1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore   di   creare,
trasformare, archiviare i dati o di accedervi  in  formato  digitale;
oppure
      2) un servizio che consente la condivisione di dati in  formato
digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale
servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;
    c) beni con elementi digitali: qualsiasi  bene  mobile  materiale
che incorpora o e' interconnesso  con  un  contenuto  digitale  o  un
servizio digitale in modo tale che la  mancanza  di  detto  contenuto
digitale  o  servizio  digitale  impedirebbe  lo  svolgimento   delle
funzioni del bene;
    d) integrazione: il collegamento del  contenuto  o  del  servizio
digitale con le componenti dell'ambiente digitale del  consumatore  e
l'incorporazione in dette componenti affinche' il contenuto  digitale
o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei  requisiti  di
conformita' previsti dal presente capo;
    e)  professionista:  qualsiasi  persona   fisica   o   giuridica,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto  pubblico  o
privato, ovvero un suo intermediario, che agisca  per  finalita'  che
rientrano nel quadro della sua  attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale o professionale, in relazione ai  contratti  oggetto  dal
presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per
finalita' che rientrano nel quadro della sua attivita'  e  in  quanto
controparte  contrattuale  del  consumatore  per  la   fornitura   di
contenuto digitale o di servizi digitali;
    f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a);
    g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del
valore dovuto  come  corrispettivo  per  la  fornitura  di  contenuto
digitale o di servizio digitale;
    h) dati personali: i dati personali quali  definiti  all'articolo
4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
    i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di
rete di cui  il  consumatore  si  serve  per  accedere  al  contenuto
digitale o al servizio digitale o per usarlo;
    l) compatibilita': la capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui  sono
normalmente utilizzati contenuti digitali o  servizi  digitali  dello
stesso  tipo,  senza  che  sia  necessario  convertire  il  contenuto
digitale o il servizio digitale;
    m) funzionalita': la  capacita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione
del suo scopo;
    n) interoperabilita': la capacita' del contenuto digitale  o  del
servizio digitale di funzionare con hardware o  software  diversi  da
quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali  o  i
servizi digitali dello stesso tipo;
    o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al  consumatore
o al professionista  di  archiviare  le  informazioni  che  gli  sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro  per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.
  3. Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano  a  qualsiasi
contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a  fornire,
un contenuto digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il
consumatore corrisponde un prezzo o si  obbliga  a  corrispondere  un
prezzo.
  4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' nel caso
in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto
digitale o un servizio  digitale  al  consumatore  e  il  consumatore
fornisce o si obbliga a fornire  dati  personali  al  professionista,
fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti  dal  consumatore
siano  trattati  esclusivamente  dal  professionista  ai  fini  della
fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma  del
presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge
cui e' soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati
per scopi diversi da quelli previsti.
  5. Le disposizioni del presente  capo  si  applicano  anche  se  il
contenuto digitale o il servizio digitale e'  sviluppato  secondo  le
specifiche indicazioni del consumatore.
  6.  Fatti  salvi  gli  articoli  135-decies,  commi  1   e   2,   e
135-septiesdecies, le disposizioni del  presente  capo  si  applicano
anche al supporto materiale che funge esclusivamente  da  vettore  di
contenuto digitale.
  Art. 135-novies (Esclusioni). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
capo non si applicano ai contenuti digitali  o  ai  servizi  digitali
incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo  135-octies,
comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai  sensi  di  un
contratto di vendita relativo  a  tali  beni,  indipendentemente  dal
fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali  siano  forniti
dal venditore o da un terzo. Quando e' dubbio che  la  fornitura  del
contenuto digitale incorporato o interconnesso  o  servizio  digitale
incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si
presume che il contenuto digitale o il servizio digitale  incorporato
o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.
  2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai  contratti
concernenti:
    a)  la  fornitura  di  servizi  diversi  dai  servizi   digitali,
indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra  o  meno  a
forme o mezzi digitali per  ottenere  il  risultato  del  servizio  o
consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;
    b) servizi di comunicazioni elettroniche ai  sensi  dell'articolo
2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei  servizi
di comunicazioni interpersonale senza numero di cui  all'articolo  2,
punto 7), di tale direttiva;
    c) servizi di assistenza sanitaria, per  i  servizi  prestati  da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria;
    d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che  implicano
una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi  quelli
con un elemento di abilita', come le lotterie, i giochi d'azzardo nei
casino', il poker  e  le  scommesse,  che  vengano  forniti  mediante
strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia  che  facilita  le
comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario  di  tali
servizi;
    e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio  di  natura
bancaria,    creditizia,    assicurativa,    servizi    pensionistici
individuali, di investimento o di pagamento;
    f) software offerto dal professionista sulla base di una  licenza
libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e  i
dati  personali  forniti  dal  consumatore   stesso   sono   trattati
esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza,
la compatibilita' o l'interoperabilita' del software specifico;
    g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale e'
messo  a  disposizione  del  pubblico   con   mezzi   diversi   dalla
trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento,
come le proiezioni cinematografiche digitali;
    h) contenuto digitale fornito da enti  pubblici,  a  norma  della
direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del  Consiglio  relativa
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal  comma  1,  qualora  un  singolo
contratto tra professionista e  consumatore  comprenda  in  un  unico
pacchetto elementi  di  fornitura  di  contenuto  digitale  o  di  un
servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o
servizi, le disposizioni del presente capo  si  applicano  unicamente
agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il
servizio digitale. L'articolo 135-vicies semel non si applica  se  un
pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato  dal
codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi:
    a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del
pubblico che fornisce accesso  a  Internet,  ovvero  connettivita'  a
praticamente tutti i punti finali di Internet,  a  prescindere  dalla
tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
    b) o di  un  servizio  di  comunicazioni  interpersonale  che  si
connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno
o piu' numeri che figurano in un piano  di  numerazione  nazionale  o
internazionale - o consente la comunicazione con uno  o  piu'  numeri
che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.
  4. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi  elemento
del pacchetto di cui al comma 3  prima  della  scadenza  contrattuale
concordata per ragioni di  mancata  conformita'  al  contratto  o  di
mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in  relazione
a tutti gli elementi del pacchetto.
  5. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una
disposizione  di  un  altro  atto  dell'Unione  che  disciplina   uno
specifico settore o oggetto,  la  disposizione  di  tale  altro  atto
dell'Unione e quelle nazionali di recepimento  prevalgono  su  quelle
del presente capo.
  6. Le disposizioni nazionali e quelle del  diritto  dell'Unione  in
materia di protezione  dei  dati  personali,  in  particolare  quanto
previsto  dal  regolamento  (UE)  2016/679,   nonche'   dal   decreto
legislativo 10 agosto 2018, n.  101  e  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, si applicano a qualsiasi dato personale trattato
in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-octies, comma 3. In
caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle  del
diritto dell'Unione in materia  di  protezione  dei  dati  personali,
prevalgono queste ultime.
  7. Le disposizioni del presente capo non  pregiudicano  il  diritto
dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
  Art.  135-decies  (Fornitura  di  contenuto  digitale  o   servizio
digitale e conformita' al contratto). - 1. Il professionista fornisce
il contenuto digitale o il servizio digitale  al  consumatore.  Salvo
diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto
digitale  o  il  servizio  digitale  al  consumatore  senza   ritardo
ingiustificato dopo la conclusione del contratto.
  2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:
    a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al
contenuto digitale o per scaricarlo e' reso disponibile o accessibile
al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto  a  tal  fine
dal consumatore;
    b) il servizio digitale e' reso accessibile al consumatore o a un
impianto fisico o virtuale scelto all'uopo dal consumatore.
  3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano  i
requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonche' quelli di cui agli  articoli
135-undecies e  135-duodecies  in  quanto  compatibili,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 135-terdecies.
  4. Per essere conforme al contratto  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove
pertinenti:
    a) corrispondere alla descrizione, alla quantita' e alla qualita'
previste dal contratto e  presentare  funzionalita',  compatibilita',
interoperabilita' e le altre caratteristiche previste dal contratto;
    b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e
che e' stato da questi portato a  conoscenza  del  professionista  al
piu' tardi al momento  della  conclusione  del  contratto  e  che  il
professionista ha accettato;
    c) essere fornito con tutti gli accessori, le  istruzioni,  anche
in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come  previsti
dal contratto; e
    d) essere aggiornato come previsto dal contratto.
  5. Oltre a rispettare i requisiti  soggettivi  di  conformita',  il
bene per essere conforme al contratto di  vendita  deve  possedere  i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
    a) essere  adeguato  agli  scopi  per  cui  sarebbe  abitualmente
utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del  medesimo
tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto  dell'Unione
e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza  di
tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria  specifici
del settore applicabili;
    b)  essere  della  quantita'  e  presentare  la  qualita'  e   le
caratteristiche di prestazione, anche in  materia  di  funzionalita',
compatibilita',  accessibilita',  continuita'  e  sicurezza,  che  si
ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi  digitali
dello  stesso  tipo  e  che  il  consumatore   puo'   ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche
rese da o per conto dell'operatore  economico  o  di  altri  soggetti
nell'ambito  dei  precedenti  passaggi  della   catena   contrattuale
distributiva,    soprattutto    nei    messaggi    pubblicitari     e
nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri,  anche
alternativamente, che:
      1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente  essere  a
conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
      2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione
pubblica  era  stata  rettificata  nello  stesso  modo,  o  in   modo
paragonabile, a quello in cui era stata resa; oppure
      3) la decisione  di  acquistare  il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale non poteva essere influenzata  dalla  dichiarazione
pubblica;
    c)  ove  pertinente,  essere  fornito  assieme   agli   eventuali
accessori  e  istruzioni  che  il  consumatore  puo'  ragionevolmente
aspettarsi di ricevere; e
    d) essere conforme all'eventuale versione di  prova  o  anteprima
del contenuto digitale o del servizio digitale messa  a  disposizione
dal professionista prima della conclusione del contratto.
  Art. 135-undecies  (Obblighi  del  professionista  e  condotta  del
consumatore). - 1. Il professionista e' obbligato a tenere  informato
il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche  di  sicurezza,
necessari al fine di mantenere la conformita' del contenuto  digitale
o del servizio digitale, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
    a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio  digitale
deve essere fornito a norma del  contratto,  se  questo  prevede  una
fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure
    b) che il consumatore puo' ragionevolmente  aspettarsi,  date  la
tipologia e la  finalita'  del  contenuto  digitale  o  del  servizio
digitale e  tenendo  conto  delle  circostanze  e  della  natura  del
contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o  una  serie
di singoli atti di fornitura.
  2. Se il consumatore non installa  entro  un  congruo  termine  gli
aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi  del  comma  1,  il
professionista  non  e'  responsabile  per   qualsiasi   difetto   di
conformita' derivante unicamente  dalla  mancanza  dell'aggiornamento
pertinente, a condizione che:
    a)  il  professionista  abbia  informato  il  consumatore   della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze  della  mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e
    b)   la   mancata   installazione   o   l'installazione    errata
dell'aggiornamento da parte del consumatore non e' dovuta  a  carenze
delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.
  3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il  servizio
digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato  periodo
di tempo,  l'obbligo  di  assicurare  la  conformita'  del  contenuto
digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata  di  tale
periodo.
  4. Non vi e'  difetto  di  conformita'  ai  sensi  del  comma  1  o
dell'articolo 135-decies, comma 5, se, al momento  della  conclusione
del contratto, il consumatore era stato specificamente informato  del
fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del
servizio  digitale  si  discostava   dai   requisiti   oggettivi   di
conformita'  previsti  da  tali  disposizioni  e  il  consumatore  ha
espressamente e separatamente accettato tale scostamento  al  momento
della conclusione del contratto.
  5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale  o  il
servizio digitale e' fornito nella versione piu' recente  disponibile
al momento della conclusione del contratto.
  Art. 135-duodecies (Errata integrazione del  contenuto  digitale  o
del servizio digitale). - 1. L'eventuale difetto di  conformita'  che
deriva  da  un'errata  integrazione  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve  essere
considerato difetto di  conformita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale se:
    a) il contenuto digitale o servizio digitale e'  stato  integrato
dal professionista o sotto la sua responsabilita'; oppure
    b) il  contenuto  digitale  o  il  servizio  digitale  richiedeva
integrazione da parte del  consumatore  e  l'errata  integrazione  e'
dovuta a una carenza delle istruzioni  di  integrazione  fornite  dal
professionista.
  Art. 135-terdecies (Diritti dei  terzi).  -  1.  I  rimedi  di  cui
all'articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di  impedimento  o
limitazione  d'uso  del  contenuto  o  del   servizio   digitale   in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 135-decies, commi 4 e  5,
conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di  diritti
dei terzi, in particolare di  diritti  di  proprieta'  intellettuale,
fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in
tema di nullita', annullamento o altre ipotesi  di  scioglimento  del
contratto.
  Art. 135-quaterdecies (Responsabilita' del professionista).   -  1.
Il professionista  e'  responsabile  per  la  mancata  fornitura  del
contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo
135-decies, commi 1 e 2.
  2. Qualora un contratto preveda un unico atto di  fornitura  o  una
serie di singoli atti di fornitura, il professionista e' responsabile
per  qualsiasi  difetto  di  conformita'  a  norma   degli   articoli
135-decies,   commi   4   e   5,   135-undecies,   135-duodecies    e
135-quindecies, esistente al momento  della  fornitura,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).
  3. Il professionista e' responsabile solamente  per  i  difetti  di
conformita' che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento
della  fornitura,  fatto  salvo  l'articolo  135-undecies,  comma  1,
lettera b).
  4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti  al  momento
della fornitura e non dolosamente  occultati  dal  professionista  si
prescrive, in ogni  caso,  nel  termine  di  ventisei  mesi  da  tale
momento, ove risultino evidenti entro tale termine.
  5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo
di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformita',  a
norma  degli  articoli  135-decies,  commi  4  e  5,  135-undecies  e
135-duodecies se il difetto  si  manifesta  o  risulta  evidente  nel
periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio
digitale deve essere fornito a norma del contratto.
  6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel  corso  della
fornitura  e  non  dolosamente  occultati   dal   professionista   si
prescrive, in ogni caso, nel termine  di  ventisei  mesi  dall'ultimo
atto di fornitura.
  Art. 135-quindecies (Diritto di regresso) - 1.  Il  professionista,
quando e' responsabile nei confronti del consumatore  a  causa  della
mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio  digitale
o  per  l'esistenza  di  un  difetto  di  conformita'  imputabile  ad
un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito  dei  passaggi
precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto
di regresso nei confronti del soggetto o  dei  soggetti  responsabili
facenti parte della suddetta catena distributiva.
  2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi  esperiti  dal
consumatore  puo'  agire,  entro  un   anno   dall'esecuzione   della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto  o  dei  soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
  Art. 135-sexiesdecies (Onere della prova) - 1. L'onere della  prova
riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia
stato fornito in conformita' dell'articolo 135-decies, commi 1  e  2,
e' a carico del professionista.
  2. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 2,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
del servizio digitale al momento della  fornitura  e'  a  carico  del
professionista per un difetto di  conformita'  che  risulti  evidente
entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto  digitale
o il servizio digitale e' stato fornito.
  3. Nei casi di cui all'articolo 135-quaterdecies, comma 5,  l'onere
della prova della conformita' al contratto del contenuto  digitale  o
il servizio digitale durante il periodo di tempo in  cui  avviene  la
fornitura  e'  a  carico  del  professionista  per  un   difetto   di
conformita' che si manifesta entro tale periodo.
  4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che
l'ambiente  digitale  del  consumatore  non  e'  compatibile  con   i
requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se
ha informato il consumatore  di  tali  requisiti  in  modo  chiaro  e
comprensibile prima della conclusione del contratto.
  5. Il  consumatore  collabora  con  il  professionista  per  quanto
ragionevolmente possibile e necessario al fine  di  accertare  se  la
causa del  difetto  di  conformita'  del  contenuto  digitale  o  del
servizio    digitale    al    momento    specificato    dall'articolo
135-quaterdecies,  commi  2  o  5,  a  seconda  dei   casi,   risieda
nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo  di  collaborazione
e'  limitato  ai  mezzi  tecnicamente  disponibili  che  siano   meno
intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il
professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti  il
necessario ambiente digitale in modo  chiaro  e  comprensibile  prima
della  conclusione  del  contratto,  l'onere  della  prova   riguardo
all'esistenza  del  difetto  di  conformita'  al   momento   di   cui
all'articolo  135-quaterdecies,  commi  2  e  5  e'  a   carico   del
consumatore.
  Art. 135-septiesdecies (Rimedio per la mancata fornitura). - 1.  Se
il professionista ha omesso di fornire il  contenuto  digitale  o  il
servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2,
il consumatore  invita  il  professionista  a  fornire  il  contenuto
digitale  o  il  servizio  digitale.  Se  il  professionista   omette
nuovamente di fornire il contenuto digitale o  il  servizio  digitale
entro  un  termine  congruo  oppure  entro   un   ulteriore   termine
espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di
risolvere il contratto.
  2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto
di risolvere immediatamente il contratto se:
    a)  il  professionista  ha  dichiarato,  o  risulta   altrettanto
chiaramente dalle circostanze, che non fornira' il contenuto digitale
o il servizio digitale;
    b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o  risulta
evidente  dalle  circostanze  che  accompagnano  la  conclusione  del
contratto, che un tempo specifico per la fornitura e' essenziale  per
il consumatore e il professionista omette  di  fornire  il  contenuto
digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.
  3. Se il consumatore risolve il contratto a norma dei commi 1 e  2,
si   applicano   le   disposizioni   previste   dagli   articoli   da
135-noviesdecies a 135-vicies.
  Art. 135-octiesdecies (Rimedi per difetti di conformita'). - 1.  In
caso di difetto di conformita' del bene, il consumatore ha diritto al
ripristino della conformita', o a ricevere una congrua riduzione  del
prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle  condizioni
stabilite nel presente articolo.
  2. Il consumatore ha diritto al ripristino  della  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che cio'  non  sia
impossibile  o  imponga  al  professionista   costi   che   sarebbero
sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso  e,  in
particolare, delle seguenti:
    a) il valore  che  il  contenuto  digitale  o  servizio  digitale
avrebbe in assenza di difetto di conformita'; e
    b) l'entita' del difetto di conformita'.
  3. Il professionista rende il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un  congruo  termine  a
partire dal momento in cui e'  stato  informato  dal  consumatore  in
merito al difetto  di  conformita',  senza  spese  e  senza  notevoli
inconvenienti per il  consumatore,  tenuto  conto  della  natura  del
contenuto  digitale  o  del  servizio  digitale  e  dell'uso  che  il
consumatore intendeva farne.
  4. Il consumatore ha diritto  a  una  riduzione  proporzionale  del
prezzo a norma del comma 5 se il contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale e' fornito in cambio del pagamento  di  un  prezzo,  o  alla
risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno  dei  casi
seguenti:
    a) il rimedio del  ripristino  della  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale e' impossibile o  sproporzionato  ai
sensi del comma 2;
    b) il professionista  non  ha  ripristinato  la  conformita'  del
contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;
    c)  si  manifesta  un  difetto  di  conformita',  nonostante   il
tentativo del  professionista  di  ripristinare  la  conformita'  del
contenuto digitale o servizio digitale;
    d) il difetto di conformita' e' talmente  grave  da  giustificare
un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure
    e)  il  professionista  ha  dichiarato,  o  risulta   altrettanto
chiaramente dalle circostanze, che non procedera' al ripristino della
conformita' del contenuto digitale o del servizio digitale  entro  un
congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5. La riduzione del prezzo e'  proporzionale  alla  diminuzione  di
valore del contenuto digitale o  del  servizio  digitale  fornito  al
consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse  stato  conforme.
Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale  o  il  servizio
digitale deve essere fornito per un determinato periodo di  tempo  in
cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si  applica
al periodo di tempo in  cui  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale non e' stato conforme.
  6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato fornito
in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non  ha  diritto
di risolvere il contratto se il difetto di conformita'  e'  di  lieve
entita'. L'onere della prova riguardo al  fatto  che  il  difetto  di
conformita' e' di lieve entita' e' a carico del professionista.
  Art.  135-noviesdecies  (Risoluzione  del  contratto).  -   1.   Il
consumatore  esercita  il  diritto  alla  risoluzione  del  contratto
mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la  volonta'
di risolvere il contratto.
  2. In caso di risoluzione del contratto il professionista  rimborsa
al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.
Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale
o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per un
periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio  digitale  e'
stato conforme per un periodo di tempo prima  della  risoluzione  del
contratto, il professionista rimborsa al consumatore  solo  la  parte
dell'importo pagato corrispondente al periodo  in  cui  il  contenuto
digitale o il servizio digitale non e'  stato  conforme  e  qualsiasi
parte del prezzo pagato  in  anticipo  dal  consumatore  relativa  al
periodo di durata del contratto rimanente se il contratto  non  fosse
stato risolto.
  3. Per  quanto  riguarda  i  dati  personali  del  consumatore,  il
professionista e' tenuto a  rispettare  gli  obblighi  derivanti  dal
regolamento (UE) 2016/679 nonche' dal decreto legislativo n. 101  del
2018.
  4. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto
diverso dai dati  personali  che  sia  stato  fornito  o  creato  dal
consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto  digitale  o  del
servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso  in
cui tale contenuto:
    a) sia privo di utilita' al di fuori del contesto  del  contenuto
digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
    b)  si  riferisca   solamente   all'attivita'   del   consumatore
nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale  fornito
dal professionista;
    c) sia stato aggregato dal professionista ad  altri  dati  e  non
possa  essere  disaggregato  o  comunque   non   senza   uno   sforzo
sproporzionato; o
    d) sia stato generato  congiuntamente  dal  consumatore  e  altre
persone, e altri  consumatori  possano  continuare  a  utilizzare  il
contenuto.
  5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a),  b)
o c), il professionista mette  a  disposizione  del  consumatore,  su
richiesta dello stesso, contenuti diversi  dai  dati  personali,  che
sono stati forniti o creati dal consumatore  durante  l'utilizzo  del
contenuto   digitale   o   del   servizio   digitale   fornito    dal
professionista. Il  consumatore  ha  il  diritto  di  recuperare  dal
professionista  tali  contenuti  digitali   gratuitamente   e   senza
impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato  di  uso
comune e leggibile da dispositivo automatico.
  6. Il professionista puo' impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del
contenuto digitale o del servizio digitale da parte del  consumatore,
in particolare  rendendogli  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale inaccessibile o disattivando il suo  account  utente,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5.
  7. In seguito alla risoluzione del  contratto,  il  consumatore  si
astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio  digitale
e dal metterlo a disposizione di terzi.
  8. Se il  contenuto  digitale  e'  stato  fornito  su  un  supporto
materiale,  il  consumatore  lo  restituisce  al  professionista,  su
richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito  ritardo.  Se  il
professionista  decide  di  chiedere  la  restituzione  del  supporto
materiale, e' tenuto a  presentare  la  richiesta  entro  quattordici
giorni a decorrere dal giorno  in  cui  il  professionista  e'  stato
informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.
  9. Il consumatore non e' tenuto a pagare per  l'uso  del  contenuto
digitale  o  del  servizio  digitale  nel   periodo   precedente   la
risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il
servizio digitale non e' stato conforme.
  Art. 135-vicies (Rimborso al consumatore). - 1. Eventuali  rimborsi
dovuti  al  consumatore  dal  professionista  a  norma  dell'articolo
135-octiesdecies, commi 4  e  5,  o  dell'articolo  135-noviesdecies,
comma 2, dovuti alla riduzione del  prezzo  o  alla  risoluzione  del
contratto sono effettuati senza ritardo  ingiustificato  e,  in  ogni
caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista e'
informato della decisione del consumatore di  esercitare  il  diritto
del consumatore a una riduzione di  prezzo  o  il  suo  diritto  alla
risoluzione dal contratto.
  2. Il professionista effettua il  rimborso  utilizzando  lo  stesso
mezzo di pagamento usato dal  consumatore  per  pagare  il  contenuto
digitale o il servizio digitale, salvo che  il  consumatore  consenta
espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere  alcuna
spesa relativa al rimborso.
  3. Il professionista non impone al consumatore  alcuna  commissione
in relazione al rimborso.
  Art. 135-vicies  semel  (Modifica  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale). - 1. Se il contratto  prevede  che  il  contenuto
digitale o il servizio digitale sia fornito  o  reso  accessibile  al
consumatore per un certo periodo di  tempo,  il  professionista  puo'
modificare il contenuto digitale  o  il  servizio  digitale  oltre  a
quanto e' necessario  per  mantenere  la  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale a norma degli  articoli  135-decies,
commi 4 e 5,  e  135-undecies,  se  sono  soddisfatte  le  condizioni
seguenti:
    a)  il  contratto  consente  tale  modifica  e  ne  fornisce  una
motivazione valida;
    b) tale modifica e' realizzata  senza  costi  aggiuntivi  per  il
consumatore;
    c) il consumatore e' informato in  modo  chiaro  e  comprensibile
della modifica; e
    d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore e'  informato,  con
un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalita' e il
momento in cui viene effettuata la modifica,  nonche'  circa  il  suo
diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la
possibilita'  di  mantenere  il  contenuto  digitale  o  il  servizio
digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.
  2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal  contratto  qualora
tale  modifica  incida  negativamente  sull'utilizzo  del   contenuto
digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da  parte
del  consumatore,  a  meno  che  tali  conseguenze   negative   siano
trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a  recedere  dal
contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla  data
di ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui
il contenuto digitale o il servizio digitale e' stato modificato  dal
professionista.
  3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma  2
del presente articolo, si applicano gli articoli  135-noviesdecies  e
135-vicies.
  4. I commi 2 e 3 del presente  articolo  non  si  applicano  se  il
professionista  ha  consentito  che,  senza  costi   aggiuntivi,   il
consumatore mantenga il contenuto digitale  o  il  servizio  digitale
senza modifica e  se  e'  preservata  la  conformita'  del  contenuto
digitale o del servizio digitale.
  Art. 135-vicies bis (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente  capo,  e'  nullo  ogni
patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto  di
conformita',  o  dell'informazione  del  consumatore  da  parte   del
professionista  circa  la  modifica  del  contenuto  digitale  o  del
servizio  digitale,  volto  ad  escludere  o  limitare  a  danno  del
consumatore, anche in modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti  dal
presente  capo.  La  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  solo  dal
consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
  2. Il professionista puo' sempre offrire al consumatore  condizioni
contrattuali di maggior  tutela  rispetto  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del presente capo.
  3.  E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  abbia  l'effetto  di  privare  il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di  uno
Stato membro dell'Unione europea.
  Art. 135-vicies ter (Tutela in base ad altre  disposizioni).  -  1.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  capo,  si   applicano   le
disposizioni del codice civile in tema di  formazione,  validita'  ed
efficacia dei contratti, comprese le  conseguenze  della  risoluzione
del contratto e il diritto al risarcimento del danno.
  2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si  applicano
altre disposizioni aventi l'effetto di garantire  al  consumatore  un
livello di tutela diverso.».
                               Art. 2
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, dall'articolo 1, comma  1  del  presente  decreto  acquistano
efficacia a decorrere  dal  1°  gennaio  2022  e  si  applicano  alle
forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a
decorrere  da  tale  data,   fatta   eccezione   per   gli   articoli
135-quindecies e 135-vicies  semel  che  si  applicano  ai  contratti
conclusi a decorrere da tale data.
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla
direttiva  (UE)  2019/770  e  qualsiasi  successiva  modifica   della
normativa interna.
                               Art. 3
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
                                  Giorgetti, Ministro dello  sviluppo
                                  economico
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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