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decreto, 4/10/2021
DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204, recante Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50
(GU n.289 del 4-12-2021)
decreto
Materia: appalti / disciplina


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204


Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo  per  le
funzioni tecniche, di cui all'art. 113  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. (21G00227)
(GU n.289 del 4-12-2021)
  Vigente al: 19-12-2021  

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
  Visto in particolare l'articolo 113,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il quale  prevede  che,  a  valere  sugli
stanziamenti previsti per i singoli  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture negli stati di previsione della spesa o nei  bilanci  delle
stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano  ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non  superiore  al  2
per cento modulate sull'importo  dei  lavori,  servizi  e  forniture,
posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai  dipendenti
delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva  dei  progetti,  di
predisposizione  e  di  controllo  delle  procedure  di  gara  e   di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di  direzione  dei  lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di  verifica  di  conformita',  di  collaudatore  statico  ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti  a  base  di  gara,  del  progetto,  dei  tempi   e   costi
prestabiliti.»;
  Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n.
50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle  risorse
finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2  e'  ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale,  sulla  base  di  apposito  regolamento   adottato   dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.»;
  Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre  2021,
n. 121, che reca disposizioni in materia di  incentivi  per  funzioni
tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016;
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e,  in  particolare,
l'articolo 24,  comma  5-bis,  il  quale  prevede  che  «Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su  proposta  del  Ministro  competente,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di  previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato finalizzate  per  legge  al  finanziamento  di  specifici
interventi o attivita'.»;
  Visto l'articolo 2, comma 197, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191,  il  quale  stabilisce  «che  il  pagamento   delle   competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
  Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  nel  capo  I
del titolo II del libro secondo del codice penale, tra  l'altro,  non
possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per  la  concessione  o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello  statuto  della  Cassa  di
previdenza  e  assistenza  tra  i  dipendenti  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17  marzo  2008,
n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo  di  cui  all'articolo  92,  comma  5,   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
  Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio  2019,  espresso
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sullo   schema   di
regolamento  di  cui  all'articolo  113,  comma  3,  concernente   la
disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
  Visto il nulla osta  del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti  in  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  in
«Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  4  marzo  2021   al
Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26
luglio 2021;
  Vista la comunicazione effettuata in  data  23  settembre  2021  al
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   effettuata   a   seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10,  del  decreto-legge
10 settembre 2021, n.  121,  che  reca  disposizioni  in  materia  di
incentivi per funzioni tecniche;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                               Oggetto
 
  1. Il presente regolamento definisce le modalita' e  i  criteri  di
riparto delle  risorse  del  fondo  destinato  ad  incentivi  per  le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   (di   seguito
«Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di  seguito  «codice  dei
contratti pubblici»).
  2.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  trovano
applicazione:
    a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
    b) i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri (di seguito «CCNL»).
                               Art. 2
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione  degli
incentivi sono quelle individuate dall'articolo  113,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici per  gli  appalti  relativi  a  lavori,
servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.
                               Art. 3
 
                        Soggetti destinatari
 
  1. I soggetti destinatari  degli  incentivi  sono  individuati  nei
dipendenti,  sia  amministrativi  che  tecnici,  del  Ministero   che
svolgono  le  funzioni  tecniche  inerenti  alle  attivita'  di   cui
all'articolo 2, comma 1.
  2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti,  sia
amministrativi  che  tecnici,  individuati   con   apposito   decreto
direttoriale o atto equivalente, che collaborano  alle  attivita'  di
cui al richiamato  articolo  2,  comma  1,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 7.
  3. Non concorrono alla ripartizione  del  fondo  i  dipendenti  con
qualifica dirigenziale.
                               Art. 4
 
               Costituzione e finanziamento del fondo
                        per funzioni tecniche
 
  1.  Il  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche   e'
costituito da una somma pari al due per cento  dell'importo  posto  a
base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.
  2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le  somme  per
accantonamenti, imprevisti, acquisizioni  ed  espropri  di  immobili,
nonche' l'IVA.
  3. L'ottanta per cento  delle  risorse  finanziarie  del  fondo  e'
ripartito  tra  i  dipendenti  di  cui  all'articolo  3,  secondo  le
modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli  importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e  assistenziali  a
carico del Ministero. Le spese di trasferta o  missione  non  sono  a
carico del fondo.
  4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno
del quadro economico dell'opera, lavoro,  fornitura  o  servizio  con
provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale  che
opera come stazione appaltante.
  5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna  struttura  ministeriale  che
opera come stazione appaltante provvede al versamento in  entrata  al
bilancio dello Stato, sul capitolo di capo 15, n. 2454, articolo  39,
di nuova istituzione, delle risorse di cui all'articolo 113, commi  3
e 4, del codice dei contratti pubblici.
  6. Il versamento di cui al  comma  5  e'  effettuato  in  relazione
all'avanzamento dei lavori,  utilizzando  gli  stanziamenti  iscritti
nelle diverse annualita'. Le somme versate in entrata possono  essere
riassegnate alla spesa solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo
i versamenti disposti  nell'ultimo  bimestre  dell'anno  che  possono
essere riassegnati nell'esercizio successivo.
  7. Per la realizzazione di  interventi  in  convenzione  con  altre
pubbliche amministrazioni  il  Fondo  incentivante  resta  costituito
dalla somma delle quote delle prestazioni svolte  da  dipendenti  del
Ministero  in  nome  e  per  conto  della  pubblica   amministrazione
convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero
esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
  8. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con  le  altre
pubbliche  amministrazioni  o  con  i  soggetti  terzi  le  strutture
ministeriali  che   operano   come   stazioni   appaltanti   indicano
espressamente  i  compensi  per  funzioni  tecniche  riconosciuti  ai
dipendenti del Ministero, ai fini della liquidazione da  parte  degli
uffici competenti. A tale scopo gli accordi  o  le  convenzioni  sono
comunicati all'Anagrafe  delle  prestazioni  entro  15  giorni  dalla
stipula,  con  il  provvedimento  di  individuazione  dei  dipendenti
incaricati.  Anche  nel  caso  di  realizzazione  di  interventi   in
convenzione  con  altre  pubbliche  amministrazioni,  le  risorse  da
destinare al fondo non possono comunque essere superiori al  due  per
cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti  a  base  di
gara.
                               Art. 5
 
               Criteri di conferimento degli incarichi
 
  1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o  fornitura,  il  dirigente
apicale  della  struttura  ministeriale  che  opera   come   stazione
appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di  seguito
«RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei  requisiti  previsti
dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici e dal  regolamento
di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.
  2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di  rotazione  ed
un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP  individua,
con apposito  decreto  direttoriale,  i  componenti  dell'ufficio  di
supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i  componenti
della commissione di collaudo, nonche'  le  altre  figure  incaricate
delle funzioni  tecniche  attingendo  prioritariamente  alle  risorse
umane del Ministero, tenendo conto:
    a)  della  necessita'  di  integrazione  tra  diverse  competenze
professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera  o  lavoro
da realizzare;
    b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
    c)  dell'espletamento  di  attivita'   analoghe   con   risultati
positivi;
    d) dell'autonomia e del senso di responsabilita'  dimostrate  nel
portare a termine i compiti affidati;
    e) della capacita' di collaborare con i colleghi;
    f)  della  consequenzialita'  e   complementarieta'   con   altri
incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
    g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti e  ai
vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
    h) del principio di incentivazione della  produttivita',  sancito
dalla vigente legislazione in materia di  pubblico  impiego  e  dalla
contrattazione collettiva.
  3. I provvedimenti di nomina del  RUP  e  di  individuazione  degli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro,  servizio
o fornitura devono essere tempestivamente  comunicati  dal  dirigente
apicale  della  struttura  ministeriale  che  opera   come   stazione
appaltante  all'Anagrafe  delle  prestazioni  e  comunque  non  oltre
quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
  4. Non sono conferiti incarichi  a  soggetti  condannati  ai  sensi
dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.
E' fatto  obbligo  per  il  dirigente  che  conferisce  l'incarico  o
autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche
Amministrazioni  di  accertare  preventivamente,  tramite   l'Ufficio
disciplina della  Direzione  generale  del  personale  e  gli  affari
generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del
dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
  5. Nel caso in cui,  ai  fini  della  individuazione  delle  figure
professionali  necessarie,  il  dirigente  apicale  della   struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante non puo' avvalersi di
personale  dalla  stessa   dipendente,   puo'   attingere,   per   il
conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti  a
seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta  del  dirigente
generale della struttura presso cui il  dipendente  prescelto  presta
servizio,  in  relazione  all'impegno  previsto  per  lo  svolgimento
dell'incarico.
  6.  Gli  incarichi  per  l'espletamento  delle  attivita'  di   cui
all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze,  sono  assegnati
ai dipendenti  previo  accertamento  di  almeno  una  delle  seguenti
condizioni:
    a) aver seguito un  corso  di  qualificazione  professionale,  ai
sensi del CCNL vigente;
    b) aver svolto, senza  oneri  a  carico  del  Fondo,  l'attivita'
oggetto dell'incarico per un periodo di formazione  in  affiancamento
concluso con un giudizio positivo espresso dal RUP.
  7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come
stazione  appaltante  e'  tenuto  a  comunicare  semestralmente  alle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  gli  incarichi
attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione degli incarichi.
                               Art. 6
 
                     Termini per le prestazioni
 
  1. Nel provvedimento  dirigenziale  di  conferimento  dell'incarico
sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro  i  quali  devono
essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
  2. I termini per la  direzione  lavori  o  per  la  esecuzione  dei
contratti  coincidono  con  il  tempo  utile  contrattuale  assegnato
all'impresa per l'esecuzione dei lavori  o  per  la  prestazione  dei
servizi o forniture e per la redazione  degli  atti  di  contabilita'
finale e collaudo o verifica di conformita'.
  3. I termini del collaudo o  della  verifica  di  conformita'  sono
quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e
dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche  di
settore.
  4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi 1,  2  e  3  i
tempi sono individuati  in  accordo  con  il  RUP  sulla  base  della
programmazione delle attivita'.
  5. Il RUP cura la tempestiva  attivazione  delle  strutture  e  dei
soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
  6. Le prestazioni del  RUP  cessano  con  il  pagamento  del  saldo
all'impresa  contraente  all'esito  positivo  del  collaudo  o  della
verifica di conformita'.
                               Art. 7
 
            Modalita' e criteri di ripartizione del fondo
 
  1. L'importo da corrispondere ai dipendenti  viene  ripartito,  nei
limiti percentuali  di  cui  all'Allegato  A  che  costituisce  parte
integrante   del   presente   regolamento,   tenendo   conto    delle
responsabilita' professionali connesse  alle  specifiche  prestazioni
richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o
fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita'
svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
  2.  In  caso   di   incarico   di   funzioni   tecniche   conferito
congiuntamente a piu' persone la ripartizione interna dell'importo da
corrispondere  e'  definita   nel   decreto   direttoriale   di   cui
all'articolo 5, comma 2.
  3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta
dal direttore lavori, allo  stesso  e'  riconosciuta  la  percentuale
massima prevista per  l'incarico  di  direttore  lavori.  Qualora  la
funzione di coordinatore per la sicurezza sia  svolta  dal  direttore
operativo, allo stesso compete una quota non inferiore ad un terzo di
quella  stabilita  per  l'Ufficio  direzione  lavori   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa.
  4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire  per
la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi  di  lavoro  e
della  complessita'   dei   singoli   appalti   e'   demandata   alla
contrattazione   decentrata   integrativa.   L'articolazione    delle
percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle
somme  disponibili.  Gli   accordi   di   contrattazione   decentrata
integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale  del  Ministero  e
comunicati alla Direzione  generale  del  personale  e  degli  affari
generali.
  5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del  codice  dei  contratti
pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti  della
centrale unica di committenza  per  l'espletamento  di  procedure  di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri  enti,
viene riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un
quarto, dell'incentivo previsto dal comma  2  del  medesimo  articolo
113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono
stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
                               Art. 8
 
  Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
 
  1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono  da  considerarsi
rese:
    a) per la direzione lavori, con l'emissione  del  certificato  di
ultimazione lavori;
    b) per il collaudo tecnico-amministrativo,  con  l'emissione  del
certificato di collaudo finale, ovvero del  certificato  di  regolare
esecuzione o del certificato di conformita', nei casi previsti  dalla
normativa;
    c) per  la  programmazione  della  spesa  per  investimenti,  con
l'emanazione del relativo provvedimento;
    d) per la  verifica  dei  progetti,  con  l'invio  al  RUP  della
relazione finale di verifica;
    e)  per  le  procedure  di  bando,  con  la   pubblicazione   del
provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
    f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi,
con l'espletamento delle verifiche periodiche;
    g) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
    h) per il RUP, all'approvazione del  collaudo  o  della  regolare
esecuzione.
                               Art. 9
 
               Modalita' di pagamento degli incentivi
 
  1. Fermo restando quanto previsto  all'articolo  8,  gli  incentivi
sono corrisposti  sulla  base  degli  stati  di  avanzamento  lavori,
servizi e forniture, in concomitanza  dei  certificati  di  pagamento
nella misura dell'ottanta per cento e al  termine  delle  prestazioni
per il restante venti per cento.
  2.  Ai  fini  dell'erogazione   degli   incentivi,   la   struttura
ministeriale che opera  come  stazione  appaltante,  previa  verifica
dell'attivita' svolta e accertato  il  diritto  dei  dipendenti  alla
liquidazione  dei  compensi,  provvede   al   versamento   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 5, in relazione  all'avanzamento  dei  lavori,
dei servizi e delle forniture.
  3. La Direzione generale del personale  e  degli  affari  generali,
accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al  Ministero
dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito  piano
gestionale dei capitoli di spesa inerenti alle  competenze  fisse  ed
accessorie del personale dei diversi centri di  responsabilita'  dove
prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
  4. Riassegnate le risorse  ai  sensi  del  comma  3,  la  Direzione
generale del personale e degli affari generali provvede ad attribuire
le stesse  alla  stazione  appaltante,  mediante  apposito  piano  di
riparto,  per  consentire  il  pagamento  degli   incentivi   tramite
l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  5.  In  presenza  di  incarichi  attribuiti  da   altre   pubbliche
amministrazioni, per effetto di accordi  o  convenzioni,  l'incentivo
per funzioni tecniche e'  individuato  a  valere  sugli  stanziamenti
previsti per la realizzazione di  lavori,  servizi  o  forniture  nei
bilanci  delle  altre  pubbliche  amministrazioni  sulla  base  della
ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo
degli oneri a  carico  del  Ministero,  una  volta  riconosciuto,  e'
versato sul capitolo di capo  15,  n.  2454,  articolo  39  di  nuova
istituzione, per essere riassegnato sui capitoli  di  spesa  inerenti
alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.
  6. La procedura  di  cui  al  comma  5  e'  seguita  anche  qualora
l'incentivo per funzioni tecniche sia a  carico  di  soggetti  terzi,
diversi dalle pubbliche amministrazioni.
  7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo
dipendente, anche da altre  amministrazioni  o  soggetti  terzi,  non
possono superare l'importo del cinquanta  per  cento  del  rispettivo
trattamento  economico  complessivo  annuo  lordo  previsto  per   la
qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento  annuo  lordo
si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di
qualunque natura, fissa e variabile escluso  quello  derivante  dagli
incentivi  medesimi.  Le  strutture  ministeriali  che  operano  come
stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione,
ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
  8. In nessun caso gli incentivi  di  cui  al  presente  regolamento
possono  essere  corrisposti  direttamente  da  soggetti   terzi   ai
dipendenti.
                               Art. 10
 
Riduzione  dei  compensi  in  caso  di  incrementi   dei   tempi   di
                    espletamento degli incarichi
 
  1. L'importo da corrispondere ai dipendenti a  valere  sulla  quota
del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei  tempi
previsti per l'espletamento delle attivita'  imputabili  ai  soggetti
incaricati, qualora gli stessi  non  determinano  aumenti  dei  costi
previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
  2. L'accertamento della sussistenza delle  circostanze  di  cui  al
comma 1 e' di competenza del soggetto che  ha  affidato  il  relativo
incarico,  che  vi  provvede  previa   comunicazione   al   personale
interessato e attivazione del contraddittorio, anche ai  fini  di  un
eventuale recupero dei tempi previsti.
  3. Nel caso di cui al comma 1, il  compenso  spettante  e'  ridotto
mediante  l'applicazione,  da  parte  del  dirigente  apicale   della
struttura  ministeriale,   nei   confronti   dei   singoli   soggetti
responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari  alla
percentuale netta dell'uno per cento dell'importo spettante, fino  ad
un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
  4. Nel caso di ritardo tale da determinare  l'applicazione  di  una
penale superiore al dieci  per  cento  dell'importo  spettante  o  in
mancanza di concreta attivita' del soggetto incaricato, il  dirigente
apicale   della   struttura   ministeriale   procede   alla    revoca
dell'incarico.  In  caso  di  revoca  dell'incarico,  da   comunicare
tempestivamente all'Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non  ha
diritto a percepire il compenso incentivante.
  5. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del
servizio, o la fornitura si arresti per ragioni  non  dipendenti  dal
personale incaricato, purche'  in  un  momento  successivo  all'avvio
della  procedura  di  affidamento,  il   compenso   incentivante   e'
corrisposto proporzionalmente  solo  per  le  attivita'  espletate  e
certificate dal RUP.
                               Art. 11
 
                  Penalita' per errori ed omissioni
 
  1. Non  hanno  diritto  a  percepire  il  compenso  incentivante  i
soggetti incaricati che violino gli  obblighi  posti  a  loro  carico
dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano
responsabili di gravi negligenze,  gravi  errori  od  omissioni,  che
arrechino   pregiudizio   per   il   Ministero   ovvero   determinino
l'incremento dei costi contrattuali.
  2.  Laddove  le  violazioni  e  le  responsabilita'  del   soggetto
incaricato non siano tali da configurare la  fattispecie  di  cui  al
comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante  l'applicazione
da parte del dirigente apicale della struttura  ministeriale  di  una
penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e  non
superiore al trenta per cento  del  suddetto  importo,  proporzionata
alla gravita' dell'inadempimento.
  3. L'accertamento delle circostanze di cui ai commi 1  e  2  e'  di
competenza del soggetto che ha affidato l'incarico, che  vi  provvede
previa comunicazione al  dipendente  interessato  e  attivazione  del
contraddittorio.
  4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e 2,
il dipendente responsabile  e'  tenuto  alla  restituzione  totale  o
parziale  delle  somme  percepite  a  titolo  di  compenso.  Ove   il
dipendente  non  provveda  spontaneamente   alla   restituzione,   il
Ministero procede in via giudiziale con aggravio di  spese  a  carico
del  dipendente  e  comunque  l'erogazione  di  eventuali   ulteriori
compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli  chiesti
in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.
                               Art. 12
 
                  Modifiche e varianti contrattuali
 
  1. In caso di modifiche, nonche'  di  varianti,  dei  contratti  di
appalto in corso di validita', nelle ipotesi  previste  dall'articolo
106 del codice dei  contratti  pubblici,  autorizzate  dal  RUP,  che
comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo di cui
al presente regolamento  e'  riferito  al  nuovo  importo  lordo  del
contratto di appalto. L'incremento del Fondo a  seguito  di  variante
deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di  gara  sul
quale e' stata inizialmente calcolata la  percentuale,  ai  fini  del
rispetto del limite massimo del due per  cento  di  cui  all'articolo
113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
  2. La liquidazione degli  incentivi,  come  ricalcolati  a  seguito
dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1 e' effettuata, secondo
le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto,
di cui all'articolo 3.
                               Art. 13
 
                             Trasparenza
 
  1. Al  fine  della  verifica  dell'applicazione  del  principio  di
rotazione degli  incarichi  e  di  informazione  alle  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative   ed   alle   Rappresentanze
Sindacali  Unitarie  (RSU)  ai  sensi  del  CCNL  vigente,   ciascuna
struttura del Ministero, che  espleta  le  attivita'  della  stazione
appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito  istituzionale  del
Ministero, dei risultati del monitoraggio  dell'incentivo,  indicando
gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a  base  di
gara,  l'importo   dell'incentivo   liquidato   e   pagato   con   la
denominazione dei  destinatari  e  l'indicazione  della  ripartizione
adottata,  nonche'  delle  eventuali  economie   prodotte.   I   dati
pubblicati devono essere costantemente aggiornati.
                               Art. 14
 
                          Norma transitoria
 
  1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo  2008,  n.
84  e'  abrogato,  restando  ferma  l'applicazione   delle   relative
disposizioni esclusivamente con riferimento agli incarichi  conferiti
sulla base di procedure di gara avviate prima dell'entrata in  vigore
del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.
  Il presente regolamento sara' inviato agli organi di controllo  per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 4 ottobre 2021
 
                                              Il Ministro: Giovannini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg.ne n. 2984
                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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