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decreto legislativo, 8/11/2021
D.lgs 8 novembre 2021, n. 210, recante Attuazione della dir. Ue 2019/944, del Parlamento eu. e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la dir. 2012/27/Ue
(GU n.294 del 11-12-2021)
decreto legislativo
Materia: energia / energia elettrica

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 210

Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE  941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)
(GU n.294 del 11-12-2021)
  Vigente al: 26-12-2021  

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno dell'energia elettrica»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
maggio  2004,  recante   «Criteri,   modalita'   e   condizioni   per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
115 del 18 maggio 2004;
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
  Visto il decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
  Vista  la  direttiva  2008/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una  procedura  comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica;
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»;
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
  Vista la direttiva (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione);
  Visto il regolamento (UE) 2019/943 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  5  giugno  2019  sul  mercato  interno   dell'energia
elettrica (rifusione);
  Visto il regolamento (UE) 2019/942 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019  che  istituisce  un'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori  nazionali  dell'energia
(rifusione);
  Visto il regolamento (UE) 2019/941 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel  settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
  Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del  Parlamento  europeo  dell'11
dicembre 2018 che modifica la  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica;
  Visto il decreto legislativo del 14 luglio  2020,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, gli articoli 12 e 19;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, ai  sensi  del  quale  le
competenze  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   in   materia
energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
espresso nella seduta del 7 ottobre 2021;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 novembre 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
 
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1
 
Principi  generali  di  organizzazione   del   mercato   dell'energia
                              elettrica
 
  1. Il mercato dell'energia elettrica e' disciplinato e regolato  in
base  ai  principi  di  liberta'   degli   scambi   transfrontalieri,
integrazione e interconnessione con i  mercati  e  le  reti  europei,
trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di  scelta
del fornitore,  informazione  e  partecipazione  attiva  dei  clienti
finali,  protezione  dei  clienti  vulnerabili  e  in  condizione  di
poverta' energetica.  L'organizzazione  del  mercato  tiene  altresi'
conto dell'esigenza di dare stabilita'  agli  investimenti  necessari
per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale  integrato
energia e clima e per l'aumento della capacita'  di  interconnessione
di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 dicembre 2018.
  2. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica.
                               Art. 2
 
               Modifiche e integrazioni all'articolo 2
            del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Linea diretta  e'
una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un
cliente isolato ovvero  una  linea  elettrica  che  un  produttore  e
un'impresa   fornitrice   di   energia   elettrica   utilizzano   per
approvvigionare direttamente i propri siti, le  societa'  controllate
ed i propri clienti.»;
    b) dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente: «22-bis. Il servizio
ancillare non relativo alla frequenza e' un servizio utilizzato da un
Gestore del sistema di trasmissione o un da Gestore  del  sistema  di
distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni  e
i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell'inerzia, per
la stabilita' della rete e la  potenza  di  corto  circuito,  per  la
capacita' di black start e  per  la  capacita'  di  funzionamento  in
isola.»;
    c)  il   comma   25-terdecies   e'   sostituito   dal   seguente:
«25-terdecies. Si definisce impresa elettrica ogni persona  fisica  o
giuridica, esclusi i clienti finali,  che  svolge  almeno  una  delle
funzioni   seguenti:   generazione,   trasmissione,    distribuzione,
aggregazione,  gestione  della  domanda,  stoccaggio,   fornitura   o
acquisto di energia elettrica, che  e'  responsabile  per  i  compiti
commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.».
                               Art. 3
 
                             Definizioni
 
  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di
cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.
  2. Il cliente attivo e' un  cliente  finale  ovvero  un  gruppo  di
clienti finali ubicati in  un  edificio  o  condominio  che  agiscono
collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono  almeno
una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica  per  il
proprio  consumo,   accumulo   o   vendita   di   energia   elettrica
autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica  o
di flessibilita', eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore.
Tali attivita'  non  possono  in  ogni  caso  costituire  l'attivita'
commerciale o professionale principale di tali clienti.
  3. La comunita' energetica dei cittadini e' un soggetto di diritto,
con o senza personalita' giuridica:
    a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;
    b) controllato da  membri  o  soci  che  siano  persone  fisiche,
piccole imprese, autorita' locali,  ivi  incluse  le  amministrazioni
comunali, gli enti di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  del  terzo
settore e di protezione ambientale, gli enti  religiosi,  nonche'  le
amministrazioni locali contenute  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche divulgato dall'Istituto  Nazionale  di  Statistica  secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma  3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196;
    c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci  o
al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a
livello di comunita' anziche' perseguire profitti finanziari;
    d) che puo' partecipare  alla  generazione,  alla  distribuzione,
alla  fornitura,  al  consumo,  all'aggregazione,   allo   stoccaggio
dell'energia, ai servizi di efficienza energetica,  o  a  servizi  di
ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici  ai
suoi membri o soci.
  4. Per centro di coordinamento regionale si intende ciascun  centro
di coordinamento regionale istituito ai sensi  dell'articolo  35  del
regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.
  5. Le componenti di rete pienamente integrate  sono  componenti  di
rete  integrate  nel  sistema  di  trasmissione  o  di  distribuzione
dell'energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio,  e  utilizzate
al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile  del
sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento
o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
  6. Lo stoccaggio di energia e' il differimento dell'utilizzo finale
dell'energia elettrica a un momento successivo alla  sua  generazione
ovvero la conversione di energia elettrica in una  forma  di  energia
che puo' essere stoccata, lo stoccaggio di  tale  energia  e  la  sua
successiva riconversione in  energia  elettrica  ovvero  l'uso  sotto
forma di un altro vettore energetico.
  7. L'impianto  di  stoccaggio  dell'energia  e'  un  impianto  dove
avviene lo stoccaggio di energia.
  8.  La  gestione  della  domanda  e'  la  variazione   del   carico
dell'energia elettrica per i clienti finali rispetto  ai  modelli  di
consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in
risposta a  prezzi  dell'energia  elettrica  variabili  nel  tempo  o
incentivi   finanziari,   oppure   in    risposta    all'accettazione
dell'offerta del cliente finale di vendere la riduzione  o  l'aumento
della  domanda  a  un  determinato  prezzo  sui  mercati  organizzati
definiti dall'articolo 2, punto  4,  del  regolamento  di  esecuzione
2014/1348/UE  della  Commissione  europea,  individualmente   o   per
aggregazione.
  9. L'aggregazione e' la funzione svolta da  una  persona  fisica  o
giuridica che combina piu' carichi di clienti o  l'energia  elettrica
generata  per  la  vendita,  l'acquisto  o  la  vendita  all'asta  in
qualsiasi mercato dell'energia elettrica.
  10. L'aggregatore indipendente e' il partecipante  al  mercato  che
realizza l'aggregazione di cui al  comma  precedente  e  che  non  e'
collegato al fornitore dei clienti interessati.
  11. Il partecipante al mercato e' una persona  fisica  o  giuridica
che produce, acquista o vende servizi connessi all'elettricita', alla
gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di
ordini  di  compravendita,  su  uno  o  piu'   mercati   dell'energia
elettrica, tra cui i mercati dell'energia di bilanciamento.
  12. L'interconnettore e' l'infrastruttura che collega tra loro  due
o piu' reti elettriche.
  13.  Il  responsabile  del  bilanciamento  e'  il  partecipante  al
mercato,  o  il  suo  rappresentante  designato,  responsabile  degli
sbilanciamenti che provoca sul mercato dell'energia elettrica.
  14. Il contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica  e'  un
contratto di fornitura di energia elettrica tra  un  fornitore  e  un
cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati  a
pronti,  inclusi  i  mercati   del   giorno   prima   e   i   mercati
infra-giornalieri,  a  intervalli  pari  almeno  alla  frequenza   di
regolamento di mercato.
  15. La rete pubblica con obbligo di connessione  di  terzi  e'  una
rete  pubblica  il  cui  esercizio  e'  oggetto  di  una  concessione
rilasciata ai sensi del presente decreto o  dell'articolo  1-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
                               Art. 4
 
      Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi
 
  1.  I  partecipanti  al  mercato  interno  dell'energia   elettrica
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea sono  tenuti
al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, compresa
la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
                               Art. 5
 
               Diritti contrattuali dei clienti finali
 
  1.  I  clienti  finali  hanno  il  diritto  di  acquistare  energia
elettrica dal produttore o dal fornitore di  loro  scelta,  anche  se
stabilito nel territorio di un diverso Stato  membro,  purche'  siano
rispettate le norme in  materia  di  scambi  e  di  bilanciamento.  I
clienti finali possono stipulare piu' di un  contratto  di  fornitura
allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti
di connessione e di misurazione.
  2. I clienti finali, ferme e impregiudicate  le  norme  di  diritto
nazionale e di diritto dell'Unione europea a tutela dei  consumatori,
beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.
  3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura
di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara  e
agevolmente comprensibile:
    a) l'identita' e l'indirizzo del fornitore;
    b) i servizi forniti, i livelli di qualita' dei servizi e la data
dell'allacciamento iniziale;
    c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;
    d)  i  mezzi  disponibili  al  fine  di   ottenere   informazioni
aggiornate sulle  tariffe  vigenti,  sugli  addebiti  per  i  servizi
accessori di manutenzione e sui servizi a pacchetto;
    e) la durata-base del contratto, le condizioni di  rinnovo  e  di
cessazione degli effetti del  contratto  e  dei  singoli  servizi  da
questo previsti, ivi compresi i prodotti o  i  servizi  a  pacchetto,
nonche'  l'eventuale  facolta',  per  il  cliente,  di  risolvere  in
anticipo il contratto senza oneri;
    f) l'indennizzo e le modalita' di rimborso previsti nel  caso  in
cui i livelli di qualita' previsti dal contratto non siano raggiunti,
ivi compresi i casi di fatturazione imprecisa o tardiva;
    g) le forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie e le
relative modalita' procedimentali;
    h) le informazioni sui diritti spettanti al cliente, ivi  incluse
le informazioni sulla gestione dei  reclami  e  su  tutti  gli  altri
aspetti di cui al presente comma, le quali devono essere  chiaramente
indicate anche sulla fattura e sul sito web del fornitore.
  4. Il cliente finale ha diritto a ricevere, prima della conclusione
del contratto, un documento informativo recante una sintesi,  scritta
in un linguaggio semplice e conciso, dei diritti di cui al comma 3  e
delle ulteriori condizioni contrattuali. Le eventuali condizioni  che
importano limitazioni dei diritti del cliente finale, fatta eccezione
per i diritti  di  cui  al  comma  3,  sono  debitamente  evidenziate
all'interno del documento informativo.  La  violazione  del  presente
comma, ad opera del fornitore, e' causa di nullita' del contratto  di
fornitura. La nullita' opera soltanto in favore del cliente finale  e
puo' essere rilevata anche d'ufficio dal giudice.
  5. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dal fornitore  una
comunicazione chiara, comprensibile e tempestiva  dell'intenzione  di
modificare le  condizioni  contrattuali  e  della  loro  facolta'  di
recedere  dal  contratto.  In  caso  di  adeguamento  del  prezzo  di
fornitura, i clienti finali devono essere altresi' informati, in  via
diretta, dei motivi  e  prerequisiti  dell'adeguamento  e  della  sua
entita', con un preavviso di almeno due settimane ovvero di almeno un
mese, qualora si tratti di clienti  civili,  rispetto  alla  data  di
applicazione del medesimo adeguamento. Sono escluse  dall'obbligo  di
comunicazione  di  cui  al  presente   comma,   le   variazioni   dei
corrispettivi che derivano da indicizzazione o adeguamento automatico
degli stessi non determinati dal fornitore.
  6. Nelle ipotesi indicate dal  comma  5,  il  cliente  finale  puo'
recedere dal  contratto,  con  dichiarazione  inviata  al  fornitore,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante
posta elettronica, anche ordinaria, entro  il  termine  indicato  dal
fornitore,  comunque  non  inferiore  a  dieci   giorni   lavorativi,
decorrente dal ricevimento della comunicazione prevista dal  presente
comma. La comunicazione indica gli indirizzi, ivi compreso almeno  un
indirizzo di posta elettronica ordinaria, ai quali  la  dichiarazione
di recesso puo' essere trasmessa.
  7. I fornitori trasmettono ai clienti finali informazioni chiare  e
trasparenti sui prezzi  e  sulle  tariffe  praticati,  nonche'  sulle
condizioni contrattuali generalmente praticate.
  8.  I  fornitori  offrono  ai  clienti  finali  diversi  metodi  di
pagamento. Il metodo di pagamento prescelto dal  cliente  finale  non
puo' in ogni caso determinare indebite discriminazioni. Le  eventuali
differenze negli oneri relativi ai diversi metodi di pagamento  e  ai
differenti sistemi  di  prepagamento  devono  essere  oggettive,  non
discriminatorie e proporzionate e, in ogni caso, non possono superare
i costi diretti a  carico  del  beneficiario  legati  all'uso  di  un
determinato metodo di  pagamento  o  di  un  determinato  sistema  di
prepagamento.  L'accesso  a  sistemi   di   prepagamento   non   puo'
determinare condizioni svantaggiose.
  9. I moduli o  formulari  recano  condizioni  contrattuali  eque  e
trasparenti e sono redatti in un linguaggio semplice e univoco e  non
prevedono ostacoli, anche esterni  al  contratto,  all'esercizio  dei
diritti dei clienti finali e  dei  diritti  attribuiti  dal  presente
articolo. E' ostacolo vietato ai sensi del presente  comma  anche  la
sottoposizione  al  cliente  finale  di  un'eccessiva  documentazione
contrattuale.
  10. I clienti finali hanno diritto a un buon livello di prestazione
dei servizi e di gestione dei propri eventuali reclami da  parte  dei
fornitori, in modo semplice, equo e rapido.
  11.  I  clienti  finali  hanno  diritto  di  essere  prontamente  e
adeguatamente informati sui propri diritti derivanti  dagli  obblighi
di servizio pubblico universale imposti ai fornitori.
  12. I clienti civili hanno diritto  di  essere  informati  in  modo
adeguato dai fornitori sulle misure alternative  alla  disconnessione
del servizio, con sufficiente anticipo rispetto  alla  data  prevista
per l'interruzione della fornitura, comunque non inferiore a un mese.
Le misure alternative possono consistere in  fonti  di  sostegno,  in
sistemi  di  prepagamento,  in  audit  energetici,  in   servizi   di
consulenza  energetica,  in  piani  di  pagamento   alternativi,   in
consulenze per la gestione dell'indebitamento e in  moratorie  e  non
comportano,  in  ogni  caso,  costi  supplementari  per   i   clienti
interessati.
  13. I clienti finali ricevono una fattura di conguaglio  definitivo
dal  fornitore  entro  sei  settimane   dall'effettuato   cambio   di
fornitore.
  14. L'Autorita' di regolazione per l'energia, le reti e  l'ambiente
(di seguito: ARERA), con uno o piu' atti regolatori da adottare entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,  stabilisce  le
misure necessarie al fine di rendere effettivi i diritti  di  cui  al
presente articolo.
  15. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, e' abrogato.
                               Art. 6
 
               Bollette e informazioni di fatturazione
 
  1. I clienti  finali  hanno  il  diritto  di  ricevere  dai  propri
fornitori  bollette  e   informazioni   di   fatturazione   accurate,
facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione  e
idonee  a  facilitare  confronti  con  i  servizi  offerti  da  altri
fornitori. I clienti finali hanno altresi' il diritto di ricevere, su
loro specifica  ed  espressa  richiesta,  una  spiegazione  chiara  e
comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una  determinata
bolletta  e'  stata  compilata.   La   spiegazione   deve   risultare
particolarmente chiara e dettagliata in caso di bollette  non  basate
sui consumi effettivi di energia elettrica.
  2. I clienti finali ricevono le bollette e le informazioni  di  cui
al comma 1 in maniera gratuita.
  3. I clienti  finali  possono  chiedere  al  proprio  fornitore  di
ricevere le bollette e le informazioni di cui al comma 1  in  formato
elettronico, anche mediante  posta  elettronica  ordinaria,  e  hanno
diritto di accedere a soluzioni flessibili  per  il  pagamento  delle
bollette.
  4. In caso in cui il contratto di fornitura preveda variazioni  dei
prodotti e dei servizi offerti ovvero del prezzo di  fornitura,  cio'
e' indicato nella  bolletta,  unitamente  alla  data  della  prevista
variazione.
  5.  Le  bollette  e  le  informazioni  di  fatturazione   trasmesse
soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato  I  al  presente
decreto. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a., secondo  modalita'
stabilite dall'ARERA e in raccordo con  gli  strumenti  di  confronto
delle offerte di cui all'articolo 10, rende  disponibile  ai  clienti
finali uno  strumento  di  comparabilita'  delle  informazioni  sulla
composizione  del  mix  di  fonti  energetiche  utilizzate   per   la
produzione di energia elettrica fornita dalle imprese di vendita.
  6. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro sei  mesi
dall'entrata   in   vigore   del   presente   decreto,   sentite   le
organizzazioni  rappresentative  iscritte  nel  Registro  del   Terzo
settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, stabilisce le misure tecniche e di  dettaglio  necessarie  al
fine di rendere effettivi i diritti  di  cui  al  presente  articolo,
predisponendo altresi' schemi-tipo  di  bollette  e  informazioni  di
fatturazione.  Con  i  medesimi  provvedimenti  di  cui  al   periodo
precedente  possono  essere  altresi'  previsti  requisiti  ulteriori
rispetto a quelli indicati dal comma 5 del presente articolo.
                               Art. 7
 
                    Diritto a cambiare fornitore
 
  1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il  diritto  di  cambiare,
senza discriminazioni legate ai costi, agli  oneri  o  ai  tempi,  il
proprio fornitore nel piu' breve tempo possibile e,  comunque,  entro
un termine massimo di tre settimane dalla data di  ricevimento  della
richiesta. Il nuovo fornitore o  il  nuovo  partecipante  al  mercato
coinvolto in un'aggregazione  emette  una  bolletta  per  il  periodo
compreso tra il cambio e l'ultimo giorno del mese in corso al momento
del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal  primo
giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto cambio.
  2. Ciascun  fornitore  indica  ai  propri  clienti,  nel  documento
informativo  comunicato  prima  della  stipula   del   contratto   di
fornitura,  all'interno  del  contratto  stesso  e   nelle   bollette
periodicamente inviate, le modalita' attraverso le quali e' possibile
cambiare fornitore, nonche' l'indirizzo, anche di  posta  elettronica
ordinaria, al quale la richiesta deve essere trasmessa.
  3. L'ARERA, entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, avvia una consultazione degli operatori attivi  nel  mercato
interno dell'energia elettrica e delle organizzazioni rappresentative
iscritte nel registro di cui all'articolo 45 del decreto  legislativo
3 luglio 2017, n. 117, al fine di adottare uno o piu' atti regolatori
idonei a garantire che, al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026,
sia assicurato il diritto dei  clienti  a  cambiare  fornitore  entro
ventiquattro ore dalla richiesta.
  4. Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dal comma 5,  l'esercizio
del diritto di recesso da parte dei clienti civili  e  delle  imprese
che occupano meno di cinquanta dipendenti, a tempo indeterminato e  a
termine, e che realizzano un fatturato ovvero un totale  di  bilancio
non superiore a dieci milioni di euro non e' soggetto ad alcun onere.
  5.  Il  fornitore  puo'  imporre  ai  propri  clienti,  singoli   o
aggregati, il pagamento di una somma di denaro  in  caso  di  recesso
anticipato da un contratto di  fornitura  a  tempo  determinato  o  a
prezzo fisso, a condizione che tale  onere  sia  stato  indicato,  in
maniera espressa,  chiara  e  agevolmente  comprensibile,  tanto  nel
documento informativo comunicato prima della  stipula  del  contratto
quanto nel contratto stesso e sia stato  specificamente  approvato  e
sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere
proporzionata e non puo' eccedere la perdita  economica  direttamente
subita dal fornitore o  dal  partecipante  al  mercato  coinvolto  in
un'aggregazione  a  seguito   dello   scioglimento   anticipato   del
contratto, ivi compresi i  costi  legati  a  eventuali  pacchetti  di
investimenti o  servizi  gia'  forniti  al  cliente  nell'ambito  del
contratto. L'onere di provare l'esistenza e l'entita' di tale perdita
economica diretta grava sul fornitore.
  6. I clienti civili possono prendere parte a  programmi  collettivi
di cambio del fornitore, alle stesse condizioni  e  con  le  medesime
garanzie previste dal presente  articolo  per  i  cambi  individuali,
nonche' senza oneri aggiuntivi.  In  caso  di  pratiche  abusive  nei
confronti dei partecipanti a un programma collettivo  di  cambio  del
fornitore, ciascun partecipante o gli enti  rappresentativi  iscritti
nel registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3  luglio
2017, n. 117, possono agire nei confronti dell'autore della  condotta
lesiva ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto  del  codice  di
procedura civile.
  7. L'ARERA, con propri provvedimenti, assicura  l'attuazione  delle
disposizioni del  presente  articolo,  introducendo  misure  volte  a
contrastare comportamenti opportunistici di cambio del  fornitore  di
energia elettrica da parte dei clienti finali morosi, anche limitando
la possibilita' di cambio del fornitore, salvo il caso in  cui  siano
state attivate  procedure  di  contestazione  o  conciliazione  sulle
bollette.
                               Art. 8
 
        Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica
 
  1. I clienti finali che dispongono  di  un  contatore  intelligente
hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un  contratto
con prezzo dinamico dell'energia elettrica con ciascun fornitore  che
abbia  piu'  di  200.000  clienti  finali.  Il  cliente  finale  deve
esprimere il proprio consenso espresso e specifico  alla  conversione
del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico.
  2. Il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basa  sui  dati
effettivi  di  consumo  del  cliente,  come  rilevati  dal  contatore
intelligente, che consente il controllo e la  verifica  dei  dati  ad
opera del cliente stesso. I dati  di  consumo  sono  riportati  anche
nella bolletta e negli  altri  documenti  di  fatturazione,  i  quali
indicano altresi' il calcolo degli importi fatturati.
  3. Nell'offerta relativa a un contratto  di  fornitura  con  prezzo
dinamico, il fornitore informa il  cliente  finale  sulle  condizioni
contrattuali  e  sui  prezzi   di   riferimento   utilizzati,   sulle
opportunita' e sui rischi derivanti dalla  stipula  di  contratti  di
questo tipo, nonche' sulla  necessita'  di  installare  un  contatore
intelligente e sui relativi costi. L'ARERA rafforza gli strumenti per
la tutela dei clienti  finali  che  stipulano  contratti  con  prezzo
dinamico dell'energia elettrica da eventuali pratiche abusive.
  4. L'ARERA, per dieci anni a partire  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, monitora la diffusione e lo sviluppo dei  contratti
con prezzo dinamico dell'energia elettrica, rilevandone gli eventuali
rischi, e ne riferisce, nell'ambito  della  relazione  annuale  sullo
stato dei servizi e sull'attivita'  svolta  di  cui  all'articolo  2,
comma  12,  lettera  i)  della  legge  14  novembre  1995,  n.   481,
analizzando tra  l'altro  le  offerte  di  mercato,  l'impatto  sulle
bollette dei clienti finali e il livello di volatilita' dei prezzi.
  5. L'ARERA, entro dodici mesi dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, adotta uno o piu' provvedimenti  al  fine  di  orientare  la
graduale tariffazione delle componenti  dei  contratti  di  fornitura
diverse dall'energia  elettrica  secondo  una  logica  dinamica,  con
contestuale riduzione delle quote fisse, tenuto conto  dei  risultati
dell'attivita' di monitoraggio e della  relazione  annua  di  cui  al
comma 4, dell'esigenza di  promozione  della  gestione  attiva  della
domanda e dell'efficienza energetica negli usi finali, nonche'  della
progressiva installazione dei sistemi di misurazione intelligente.
                               Art. 9
 
                 Sistemi di misurazione intelligenti
                 e diritto al contatore intelligente
 
  1. L'ARERA fissa  i  requisiti  funzionali  e  tecnici  minimi  dei
sistemi  di  misurazione   intelligenti,   assicurandone   la   piena
interoperabilita',  in  particolare  con  i   sistemi   di   gestione
dell'energia dei clienti finali e con le reti  intelligenti,  nonche'
la capacita' di  fornire  informazioni  per  i  sistemi  di  gestione
energetica dei clienti finali.  Tali  requisiti  si  conformano  alle
pertinenti   norme   tecniche   europee,    anche    in    tema    di
interoperabilita', e alle migliori prassi e, comunque, rispettano  le
seguenti condizioni:
    a)  il  consumo  effettivo  di  energia  elettrica  deve   essere
accuratamente  misurato  e   devono   essere   fornite   ai   clienti
informazioni sul tempo effettivo d'uso assicurando la coerenza  delle
modalita' di rilevazione tra le due grandezze dell'energia  elettrica
immessa in rete e prelevata  dalla  rete  e  prevedendo  la  medesima
granularita' e frequenza.  I  dati  rilevati  sull'energia  elettrica
immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e
per  il  medesimo  arco  temporale  previsti  per  i  dati   relativi
all'energia  elettrica  prelevata.  I  dati   sui   consumi   storici
convalidati  devono  essere  resi  accessibili  e  visualizzabili  ai
clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro  richiesta  e  senza
costi aggiuntivi. I  dati  sui  consumi  in  tempo  quasi  reale  non
convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile  e
sicuro  e   senza   costi   aggiuntivi,   attraverso   un'interfaccia
standardizzata  o  mediante  accesso  a  distanza,  a  sostegno   dei
programmi di  efficienza  energetica  automatizzata,  della  gestione
della domanda e di altri servizi;
    b) la sicurezza dei sistemi di misurazione e della  comunicazione
dei dati deve essere  conforme  alla  pertinente  normativa  europea,
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili di  cyber-sicurezza
e dei costi, alla luce del principio di proporzionalita';
    c) la riservatezza dei clienti finali e la  protezione  dei  loro
dati devono risultare conformi alla normativa  nazionale  ed  europea
sulla protezione e il trattamento dei dati personali;
    d) l'accesso ai dati di misurazione  e  di  consumo  dei  clienti
finali da parte dei soggetti ammessi e per  le  finalita'  consentite
dalla legge e dai provvedimenti dell'ARERA  avviene  in  maniera  non
discriminatoria;
    e) gli operatori assicurano che i contatori  dei  clienti  attivi
che  immettono  energia  elettrica  nella  rete  siano  in  grado  di
registrare l'energia immessa nella rete;
    f)  se  il  cliente  finale  lo  richiede,  i  dati  sull'energia
elettrica immessa nella rete e sul consumo sono messi a disposizione,
in conformita' agli  atti  di  esecuzione  emessi  dalla  Commissione
europea  ai  sensi  dell'articolo  24  della  direttiva  2019/944/Ue,
attraverso  un'interfaccia  di  comunicazione  standardizzata  ovvero
mediante l'accesso a distanza, oppure sono comunicati a  un  soggetto
terzo che rappresenta il cliente. I dati sono messi a disposizione in
un formato facilmente comprensibile, cosi' da consentire il raffronto
tra  offerte  comparabili.  Il  cliente  finale   ha   diritto   alla
portabilita' dei suoi dati personali,  estraendoli  dal  contatore  e
trasmettendoli a terzi senza costi aggiuntivi;
    g)  l'operatore,  prima  ovvero,  al  piu'  tardi,   al   momento
dell'installazione del contatore intelligente,  fornisce  al  cliente
una consulenza e informazioni adeguate, con  particolare  riferimento
al pieno potenziale del dispositivo  in  termini  di  gestione  della
lettura e di monitoraggio del  consumo  di  energia  elettrica  e  al
trattamento dei suoi dati personali;
    h) la misurazione e il pagamento  debbono  essere  assicurati  ai
clienti finali con la stessa risoluzione temporale utilizzata per  il
periodo di regolazione degli sbilanciamenti nel mercato interno.
  2. L'ARERA fissa altresi' le modalita' di contribuzione dei clienti
finali ai costi connessi all'introduzione di sistemi  di  misurazione
intelligenti conformi ai requisiti  indicati  al  comma  1,  in  modo
trasparente e non discriminatorio, nonche' tenendo conto dei benefici
a lungo termine per l'intera filiera. La medesima Autorita'  verifica
con cadenza regolare gli eventuali benefici  conseguiti  dai  clienti
finali  a  seguito  dell'introduzione  dei   descritti   sistemi   di
misurazione intelligenti.
  3. Le disposizioni, le norme tecniche e i requisiti di cui  ai  due
commi precedenti si applicano unicamente agli  impianti  futuri  e  a
quelli  che  sostituiscono  gli  impianti  esistenti.  I  sistemi  di
misurazione intelligenti gia' installati o i cui lavori  siano  stati
avviati prima del 4 luglio 2019  restano  in  funzione  per  l'intera
durata del loro ciclo di vita, salvo che non soddisfino i requisiti e
le norme tecniche di cui al comma 1 del  presente  articolo.  In  tal
caso, restano operativi entro e non oltre la data del 5 luglio  2031.
L'avvio dei lavori coincide con la  data  di  inizio  dei  lavori  di
costruzione richiesti dall'investimento ovvero, se  antecedente,  con
la data del primo fermo impegno a ordinare le attrezzature necessarie
ovvero ancora con la data in cui sia stato  assunto  qualsiasi  altro
impegno tale da rendere  irreversibile  l'investimento.  In  caso  di
acquisizione, l'avvio dei lavori coincide con la data di acquisizione
degli attivi direttamente  collegati  allo  stabilimento  acquistato.
L'acquisto di un  terreno  e  le  attivita'  preparatorie,  quali  la
richiesta di permessi o autorizzazioni e la realizzazione di studi di
fattibilita' non integrano l'avvio dei lavori.
  4. L'ARERA elabora e pubblica un  calendario  degli  interventi  di
realizzazione e di  sostituzione  e  ammodernamento  dei  sistemi  di
misurazione intelligenti, considerando un  arco  temporale  di  dieci
anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il calendario cosi'
predisposto deve assicurare che entro il 31 dicembre  2024  l'ottanta
per cento dei clienti finali disponga di contatori intelligenti.
  5. Nelle more dell'attuazione degli interventi pianificati ai sensi
dei commi precedenti, i  clienti  finali  hanno  comunque  diritto  a
richiedere l'installazione  o  l'adattamento,  a  proprie  spese,  di
contatori intelligenti, a condizioni eque, ragionevoli  ed  efficaci,
anche sul piano dei costi. Il contatore  intelligente  richiesto  dal
cliente finale presenta gli stessi requisiti di cui al  comma  1  del
presente articolo e assicura l'interoperabilita'. Il  cliente  finale
che abbia richiesto l'installazione o l'adattamento di  un  contatore
intelligente ha diritto a ricevere un'offerta che espliciti, in forma
chiara, le funzioni,  anche  in  chiave  di  interoperabilita',  e  i
realistici vantaggi del contatore, nonche' i costi a suo  carico.  Il
contatore intelligente deve essere installato  o  adattato  entro  un
termine ragionevole dalla richiesta, comunque non superiore a quattro
mesi.
  6. I clienti che ancora non dispongano  di  contatori  intelligenti
hanno comunque diritto ad avere contatori  convenzionali  individuali
in grado di misurare con precisione  i  propri  consumi  effettivi  e
facilmente leggibili,  direttamente  ovvero  mediante  un'interfaccia
online o un'altra interfaccia idonea.
                               Art. 10
 
                Strumenti di confronto delle offerte
 
  1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle
diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia  elettrica,
l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, assicura che il portale informatico per  la  raccolta  e  la
pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita  al  dettaglio  di
energia elettrica e gas di cui all'articolo 1, comma 61, della  legge
4 agosto 2017, n. 124, sia conforme almeno ai seguenti requisiti:
    a)  indipendenza  dai  partecipanti  al  mercato  e  parita'   di
trattamento tra le imprese elettriche nei risultati di ricerca;
    b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle
sue modalita' di finanziamento;
    c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare  il
confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi;
    d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita';
    e) correttezza  e  tempestivo  aggiornamento  delle  informazioni
pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;
    f) piena accessibilita' per le persone con disabilita';
    g) conoscibilita' ed efficacia delle  procedure  di  segnalazione
degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate;
    h) possibilita' di immettere dati e  di  eseguire  confronti  tra
diverse offerte, limitando i  dati  richiesti  al  cliente  a  quanto
strettamente necessario ai fini del confronto.
                               Art. 11
 
     Clienti vulnerabili e in condizioni di poverta' energetica
 
  1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
    a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere  l'utilizzo
di  apparecchiature   medico-terapeutiche   alimentate   dall'energia
elettrica, necessarie per il loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
    b) presso i quali sono presenti  persone  che  versano  in  gravi
condizioni   di   salute,   tali   da   richiedere   l'utilizzo    di
apparecchiature    medico-terapeutiche    alimentate     dall'energia
elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
    c)  che  rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilita'  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    d)  le  cui  utenze  sono  ubicate   nelle   isole   minori   non
interconnesse;
    e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza
a seguito di eventi calamitosi;
    f) di eta' superiore ai 75 anni.
  2. A decorrere dalla data di cessazione  del  servizio  di  maggior
tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n.
124, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui
al comma 1  del  presente  articolo  che  ne  facciano  richiesta  la
fornitura di energia elettrica ad un prezzo  che  rifletta  il  costo
dell'energia  nel  mercato  all'ingrosso,  i  costi  efficienti   del
servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di
qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'ARERA con uno o  piu'
provvedimenti e periodicamente aggiornati.
  3. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza  dei  clienti
finali sui prezzi dell'energia elettrica, l'ARERA definisce,  in  via
transitoria e comunque  fino  al  31  dicembre  2025,  un  indice  di
riferimento mensile del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso.
  4. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del  riesame
della Commissione europea sugli interventi pubblici nella  fissazione
dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti  civili  in
condizioni   di   poverta'   energetica   o   vulnerabili    previsto
dall'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone
al Consiglio  dei  ministri  un  disegno  di  legge  per  l'eventuale
superamento dell'obbligo previsto dal comma 2 del presente  articolo,
con contestuale  previsione  delle  misure  sociali  di  sostegno  ai
clienti  vulnerabili  alternative  agli  interventi  pubblici   nella
fissazione del prezzo di fornitura dell'energia elettrica.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della  finanza  pubblica,  presso  il  Ministero  della   transizione
ecologica,  l'Osservatorio  nazionale  della   poverta'   energetica.
L'Osservatorio  e'  un  organo  collegiale  composto  da  sei  membri
nominati con decreto del Ministro della  transizione  ecologica.  Dei
sei membri,  due,  compreso  il  Presidente  dell'Osservatorio,  sono
designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  uno  dal  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;  uno  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano;  uno  dall'ARERA.  L'Osservatorio  si
avvale del supporto tecnico del Gestore dei servizi energetici S.p.a.
e di Acquirente Unico S.p.a. La partecipazione  all'Osservatorio  non
prevede il riconoscimento di compensi,  rimborsi  spese,  gettoni  di
presenze ed altri emolumenti comunque denominati.
  6. L'Osservatorio:
    a) propone al Ministero della transizione ecologica  e  all'ARERA
misure di contrasto alla poverta' energetica, anche attraverso azioni
di comunicazione, formazione e assistenza a soggetti pubblici ed enti
rappresentativi dei portatori di interesse;
    b) effettua, con cadenza biennale, il monitoraggio  del  fenomeno
della poverta' energetica a livello nazionale, anche  ai  fini  della
comunicazione integrata sulla poverta' energetica di cui all'articolo
24, del regolamento (UE) 2018/1999;
    c) anche ai fini di cui  alla  lettera  b)  del  presente  comma,
elabora  criteri  per  l'elaborazione  del  numero  di  famiglie   in
condizioni di poverta' energetica.
  7. Fermo quanto previsto dal presente articolo, gli enti locali che
partecipano alle comunita' energetiche dei cittadini, con le  risorse
disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  adottano  iniziative
per promuovere la partecipazione alle comunita'  stesse  dei  clienti
vulnerabili di cui al comma 1 del presente articolo, affinche' questi
ultimi possano accedere ai benefici ambientali, economici  e  sociali
assicurati dalla comunita' stessa. A supporto della realizzazione  di
tali progetti, il Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  nell'ambito
dei servizi di assistenza territoriale a favore dei comuni,  mette  a
disposizione  servizi  informativi  dedicati,   ivi   inclusi   guide
informative e strumenti di simulazione.
                               Art. 12
 
Contratti  di  aggregazione  e  gestione  della  domanda   attraverso
                           l'aggregazione
 
  1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere  tutti  i  servizi
connessi al mercato dell'energia elettrica diversi dalla fornitura  e
di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio
contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche
di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti
di aggregazione senza che vi sia bisogno  del  consenso  del  proprio
fornitore di energia elettrica.
  2. I clienti hanno il  diritto  di  essere  informati,  in  maniera
esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti  in  un'aggregazione
sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonche' di
ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni
periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda  e  i
dati relativi all'energia elettrica fornita e venduta.
  3. I diritti di cui ai commi  1  e  2  sono  garantiti  a  tutti  i
clienti, ivi compresi i clienti finali, senza discriminazioni  quanto
a costi, oneri o tempi. Essi non possono subire oneri o  procedimenti
discriminatori  ad  opera  dei   propri   fornitori   per   la   loro
partecipazione a un contratto di aggregazione.
  4. I clienti hanno diritto di partecipare ad  aggregazioni  per  la
gestione collettiva  della  propria  domanda  di  energia  elettrica,
indipendentemente dal loro contratto di fornitura e dall'assenso  dei
rispettivi fornitori. Le aggregazioni di clienti finali  partecipano,
insieme ai produttori e  in  modo  non  discriminatorio,  al  mercato
interno  dell'energia  elettrica.  L'aggregatore  informa  i  clienti
finali partecipanti all'aggregazione dei termini e  delle  condizioni
di gestione della loro domanda di energia elettrica.
  5. Il gestore del sistema di trasmissione e il gestore del  sistema
di distribuzione dell'energia elettrica nel mercato interno, in  caso
di  acquisto  di  servizi  ancillari,  assicurano   la   parita'   di
trattamento tra partecipanti ad  aggregazioni  nella  gestione  della
domanda e produttori, sulla base delle rispettive capacita' tecniche.
  6. L'ARERA, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, definisce le regole  tecniche,  anche  in  tema  di
carichi aggregati, e le regole di dettaglio per la partecipazione  al
mercato interno dell'energia  elettrica  dei  soggetti  coinvolti  in
un'aggregazione  nella  gestione  di  una  domanda  di  energia,  nel
rispetto dei seguenti requisiti:
    a) i partecipanti al mercato coinvolti  in  un'aggregazione,  ivi
compresi gli aggregatori indipendenti, hanno il  diritto  di  entrare
nel  mercato  interno  dell'energia  elettrica  senza  che  si  renda
necessario il consenso di altri partecipanti al mercato;
    b) i ruoli e le responsabilita' delle imprese  elettriche  e  dei
clienti  devono  essere   definiti   sulla   base   di   regole   non
discriminatorie e trasparenti;
    c) lo scambio di dati tra i partecipanti al mercato coinvolti  in
un'aggregazione e le imprese elettriche deve avvenire secondo norme e
procedure trasparenti e non discriminatorie, tali  da  assicurare  un
facile accesso su base paritaria, garantendo  al  contempo  la  piena
protezione delle informazioni commercialmente sensibili  e  dei  dati
personali dei clienti;
    d) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione  devono
assumersi  la  responsabilita'   finanziaria   degli   sbilanciamenti
apportati  alla  rete  elettrica,  salvo  che  abbiano  delegato   la
responsabilita'  ai  sensi  dell'articolo  5  del  regolamento   (UE)
2019/943;
    e) i clienti finali  che  hanno  sottoscritto  un  contratto  con
aggregatori indipendenti non possono incorrere in penali o  pagamenti
aggiuntivi di qualsiasi natura, ne' in altre indebite restrizioni dei
diritti loro derivanti dai contratti di fornitura in essere;
    f) i partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione  e  gli
altri partecipanti al  mercato  devono  poter  accedere  a  procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie, anche  in  tema  di
responsabilita' per gli sbilanciamenti apportati alla rete elettrica.
  7. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. predispone strumenti di
supporto informativo per favorire la promozione delle aggregazioni di
domanda industriale,  con  riferimento  a  perimetri  territoriali  o
merceologici omogenei.
                               Art. 13
 
      Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica
 
  1. Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sentita  l'ARERA  e  previo  parere  delle   competenti   Commissioni
parlamentari, sono definite le condizioni e i criteri per il graduale
passaggio,  nell'ambito   del   mercato   all'ingrosso   dell'energia
elettrica, dall'applicazione di un prezzo unico nazionale ai  clienti
finali all'applicazione  di  prezzi  zonali  definiti  in  base  agli
andamenti del mercato, ferma restando l'esigenza di salvaguardare  il
calcolo, da parte del GME, di un prezzo di  riferimento  dell'energia
elettrica scambiata nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia
elettrica, in continuita' con il calcolo del prezzo unico  nazionale,
onde favorire lo sviluppo e la  trasparenza  dei  mercati,  anche  ai
sensi dell'articolo 11 del presente decreto.
  2. Ai fini di cui al comma 1 del presente  articolo,  il  Ministero
della transizione  ecologica,  avvalendosi  di  Ricerca  sul  sistema
energetico  S.p.a.,  nell'ambito   delle   risorse   destinate   allo
svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo   finalizzate
all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse  generale  per  il
settore elettrico, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  elabora  un  rapporto  relativo
all'impatto sui mercati dell'energia elettrica della modifica del mix
tecnologico  di  generazione,  per  effetto  della   crescita   della
generazione da fonti rinnovabili  e  delle  prospettive  di  sviluppo
della partecipazione attiva della domanda nei mercati, dello sviluppo
delle reti, nonche' dell'impatto del passaggio ai prezzi  zonali  sui
clienti finali e dell'esigenza  di  adeguamento  degli  strumenti  di
tutela dei clienti vulnerabili di cui all'articolo  11  del  presente
decreto.
                               Art. 14
 
        Clienti attivi e comunita' energetiche dei cittadini
 
  1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al  mercato  in
qualita' di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure  od
oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che  non
rispecchiano i costi effettivi.
  2. I clienti attivi:
    a) possono partecipare al  mercato  individualmente,  in  maniera
aggregata ovvero mediante le comunita' di cui al presente articolo;
    b) hanno il diritto di vendere sul  mercato  l'energia  elettrica
autoprodotta, anche stipulando  accordi  per  l'acquisto  di  energia
elettrica;
    c)  hanno  il  diritto  di  prendere  parte   a   meccanismi   di
flessibilita' e a meccanismi di efficienza energetica;
    d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti
necessari,  ivi  compresi  l'installazione,  il   funzionamento,   il
trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi
debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;
    e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare  i  costi,
trasparenti  e  non  discriminatori  e  contabilizzano  separatamente
l'energia elettrica immessa in rete e quella  assorbita  dalla  rete,
cosi'  da  garantire  un  contributo  adeguato  ed  equilibrato  alla
ripartizione globale dei costi di sistema;
    f) sono responsabili,  dal  punto  di  vista  finanziario,  degli
squilibri che apportano alla rete elettrica e sono  responsabili  del
bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilita'  a  soggetti
terzi, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.
  3.  I  clienti  attivi  proprietari  di  impianti   di   stoccaggio
dell'energia:
    a) hanno diritto alla connessione alla rete  elettrica  entro  un
termine  ragionevole  dalla   richiesta,   purche'   assicurino   una
misurazione adeguata;
    b) non possono essere assoggettati a una duplicita' di oneri, ivi
compresi gli oneri di rete, per l'energia elettrica immagazzinata che
rimane nella loro disponibilita' o per la prestazione di  servizi  di
flessibilita' ai gestori dei sistemi;
    c)  non  possono  essere  assoggettati  a  requisiti   od   oneri
sproporzionati  per  il  rilascio  di  atti   di   autorizzazione   o
provvedimenti a contenuto equivalente;
    d) sono autorizzati a fornire diversi servizi contemporaneamente,
se tecnicamente possibile.
  4.  I  clienti  attivi  che  agiscono  collettivamente  regolano  i
rapporti tramite un contratto di  diritto  privato,  individuando  un
soggetto  responsabile.  La  titolarita'  e  la  gestione,   compresi
l'installazione, il funzionamento,  il  trattamento  dei  dati  e  la
manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di  stoccaggio,
ubicati nell'edificio o condominio  nonche'  in  siti  diversi  nella
disponibilita' dei clienti attivi medesimi, la cui produzione  rileva
ai fini della condivisione dell'energia operata dai  clienti  attivi,
puo' essere in capo a un soggetto  terzo,  purche'  quest'ultimo  sia
soggetto alle istruzioni di uno o piu' clienti attivi  facenti  parte
del gruppo.
  5. I membri  o  soci  delle  comunita'  energetiche  dei  cittadini
regolano i loro rapporti tramite un  contratto  di  diritto  privato,
individuando un  soggetto  responsabile,  ivi  inclusi  la  Comunita'
stessa, un membro o socio di essa o un soggetto terzo.
  6. Le comunita'  energetiche  dei  cittadini  sono  costituite  nel
rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la partecipazione e' volontaria e aperta a  tutti  i  soggetti
interessati, i quali possono altresi' recedere  dalla  configurazione
della comunita' con le medesime garanzie e  con  gli  stessi  diritti
previsti dall'articolo 7 del presente decreto;
    b) i membri o soci della comunita' mantengono tutti i  diritti  e
gli obblighi legati alla loro qualita' di clienti  civili  ovvero  di
clienti attivi;
    c) la comunita' puo'  partecipare  agli  ambiti  costituti  dalla
generazione,  dalla  distribuzione,  dalla  fornitura,  dal  consumo,
dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia  elettrica  ovvero
dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi  di
ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici;
    d) la comunita'  energetica  dei  cittadini  e'  un  soggetto  di
diritto privato che puo' assumere qualsiasi  forma  giuridica,  fermo
restando che il suo atto costitutivo  deve  individuare  quale  scopo
principale il perseguimento, a favore dei membri o  dei  soci  o  del
territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o  sociali
a livello di comunita', non potendo costituire i profitti  finanziari
lo scopo principale della comunita';
    e)  la  comunita'  e'  responsabile  del   riparto   dell'energia
elettrica condivisa tra i suoi partecipanti.
  7. La condivisione dell'energia  elettrica  eventualmente  prodotta
dalle comunita' energetiche puo' avvenire per  mezzo  della  rete  di
distribuzione esistente e,  in  presenza  di  specifiche  ragioni  di
carattere tecnico, tenuto conto del rapporto  costi  benefici  per  i
clienti finali, anche in  virtu'  di  contratti  di  locazione  o  di
acquisto di  porzioni  della  medesima  rete  ovvero  reti  di  nuova
realizzazione. Nei casi di gestione della rete  di  distribuzione  da
parte della comunita',  previa  autorizzazione  del  Ministero  della
transizione ecologica e' stipulata una convenzione di sub-concessione
tra l'impresa di distribuzione concessionaria  della  rete  impiegata
dalla comunita' e la  comunita'  stessa.  Le  reti  di  distribuzione
gestite dalle comunita' energetiche dei  cittadini  sono  considerate
reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi,
indipendentemente dalla  proprieta'  della  rete.  La  comunita',  in
qualita' di sub-concessionario della rete  elettrica  utilizzata,  e'
tenuta all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni
previsti dalla legge per il  soggetto  concessionario.  I  canoni  di
locazione ovvero di sub-concessione richiesti dal gestore del sistema
di distribuzione devono in ogni caso risultare equi e sono sottoposti
alla valutazione dell'ARERA, secondo le modalita' da questa  definite
ai sensi del comma 9 del  presente  articolo.  Sono  fatte  salve  le
competenze delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono alle finalita' del presente comma ai sensi dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  8. La condivisione dell'energia elettrica e' consentita nell'ambito
delle  comunita'  energetiche  e  dei  clienti  attivi  che  agiscono
collettivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a) l'energia e' condivisa nell'ambito della porzione  della  rete
di distribuzione sottesa alla stessa zona di mercato;
    b) l'energia condivisa e' pari, in  ciascun  periodo  orario,  al
valore minimo tra quello dell'energia elettrica prodotta e immessa in
rete  dagli  impianti  e  quello  dell'energia  elettrica   prelevata
dall'insieme dei clienti associati;
    c) l'energia puo' essere condivisa anche attraverso  impianti  di
stoccaggio;
    d) gli impianti  di  generazione  e  di  stoccaggio  dell'energia
elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti  alle  comunita'
energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilita' e nel
controllo della comunita' energetica dei cittadini. La gestione,  ivi
compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e
la manutenzione, puo' essere demandata  ad  un  soggetto  terzo,  ivi
compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando
i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunita'.
  9. Sull'energia prelevata dalle reti pubbliche di cui ai commi 7  e
8, compresa quella condivisa, si  applicano  gli  oneri  generali  di
sistema, ai sensi dell'articolo 6,  comma  9,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  10. Entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'ARERA adotta uno o piu' provvedimenti per dare  attuazione
alle disposizioni contenute nel presente  articolo.  In  particolare,
l'Autorita' persegue i seguenti obiettivi:
    a) assicura che le comunita' energetiche  dei  cittadini  possano
partecipare, direttamente ovvero attraverso aggregatori,  a  tutti  i
mercati dell'energia elettrica e dei servizi connessi,  nel  rispetto
dei vincoli di sicurezza delle reti e in modo non discriminatorio,  e
che le medesime comunita' siano finanziariamente  responsabili  degli
eventuali squilibri  apportati  al  sistema,  assumendo  la  relativa
responsabilita' di bilanciamento o delegando la stessa a un  soggetto
terzo, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;
    b) assicura che sull'energia prelevata dalla  rete  pubblica  dai
clienti finali partecipanti alle configurazioni di  cui  al  presente
articolo siano applicati gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi
dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19;
    c) fermo restando quanto previsto  alla  lettera  b),  determina,
anche in  via  forfetaria,  il  valore  delle  componenti  tariffarie
regolate  che  non  devono  essere  applicate  all'energia  condivisa
nell'ambito della porzione di  rete  di  distribuzione  sottesa  alla
stessa cabina primaria e istantaneamente  auto-consumata,  in  quanto
corrispondenti  a  costi  evitati  per  il  sistema,  determinati  in
funzione della localizzazione  sulla  rete  elettrica  dei  punti  di
immissione e di prelievo facenti parte di ciascuna configurazione  di
autoconsumo collettivo o di comunita' energetica dei cittadini; A tal
fine, prevede che i  gestori  della  rete  di  distribuzione  rendano
pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata
o forfettaria;
    d) definisce le specifiche ragioni di carattere  tecnico,  tenuto
conto del rapporto costi benefici per i clienti  finali,  che  devono
ricorrere   affinche'   la   condivisione   dell'energia    elettrica
eventualmente prodotta dalle comunita' energetiche avvenga in  virtu'
di contratti di locazione o di acquisto di  porzioni  della  rete  di
distribuzione esistente ovvero mediante reti di nuova realizzazione;
    e) adotta provvedimenti volti  alla  sperimentazione,  attraverso
progetti pilota, di criteri  di  promozione  dell'auto  bilanciamento
all'interno  delle  configurazioni  di  cui  al  presente   articolo,
valorizzando   i   benefici   dell'autoconsumo   sull'efficienza   di
approvvigionamento dei servizi ancillari,  anche  prevedendo  che  le
stesse  siano  considerate  utenti  del   dispacciamento   in   forma
aggregata;
    f) assicura che le comunita' energetiche  dei  cittadini  possano
organizzare la condivisione, al loro interno, dell'energia  elettrica
auto-prodotta,  consentendo  altresi'  ai  membri  o  ai  soci  della
comunita' di conservare i propri diritti di clienti finali;
    g) adotta le  disposizioni  necessarie  affinche'  per  le  isole
minori non interconnesse non  si  applichi  il  limite  della  cabina
primaria ai fini dell'accesso al meccanismo di cui alla lettera c).
  11.  Il  Ministro  della  transizione  ecologica  adotta  atti   di
indirizzo:
    a) affinche' il Gestore del sistema di distribuzione e il Gestore
della  rete  di  trasmissione  nazionale  cooperino  per   consentire
l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese
disponibili le misure dell'energia  condivisa  e  alle  modalita'  di
partecipazione ai mercati dei servizi, nel rispetto  dei  vincoli  di
sicurezza;
    b)  affinche'  sia  istituito,  presso  il  Gestore  dei  servizi
energetici  S.p.a.,  un  sistema  di  monitoraggio   continuo   delle
configurazioni realizzate in attuazione  del  presente  articolo.  In
tale ambito, dovra' prevedersi  l'evoluzione  dell'energia  elettrica
soggetta al pagamento degli oneri generali e delle diverse componenti
tariffarie, tenendo conto  dello  sviluppo  delle  configurazioni  di
autoconsumo  e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo   delle
diverse componenti.
                               Art. 15
 
                 Accesso ai sistemi di trasmissione
                 e di distribuzione e linee dirette
 
  1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a  una
comunita' energetica dei cittadini, hanno il diritto di  accedere  ai
sistemi di trasmissione e  di  distribuzione  dell'energia  elettrica
sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per  ogni  tipologia  di
cliente e applicate dai gestori dei  sistemi  di  trasmissione  e  di
distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria.
  2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le  metodologie  di
calcolo delle stesse devono essere approvate dall'ARERA anteriormente
alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall'Autorita'
medesima. Le  tariffe  e  le  modalita'  di  calcolo  approvate  sono
pubblicate in un'apposita  sezione  del  sito  web  dell'ARERA  e  le
modalita' di calcolo sono pubblicate  almeno  quindici  giorni  prima
della loro concreta applicazione.
  3. Il gestore  del  sistema  di  trasmissione  o  di  distribuzione
dell'energia elettrica puo' rifiutare l'accesso unicamente  nel  caso
in cui  manchi  la  capacita'  necessaria.  Il  rifiuto  deve  essere
motivato e fondato su criteri oggettivi e  giustificati,  previamente
definiti dall'ARERA con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 e
pubblicati in un'apposita sezione del proprio sito web. In ogni caso,
i  clienti  finali  la  cui  richiesta  di  accesso  al  sistema   di
trasmissione o di  distribuzione  dell'energia  elettrica  sia  stata
rigettata  possono  accedere   alla   procedura   stragiudiziale   di
risoluzione delle controversie disciplinate da ARERA.
  4. Il cliente finale la cui richiesta  di  accesso  al  sistema  di
trasmissione  ovvero  al  sistema   di   distribuzione   dell'energia
elettrica  sia  stata  rifiutata  puo'  richiedere  al   gestore   di
trasmettere  all'ARERA  informazioni  sulle  misure  necessarie   per
potenziare la rete elettrica. La trasmissione di tali informazioni e'
in ogni caso dovuta, anche in mancanza di una richiesta del  cliente,
laddove sia stato rifiutato l'accesso a  un  punto  di  ricarica.  Il
soggetto che richieda le informazioni di cui al presente comma, fatta
eccezione per l'ipotesi di cui al secondo periodo, e' tenuto a pagare
al gestore una somma  corrispondente  al  costo  del  rilascio  delle
informazioni richieste.
  5. I clienti  finali,  singoli,  aggregati  o  partecipanti  a  una
comunita' energetica dei cittadini, nel caso in cui  sia  stata  loro
negata la connessione a un sistema di trasmissione o di distribuzione
dell'energia elettrica ovvero nel caso  in  cui  abbiano  avviato  la
procedura di risoluzione stragiudiziale  della  controversia  con  il
gestore del sistema di trasmissione o  di  distribuzione  di  cui  al
presente   articolo,   possono   richiedere   l'autorizzazione   alla
costruzione di una linea elettrica diretta, al fine di realizzare  un
collegamento privato fra i predetti clienti e un'unita' di produzione
dell'energia elettrica non localizzata presso  il  sito  del  cliente
finale.
  6. La linea diretta realizzata ai sensi  del  comma  precedente  e'
equiparata, ai soli fini del rilascio della necessaria autorizzazione
amministrativa, a  una  linea  di  trasmissione  o  di  distribuzione
nazionale.
  7. L'ARERA, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  adotta  uno  o  piu'  atti  regolatori  per  dare
attuazione a quanto  disposto  al  comma  5  del  presente  articolo,
definendo, in particolare,  la  documentazione  che  il  gestore  del
sistema  di  trasmissione  o  del  sistema  di   distribuzione   deve
rilasciare al cliente finale nel  caso  di  diniego  dell'accesso  da
questi  richiesto.   Tale   documentazione   deve   essere   allegata
all'istanza di cui al comma 2 del presente articolo.
                               Art. 16
 
              Sistemi semplici di produzione e consumo
 
  1. Al fine di  promuovere,  in  un'ottica  di  semplificazione,  le
configurazioni di autoconsumo, e' classificato come sistema  semplice
di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega
una o piu' unita' di produzione gestite, in qualita'  di  produttore,
dalla medesima persona fisica o giuridica  o  da  persone  giuridiche
diverse purche' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario,  ad
una unita' di consumo gestita da una persona fisica  in  qualita'  di
cliente finale o ad una o piu' unita' di consumo gestite, in qualita'
di cliente finale, dalla medesima  persona  giuridica  o  da  persone
giuridiche diverse purche'  tutte  appartenenti  al  medesimo  gruppo
societario.
  2. I sistemi semplici di produzione e consumo devono  insistere  su
particelle catastali poste nella disponibilita' di  uno  o  piu'  dei
soggetti che fanno parte di detti sistemi.
  3. L'ARERA, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  aggiorna  e  adegua  la  regolazione  dei  sistemi
semplici di produzione e consumo.
                               Art. 17
 
                   Sistemi di distribuzione chiusi
 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  possono
essere  realizzati   sistemi   di   distribuzione   chiusi   per   la
distribuzione di energia elettrica a unita' di  consumo  industriali,
commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di  un'area
geograficamente limitata, nei casi in cui:
    a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le  operazioni
o il processo  di  produzione  degli  utenti  di  tale  sistema  sono
integrati, per cui le  unita'  di  consumo  risultano  funzionalmente
essenziali al processo produttivo integrato;
    b) il sistema distribuisce energia  elettrica  principalmente  al
proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese  correlate,
in un'area insistente sul  territorio  di  non  piu'  di  due  comuni
adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a).
  2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di  cui
al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni:
    a) il gestore del sistema di  distribuzione  chiuso  deve  essere
titolare di una sub-concessione di  distribuzione  stipulata  con  il
gestore del  sistema  di  distribuzione,  previa  autorizzazione  del
Ministero della transizione ecologica.
    b) il sistema non  puo'  fornire  energia  elettrica  ai  clienti
civili, fatta eccezione per l'uso accidentale da parte di  un  numero
limitato di nuclei familiari, legati al proprietario del  sistema  di
distribuzione da un rapporto di lavoro o professionale ovvero  da  un
vincolo simile e situati nell'area servita dal sistema stesso.
  3. I sistemi di  distribuzione  chiusi  di  cui  al  comma  1  sono
considerati  reti  pubbliche  di   distribuzione   con   obbligo   di
connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprieta' della rete.
Il gestore del  sistema  di  distribuzione  chiuso,  in  qualita'  di
sub-concessionario, e' tenuto all'osservanza degli stessi obblighi  e
delle stesse condizioni cui e' sottoposto il gestore del  sistema  di
distribuzione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 del  presente
articolo e dai commi 5-bis  e  5-ter  dell'articolo  38  del  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
  4. Il gestore di un sistema di distribuzione chiuso e' esentato dai
seguenti obblighi:
    a) approvazione delle tariffe praticate o  delle  metodologie  di
calcolo delle stesse da parte dell'ARERA;
    b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla  frequenza  e
dell'energia a copertura delle  perdite  di  rete  secondo  procedure
trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
  c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento  della
rete;
  d) presentazione del piano di sviluppo della rete di  distribuzione
dell'energia elettrica.
  5.  Il  gestore  di  un  sistema  di  distribuzione   chiuso   puo'
liberamente  sviluppare  e  gestire  punti  di  ricarica  di  veicoli
elettrici,  a  condizione  di  garantire  un  accesso  aperto  e  non
discriminatorio agli stessi, nonche' realizzare e gestire sistemi  di
stoccaggio dell'energia elettrica.
  6. Entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto l'ARERA provvede a:
  a)  predisporre  le  convenzioni-tipo   per   il   rilascio   della
sub-concessione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo;
  b) approvare le linee guida sulla  base  delle  quali  deve  essere
verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a)
e b), e di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche'
a stabilire condizioni specifiche per la delimitazione geografica dei
siti su cui e' possibile realizzare sistemi di distribuzione chiusi;
  c)  adeguare,  ove  necessario,  la  regolazione  dei  servizi   di
connessione, misura, trasmissione,  distribuzione,  dispacciamento  e
vendita, secondo criteri di proporzionalita' e semplificazione;
  d) determinare le modalita'  attraverso  le  quali  un  utente  del
sistema di distribuzione  chiuso  puo'  richiedere  all'Autorita'  di
esaminare e approvare le tariffe praticate dal  gestore  del  sistema
ovvero le metodologie di calcolo delle medesime tariffe.
  7. Entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400 e senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, si prevede:
  a) l'istituzione dell'albo  dei  sistemi  di  distribuzione  chiusi
realizzati in attuazione del presente articolo;
  b)   la   procedura   di   autorizzazione   alla   stipula    della
sub-concessione da parte del medesimo Ministero, ai sensi  del  comma
2, lettere a), del presente articolo;
    c)  la  procedura  per  l'iscrizione  all'albo  dei  sistemi   di
distribuzione chiusi autorizzati o realizzati alla data del 15 agosto
2009, attraverso le reti  elettriche  individuate  dall'articolo  38,
comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per i quali i
relativi gestori hanno effettuato la  comunicazione  all'ARERA  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. Nel caso di modifica dell'area  di  pertinenza  dei  sistemi  di
distribuzione chiusi  iscritti  nell'albo  ai  sensi  del  precedente
comma, il gestore del sistema di distribuzione  chiuso  e'  tenuto  a
richiedere la sub-concessione di cui al  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo per l'intero sistema ed  e'  soggetto  a  tutte  le
disposizioni del presente articolo.
  9. Il presente articolo, fatta eccezione per  quanto  disposto  dai
commi 2, lettera a), 3  e  4,  si  applica  anche  ai  porti  e  agli
aeroporti per i quali, ai sensi della normativa vigente,  l'attivita'
di distribuzione  di  energia  elettrica  e'  svolta  sulla  base  di
concessioni  rilasciate   rispettivamente   dall'autorita'   portuale
competente ovvero dall'Ente nazionale dell'aviazione  civile  (ENAC),
ferma  restando  la  loro  classificazione  come  reti  pubbliche  di
distribuzione dell'energia elettrica.
  10. Sono fatte salve le competenze in materia  di  concessione  dei
sistemi di distribuzione delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano che provvedono alle finalita' del presente articolo ai  sensi
dei  rispettivi  statuti  speciali  e   delle   relative   norme   di
attuazione. 
                               Art. 18
 
                 Sviluppo di capacita' di stoccaggio
 
   1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, al fine di massimizzare  l'utilizzo  dell'energia  elettrica
prodotta da fonti  rinnovabili  e  di  favorirne  l'integrazione  nei
mercati dell'energia elettrica e dei servizi  ancillari,  nonche'  al
fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema, il  Gestore
della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i  Gestori
delle reti di distribuzione, sottopone all'approvazione del  Ministro
della  transizione   ecologica,   sentita   l'ARERA,   e   fornendone
informazione alle  regioni  e  province  autonome,  una  proposta  di
progressione temporale del fabbisogno  di  capacita'  di  stoccaggio,
articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione,  tenendo
conto dei fabbisogni gia' individuati del Piano  nazionale  integrato
per l'energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica
delle richieste di connessione alla rete  elettrica  di  impianti  di
produzione  dell'energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili,   in
particolare  non  programmabili,  degli  sviluppi  di  rete  e  delle
esigenze di servizio. Ai fini della  valutazione  della  proposta  di
progressione temporale del fabbisogno di capacita' di  stoccaggio  di
cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica  puo'
avvalersi del supporto tecnico  di  Ricerca  sul  sistema  energetico
S.p.a.
  2.  La  proposta  distingue  il  fabbisogno,  oltre  che  su   base
geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in  relazione
al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.
  3. In relazione allo sviluppo  della  capacita'  di  stoccaggio  e'
definito, ai sensi del comma 6, un sistema  di  approvvigionamento  a
lungo  termine  basato  su  aste  concorrenziali,  trasparenti,   non
discriminatorie,  svolte  dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale e orientate a minimizzare gli oneri per i  clienti  finali,
regolato dai seguenti principi:
  a) l'approvvigionamento riguarda capacita' di stoccaggio  di  nuova
realizzazione, secondo aste periodiche e contingenti di capacita';
  b)  l'approvvigionamento   e'   effettuato   secondo   criteri   di
neutralita' tecnologica nel rispetto dei requisiti  tecnici  definiti
da Gestore della rete di trasmissione nazionale,  in  funzione  degli
obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo e  dei  vincoli  di
sicurezza;
  c) in esito alle aste, e' riconosciuta ai titolari della  capacita'
di  stoccaggio  aggiudicata  una  remunerazione   annua   per   tutto
l'orizzonte temporale di lungo termine previsto dalle aste stesse,  a
fronte dell'obbligo di rendere disponibile tale capacita' a  soggetti
terzi per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica  e  dei
servizi connessi;
    d) l'aggiudicazione in esito alle aste e' subordinata al rilascio
di apposita garanzia prestata dai soggetti aggiudicatari.
  4. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento delle aste  di  cui
al comma 3, non sia aggiudicato in tutto o in parte il fabbisogno  di
capacita' necessaria, con le modalita' disciplinate dal provvedimento
di cui al comma 1, il Gestore della rete  di  trasmissione  nazionale
sottopone all'approvazione del Ministro della transizione  ecologica
un piano di realizzazione diretta dei sistemi di  accumulo  mancanti,
previo parere favorevole dell'ARERA che verifica il  ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 7, lettera c).
  5. La capacita' di stoccaggio  realizzata  ai  sensi  del  presente
articolo  e'  allocata  attraverso  una  piattaforma   centralizzata,
organizzata e gestita dal Gestore  dei  mercati  energetici,  secondo
criteri di mercato  trasparenti  e  non  discriminatori.  I  proventi
dell'allocazione sono utilizzati per la riduzione  dei  corrispettivi
per la copertura dei costi di approvvigionamento della  capacita'  di
stoccaggio.
  6. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente
definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali  il  Gestore
della rete di trasmissione nazionale, entro i  successivi  sei  mesi,
elabora e presenta al Ministro della  transizione  ecologica  per  la
relativa approvazione una  proposta  di  disciplina  del  sistema  di
approvvigionamento  di  cui  al  comma   2,   prevedendo   una   fase
sperimentale di avvio  del  sistema.  L'attuazione  della  misura  e'
subordinata alla approvazione da parte della Commissione europea.
  7. L'ARERA, con uno o piu' atti regolatori adottati entro nove mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, individua inoltre:
    a) i criteri di aggiudicazione della capacita' di  stoccaggio  di
energia elettrica, tenendo conto dei costi di investimento, dei costi
operativi,  delle   diverse   tecnologie,   nonche'   di   una   equa
remunerazione del capitale investito;
    b) le modalita' di  copertura  dei  costi  di  approvvigionamento
della capacita' di stoccaggio, attraverso meccanismi tariffari idonei
a minimizzare gli oneri per i clienti finali;
    c) le condizioni e le modalita' per lo sviluppo del sistema della
capacita'  di  stoccaggio  da  parte  del  Gestore  della   rete   di
trasmissione nazionale, nel caso in cui i soggetti terzi non  abbiano
manifestato interesse a sviluppare in tutto o in parte  la  capacita'
di stoccaggio necessaria, fermo restando che il Gestore della rete di
trasmissione nazionale non puo' gestire la capacita' realizzata;
    d) le condizioni in base alle quali la  capacita'  di  stoccaggio
aggiudicata e' resa disponibile al mercato attraverso la  piattaforma
organizzata di cui al comma 5, nonche' i criteri e le condizioni  per
l'organizzazione e il funzionamento della piattaforma medesima;
    e) le modalita' di utilizzo  della  capacita'  di  stoccaggio  da
parte degli operatori di mercato, anche attraverso gli aggregatori;
    f) le modalita' per il monitoraggio degli effetti del sistema  di
approvvigionamento sul sistema e  sui  mercati,  anche  in  relazione
all'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo di integrazione
delle fonti rinnovabili.
  8. Il Gestore dei mercati energetici, entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore del provvedimento dell'ARERA di  cui  al  comma  7,
lettera d), elabora e sottopone all'approvazione del  Ministro  della
transizione   ecologica,   sentita   l'ARERA,   una   proposta    per
l'organizzazione e la gestione della piattaforma di cui al  comma  5,
tenendo conto dei  requisiti  tecnici  e  dei  vincoli  definiti  dal
Gestore della rete di trasmissione nazionale.
  9. La costruzione e l'esercizio  degli  impianti  idroelettrici  di
accumulo mediante pompaggio, le opere connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili,  nonche'  le  modifiche  sostanziali  degli  impianti
stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata con  gli
effetti  e  secondo  le  modalita'  procedimentali  e  le  condizioni
previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n. 387.
  10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto  11
dicembre 1933, n. 1775,  l'uso  delle  acque  per  l'esercizio  degli
impianti idroelettrici di accumulo mediante  pompaggio  si  qualifica
quale uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia. In
caso di impianto idroelettrico di accumulo mediante pompaggio che  si
avvale con continuita' dell'apporto di acqua, tramite una derivazione
da un corso naturale che alimenta il serbatoio  di  monte,  lo  scopo
predominante e' l'uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia.
  11. I commi 4 e 5  dell'articolo  36  del  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, sono abrogati. Restano tuttavia fermi gli effetti
prodotti  dal  predetto  comma  4  dell'articolo   36   anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto. 
                               Art. 19
 
           Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi
           di distribuzione e del sistema di trasmissione
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n  93,  dopo  l'articolo
38, e' aggiunto il seguente:
    «38-bis (Sistemi di  stoccaggio  facenti  parte  dei  sistemi  di
distribuzione e del sistema di trasmissione). -  1.  Il  Gestore  del
sistema di  trasmissione  nazionale  e  il  Gestore  del  sistema  di
distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di
sviluppo  della  rete,  possono  proporre  di  sviluppare  e  gestire
impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi  sono  componenti
di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita'  di  regolazione
per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione. 
                               Art. 20
 
                    Obblighi di servizio pubblico
               per le imprese elettriche di produzione
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  ottobre
2003, n. 290, le  parole  «in  stato  di  perfetta  efficienza»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  condizioni   tali   da   garantire
l'affidabilita' operativa».
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1-quinquies del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23
ottobre 2003, n. 290, sono aggiunti i seguenti commi:
     «1-bis. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  transizione
ecologica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  l'ARERA,  sono  disciplinati  i
procedimenti di autorizzazione per  la  messa  fuori  servizio  degli
impianti, o parti di essi, di produzione di energia  elettrica  e  di
accumulo di energia, e sono definiti:
      a)  gli obblighi di servizio pubblico, di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 2004, n. 239, a carico  dei
gestori degli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica  e  di
accumulo di energia, sulla base  delle  caratteristiche  tecnologiche
degli impianti stessi;
      b) i criteri e le modalita' con cui il gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale  valuta  preventivamente,  in  relazione  agli
effetti stimabili, la domanda di messa fuori servizio di  determinati
impianti, tenendo conto degli obblighi di cui alla lettera a) e delle
ricadute  sul  sistema  elettrico  in   relazione   alla   sicurezza,
all'adeguatezza e ai costi necessari per la chiusura degli impianti;
      c)  i criteri per la compensazione dei costi fissi a carico dei
gestori di impianti di produzione per i quali  la  domanda  di  messa
fuori servizio definitiva non puo' essere accolta dal Ministro  della
transizione ecologica con la decorrenza richiesta dal produttore, per
motivi di sicurezza del sistema elettrico nazionale, limitatamente al
tempo  strettamente  necessario  a  dotare  il  sistema  di   risorse
sostitutive;
      d) le modalita' e le tempistiche con cui il gestore della  rete
di trasmissione nazionale predispone, aggiorna e rende disponibili al
Ministero della  transizione  ecologica  le  proprie  valutazioni  in
materia  di  sicurezza  e  di  adeguatezza  del   sistema   elettrico
nazionale.».
    «1-ter. Le misure assunte ai  sensi  del  precedente  comma  sono
immediatamente comunicate dal Ministero della  transizione  ecologica
alla Commissione europea,  con  adeguata  motivazione  in  ordine  ai
possibili effetti delle misure stesse sulla concorrenza  nazionale  e
internazionale nei  mercati  dell'energia  elettrica  e  dei  servizi
connessi.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica  informa   la
Commissione europea, con cadenza  almeno  biennale,  delle  eventuali
modifiche apportate alle misure in questione.». 
                               Art. 21
 
Preparazione ai rischi per  la  sicurezza  del  sistema  elettrico  e
                   disposizioni per l'adeguatezza
 
   1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4, dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:
«4-bis. Le misure relative al  settore  dell'energia  elettrica  sono
indicate nel Piano di preparazione  ai  rischi  di  cui  all'articolo
8-bis.»
  b) dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
      «Articolo 8-bis (Predisposizione del Piano di  preparazione  ai
rischi di cui  agli  articoli  10,  11  e  12  del  regolamento  (UE)
2019/941). - 1. Il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede  alla  valutazione
dei  rischi  che  incidono  sulla  sicurezza  del  sistema  elettrico
nazionale di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio  del  5  giugno   2019,   di   seguito   denominato
«Regolamento», e definisce, previa consultazione pubblica,  il  Piano
di preparazione ai rischi,  tenuto  conto  delle  disposizioni  degli
articoli 10, 11 e 12 del regolamento, avvalendosi del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale.
      2. Il  Piano  di  preparazione  ai  rischi  dispone  le  misure
nazionali o regionali, programmate o adottate in via di  prevenzione,
preparazione  o  attenuazione  delle  crisi  dell'energia   elettrica
individuate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento, e  contiene
almeno quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento, specificando
tra l'altro, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 del regolamento
medesimo, i compiti operativi  riguardanti  la  pianificazione  della
preparazione ai rischi e la loro gestione,  da  delegare  al  Gestore
della rete di trasmissione nazionale.
      3. Il Ministro della transizione ecologica adotta il  Piano  di
preparazione ai rischi entro il 5 gennaio  2022,  aggiornandolo  ogni
quattro anni, salvo che le circostanze richiedano aggiornamenti  piu'
frequenti.   Il  Piano  adottato  e'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero della transizione ecologica,  garantendo  nel  contempo  la
riservatezza delle  informazioni  sensibili,  in  particolare  quelle
sulle misure di  prevenzione  e  attenuazione  delle  conseguenze  di
attacchi dolosi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del
regolamento.
      4. Il Ministero  della  transizione  ecologica  trasmette  alla
Commissione europea una relazione annuale contenente il  monitoraggio
del piano di attuazione delle misure  per  lo  sviluppo  del  mercato
elettrico, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del  regolamento  (UE)
2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
      5. Il parametro di adeguatezza del sistema elettrico  nazionale
e' individuato,  ai  sensi  dell'articolo  25  del  regolamento  (UE)
2019/943,  con  decreto  non   regolamentare   del   Ministro   della
transizione ecologica, su proposta dell'ARERA.». 
                               Art. 22
 
               Funzioni e responsabilita' del Gestore
                     della rete di trasmissione
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  fornisce
ai  gestori  di  altri  sistemi  interconnessi  con  il  proprio   le
informazioni sufficienti  a  garantire  il  funzionamento  sicuro  ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del  sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e
categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie  societa'  e
imprese collegate, fornisce a tutti  gli  utenti,  in  condizioni  di
parita', le informazioni necessarie  per  un  efficiente  accesso  al
sistema, riscuote le rendite da  congestione  e  i  pagamenti  dovuti
nell'ambito del meccanismo di compensazione tra gestori  dei  sistemi
di trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del regolamento  (UE)
2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza
del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a
livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri
sistemi di trasmissione e provvede  alla  gestione  dei  dati,  anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza  e
alla  protezione  dei  dati,  sotto  la  vigilanza  e  il   controllo
dell'ARERA.
    2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce
i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni:
      a) stabilisce  procedure  trasparenti,  non  discriminatorie  e
fondate su criteri di mercato;
      b) assicura la partecipazione di tutte  le  imprese  elettriche
qualificate  e  di  tutti  i  partecipanti  al  mercato  dell'energia
elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti  al  mercato
che offrono  energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili,  i
partecipanti al  mercato  attivi  nella  gestione  della  domanda,  i
gestori  di  impianti  di  stoccaggio  dell'energia  elettrica  e   i
partecipanti al mercato coinvolti in un'aggregazione;
      c) definisce, d'intesa con l'ARERA  e  previa  approvazione  di
quest'ultima,  nonche'  in  stretta  collaborazione   con   tutti   i
partecipanti al mercato dell'energia elettrica, i  requisiti  tecnici
per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
    2-quater.  Il  gestore  della  rete   di   trasmissione,   previa
approvazione da  parte  dell'ARERA,  stabilisce,  con  una  procedura
trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori  del
sistema  di  distribuzione  dell'energia  elettrica,  le   specifiche
tecniche per i servizi ancillari non relativi alla  frequenza  e  gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura  di  tali
servizi.  Le  specifiche  tecniche  e  gli  standard  cosi'  definiti
assicurano la partecipazione effettiva e discriminatoria di  tutti  i
partecipanti  al  mercato  dell'energia  elettrica,  con  le   stesse
garanzie di cui al comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
    2-quinquies. Il gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
scambia le informazioni necessarie e si coordina con  i  gestori  del
sistema di distribuzione, al fine di assicurare l'uso ottimale  delle
risorse, il funzionamento sicuro  ed  efficiente  del  sistema  e  lo
sviluppo del mercato dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente  remunerato
per  l'acquisizione  di  servizi  che  consentono  di  recuperare   i
corrispondenti costi, determinati in misura ragionevole, ivi comprese
le spese necessarie  per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione e i costi dell'infrastruttura.
    2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei  servizi  ancillari
ai sensi del comma 2-quater del presente articolo non si applica alle
componenti di rete pienamente integrate.
    2-septies.  Il  gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale
stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in  un'apposita  sezione,
procedure trasparenti ed  efficienti  per  la  connessione  di  nuovi
impianti di generazione e di nuovi impianti di stoccaggio di  energia
elettrica, senza  discriminazioni.  Le  procedure,  prima  di  essere
pubblicate, devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
    2-octies. Il gestore della rete di trasmissione nazionale non  ha
il diritto di rifiutare  la  connessione  di  un  nuovo  impianto  di
generazione ovvero di stoccaggio di energia elettrica in  ragione  di
eventuali future limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La  connessione  di  nuovi
impianti di generazione o di stoccaggio  non  puo'  essere  rifiutata
neppure per i  costi  supplementari  derivanti  dalla  necessita'  di
aumentare  la  capacita'  degli  elementi  del  sistema  posti  nelle
immediate  vicinanze  del  punto  di  connessione.  La  capacita'  di
connessione garantita puo' essere limitata e possono  essere  offerte
connessioni  soggette  a  limitazioni  operative,   onde   assicurare
l'efficienza  economica  dei  nuovi  impianti  di  generazione  o  di
stoccaggio. Le limitazioni di cui al  presente  comma  devono  essere
trasmesse all'ARERA, prima della pubblicazione, e  devono  essere  da
questa approvate.».
    2. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, dopo le parole «nel corso dello  svolgimento  della  sua
attivita'»  sono  inserite  le  seguenti:   «e   impedisce   che   le
informazioni  concernenti  la   propria   attivita'   commercialmente
vantaggiose siano divulgate in modo discriminatorio. Le  informazioni
necessarie  per  una  concorrenza  effettiva   e   per   l'efficiente
funzionamento  del  mercato  sono  rese  pubbliche,  fermo   restando
l'obbligo di mantenere  il  segreto  sulle  informazioni  commerciali
riservate. Le imprese collegate al gestore della rete di trasmissione
nazionale non possono  abusare  delle  informazioni  riservate  nelle
proprie operazioni di compravendita di energia  elettrica  o  servizi
connessi».
  3. All'articolo 36, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, dopo  le  parole  «impianti  di  produzione  di  energia
elettrica.» sono inserite le  seguenti:  «Il  personale  del  gestore
della rete di trasmissione nazionale non  puo'  essere  trasferito  a
imprese elettriche che esercitano attivita' di generazione ovvero  di
fornitura di energia elettrica.».
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA  verifica
la  coerenza  del  piano  decennale  di  sviluppo   della   rete   di
trasmissione di cui ai commi precedenti, oltre che con  i  fabbisogni
individuati nell'ambito della procedura  di  consultazione  pubblica,
altresi' con il piano decennale di sviluppo  della  rete  dell'Unione
europea  di  cui  all'articolo  30,  paragrafo  1,  lettera  b),  del
regolamento  (UE)  2019/943.  In  caso  di  dubbi,  l'Autorita'  puo'
consultare l'ACER. L'ARERA  valuta  inoltre  la  coerenza  del  piano
decennale con il piano nazionale per l'energia e il clima  presentato
ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018. All'esito delle verifiche di cui al
presente comma, l'ARERA puo' richiedere  al  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale di modificare il piano decennale presentato.».
  5. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
    «7-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  notifica
tempestivamente all'ARERA tutte le operazioni idonee a richiedere  un
riesame dell'osservanza  delle  prescrizioni  di  cui  al  precedente
comma.».
  6. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
    «8-bis. L'ARERA avvia una nuova procedura  di  certificazione  di
Terna S.p.a.:
      a) se ha ricevuto  la  notifica  di  cui  al  comma  7-bis  del
presente articolo;
      b) d'ufficio, quando viene  a  conoscenza  del  fatto  che  una
modifica dei diritti o dell'influenza esercitati  nei  confronti  del
gestore della rete di trasmissione nazionale rischia di dar  luogo  a
una violazione delle prescrizioni di cui  al  comma  7  del  presente
articolo ovvero vi e' fondato motivo di ritenere che tale  violazione
si sia gia' verificata;
      c) su richiesta della Commissione europea.
    8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma precedente,  l'ARERA  adotta
una nuova decisione entro quattro mesi dalla  notifica  del  gestore,
dall'avvio d'ufficio del procedimento ovvero  dalla  richiesta  della
Commissione europea. In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di
quattro mesi, la certificazione si  intende  rilasciata  alle  stesse
condizioni della precedente.
    8-quater. La decisione espressa  o  tacita  ai  sensi  del  comma
precedente deve essere  notificata  senza  indugio  alla  Commissione
europea, unitamente a tutte le informazioni rilevanti.  La  decisione
dell'Autorita'  nazionale,  sia  essa  espressa  o  tacita,  acquista
efficacia soltanto una volta che si  sia  conclusa  la  procedura  di
valutazione di cui al presente comma.
    8-quinquies. L'ARERA e la Commissione europea possono  richiedere
al gestore della rete di trasmissione nazionale e  alle  imprese  che
esercitano  attivita'  di  generazione  o  di  fornitura  di  energia
elettrica tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio dei
poteri  di  valutazione  loro  conferiti.  L'Autorita'  assicura   la
segretezza di tutte le informazioni commercialmente sensibili.».
  7. All'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
il comma 11 e' sostituito dai seguenti:
    «11.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti i criteri per la certificazione
di Terna S.p.a. nell'ipotesi in cui  un  soggetto  stabilito  in  uno
Stato terzo, non appartenente all'Unione europea,  ne  acquisisca  il
controllo.  Ferma restando la  disciplina  nazionale  in  materia  di
poteri speciali sulle attivita' di rilevanza strategica  nei  settori
dell'energia,  l'ARERA  e'  tenuta  a   decidere   in   merito   alla
certificazione sulla base di tali criteri, i quali:
  a) assicurano il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7;
  b) prevedono che l'ARERA, prima di decidere  sulla  certificazione,
debba richiedere un parere alla Commissione europea circa il rispetto
delle prescrizioni di cui al comma 7,  nonche'  circa  gli  eventuali
rischi per l'approvvigionamento  dell'Unione  europea,  adottando  la
decisione  entro  quattro  mesi  dalla  data  di  ricevimento   della
richiesta di parere ad opera della Commissione;
  c)  consentono  all'ARERA  di  rifiutare   la   certificazione,   a
prescindere dal contenuto del parere della Commissione  europea,  nel
caso in cui  il  controllo  esercitato  sul  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale sia tale da mettere  a  rischio  la  sicurezza
dell'approvvigionamento     nazionale     ovvero     la     sicurezza
dell'approvvigionamento di un altro Stato membro dell'Unione europea.
  d) stabiliscono che l'ARERA, una volta assunta la decisione  finale
sulla certificazione, trasmetta la stessa alla  Commissione  europea,
unitamente a tutte le informazioni necessarie. In caso di difformita'
rispetto  al   parere   della   Commissione,   la   decisione   sulla
certificazione deve essere motivata  e  la  relativa  motivazione  e'
pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
    11-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale  notifica
all'ARERA qualsiasi operazione o circostanza che abbia come risultato
l'acquisizione del controllo del medesimo gestore ovvero del  sistema
di trasmissione da parte  di  un  soggetto  stabilito  in  uno  Stato
terzo.».
  8. All'articolo 37 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis.  Nell'ambito   del   rafforzamento   della   cooperazione
regionale,  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione  assicura   la
cooperazione con i Centri di coordinamento regionali,  tenendo  conto
delle  raccomandazioni   di   questi   ultimi,   e   partecipa   alla
predisposizione delle valutazioni di adeguatezza a livello europeo  e
nazionale  ai  sensi  di  quanto  previsto   dal   regolamento   (UE)
943/2019.» 
                               Art. 23
 
               Funzioni e responsabilita' del Gestore
                     della rete di distribuzione
 
  1.  All'articolo 38, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo
1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole  «comprese  le  risorse  umane,
tecniche, materiali e finanziarie», sono  aggiunte  le  seguenti:  «.
Cio' non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che
consentano alla società-madre  di  esercitare  i  propri  diritti  di
vigilanza  economica  e  amministrativa  per   quanto   riguarda   la
redditivita' degli investimenti i cui costi costituiscono  componenti
tariffarie  regolate  e,  in  particolare,  di  approvare  il   piano
finanziario annuale o qualsiasi  strumento  equivalente,  nonche'  di
introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della  societa'
controllata. Non e'  viceversa  consentito  alla  società-madre  dare
istruzioni sulle  attivita'  giornaliere  ne'  su  singole  decisioni
concernenti  il  miglioramento  o  la  costruzione  delle  linee   di
distribuzione dell'energia elettrica, purche'  esse  non  eccedano  i
termini  del  piano  finanziario   o   dello   strumento   a   questo
equivalente».
  2. All'articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1°
giugno  2011,  n.  93,  dopo  le  parole  «garantisce  che   ne   sia
adeguatamente controllata l'osservanza.», sono inserite le  seguenti:
«Il programma di adempimenti  illustra  gli  obblighi  specifici  cui
devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.».
  3. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
    «5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  l'ARERA  con  uno   o   piu'   provvedimenti
disciplina:
      a) le modalita' con cui i Gestori delle reti  di  distribuzione
dell'energia  elettrica  cooperano  con  il  Gestore  della  rete  di
trasmissione, al fine di ampliare, secondo criteri  di  efficienza  e
sicurezza per il sistema, la partecipazione dei  soggetti  dotati  di
impianti di generazione, di consumo e  di  stoccaggio  connessi  alle
reti  di  distribuzione  da  essi  gestite,  anche   attraverso   gli
aggregatori, ai mercati dell'energia, dei  servizi  ancillari  e  dei
servizi di bilanciamento;
      b) la sperimentazione di un sistema  di  auto-dispacciamento  a
livello locale, attraverso  un  sistema  di  premi  e  penalita'  che
stimoli produttori e clienti finali di energia elettrica a bilanciare
le proprie posizioni compensando i consumi con le produzioni  locali,
nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete. La  sperimentazione
prende l'avvio non oltre  sei  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore  dei
provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente comma.
    5-quinquies.   Entro   ventiquattro   mesi    dall'avvio    delle
sperimentazioni di cui al comma 6, l'ARERA pubblica gli  esiti  delle
stesse e, sulla base di un'analisi costi-benefici,  adotta  eventuali
modifiche alla disciplina del dispacciamento, volte a  promuovere  la
formazione di profili aggregati di immissione e prelievo maggiormente
prevedibili per il gestore della rete  di  trasmissione  dell'energia
elettrica.
    5-sexies. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   disposizione,   l'ARERA   disciplina   le   modalita'   di
approvvigionamento da parte dei Gestori dei sistemi di distribuzione,
in coordinamento con il  Gestore  della  rete  di  trasmissione,  dei
servizi necessari  per  il  funzionamento  efficiente,  affidabile  e
sicuro delle reti di distribuzione, definendo in particolare:
      a) le specifiche, i ruoli, le procedure di approvvigionamento e
le modalita' di remunerazione dei servizi,  al  minor  costo  per  il
sistema. Le procedure di approvvigionamento   dei  servizi  ancillari
non  legati   alla   frequenza   devono   essere   trasparenti,   non
discriminatorie e basate su criteri di mercato, in modo da consentire
la partecipazione effettiva sulla base delle capacita'  tecniche  dei
fornitori dei servizi, ivi  inclusi  quelli  dotati  di  impianti  di
generazione da fonti rinnovabili, di consumo, di stoccaggio,  nonche'
gli aggregatori, a meno che la medesima Autorita' non abbia stabilito
che l'approvvigionamento dei predetti servizi non sia  economicamente
efficiente o che sarebbe comunque fonte di distorsioni del mercato  o
di maggiore congestione;
  b) le modalita' di copertura dei costi  di  approvvigionamento  dei
servizi di cui alla lettera a);
  c)  individua  le  informazioni  che  i  gestori  del  sistema   di
distribuzione sono tenuti a rendere disponibili  ai  partecipanti  al
mercato e agli utenti ai fini delle procedure  di  approvvigionamento
di cui alla lettera a);
    5-septies.  Fatti  salvi  gli  obblighi   legali   di   divulgare
determinate informazioni, il gestore del sistema di distribuzione  ha
l'obbligo   di   mantenere   la   riservatezza   sulle   informazioni
commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua  attivita'  e
deve impedire che le informazioni commercialmente vantaggiose apprese
nello svolgimento della propria attivita'  siano  divulgate  in  modo
discriminatorio.».
  4. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1°  giugno
2011, n. 93, le parole «ad esclusione delle imprese  beneficiarie  di
integrazioni tariffarie, ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni» sono soppresse.
  5. Il comma 3 dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente:
    «3. Il Gestore del sistema di distribuzione, fatti salvi gli atti
di assenso dell'amministrazione concedente,  elabora  e  presenta  al
Ministero  della  transizione  ecologica  e  all'ARERA,  con  cadenza
biennale, previa consultazione pubblica, un piano di  sviluppo  della
rete di competenza, con un orizzonte temporale  almeno  quinquennale,
tenuto conto delle modalita' stabilite  dall'ARERA  entro  nove  mesi
dall'entrata in vigore della presente disposizione.  Nell'ambito  del
piano di sviluppo, predisposto in coordinamento con il Gestore  della
rete di trasmissione ed in coerenza con il piano  di  sviluppo  della
rete di trasmissione nazionale, e' altresi' individuato il fabbisogno
di flessibilita', con  riferimento  ai  servizi  che  possono  essere
forniti dalla gestione della domanda, dagli impianti di stoccaggio  e
dalle unita' di generazione  connessi  alla  rete  di  distribuzione,
nonche' l'evoluzione  prevista  per  le  congestioni  di  rete.  Sono
altresi'  indicati  gli  investimenti  programmati,  con  particolare
riferimento  alle  infrastrutture  necessarie  per  collegare   nuova
capacita' di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica
per i veicoli elettrici. Il piano include una comparazione dei  costi
delle misure di investimento e di flessibilita' e delle altre  misure
cui il gestore ricorre in  alternativa  all'espansione  del  sistema.
L'ARERA puo' richiedere  al  Gestore  del  sistema  di  distribuzione
modifiche rispetto al piano  presentato.  Il  Piano  di  sviluppo  e'
comunicato alle regioni e province autonome per gli aspetti correlati
al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, all'adeguamento delle infrastrutture di rete nelle  aree
idonee, e al rilascio delle autorizzazioni per gli sviluppi di  rete.
Il  presente  comma  non  si  applica  ai  gestori  dei  sistemi   di
distribuzione, ivi inclusi i  gestori  di  sistemi  di  distribuzione
chiusi, alla cui rete sono connessi meno di 100.000 clienti finali  o
che riforniscono piccoli sistemi isolati.».
  6. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
    «13-bis. L'ARERA, entro nove  mesi  dall'entrata  in  vigore  del
presente comma, adotta  uno  o  piu'  atti  regolatori  con  i  quali
definisce le  regole  tecniche  e  puntuali  necessarie  al  fine  di
agevolare la connessione dei punti di ricarica, siano essi ad accesso
pubblico ovvero privati,  alla  rete  di  distribuzione  dell'energia
elettrica. I gestori dei  sistemi  di  distribuzione  collaborano  in
maniera non discriminatoria con tutti i soggetti pubblici  e  privati
che intendono possedere, sviluppare e gestire punti di ricarica;
    13-ter.  I  gestori  dei  sistemi  di  distribuzione  di  energia
elettrica non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti
di ricarica per i veicoli elettrici, fatta eccezione per i  punti  di
ricarica privata dei gestori, ad uso esclusivamente proprio. 
                               Art. 24
 
          Funzioni e compiti dell'Autorita' di regolazione
 
  1. All'articolo 42, comma 1,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla lettera a), dopo le parole  «mercati  interni  dell'energia
elettrica e del  gas  naturale  concorrenziali,»,  sono  inserite  le
seguenti: «flessibili,»;
  b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
      «a-bis)   sviluppare   mercati    regionali    transfrontalieri
concorrenziali e adeguatamente  funzionanti  all'interno  dell'Unione
europea,  allo  scopo  di  conseguire  gli  obiettivi  di  cui   alla
precedente lettera a);
      a-ter)  eliminare  le  restrizioni  agli  scambi   di   energia
elettrica tra gli Stati membri e  sviluppare  adeguate  capacita'  di
trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare
l'integrazione dei mercati nazionali, nonche' al fine di agevolare la
circolazione   dell'energia   elettrica    all'interno    dell'Unione
europea;»;
    c) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
      «d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi  di
distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano  offerti
incentivi adeguati,  a  breve  e  a  lungo  termine,  per  migliorare
l'efficienza,   e   soprattutto   l'efficienza   energetica,    delle
prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati;».
  2. All'articolo 43, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
    «c) garantisce che i gestori dei  sistemi  di  trasmissione  e  i
gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, i  proprietari
dei rispettivi sistemi, nonche' qualsiasi impresa elettrica o di  gas
naturale o altro partecipante al  mercato  dell'energia,  ottemperino
agli obblighi che ad essi incombono ai sensi del presente  decreto  e
della legislazione nazionale vigente, dei regolamenti (UE) 2019/943 e
2009/715, dei codici di rete e degli orientamenti  adottati  a  norma
degli articoli 58, 60 e 61 del regolamento (UE) 2019/943, nonche'  di
tutte le altre disposizioni di diritto dell'Unione europea, anche per
quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle
decisioni dell'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali
dell'energia (ACER);».
  3. All'articolo 43, comma 2,  del  decreto  legislativo  1°  giugno
2011, n. 93, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
    c-bis disciplina la deroga all'obbligo di ridispacciamento  degli
impianti  di  generazione,  dello  stoccaggio  dell'energia  e  della
gestione della domanda,  in  base  al  criterio  di  mercato  di  cui
all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943;
     c-ter) in  stretto  coordinamento  con  le  altre  autorita'  di
regolazione nazionali, garantisce che la rete europea dei gestori dei
sistemi di trasmissione per l'energia elettrica  (ENTSO-E)  e  l'ente
europeo dei gestori dei sistemi di  distribuzione  dell'UE  (EU  DSO)
ottemperino agli obblighi che ad essi incombono  alla  stregua  delle
pertinenti disposizioni di  diritto  dell'Unione  e  della  normativa
nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto  riguarda  le
questioni transfrontaliere, nonche' in forza delle decisioni  assunte
dall' ACER;
  c-quater)  individua,  congiuntamente  alle  altre   autorita'   di
regolazione europee, l'inadempimento da parte dell'ENTSO-E e  dell'EU
DSO ai rispettivi obblighi, tenuto conto che,  ove  le  autorita'  di
regolazione  non  siano  in  grado  di  raggiungere  un  accordo,  la
questione e' deferita alla decisione dell'ACER, a norma dell'articolo
6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942;
  c-quinquies) disciplina l'applicazione dei codici di rete  e  degli
orientamenti adottati  a  norma  degli  articoli  58,  60  e  61  del
regolamento (UE) 2019/943, mediante misure nazionali o, se richiesto,
adottando misure coordinate a livello regionale o di Unione europea;
  c-sexies) coopera con  le  autorita'  di  regolazione  degli  Stati
membri   interessati,   nonche'   con   l'ACER,    sulle    questioni
transfrontaliere, in  particolare  attraverso  la  partecipazione  ai
lavori del comitato dei regolatori dell'ACER, ai sensi  dell'articolo
21 del regolamento (UE) 2019/942;
  c-septies) osserva e attua le pertinenti  decisioni  giuridicamente
vincolanti della Commissione europea e dell'ACER;
  c-octies) provvede affinche' i gestori dei sistemi di  trasmissione
mettano a disposizione le capacita' di interconnessione nella  misura
massima, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/943;
  c-novies)  congiuntamente  alle  altre  autorita'  di   regolazione
nazionali interessate:
      1. approva i  costi  connessi  alle  attivita'  dei  Centri  di
coordinamento regionali che sono a carico dei gestori dei sistemi  di
trasmissione, purche' tali costi  siano  ragionevoli  e  appropriati,
assicurandosi che i Centri di coordinamento regionali  dispongano  di
tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie  necessarie
per assolvere gli obblighi derivanti dalla legge  e  per  svolgere  i
loro compiti in modo indipendente e imparziale;
  2. propone eventuali compiti e poteri supplementari  da  attribuire
ai Centri di coordinamento regionali;
  3. individua l'inadempimento, da parte dei centri di  coordinamento
regionali, dei rispettivi obblighi,  adottando  decisioni  vincolanti
per gli stessi; se le autorita' di regolazione non sono in  grado  di
raggiungere un accordo entro un termine di quattro  mesi  dall'inizio
delle consultazioni con le altre autorita', al  fine  di  individuare
congiuntamente l'inadempimento, la questione e' deferita all'ACER per
la decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 10,  del  regolamento
(UE) 2019/942;
  4.  controlla  l'esecuzione  dei  compiti  di  coordinamento  e  ne
riferisce annualmente all'ACER,  conformemente  all'articolo  46  del
regolamento (UE) 2019/943;
  5. puo' richiedere, anche come iniziativa autonoma, informazioni ai
centri di coordinamento regionali;
    c-decies) monitora  e  valuta  le  prestazioni  dei  Gestori  dei
sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in
relazione  allo  sviluppo  di  una   rete   intelligente   funzionale
all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguimento
degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie  limitata
di indicatori e pubblica ogni due anni una  relazione  nazionale  che
contenga raccomandazioni;
  c-undecies)  monitora  l'eliminazione  degli   ostacoli   e   delle
restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di  energia
elettrica e alle comunita' energetiche dei cittadini;
  c-duodecies) assicura che ai gestori dei sistemi e agli utenti  del
sistema siano offerti incentivi adeguati per migliorare  l'efficienza
energetica delle prestazioni del sistema e promuovere  l'integrazione
del mercato.»
    c-terdecies) pubblica e aggiorna con continuita' le previsioni di
fabbisogno di medio e lungo termine relative alle  tariffe  applicate
agli utenti di energia elettrica e gas, con particolare riguardo agli
oneri di rete e di dispacciamento.
  4. All'articolo 43 del decreto legislativo 1° giugno  2011,  n. 93,
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
    «4-bis.  Nelle  ipotesi  in  cui  la  legge  prevede  un   potere
dell'ARERA di verificare le tariffe ovvero le metodologie di  calcolo
delle tariffe richieste dal gestore della  distribuzione  ovvero  dal
gestore della rete di trasmissione nazionale, la  medesima  Autorita'
puo' fissare, in caso di ritardo, tariffe o metodologie  provvisorie,
pubblicandole sul proprio sito web e prevedendo misure  compensatorie
nell'ipotesi in cui le tariffe ovvero le metodologie  definitivamente
stabilite dal gestore della distribuzione  o  della  trasmissione  si
discostino da quelle stabilite in via provvisoria.».
  5. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Nei casi in  cui  la  legge  attribuisce  all'ARERA  il
potere di valutare le tariffe  o  le  metodologie  di  calcolo  delle
tariffe richieste dal gestore della distribuzione ovvero dal  gestore
della rete di  trasmissione  nazionale,  i  partecipanti  al  mercato
possono  proporre  reclamo  avverso  le  relative  decisioni  dinanzi
all'Autorita' stessa, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della
decisione ovvero della proposta di decisione. L'Autorita'  decide  il
reclamo entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo.  Il  reclamo
non produce alcun effetto sospensivo.
      2-ter. Le decisioni sui reclami di cui ai due commi  precedenti
sono pubblicate in un'apposita sezione del sito web dell'ARERA, ferma
la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.»;
    b) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
partecipazione delle imprese elettriche alle procedure di risoluzione
delle controversie di cui al presente comma e' obbligatoria.». 
                               Art. 25
 
                 Poteri sanzionatori dell'Autorita'
               di regolazione energia reti e ambiente
 
   1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, e dall'articolo 45 del decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.
93, l'Autorita' di regolazione per energia, reti  e  ambiente  irroga
sanzioni amministrative pecuniarie  in  caso  di  inosservanza  delle
prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni:
  a) articoli 5, commi da 1 a 13, 6, commi da 1 a 5, 7, commi 1, 2, 4
e 5, 8, commi da 1 a 3, 9, commi 6 e 7, 11, comma 2, 12 commi da 1  a
5, 15, comma 3, del presente decreto;
  b) articoli 6, paragrafi 13 e 14, 7, 8, 9, 10, 12, paragrafo 1, 13,
paragrafi 4, 5 e 7, 16, paragrafi 1, 2, 8 e 11, 17, 23, paragrafo  4,
del regolamento (UE) 2019/943;
  c)  articoli  37,  42  e  46  del  regolamento  (UE)  2019/943  con
riferimento  ai  Centri  di  coordinamento  regionale  o  loro   sedi
distaccate aventi sede in Italia effettuando ispezioni,  anche  senza
preavviso, presso i loro locali;
  d) articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79;
  e) articolo 35, comma 9, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93;
    f)  codici  di  rete  adottati  a  norma  dell'articolo  59   del
regolamento (UE) 2019/943 e orientamenti vincolanti adottati a  norma
dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2019/943. 
                               Art. 26
 
                Esenzione per i nuovi interconnettori
                      tra Stati membri dell'UE
 
   1. A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'ARERA decide in merito  alle  richieste  di  esenzione,  ovvero  di
modifica di un'esenzione gia' concessa, dal diritto  di  accesso  dei
terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con  i  sistemi
elettrici  degli  Stati  membri,  ai  sensi  dell'articolo   63   del
regolamento (UE) 943/2019. 
                               Art. 27
 
                       Clausola di invarianza
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
                               Art. 28
 
           Disposizioni per le regioni a statuto speciale
           e per le Province autonome di Trento e Bolzano
 
  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' del presente decreto legislativo ai  sensi  dei  rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
 
                             MATTARELLA
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Cingolani,      Ministro      della
                                  transizione ecologica
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze
 
                                  Cartabia, Ministro della giustizia
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                           Allegato 1
 
                  REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE
                       E RELATIVE INFORMAZIONI
 
1. Informazioni minime che devono  figurare  sulla  fattura  e  nelle
  informazioni di fatturazione
 
    1.1. Le seguenti informazioni sono presentate in maniera evidente
ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente  separata
dalle altre parti della fattura:
      a) il prezzo da pagare  e,  se  possibile,  le  componenti  del
prezzo, con una chiara attestazione che tutte  le  fonti  di  energia
possono anche beneficiare di  incentivi  non  finanziati  mediante  i
prelievi indicati nelle componenti del prezzo;
      b) il termine entro il quale e' dovuto il pagamento.
    1.2. Le seguenti informazioni  fondamentali  sono  presentate  in
maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni
di fatturazione, in una  sezione  chiaramente  separata  dalle  altre
parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:
      a) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;
      b) il nome e i  recapiti  del  fornitore,  compresi  un  numero
telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo e-mail;
      c) la denominazione della tariffa;
      d) l'eventuale data di scadenza del contratto;
      e) le informazioni inerenti alla possibilita' e al vantaggio di
un  passaggio  ad  altro   fornitore   e   alla   risoluzione   delle
controversie;
      f) il codice cliente finale per il cambio di  fornitore  oppure
il codice unico di identificazione del punto di prelievo del  cliente
finale;
      g) informazioni sui  diritti  del  cliente  finale  per  quanto
concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i
riferimenti del servizio per  la  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie;
      h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore;
      i) un link o un riferimento a dove  e'  possibile  accedere  al
portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle  offerte
vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di  energia  elettrica  e
gas di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 4  agosto  2017,  n.
124.
    1.3. Se le fatture sono basate sul consumo  effettivo  o  su  una
lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i  conguagli
periodici mettono a  disposizione  dei  clienti  finali  le  seguenti
informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:
      a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di
energia elettrica del cliente  finale  con  il  consumo  del  cliente
finale nello stesso periodo dell'anno precedente;
      b) i recapiti, compresi i siti internet,  delle  organizzazioni
di consumatori, delle agenzie per l'energia o di  organismi  analoghi
da cui si possono ottenere informazioni sulle misure  disponibili  di
miglioramento  dell'efficienza  energetica  per  le   apparecchiature
alimentate a energia;
      c)  confronti  rispetto  a  un  cliente  finale  medio   o   di
riferimento della stessa categoria di utenza.
 
2. Frequenza  di  fatturazione  e  fornitura  delle  informazioni  di
  fatturazione:
 
      a) la fatturazione sulla base del consumo  effettivo  ha  luogo
almeno una volta l'anno;
      b) se il cliente finale non dispone di un contatore  che  possa
essere letto a distanza dal gestore, gli sono fornite informazioni di
fatturazione accurate e  basate  sul  consumo  effettivo  a  scadenza
almeno semestrale, oppure  trimestrale  su  richiesta  o  qualora  il
cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica;
      c) se il cliente finale non dispone di un  contatore  che  puo'
essere letto a distanza dal gestore, gli obblighi di cui alle lettere
a) e b) possono essere soddisfatti  con  un  sistema  di  autolettura
periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il  cliente
finale  comunica  i  dati  dei  propri  contatori  al   gestore;   la
fatturazione o le informazioni di fatturazione  possono  basarsi  sul
consumo stimato o su un importo  forfettario  unicamente  qualora  il
cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore  per  un
determinato periodo di fatturazione;
      d) se il cliente finale dispone di un contatore che puo' essere
letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e
basate sul consumo effettivo sono  fornite  almeno  ogni  mese;  tali
informazioni possono altresi' essere rese disponibili via internet  e
sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e
dai sistemi di misurazione utilizzati.
 
3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale
 
    Il prezzo applicato al cliente  finale  e'  la  somma  delle  tre
componenti definite seguenti: la componente  relativa  all'energia  e
all'approvvigionamento,  la  componente  relativa   alla   rete   (di
trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende  imposte,
tributi, canoni e oneri. Per le tre  componenti  del  prezzo  per  il
cliente finale presentate  nelle  fatture  si  usano  le  definizioni
comuni  stabilite  nel  regolamento  (UE)  2016/1952  del  Parlamento
europeo e del Consiglio.
 
4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici
 
    Le informazioni complementari relative ai consumi storici,  nella
misura in cui sono disponibili, sono  comunicate,  su  richiesta  del
cliente finale, al fornitore o prestatore di  servizi  designato  dal
cliente finale.
    Il cliente finale dotato di un contatore che puo' essere letto  a
distanza dal  gestore  deve  accedere  facilmente  alle  informazioni
complementari sui consumi storici, in modo da poter  controllare  nel
dettaglio i propri consumi.
    Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono:
      a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni  precedenti  o
al periodo  trascorso  dall'inizio  del  contratto  di  fornitura  di
energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli
per  i  quali  sono   state   fornite   frequenti   informazioni   di
fatturazione; e
      b) dati dettagliati corrispondenti al  tempo  di  utilizzazione
per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili  al
cliente  finale  senza  indebito  ritardo  via  internet  o  mediante
l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno  i
24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio  del  contratto
di fornitura di energia elettrica, se inferiore.
 
5. Informativa sulle fonti di energia
 
    I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna  fonte
energetica nell'energia elettrica acquistata dal  cliente  finale  in
base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa  sul
prodotto). Le fatture e le informazioni  di  fatturazione  mettono  a
disposizione  dei  clienti  finali  le  seguenti   informazioni,   le
accompagnano o rimandano a esse:
      a) la quota di ciascuna fonte  energetica  nel  mix  energetico
complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice  nell'anno  precedente
(a livello nazionale, nonche' a livello del fornitore, se  attivo  in
altri Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
      b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno  in  termini
di  emissioni  di  CO2  e  di  scorie  radioattive  risultanti  dalla
produzione di energia elettrica prodotta mediante il  mix  energetico
complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente.
    Con  riguardo  al  secondo  comma,  lettera  a),  per   l'energia
elettrica ottenuta tramite una  borsa  dell'energia  o  importata  da
un'impresa situata al di fuori dell'Unione, e' possibile utilizzare i
dati aggregati  forniti  dalla  borsa  o  dall'impresa  in  questione
nell'anno precedente.
    Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto
rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a
norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
    L'informativa sull'energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  e'
effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di  cui
all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della  direttiva  (UE)
2018/2001.

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