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Decreto, 13/1/2022
Decreto 13/01/2022, Attuaz.dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» del PNRR nonche' applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disp. di cui alla sez.3.13 del «Quadro temporaneo per le
(GU n.36 del 12-2-2022)
Decreto
Materia: finanza pubblica / conti pubblici


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitivita' e  resilienza  delle
filiere produttive» del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR) nonche' applicazione allo strumento agevolativo dei  contratti
di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19».
(GU n.36 del 12-2-2022)

Titolo I
Attuazione dell'investimento 5.2 «Competitivita' e resilienza delle
filiere produttive» del PNRR

 
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
  Considerato che il medesimo art. 43  affida  all'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni  relative  alla
gestione  dell'intervento,  ivi   comprese   quelle   relative   alla
ricezione, alla valutazione  ed  all'approvazione  della  domanda  di
agevolazione, alla stipula  del  relativo  contratto  di  ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in  materia
di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto  14  febbraio
2014 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
successivo  decreto,  provvedera'  a  disciplinare  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel  comma  2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che  saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante  l'adeguamento  e  l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014  -
2020, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  5  marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 maggio 2021, n. 126,  che  dispone,  tra  l'altro,  in  merito
all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo
delle previsioni delle sezioni  3.1,  3.6,  3.7  e  3.8  del  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8 gennaio  2022,  n.  5,  con  il  quale  sono  state  apportate
ulteriori  integrazioni  e  modificazioni  al  richiamato  decreto  9
dicembre 2014, in particolare per quanto  riguarda  i  requisiti  dei
programmi  di  sviluppo  necessari  per  l'accesso   allo   strumento
agevolativo;
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari;
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 2019/2088;
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  2020/2094  del  Consiglio  del  14
dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la
ripresa,  a  sostegno  alla  ripresa  dell'economia  dopo  la   crisi
COVID-19;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) n. 2015/1017;
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio "non arrecare  un  danno  significativo"  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza;
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin  del  13  luglio  2021  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
  Vista,   in   particolare,   la   Missione   1   «Digitalizzazione,
innovazione, competitivita', cultura e turismo» del  richiamato  PNRR
che, nell'ambito della Componente 2 avente l'obiettivo di  promuovere
l'innovazione e la digitalizzazione del sistema  produttivo,  prevede
investimenti    in    «Politiche    industriali    di    filiera    e
internazionalizzazione» (Investimento n. 5)  volti,  tra  l'altro,  a
sostenere la «Competitivita' e resilienza delle  filiere  produttive»
(Investimento n. 5.2);
  Considerato che l'investimento a supporto della  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» (Investimento n. 5.2) e' volto a
potenziare la capacita' delle filiere produttive piu' innovative  e/o
strategiche, attraverso il riconoscimento di un supporto  finanziario
agli investimenti da concedere tramite lo strumento  agevolativo  dei
contratti di sviluppo di cui al richiamato art. 43 del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112;
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037;
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto;
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 ottobre 2021,  n.  260,  recante  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target che, in particolare,  ha  assegnato
al   Ministero   dello   sviluppo   economico   l'importo   di   euro
750.000.000,00  per  l'attuazione  del  richiamato  Investimento  5.2
«Competitivita' e resilienza delle filiere produttive», da  concedere
tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del NextGenerationEU, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi;
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
  Visto in particolare l'art.  3,  comma  1,  lettera  ggggg-bis  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio
di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente;
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  amministrazione,
riportati  nella  tabella  B  allegata  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  6  agosto   2021   prevede   che   «le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento  (UE)  n.  2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  12  febbraio  2021,  tenuto  conto  anche  di  quanto
concordato con la Commissione europea»;
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la  sezione  3.13
recante misure  di  sostegno  agli  investimenti  verso  una  ripresa
sostenibile,  introdotta  con  la  comunicazione  della   Commissione
europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  21,  «Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  -  Trasmissione  delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
  Vista la circolare RGS-MEF del 30  dicembre  2021,  n.  32,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per  il  rispetto
del  principio  di  non  arrecare  danno  significativo  all'ambiente
(DNSH)»;
  Vista la circolare RGS-MEF del  14  ottobre  2021,  n.  33,  «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento  sulla
Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle  istruzioni
tecniche  per  la  selezione  dei  progetti  PNRR  -  addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo  di  assenza  del  c.d.  doppio
finanziamento»;
  Considerato che per il soddisfacente conseguimento della  milestone
europea M1C2-28 riferita al citato Investimento 5.2, entro il mese di
marzo 2022 deve essere adottato un decreto comprendente  la  politica
di investimento dei contratti di sviluppo. Inoltre,  la  politica  di
investimento dei contratti di sviluppo deve definire almeno:
    i) la natura e la portata  dei  progetti  sostenuti,  che  devono
essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE)  n.  2021/241.
Il capitolato d'oneri deve includere criteri  di  ammissibilita'  per
garantire la conformita' agli orientamenti tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) dei
progetti sostenuti nell'ambito della misura  mediante  l'uso  di  una
prova di sostenibilita', un elenco di esclusione e  il  requisito  di
conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
    ii) il tipo di interventi sostenuti;
    iii)  i  beneficiari  interessati  e  i   relativi   criteri   di
ammissibilita';
    iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi
strategici  analoghi,  anche  oltre  il  2026,  qualora   non   siano
riutilizzati per rimborsare  gli  interessi  per  prestiti  contratti
conformemente al regolamento (UE) n. 2021/241.
  Inoltre, l'accordo contrattuale  con  l'entita'  o  l'intermediario
finanziario incaricati deve  imporre  il  ricorso  agli  orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno
significativo» (2021/C58/01);
  Considerato, altresi', che all'Investimento 5.2 e' associato  anche
il target europeo da conseguire entro il 31 dicembre 2023 che prevede
la firma di almeno 40 contratti di sviluppo, in  linea  con  la  loro
politica  di  investimento,  e  che  il  soddisfacente  conseguimento
dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1.500 milioni
di euro di investimenti;
  Attesa la necessita'  di  dover  fornire  le  adeguate  indicazioni
operative al fine  di  dare  piena  attuazione  all'Investimento  5.2
«Competitivita' e resilienza delle filiere produttive» e garantire il
conseguimento dei relativi milestone e target associati;
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   consentire    l'accesso    alle
possibilita' offerte dal predetto Quadro  temporaneo  prevedendo,  in
particolare,  la  possibilita'   per   le   imprese   di   richiedere
l'applicazione delle disposizioni  recate  dalla  richiamata  sezione
3.13 del Quadro temporaneo medesimo;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                         Finalita' e risorse
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal
regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la  ripresa
e la resilienza, fornisce le direttive  necessarie  a  consentire  la
ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo  in
funzione  dell'attuazione  dell'Investimento  5.2  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
  2. Il presente decreto individua, altresi', le  filiere  produttive
oggetto di sostegno attraverso l'Investimento 5.2  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
  3.  Le  risorse  destinate  all'attuazione  dell'investimento   5.2
«Competitivita' e  resilienza  delle  filiere  produttive»  del  PNRR
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU, sono pari ad  euro
750.000.000,00. In attuazione della previsione  recata  dall'art.  2,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive  modificazioni
e integrazioni, un importo pari  ad  almeno  il  40%  delle  predette
risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia.
                               Art. 2
 
                         Modalita' attuative
 
  1. Con decreto  del  direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese e' fissata la data di apertura  dello  sportello  agevolativo
dedicato alle domande di Contratto di sviluppo che risultino coerenti
con quando definito nel presente decreto. Il predetto sportello sara'
aperto:
    a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;
    b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto
proponente, a domande di Contratto di  sviluppo  gia'  presentate  al
soggetto gestore il cui iter agevolativo  risulti,  alla  data  della
predetta istanza, sospeso per  carenza  di  risorse  finanziarie.  Le
istanze  di  cui  alla  presente  lettera  devono  avere  ad  oggetto
programmi di sviluppo che non risultino avviati antecedentemente alla
data del 1° febbraio 2020; le medesime istanze devono  contenere  gli
elementi necessari a consentire al  soggetto  gestore  l'accertamento
del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.
  2. Il soggetto gestore avvia le attivita' di  verifica  di  propria
competenza nel  rispetto  dell'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande e delle istanze di cui al comma 1.
  3.  La  modulistica  utile  alla  presentazione  delle  domande  di
Contratto di sviluppo o delle istanze di cui al comma 1, lettera  b),
e' resa disponibile dal soggetto gestore sul proprio  sito  internet,
assieme alla descrizione della politica di investimento, con  congruo
anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello agevolativo e
comunque non oltre il 31 marzo  2022  in  accordo  con  la  milestone
M1C2-28 del PNRR.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere, altresi',
fornite  eventuali  ulteriori  indicazioni  ai  fini  della  corretta
attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  anche
derivanti dall'applicazione dei pertinenti regolamenti comunitari.
                               Art. 3
 
Natura, portata dei programmi di sviluppo,  tipologia  di  interventi
  sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilita'.
 
  1. Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad  oggetto  la
realizzazione  di   programmi   di   sviluppo   concernenti   filiere
produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del  sistema
Paese. In sede di prima applicazione, sono  ritenute  strategiche  le
seguenti filiere:
    a) agroindustria;
    b) design, moda e arredo;
    c) automotive;
    d) microelettronica e semiconduttori;
    e) metallo ed elettromeccanica;
    f) chimico/farmaceutico.
  2. Una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art.  1,
comma  3,  e'  destinata  al  sostegno  dei  programmi  di   sviluppo
concernenti le filiere di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e).
  3.  Le  filiere  produttive  strategiche  per  lo  sviluppo,   come
individuate al comma 1, e il criterio di allocazione delle risorse di
cui al comma 2 potranno  essere  oggetto  di  revisione  in  funzione
dell'andamento  delle  domande,   dell'assorbimento   delle   risorse
stanziate  ovvero  di  eventuali  nuove  esigenze  di  sviluppo   che
dovessero essere individuate.
  4. I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui al comma 1
possono essere realizzati:
    da  piu'  imprese  operanti  nella  filiera  di  riferimento,   a
condizione  che  i  singoli  progetti   di   investimento   risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo  o  al
rafforzamento della filiera medesima;
    da una sola impresa, a condizione che il  programma  di  sviluppo
presenti  forti  elementi  di  integrazione   con   la   filiera   di
appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in  termini
di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori  della  filiera
medesima non partecipanti al programma di sviluppo,  con  particolare
riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.  Ai  fini  di
cui sopra, nell'ambito  della  proposta  progettuale,  devono  essere
fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della  filiera
di appartenenza, con indicazione dei rapporti  di  natura  produttiva
e/o commerciale in  essere,  e  dei  benefici  che  il  programma  di
sviluppo determinera',  in  termini  economici  e  produttivi,  sulla
complessiva filiera.
  5. Nel rispetto di quanto previsto dal richiamato regolamento  (UE)
n. 2021/241, i programmi di sviluppo di cui al presente  decreto  non
devono arrecare un danno significativo agli obiettivi  ambientali  ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852  (principio  «non
arrecare un danno significativo» - DNSH) e devono risultare  conformi
alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonche'  a
quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021,
ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilita'.  Inoltre,  agli
stessi,  devono  essere  applicati  gli  orientamenti  tecnici  della
Commissione  sulla  verifica  della  sostenibilita'  per   il   Fondo
InvestEU, istituito con regolamento EU 2021/523.
  6. Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni di cui  al
presente decreto:
    a) attivita' e attivi connessi ai combustibili fossili,  compreso
l'uso a valle;
    b) attivita' e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote
di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di  gas  a  effetto
serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    c) attivita' e attivi connessi alle discariche di  rifiuti,  agli
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    d) attivita' e attivi nel  cui  ambito  lo  smaltimento  a  lungo
termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
  7. In sede di presentazione dell'istanza  di  accesso,  le  imprese
proponenti e aderenti assumono  l'impegno  a  garantire  il  rispetto
degli orientamenti tecnici  citati  sull'applicazione  del  principio
«non arrecare un danno  significativo»  (2021/C58/01),  nonche',  nel
caso in cui a seguito della realizzazione del programma  di  sviluppo
sia   previsto   un    incremento    occupazionale,    a    procedere
prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e
previa  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti   professionali,
all'assunzione dei lavoratori che risultino percettori di  interventi
a sostegno del reddito, ovvero risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure di licenziamento collettivo, ovvero  dei  lavoratori  delle
aziende del territorio di riferimento coinvolte da  tavoli  di  crisi
attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
                               Art. 4
 
            Forma ed intensita' dell'aiuto e disposizioni
              di reinvestimento dei potenziali rientri
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  al  titolo  II  del  presente
decreto, le agevolazioni sono concesse nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto previste nei titoli II,  III  e  IV  del  decreto  9
dicembre 2014 e successive modifiche e  integrazioni  e  assumono  le
forme  previste  dall'art.  8  del   medesimo   decreto,   anche   in
combinazione tra loro.
  2. Fermo restando quanto previsto dal decreto 9  dicembre  2014  in
tema di cumulo delle agevolazioni, i programmi di sviluppo di cui  al
presente capo, in attuazione di  quanto  in  proposito  previsto  dal
regolamento (UE) n. 2021/241, non possono essere  sostenuti  per  gli
stessi costi da altri programmi e strumenti dell'Unione.
  3. Le risorse che  rientrano  nella  disponibilita'  del  Ministero
dello sviluppo economico a seguito di revoche o di  restituzione  dei
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, sono utilizzate  per  il
finanziamento di obiettivi strategici analoghi, anche oltre il  2026,
con le modalita' che saranno definite con provvedimento del  Ministro
dello sviluppo economico.
                               Art. 5
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, potranno essere
fornite specificazioni sulle  modalita'  di  verifica  da  parte  del
soggetto gestore delle disposizioni di cui comma 1 nonche' in ordine:
    a) agli adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e
imputazione  dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  per   il
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei
progetti, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1043  della  legge  del  30
dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'art. 22,  paragrafo  2,
lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.  2021/241  e  gli  ulteriori
adempimenti  per  finalita'  di  monitoraggio  previste  dalle  norme
europee o nazionali;
    b) al  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati,  nonche'  di   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241;
    c) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
    d) agli obblighi  in  materia  di  comunicazione  e  informazione
previsti dall'art. 34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  incluse  le
dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle
risorse dell'Unione europea -  NextGenerationEU  e  le  modalita'  di
valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
    e) agli obblighi  connessi  all'utilizzo  di  un  conto  corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione  di
un'apposita codificazione contabile e  informatizzata  per  tutte  le
transazioni relative al progetto  per  assicurare  la  tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
    f) agli adempimenti connessi per il rispetto  del  principio  del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani;
    g) agli obblighi di conservazione, nel rispetto anche  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, della documentazione progettuale,  che,  nelle  diverse  fasi  di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico,  del  Servizio  centrale  per  il
PNRR, dell'Unita' di audit,  della  Commissione  europea,  dell'Olaf,
della  Corte  dei  conti  europea,  della  Procura  europea  e  delle
competenti   Autorita'   giudiziarie   nazionali,   autorizzando   la
Commissione, l'Olaf, la Corte dei  conti  e  l'Eppo  a  esercitare  i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; Euratom) 1046/2018;
    h) alle ulteriori disposizioni operative volte ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia  e
vigila, fornendo al soggetto gestore  le  direttive  occorrenti,  sul
rispetto  delle  condizioni  e  delle  tempistiche  previste  per  il
raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR, cosi' come individuati
in allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13  luglio
2021 e dai successivi eventuali atti  modificativi  e  integrativi  e
adotta le opportune misure  per  tutelare  gli  interessi  finanziari
dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.
Titolo II
Applicazione ai contratti di sviluppo delle disposizioni previste
dalla sezione 3.13 del quadro temporaneo

                               Art. 6
 
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1. Al fine  di  sostenere  piu'  tangibilmente  lo  sviluppo  delle
attivita' economiche superando gli effetti negativi  derivanti  dalla
crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il
divario di  investimenti  accumulato  dalle  imprese  a  causa  della
predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione  ai  singoli
progetti  costituenti  i  programmi  di  sviluppo,  le   agevolazioni
previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere  riconosciute  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
  2. Fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti  e  condizioni
previsti dal decreto 9 dicembre 2014  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche', ove applicabili, delle disposizioni di cui  al
titolo I del presente decreto, le agevolazioni  di  cui  al  comma  1
possono essere riconosciute con  riferimento  alle  sole  domande  di
contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i  termini
indicati  con  il  provvedimento  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  e
limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree  del
territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a»  dalla
carta degli aiuti di Stato a  finalita'  regionale  valevole  per  il
periodo 2022-2027.
  3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere riconosciute ai
soli progetti di investimento di cui ai titoli II e IV del decreto  9
dicembre 2014 che rivestono carattere di ecostenibilita'  e  che,  ai
sensi del medesimo decreto 9 dicembre 2014, non trovano copertura  in
nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente  nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o  17  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
                               Art. 7
 
                      Agevolazioni concedibili
 
  1. Ai fini di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dalla
sezione 3.13 del Quadro temporaneo, le agevolazioni di cui decreto  9
dicembre 2014  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  possono
essere concesse nei limiti delle intensita' previste  dal  punto  89,
lettera d), del  Quadro  temporaneo  e,  comunque,  dell'importo,  in
termini  nominali  e   indipendentemente   dalla   forma   di   aiuto
individuata, previsto dal punto 89, lettere  a)  ed  e),  del  Quadro
temporaneo  medesimo.  Qualora   le   predette   agevolazioni   siano
riconosciute nella forma del finanziamento agevolato,  la  durata  di
quest'ultimo non potra', in ogni caso, essere superiore a otto anni.
  2. La concessione delle agevolazioni di cui al presente titolo deve
intervenire entro i termini previsti dalla medesima sezione 3.13  del
Quadro temporaneo.
  3. Ai fini di cui al comma 2, la concessione delle agevolazioni  si
intende perfezionata con l'approvazione  dell'istanza  da  parte  del
soggetto gestore.
  4. In deroga a quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del decreto 9
dicembre 2014 e in attuazione di quanto disposto  dal  punto  97  del
Quadro temporaneo, ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
cui al titolo III e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale
di cui al titolo  IV  del  richiamato  decreto  9  dicembre  2014  si
applicano,  ai  fini  della  concessione  degli   aiuti   individuali
richiesti, le maggiori soglie di notifica individuate  dal  punto  97
medesimo. Ai fini  dell'applicazione  delle  diposizioni  di  cui  al
presente comma, l'aiuto individuale oggetto di notifica  deve  essere
concesso entro i termini previsti dal punto 97 del Quadro temporaneo.
                               Art. 8
 
                         Disposizioni finali
 
  1. L'applicabilita' delle disposizioni di cui al presente titolo II
e' subordinata alla notifica di un regime di aiuti  alla  Commissione
europea e alla sua approvazione da parte della Commissione medesima.
  2.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico,   con   proprio
provvedimento, definisce i termini per la presentazione delle domande
di cui all'art. 6 e puo' fornire le eventuali  ulteriori  indicazioni
necessarie per la corretta attuazione delle disposizioni  di  cui  al
presente  titolo  II.  Il  soggetto  gestore   provvede   a   rendere
disponibile  sul  proprio  sito  internet  la  modulistica  utile   a
richiedere l'applicazione delle presenti disposizioni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 13 gennaio 2022
 
                                               Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2022
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 117

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