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legge, 25/2/2022
L. 25 febbraio 2022, n. 15, di conv. con mod., del d.l. 30/12/2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(GU n.49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)
legge
Materia: pubblica amministrazione / termini di legge

LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15

Conversione  in  legge, con  modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00022)
(GU n.49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)
  Vigente al: 1-3-2022  

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della   Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante  disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 febbraio 2022
 
                             MATTARELLA
 
                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
                                                            

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021), coordinato
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo stesso
Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
termini legislativi.». (22A01375)
(GU n.49 del 28-2-2022 - Suppl. Ordinario n. 8)
  Vigente al: 28-2-2022  

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e  3,  del  medesimo
testo unico,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
    Nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2022  si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Art. 1
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di  personale
a  tempo  indeterminato,  le  parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, in materia di autorizzazioni alle  assunzioni  per  esigenze  del
comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  3. All'articolo 1 del  decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.  192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.  11,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle  assunzioni
di personale a tempo indeterminato presso  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, gli uffici giudiziari e il sistema  delle  universita'
statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e
2020» e  le  parole  «31  dicembre  2021»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
    b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale  a
tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del
fuoco e soccorso pubblico, le parole:  «31  dicembre  2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017,  n.  205,  in  materia  di   facolta'   assunzionali   previste
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi  i  Corpi
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le  agenzie  e
gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 313, in materia di facolta' assunzionali di personale
della  carriera  prefettizia  e  di  livello   dirigenziale   e   non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per
il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022»;
    b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad
assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato,
le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti:
«per i  trienni  2019-2021  e  2022-2024»  e  le  parole  «50  unita'
appartenenti all'Area II, posizione economica  F1,»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «50  unita'  appartenenti  all'Area  II,  posizione
economica F2,».
  6. Agli oneri derivanti dal  comma  5,  lettera  b),  pari  a  euro
102.017 a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  dell'Avvocatura  dello   Stato   maturate   e
disponibili a legislazione vigente.
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9  gennaio  2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dell'istruzione  e
del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  mediante  apposite
procedure concorsuali pubbliche, le  parole  «entro  il  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».  Al
fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di  concorso,
la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle autorizzazioni di
spesa previste a legislazione  vigente  e  nel  rispetto  del  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per  avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal  comma  15  del
medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni  caso,
nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle  immissioni
in ruolo hanno priorita' i vincitori del concorso ordinario di cui al
decreto direttoriale n. 499 del  21  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.
  8.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 259:
      1) al comma 1, in materia di svolgimento  delle  procedure  dei
concorsi  indetti  o  da  indirsi  per  l'accesso  ai  ruoli  e  alle
qualifiche delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia,  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole
«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
        «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli  anni  2020  e
2021, dall'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio  verificatesi
negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e  d),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dall'articolo  1,  comma  381,
lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  dall'articolo
19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30  dicembre
2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
    b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi
di formazione previsti per il personale  delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  le
parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti  «31  marzo
2022».
  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in materia di facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze al fine di potenziare e accelerare  le  attivita'  e  i
servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonche'  di
incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle  strutture
della  giustizia  tributaria,  le  parole  «per  l'anno  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  20  febbraio
2019, n. 15, in materia di facolta' assunzionali del Ministero  dello
sviluppo  economico,  le  parole  «nel   triennio   2019-2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
  11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5  GHz,  in
scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere  prorogati  fino  al  31
dicembre 2024,  previa  presentazione  di  un'apposita  richiesta  da
avanzare, ai sensi del comma 9  dell'articolo  11  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
  11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, la proroga di  cui  al  comma  11  del  presente
articolo e' soggetta al versamento di un contributo annuo determinato
entro il 31 luglio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui  al  bando
di gara del Ministero dello sviluppo economico -  Direzione  generale
per i servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie  speciale,  n.
80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantita'  di  frequenze,
alla  popolazione  coperta  e  alla  durata  del  diritto   d'uso   e
considerando, altresi', il progressivo  spegnimento  delle  frequenze
oggetto di proroga.
  11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze  nella
banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di  garantire  il  rispetto  della
decisione di esecuzione  (UE)  2020/590  della  Commissione,  del  24
aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico
istituito dal Ministero dello sviluppo economico  con  gli  operatori
beneficiari della proroga di cui  al  comma  11.  Ai  componenti  del
tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati.
  11-quater. Nelle more della  piena  applicazione  della  tecnologia
DVBT2, al fine di prendere in  esame  le  problematiche  di  maggiore
impatto sul territorio italiano  derivanti  dalla  liberazione  della
banda 700 MHz,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono  partecipare
i  soggetti  coinvolti  nel  refarming  delle  frequenze,  nonche'  i
soggetti istituzionali  competenti.  Ai  componenti  del  tavolo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti   comunque   denominati.   Fermi   restando   il   termine
improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della  banda  700
MHz  e  i  vincoli  di  coordinamento  internazionale,  nel  caso  di
particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo  livello,
con  decreto  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi  eccezionali
possono essere individuate modalita' alternative di applicazione  dei
vincoli  interni  della   pianificazione   di   cui   alla   delibera
dell'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  n.  39/19/CONS,
salvaguardando  in  ogni  caso  i  diritti  acquisiti  dai   soggetti
interessati.
  11-quinquies.   Al   fine   di    consentire    il    proseguimento
dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di  non
piu'  di  cinque  unita'  di  personale  in  posizione   di   comando
provenienti da altre  pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del
personale  scolastico,  comprese  le  autorita'   indipendenti,   che
mantiene il trattamento  economico,  fondamentale  e  accessorio,  in
godimento.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   provvede   a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere
relativo al predetto trattamento economico.  Della  task  force  puo'
essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo
rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
  11-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  11-quinquies,  pari  a
200.000 euro per ciascuno degli anni 2023,  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  12.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di  attivita'  e
organizzazione delle pubbliche amministrazioni per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):
      1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni  dall'entrata
in vigore del presente  decreto»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 marzo 2022»;
      2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»,  sono
sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la  parola  «adotta»  e'  sostituita  dalle  seguenti:  «e'
adottato»;
      3) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. In sede  di
prima applicazione il Piano e' adottato entro il  30  aprile  2022  e
fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste  dalle
seguenti disposizioni:
        a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150;
        b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
        c) articolo 6, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165.»;
        a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in  materia  di  efficacia
delle  graduatorie  per  il  reclutamento  di   personale   destinato
all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente:
          «2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di
cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle  vigenti
facolta'  assunzionali,   e'   autorizzato   lo   scorrimento   delle
graduatorie del concorso di cui al medesimo comma  1,  che  rimangono
efficaci per  la  durata  dell'attuazione  del  PNRR,  nonche'  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione  di
personale  con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia  a   tempo
indeterminato.»;
  b) all'articolo 7-bis, comma  1,  in  materia  di  reclutamento  di
personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:
  1) le parole: «per l'anno 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'anno 2022»;
  2)  dopo  le  parole:  «ordinarie  procedure  di  mobilita',»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
  12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021,  n.
238, in materia di assunzione di personale per attivita'  relative  a
interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea,   dopo   la   parola:
«attraverso» sono inserite le seguenti: «lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici ovvero».
  12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, dopo le parole: «legge 28 maggio  2021,  n.  76,»  sono
inserite le seguenti: «ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,».
  12-quater. Al fine di accelerare la programmazione  e  l'attuazione
degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni
capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000  abitanti,
che  hanno  deliberato  la  procedura  di  riequilibrio   finanziario
pluriennale prevista dall'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni
di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque  nel
rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. Allo scopo di adeguare il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla
struttura organizzativa  per  effetto  di  intervenute  modificazioni
normative,  compresa  l'istituzione  di  una  posizione  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale,  nell'ambito  del   Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
medesimo Ministero, per lo  svolgimento  di  compiti  di  consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, con  particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse  e
strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «31 gennaio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
  13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
concernente  il  supporto  tecnico-operativo   alle   amministrazioni
pubbliche da parte di societa'  in  house  per  la  realizzazione  di
investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
  «6-ter. Ai contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati,
prorogati o rinnovati dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  per  lo
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al  presente  articolo
essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  al  primo
periodo possono  essere  stipulati,  prorogati  o  rinnovati  per  un
periodo  complessivo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma   non
superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR
al  quale  e'  riferita  la  prestazione   lavorativa;   il   mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi,  intermedi  e  finali,
previsti  dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi  dell'articolo  2119  del
codice civile».
  14. Le procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020 e per  il  triennio  2019-2021,  rispettivamente  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  agosto  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  234
del 5 ottobre 2019, possono essere  espletate  sino  al  31  dicembre
2022.
  15. La validita' della  graduatoria  della  procedura  speciale  di
reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del  medesimo
Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  del  Ministero
dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2022.
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale e delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  18.  Il  XII  mandato,  relativo  al  quadriennio  2018-2022,   dei
componenti  in  carica  del  Consiglio  centrale   interforze   della
rappresentanza militare, in  scadenza  a  luglio  2022,  nonche'  dei
consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di  finanza,  eletti  nelle  categorie  del
personale militare in servizio permanente e volontario, e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2022.
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato  del  direttore
del Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),  il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la  durata
massima  di  otto  anni  ed  e'  conferibile,  senza   soluzione   di
continuita', anche con provvedimenti successivi, ciascuno  dei  quali
di durata non superiore al quadriennio.»;
    b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni e  sicurezza  esterna  (AISE),  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.»;
    c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato  del  direttore
dell'Agenzia informazioni  e  sicurezza  interna  (AISI)  il  secondo
periodo e' sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata  massima
di otto anni ed e' conferibile, senza soluzione di continuita', anche
con provvedimenti  successivi,  ciascuno  dei  quali  di  durata  non
superiore al quadriennio.».
  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare  di  cui
al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in  materia   di
attribuzione  dei  gradi  di  vertice,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono  inserite
le seguenti: «e, se non  abbiano  raggiunto  il  limite  di  eta'  al
termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di eta'
e comunque al massimo per un altro anno,»;
    b) al comma 4, la parola «mandato» e' sostituita dalla  seguente:
«triennio».
  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato  dal  comma
20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23  aprile  1959,  n.
189, in materia di mandato del Comandante generale della  Guardia  di
finanza, dopo primo periodo e' inserito il seguente:  «Se  non  abbia
raggiunto il limite di eta' al termine del  triennio,  il  Comandante
generale permane nell'incarico fino al limite di eta' e  comunque  al
massimo per un altro anno.».
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189,
come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica  anche
ai mandati in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.
  24. Il mandato del  Presidente  e  degli  altri  organi  in  carica
dell'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge  24
dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato fino al  31  dicembre  2022,  al
fine di garantire la piena operativita' dell'Istituto.
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.  936,
in  materia  di  mandato  del  Presidente  del  Consiglio   nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con
quella del Consiglio, di cui all'articolo 7,  comma  1,  al  fine  di
assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di
scadenza del mandato di cui al presente comma e'  prorogato  sino  al
termine della durata del Consiglio».
  25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo  15,  comma
1, della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e'  prorogato  al  30
settembre, al fine di  prevedere  nell'aggiornamento  del  preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento  economico  degli  organi
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge  n.  580  del  1993,  il  primo
periodo del comma 2-bis  e'  soppresso  e  dopo  il  comma  2-bis  e'
inserito il seguente:
  «2-bis.1. Con il decreto di cui al  comma  2-bis  e'  prorogato  il
divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso
di  accorpamento  fino  al  1°  gennaio   dell'anno   successivo   al
completamento   dell'accorpamento   stesso.   Il   medesimo   decreto
stabilisce i criteri  per  il  trattamento  economico  relativo  agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e'  adottato  nei
limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio  in  base
alla  legislazione  vigente,  senza   che   possa   essere   previsto
l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18».
  25-ter.  Alla  compensazione,  in  termini   di   indebitamento   e
fabbisogno, degli oneri  derivanti  dal  comma  25-bis,  pari  a  5,9
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  25-quater. All'articolo  54-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'alinea,  le  parole  «Nel   triennio   2019-2021,»   sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
    b) alla lettera h),  le  parole  «inderogabilmente  entro  il  31
luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente  entro
il 31 marzo 2022».
  26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente  utili  e  di
lavoratori impegnati in attivita'  di  pubblica  utilita',  al  primo
periodo, le parole: «fino al 31 luglio 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo,  le  parole:
«per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2021 e 2022».
  26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, in materia di  convenzioni  per  l'utilizzazione  di  lavoratori
socialmente utili, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno
assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attivita'  di
pubblica utilita' di cui agli articoli 2 del decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.
280, o che procedono alla loro assunzione a tempo  indeterminato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, con le modalita' semplificate di cui all'articolo 1, comma  495,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  e'  riconosciuto  a  decorrere
dall'anno 2022 il contributo di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere  dal  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  27-bis.  Al  fine  di  rafforzare  la  capacita'  amministrativa  e
consentire  l'accelerazione  delle  procedure  e  degli  investimenti
pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche'  di
ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,
puo' avviare procedure selettive per l'assunzione  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui  al
secondo  periodo,  anche   in   soprannumero   riassorbibile,   anche
valorizzando le esperienze professionali maturate  dal  personale  in
servizio presso l'Azienda  Calabria  Lavoro,  che  ha  gia'  prestato
attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo  determinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine  e'  autorizzato
il trasferimento alla regione Calabria  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate,  per
figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   tramite
l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  lettera  b),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  28. La durata degli incarichi di  collaborazione  gia'  autorizzati
alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ai  sensi
dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, e' prorogata, se inferiore, fino al  limite  di  durata
massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli
oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500
per l'anno 2022, si  provvede,  quanto  a  euro  4.784.000,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura,  e,  quanto  a  euro  5.340.500,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero della cultura.
  28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole:  «30  settembre  2022»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
  28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, le parole:  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio 2022».
  28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  maggio  2021,  n.  76,
recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i  concorsi
pubblici e per la durata  dei  corsi  di  formazione  iniziale,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le  parole:  «permanere  dello  stato  di  emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,   e
successive proroghe» sono sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022»;
  b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «permanere dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio
2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al  terzo
periodo,  le  parole:  «permanere  dello  stato  di  emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, in materia  di  accesso  dei  cittadini  degli
Stati  membri  dell'Unione  europea  a  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti:
  «3. Sino all'adozione di  una  regolamentazione  della  materia  da
parte dell'Unione europea, al riconoscimento  dei  titoli  di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  previo  parere  conforme  del
Ministero dell'istruzione ovvero  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca. I candidati che presentano domanda  di  riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo  sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   conclude   il
procedimento di riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere,  a  pena  di
decadenza, di dare comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
  3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  luglio  2009,  n.
189, e per le selezioni pubbliche di  personale  non  dipendente,  al
riconoscimento  del  titolo  di  studio  provvede,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,    indipendentemente    dalla
cittadinanza posseduta,  anche  per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei
titoli di studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148.
  3.2. Al riconoscimento accademico  e  al  conferimento  del  valore
legale ai titoli di formazione  superiore  esteri,  ai  dottorati  di
ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti  nel  settore
artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza
posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane
ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002,  n.  148,  anche
per i titoli conseguiti in Paesi diversi da  quelli  firmatari  della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n.  148  del
2002. Il riconoscimento accademico produce  gli  effetti  legali  del
corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei  concorsi  pubblici
per l'accesso al pubblico impiego».
  28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a  euro  168.025
per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
  28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo  3  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, in  materia  di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio conseguiti all'estero, e' abrogato.
                             Art. 1 bis
 
Proroga dei termini per l'affidamento  dei  lavori  di  realizzazione
  delle opere pubbliche di messa in sicurezza  degli  edifici  e  del
  territorio
 
  1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I  termini  di
cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento  alle
opere oggetto di contributi assegnati  entro  il  31  dicembre  2021,
fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma
139-ter».
                             Art. 1 ter
 
Proroga delle misure volte al potenziamento del  personale  impiegato
  nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali
 
  1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «Per l'anno  scolastico  2020/2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino all'anno scolastico 2021/2022»;
  b) le parole: «subordinato a  tempo  determinato»  sono  sostituite
dalle   seguenti:   «diversi   da   quello   subordinato   a    tempo
indeterminato».
                            Art. 1 quater
 
Disposizioni in materia di  potenziamento  dell'assistenza  a  tutela
  della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica
 
  1. Al fine di potenziare,  nell'anno  2022,  i  servizi  di  salute
mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di  eta',  e
di migliorarne la sicurezza e la qualita',  anche  in  considerazione
della  crisi  psico-sociale  causata  dall'epidemia  di   SARS-CoV-2,
nonche' di  sviluppare  l'assistenza  per  il  benessere  psicologico
individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 31  maggio  2022,  adottano  un  programma  di
interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con  disturbi
mentali e affette da  disturbi  correlati  allo  stress  al  fine  di
garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il  territorio
nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  12  gennaio  2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  65
del 18 marzo 2017, e,  in  particolare,  per  il  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi:
  a) rafforzare  i  servizi  di  neuropsichiatria  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, ai sensi  dell'articolo  25  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  gennaio  2017,  potenziando
l'assistenza  ospedaliera   in   area   pediatrica   e   l'assistenza
territoriale,     con     particolare     riferimento      all'ambito
semiresidenziale;
  b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi
mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
  c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale
e collettivo, anche mediante l'accesso ai  servizi  di  psicologia  e
psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi  mentali,  e  per
affrontare situazioni di disagio psicologico,  depressione,  ansia  e
trauma da stress.
  2. Per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, finalizzata al reclutamento di  professionisti  sanitari  e  di
assistenti sociali secondo le modalita'  previste  dall'articolo  33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106.  Conseguentemente
le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di  cui  agli
allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge  n.  234  del  2021,  sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A
e B allegate al presente decreto.
  3. Tenuto  conto  dell'aumento  delle  condizioni  di  depressione,
ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a  causa  dell'emergenza
pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano erogano,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
relative a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili  presso  specialisti
privati  regolarmente  iscritti  nell'elenco   degli   psicoterapeuti
nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo  e'  stabilito
nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'  parametrato  alle
diverse fasce dell'indicatore della situazione economica  equivalente
(ISEE) al fine di sostenere  le  persone  con  ISEE  piu'  basso.  Il
contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000  euro.
Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per   accedere   al
contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti,  anche  reddituali,
per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno  2022,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse  determinate  al
comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite  tra
le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  come
indicato nella tabella C allegata al presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione
del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede  a  valere  sul  livello  di  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per  l'anno  2022,
che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Ai  relativi
finanziamenti accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
                          Art. 1 quinquies
 
Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza
                         in ambito digitale
 
  1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e' inserito il seguente:
  «Art.  31-bis  (Proroga  di  accordi  quadro  e  convenzioni  delle
centrali di committenza in ambito  digitale).  -  1.  In  conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni  e  tenuto  conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove  procedure  di  gara,  gli
accordi quadro e le convenzioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  settore  merceologico
"Informatica,   elettronica,   telecomunicazioni   e   macchine   per
l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione e che alla medesima  data  risultino  esauriti,
sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari  e  nel  limite
massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione
delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il  31  dicembre
2022, al fine di non  pregiudicare  il  perseguimento,  in  tutto  il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».
                               Art. 2
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole  «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n.  35,  relativo  all'acquisizione  di  certificati  e  informazioni
attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  relativo  alla
circolazione  con  patenti  di  guida   rilasciate   da   Stati   non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo,  i
titolari di patenti di guida  rilasciate  dal  Regno  Unito  di  Gran
Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, in  considerazione  dell'esigenza  di
procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea
e dalla Comunita' Europea dell'Energia Atomica  del  Regno  Unito  di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord,  possono  condurre  sul  territorio
nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino
al 31 dicembre 2022.
  4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma
1,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.
  5. Alla compensazione  degli  oneri  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
  6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del  personale
dirigente della Polizia di Stato, le parole «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».
  6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, le parole: «31 marzo 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022».
  6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, le parole: «degli anni 2022 e  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli anni 2022, 2023 e  2024».  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a 200.000 euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                             Art. 2 bis
 
                 Differimento di termini in materia
                   di ricompense al valor militare
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense  al
valore militare per i caduti, i  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 10-bis, le parole:  «2  giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2 giugno 2022»;
  b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le
attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui  all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 21  agosto  1945,  n.  518,
sono  demandate  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Le
modalita' attuative per la concessione delle  ricompense  di  cui  al
comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri»;
  c) al comma 10-quinquies, le parole:  «il  Ministero  della  difesa
provvede»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono».
                             Art. 2 ter
 
                Disposizioni in materia di rateazione
                        dei carichi di ruolo
 
  1. All'articolo 13-decies del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo  periodo,  si  applicano
anche alle richieste di rateazione relative ai carichi  di  cui  allo
stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con
riferimento a tali richieste  restano  definitivamente  acquisite  le
somme eventualmente gia' versate anche  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602.».
                               Art. 3
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria
 
  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022.  Nell'ambito  delle
misure di semplificazione di cui al presente comma e  fermo  restando
il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti  di
natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero  4-bis)  e'
inserito il seguente:
  «4-ter) per i clienti gia' identificati da un soggetto obbligato, i
quali, previa identificazione elettronica basata su  credenziali  che
assicurano i  requisiti  previsti  dall'articolo  4  del  regolamento
delegato (UE) 2018/389  della  Commissione,  del  27  novembre  2017,
consentono al  soggetto  tenuto  all'obbligo  di  identificazione  di
accedere  alle  informazioni  relative  agli  estremi  del  conto  di
pagamento intestato al medesimo cliente  presso  il  citato  soggetto
obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalita'  di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo
con riferimento a rapporti relativi  a  servizi  di  disposizione  di
ordini di pagamento e a servizi di informazione  sui  conti  previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e  8),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in  ogni
caso il nome e il cognome del cliente»;
  b) all'articolo 38:
  1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. In ogni fase del procedimento, l'autorita'  giudiziaria  adotta
le misure necessarie ad assicurare che l'invio della  segnalazione  e
delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e
l'identita' dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i
dati identificativi dei segnalanti non possono  essere  inseriti  nel
fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello per  il  dibattimento,
ne' possono essere in altro modo rivelati,  salvo  che  cio'  risulti
indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati  per  i  quali  si
procede. In tale caso, l'Autorita' giudiziaria provvede  con  decreto
motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del
segnalante e, ove possibile, la  riservatezza  della  segnalazione  e
delle informazioni trasmesse dalle FIU»;
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
rivela indebitamente l'identita' del  segnalante  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi  rivela
indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e  delle
informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le
notizie rivelate  sono  idonee  a  consentire  l'identificazione  del
segnalante.».
  1-bis.  All'articolo  31-novies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata
dei  fondi  immobiliari   quotati,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    a) le parole: «entro il 31  dicembre  2020»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;
    b) b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021».
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero del turismo, le  parole:  «Entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30  giugno
2022».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi per locazioni  passive,  le  parole:  «2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di
garanzia per le piccole e  medie  imprese,  il  secondo  e  il  terzo
periodo sono sostituiti dal seguente:  «A  decorrere  dalla  medesima
data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme  restando  le
maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie  di
soggetti  beneficiari,  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  157
del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
  1)  per  esigenze  diverse  dal  sostegno  alla  realizzazione   di
investimenti, nella misura massima  dell'80  per  cento  dell'importo
dell'operazione  finanziaria  in  favore  dei  soggetti   beneficiari
rientranti nelle fasce 3, 4  e  5  di  cui  al  predetto  modello  di
valutazione e nella misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al  medesimo
modello.  In  relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta  misura
massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura  del
Fondo di garanzia rispetto  all'importo  dell'operazione  finanziaria
sottostante, come previsto  dall'articolo  7,  comma  3,  del  citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
  2)  per  esigenze  connesse  al  sostegno  alla  realizzazione   di
investimenti, nella misura massima dell'80 per cento  dell'operazione
finanziaria   in   favore   di   tutti   i   soggetti    beneficiari,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza  di  cui  al  predetto
modello di valutazione»;
  b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo  degli  impegni
che possono essere assunti dal Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese, le parole: «di cui  160.000  milioni  di  euro»  e  le
parole: «50.000 milioni di euro riferiti» sono soppresse.
  4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n.
40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le  piccole  e
medie imprese, dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
    «m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e  m-bis),  il
cui termine iniziale di rimborso del capitale e' previsto  nel  corso
dell'anno 2022, il  termine  anzidetto,  su  richiesta  del  soggetto
finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi,  fermi  restando  gli  obblighi  di
segnalazione e prudenziali;».
  5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
    «d-bis) ripartito, nel limite  massimo  di  25  milioni  di  euro
annui, tra i comuni che  presentano,  successivamente  all'attuazione
del correttivo di cui al comma 450,  una  variazione  negativa  della
dotazione  del   Fondo   di   solidarieta'   comunale   per   effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;».
  5-bis. All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  concernente  la
dichiarazione e le certificazioni dei sostituti  d'imposta,  dopo  il
comma 6-quinquies e' inserito il seguente:
    «6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata  trasmissione  delle
certificazioni uniche relative a somme e  valori  corrisposti  per  i
periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo  all'applicazione
della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione  della
corretta certificazione  e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
secondo anno successivo al termine indicato  dal  primo  periodo  del
medesimo comma 6-quinquies».
  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 574, le parole: «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
    b)  al  comma  992,  le  parole:  «possono  comunicare,  entro  i
successivi trenta giorni da tale data, la volonta' di  esercitare  la
facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto  piano   di   riequilibrio
finanziario pluriennale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono
comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale  data,  la
facolta'  di  rimodulare  o  di  riformulare  il  suddetto  piano  di
riequilibrio finanziario pluriennale»;
    c) il comma 994 e' sostituito dal seguente:
      «994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo  alla  data
della comunicazione di cui ai  commi  992  e  993,  gli  enti  locali
presentano una proposta di  rimodulazione  o  di  riformulazione  del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale».
  5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per  i
liberi consorzi comunali della Regione siciliana e  per  le  province
della  regione  Sardegna  in  dissesto  finanziario  che   presentano
l'ipotesi di  bilancio  riequilibrato  entro  il  31  dicembre  2022,
dimostrando l'impossibilita' di realizzare  l'equilibrio  finanziario
durevole  nel  periodo  di  riferimento  dell'ipotesi   di   bilancio
riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione  prevista
dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal  1°
gennaio 2023 decorre il nuovo termine di  cinque  anni  previsto  dal
comma 1-ter dell'articolo 259  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
  5-quinquies. A  decorrere  dall'anno  2022,  i  comuni,  in  deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
  5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter  dell'articolo  109  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le  parole:  «all'esercizio  2021,
con riferimento al rendiconto 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«all'esercizio   2021   e   all'esercizio   2022,   con   riferimento
rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021».
  5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,  le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31  marzo
2022».
  5-octies. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole:  «Per  gli  anni  dal  2015  al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024».
  5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 140, secondo periodo, le parole: «15  febbraio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022»;
    b) al comma 141, ultimo periodo, le parole:  «28  febbraio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
  5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»;
  b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «28 febbraio 2022».
  5-undecies. Al primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  12  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  giugno  2016,  n.  119,  le  parole:  «e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022».
  5-duodecies. Al comma  2  dell'articolo  71  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente:
«2022».
  5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza
epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di
formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori
legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018  e  2019,  puo'
essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere  dal
30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai  sensi  del  primo
periodo, al  decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) e'  sostituita  dalla
seguente:
      «c)  partecipa  al  processo  di  elaborazione  di  principi  e
standard in materia di informativa contabile e  di  sostenibilita'  a
livello europeo ed  internazionale,  intrattenendo  rapporti  con  la
International  Financial   Reporting   Standards   Foundation   (IFRS
Foundation),  con  l'European  Financial  Reporting  Advisory   Group
(EFRAG) e con gli organismi di altri  Paesi  preposti  alle  medesime
attivita'»;
    b) all'articolo 9-ter, comma  2,  le  parole:  «all'International
Accounting Standards Board (IASB)» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla IFRS Foundation».
  5-quaterdecies.  Al  comma  808  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli  ammortamenti,
l'ultimo  periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   «In   relazione
all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla  pandemia
di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del  presente  comma
e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».
  5-sexiesdecies. Il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,
previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  e'  differito  al  31  maggio
2022.
  5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163,  comma  3,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
autorizzato per gli  enti  locali  l'esercizio  provvisorio  fino  al
termine di cui al comma 5-sexiesdecies.
  5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Con
riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al  primo  periodo,
gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»;
  b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
      «10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi
passivi  sul   debito   statale   derivante   dalle   operazioni   di
ristrutturazione perfezionate alla  data  del  31  dicembre  2022  e'
destinato al finanziamento di un apposito fondo  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di  cui  al
primo periodo e' stabilito con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  quantificazione   operata   dall'Unita'   di
coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto  dell'andamento  atteso
dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno  o  piu'  decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo  sono  ripartite
tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati  allo  Stato  ai
sensi  del  presente  articolo,  tenuto  conto,  altresi',  del  loro
contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione
dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale  dei  mutui
medesimi. Il fondo di cui al primo periodo e'  finanziato,  anche  in
via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
per interessi passivi sul debito pubblico  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2022,  delle
attivita'  ad  alto  contenuto  specialistico  del  Ministero   dello
sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle
apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai  fini
della  salvaguardia  della  vita  e  della  sicurezza  in  mare,   e'
autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'Amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero dello sviluppo economico addetto alle  relative  attivita'.
Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per
l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
  6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il
comma 201 e' inserito il seguente:
    «201-bis.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  201  sono
conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla  compensazione
degli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   e
fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
  6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al  comma  5,  la  parola:  «centotrenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «centotrentacinque»;
  b) al comma 7, lettera  b),  le  parole:  «tecnico-economica»  sono
soppresse.
  6-quater. Per i soggetti  che  svolgono  attivita'  di  allevamento
avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a  restrizioni  sanitarie
per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina  africana
sono prorogati al 31  luglio  2022  i  termini  aventi  scadenza  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30  giugno  2022  per  i
versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli  23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n.  600,  alle  trattenute  relative  alle  addizionali  regionale  e
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  che  i
predetti soggetti operano  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  e
all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati
in unica soluzione entro il 16  settembre  2022  o  in  quattro  rate
mensili di pari importo  da  corrispondere  entro  il  giorno  16  di
ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
  6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo  di  avanzi
di amministrazione per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  si
applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto  della
gestione dell'esercizio finanziario 2021.
  6-sexies. All'articolo 3, comma  11-quater,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21
novembre  2007,  n.  231,  in  materia  di  limitazioni  all'uso  del
contante,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022» e le  parole:  «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  6-octies. La certificazione di cui al  comma  781  dell'articolo  1
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   relativa   all'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al  comma  780  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021,  e'
resa entro il 31 maggio 2022.
                             Art. 3 bis
 
Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
  n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,
  n. 106, in materia di recupero dell'IVA  su  crediti  non  riscossi
  nelle procedure concorsuali
 
  1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, le parole: «si  applicano  alle  procedure  concorsuali  avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  si  applicano  alle  procedure
concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
                             Art. 3 ter
 
Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per
  il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve
  entita'
 
  1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, alinea, le parole:  «con  decreto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «con  due  distinti  decreti»,  le  parole:  «entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  1°  maggio
2022», le  parole  da:  «su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico» fino a: «Ministro della giustizia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla  lettera  b),  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  l'IVASS»  e  le  parole:   «una
specifica  tabella  unica  su»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«specifiche tabelle uniche per»;
  b) al comma 2:
  1) all'alinea, le parole: «La tabella unica nazionale  e'  redatta»
sono sostituite dalle seguenti: «Le tabelle uniche nazionali  di  cui
al comma 1 sono redatte»;
  2) alla lettera a), le  parole:  «della  tabella»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle tabelle»;
  c) al comma 3, le parole: «dalla tabella unica nazionale di cui  al
comma  2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalla  tabella  unica
nazionale di cui al comma 1, lettera b)»;
  d) al comma 5, dopo le parole: «nella tabella unica nazionale» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera b),».
                            Art. 3 quater
 
Proroga dei termini per la consegna dei beni  ordinati  entro  il  31
  dicembre 2021 ai fini della fruizione  del  credito  d'imposta  per
  investimenti in beni strumentali
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1054, le parole: «ovvero entro  il  30  giugno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022»;
    b) al comma 1056, le parole: «ovvero entro  il  30  giugno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2022».
                          Art. 3 quinquies
 
Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di  occupazione
  di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei
commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, e' prorogata al 30 giugno 2022.
                            Art. 3 sexies
 
Efficacia di disposizioni in materia di detraibilita' delle spese per
  attestazioni, asseverazioni  e  visti  di  conformita'  relativi  a
  interventi sul patrimonio edilizio
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 121,  comma  1-ter,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano  anche
per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.
                           Art. 3 septies
 
Proroga delle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  125-ter,
                  della legge 4 agosto 2017, n. 124
 
  1. Per l'anno  2022,  il  termine  di  cui  all'articolo  1,  comma
125-ter, primo periodo,  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  e'
prorogato al 1° gennaio 2023.
                            Art. 3 octies
 
Proroga del termine per la presentazione della domanda per  l'accesso
  al Fondo indennizzo risparmiatori
 
  1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le parole: «entro  il  15  marzo  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 1° maggio 2022».
                            Art. 3 novies
 
Proroga in materia di prodotti succedanei  dei  prodotti  da  fumo  e
  disposizioni in materia di imposta  di  consumo  sui  prodotti  che
  contengono nicotina
 
  1. Al primo periodo del comma  1-bis  dell'articolo  62-quater  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, le parole: «al venti per cento e al quindici per  cento  dal  1°
gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al venti per  cento  e
al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo  2022,  al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31
dicembre 2022».
  2. Dopo l'articolo 62-quater del  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' inserito il seguente:
  «Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti  che  contengono
nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati  sottoposti
ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di  consentire,
senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza
da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al  loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari  a
22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in
commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24  aprile
2006, n. 219. Ai fini della determinazione  dell'imposta  di  cui  al
presente comma si tiene conto anche  del  peso  degli  involucri,  se
presenti.
  2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
  a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma  1  ottenuti  nel
territorio nazionale;
  b) l'importatore, per  i  prodotti  di  cui  al  medesimo  comma  1
provenienti da Paesi terzi;
  c) il soggetto cedente che adempie al  medesimo  pagamento  e  agli
obblighi  previsti  dal  presente  articolo  per  il  tramite  di  un
rappresentante  fiscale  avente   sede   nel   territorio   nazionale
autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui  al  comma  1
provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
  3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma  1
e'  preventivamente  autorizzato  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. A tale fine il medesimo  soggetto  presenta  alla  medesima
Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,  oltre
ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso
dei requisiti stabiliti per  la  gestione  dei  depositi  fiscali  di
tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la  denominazione
e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare,
la quantita' di prodotto presente in  ciascuna  confezione  destinata
alla vendita al pubblico,  nonche'  gli  altri  elementi  informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
  4. Il rappresentante  fiscale  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),
designato  dal  soggetto  cedente  i  prodotti  di  cui  al  comma  1
provenienti da uno  Stato  dell'Unione  europea,  e'  preventivamente
autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine  il
medesimo rappresentante presenta alla medesima  Agenzia,  un'istanza,
in forma telematica, in cui sono indicati,  oltre  ai  dati  previsti
dalla determinazione di cui al comma 15, il  possesso  dei  requisiti
stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di  tabacchi  lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto  dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi  dell'Unione  europea
che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al
pubblico,   nonche'   gli   altri   elementi   informativi   previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a garantire il
pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta  di  cui
al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della  legge
10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione e' pari al 10
per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei
dodici mesi solari precedenti e comunque  non  inferiore  alla  media
dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei  dodici  mesi  solari
precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata
in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in  relazione
a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
  6. L'autorizzazione rilasciata  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli di cui ai commi 3 e 4 e'  revocata  in  caso  di  violazione
delle  disposizioni  in  materia   di   liquidazione   e   versamento
dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso  di
uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga
meno la garanzia di cui al comma 5.
  7. Per i soggetti obbligati  di  cui  al  comma  2,  diversi  dagli
importatori,  l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base   degli
elementi  indicati  nella  dichiarazione  mensile  che  il   soggetto
medesimo deve presentare ai  fini  dell'accertamento  entro  il  mese
successivo a quello cui  la  dichiarazione  si  riferisce.  Entro  lo
stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
  8. Per i prodotti di cui al comma 1  provenienti  da  Paesi  terzi,
l'imposta di cui al comma 1  e'  accertata  e  riscossa  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per  i  diritti
di confine.
    9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad  essere  immessi  in
consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella
di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per  i  prodotti
provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento  dei
prodotti di cui al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando  la
denominazione e il  contenuto  dei  medesimi  prodotti.  Allo  stesso
adempimento e' tenuto il rappresentante di  cui  al  comma  2  per  i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da  altri  Paesi  dell'Unione
europea che il soggetto cedente di cui al comma 2  intende  immettere
in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento  dei  prodotti  di
cui al comma 1 nella tabella  di  commercializzazione  e'  effettuato
solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita  per  il  consumo
nel territorio nazionale.
  10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione  dei  prodotti
di cui al presente articolo e' legittimata mediante  applicazione  di
appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
  11. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
  12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' effettuata in  via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della
legge 22 dicembre 1957,  n.  1293.  Per  la  vendita  a  distanza  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
  13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli  sono  stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalita'  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
  a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie  e
le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei  prodotti  di  cui  al
comma 1;
  b) effettiva capacita' di garantire  il  rispetto  del  divieto  di
vendita ai minori;
  c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
  d) presenza dei  medesimi  requisiti  soggettivi  previsti  per  le
rivendite di generi di monopolio.
  14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui  al  comma
13  agli  esercizi  di  cui  al  medesimo  comma  e'  consentita   la
prosecuzione dell'attivita'.
  15. Le disposizioni degli articoli 291-bis,  291-ter  e  291-quater
del testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in
base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale  a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso
di eventuali involucri funzionali al consumo degli  stessi  prodotti.
Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui  al  comma  1  le
disposizioni di cui all'articolo 50, nonche'  le  disposizioni  degli
articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5  della  legge  18
gennaio 1994, n. 50.
  16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le   modalita'   di
presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3 e 4, le  modalita'  di  presentazione  e  i  contenuti  della
richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella
di commercializzazione di cui al comma 9,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'  con  quelle
vigenti per i tabacchi  lavorati,  per  quanto  applicabili.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   prescrizioni
necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede:
  a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 2;
  b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
                               Art. 4
 
               Proroga di termini in materia di salute
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  relativo  alla  possibilita',  per  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione  di  medicina
generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione  con
il servizio sanitario nazionale, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2.  Le   disposizioni   di   cui   all'articolo   2-quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita'  per  i
laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  di  assumere  incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'
alla possibilita' per i medici iscritti al corso di  specializzazione
in pediatria, durante il percorso formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate  al
31 dicembre 2022.
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus
SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto
aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato
fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «Fino al  31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;
  b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi degli articoli 2-bis  e
2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2-ter,
comma  1,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  11   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma  430,  relativo  all'autorizzazione  ad  assumere  un
contingente di personale per l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),
le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per
gli anni 2021 e 2022,»;
    b) il comma 431 e' sostituito dal  seguente:  «431.  L'AIFA  puo'
prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il  30  giugno
2022, i contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  con
scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita',  nonche'
i contratti di prestazione di lavoro flessibile di  cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
il 31 dicembre 2021, nel limite  di  39  unita'.  Ferma  restando  la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;
    c) al comma 432, relativo al  divieto  per  l'AIFA  di  stipulare
contratti di lavoro autonomo per  il  conferimento  di  incarichi  ad
esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere  dal
1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal  1°
luglio 2022»;
    d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno  2021»
sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».
  5. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui  al  comma  4,
lettera d), pari a  1.449.765  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute.
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n.  26,  in  materia  di  termini  per  l'applicazione  di  norme  di
protezione  degli  animali  utilizzati  a  fini   scientifici,   sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2022» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° luglio 2025»;
  b) al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno di ogni anno».
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo  2022,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della  salute
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al  primo  periodo
ai predetti ministeri.
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le  seguenti:  «e
per il primo trimestre dell'anno 2022».
  8-bis All'articolo  18,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2021», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  8-ter.  All'articolo  38,  comma  1-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022».
  8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al
consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto; il consiglio di  amministrazione
dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 3, del decreto  legislativo  28  giugno  2012,  n.  106,  le
conseguenti  modifiche  allo  statuto.  Con  successivo  decreto  del
Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e' nominato il  nuovo
consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al secondo periodo, resta in carica  il  consiglio  di
amministrazione nominato con decreto  del  Ministro  della  salute  2
marzo 2020.
  8-quinquies.  Le  disposizioni  del  comma  8-quater   non   devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge  11
gennaio 2018, n. 3, le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2022».
  8-septies. All'articolo 48, comma 4,  del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101, in materia di norme  fondamentali  di  sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, le parole:  «Entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2023,».
  8-octies. All'articolo 25, comma  4-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  le  parole:  «con
legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 31  dicembre  2020,  n.  183,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con legge regionale, emanata successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,».
  8-novies. Al fine  di  contrastare  efficacemente  e  contenere  il
diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo
1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  «31
marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8-novies,
pari  a  euro  3.678.770  per  l'anno  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
  8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini  affetti
da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338  dell'articolo
1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono  incrementate  di  2
milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «28 febbraio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022».
                               Art. 5
 
             Proroga di termini in materia di istruzione
 
  1. I  termini  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'articolo  232  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia
scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,  relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  dei
gruppi di lavoro per l'inclusione  scolastica,  e'  prorogato  al  31
marzo 2022, ferma restando la facolta',  anche  dopo  tale  data,  di
continuare a effettuare in videoconferenza le sedute  dei  gruppi  di
lavoro, dandone comunicazione all'istituzione  scolastica  presso  la
quale sono istituiti.
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, le  parole  «entro  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2022».
  3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2022  che  costituisce»
sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024; tali importi costituiscono».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari  a  400.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440.
  3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  2-ter  (Incarichi  temporanei  nelle  scuole   dell'infanzia
paritarie).  -  1.  Per  garantire  il  regolare  svolgimento   delle
attivita' nonche' l'erogazione del servizio  educativo  nelle  scuole
dell'infanzia paritarie  qualora  si  verifichi  l'impossibilita'  di
reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente
con il prescritto titolo  di  abilitazione,  e'  consentito,  in  via
straordinaria,  per  l'anno  scolastico  2021/  2022  e  per   l'anno
scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche
alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia
in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei
suddetti incarichi temporanei non e'  valido  per  gli  aggiornamenti
delle graduatorie di istituto delle scuole statali».
  3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' sostituito dal seguente:
  «9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a  quelli
vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022  che  residuano
dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e  4,
salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
i decreti del capo del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498  e  499
del 21 aprile 2020, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n.  34  del  28  aprile  2020,  e'  bandita  una  procedura
concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso  riservata
ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4  che,  entro  il
termine di presentazione delle  istanze  di  partecipazione,  abbiano
svolto nelle istituzioni scolastiche statali un  servizio  di  almeno
tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici,
valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3  maggio
1999, n. 124. Il bando determina altresi' il contributo di segreteria
posto  a  carico  dei  partecipanti,  in  misura  tale   da   coprire
integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun  candidato
puo' partecipare alla procedura in un'unica regione e  per  una  sola
classe di concorso e puo' partecipare solo per una classe di concorso
per la quale abbia maturato almeno un'annualita', valutata  ai  sensi
del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di   merito   regionali   sono
predisposte  sulla  base  dei  titoli  posseduti  e   del   punteggio
conseguito in una prova disciplinare da tenere  entro  il  15  giugno
2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto  del  Ministro
dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente  comma,  che
sono resi indisponibili per le operazioni di mobilita'  e  immissione
in ruolo, i candidati  vincitori  collocati  in  posizione  utile  in
graduatoria sono assunti a  tempo  determinato  nell'anno  scolastico
2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di
formazione, anche  in  collaborazione  con  le  universita',  che  ne
integra le competenze  professionali.  Nel  corso  della  durata  del
contratto a  tempo  determinato  i  candidati  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59.  A  seguito  del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento  del  percorso  annuale  di
formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'  assunto   a   tempo
indeterminato e confermato in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed
economica dal 1° settembre 2023, o,  se  successiva,  dalla  data  di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il  percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.   Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori».
  3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: «15 febbraio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «15 marzo 2022»  e  le  parole:  «30  novembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».
  3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di
ruolo delle istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, di cui alla  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  possono
chiedere la proroga della permanenza  in  servizio  fino  al  termine
dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di eta'.
All'attuazione della  disposizione  del  primo  periodo  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato.
                             Art. 5 bis
 
Incremento e revisione delle  modalita'  di  riparto  del  Fondo  per
  l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione  degli  alunni  con
  disabilita'
 
  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le  parole:  «100  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «200
milioni». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le  parole:  «70  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «100
milioni», le parole: «degli enti territoriali» sono sostituite  dalle
seguenti:   «delle   regioni,   delle   province   e   delle   citta'
metropolitane» e  le  parole:  «30  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «100 milioni».
                             Art. 5 ter
 
Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle  graduatorie
  provinciali per le supplenze finalizzato  a  garantire  il  diritto
  all'istruzione degli studenti con disabilita'
 
  1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico  e  di
garantire i diritti  degli  studenti  con  disabilita',  maggiormente
penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19,
l'applicazione della procedura prevista dall'articolo  59,  comma  4,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'  prorogata  per
le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle  scuole
di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente
ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze riservate ai  docenti  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione su sostegno, di cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
                               Art. 6
 
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami  di
                                Stato
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali  nel  comparto  AFAM,  le
parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «,  2021-2022  e
2022-2023».
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale  del
comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale  del
comparto  AFAM,  le  parole:  «a   decorrere   dall'anno   accademico
2022/2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2023/2024».
  3. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi  di
edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole
«31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022».
  3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo  4  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19, e' inserito il seguente:
  «2-ter. Il termine di adeguamento alla  normativa  antincendio  per
gli edifici, i locali  e  le  strutture  delle  universita'  e  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
non si sia provveduto al predetto adeguamento,  e'  stabilito  al  31
dicembre 2024».
  3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  definite  idonee
misure gestionali di mitigazione del rischio, da  osservare  fino  al
completamento dei lavori di adeguamento. Con il  decreto  di  cui  al
presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024,  sono
altresi' stabilite scadenze differenziate per  il  completamento  dei
lavori di adeguamento a fasi successive».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e  2-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41,  relative  alle  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti  e  curriculari,  sono
prorogate fino al 31  dicembre  2022.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano  anche  alle  professioni  di  agrotecnico  e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito  industriale  laureato,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del  predetto  articolo
6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
  4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica  nazionale,  di  cui
all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogata da
nove a dieci anni.
  4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, in materia di personale degli enti  pubblici  di  ricerca,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4-quater, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente:
  «4-quinquies. Con riferimento alle procedure  di  cui  all'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste  in
essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto  dei  requisiti
di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20  maturati  al
31 dicembre 2021, anche in deroga a norme  di  proroga  del  predetto
termine».
  4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, relativa  alla  promozione  dello  sviluppo
professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di  terzo  livello,
le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30  milioni»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  pubblici  di
ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10  milioni  di  euro,
ripartiti con le modalita'  di  cui  al  secondo  periodo,  anche  le
procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di  ruolo  di
terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello  avviate
tra il 1°  gennaio  2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni relative  alla  messa  ad  esaurimento  dei  profili  di
ricercatore e tecnologo di terzo livello».
  4-quinquies. All'articolo 1,  comma  244,  secondo  periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo  al  progetto  della  Scuola
europea di industrial engineering and  management,  le  parole:  «per
l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2021  e
2022». Ai fini dell'attuazione della disposizione  di  cui  al  primo
periodo, presso il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti i  residui
delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244,
della legge n. 145 del 2018, nonche' quella di  cui  all'articolo  1,
comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  A  tale  fine,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' attuative del progetto di cui al citato articolo  1,  comma
244, della legge n. 145 del 2018, comprese le  modalita'  di  impiego
delle risorse di cui al presente comma, sono  stabilite  in  apposita
convenzione tra la  Scuola  europea  di  industrial  engineering  and
management e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a  300.000
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
                               Art. 7
 
              Proroga di termini in materia di cultura
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica  di
progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016,  le  parole
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo al  personale  della  segreteria  tecnica  di  progettazione
costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 2023».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno  degli
anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per  ciascuno
degli  anni   2022   e   2023   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  relativo  alle  contabilita'
speciali intestate  ai  Segretariati  regionali  di  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del  patrimonio
culturale, le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
  4-bis. Al fine di garantire  la  continuita'  nella  valorizzazione
delle attivita' di missione pubblica dell'Istituto  dell'enciclopedia
italiana, in particolare per l'aggiornamento della  base  dati  della
Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana,  anche
attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto  e'
concesso un contributo pari a 1 milione di euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023».
                               Art. 8
 
             Proroga di termini in materia di giustizia
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    b) al comma  3,  le  parole:  «2018,  2019,  2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,   relativo   al   divieto   di   assegnazione   del    personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
relativo alla durata del tirocinio professionale per  l'accesso  alla
professione  forense,  dopo  le  parole:  «nella  sessione   di   cui
all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27,» sono inserite le seguenti: «o  nella  sessione  di  cui
all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21,».
  4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre  2012,  n.
247, le parole: «nove anni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dieci
anni».
  4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci
anni».
  4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal  14
settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere  dal  1°
gennaio 2024».
  4-sexies. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
4-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e
di  euro  1.520.000  per  l'anno  2023,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
                               Art. 9
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti  del
terzo settore, le parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti «31 dicembre 2022».
  1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del  Terzo  settore,  di
cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,   relativo
all'individuazione degli enti del Terzo settore,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti   religiosi
civilmente  riconosciuti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,»;
  b)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti   religiosi
civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
  c)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente   religioso
civilmente  riconosciuto»  sono  inserite  le  seguenti:   «o   della
fabbriceria».
  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 112,  relativo  alle  imprese  sociali,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Agli  enti   religiosi
civilmente  riconosciuti»  sono  inserite  le   seguenti:   «e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,»;
  b)  al  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  «gli  enti   religiosi
civilmente riconosciuti» sono inserite le seguenti: «e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985»;
  c)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «dell'ente   religioso
civilmente  riconosciuto»  sono  inserite  le  seguenti:   «o   della
fabbriceria».
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  ai  commi
1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante  i
termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla
contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a  dichiarare  e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi  relativi  alla
contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria
dovuta alla Gestione separata di  cui  all'articolo  2,  commi  26  e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi
erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e
figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato.».
  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo  116  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo
3 della legge n. 335 del  1995,  come  modificato  dal  comma  3  del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono
soppresse.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a  decorrere
dal secondo anno successivo a quello  di  operativita'  del  registro
unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  all'anagrafe
delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le  quali  continuano  ad
essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del  volontariato
di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022.  Le  Organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale,  coinvolte  nel
processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  che  non  siano  gia'
regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione  del  cinque
per mille nell'esercizio 2021,  possono  accreditarsi  per  l'accesso
alla ripartizione del cinque per mille  nell'esercizio  2022  con  le
modalita' stabilite dall'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
  7. Le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle  risorse  umane
dell'INAIL, sono ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo  2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
  8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021,  n.  106,  le  parole:  «500.000  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce limite massimo di spesa» sono sostituite dalle  seguenti:
«500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022,
che costituiscono limite massimo di spesa». All'onere  derivante  dal
primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di  euro  per
l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
  8-ter. Al  fine  di  sostenere  la  transizione  occupazionale  del
personale impiegato nel settore del trasporto  aereo  e'  costituito,
per  gli  anni  2022,  2023  e  2024,  presso  il   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  un  apposito  bacino
finalizzato a garantire ai lavoratori  l'erogazione  delle  attivita'
formative relative alle singole qualifiche  professionali  necessarie
al  mantenimento  in  corso  di  validita'  delle  licenze  e   delle
certificazioni e alla riqualificazione  professionale  del  personale
per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
regioni  territorialmente  interessate  possono  destinare   a   tali
lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli  strumenti  e  delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente,  compresi  specifici
programmi di outplacement.
  8-quater.  Possono  accedere  al  bacino,  a  seguito  di   accordo
governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
con la partecipazione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle
regioni interessate, con le organizzazioni  sindacali  stipulanti  il
contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  trasporto  aereo  e
maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del  trasporto
aereo collocati in NASpI a  seguito  di  procedure  di  licenziamento
collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
  8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore
aereo  stabilmente  operanti  nel  territorio  nazionale  individuano
prioritariamente il personale da  assumere  anche  tra  i  lavoratori
collocati nel bacino di cui al comma 8-ter.
                               Art. 10
 
           Proroga di termini in materia di infrastrutture
                       e mobilita' sostenibili
 
  1. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.
  1-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, le parole: «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».
  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente:
  «75-bis. A  decorrere  dal  30  settembre  2022,  i  monopattini  a
propulsione  prevalentemente  elettrica  commercializzati  in  Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su
entrambe  le  ruote.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica gia' in circolazione  prima  di  tale  data  devono  essere
adeguati alle prescrizioni del primo  periodo  entro  il  1°  gennaio
2024»;
  b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
      «75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica possono circolare:
        a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite
di  velocita'  non  superiore  a  50  chilometri  orari,  nelle  aree
pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie  ciclabili,
sulle strade a priorita' ciclabile, sulle  piste  ciclabili  in  sede
propria  e  su  corsia  riservata  e  ovunque   sia   consentita   la
circolazione dei velocipedi;
        b) fuori  dei  centri  abitati,  esclusivamente  sulle  piste
ciclabili e sugli altri  percorsi  riservati  alla  circolazione  dei
velocipedi».
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
    a) al 15 marzo 2022, il termine di cui  al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per l'adozione  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze;
    b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al  secondo  periodo  del
medesimo comma 671 per la  rendicontazione  da  parte  delle  imprese
beneficiarie;
    c) al 30 giugno 2022, il termine di  cui  al  terzo  periodo  del
medesimo comma 671  per  l'assegnazione  delle  citate  risorse  alle
imprese beneficiarie.
  2-bis. Al fine di assicurare  continuita'  nell'operativita'  delle
amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di  permanere  negli
immobili conferiti o  trasferiti  ai  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione   del   prolungamento   dell'eccezionale   congiuntura
economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  nonche'
dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del  mercato
immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351  del  2001
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2-sexies:
  1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2022»;
  2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche' di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 novembre 2021, n. 215, oltre che  degli  importi  determinabili  a
seguito di novazione oggettiva di  obbligazioni,  oneri,  indennizzi,
indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi  dei  contratti  di
locazione  in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di  manleva  o
d'indennizzo»;
  b) al comma 2-septies, secondo periodo, la  parola:  «ventiquattro»
e' sostituita dalla seguente: «quarantotto».
  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni
dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, sono fissati:
    a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui  all'articolo  1,  comma
676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la  rendicontazione  da
parte delle imprese che effettuano servizi di  trasporto  ferroviario
di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico
degli effetti economici imputabili  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19;
    b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677,
della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per
l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
  3-bis. Alle lettere a) e b) del comma  1  dell'articolo  2-ter  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «fino al 30  giugno
2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020,  n.  27,  in  materia   di   proroga   della   scadenza   delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le  parole:  «fino
al 31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2022».
  3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, in materia di misure a  sostegno  della  conversione  ad
alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di  merci,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».
  3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, in materia di corsi  di  formazione  al  salvamento,  le
parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022».  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili e' autorizzato ad  apportare  al  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.
206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo  della  semplificazione
delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo
e  la  sostituzione  delle   abilitazioni   per   l'esercizio   della
professione di assistente ai bagnanti nonche' per il  rilascio  delle
autorizzazioni a nuovi soggetti formatori,  per  garantire  la  piena
osservanza delle regole della concorrenza ed  evitare,  nel  rispetto
delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse  al
contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere
gli esami per l'ottenimento del brevetto.
  3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «e di 4 milioni di euro per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022
al 30 giugno 2022»;
  b) al terzo periodo, le parole: «Fino a concorrenza del  limite  di
spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle  seguenti:
«Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti».
  3-septies. A decorrere dall'anno  2022,  le  Autorita'  di  sistema
portuale  destinano,  compatibilmente  con   le   disponibilita'   di
bilancio, una quota  pari  all'1  per  cento  delle  entrate  proprie
derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, al finanziamento, nel  limite  delle  eventuali  risorse
complessivamente affluite sul fondo di  cui  al  comma  3-octies  del
presente articolo,  di  misure  di  incentivazione  al  pensionamento
anticipato  per  i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  titolari  di
autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della
medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti  allo
sbarco e  imbarco  di  persone,  titolari  di  concessioni  ai  sensi
dell'articolo  36  del  codice  della  navigazione  nonche'   per   i
dipendenti  delle  medesime  Autorita'  di  sistema   portuale,   che
applichino il  contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  dei
porti.
  3-octies. Le risorse  di  cui  al  comma  3-septies,  comunque  non
eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella  legge  28  gennaio
1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili.
  3-novies. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sentite   le   parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti
e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 3-septies del presente articolo.
  3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per  l'anno  2022,
si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del  Fondo
per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente,  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili.
  3-undecies. Al primo periodo del comma 338  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal  2016  al  2019»  sono  inserite  le
seguenti: «, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro
per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2024 al 2036».
  3-duodecies.   Agli   oneri   derivanti    dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e  a  6  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater  dell'articolo  1  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  sono  sostituiti
dai seguenti:
  «5-bis.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito  un  fondo,
denominato "Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto",
con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato
alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre
2026, di un contributo,  denominato  "buono  patente  autotrasporto",
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non
superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra
diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci.
Il "buono patente autotrasporto" puo'  essere  riconosciuto  per  una
sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente.
  5-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di
presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui
al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui
al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo'
avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 5-bis».
  3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
  3-quinquiesdecies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di  euro
per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede:
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni  di
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle  risorse
del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente
di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
  b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
  3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21  ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
  «3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  le  parole:  "12  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "24 mesi". La proroga  di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica in presenza di procedure di evidenza pubblica  gia'  definite
con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Qualora le  procedure  di  evidenza
pubblica di cui al secondo periodo  risultino  gia'  avviate  a  tale
data,  la  proroga  e'  limitata  al  tempo  strettamente  necessario
all'aggiudicazione».
  3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento,  per  l'anno
2022, delle funzioni attribuite alla societa'  Infrastrutture  Milano
Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  11
marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  8
maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, il Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e' autorizzato a trasferire alla  medesima  societa'  una
somma  non  superiore  alla  meta'  della  quota   massima   prevista
all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del  2020,
nel limite di 14 milioni di euro  per  l'anno  2022,  utilizzando  le
risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n.  160
del 2019.
  3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente:
  «21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE  da  parte
del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato  interregionale
per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto  Adige  e  Friuli
Venezia Giulia sottoscrive,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   previo   parere
dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica, un accordo transattivo con il  concessionario
Consorzio  Venezia  Nuova,  avente  ad  oggetto  l'esecuzione   delle
attivita' previste dal contratto di concessione e dai  relativi  atti
aggiuntivi.  L'accordo  transattivo  di  cui  al  presente  comma  e'
efficace dalla data  della  sua  sottoscrizione,  ferma  restando  la
sottoposizione dello stesso al controllo  di  legittimita'  da  parte
della Corte dei conti»;
  b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole:  «31  dicembre  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022»;
  c) al comma 27-ter, le parole: «al decreto di cui al  comma  27-bis
relative agli  aspetti  tecnici,  quali  parametri,  valori-soglia  e
limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio,»
sono sostituite dalle seguenti: «degli eventuali allegati tecnici  al
decreto di cui al comma 27-bis».
  3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo  44-ter,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di  completare
tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo
per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia,  all'articolo  9,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  le  parole:
«31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024».
                             Art. 10 bis
 
                 Proroga del termine per la verifica
                      di vulnerabilita' sismica
 
  1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
                               Art. 11
 
       Proroga di termini in materia di transizione ecologica
 
  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo all'etichettatura degli imballaggi,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole  «1°  gennaio  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura  degli  imballaggi,  e'
inserito il seguente:  «5.1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione,  il  Ministro  della
transizione   ecologica   adotta,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui  al
comma 5.».
  3. Il termine per l'erogazione  delle  risorse  del  fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale  di  cui  all'articolo
23, comma 8, del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  e'
stabilito, con esclusivo riferimento ai costi  sostenuti  tra  il  1°
gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre  2026».  Conseguentemente  l'Autorita'  di  regolazione  per
energia,  reti  e  ambiente   aggiorna   i   provvedimenti   previsti
dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del
fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, e' rifinanziato per un  importo  di  100.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per
ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica.
  5. Il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto
legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza
radiometrica  su  materiali  o  prodotti  semilavorati  metallici   o
prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni.
  5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31  luglio
2020, n. 101, in materia  di  obblighi  dell'esercente  pratiche  che
comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di  origine
naturale,  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022».
  5-ter. Al fine di sostenere  la  continuita'  dell'esercizio  delle
attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione
delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
  a) per i veicoli immatricolati entro il 31  dicembre  1983,  al  31
dicembre 2022;
  b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al  31  dicembre
1996, al 31 dicembre 2023;
  c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al  31  dicembre
2019, al 31 dicembre 2024;
  d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020,  al  quinto
anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
  5-quater. All'articolo 14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e
il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di
cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022».
  5-quinquies. Dopo il comma  837  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, relativo alle  specie  ittiche  d'acqua  dolce
riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente:
  «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata  politica  di  gestione
delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023  non  trova
applicazione l'articolo 12,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per
le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non
autoctone la cui  immissione  era  autorizzata  in  data  antecedente
all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020».
  5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  dopo  la  parola:  «2023»  sono
inserite le seguenti: «, e comunque non prima di un anno  dalla  data
di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo  30,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,».
  5-septies. Al fine di dare continuita'  agli  investimenti  per  la
realizzazione  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare
in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: «e 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,
2021 e 2022».
  5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione  degli
oneri  generali  di  sistema   di   cui   all'articolo   33-ter   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30  giugno
2022.
  5-novies. Al comma 828 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: «per  l'anno  2022  a  favore  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono  sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al  2035  a  favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».
  5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
                               Art. 12
 
              Proroga di termini in materia di turismo
 
  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106,  riguardante  la  stipula  di  polizze   assicurative   relative
all'assistenza  sanitaria  a  favore  dei   turisti   stranieri   che
contraggano il  virus  SARS-CoV-2  durante  la  loro  permanenza  nel
territorio regionale, le parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di  servizi
termali, dopo il secondo periodo, e' inserito  il  seguente:  «L'ente
termale, previa emissione della relativa fattura,  puo'  chiedere  il
rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni
dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».
  2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente:
  «11-ter.1. Al  fine  di  tutelare  l'occupazione  e  di  consentire
l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica
dovuta agli effetti della  pandemia  di  COVID-19,  la  durata  delle
concessioni  e  delle  locazioni  a  uso  commerciale,  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
settembre 2005, n. 296, in scadenza entro  il  31  dicembre  2021  e'
prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nel caso in  cui,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  risultino   gia'
concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali  e
patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel  caso  in  cui
alla medesima data per i predetti beni siano gia' stati  sottoscritti
nuovi contratti».
  2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, la parola: «qualsiasi» e' sostituita dalle seguenti: «o senza».
  2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «ventiquattro mesi», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: «trenta mesi».
                               Art. 13
 
       Proroga di termini in materia di gestioni commissariali
 
  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
relativo al termine per la presentazione  di  specifiche  istanze  di
liquidazione di  crediti  derivanti  da  obbligazioni  contratte  dal
comune di Roma, le parole  «trentasei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi».
  2.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo  a  misure  urgenti  per  l'emergenza   nello   stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
    b) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato  per
gli eventi sportivi di Cortina  d'Ampezzo,  le  parole  «31  dicembre
2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
  3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da  trasferire
direttamente  su   apposita   contabilita'   speciale   allo   stesso
intestata».
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma  932-bis,
lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale  puo'
riacquisire  l'esclusiva  titolarita'  dei  crediti  e   debiti   nei
confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio  separato  della
gestione commissariale di  cui  al  documento  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, cosi' come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4-bis. Fino al termine della durata della  gestione  commissariale,
il Commissario straordinario per gli interventi  di  riparazione,  di
ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa  economica
nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e  Lacco  Ameno
dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il
giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18,
comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  130,  anche  con  i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'articolo  2,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo  11,  comma  2,
primo e secondo periodo, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo  periodo  del  presente
comma,   il   Commissario   straordinario   puo'   avvalersi    della
collaborazione degli uffici  della  struttura  commissariale  di  cui
all'articolo  50  del  citato  decreto-legge   n.   189   del   2016.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.
  4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di
Ischia possono essere  applicate,  con  ordinanza  commissariale,  le
disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare
la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
  4-quater.  All'articolo  24-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea, le parole: «all'articolo  11  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo
3-bis del decreto-legge 24 ottobre  2019,  n.  123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156»;
  b) alle lettere b) e c), le parole: «di cui al comma 4  del  citato
articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016» sono sostituite  dalle
seguenti:  «di  cui  al  comma  1  dell'articolo  3-bis  del   citato
decreto-legge n. 123 del 2019».
  4-quinquies.  All'articolo  25,  comma  3,  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole da: «ma e' comunque» fino alla  fine
del comma sono soppresse.
                             Art. 13 bis
 
Incremento del fondo per far fronte  alle  conseguenze  degli  eventi
  atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova
 
  1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le  parole:  «di  1  milione  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di 2 milioni di euro».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
                             Art. 13 ter
 
Disposizioni urgenti in materia  di  gestione  commissariale  per  la
  ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per  il
  rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
  resilienza
 
  1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi
di attuazione degli interventi da realizzare tramite le  risorse  del
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  nei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del  2016,  per
gli investimenti previsti  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  il  Commissario
straordinario del  Governo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'  autorizzato  ad  avvalersi,
con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al  31  dicembre
2022, di un  contingente  massimo  di  otto  esperti,  di  comprovata
qualificazione professionale nelle materie oggetto degli  interventi,
per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000  euro  lordi  annui
per singolo incarico. Gli incarichi di cui  al  presente  comma  sono
conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e con le modalita' di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel  limite  di
spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
ai sensi del comma 3.
  2. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite
convenzioni,   puo'   avvalersi   del   supporto    tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti  dai  commi  1  e  2,  nel  limite  massimo
complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui
al comma 1 provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo
43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233.
                               Art. 14
 
             Disposizioni urgenti in materia di editoria
                       e in materia tributaria
 
  1. Al fine di  individuare  le  modalita'  idonee  a  garantire  la
pluralita' delle fonti nell'acquisizione dei servizi di  informazione
primaria per le  pubbliche  Amministrazioni  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237,  e  dell'articolo
55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e'  istituita,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  una  Commissione
composta da tre rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, due  dei  quali  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per
l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del  Ministero  degli
affari   esteri   e   della   cooperazione   internazionale   e   due
rappresentanti  del  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
Nell'espletamento delle sue attivita', che devono  concludersi  entro
il 30 giugno 2022, la Commissione puo' audire i rappresentanti  delle
agenzie di stampa,  delle  associazioni  di  categoria  ovvero  altri
soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati.
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma  1,  all'articolo  11,
comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2022».
All'attuazione della presente disposizione  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato.
  2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, si interpreta nel  senso  che  il  differimento  dei  termini
previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70.
  2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore
editoriale, le disposizioni  dell'articolo  96,  commi  3  e  5,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022.  Le
disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano,  alle
medesime condizioni, anche con riferimento al contributo  dovuto  per
l'annualita' 2021. In caso di insufficienza delle risorse  stanziate,
resta applicabile  il  criterio  del  riparto  proporzionale  di  cui
all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15
maggio 2017, n. 70.
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  in
materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente  e  assimilati
derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei
Giochi «Milano Cortina 2026»,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e  le  parole  «e,  per
quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il  31  dicembre  2026,
limitatamente al 30 per cento del  loro  ammontare»  sono  soppresse.
Agli oneri derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo  periodo,
valutati in 28 mila  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  561  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 0,558 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni  di
euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per  l'anno  2025,  5,616
milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di  euro  per  l'anno
2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle  maggiori
entrate derivanti dal comma 3.
  4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e
con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di  2  milioni  di
euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
a valere sulle risorse del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  26
ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota  destinata   agli
interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«settantadue mesi».
  4-quater. Al comma 1  dell'articolo  10-ter  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: «sono prorogate fino al  31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2025».
  4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari  delle
unita' immobiliari site nella Torre di  via  Antonini  di  Milano,  a
seguito  dell'incendio  del  29  agosto  2021  e  della   conseguente
dichiarazione  di  inagibilita'  del  fabbricato,  nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
                               Art. 15
 
 Proroga di termini in materia di contrasto della poverta' educativa
 
  1. All'articolo 105  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis e' sostituito dai seguenti:
    «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera  b),
iscritte  sul  pertinente  capitolo  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.
    3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire
le  opportunita'  educative  e  per  il  contrasto   della   poverta'
educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH
(Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e'  autorizzata  la
spesa di 300.000 euro da destinare  all'universita'  degli  studi  di
Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema  nazionale
degli studi riguardanti  la  letteratura  e  la  lingua  italiana  in
prospettiva interdisciplinare ed europea  mediante  una  ricerca  con
indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che
prevede anche l'acquisizione di  materiale  documentale.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 16
 
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  amministrativa,
  contabile, tributaria e militare
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui  all'articolo  23,  commi  2,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data
del 31 dicembre 2022.
  1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28  ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in materia di processo penale, continua  ad  applicarsi  fino
alla data di cessazione dello stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato
al 30 aprile 2022. Entro il  termine  di  cui  al  primo  periodo  il
Consiglio di  presidenza  della  giustizia  tributaria  bandisce  una
procedura di interpello per il  trasferimento  dei  componenti  delle
commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale,  previa
ricognizione dei medesimi.
  3-bis. All'articolo 4, comma 40,  primo  periodo,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, dopo la parola:  «bandite»  sono  inserite  le
seguenti: «, almeno una volta all'anno e con priorita' rispetto  alle
procedure concorsuali,».
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, relativo all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e  alla
semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e
istanze nei procedimenti penali militari, le  parole:  «Limitatamente
al periodo di vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel  processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo  svolgimento  delle  adunanze  e
delle  udienze  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  e'   ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022.
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5,  6  e  8-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relativi  a  misure  urgenti  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo
2022.
  7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui  ai
numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i  detenuti
in regime di semiliberta', 19, relativo alla durata straordinaria dei
permessi  premio,  e  20,  relativo  alla   detenzione   domiciliare,
dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,
sono prorogati al 31 dicembre 2022.
                               Art. 17
 
Proroga in materia di esercizio di poteri  speciali  nei  settori  di
                        rilevanza strategica
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 3-bis e 3-quater, le  parole  «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
    b)  al  comma  3-quater,  le  parole  «31  dicembre  2021»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
                               Art. 18
 
Modifiche alla  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  in  materia  di
  monitoraggio delle produzioni cerealicole  e  proroga  di  relativi
  termini
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 139:
  1) le parole da: «chiunque» fino a:  «e'  tenuto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le aziende agricole, le cooperative, i consorzi,  le
imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima
trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di
cereali sono tenute»;
  2) le parole: «supera le 5» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
superiore a 30»;
  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le  imprese  di
prima trasformazione, l'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  si
applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della
registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati»;
  b) al comma 140, le parole da: «, entro  sette  giorni»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  giorno  20
del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle  operazioni
stesse»;
  c) al comma 141, le parole: «con  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con uno o piu' decreti» e le  parole:  «da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti:  «da  adottare  entro  il  30  aprile
2022»;
  d) il comma 142 e' sostituito dal seguente:
  «142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti  che,  essendovi
obbligati, non istituiscono il registro previsto  dal  comma  139  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro  1.000  a  euro  4.000.  A  chiunque  non  rispetti  le
modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i
decreti di cui al comma 141, si applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.  Il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e'  designato  quale
autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma».
                             Art. 18 bis
 
Interventi per  garantire  la  liquidita'  per  le  aziende  agricole
  durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
 
  1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole:  «per  l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «per  tutta   la   durata   dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19».
                             Art. 18 ter
 
Proroga dei termini di presentazione delle domande di  intervento  in
  favore  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle  infezioni  di
  Xylella fastidiosa
 
  1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, il termine per la  presentazione  alle  autorita'
regionali competenti delle domande  di  intervento  in  favore  delle
imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai
sensi della declaratoria del carattere di eccezionalita'  di  cui  al
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti  17  novembre  2020,
concernenti  la  dichiarazione  dell'esistenza   del   carattere   di
eccezionalita' degli eventi  calamitosi  verificatisi  nella  regione
Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019
al 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  119  del
20 maggio 2021, e' differito al 30 aprile 2022.
                           Art. 18 quater
 
                    Proroga del credito d'imposta
                     per i cuochi professionisti
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 117, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»;
  b) al comma 123, le parole: «dalla comunicazione della  Commissione
europea C(2020) 1863  final,  del  19  marzo  2020,  recante  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19"» sono sostituite dalle seguenti:
«dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».
                          Art. 18 quinquies
 
Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale
  in occasione di operazioni preelettorali
 
  1. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  5  marzo  2021,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «degli anni 2021 e 2022»;
  b) al comma 2, le parole: «37.031 per l'anno 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per  l'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 19
 
Proroga delle disposizioni sulle modalita' operative, precauzionali e
  di sicurezza per lo svolgimento  delle  operazioni  elettorali  per
  elezione suppletiva della Camera dei Deputati
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno  esercizio  dei  diritti  civili  e   politici,   limitatamente
all'elezione  suppletiva  della  Camera  dei  Deputati  nel  collegio
uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, e' prorogata, fino al
30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6,  e
7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3,  lettera  a),  4,
lettera a), e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito
dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal  fine  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
  2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali
sedi di seggio elettorale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per
l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di riparto del fondo di cui al presente comma.
  3. Le operazioni  di  votazione  si  svolgono  nel  rispetto  delle
modalita' operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario  e
di  sicurezza  per  lo  svolgimento  delle  consultazioni  elettorali
dell'anno  2021,  sottoscritto  dai  Ministri  dell'interno  e  della
salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in
euro 26.866  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  assegnate  al
Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
132.646 euro per l'anno 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno.
                               Art. 20
 
       Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
    b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    d) all'articolo  60,  comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
    e) all'articolo 60-bis:
      1) al comma 2:
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  l'aiuto
e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e  il  30  giugno
2022;»;
        1.2) alla lettera b), secondo periodo, le  parole  «nell'anno
2020 o nell'anno 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'anno
2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;
      2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Gli  aiuti
concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di  anticipazioni
rimborsabili,  garanzie,  prestiti  o  altri  strumenti  rimborsabili
possono  essere  convertiti  in  altre  forme  di   aiuto   come   le
sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e
siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;
    f)  all'articolo  61,  comma  2,  secondo  periodo,   le   parole
«all'annualita' 2020 e all'annualita'  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'annualita' 2020, all'annualita' 2021 e  all'annualita'
2022».
                             Art. 20 bis
 
Proroga  in  materia  di  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
                        attivita' produttive
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2022».
                               Art. 21
 
  (Soppresso).
                               Art. 22
 
                  Certificazioni verdi COVID-19 per
                     la Repubblica di San Marino
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  6  agosto  2021,  n.  111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di
un certificato  di  vaccinazione  anti  SARS-CoV-2  rilasciato  dalle
competenti autorita' sanitarie della Repubblica  di  San  Marino,  la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e'  rilasciata  nel
rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero  della
salute che definisce le modalita' di vaccinazione in coerenza con  le
indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al  31  marzo
2022 le disposizioni di cui  agli  articoli  9-bis,  9-ter,  9-ter.1,
9-ter.2,   9-quater,   9-quinquies,   9-sexies   e   9-septies    del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano  ai  soggetti  di
cui al primo periodo.».
                               Art. 23
 
                          Dirigenti medici
 
  1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, relativo  alle  modalita'  di  conseguimento  del  titolo  di
formazione specifica in medicina generale da parte dei  medici  della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  degli
ufficiali medici delle Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, dopo le parole «quattro anni  di  anzianita'  di  servizio,»
sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente
e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti  medici  in  favore
delle amministrazioni di appartenenza sono considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.   368.   Le   amministrazioni   di
appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai  medici
in formazione presso le  strutture  dalle  stesse  individuate  e  ne
validano i contenuti  ai  fini  del  richiamato  articolo  26,  fermo
restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'  didattica  di  natura
teorica. I predetti medici,» e dopo le parole  «previo  conseguimento
del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in  medicina
generale» sono soppresse.
                               Art. 24
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 25
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                                                           «Tabella A
                                         (Articolo 1-quater, comma 2)
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla  tabella  C
(Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria  infantile  e
dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla  legge  30  dicembre
                            2021, n. 234
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella B
                                         (Articolo 1-quater, comma 2)
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla  tabella  D
(Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla
                   legge 30 dicembre 2021, n. 234
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella C
                                         (Articolo 1-quater, comma 3)
Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per
                      sessioni di psicoterapia
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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