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decreto, 16/9/2022
DECRETO 16 settembre 2022, n. 193, recante Regolamento Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93, 103 e 104 del d. lvo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.
(GU n.291 del 14-12-2022)
decreto
Materia: appalti / disciplina

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2022, n. 193

Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e
le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93,  103  e  104
del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e   successive
modificazioni.
(GU n.291 del 14-12-2022)
  Vigente al: 29-12-2022  

 
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                           di concerto con
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture,   e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera
c);
  Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi  1  e  9,  del
citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo  cui  le  garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo
approvati con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e
previamente concordato con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro
rappresentanze;
  Visti gli articoli 35,  comma  18,  e  93,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  recanti  disposizioni  in  materia  di
garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi;
  Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi  7  e  8,  del  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  recanti  disposizioni  in  materia  di
polizze assicurative  richieste  in  materia  di  lavori,  servizi  e
forniture;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  19  gennaio
2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di
contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste  dagli  articoli
103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50;
  Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione  della  disciplina
degli schemi di  garanzie  fideiussorie  e  di  polizze  assicurative
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in  un  unico
provvedimento, nonche' di estendere la fase di consultazione ad altri
soggetti interessati;
  Viste le note dell'ANIA e  dell'ABI,  con  cui  e'  stato  espresso
l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza  di
testo normativo;
  Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza  del  9
novembre 2021;
  Visto  il  concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno
2022;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Le garanzie fideiussorie e le  coperture  assicurative  previste
dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi  1,
6, 7, 8 e 104, comma 1,  sono  conformi  agli  schemi  tipo  previsti
nell'Allegato A e gli offerenti e  gli  appaltatori,  al  fine  della
semplificazione delle procedure, presentano alla stazione  appaltante
le  schede  tecniche  contenute  nell'Allegato  B.  L'Allegato  A   e
l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento.
  2.  Le  garanzie  fideiussorie  possono  essere  rilasciate   anche
congiuntamente da piu' garanti. In tale  caso,  le  singole  garanzie
possono essere prestate sia con atti separati per ciascun  garante  e
per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto  che  indichi
tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote  opera
nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di
solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o  del  soggetto
aggiudicatore. Nel caso di  presentazione  di  garanzia  fideiussoria
pari all'importo complessivo garantito, la solidarieta' nei confronti
della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari  del
rischio e garanti del  garante,  ferma  restando  la  responsabilita'
piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
  3. Le quote congiuntamente considerate  e  indicate  nelle  singole
garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto,
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
  4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori
ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresi' nei  settori
speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i  documenti
di  gara  prevedono  la  prestazione  di  garanzie  e  di   coperture
assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano  il
presente regolamento.
                               Art. 2
 
                            Monitoraggio
 
  1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello  sviluppo
economico,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili, elabora una relazione  avente  ad  oggetto  lo
stato di attuazione del presente regolamento sulla base  dei  dati  e
delle informazioni richiesti con cadenza annuale  dalle  associazioni
degli  operatori  economici  che  partecipano   alla   procedura   di
affidamento e dalle associazioni  delle  imprese  offerenti  i  nuovi
contratti di garanzia e di assicurazione.
  2. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  previo  accordo  nel
rispetto delle rispettive competenze istituzionali, puo'  coinvolgere
le  altre  Autorita'  di  settore  nello  svolgimento  dell'attivita'
ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di  cui
al comma 1 e' trasmessa alla Cabina  di  regia  istituita,  ai  sensi
dell'articolo 212 del decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  3. Per il primo  anno,  la  relazione  e'  elaborata  entro  il  31
dicembre 2023 ed e' trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma  2
entro il 31 marzo 2024.
                               Art. 3
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti
per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura  di  gara
siano pubblicati successivamente  alla  data  della  sua  entrata  in
vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi  o
di avvisi, qualora non  siano  ancora  stati  inviati  gli  inviti  a
presentare le offerte.
                               Art. 4
 
                             Abrogazioni
 
  1. Il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  19  gennaio
2018, n. 31, e' abrogato.
  2.  Resta  abrogato  il  decreto  del  Ministro   delle   attivita'
produttive 12 marzo 2004, n. 123.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  di  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 16 settembre 2022
 
                                                    Il Ministro      
                                             dello sviluppo economico
                                                     Giorgetti       
Il Ministro delle infrastrutture
  e della mobilita' sostenibili
           Giovannini
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 1135
                                                           Allegato A
 
                                                          Schemi Tipo
                                                    (Art. 1, comma 1)
 
                               INDICE
 
1. Definizioni
SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE
    1. Normativa di riferimento
    2. Schemi tipo
    2.1.  Schema  tipo  1.1  (d.m.   _____)   Garanzia   fideiussoria
provvisoria
    2.2.  Schema  tipo  1.1.1  (d.m.  _____)  Garanzia   fideiussoria
provvisoria costituita da piu' garanti
    2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
cauzione definitiva
    2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la
cauzione definitiva costituita da piu' garanti
    2.5. Schema tipo  1.3  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
l'anticipazione
    2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
l'anticipazione costituita da piu' garanti
    2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
rata di saldo
    2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la
rata di saldo costituita da piu' garanti
    2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  per  la
risoluzione
    2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la
risoluzione costituita da piu' garanti
    2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di  buon
adempimento
    2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  di
buon adempimento costituita da piu' garanti
SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE
    1. Normativa di riferimento
    2. Schemi tipo
    2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____)  Copertura  assicurativa  della
responsabilita'  civile   professionale   del   dipendente   pubblico
incaricato della progettazione di lavori
    2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____)  Copertura  assicurativa  della
responsabilita'   civile   professionale   dei   progettisti   liberi
professionisti o delle societa' di ingegneria
    2.3. Schema tipo 2.3  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  per
danni di esecuzione,  responsabilita'  civile  terzi  e  garanzia  di
manutenzione
    2.4.  Schema  tipo  2.4  (d.m.  _____)   Copertura   assicurativa
indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale
1. Definizioni
    1.  Ai  fini  del  presente   Allegato,   valgono   le   seguenti
definizioni, intendendosi per:
      a)  «Affidatario»:  l'operatore  economico  con  il  quale   la
Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
      b) «Aggiudicatario»: l'offerente  al  quale  viene  aggiudicato
l'appalto o la concessione;
      c) «Appalti pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture»:  gli
appalti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere,  rispettivamente,  ll),
ss) e tt), del Codice;
      d) «Assicurato»: le persone fisiche  o  giuridiche,  portatrici
dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;
      e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa
copertura assicurativa;
      f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario,
diretto o indiretto,  dovuto  a  persone  del  cui  fatto  non  debba
rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori
(a titolo di esempio non esaustivo: atti  di  guerra,  anche  civile,
guerriglia,  rivoluzione,  rivolta,  insurrezione,  invasione,  stato
d'assedio, usurpazione di  potere,  requisizione,  nazionalizzazione,
distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione  di  qualsiasi
Autorita' di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di
fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare
compresi gli atti di terrorismo o  di  sabotaggio  organizzato,  atti
vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e
natanti);
      g) «Banca»: impresa  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
      h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
      i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante  quale
controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
      l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»:  le  concessioni
di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv),  del
Codice;
      m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula
con il Garante la garanzia fideiussoria o  il  soggetto  che  stipula
l'Assicurazione con la Societa';
      n) «Decreto»: il presente provvedimento;
      o) «Esecutore dei  lavori»:  gli  operatori  economici  di  cui
all'art. 45 del Codice ai quali sono  stati  dati  in  affidamento  i
lavori;
      p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria  con  la  quale  il
Garante si obbliga  personalmente  verso  il  Committente  garantendo
l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
      q) «Forza maggiore»: eventi  naturali  come  terremoti,  frane,
maremoti,  eruzioni  e  fenomeni  vulcanici  in  genere,   alluvioni,
inondazioni, tempeste ed eventi simili;
      r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro,
espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;
      s)  «Garante»:  la  Banca  o  l'Intermediario   finanziario   o
l'Impresa di assicurazione di cui alle  lettere  g),  v)  e  u),  che
rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita  autorizzazione
ed iscritti nei relativi Albi o Registri  o  Elenchi,  come  previsto
dalla legge, i cui estremi sono  riportati  nella  garanzia  e  nella
Scheda Tecnica;
      t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le
Parti  dell'opera  destinate  per  propria  natura  a  lunga  durata,
compromettendo  in  maniera  certa  e  attuale  la   stabilita'   e/o
l'agibilita' dell'opera  stessa,  sempreche',  in  entrambi  i  casi,
intervenga   anche   la   dichiarazione   di   inagibilita'    emessa
dall'Autorita' competente;
      u)   «Impresa   di    assicurazione»:    impresa    autorizzata
all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n.  15  (cauzione)
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
      v) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo  di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
      z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa' in
caso di sinistro;
      aa) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
nn) e oo), del Codice;
      bb)  «Luogo  di  esecuzione  delle  opere»:  il   cantiere-area
circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero  ingresso,
indicato nella Scheda  Tecnica,  nel  quale  l'Esecutore  dei  lavori
realizza le opere assicurate;
      cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;
      dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera  pp),
del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e
descritte nella Scheda Tecnica;
      ee) «Opere preesistenti»:  opere,  impianti  e  cose,  che  per
volume, peso e destinazione non possono  essere  facilmente  rimosse,
esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e  comunque  manufatti,
impianti  e  cose  sui  quali  o  nei  quali  si  eseguano  i  lavori
assicurati;
      ff) «Parti dell'opera destinate  per  propria  natura  a  lunga
durata»: le parti strutturali dell'opera, cioe' quelle destinate  per
propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
      gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a  lunga
durata»: le opere di completamento e finitura  non  rientranti  nella
definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non  esaustivo:
pavimentazioni, manti di copertura,  impermeabilizzazioni,  intonaci,
tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi,  basamenti
per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici,
sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;
      hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel
contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;
      ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente  al  Garante  o  alla
Societa' quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia
fideiussoria o dell'Assicurazione;
      ll) «Progettista  dei  lavori»:  il  pubblico  dipendente  o  i
soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;
      mm) «Quota di responsabilita'»:  nelle  garanzie  di  cui  agli
schemi  tipo  1.1.1,  1.2.1,  1.3.1,  1.4.1,  1.5.1  ed   1.6.1,   la
percentuale di  suddivisione  interna  della  responsabilita'  tra  i
Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la  Stazione
appaltante;
      nn) «Responsabile del  procedimento»:  il  dipendente  pubblico
che,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  ha  la  responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento
medesimo;
      oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa  ad  ogni
Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in
relazione alla  prima,  gli  elementi  informativi  essenziali  della
garanzia stessa e prova il rilascio  di  quest'ultima  da  parte  del
Garante firmatario nei confronti  della  Stazione  appaltante  e,  in
relazione alla seconda,  gli  elementi  informativi  e  riepilogativi
dell'Assicurazione stessa;
      pp) «Schema Tipo»:  lo  schema  obbligatorio  delle  condizioni
contrattuali delle singole  garanzie  fideiussorie  e  delle  singole
Assicurazioni;
      qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per  sinistro,
espressa      in      misura      percentuale       e       calcolata
sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;
      rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per  il  quale
e' prestata l'Assicurazione;
      ss)   «Somma   garantita/assicurata   o   importo   complessivo
garantito/massimale»: l'importo massimo  complessivo  della  garanzia
fideiussoria o dell'Assicurazione;
      tt)  «Societa'»:   l'impresa   di   assicurazione   autorizzata
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nel    ramo     13
(responsabilita' civile generale) di cui all'art.  2,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      uu) «Stazione appaltante o  committente»:  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.
SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE
1. Normativa di riferimento
    1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono:
 
=====================================================================
|                          |   Riferimenti    |                     |
|          Titolo          |    normativi     |     Schema tipo     |
+==========================+==================+=====================+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 93, |  1.1 singola 1.1.1  |
|la cauzione provvisoria   |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,|  1.2 singola 1.2.1  |
|la cauzione definitiva    |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 35, |  1.3 singola 1.3.1  |
|l'anticipazione           |comma 18          |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,|  1.4 singola 1.4.1  |
|la rata di saldo          |comma 6           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 104,|  1.5 singola 1.5.1  |
|la risoluzione            |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
|                          |Decreto           |                     |
|                          |legislativo n.    |                     |
|Garanzia fideiussoria di  |50/2016, art. 104,|  1.6 singola 1.6.1  |
|buon adempimento          |comma 1           |    piu' garanti     |
+--------------------------+------------------+---------------------+
 
2. Schemi tipo
2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,  al
pagamento  degli  importi  dovuti  dal  Contraente  per  il   mancato
adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla
gara, indicata nella  Scheda  Tecnica,  nonche'  al  pagamento  degli
importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.  89,  comma  1,
quinto periodo, del Codice.
    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6,  del  Codice,
la garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. La garanzia:
      a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
      b) ha validita' di centottanta  giorni  a  partire  dalla  data
indicata alla lettera a), ovvero,  la  validita'  maggiore  o  minore
richiesta nel bando o nell'invito;
      c)  viene  svincolata  dalla  Stazione  appaltante  qualora  il
Contraente non risulti aggiudicatario della  gara,  entro  30  giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice);
      d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte
del Contraente qualora  esso  risulti  aggiudicatario,  allorche'  e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice).
    2. Qualora il bando o  l'invito  lo  richiedano,  il  Garante  si
impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo  di  durata
pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta
della Stazione  appaltante  e  purche'  tale  richiesta  pervenga  al
Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93,  comma
5, del Codice).
    3.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    4. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma garantita
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito  dall'art.  93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93,  comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del Codice.
    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma  garantita  indicata
al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.  93,
comma 7, del Codice.
    3. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui  all'art.  1944  cod.civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
 
Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del  Codice
  o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
      a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  contratto  di
cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
    ovvero, laddove previste ai sensi dell'art.  104,  comma  1,  del
Codice,
      b) la garanzia  per  la  risoluzione  e  la  garanzia  di  buon
adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice;
    qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
    2. Il presente articolo  non  si  applica  qualora  nella  Scheda
Tecnica il Garante non abbia  confermato  l'assunzione  del  relativo
impegno, ne' qualora il contraente  sia  uno  dei  soggetti  indicati
dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.
 
                               Art. 7.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 8.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 9.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                              Art. 10.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
  costituita da piu' garanti
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garanti
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1.  Il  Garante  si  impegna,  nei   confronti   della   Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al pagamento degli importi  dovuti  dal  Contraente  per  il
mancato  adempimento  degli   obblighi   ed   oneri   inerenti   alla
partecipazione alla gara indicata nella Scheda  Tecnica,  nonche'  al
pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art.
89, comma 1, quinto periodo, del Codice.
    2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6,  del  Codice,
la garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo
l'aggiudicazione  per  fatto  del  Contraente  o  per  l'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84
e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. La garanzia:
      a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
      b) ha validita' di centottanta  giorni  a  partire  dalla  data
indicata alla lettera a), ovvero,  la  validita'  maggiore  o  minore
richiesta nel bando o nell'invito;
      c)  viene  svincolata  dalla  Stazione  appaltante  qualora  il
Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente,  anche  quando  non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia  (art.  93,
comma 9, del Codice);
      d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte
del Contraente qualora  esso  risulti  aggiudicatario,  allorche'  e'
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto  (art.  93,
comma 6, del Codice).
    2. Qualora il bando o  l'invito  lo  richiedano,  il  Garante  si
impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo  di  durata
pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso,  su  richiesta
della Stazione  appaltante  e  purche'  tale  richiesta  pervenga  al
Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93,  comma
5, del Codice).
    3.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con  la
restituzione  al  Garante,  da  parte  della   Stazione   appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    4. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
           Importo complessivo garantito o somma garantita
                     e quota di responsabilita'
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari  al  2%
dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito  dall'art.  93,
comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando  o
nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93,  comma  1,  secondo  e
terzo periodo, del Codice.
    2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni,   l'importo   complessivo
indicato al primo comma e'  ridotto  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall'art. 93, comma 7, del Codice.
    3. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia provvisoria e della quota  di  responsabilita'  e'  indicato
nella Scheda Tecnica.
    6. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione dei motivi per i quali la  Stazione  appaltante  attiva
l'escussione.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
 
Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del  Codice
  o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice
    1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente,  ai  sensi
dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:
      a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del  contratto  di
cui all'art. 103, comma 1, del Codice;
    ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice,
      b) la garanzia  per  la  risoluzione  e  la  garanzia  di  buon
adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice,
    qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.
    2. Il presente articolo  non  si  applica  qualora  nella  Scheda
Tecnica il Garante non abbia  confermato  l'assunzione  del  relativo
impegno, ne' qualora il contraente  sia  uno  dei  soggetti  indicati
all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.
 
                               Art. 7.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 8.
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 9.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                              Art. 10.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.3. Schema tipo  1.2  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  cauzione definitiva
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante, in conformita' all'art. 103,  commi  1  e  2,  del
Codice, si impegna  nei  confronti  della  Stazione  appaltante,  nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento  delle  somme  previste  dalle
norme sopra richiamate.
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
      a)  inadempimento  di  qualunque  obbligazione  derivante   dal
contratto;
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
      c) rimborso:
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Affidatario rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
        ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
        iii) di quanto dovuto dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi.
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che accerti  la  violazione,
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del  certificato  di  regolare  esecuzione,  ovvero,  alla  data   di
emissione   del   certificato   di   verifica   di   conformita'    o
dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi
o delle forniture risultante dal relativo certificato,  allorche'  si
estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5,  del
Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante, da parte della  Stazione  appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma garantita
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al:
      a) 10% dell'importo contrattuale, nel  caso  di  aggiudicazione
con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
      b) 10% dell'importo  contrattuale,  aumentato  di  tanti  punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
    2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma  garantita  indicata
al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art.  93,
comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
    3. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica.
    4. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di quindici giorni dal ricevimento della  semplice  richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza  anche  al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  cauzione definitiva costituita da piu' garanti
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garanti
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante, in conformita' all'art. 103,  commi  1  e  2,  del
Codice, si impegna  nei  confronti  della  Stazione  appaltante,  nei
limiti della  somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato  o
inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle  obbligazioni
previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla
norma sopra richiamata.
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di:
      a)  inadempimento  di  qualunque  obbligazione  derivante   dal
contratto;
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
      c) rimborso:
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
        ii) della eventuale maggior spesa  sostenuta  dalla  Stazione
appaltante per il completamento dei lavori nel  caso  di  risoluzione
del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
        iii) di quanto dovuto dall'Affidatario  per  le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il  servizio  nei  casi  di
appalti di servizi.
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del  certificato  di  regolare  esecuzione,  ovvero,  dalla  data  di
emissione   del   certificato   di   verifica   di   conformita'    o
dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi
o delle forniture risultante dal relativo certificato,  allorche'  si
estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5,  del
Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante, da parte della  Stazione  appaltante,
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                Importo complessivo garantito o somma
                garantita e quota di responsabilita'
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice,  ed
e' pari al:
      a) 10% dell'importo contrattuale, nel  caso  di  aggiudicazione
con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
      b) 10% dell'importo  contrattuale,  aumentato  di  tanti  punti
percentuali  quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10%,  nel  caso  di
aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10%  e,  nel  caso  di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due  punti  percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
    2.  Qualora  ricorrano  le  condizioni,   l'importo   complessivo
indicato al primo comma e'  ridotto  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma
1, del Codice.
    3. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a
misura dell'avanzamento  dell'esecuzione,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
    4. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    5. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia definitiva e della  quota  di  responsabilita'  e'  indicato
nella Scheda Tecnica.
    7. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita  alla  data  dell'escussione,  entro  il
termine di quindici giorni dal ricevimento della  semplice  richiesta
scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza  anche  al
Contraente  -  recante  l'indicazione  degli   importi   dovuti   dal
Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  e  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.5.  Schema  tipo  1.3  (d.m.  _____)  Garanzia   fideiussoria   per
  l'anticipazione
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
                            (Prestazioni)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante  trattenute  nel  corso  della  prestazione,   compresa   la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente,  a
seguito  di  provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa
assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
 
                               Art. 2.
                        Durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
      b) cessa  alla  data  del  recupero  totale  dell'anticipazione
secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di
ultimazione  della  stessa,  risultante  dal  relativo   certificato,
allorche' si estingue ad ogni effetto.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma garantita
 
    1. La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica,
e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato
degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente  per  il  periodo
necessario  al  recupero   dell'anticipazione   stessa   secondo   il
cronoprogramma dei lavori.
    2. L'importo della somma garantita in linea capitale e'  indicato
nella Scheda Tecnica.
    3. La garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotta  nel
corso  della  prestazione,  in  rapporto  al   progressivo   recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto  dal  Contraente  a
titolo di residua anticipazione non  recuperata,  oltre  ai  relativi
interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento
della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante -  inviata
per conoscenza  anche  al  Contraente  -  recante  l'indicazione  del
provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi
dell'art. 35, comma 18, del  Codice  e  della  somma  dovuta  a  tale
titolo.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3.  Il  Garante  non  godra'  del  beneficio   della   preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.  civ.  e
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia.
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.6.  Schema  tipo  1.3.1  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per
  l'anticipazione costituita da piu' garanti
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                            (Prestazioni)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garanti
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione, totale o parziale,  dell'anticipazione  non  recuperata
mediante  trattenute  nel  corso  della  prestazione,   compresa   la
maggiorazione degli interessi legali calcolati al  tasso  vigente,  a
seguito  di  provvedimento  di  decadenza  dall'anticipazione  stessa
assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
 
                               Art. 2.
                        Durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;
      b) cessa  alla  data  del  recupero  totale  dell'anticipazione
secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di
ultimazione  della  stessa,  risultante  dal  relativo   certificato,
allorche' si estingue ad ogni effetto.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                Importo complessivo garantito o somma
                garantita e quota di responsabilita'
 
    1. La somma garantita dalla  presente  fideiussione  e'  pari  al
valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi'  come  riportato
nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati  al
tasso   vigente   per   il    periodo    necessario    al    recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
    2. La garanzia e' gradualmente  ed  automaticamente  ridotta  nel
corso  della  prestazione,  in  rapporto  al   progressivo   recupero
dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
    3. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    4. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    5. L'ammontare dell'importo  complessivo  o  somma  garantita  in
linea capitale della garanzia per l'anticipazione e  della  quota  di
responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica.
    6. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a  titolo  di
residua anticipazione non recuperata,  oltre  ai  relativi  interessi
legali entro il termine di  quindici  giorni  dal  ricevimento  della
semplice richiesta scritta della Stazione appaltante  -  inviata  per
conoscenza  anche  al  Contraente   -   recante   l'indicazione   del
provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi
dell'art. 35, comma 18, del  Codice  e  della  somma  dovuta  a  tale
titolo.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3.  Il  Garante  non  godra'  del  beneficio   della   preventiva
escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.  civ.  e
rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante.
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia.
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
    1. Tutte le comunicazioni  e  notifiche  al  Garante,  dipendenti
dalla presente garanzia,  per  essere  valide,  devono  essere  fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per  la  rata
  di saldo
 
                        GARANZIA FIDEIUSSORIA
                        PER LA RATA DI SALDO
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
      b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di  emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare  esecuzione
o della verifica  di  conformita',  allorche'  si  estingue  ad  ogni
effetto.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma garantita
 
    1.  La  somma  garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari
all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato  degli  interessi
legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la
data di erogazione, ovvero la data di emissione  del  certificato  di
collaudo o della verifica di  conformita'  nel  caso  di  appalti  di
servizi o forniture, e l'assunzione del  carattere  di  definitivita'
dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
    2. L'importo della somma garantita in linea capitale e'  indicato
nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera'  l'importo  dovuto  dal  Contraente,
entro il termine di quindici giorni dal  ricevimento  della  semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per  conoscenza
anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo  per  cui  si
richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi
dell'art. 1.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite  PEC  inviate  agli
indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata
  di saldo costituita da piu' garanti
 
                  GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA
                 DI SALDO COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                    (Lavori, Servizi e Forniture)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garanti
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica,  alla
restituzione totale o parziale della rata di  saldo  e  dei  relativi
interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto  dal
Contraente per difformita' e vizi dell'opera,  dei  servizi  e  delle
forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6,  del
Codice.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
      b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di  emissione
del certificato di collaudo o del certificato di regolare  esecuzione
o della verifica  di  conformita',  allorche'  si  estingue  ad  ogni
effetto.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                Importo complessivo garantito o somma
                garantita e quota di responsabilita'
 
    1.  La  somma  garantita  dalla  presente  fideiussione  e'  pari
all'importo della rata di saldo erogata cosi'  come  riportato  nella
Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al  tasso
vigente per il periodo  intercorrente  tra  la  data  di  erogazione,
ovvero la data di emissione  del  certificato  di  collaudo  o  della
verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e
l'assunzione del carattere di definitivita'  dei  medesimi  (articoli
103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    4. L'ammontare dell'importo  complessivo  o  somma  garantita  in
linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della  quota  di
responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica.
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata  di
saldo, oltre  ai  relativi  interessi  legali  entro  il  termine  di
quindici giorni dal  ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della  Stazione  appaltante  -  inviata  per  conoscenza   anche   al
Contraente - recante l'indicazione del titolo  per  cui  si  richiede
l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art.
1.
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini  di
cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.9. Schema tipo  1.5  (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  risoluzione
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
                              (Lavori)
                 (Affidamento al Contraente generale
            o appalto di particolare valore, se prevista
                  dal Bando o dall'Avviso di gara)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. La  garanzia  e'  operante  per  i  casi  di  risoluzione  del
contratto previsti dal Codice Civile e dal  Codice  a  cui  segua  il
riaffidamento dei lavori non  conclusi  dal  Contraente  per  effetto
della risoluzione.
    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e,  comunque,  nel
limite massimo della somma garantita indicata nella  Scheda  Tecnica,
al risarcimento dei costi relativi alle  procedure  di  riaffidamento
dei lavori e dell'eventuale maggior costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato
di ultimazione lavori;
      c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
      d) cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi  dalla  data  del
riaffidamento dei lavori.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze che precedono puo' aver luogo solo con  la  restituzione  al
Garante, da parte della  Stazione  appaltante,  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma Garantita
 
    1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
    2. L'ammontare della Somma Garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo  per  cui
si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
    2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
      a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente;
      b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
      c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
      d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori;
      e)  dei  conseguenti  maggiori  costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria.
    3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui  all'art.
2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    5.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Garante indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____)  Garanzia  fideiussoria  per  la
  risoluzione costituita da piu' garanti
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                              (Lavori)
            (Affidamento al Contraente generale o appalto
                 di particolare valore, se prevista
                  dal Bando o dall'Avviso di gara)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garanti
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. La  garanzia  e'  operante  per  i  casi  di  risoluzione  del
contratto previsti dal Codice Civile e dal  Codice  a  cui  segua  il
riaffidamento dei lavori non  conclusi  dal  Contraente  per  effetto
della risoluzione.
    2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante,
ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice,  nei  limiti  dei  danni
effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite
massimo della somma  garantita  indicata  nella  Scheda  Tecnica,  al
risarcimento dei costi relativi alle procedure di  riaffidamento  dei
lavori  e  dell'eventuale  maggior  costo  tra  importo  contrattuale
risultante  dall'aggiudicazione  originaria  dei  lavori  e   importo
contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti
effettuati  al  Contraente  o  da  effettuarsi  in  base  agli  stati
d'avanzamento.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice):
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato
di ultimazione lavori;
      c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione;
      d) cessa  automaticamente  decorsi  tre  mesi  dalla  data  del
riaffidamento dei lavori.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze che precedono puo' aver luogo solo con  la  restituzione  al
Garante da  parte  della  Stazione  appaltante  dell'originale  della
garanzia stessa con  annotazione  di  svincolo  o  con  comunicazione
scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                Importo complessivo garantito o somma
                garantita e quota di responsabilita'
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice.
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia per la risoluzione  e  della  quota  di  responsabilita'  e'
indicato nella Scheda Tecnica.
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti dei danni effettivamente subiti dalla  Stazione  appaltante  e
comunque nel limite massimo della somma garantita, entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  semplice  richiesta  scritta
della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo  per  cui
si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente.
    2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare,  ai  sensi
dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
      a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente;
      b) dell'importo contrattuale del riaffidamento;
      c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento;
      d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi  per
stati d'avanzamento lavori;
      e)  dei  conseguenti  maggiori  costi   dell'appalto   rispetto
all'aggiudicazione originaria.
    3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui  all'art.
2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    5.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
    6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante dipendenti dalla presente garanzia,  devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.11. Schema tipo 1.6 (d.m.  _____)  Garanzia  fideiussoria  di  buon
  adempimento
 
              GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO
                              (Lavori)
            (Affidamento al Contraente generale o appalto
                 di particolare valore, se prevista
                  dal Bando o dall'Avviso di gara)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                  tra Stazione appaltante e Garante
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e  103,
commi 1 e 2, del Codice, si  impegna  nei  confronti  della  Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa  subiti  in  conseguenza
del mancato o inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle
obbligazioni previste nel  contratto  ed  al  pagamento  delle  somme
disciplinate dalle norme sopra richiamate,  con  espressa  esclusione
dei maggiori costi di cui all'art.  104,  comma  5,  del  Codice,  in
quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso
di:
      a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
      c) rimborso:
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
        ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato, allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto
(art. 104, comma 3, del Codice)  salvo  quanto  indicato  nel  quinto
comma dell'art. 1.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                           Somma garantita
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione.
    2. L'ammontare della somma garantita  e'  indicato  nella  Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di trenta  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante, - inviata per conoscenza anche al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di
cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
indicati nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia  fideiussoria  di  buon
  adempimento costituita da piu' garanti
 
                        GARANZIA FIDEIUSSORIA
                         DI BUON ADEMPIMENTO
                     COSTITUITA DA PIU' GARANTI
                              (Lavori)
            (Affidamento al Contraente generale o appalto
                 di particolare valore, se prevista
                  dal Bando o dall'Avviso di gara)
                Condizioni che rilevano nel rapporto
                 tra Stazione appaltante e Garanti)
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della garanzia
 
    1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e  103,
commi 1 e 2, del Codice, si  impegna  nei  confronti  della  Stazione
appaltante, nei limiti della somma garantita  indicata  nella  Scheda
Tecnica, al risarcimento dei danni da questa  subiti  in  conseguenza
del mancato o inesatto adempimento  da  parte  del  Contraente  delle
obbligazioni previste nel  contratto  ed  al  pagamento  delle  somme
disciplinate dalle norme sopra richiamate,  con  espressa  esclusione
dei maggiori costi di cui all'art.  104,  comma  5,  del  Codice,  in
quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione».
    2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso
di:
      a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
      b)   risarcimento   dei    danni    derivanti    dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse;
      c) rimborso:
        i) delle maggiori  somme  pagate  dalla  Stazione  appaltante
all'Appaltatore rispetto alle risultanze della  liquidazione  finale,
salva  comunque   la   risarcibilita'   del   maggior   danno   verso
l'Appaltatore;
        ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le  inadempienze
derivanti dall'inosservanza di norme  e  prescrizioni  dei  contratti
collettivi di lavoro, delle leggi e  dei  regolamenti  sulla  tutela,
protezione,  assicurazione,  assistenza  e   sicurezza   fisica   dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto  o  comunque  presenti
nei luoghi di esecuzione del contratto.
    3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del
Contraente  con  sentenza  passata  in  giudicato   derivanti   dalla
violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo
di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara.
    4. L'estensione  opera  a  condizione  che  la  violazione  venga
comunicata dalla  Stazione  appaltante  al  Garante  nel  periodo  di
validita' della garanzia ed e' limitata ad un  importo  pari  al  10%
della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
    5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel
frattempo   integralmente   escussa   per   altro    motivo,    sara'
automaticamente prorogata, per il solo importo  anzidetto,  oltre  la
durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi
al passaggio in giudicato della sentenza che  accerti  la  violazione
dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
 
                               Art. 2.
                  Efficacia e durata della garanzia
 
    1. L'efficacia della garanzia:
      a) decorre dalla data di stipula del contratto;
      b) cessa alla data di emissione del certificato di  collaudo  o
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  risultante  dal   relativo
certificato, allorche' si estingue automaticamente  ad  ogni  effetto
(art. 104, comma 3, del Codice)  salvo  quanto  indicato  nel  quinto
comma dell'art. 1.
    2.  La  liberazione  anticipata  della  garanzia  rispetto   alle
scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo  solo
con la restituzione al Garante da  parte  della  Stazione  appaltante
dell'originale della garanzia stessa con annotazione  di  svincolo  o
con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
    3. Il mancato pagamento del premio/commissione  non  puo'  essere
opposto alla Stazione appaltante.
 
                               Art. 3.
                Importo complessivo garantito o somma
                garantita e quota di responsabilita'
 
    1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in
conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del  Codice  ed
e'   pari   al   5%   dell'importo   contrattuale   come   risultante
dall'aggiudicazione.
    2. La suddivisione per quote opera  esclusivamente  nei  rapporti
interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta'
nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.
    3. Le quote congiuntamente considerate e indicate  nelle  singole
garanzie,   ovvero,   indicate    unitariamente    nell'unico    atto
corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito.
    4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma  garantita  della
garanzia di buon adempimento e  della  quota  di  responsabilita'  e'
indicato nella Scheda Tecnica.
    5. La presente  garanzia  viene  rilasciata  congiuntamente  alla
garanzia  rilasciata  dagli  altri  garanti  indicati  nella   Scheda
Tecnica.
 
                               Art. 4.
                      Escussione della garanzia
 
    1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei
limiti della somma garantita, entro il termine di trenta  giorni  dal
ricevimento  della  semplice   richiesta   scritta   della   Stazione
appaltante - inviata per conoscenza anche  al  Contraente  -  recante
l'indicazione  del  titolo  per  cui  si  richiede   l'escussione   e
l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi  dell'art.
103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione  degli  importi
di cui all'art. 104, comma 5, del Codice).
    2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di
cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7.
    3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva  escussione
del debitore principale di cui all'art. 1944  cod.  civ.  e  rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..
    4.  Resta  salva  l'azione  di  ripetizione  verso  la   Stazione
appaltante  per  il  caso  in  cui  le  somme  pagate   dal   Garante
risultassero parzialmente o totalmente non dovute  dal  Contraente  o
dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
    5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato
dal Garante (se diverso) per il  tramite  del  Mandatario/delegatario
indicato nella Scheda Tecnica.
 
                               Art. 5.
                       Surrogazione - Regresso
 
    1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e'  surrogato  alla
Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed  azioni  verso  il
Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
    2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente
per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma
10, del Codice).
    3. La Stazione  appaltante  facilitera'  le  azioni  di  recupero
fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
 
                               Art. 6.
                       Sanzioni internazionali
 
    1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e  a  prestare
beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in  cui
la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o  il
pagamento  di  tale  pretesa  possa  esporre  il  garante  stesso   a
qualsivoglia  sanzione,  divieto  o  restrizione   ai   sensi   delle
risoluzioni  delle  Nazioni  Unite  ovvero  sanzioni   economiche   o
commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione  europea,  degli
Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o  di  qualunque
altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o
commerciali e/o di embargo internazionale.
 
                               Art. 7.
          Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
 
    1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla
presente  garanzia,  per   essere   valide,   devono   essere   fatte
esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli  indirizzi
del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica.
    2.  Parimenti,  ogni  comunicazione  o  notifica  alla   Stazione
appaltante dipendenti dalla presente garanzia,  devono  essere  fatte
esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
 
                               Art. 8.
                           Foro competente
 
    1.  In  caso  di  controversia  fra  il  Garante  e  la  Stazione
appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                               Art. 9.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono  le  norme
di legge.
SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE
1. Normativa di riferimento
    1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono:
 
=====================================================================
|           Titolo            | Riferimenti normativi | Schema tipo |
+=============================+=======================+=============+
|Copertura assicurativa della |                       |             |
|responsabilita' civile       |                       |             |
|professionale del dipendente |Decreto legislativo n. |             |
|pubblico incaricato della    |50/2016, art. 24, comma|             |
|progettazione dei lavori     |4                      |     2.1     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa della |                       |             |
|responsabilita' civile       |                       |             |
|professionale dei progettisti|                       |             |
|liberi professionisti o delle|Decreto legislativo n. |             |
|societa' di professionisti o |50/2016, art. 24, comma|             |
|delle societa' di ingegneria |4                      |     2.2     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa per   |                       |             |
|danni di esecuzione,         |Decreto legislativo n. |             |
|responsabilita' civile terzi |50/2016, art. 103,     |             |
|e garanzia di manutenzione   |comma 7                |     2.3     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
|Copertura assicurativa       |                       |             |
|indennitaria decennale e per |Decreto legislativo n. |             |
|responsabilita' civile       |50/2016, art. 103,     |             |
|decennale                    |comma 8                |     2.4     |
+-----------------------------+-----------------------+-------------+
 
2. Schemi tipo
2.1. Schema  tipo  2.1  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  della
  responsabilita'  civile  professionale  del   dipendente   pubblico
  incaricato della progettazione di lavori
Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale del
  dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
 
                               Art. 1.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e  spese),
per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante  dei  lavori
in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali  del  progetto
posto a base di gara, come  definiti  all'art.  106,  comma  10,  del
Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.
 
                               Art. 2.
                             Assicurato
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato  il  singolo  dipendente  pubblico  o  la  pluralita'   di
dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della
progettazione posta a base di gara dell'opera  oggetto  dell'appalto,
fermo peraltro  l'onere  di  stipula  a  carico  dell'Amministrazione
stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.
    2. L'Assicurato puo' prestare previamente  assenso  affinche'  il
pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Societa'  direttamente
al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante).
 
                               Art. 3.
             Condizioni di validita' dell'assicurazione
 
    1. La presente copertura  opera  esclusivamente  per  i  maggiori
costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante  durante
il periodo di efficacia dell'assicurazione,  riportato  nella  Scheda
Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non  intenzionali  del
progetto  posto  a  base   di   gara   manifestatisi   e   notificati
all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo  comma,  ultimo
periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e  nei  termini  di  cui
agli articoli 15 e 19.
    2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui:
      a) la realizzazione dell'opera progettata  venga  affidata  con
procedura giudizialmente riconosciuta  viziata  da  violazione  delle
specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da
eccesso di potere;
      b) i  lavori  progettati  siano  eseguiti  da  imprese  di  cui
l'Assicurato, il coniuge, i  genitori,  i  figli,  nonche'  qualsiasi
altro parente ed affine se con  essi  convivente,  sia  proprietario,
amministratore,  legale  rappresentante  o  socio  a  responsabilita'
illimitata.
    3. Nei casi di cui al secondo comma la  Societa'  rimborsera'  al
Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
 
                               Art. 4.
                   Determinazione dell'indennizzo
 
    1. Fermo il  massimale  indicato  all'art.  8,  i  costi  di  cui
all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la
Stazione  appaltante  che   abbia   incaricato   l'Assicurato   della
progettazione deve sostenere  per  la  realizzazione  della  medesima
opera rispetto a quelli che avrebbe  sostenuto  qualora  il  progetto
fosse risultato esente da errori od omissioni.
 
                               Art. 5.
                  Rischi esclusi dall'assicurazione
 
    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
      a)  conseguenti  a  morte  o   lesioni   personali   ovvero   a
danneggiamento di cose;
      b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di  direzione  dei
lavori;
      c) conseguenti a mancato rispetto di  vincoli  urbanistici,  di
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorita';
      d) relativi al danno erariale;
      e) relativi alla violazione di norme o vincoli  in  materia  di
ambiente e/o conseguenti  ad  inquinamento  di  aria,  acqua,  suolo;
conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde  acquifere,  di
giacimenti minerari ed in genere di  quanto  trovasi  nel  sottosuolo
suscettibile  di  sfruttamento;  derivanti  da  sviluppo  di  energia
nucleare o radioattivita';
      f)   derivanti   da   obbligazioni   volontariamente    assunte
dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
      g) conseguenti a:
        furto
        rapina
        incendio
        smarrimento, distruzione, danneggiamento,
        che abbiano per oggetto documenti (ivi  compresi  titoli)  in
custodia all'Assicurato;
      h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato
raggiungimento del fine o all'insuccesso di  iniziative  a  qualunque
titolo o scopo intraprese;
      i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione,
per fini diversi da quelli istituzionali, di dati,  fatti  o  notizie
inerenti  direttamente  o  indirettamente  a  terzi/utenti  da  parte
dell'Assicurato;
      l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
      m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque  effettuato,  di
sistemi di elaborazione dati e computer;
      n) conseguenti ad atti od operazioni da cui  sia  derivata  per
l'Assicurato un'illegittima percezione di utilita';
      o) conseguenti a mancata  esecuzione  o  ad  esecuzione  non  a
regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
      p) derivanti, direttamente o indirettamente,  o  connessi  alla
presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
 
                               Art. 6.
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione, come  riportato  nella  Scheda
Tecnica:
      a) decorre  dalla  data  della  consegna  della  progettazione,
intesa  quale   completamento   dell'incarico   affidato   comunicata
dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma;
      b) cessa, per ciascuna parte dell'opera  progettata,  alle  ore
24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o
dodici mesi dalla ultimazione dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  102,
comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali  e'  prestata  la
copertura assicurativa si verifichino  entro  la  data  prevista  per
l'ultimazione dei  lavori  indicata  nella  Scheda  Tecnica  e  siano
notificati all'Assicurato entro la predetta data.
    2. Qualora, per cause non  imputabili  al  progettista,  l'inizio
effettivo  dell'esecuzione  dei  lavori  non   sia   avvenuto   entro
ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della  relativa  gara,
la copertura assicurativa perde automaticamente  ogni  efficacia.  In
tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio  pagato  al
netto delle imposte.
 
                               Art. 7.
                       Estensione territoriale
 
    1.  L'assicurazione  vale  per  gli  incarichi  di  progettazione
relativi ad opere da realizzarsi  nell'ambito  del  territorio  della
Repubblica italiana, salvo i casi relativi a  contratti  da  eseguire
all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  e  su  immobili  all'estero  ad  uso  dell'amministrazione   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
                               Art. 8.
                     Massimale di assicurazione
 
    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e'
quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione
all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura  delle
varianti di cui all'art. 106 del Codice.
    2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10%  del
costo di costruzione dell'opera progettata.
    3. L'assicurazione si intende prestata  fino  a  concorrenza  del
massimale indicato, che  rappresenta  la  massima  esposizione  della
Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo  di
efficacia dell'assicurazione.
 
                               Art. 9.
                      Pluralita' di assicurati
 
    1. Qualora la garanzia  venga  prestata  per  una  pluralita'  di
assicurati,  il  massimale  stabilito  all'art.  8  resta,  per  ogni
effetto,  unico  anche  nel  caso  di  corresponsabilita'   di   piu'
assicurati fra loro.
 
                              Art. 10.
                       Vincolo di solidarieta'
 
    1. In  caso  di  responsabilita'  solidale  con  altri  soggetti,
l'assicurazione vale esclusivamente per la quota  parte  attribuibile
all'Assicurato.
 
                              Art. 11.
       Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso.
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari al quarto  del  massimale  di  assicurazione,  riportato
nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi  detto
massimale, le spese vengono ripartite fra Societa'  e  Assicurato  in
proporzione del rispettivo interesse.
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
 
                              Art. 12.
                            Dichiarazioni
 
    1. L'assicurazione e' prestata in base  alle  dichiarazioni  rese
dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante
della presente copertura assicurativa.
    2. Il Contraente dichiara che:
      a) l'Assicurato e' abilitato all'esercizio della professione  e
in  regola  con  le   disposizioni   di   legge   per   l'affidamento
dell'incarico di progettazione;
      b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda  Tecnica
rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
      c) la Stazione appaltante ha verificato  la  rispondenza  degli
elaborati  progettuali  secondo  quanto  previsto  dall'art.  26  del
Codice.
    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte  o  le  reticenze  del
Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla  valutazione
del rischio, possono comportare la  perdita  totale  o  parziale  del
diritto    all'indennizzo,    nonche'    la     stessa     cessazione
dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
 
                              Art. 13.
                               Premio
 
    1. L'assicurazione ha effetto dalla  data  indicata  all'art.  6,
primo comma, lettera a), sempreche'  sia  stato  pagato  il  relativo
premio,  altrimenti  ha  effetto  dalle  ore  24,00  del  giorno  del
pagamento del suddetto premio.
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
    3.  Le  somme  pagate  a  titolo  di  premio  rimangono  comunque
acquisite   dalla   Societa'   indipendentemente   dal   fatto    che
l'assicurazione cessi prima della data  prevista  all'art.  6,  primo
comma, lettera b).
 
                              Art. 14.
                    Modifiche dell'assicurazione
 
    1. Le eventuali modificazioni  dell'assicurazione  devono  essere
provate per iscritto.
 
                              Art. 15.
                      Obblighi dell'Assicurato
 
    1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Societa'  la
data  effettiva  di  inizio   dell'esecuzione   dei   lavori   ovvero
l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei  lavori  stessi  entro
ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.
    2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve  darne  avviso  scritto
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando  ne  ha
avuto conoscenza.
    3.  In  particolare,  l'Assicurato  deve  dare  avviso  di   ogni
comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice  e
di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile  ad
errori od  omissioni  a  lui  imputabili  di  cui  abbia  conoscenza,
astenendosi in ogni caso da qualsiasi  riconoscimento  della  propria
responsabilita'.
 
                              Art. 16.
                     Proroga dell'assicurazione
 
    1. Qualora, per qualsiasi  motivo,  il  certificato  di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro  i sei  o  dodici  mesi  successivi  alla  data  prevista   per
l'ultimazione dei lavori come  precisato  all'art.  6,  primo  comma,
lett. b), l'Assicurato  puo'  chiedere  una  proroga  della  presente
copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a  concedere  alle
condizioni che saranno concordate.
 
                              Art. 17.
                            Oneri fiscali
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente.
 
                              Art. 18.
                            Rischio cyber
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software;
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati;
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
      4) utilizzo di cripto valute;
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.)
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
      a) uso di Internet o intranet;
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
      2) «Violazione del Sistema Informatico».
 
                              Art. 19.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  e'  tenuto  l'Assicurato
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa.
 
                              Art. 20.
                           Foro competente
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
 
                              Art. 21.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana.
2.2. Schema  tipo  2.2  (d.m.  _____)  Copertura  assicurativa  della
  responsabilita'  civile   professionale   dei   soggetti   di   cui
  all'articolo 46 del Codice
Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale dei
  soggetti di cui all'articolo 46 del Codice
 
                               Art. 1.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La  Societa'  si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato  e
Contraente di quanto questi sia tenuto  a  pagare,  quale  civilmente
responsabile ai sensi  di  legge,  a  titolo  di  risarcimento  danni
(capitale, interessi e spese), per:
      a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e
      b) maggiori costi,
    sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza  di
errori od omissioni non intenzionali del progetto  posto  a  base  di
gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili  a
colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della  cui
opera egli si avvale.
 
                               Art. 2.
                       Assicurato e Contraente
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato e Contraente il soggetto di  cui  all'art.  46,  comma  1,
lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del  Codice,  che  la  Stazione
appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base
di gara dell'opera oggetto dell'appalto.
    2. Per l'onere di stipula  vale  quanto  disposto  dall'art.  24,
comma 4, del Codice.
    3.  E'  ammessa  una  deroga  all'onere  di  stipula  qualora  il
professionista sia gia' in possesso di una polizza di responsabilita'
civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera  e),
del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.  137,
a condizione che  la  stessa  presenti  le  medesime  caratteristiche
definite nel presente Schema, in termini di oggetto  della  copertura
assicurativa e di condizioni contrattuali,  e  preveda  un  massimale
specifico per il rischio oggetto della presente copertura.
 
                               Art. 3.
             Condizioni di validita' dell'assicurazione
 
    1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove  spese
di progettazione e per i maggiori  costi,  sostenuti  dalla  Stazione
appaltante  durante  il  periodo  di  efficacia   dell'assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni
non intenzionali del progetto posto a base di  gara  manifestatisi  e
notificati all'Assicurato entro la data  di  cui  all'art.  6,  primo
comma, ultimo periodo, e denunciati alla  Societa'  nei  modi  e  nei
termini di cui agli articoli 16 e 20.
    2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui:
      a) l'attivita' di  progettazione  dell'opera  progettata  venga
affidata  con  procedura  giudizialmente  riconosciuta   viziata   da
violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o  da
incompetenza o da eccesso di potere;
      b) la realizzazione dell'opera progettata  venga  affidata  con
procedura giudizialmente riconosciuta  viziata  da  violazione  delle
specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da
eccesso di potere;
      c) i lavori progettati siano eseguiti:
        dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai  genitori,
dai figli, nonche' da qualsiasi altro parente ed affine se  con  essi
convivente, o dalla Stazione appaltante, nonche' da imprese  da  loro
controllate, controllanti o  collegate,  o  di  cui  essi  o  i  loro
amministratori o legali rappresentanti siano soci  a  responsabilita'
illimitata, amministratori o dipendenti;
        da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si  sia  avvalso
per la realizzazione dell'incarico di progettazione.
    3. Nei casi di cui  al  secondo  comma  la  Societa'  rimborsera'
all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle  imposte.
Nei casi di inefficacia della copertura  per  colpa  imputabile  alla
Stazione appaltante, la stessa si fara' carico  delle  imposte  sulla
copertura assicurativa che la Societa' non rimborsa all'Assicurato  e
Contraente.
 
                               Art. 4.
                   Determinazione dell'indennizzo
 
    1. Fermo il massimale indicato all'art. 8:
      a) le spese di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  sono
indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione
che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve
sostenere rispetto a quelle che  avrebbe  sostenuto  se  il  progetto
fosse stato redatto esente da errori od omissioni e  alla  condizione
che il nuovo progetto sia stato affidato,  per  motivate  ragioni,  a
progettista diverso dall'Assicurato e Contraente;
      b) i  costi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  sono
indennizzabili  nei  limiti  dei  maggiori  costi  che  la   Stazione
appaltante affidante l'incarico di progettazione deve  sostenere  per
la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che  avrebbe  sostenuto
qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
 
                               Art. 5.
                  Rischi esclusi dall'assicurazione
 
    1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
      a)  conseguenti  a  morte  o   lesioni   personali   ovvero   a
danneggiamento di cose;
      b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di  direzione  dei
lavori;
      c) conseguenti a mancato rispetto di  vincoli  urbanistici,  di
regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche
Autorita';
      d) relativi al danno erariale;
      e)   derivanti   da   obbligazioni   volontariamente    assunte
dall'Assicurato e  Contraente  e  non  direttamente  derivanti  dalla
legge;
      f) relativi alla violazione di norme o vincoli  in  materia  di
ambiente e/o conseguenti  ad  inquinamento  di  aria,  acqua,  suolo;
conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e
corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde  acquifere,  di
giacimenti minerari ed in genere di  quanto  trovasi  nel  sottosuolo
suscettibile  di  sfruttamento;  derivanti  da  sviluppo  di  energia
nucleare o radioattivita';
      g) conseguenti a:
        furto
        rapina
        incendio
        smarrimento, distruzione,  danneggiamento,  che  abbiano  per
oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato  e
Contraente;
      h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato
raggiungimento del fine o all'insuccesso di  iniziative  a  qualunque
titolo o scopo intraprese;
      i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione,
per fini diversi da quelli istituzionali, di dati,  fatti  o  notizie
inerenti  direttamente  o  indirettamente  a  terzi/utenti  da  parte
dell'Assicurato e Contraente;
      l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente;
      m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque  effettuato,  di
sistemi di elaborazione dati e computer;
      n) conseguenti ad atti od operazioni da cui  sia  derivata  per
l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di  questo
un'illegittima percezione di utilita';
      o) conseguenti a mancata  esecuzione  o  ad  esecuzione  non  a
regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
      p) derivanti, direttamente o indirettamente,  o  connessi  alla
presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
 
                               Art. 6
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione, come  riportato  nella  Scheda
Tecnica:
      a) decorre dalla data di consegna della  progettazione,  intesa
quale completamento dell'incarico;
      b) cessa, per ciascuna parte dell'opera  progettata,  alle  ore
24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o
dodici mesi dalla ultimazione dei  lavori  ai  sensi  dell'art.  102,
comma 3, del Codice,
    purche'  gli  eventi  per  i  quali  e'  prestata  la   copertura
assicurativa si verifichino entro la data prevista per  l'ultimazione
dei  lavori  indicata  nella  Scheda  Tecnica  e   siano   notificati
all'Assicurato e Contraente entro la predetta data.
    2. Qualora, per cause non  imputabili  al  progettista,  l'inizio
effettivo  dell'esecuzione  dei  lavori  non   sia   avvenuto   entro
ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della  relativa  gara,
la copertura assicurativa perde automaticamente  ogni  efficacia.  In
tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio  pagato  al
netto delle imposte.
 
                               Art. 7.
                       Estensione territoriale
 
    1.  L'assicurazione  vale  per  gli  incarichi  di  progettazione
relativi ad opere da realizzarsi  nell'ambito  del  territorio  della
Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a  contratti  da  eseguire
all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  e  su  immobili  all'estero  ad  uso  dell'amministrazione   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
                               Art. 8.
                     Massimale di assicurazione
 
    1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e'
quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione
all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura  delle
varianti di cui all'art. 106 del Codice.
    2. Detto massimale non puo' comunque essere inferiore:
      a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite  di
1 milione di euro, per lavori di importo, iva  esclusa,  inferiore  a
5.225.000 euro;
      b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite  di
2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o  superiore
a 5.225.000 euro.
    3. L'assicurazione si intende prestata  fino  a  concorrenza  del
massimale  indicato,   che   rappresenta   la   massima   esposizione
complessiva della Societa'  per  uno  o  piu'  sinistri  verificatisi
nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
 
                               Art. 9.
                      Pluralita' di assicurati
 
    1. Qualora la garanzia  venga  prestata  per  una  pluralita'  di
assicurati,  il  massimale  stabilito  all'art.  8  resta,  per  ogni
effetto,  unico  anche  nel  caso  di  corresponsabilita'   di   piu'
assicurati fra loro.
 
                              Art. 10.
                       Vincolo di solidarieta'
 
    1. In  caso  di  responsabilita'  solidale  con  altri  soggetti,
l'assicurazione vale esclusivamente per la quota  parte  attribuibile
all'Assicurato e Contraente.
 
                              Art. 11.
               Scoperto/franchigia in caso di sinistro
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto.
 
                              Art. 12.
       Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome  dell'Assicurato  e  Contraente,  designando,  ove  occorra,
legali e  tecnici  ed  avvalendosi  di  tutti  i  diritti  ed  azioni
spettanti all'Assicurato e Contraente stesso.
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite
di  un  importo  pari  al  quarto  del  massimale  di  assicurazione,
riportato nella Scheda Tecnica, per il  danno  cui  si  riferisce  la
domanda.
    3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi  detto
massimale, le spese vengono ripartite fra  Societa'  e  Assicurato  e
Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
    4. La Societa' non riconosce spese  sostenute  dall'Assicurato  e
Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non
risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
 
                              Art. 13.
                            Dichiarazioni
 
    1. L'assicurazione e' prestata in base  alle  dichiarazioni  rese
dall'Assicurato e Contraente nella  proposta-questionario  che  forma
parte integrante della presente copertura assicurativa.
    2. Il Contraente dichiara che:
      a) l'Assicurato e/o i professionisti  di  cui  si  avvale  sono
regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
      b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda  Tecnica
rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente;
      c) la Stazione appaltante ha verificato  la  rispondenza  degli
elaborati  progettuali  secondo  quanto  previsto  dall'art.  26  del
Codice;
      d)  l'Assicurato  e   Contraente,   i   rappresentanti   ed   i
professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di
legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.
    3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte  o  le  reticenze  del
Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla  valutazione
del rischio, possono comportare la  perdita  totale  o  parziale  del
diritto    all'indennizzo,    nonche'    la     stessa     cessazione
dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
 
                              Art. 14.
                               Premio
 
    1. L'assicurazione ha effetto dalla  data  indicata  all'art.  6,
primo comma, lettera a), sempreche'  sia  stato  pagato  il  relativo
premio,  altrimenti  ha  effetto  dalle  ore  24,00  del  giorno  del
pagamento del suddetto premio.
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
    3.  Le  somme  pagate  a  titolo  di  premio  rimangono  comunque
acquisite   dalla   Societa'   indipendentemente   dal   fatto    che
l'assicurazione cessi prima della data  prevista  all'art.  6,  primo
comma, lettera b).
 
                              Art. 15.
                    Modifiche dell'assicurazione
 
    1. Le eventuali modificazioni  dell'assicurazione  devono  essere
provate per iscritto.
 
                              Art. 16.
                Obblighi dell'Assicurato e Contraente
 
    1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla
Societa' la data  effettiva  di  inizio  dell'esecuzione  dei  lavori
ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei  lavori  stessi
entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.
    2. In caso di sinistro,  l'Assicurato  e  Contraente  deve  darne
avviso scritto  all'Agenzia  alla  quale  e'  assegnata  la  presente
copertura assicurativa oppure alla  Societa',  entro  tre  giorni  da
quando ne ha avuto conoscenza.
    3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare  avviso  di
ogni comunicazione ricevuta ai sensi  dell'art.  106,  comma  9,  del
Codice  e  di  ogni  riserva  formulata  dall'Esecutore  dei   lavori
riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili  di  cui  abbia
conoscenza, astenendosi in  ogni  caso  da  qualsiasi  riconoscimento
della propria responsabilita'.
 
                              Art. 17.
                     Proroga dell'assicurazione
 
    1. Qualora, per qualsiasi  motivo,  il  certificato  di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per  l'ultimazione  dei
lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato
e Contraente puo'  chiedere  una  proroga  della  presente  copertura
assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle  condizioni
che saranno concordate.
    2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa  non
imputabile all'Assicurato e Contraente, la  Societa'  si  impegna  ad
accettare il pagamento del  relativo  premio  anche  da  parte  della
Stazione  appaltante,  che  tuttavia  non  assume  la   qualita'   di
Contraente.
 
                              Art. 18.
                            Oneri fiscali
 
    1. Gli oneri fiscali relativi  all'assicurazione  sono  a  carico
dell'Assicurato e Contraente.
 
                              Art. 19.
                            Rischio cyber
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software;
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati;
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
      4) utilizzo di cripto valute;
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.)
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
      a) uso di Internet o intranet;
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
      2) «Violazione del Sistema Informatico».
 
                              Art. 20.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le comunicazioni alle quali  e'  tenuto  l'Assicurato  e
Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata
o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa'  ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa.
 
                              Art. 21.
                           Foro competente
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
 
                              Art. 22.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana.
2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di
  esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione
Copertura  assicurativa  per  danni  di  esecuzione,  Responsabilita'
  civile terzi e Garanzia di manutenzione
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle  opere  durante  la
  loro esecuzione e garanzia di manutenzione
 
                               Art. 1.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Committente,  anche
nella qualita' di Direttore dei lavori  o  proprietario  delle  opere
preesistenti, e il Contraente da tutti i  rischi  di  esecuzione  che
causino danni materiali e diretti alle opere  assicurate,  poste  nel
luogo indicato nella Scheda Tecnica, per  l'esecuzione  delle  stesse
durante il periodo  di  efficacia  dell'assicurazione,  da  qualunque
causa determinati, salvo le delimitazioni  e  le  condizioni  esposte
nella presente copertura assicurativa.
    2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente:
      Partita 1 - Opere
        il  rimborso  -  per  la  parte  eccedente  l'importo   della
franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti  e
nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari
per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente
le opere assicurate;
      Partita 2 - Opere preesistenti
        il  rimborso  -  per  la  parte  eccedente  l'importo   della
franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti  e
nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali  e  diretti
verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
      Partita 3 - Demolizione e sgombero
        il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu'  vicina  discarica  autorizzata  disponibile  i
residui delle opere assicurate a seguito di sinistro  indennizzabile,
nonche'  il  rimborso  dello  smaltimento  dei  residui  delle  opere
assicurate, nel limite del massimale assicurato.
 
                               Art. 2.
                             Assicurato
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa  e'  considerato
Assicurato il Contraente.
 
                               Art. 3.
                     Condizioni di assicurazione
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni:
      a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se
previsto, al quale  la  Societa'  puo'  in  qualunque  momento  avere
accesso;
      b) il progetto sia stato eseguito da  progettisti  abilitati  e
sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
      c) venga fornita alla Societa' copia del capitolato speciale di
appalto e del contratto di appalto o verbale di  aggiudicazione,  che
formano parte integrante della presente  copertura  assicurativa,  da
cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
      d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso
d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi  elaborati,
che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
      e) il Contraente abbia indicato alla Societa'  nei  termini  di
tempo previsti  dalla  legge  i  lavori  subappaltati  e  le  imprese
subappaltatrici.
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante.
    3. Inoltre l'assicurazione e' prestata, per il periodo successivo
alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo
comma, lettera b),  con  l'ulteriore  condizione  che  sia  curata  e
garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia
del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di
sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo
in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.
 
                               Art. 4.
                Esclusioni specifiche della Sezione A
 
    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art.  17,  la  Societa'
non e' obbligata ad indennizzare:
      a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di  modifica
o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita'  dalle  condizioni
stabilite nel contratto  di  appalto,  in  altri  contratti  o  nelle
prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore  dei
lavori, oppure in contrasto con norme di legge  o  regolamenti  o  in
violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilita'  per
le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
      b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di  qualsiasi
tipo;
      c) i danni di cui deve  rispondere  l'Esecutore  dei  lavori  a
norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
      d) i danni da azioni di terzi;
      e) i danni da forza maggiore;
      f) i danni  da  errori  di  progettazione  o  da  insufficiente
progettazione  (salvo  specifica  inclusione,  su   richiesta   della
Stazione Appaltante);
      g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo
o per trasporto a grande velocita';
      h) i danni da incendio, se i dispositivi  antincendio  previsti
dai  piani  di  sicurezza  non  sono   stati,   compatibilmente   con
l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
    2. La Societa' inoltre non e' obbligata a indennizzare:
      i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
        i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di
progetto;
        i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea  minima  di
progetto;
        i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza
di mancato pompaggio di tali acque;
        i.4)  consolidamento  e  compattamento  di  terreno  sciolto,
iniezioni in terreni  spingenti,  isolamento  contro  l'acqua  e  sua
derivazione necessari a seguito di sinistro;
        i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro,  salvo
che  la  stessa  possa  configurarsi  come   spesa   di   salvataggio
risarcibile a termini di legge;
      l) nel caso di esecuzione di dighe:
        l.1) le spese per iniezioni  in  terreni  spingenti  o  altre
misure preventive, anche nel caso che la loro necessita' si manifesti
solo durante i lavori di costruzione;
        l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il  loro
smaltimento, anche se le quantita' d'acqua  originariamente  previste
vengano superate;
        l.3) le perdite o i danni  dovuti  al  mancato  funzionamento
dell'impianto di  pompaggio  delle  acque,  qualora  al  momento  del
sinistro non vi sia disponibilita' di riserve pari ad almeno  il  25%
degli impianti di pompaggio funzionanti;
        l.4)  le  spese  per  isolamenti  supplementari  ed  impianti
necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
        l.5) le spese per la riparazione di danni  di  erosione  alle
scarpate o ad altre superfici livellate, qualora  il  Contraente  non
abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto  o  di
progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
        l.6) le  spese  per  la  rimozione  di  terreno  franato  per
qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei  limiti  delle
opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento  non  dipenda
dall'esecuzione dei lavori. Le opere  assicurate  vengono  delimitate
dalla  proiezione  verticale  delle  linee  di  intersezione  tra  le
scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana  ha  la  sua
origine in parte al di fuori dei  suddetti  limiti,  il  risarcimento
sara' limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro
tali limiti;
        l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di
impermeabilita'.
    3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le
condizioni seguenti:
      m) lavori su opere ed impianti preesistenti:
        m.1) i  danni  materiali  e  diretti  ad  opere  ed  impianti
preesistenti  assicurati  alla  Partita  2,  causati  da  lavori   di
sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo  o  da  interventi  su
strutture portanti, sono  indennizzabili  solo  nei  casi  di  crollo
totale o parziale oppure di  lesioni  che  compromettano  in  maniera
certa e attuale la stabilita' dell'opera e solo oltre l'importo della
franchigia o dello  scoperto,  con  il  relativo  minimo  e  massimo,
riportato  nella  Scheda  Tecnica,  a   carico   dell'Assicurato,   a
differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
      n) lavori su beni artistici:
        n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento,
manutenzione ordinaria o straordinaria  che  interessino  in  maniera
diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi
un sinistro indennizzabile, la Societa' non risponde della perdita di
valore artistico, storico o culturale  degli  stessi,  ma  unicamente
delle spese  necessarie  al  ripristino  dei  beni  nelle  condizioni
antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di  corrente
utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con
l'adozione di tecniche normalmente a disposizione  delle  imprese  di
costruzione.
    4. Per la presente garanzia, per sinistro e per  durata,  valgono
il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo  minimo
e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a  carico
dell'Assicurato, a  differenza  di  quanto  stabilito  nell'art.  28,
secondo comma.
 
                               Art. 5.
            Somma assicurata - Modalita' di aggiornamento
                       della somma assicurata
 
    1. La somma assicurata alla Partita 1  deve  corrispondere,  alla
consegna dei lavori, all'importo  di  aggiudicazione  dei  lavori  al
netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:
      a) lavori a corpo
      b) lavori a misura
      c) prestazioni a consuntivo
      d) lavori in economia
      e) ogni e  qualsiasi  altro  intervento  concernente  l'appalto
oggetto dell'assicurazione.
    2. La predetta somma puo' essere al massimo  pari  all'importo  a
base di gara.
    3. La somma assicurata per le Partite 2  e  3  e'  stabilita  nel
bando di gara.
    4. Il Contraente e' successivamente tenuto ad aggiornare la somma
assicurata inserendo gli importi relativi  a  variazioni  dei  prezzi
contrattuali, perizie suppletive, compensi per  lavori  aggiuntivi  o
variazioni del progetto originario.
    5. Il Contraente deve comunicare alla Societa', entro i tre  mesi
successivi ad ogni dodici mesi a partire  dalla  data  di  decorrenza
della copertura assicurativa  ed  entro  tre  mesi  dal  termine  dei
lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati
in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi
dei materiali contabilizzati  con  atti  condivisi  con  la  Stazione
Appaltante. La Societa' emettera' le relative  appendici  di  polizza
per la variazione.
    6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo
rischio assoluto», per  i  quali  quindi  non  vale  quanto  disposto
all'art. 25.
 
                               Art. 6.
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'efficacia dell'assicurazione:
      a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
      b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del  certificato  di  regolare  esecuzione,
previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica,  e  comunque  non
oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori  ai
sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;
      c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio
soltanto per parti delle opere, cessa solo  per  tali  parti,  mentre
continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.
    2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o  di  parti  di
opere secondo destinazione equivale,  agli  effetti  della  copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
 
                               Art. 7.
                      Garanzia di manutenzione
 
    1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto
periodo, del  Codice  -  un  periodo  di  garanzia  di  manutenzione,
riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali
e diretti alle cose  assicurate  alla  Partita  1  della  Sezione  A,
nonche' i danni a terzi  di  cui  alla  Sezione  B,  dovuti  a  causa
risalente al periodo di esecuzione  oppure  a  fatto  del  Contraente
nello svolgimento delle operazioni  di  manutenzione  previste  negli
obblighi  del  contratto  d'appalto,  ferme  le  delimitazioni  -  ad
esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonche' gli scoperti e  relativi
minimi o le  franchigie  convenuti  per  il  periodo  di  costruzione
riportato nella Scheda Tecnica.
    2. Dalla garanzia sono in  ogni  caso  esclusi  i  danni  di  cui
all'art. 1669 cod. civ.. La durata del  periodo  di  manutenzione  e'
indicata nella Scheda Tecnica e in ogni  caso  non  puo'  superare  i
ventiquattro mesi.
 
                               Art. 8.
            Interruzione o sospensione della costruzione
 
    1. In caso di interruzione o  sospensione  della  costruzione  di
durata superiore a quindici giorni consecutivi,  il  Contraente  deve
darne immediata comunicazione alla Societa'. In mancanza e  solo  ove
ricorrano  le  condizioni  previste  all'art.  1898  cod.  civ.,   il
Contraente decade dal diritto all'indennizzo.
    2. Per l'eventuale proroga si applica  quanto  previsto  all'art.
31.
    3. Qualunque sia la durata dell'interruzione  o  sospensione,  il
Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si  impegna
a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure  atte  ad
evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
 
                               Art. 9.
                Interventi provvisori e modifiche non
                relativi ad operazioni di salvataggio
 
    1. I  costi  di  interventi  provvisori  a  seguito  di  sinistro
indennizzabile, diversi da quelli di cui  all'art.  1914  cod.  civ.,
sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte
di quelli  definitivi  e  non  aumentino  il  costo  complessivo  del
sinistro.
    2. Tutti gli altri costi inerenti a  modifiche  ed  a  spese  per
localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso
  terzi durante l'esecuzione delle opere
 
                              Art. 10.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La Societa' si  obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato  nei
limiti dei massimali convenuti per la  presente  Sezione,  di  quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento  (capitale,  interessi  e  spese)  di
danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  per   morte,   lesioni
personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere  assicurate
alla Sezione A, che si siano  verificati,  durante  l'esecuzione  dei
relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato  Scheda
Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.
 
                              Art. 11.
                             Assicurato
 
    1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati
Assicurato il Committente e il Contraente.
 
                              Art. 12.
                    Condizioni dell'assicurazione
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni:
      a) il  luogo  di  esecuzione  delle  opere  sia  interdetto  al
pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le  ore  chiaramente
visibile;
      b) la Stazione Appaltante abbia designato il  responsabile  dei
lavori e gli altri soggetti  previsti,  secondo  le  attivita'  e  le
esigenze connesse con  i  lavori  dall'art.  101  del  Codice,  e  in
particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, il coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori  in  materia  di
sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
      c) i lavori che interessino manufatti in aderenza  coinvolgendo
strutture  portanti  o  sottomurazioni  vengano  eseguiti   dopo   la
presentazione alla Societa'  dello  stato  documentato  degli  stessi
antecedente  l'inizio  dei  lavori,  copia  del  quale  forma   parte
integrante della presente  copertura  assicurativa;  per  il  calcolo
dell'ammontare del risarcimento si fara'  riferimento  a  tale  stato
documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a  carico
del Contraente.
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante.
 
                              Art. 13.
                  Delimitazione dell'assicurazione
 
    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
      a) il coniuge, i genitori e  i  figli  del  Contraente  nonche'
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
      b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il  legale
rappresentante,    il    socio    a    responsabilita'    illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti
di cui alla lettera a);
      c) le persone che subiscano il danno in occasione di  lavoro  o
di servizio e siano in rapporto anche  occasionale  di  dipendenza  o
collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i  loro
dipendenti;
      d) le societa' le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il
contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili  come
controllanti, controllate o collegate ai sensi  dell'art.  2359  cod.
civ., nonche' gli amministratori delle medesime.
 
                              Art. 14.
                Esclusioni specifiche della Sezione B
 
    1.   Ad   integrazione   di   quanto   previsto   all'art.    17,
l'assicurazione non comprende:
      a) i danni alle opere assicurate o assicurabili  in  base  alla
garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
      b) i danni  al  macchinario,  baraccamenti  o  attrezzature  di
cantiere e  quelli  a  cose  o  animali  che  l'Assicurato  abbia  in
proprieta', consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia
la destinazione, nonche' in ogni caso i danni alle opere ed  impianti
preesistenti;
      c)  i  danni  causati  da  qualsiasi  tipo  di  veicoli,  fatta
eccezione per quelli  che  siano  provocati  in  occasione  del  loro
impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di
esecuzione delle opere, purche' in detto luogo l'uso dei veicoli  non
sia configurabile come circolazione ai sensi e per  gli  effetti  del
titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
      d) i danni causati da natanti  o  aeromobili,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
      e)  la  responsabilita'  verso  terzi  comunque  conseguente  a
danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione
od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
      f) i danni derivanti dalla costruzione di opere  in  violazione
di diritti altrui;
      g) i danni derivanti da polvere;
      h) le responsabilita' dedotte da contratti, salvo  quelle  che,
pur inerendo ad un rapporto  contrattuale,  si  configurino  altresi'
quali responsabilita' extracontrattuali;
      i) i danni da furto;
      l)  i  danni  a  cose  dovuti  a  vibrazioni,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
      m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,  qualunque  sia
la  causa  che  li  abbia   originati,   nonche'   da   interruzione,
impoverimento o  deviazione  di  sorgenti  o  di  corsi  d'acqua,  da
alterazioni  delle  caratteristiche   od   impoverimento   di   falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere  di  quanto  trovasi  nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
      n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento  o  cedimento
del terreno di basi di  appoggio  o  di  sostegni  in  genere,  salvo
specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
      o) i danni a cavi e  condutture  sotterranee,  salvo  specifica
inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
      p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina
in caso di impiego di materiale esplosivo;
      q) i danni da azioni di terzi;
      r) i danni da forza maggiore;
      s) i danni  da  errore  di  progettazione  o  da  insufficiente
progettazione.
 
                              Art. 15.
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo  di  copertura,
la sua durata,  cessazione,  interruzione  o  sospensione,  segue  le
modalita' indicate per la Sezione A.
    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non
prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A.
 
                              Art. 16.
                  Massimale per la responsabilita'
                         civile verso terzi
 
    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il
massimale per la copertura assicurativa della responsabilita'  civile
verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno  o  piu'  sinistri
che  possono  verificarsi  durante  il  periodo  di  efficacia  della
copertura assicurativa, e' pari al 5% della somma assicurata  per  le
opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed  un  massimo
di 5 milioni di euro.
Norme comuni per le Sezioni A e B
 
                              Art. 17.
                  Delimitazione dell'assicurazione
 
    1. La Societa' non e' obbligata a indennizzare:
      a) le penalita', i danni da mancato godimento  in  tutto  o  in
parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni  specie
di danno indiretto, come, a titolo di esempio non  esaustivo,  quelli
derivanti  da  interruzioni  o  sospensioni  totali  o  parziali   di
attivita' industriali,  commerciali,  agricole,  di  forniture  o  di
servizi;
      b) i  danni  di  deperimento,  logoramento,  usura  o  graduale
deterioramento   che   siano   conseguenza   naturale   dell'uso    o
funzionamento o siano causati dagli  effetti  graduali  degli  agenti
atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
      c) le perdite di denaro,  assegni,  effetti  cambiari,  titoli,
valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni  a  schedari,
disegni, materiale  contabile,  fatture  o  documenti,  materiali  di
imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
      d) i danni cagionati o  agevolati  da  dolo  dell'Assicurato  o
delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
      e) i danni che, alla stregua della comune  esperienza  tecnica,
costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o  evento  che
dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai  suoi  preposti  per
effetto  di  sinistri  avvenuti  in  precedenza  o  di  notificazioni
ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi  occulti
comunque noti all'Assicurato prima della  decorrenza  della  presente
assicurazione;
      f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.
    2. La Societa' non e' inoltre obbligata per:
      a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni
di calore o  radiazioni,  provenienti  da  trasmutazioni  del  nucleo
dell'atomo,  come  pure   radiazioni   provocate   dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi  che
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
      b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi
alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
    3. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi
oltre la scadenza  della  copertura  assicurativa  ovvero  denunciati
oltre un anno dalla scadenza della copertura  assicurativa,  ne'  per
quei danni che,  pur  essendosi  verificati  durante  il  periodo  di
copertura, derivino pero' da cause risalenti ad  epoca  non  compresa
nel periodo coperto dall'assicurazione.
 
                              Art. 18.
              Scoperto o franchigia in caso di sinistro
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto.
 
                              Art. 19.
                       Estensione territoriale
 
    1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito  del
territorio della  Repubblica  Italiana,  salvo  i  casi  previsti  in
relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito  di  attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.
 
                              Art. 20.
                       Dichiarazioni influenti
                    sulla valutazione del rischio
 
    1. La Societa' presta il  suo  consenso  all'assicurazione  e  ne
conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il
quale  ha  l'obbligo  di  manifestare,  tanto  alla  conclusione  del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze  ed
i mutamenti che possano influire sul rischio.
    2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un  qualsiasi  fatto  che
possa interessare la valutazione del  rischio  o  di  variazioni  del
progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni
di  copertura  assicurativa,  o  dei  materiali  o  dei  sistemi   di
costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve  darne
immediata  notizia  e  rimettere  al  piu'  presto  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato  rapporto
scritto alla Societa',  che  si  riserva  di  rendere  noto  a  quali
condizioni intenda mantenere la copertura.
    3.  Nel  caso  di  dichiarazioni  inesatte,  di  reticenze  o  di
omissioni  di  notifica  di  variazioni,  queste  ultime  intervenute
successivamente  alla  stipula  della  copertura   assicurativa,   si
applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e  1894  cod.
civ..
    4. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso sul luogo
di esecuzione dei lavori in momenti  concordati  con  l'Assicurato  e
possono esaminare le cose assicurate, nonche'  i  dati,  documenti  e
progetti relativi all'opera oggetto della copertura.
 
                              Art. 21.
                  Denuncia dei sinistri - Obblighi
                           dell'Assicurato
 
    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione A, l'Assicurato deve:
      a) darne immediata comunicazione mediante lettera  raccomandata
o posta elettronica certificata alla Societa';
      b) inviare, al piu' presto,  alla  Societa',  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto
scritto;
      c)  fornire  alla  Societa'  ed  ai  suoi  mandatari  tutte  le
informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
      d) provvedere, per quanto possibile, a limitare  l'entita'  del
danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad  evitare
il ripetersi del danno;
      e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per
eventuali controlli.
    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono  essere
iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera  a)  del  primo
comma,  ma  lo  stato  delle  cose  puo'  essere  modificato,   prima
dell'ispezione da parte di un  incaricato  della  Societa',  soltanto
nella   misura   strettamente   necessaria   per   la   continuazione
dell'attivita' o dell'esercizio.
    3. Se tale ispezione, per qualsiasi  motivo,  non  avvenga  entro
otto  giorni  dall'avviso,  l'Assicurato,   fermo   restando   quanto
stabilito all'art. 9, puo' prendere tutte le misure necessarie.
    4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione B, l'Assicurato deve:
      a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui
ne venga a conoscenza;
      b) assicurarsi che  la  denuncia  contenga  la  narrazione  del
fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il  luogo  e
le cause del sinistro;
      c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le  notizie,  i
documenti e gli  eventuali  atti  giudiziari  relativi  al  sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche',  se
la Societa' lo richieda, ad un componimento  amichevole,  astenendosi
in   ogni   caso   da   qualsiasi   riconoscimento   della    propria
responsabilita'.
    5. In ogni caso l'Assicurato e' responsabile di ogni  pregiudizio
derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui  alle
lettere a) e b) del primo comma, relative  alla  Sezione  A,  e  alle
lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.
    6. L'Assicurato che ricorra,  per  giustificare  l'ammontare  del
danno, a documenti non veritieri o a  mezzi  fraudolenti  ovvero  che
manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate  del
sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.
 
                              Art. 22.
                    Procedura per la valutazione
                        del danno (Sezione A)
 
    1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita':
      a) direttamente dalla  Societa',  o  da  un  Perito  da  questa
incaricato, con il Contraente o persona da lui  designata  oppure,  a
richiesta di una delle Parti,
      b) fra due Periti, nominati  uno  dalla  Societa'  ed  uno  dal
Contraente con apposito atto unico.
    2. In ambedue i casi il Perito si  impegna  a  fornire  gli  atti
conclusivi della perizia entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  di
tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente,
salvo proroga concessa dalle Parti; in  caso  contrario,  superati  i
novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo  Perito  con  la
procedura che segue:
      a) i due Periti devono nominarne un terzo quando  si  verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno  di  essi.  Il
terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza;
      b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere  e  coadiuvare
da altre persone, le  quali  potranno  intervenire  nelle  operazioni
peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo;
      c) se una delle Parti non  provvede  alla  nomina  del  proprio
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina  del  terzo,  tali
nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono  demandate  al
Presidente del Tribunale  nella  cui  giurisdizione  il  sinistro  e'
avvenuto;
      d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del  proprio  Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'.
    3. Il Committente, qualora lo  richieda,  puo'  partecipare  come
osservatore alle operazioni peritali.
    4. L'ammontare del danno,  concordato  come  sopra,  deve  essere
convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31  del
Codice.
 
                              Art. 23.
                   Mandato dei Periti (Sezione A)
 
    1. I Periti devono:
      a) verificare l'esistenza, la qualita'  e  la  quantita'  delle
opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui  all'
art. 5;
      b)  procedere  alla  stima  ed  alla  liquidazione  del  danno,
comprese le spese di salvataggio.
    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno  effettuata
ai sensi dell'art. 22, primo  comma,  lett.  b),  i  risultati  delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito  verbale  (con
allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,  per
ognuna delle Parti.
    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,  violenza
nonche' di violazione  dei  patti  di  cui  alla  presente  copertura
assicurativa, impregiudicata in  ogni  caso  qualsivoglia  azione  od
eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni.
    4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si  rifiuta
di sottoscriverla; tale rifiuto deve  essere  attestato  dagli  altri
Periti nel verbale definitivo di perizia.
    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle  formalita'  di
cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
 
                              Art. 24.
                               Premio
 
    1. Il premio, riportato nella Scheda  Tecnica,  e'  convenuto  in
misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e  B  e  per  tutto  il
periodo dell'assicurazione.
    2. Il premio iniziale e quello relativo alle  eventuali  proroghe
e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella  Scheda  Tecnica  e
successive appendici di aggiornamento.
    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate,
deve essere contestuale alla  stipula  della  copertura  assicurativa
iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
    4. L'aggiornamento del premio, in  relazione  a  quanto  previsto
all'art.  5,  terzo  comma,  andra'  calcolato  applicando  il  tasso
originario di stipula piu' gli eventuali maggiori tassi stabiliti  in
caso di aggravamento  di  rischio  o  di  proroghe  di  copertura;  i
relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.
    5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a  titolo
di premio da parte del Contraente non  comporta  l'inefficacia  della
copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
    6. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato  pagamento,  a
mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica  certificata,  la
Stazione Appaltante, la quale  puo'  sostituirsi  al  Contraente  nel
pagamento del premio; in mancanza  di  intervento  sostitutivo  della
Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da
convenirsi fra le parti.
    7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe  e/o
aggiornamenti   rimangono   comunque   acquisiti    dalla    Societa'
indipendentemente dal fatto che  l'assicurazione  cessi  prima  della
data prevista Scheda Tecnica.
 
                              Art. 25.
                   Assicurazione parziale - Regola
                            proporzionale
 
    1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti
delle somme assicurate e per la regolazione del  premio,  al  momento
del sinistro la  Societa'  verifica  se  negli  anni  precedenti  gli
importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano
essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso  in
cui tali importi coprano solo parte delle somme che  dovevano  essere
assicurate,  la   Societa'   indennizza   o   risarcisce   i   danni,
relativamente a tutte le partite  assicurate  in  tutte  le  Sezioni,
esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
 
                              Art. 26.
                 Diminuzione delle somme assicurate
                        a seguito di sinistro
 
    1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e  il
massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica,  rappresentano  i
limiti massimi, rispettivamente,  di  indennizzo  e  di  risarcimento
dovuti dalla Societa' per uno o piu' sinistri che possono verificarsi
durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite
della Sezione A e i massimali della Sezione B si  intendono  ridotti,
con effetto immediato  e  fino  al  termine  del  periodo  di  durata
dell'assicurazione,  di  un  importo  uguale  a  quello   del   danno
indennizzabile o risarcibile, al  netto  di  eventuali  franchigie  o
scoperti, con il relativo  minimo  e  massimo,  senza  corrispondente
restituzione del premio.
    3.  Il  Contraente  puo'  richiedere  il  reintegro  delle  somme
assicurate e  dei  massimali;  la  Societa'  concede  tale  reintegro
richiedendo un premio sino ad un massimo di  5  volte  l'entita'  del
premio iniziale relativa all'entita' della  somma  assicurata  o  del
massimale da reintegrare.
    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  intendono
operanti ai fini della riduzione  proporzionale  della  somma  dovuta
dalla Societa'  in  caso  di  sinistro,  anche  in  caso  di  mancato
reintegro.
 
                              Art. 27.
              Inopponibilita' alla Societa' degli atti
                di rilevazione del danno e successivi
 
    1. Le pratiche iniziate dalla Societa'  per  la  rilevazione  del
danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del
risarcimento non pregiudicano le ragioni della  Societa'  stessa  per
comminatorie,  decadenze,  riserve   ed   altri   diritti,   la   cui
applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta.
 
                              Art. 28.
                      Pagamento dell'indennizzo
 
    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il  pagamento
dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione
appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data
dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla
Societa' delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del
terzo perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i
documenti necessari per la liquidazione, salvo il  caso  in  cui  sia
stata  sollevata  eccezione  sull'indennizzabilita'   del   sinistro.
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione  B,  il  pagamento  del
risarcimento e' eseguito dalla Societa' al terzo danneggiato.
    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e  massimo
rimangono a carico del Contraente, fermo  restando  che  la  Societa'
risarcira' alla Stazione Appaltante e al  terzo  danneggiato,  se  ad
esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.
 
                              Art. 29.
                       Titolarita' dei diritti
 
    1. Le azioni, le ragioni e  i  diritti  nascenti  dalla  presente
copertura  assicurativa  non  possono  essere  esercitati   che   dal
Contraente e dalla Societa'.
    2. E' compito, in particolare, del Contraente compiere  gli  atti
necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
    3. L'accertamento e la liquidazione dei  danni  cosi'  effettuati
sono vincolanti anche per l'Assicurato.
    4. L'indennizzo o il  risarcimento  liquidato  ai  termini  della
presente copertura assicurativa non puo' tuttavia  essere  pagato  se
non  nei  confronti  o  col  consenso  dei  titolari   dell'interesse
assicurato.
 
                              Art. 30.
                 Gestione delle controversie - Spese
                      di resistenza (Sezione B)
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso.
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari ad  un  quarto  del  massimale  stabilito  nella  Scheda
Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in  proporzione
al rispettivo interesse.
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende, ne' delle spese di giustizia penale.
 
                              Art. 31.
                     Proroga dell'assicurazione
 
    1. La presente assicurazione puo' essere prorogata  qualora,  per
qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia  posposta  in
accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di  collaudo
provvisorio o il certificato di regolare esecuzione  non  sia  emesso
entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).
    2. In tale caso il Contraente puo'  chiedere  una  proroga  della
presente  copertura  assicurativa,  che  la  Societa'  si  impegna  a
concedere alle condizioni che saranno concordate.
 
                              Art. 32.
                            Oneri fiscali
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente.
 
                              Art. 33.
                            Rischio cyber
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software;
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati;
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
      4) utilizzo di cripto valute;
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.)
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
      a) uso di Internet o intranet;
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
      2) «Violazione del Sistema Informatico».
 
                              Art. 34.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  l'Assicurato  e'  tenuto
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa.
 
                              Art. 35.
                           Foro competente
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o  sede  del  convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia  cui  e'  assegnata  la
presente copertura assicurativa o presso la quale e'  stato  concluso
il contratto.
    2. In  caso  di  controversia  tra  la  Societa'  e  la  Stazione
Appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                              Art. 36.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1. Per tutto quanto non diversamente regolato,  si  applicano  le
norme della legge italiana.
2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria
  decennale e per responsabilita' civile decennale
 
COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E  PER  RESPONSABILITA'
                          CIVILE DECENNALE
 
Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
 
                               Art. 1.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La Societa' si obbliga a tenere indenne  il  Contraente  e  il
Committente nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  presente
copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati  alle
opere eseguite e  assicurate  ai  sensi  della  presente  Sezione  A,
durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.
    2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente:
      Partita 1 - Opere
        l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere
assicurate da uno dei seguenti eventi:
          a) rovina totale o parziale dell'opera;
          b) gravi difetti costruttivi;
        purche' l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore
del progetto esecutivo e sia riferito a  parti  dell'opera  destinate
per propria natura a lunga durata.
      Partita 2 - Demolizione e sgombero
        il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e
trasportare alla piu'  vicina  discarica  autorizzata  disponibile  i
residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a
termini della Partita 1, nonche' il rimborso  dello  smaltimento  dei
residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.
 
                               Art. 2.
                     Condizioni di assicurazione
 
    1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni:
      a)  l'opera  sia  stata  realizzata  secondo  le   prescrizioni
progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei  lavori  e  in
piena osservanza  di  leggi  e  regolamenti  in  vigore  o  di  norme
stabilite da organismi ufficiali;
      b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e  secondo
quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
      c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della
copertura assicurativa,  i  seguenti  documenti,  che  formano  parte
integrante della presente copertura assicurativa:
        1) certificato di collaudo provvisorio o  il  certificato  di
regolare esecuzione con  la  dichiarazione  di  aver  adempiuto  alle
relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
        2)  certificati  di  qualita'  dell'opera  e  dei   materiali
eventualmente previsti per  l'effettuazione  del  collaudo  ai  sensi
dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art.  236  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.
    2. Qualora non sia rispettata anche  una  sola  delle  condizioni
suesposte, la garanzia non e' operante.
 
                               Art. 3.
               Esclusioni specifiche per la Sezione A
 
    1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Societa' non
e' obbligata per:
      a) vizi palesi delle opere o  vizi  occulti  comunque  noti  al
Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;
      b) danni derivanti da modifiche delle opere,  intervenute  dopo
il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
      c) danni da incendio, fulmine,  esplosione,  scoppio,  fenomeno
elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da  errore
del progetto esecutivo  o  causato  gravi  difetti  costruttivi,  con
riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura  a  lunga
durata;
      d) danni da azioni di terzi;
      e) danni da forza maggiore;
      f) danni da normale assestamento;
      g)  costi   di   interventi   di   manutenzione   ordinaria   o
straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
      h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato,  dell'Utente
dell'opera o delle persone  del  fatto  delle  quali  questi  debbano
rispondere;
      i)  spese  sostenute  per  la  ricerca  della  parte  difettosa
dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica  inclusione  su
richiesta della Stazione Appaltante;
      l) danni dovuti a  carichi  di  esercizio  superiori  a  quelli
statici o dinamici previsti in progetto.
    2. Relativamente a ristrutturazioni, la Societa' non  e'  inoltre
obbligata per:
      a)  danni  ad  opere,   impianti,   basamenti   di   macchinari
circostanti, adiacenti e gia' esistenti;
      b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate  e  che
conseguentemente le hanno coinvolte.
 
                               Art. 4.
                          Somma assicurata
 
    1. La somma assicurata,  riportata  nella  Scheda  Tecnica,  deve
essere pari alla spesa necessaria, al momento del  sinistro,  per  la
ricostruzione a nuovo  delle  opere  realizzate  escludendo  il  solo
valore dell'area.
    2. Ai fini  di  cui  al  primo  comma,  le  somme  assicurate  si
intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della
data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici  ISTAT
relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.
 
                               Art. 5.
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'assicurazione:
      a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e  comunque
non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia  luogo  l'emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e non oltre dodici mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei
lavori;
      b) termina alla scadenza del decimo anno successivo  all'inizio
della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica.
 
                               Art. 6.
               Determinazione dei danni indennizzabili
 
    1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle  seguenti
modalita':
      a) stimando la spesa necessaria al  momento  del  sinistro  per
l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto  del
collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
      b) stimando la spesa necessaria al  momento  del  sinistro  per
ricostruire  a  nuovo  le  parti  distrutte  e  per  riparare  quelle
danneggiate;
      c) stimando il valore ricavabile dai residui.
    2. L'ammontare del danno sara' pari all'importo  della  stima  di
cui alla lettera b) del  primo  comma  diminuito  dell'importo  della
stima di cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma,  ma  non  potra'
comunque essere superiore ne' alla somma assicurata per le  opere  al
momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una  volta  effettuata  la
stima di cui alla lettera a)  del  primo  comma,  ne'  al  limite  di
indennizzo di cui al quarto comma.
    3. Se  al  momento  del  sinistro  la  somma  assicurata  risulta
inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato
alla lettera a) del primo comma, la Societa'  rispondera'  dei  danni
cosi' determinati solo in proporzione del rapporto esistente  tra  la
somma assicurata ed  il  costo  di  ricostruzione  dell'opera,  ferma
restando l'integrale applicazione dei  limiti  di  indennizzo,  degli
scoperti, con il  relativo  minimo  e  massimo,  e  delle  franchigie
indicati nella Scheda tecnica.
    4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il
limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica  per  uno  o  piu'
sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della  copertura
assicurativa non deve essere inferiore al 20% ne'  superiore  al  40%
della somma assicurata,
    5. Una volta accertate la risarcibilita' e l'entita' del sinistro
a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento  dovra'
essere effettuato a  favore  della  Stazione  Appaltante  non  appena
questi  lo  richieda,  anche  in  pendenza  dell'accertamento   della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed  autorizzazioni  di
qualunque specie.
 
                               Art. 7.
                Interventi provvisori e modifiche non
                relativi ad operazioni di salvataggio
 
    1. I  costi  di  interventi  provvisori  a  seguito  di  sinistro
indennizzabile, diversi da quelli di cui  all'art.  1914  cod.  civ.,
sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte
di quelli  definitivi  e  non  aumentino  il  costo  complessivo  del
sinistro.
    2. Tutti gli altri costi inerenti a  modifiche  ed  a  spese  per
localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso
  terzi decennale postuma
 
                               Art. 8.
                     Oggetto dell'assicurazione
 
    1. La Societa' si obbliga  a  tenere  indenne  l'Assicurato,  nei
limiti dei massimali convenuti per la  presente  Sezione,  di  quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge, a titolo di risarcimento  (capitale,  interessi  e  spese)  di
danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  per   morte,   lesioni
personali  e  danneggiamenti  a  cose  in  seguito  ad  un   sinistro
indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.
 
                               Art. 9.
                  Delimitazione dell'assicurazione
 
    1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
      a) il coniuge, i genitori,  i  figli  del  Contraente,  nonche'
qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
      b) quando il Contraente non sia una persona fisica,  il  legale
rappresentante,    il    socio    a    responsabilita'    illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti
di cui alla lettera a);
      c)  le  societa'  le  quali,  rispetto  all'Assicurato   o   al
Contraente che non sia una persona fisica, siano  qualificabili  come
controllanti, controllate o collegate ai sensi  dell'art.  2359  cod.
civ., nonche' gli amministratori delle medesime.
 
                              Art. 10.
               Esclusioni specifiche per la Sezione B
 
    1.   Ad   integrazione   di   quanto   previsto   all'art.    14,
l'assicurazione non comprende:
      a) i danni ad opere assicurate  o  assicurabili  in  base  alla
garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
      b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura,  qualunque  sia
la  causa  che  li  abbia   originati,   nonche'   da   interruzione,
impoverimento o  deviazione  di  sorgenti  o  di  corsi  d'acqua,  da
alterazioni  delle  caratteristiche   od   impoverimento   di   falde
acquifere, giacimenti minerari od in genere  di  quanto  trovasi  nel
sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
 
                              Art. 11.
                      Durata dell'assicurazione
 
    1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo  di  copertura,
la sua durata,  cessazione,  interruzione  o  sospensione,  segue  le
modalita' indicate per la Sezione A.
    2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non
prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A.
 
                              Art. 12.
                  Massimale per la responsabilita'
                         civile verso terzi
 
    1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo,  del  Codice,
il  massimale,  indicato  nella  scheda  tecnica,  per  la  copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, per uno o piu'
sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della  copertura
assicurativa,  deve  essere  pari  al  5%  del  valore  delle   opere
realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo  di  5.000.000
di euro.
Norme comuni per le Sezioni A e B
 
                              Art. 13.
                             Assicurato
 
    1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della  presente
copertura  assicurativa  e'  considerato   Assicurato   la   Stazione
Appaltante.
 
                              Art. 14.
                  Delimitazione dell'assicurazione
 
    1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente  copertura
assicurativa e' applicabile alle opere il cui costo di  realizzazione
e' uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art.  35  del
Codice.
    2. La Societa' non e' obbligata a indennizzare:
      a) le penalita', i danni da mancato godimento  in  tutto  o  in
parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie
di danno indiretto, come, a titolo di esempio,  quelli  derivanti  da
interruzioni  o  sospensioni   totali   o   parziali   di   attivita'
industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
      b) i  danni  di  deperimento,  logoramento,  usura  o  graduale
deterioramento   che   siano   conseguenza   naturale   dell'uso    o
funzionamento o siano causati dagli  effetti  graduali  degli  agenti
atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
      c) le perdite di denaro,  assegni,  effetti  cambiari,  titoli,
valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni  a  schedari,
disegni, materiale  contabile,  fatture  o  documenti,  materiali  di
imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
      d) i danni  cagionati  o  agevolati  da  dolo  del  Contraente,
dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e  delle  persone  del  fatto
delle quali detti soggetti debbano rispondere;
      e) i danni che, alla stregua della comune  esperienza  tecnica,
costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o  evento  che
dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi
preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in
precedenza o di notificazioni  ricevute  da  terzi,  nonche'  i  vizi
palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima
della decorrenza della presente assicurazione;
      f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.
    3. La Societa' non e' inoltre obbligata per:
      g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni
di calore o  radiazioni,  provenienti  da  trasmutazioni  del  nucleo
dell'atomo,  come  pure   radiazioni   provocate   dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che
il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
      h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi
alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
    4. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi
oltre la scadenza  della  copertura  assicurativa  ovvero  denunciati
oltre un anno dalla scadenza della  copertura  assicurativa  ne'  per
quei danni che,  pur  essendosi  verificati  durante  il  periodo  di
copertura, derivino pero' da cause risalenti ad  epoca  non  compresa
nel periodo coperto dall'assicurazione.
 
                              Art. 15.
              Scoperto o franchigia in caso di sinistro
 
    1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato
dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo  del
danno,   salvo   rivalsa,   dopo   il   pagamento,   nei    confronti
dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia  e  dello
scoperto.
 
                              Art. 16.
                       Estensione territoriale
 
    1. L'assicurazione vale  per  opere  realizzate  nell'ambito  del
territorio della  Repubblica  Italiana,  salvo  i  casi  previsti  in
relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito  di  attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso
dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.
 
                              Art. 17.
                       Dichiarazioni influenti
                    sulla valutazione del rischio
 
    1. La Societa' presta il  suo  consenso  all'assicurazione  e  ne
conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il
quale  ha  l'obbligo  di  manifestare,  tanto  alla  conclusione  del
contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze  ed
i mutamenti che possano influire sul rischio.
    2.  Nel  caso  di  dichiarazioni  inesatte,  di  reticenze  o  di
omissioni  di  notifica  di  variazioni,  queste  ultime  intervenute
successivamente alla stipula della presente  copertura  assicurativa,
si applicheranno le disposizioni degli articoli  1892,  1893  e  1894
cod. civ..
    3. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso all'opera
assicurata in momenti  concordati  con  il  Contraente,  la  Stazione
Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonche'
i  dati,  documenti  e  progetti  relativi  all'opera  oggetto  della
copertura.
 
                              Art. 18.
                  Denuncia dei sinistri - Obblighi
                  del Contraente o dell'Assicurato
 
    1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:
      a) darne immediata comunicazione mediante lettera  raccomandata
o posta elettronica certificata alla Societa';
      b) inviare, al piu' presto,  alla  Societa',  mediante  lettera
raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto
scritto;
      c)  fornire  alla  Societa'  ed  ai  suoi  mandatari  tutte  le
informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
      d) provvedere, per quanto possibile, a limitare  l'entita'  del
danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad  evitare
il ripetersi del danno;
      e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per
eventuali controlli.
    2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono  essere
iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera  a)  del  primo
comma,  ma  lo  stato  delle  cose  puo'  essere  modificato,   prima
dell'ispezione da parte di un  incaricato  della  Societa',  soltanto
nella   misura   strettamente   necessaria   per   la   continuazione
dell'attivita' o dell'esercizio. Se  tale  ispezione,  per  qualsiasi
motivo, non avvenga  entro  otto  giorni  dall'avviso,  l'Assicurato,
fermo restando quanto stabilito all'art. 7, puo'  prendere  tutte  le
misure necessarie.
    3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con  la
Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:
      a) farne denuncia entro le quarantotto  ore  dal  fatto  o  dal
giorno in cui ne venga a conoscenza;
      b) assicurarsi che  la  denuncia  contenga  la  narrazione  del
fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il  luogo  e
le cause del sinistro;
      c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le  notizie,  i
documenti e gli  eventuali  atti  giudiziari  relativi  al  sinistro,
adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche',  se
la Societa' lo richieda, ad un componimento  amichevole,  astenendosi
in   ogni   caso   da   qualsiasi   riconoscimento   della    propria
responsabilita'.
    4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato e'  responsabile  di
ogni pregiudizio derivante  dall'inosservanza  dei  termini  e  degli
obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo  comma  relative  alla
Sezione A ed alle lettere a) e  b)  del  terzo  comma  relativi  alla
Sezione B.
    5. Il Contraente o l'Assicurato  che  ricorra,  per  giustificare
l'ammontare  del  danno,  a  documenti  non  veritieri  o   a   mezzi
fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le
parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto  all'indennizzo  o
al risarcimento.
 
                              Art. 19.
                    Procedura per la valutazione
                        del danno (Sezione A)
 
    1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita':
      a) direttamente dalla  Societa',  o  da  un  Perito  da  questa
incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata
    oppure, a richiesta di una delle Parti,
      b)  fra  due  Periti,  nominati  uno  dalla  Societa'  ed   uno
dall'Assicurato con apposito atto unico.
    2. In ambedue i casi il Perito si  impegna  a  fornire  gli  atti
conclusivi della perizia entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  di
tutta   la   documentazione   relativa    al    sinistro    richiesta
all'Assicurato,  salvo  proroga  concessa  dalle   Parti;   in   caso
contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta  del
terzo Perito con la procedura che segue:
      a) i due Periti devono nominarne un terzo quando  si  verifichi
disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno  di  essi.  Il
terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni
sui punti controversi sono prese a maggioranza;
      b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere  e  coadiuvare
da altre persone, le  quali  potranno  intervenire  nelle  operazioni
peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo;
      c) se una delle Parti non  provvede  alla  nomina  del  proprio
Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina  del  terzo,  tali
nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono  demandate  al
Presidente del Tribunale  nella  cui  giurisdizione  il  sinistro  e'
avvenuto;
      d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del  proprio  Perito;
quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'.
 
                              Art. 20.
                   Mandato dei Periti (Sezione A)
 
    1. I Periti devono:
      a) verificare l'esistenza, la qualita'  e  la  quantita'  delle
opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al momento del sinistro secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'art. 4.
      b)  procedere  alla  stima  ed  alla  liquidazione  del  danno,
comprese le spese di salvataggio.
    2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno  effettuata
ai sensi dell'art. 19, primo  comma,  lett.  b),  i  risultati  delle
operazioni peritali devono essere raccolti in apposito  verbale  (con
allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,  uno
per ognuna delle Parti.
    3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e  b)  del
primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da
ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore,  violenza
nonche'  di   violazione   dei   patti   della   presente   copertura
assicurativa, impregiudicata in  ogni  caso  qualsivoglia  azione  od
eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni.
    4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si  rifiuta
di sottoscriverla; tale rifiuto deve  essere  attestato  dagli  altri
Periti nel verbale definitivo di perizia.
    5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle  formalita'  di
cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
 
                              Art. 21.
                               Premio
 
    1. Il premio, riportato nella Scheda  Tecnica,  e'  convenuto  in
misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e  B  e  per  tutto  il
periodo dell'assicurazione.
    2. Il premio iniziale e' riportato nella relativa Scheda Tecnica.
    3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate,
deve essere contestuale alla  stipula  della  copertura  assicurativa
iniziale e degli eventuali aggiornamenti.
    4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a  titolo
di premio da parte del Contraente non  comporta  l'inefficacia  della
copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
    5. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato  pagamento,  a
mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica  certificata,  la
Stazione Appaltante, la quale  puo'  sostituirsi  al  Contraente  nel
pagamento del premio; in mancanza  di  intervento  sostitutivo  della
Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere  a  condizioni
da convenirsi fra le parti.
    6.  Il  premio  iniziale  e  quello   relativo   agli   eventuali
aggiornamenti   rimangono   comunque   acquisiti    dalla    Societa'
indipendentemente dal fatto che  l'assicurazione  cessi  prima  della
data prevista nella Scheda Tecnica.
 
                              Art. 22.
            Assicurazione parziale - Regola proporzionale
 
    1. Al momento del sinistro la Societa'  verifica  se  negli  anni
precedenti gli importi assicurati  siano  stati  corrispondenti  alle
somme che dovevano essere  assicurate  secondo  il  disposto  di  cui
all'art. 4; nel caso in cui tali importi  coprano  solo  parte  delle
somme che  dovevano  essere  assicurate,  la  Societa'  indennizza  o
risarcisce i danni, relativamente a tutte le  partite  assicurate  in
tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
 
                              Art. 23.
                 Diminuzione delle somme assicurate
                        a seguito di sinistro
 
    1. La somma indicata per ciascuna  Partita  della  Sezione  A  ai
sensi dell'art. 6, quarto comma, e il  massimale  assicurato  per  la
Sezione B ai sensi  dell'art.  12,  entrambi  indicati  nella  Scheda
Tecnica,  rappresentano  i  limiti   massimi,   rispettivamente,   di
indennizzo e di  risarcimento  dovuti  dalla  Societa'  per  tutti  i
sinistri  che  possono  verificarsi  durante  tutto  il  periodo   di
efficacia della copertura assicurativa.
    2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite
della Sezione A e i massimali della Sezione B si  intendono  ridotti,
con effetto immediato  e  fino  al  termine  del  periodo  di  durata
dell'assicurazione,  di  un  importo  uguale  a  quello   del   danno
indennizzabile o risarcibile, al  netto  di  eventuali  franchigie  o
scoperti, con il relativo  minimo  e  massimo,  senza  corrispondente
restituzione del premio.
    3.  Il  Contraente  puo'  richiedere  il  reintegro  delle  somme
assicurate e  dei  massimali;  la  Societa'  concede  tale  reintegro
richiedendo un premio sino ad un massimo di  5  volte  l'entita'  del
premio iniziale relativa all'entita' della  somma  assicurata  o  del
massimale da reintegrare.
    4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  intendono
operanti ai fini della riduzione  proporzionale  della  somma  dovuta
dalla Societa' in caso di sinistro,  anche  qualora  vi  sia  mancato
reintegro.
 
                              Art. 24.
              Inopponibilita' alla Societa' degli atti
                di rilevazione del danno e successivi
 
    1. Le pratiche iniziate dalla Societa'  per  la  rilevazione  del
danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del
risarcimento non pregiudicano le ragioni della  Societa'  stessa  per
comminatorie,  decadenze,  riserve   ed   altri   diritti,   la   cui
applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta.
 
                              Art. 25.
                      Pagamento dell'indennizzo
 
    1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il  pagamento
dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione
appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni  dalla
data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna
alla Societa' delle pronunce definitive dei Periti di parte  concordi
o del terzo Perito, sempreche' siano stati consegnati  alla  Societa'
tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui
sia stata sollevata eccezione  sull'indennizzabilita'  del  sinistro.
Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione  B,  il  pagamento  del
risarcimento  e'  eseguito  dalla  Societa'  direttamente  al   terzo
danneggiato.
    2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo,
rimangono a carico del Contraente, fermo  restando  che  la  Societa'
risarcira' alla Stazione Appaltante e al  terzo  danneggiato,  se  ad
esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.
 
                              Art. 26.
                        Clausola di revisione
 
    1. Qualora, durante il periodo di  efficacia  dell'assicurazione,
l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma
assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, e'  facolta'
della Societa' richiedere  un'integrazione  del  premio  inizialmente
convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte  il  suddetto
premio iniziale.
 
                              Art. 27.
                       Titolarita' dei diritti
 
    1. Le azioni, le ragioni ed i  diritti  nascenti  dalla  presente
copertura   assicurativa   non   possono   essere   esercitati    che
dall'Assicurato e dalla Societa'.
    2. E' compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli  atti
necessari all'accertamento e alla liquidazione  dei  danni  da  parte
della Societa'.
    3. L'indennizzo o  il  risarcimento  liquidato  a  termini  della
presente copertura assicurativa non puo' tuttavia  essere  pagato  se
non  nei  confronti  o  col  consenso  dei  titolari   dell'interesse
assicurato.
 
                              Art. 28.
                 Gestione delle controversie - Spese
                      di resistenza (Sezione B)
 
    1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione
delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale
- a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali  e  tecnici
ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti  all'Assicurato
stesso.
    2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per  resistere
all'azione promossa  contro  l'Assicurato,  entro  il  limite  di  un
importo pari ad  un  quarto  del  massimale  stabilito  nella  Scheda
Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
    3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale,
le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in  proporzione
al rispettivo interesse.
    4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato  per
legali e tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
 
                              Art. 29.
                            Oneri fiscali
 
    1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
Contraente.
 
                              Art. 30.
                            Rischio cyber
 
    1. Sono esclusi  i  danni  materiali  e  immateriali,  diretti  o
indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) perdita, alterazione o distruzione  di  dati,  programmi  di
codifica o software;
      2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento  di  hardware  e
software e circuiti integrati;
      3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai  danni
e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
      4) utilizzo di cripto valute;
      5) violazione,  anche  se  non  intenzionale,  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore,
brevetto, ecc.)
    causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
      a) uso di Internet o intranet;
      b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
      c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
      d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
      e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di  internet  e/o
connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
    2. Sono esclusi i  danni  immateriali,  diretti  o  indiretti,  e
patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
      1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
      2) «Violazione del Sistema Informatico».
 
                              Art. 31.
                      Forma delle comunicazioni
 
    1. Tutte le  comunicazioni  alle  quali  l'Assicurato  e'  tenuto
debbono farsi, per essere valide, con lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata  alla  Direzione   della   Societa'   ovvero
all'Agenzia  alla  quale   e'   assegnata   la   presente   copertura
assicurativa.
 
                              Art. 32.
                           Foro competente
 
    1.  Il  foro  competente,  a  scelta  della  parte  attrice,   e'
esclusivamente quello del luogo di residenza o  sede  del  convenuto,
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia  cui  e'  assegnata  la
presente copertura assicurativa o presso la quale e'  stato  concluso
il contratto.
    2. In  caso  di  controversia  tra  la  Societa'  e  la  Stazione
Appaltante,  il  foro  competente  e'  quello  determinato  ai  sensi
dell'art. 25 cod. proc. civ..
 
                              Art. 33.
                     Rinvio alle norme di legge
 
    1.  Per  tutto  quanto  non  e'  qui  diversamente  regolato,  si
applicano le norme della legge italiana.
                                                           Allegato B
 
Schede Tecniche
(Art. 1, comma 1)
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione I - Garanzie Fideiussorie
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Sezione II - Coperture Assicurative
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

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