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legge, 9/12/2024
L.9 dicembre 2024, n.189, di conversione, con mod., del d.l. 19/10/2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.
(GU n.291 del 12-12-2024)
legge
Materia: pubblica amministrazione / attivitą

LEGGE 9 dicembre 2024, n. 189 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre
2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e
in favore degli enti territoriali. (24G00208) 
(GU n.291 del 12-12-2024)
 
 Vigente al: 13-12-2024  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti
in materia economica e fiscale e in favore degli  enti  territoriali,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, e' abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 167 del 2024. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 9 dicembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155

Testo  del  decreto-legge  19  ottobre  2024,  n.  155  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2024),  coordinato
con la legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale -  alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia economica e fiscale e in favore  degli  enti  territoriali.».
(24A06647)
(GU n.291 del 12-12-2024)
  Vigente al: 12-12-2024  

Capo I
Interventi economici in materia di investimenti e lavoro

 
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
 
                               Art. 1
 
             Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa
 
  1. Le risorse ((destinate alla societa' Rete)) ferroviaria Italiana
- RFI  S.p.A.  per  la  manutenzione  straordinaria  nell'ambito  del
contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86,
della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  sono  incrementate  di  ((300
milioni di euro per l'anno 2024)).
  2. L'autorizzazione di  spesa  ((a  favore  della  societa'  Rete))
ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo  1,  comma  396,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750  milioni
di euro per l'anno 2024.
  3. Il Fondo nazionale per il servizio civile  di  cui  all'articolo
19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230,  e'  incrementato  di
((270 milioni)) di euro per l'anno 2024.
  4. Le risorse  ((destinate  alla  societa'  ANAS))  S.p.A.  per  il
finanziamento  del  contratto   di   programma   2021-2025   di   cui
all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono
incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
  5. Il fondo per gli ((investimenti dell'ANAS)), di cui all'articolo
1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  incrementato
di 117 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare:
    a) per  30  milioni  di  euro  agli  interventi  di  manutenzione
straordinaria di sicurezza;
    b) per 74  milioni  di  euro  al  programma  «ponti,  viadotti  e
gallerie»;
    c) per 13 milioni di euro agli  interventi  di  ripristino  della
viabilita' delle strade danneggiate dal sisma.
  ((5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  2,  lettera  h),
numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono  incrementate
di 70 milioni di euro per l'anno 2025.
  5-ter. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario  dello  Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato  di
50 milioni di euro per l'anno  2024.  Le  risorse  di  cui  al  primo
periodo sono assegnate alle regioni a statuto  ordinario  secondo  le
percentuali utilizzate per l'anno 2020  nell'ambito  del  decreto  di
riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96.))
  6. Agli oneri derivanti ((dai commi  da  1  a  5-ter  del  presente
articolo, pari a 1.670 milioni di euro per l'anno 2024 e a 70 milioni
di euro per l'anno 2025)), si provvede ai sensi dell'articolo 10.
  ((6-bis.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   5-bis
dell'articolo  1  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di
cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di  riserva  e
speciali » della missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 706,  le  parole:  «tre  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro anni»;
  b) al comma 707 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  di
1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
  6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10  agosto
2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  ottobre
2023, n. 136, le parole: «20 milioni di euro per  l'anno  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «21,5 milioni di euro  per  l'anno  2024».
Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  6-sexies. Al comma 2-decies dell'articolo 2  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
«Al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale  della  societa'  di
cui al comma 2-sexies e per le finalita' di cui al terzo periodo,  e'
assegnata alla medesima societa' la somma di 343 milioni di euro.  Il
rafforzamento patrimoniale di cui al secondo  periodo  e'  realizzato
mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione,  anche  in
deroga a clausole di prelazione o  di  non  trasferibilita'  previste
negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive,  da  parte
della suddetta societa' di tutti i diritti e gli  obblighi  derivanti
dalla titolarita' delle partecipazioni azionarie  detenute  dall'ANAS
S.p.A. nelle societa' Concessioni Autostradali  Venete  -CAV  S.p.A.,
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., Societa' Italiana  per  Azioni  per  il
Traforo del Monte Bianco e Societa' Italiana Traforo Autostradale del
Frejus S.p.A. - SI- TAF. Il corrispettivo per l'acquisizione  di  cui
al terzo periodo e' determinato in misura  corrispondente  al  valore
netto  contabile  d'iscrizione  di  tali  diritti  e  obblighi,  come
risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal  consiglio  di
amministrazione dell'ANAS S.p.A. riferita ad una data non anteriore a
quattro mesi dall'operazione  e,  in  ogni  caso,  nel  limite  delle
risorse  di  cui  al  secondo   periodo.   Per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli
articoli 2343,  2343-ter,  2343-quater  e  2441  del  codice  civile,
l'articolo 8 del testo unico in materia di societa' a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  ne'
l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli  atti
connessi alle operazioni di cui al  presente  comma  sono  esenti  da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse».
  6-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle  disposizioni
di cui al comma 6-sexies, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77.
  6-octies. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2024,  n.  101,
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis.  Il   Commissario   straordinario,   sentite   le   regioni
interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel
limite di 3,7 milioni di euro per  l'anno  2024,  a  indennizzare  le
imprese della  pesca  e  dell'acquacoltura  stabilite  nelle  regioni
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia  e  Veneto,  che  hanno  subito
danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno
della diffusione e della proliferazione  della  specie  granchio  blu
(Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di  cui  al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono  state  ammesse  alla
concessione  dei  relativi   aiuti.   Le   risorse   sono   ripartite
proporzionalmente  all'importo   complessivo   delle   richieste   di
indennizzo  contenute  nelle  domande  acquisite  da  ciascuna  delle
suddette regioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  3,7  milioni
di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con
le procedure previste a legislazione vigente.
  7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza,  le
risorse, come ripartite  ai  sensi  del  comma  7-bis,  alle  regioni
Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia  e  Veneto,  che  provvedono
all'erogazione delle medesime ai richiedenti.
  7-quater.   Agli   oneri   derivanti   dal   comma   7-bis,    pari
complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».))
                            ((Art. 1 bis
 
      Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze
 
  1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge  18  ottobre
2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni  di
euro per l'anno 2024, per le finalita' di cui agli articoli 23, 24  e
29 del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.
  2. L'oggetto della copertura assicurativa di  cui  all'articolo  1,
comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  e'
riferito ai beni elencati dall'articolo 2424,  primo  comma,  sezione
Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi
titolo impiegati  per  l'esercizio  dell'attivita'  di  impresa,  con
esclusione  di   quelli   gia'   assistiti   da   analoga   copertura
assicurativa,   anche    se    stipulata    da    soggetti    diversi
dall'imprenditore che impiega i beni.))
                               Art. 2
 
          ((Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024))
 
  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  186,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di  20  milioni
di euro per l'anno 2025, 30 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  50
milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.
                            ((Art. 2 bis
 
                   Completo utilizzo delle risorse
         del Servizio sanitario nazionale contro il COVID-19
 
  1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle  regioni
e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020,  n.  27,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n.
178,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari
regionali, possono essere utilizzate entro il 31  dicembre  2025  per
garantire l'attuazione dei Piani  operativi  per  il  recupero  delle
liste d'attesa. Le regioni e le province  autonome,  pertanto,  anche
negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle
disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, nonche' dalle disposizioni di  cui  all'articolo
1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
                               Art. 3
 
                  Misure in favore di grandi eventi
 
  1. Al fine di assicurare la tempestiva organizzazione e il corretto
svolgimento dei Giochi del  Mediterraneo  di  Taranto  2026  e  delle
attivita' ((a tali fini necessarie)), l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 564, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine  di  consentire  al  Comitato  Italiano  Paralimpico  di
provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei  maggiori  costi
relativi  alla   XVII   edizione   dei   Giochi   Paralimpici   2024,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  190,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 4 milioni di  euro
per l'anno 2024.
  3. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica e' autorizzata la spesa di 4  milioni
di euro per l'anno 2024 a favore di Roma Capitale.
  4. Per l'organizzazione in Italia della  Conferenza  internazionale
per la ricostruzione dell'Ucraina e' autorizzata la spesa di  500.000
euro per l'anno 2024.
  ((4-bis. Al  fine  di  sostenere  economicamente  le  attivita'  di
organizzazione,  gestione,  promozione  e  comunicazione  dell'evento
Special Olympics World Winter Games Torino 2025,  e'  autorizzata  la
spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della fondazione
Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics
Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo
unico  per  l'inclusione  delle  persone  con  disabilita',  di   cui
all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.))
  5. Agli  oneri  derivanti  ((dai  commi  da  1  a  4  del  presente
articolo)), pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede
ai sensi dell'articolo 10.
                               Art. 4
 
Misure  relative   al   pagamento   delle   prestazioni   di   lavoro
  straordinario del personale delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
  nazionale dei vigili del fuoco
 
  1. Nell'anno 2024, al fine  di  garantire  le  esigenze  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica,  le  risorse  destinate  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario  gia'  svolte
dal personale delle Forze di polizia di cui ((all'articolo  16  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,)) e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  sono
incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro
e sono ripartite come indicato nella tabella di cui  all'allegato  1.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.
                            ((Art. 4 bis
 
  Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
                  del personale delle Forze armate
 
  1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle  Forze
armate, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal
personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma
2, del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75.  I  compensi
accessori di cui al presente comma possono essere  corrisposti  anche
in deroga ai limiti individuali di  cui  all'articolo  10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  dell'articolo
148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  che,  alla  data
del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti  programmi  e
restano, per detto importo, acquisite all'erario.))
                               Art. 5
 
         Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale
 per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato
 
  1. Al  fine  di  perseguire  la  progressiva  armonizzazione  della
retribuzione della dirigenza scolastica ((con quella della restante))
dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025, il  Fondo  unico
nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione  e  di
risultato, di cui all'articolo 4 del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro relativo al personale dell'Area V della  dirigenza  per  il
secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data  15  luglio
2010, ((pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  3  agosto
2010,)) e' incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni  di  euro,  al
lordo degli oneri a carico dello Stato.  Il  predetto  incremento  e'
destinato alla retribuzione  di  posizione  di  parte  variabile  dei
dirigenti scolastici.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
                               Art. 6
 
                   Disposizioni in materia di PNRR
 
  1. Al fine di rafforzare le misure gia' previste per  la  riduzione
dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone ((M1C1-72 bis
del  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza   (PNRR))),   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28  febbraio  di
ciascun anno, un piano annuale dei flussi  di  cassa,  contenente  un
cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi  relativi  all'esercizio
di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla
base  dei  modelli  resi  disponibili  sul  sito  istituzionale   del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato.
  2. Il competente organo di controllo di regolarita'  amministrativa
e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui  al
comma 1.
  3. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari  di
misure del PNRR la disponibilita'  delle  risorse  necessarie  per  i
trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi,  nei
termini previsti dall'articolo 18-quinquies del  ((decreto-legge))  9
agosto 2024, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2024, n. 143, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
provvede  a  effettuare,  a  titolo  di  anticipazione,  i   suddetti
trasferimenti a carico delle risorse del  ((Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia)) di cui  all'articolo  1,
commi da 1037 a 1049, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  nel
termine di 15  giorni  decorrenti  dalle  richieste  formulate  dalle
predette amministrazioni attraverso  il  sistema  informatico  ReGis,
attestanti l'esigenza di liquidita' per far fronte alle erogazioni in
favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.
  4.  Su  richiesta  formulata  dalle  amministrazioni  titolari   di
((misure del PNRR)), in caso di carenza delle disponibilita' di cassa
sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione  a  valere
sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  effettuare
anticipazioni di cassa in favore delle  medesime  amministrazioni,  a
valere sul conto corrente di tesoreria «  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia - Contributi
a fondo perduto », nei limiti  delle  disponibilita'  esistenti,  per
consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle  conseguenti
erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure  di
cui al citato articolo 18-quinquies  del  decreto-legge  n.  113  del
2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.
  5. A valere sul bilancio dello  Stato  si  provvede  al  successivo
reintegro delle anticipazioni  di  cui  al  comma  4  al  ((Fondo  di
rotazione per l'attuazione  del  Next  Generation  EU-Italia))  entro
l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.
  6. Al fine di una adeguata programmazione delle spese, le provviste
di liquidita' di cui ai commi 3 e 4  possono  essere  attivate  dalle
amministrazioni   ((titolari   di    misure    del    PNRR))    anche
antecedentemente  al   ricevimento   delle   singole   richieste   di
trasferimento da parte dei soggetti attuatori.
  7. Eventuali disposizioni  attuative  relative  alle  procedure  di
gestione delle risorse del ((Fondo di rotazione per l'attuazione  del
Next Generation EU-Italia)) possono essere adottate con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze.
  ((7-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al  regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio
2021, e al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, i componenti del  Comitato  speciale
di cui all'articolo 45 del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  2  dell'Allegato
I.11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36.
  7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,  n.
108, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, la parola: «individuate» e'  sostituita  dalla
seguente: «individuati»;
  b)  al  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «delle   pubbliche
amministrazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui  al   primo
periodo».
  7-quater. All'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  il  Dipartimento
per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla  base
degli indirizzi dell'Autorita' di governo competente  in  materia  di
sport, e' autorizzato  a  riprogrammare  le  risorse  afferenti  alla
misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a  revoche
ovvero  a  rinunce  da  parte  dei   soggetti   attuatori,   per   la
realizzazione di nuove palestre  pubbliche  nei  comuni  delle  isole
minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti  sportivi
di proprieta' pubblica destinati  alla  pratica  di  sport  natatori,
sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione  di
nuovi impianti sportivi di proprieta' comunale  su  cui  sussista  un
particolare interesse sportivo-agonistico da  parte  di  una  o  piu'
federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo  interesse  per
un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del  decreto  della
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con delega per lo sport del 24 febbraio 2022  -  Cluster  3,  ma  non
realizzato per successiva revoca o rinuncia  da  parte  del  soggetto
attuatore. Il  finanziamento  e'  destinato  al  comune  proprietario
dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area  di  realizzazione
dell'impianto   di   nuova   costruzione,    nel    rispetto    delle
condizionalita' e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare
gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR»))
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.
                            ((Art. 6 bis
 
               Disposizioni in materia di liquidazione
      delle attivita' connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 8  maggio  2012,  n.  65,
dopo le parole: «6 agosto 2007, n. 19,» sono inserite le seguenti: «o
alle  stazioni  appaltanti  dei  comuni  o   delle   unioni   montane
interessati  dagli  interventi,  iscritte  all'Anagrafe  unica  delle
stazioni appaltanti».
  2. Ferma restando la definitiva  cessazione  al  31  dicembre  2024
della  liquidazione  delle  residue  attivita'  dell'Agenzia  per  lo
svolgimento  dei  Giochi   olimpici   di   Torino   2006,   istituita
dall'articolo 2 della legge 9  ottobre  2000,  n.  285,  al  fine  di
assicurare lo svolgimento delle attivita' e  il  completamento  degli
interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65,
la gestione e il mandato del commissario di cui all'articolo 3, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza  soluzione
di continuita', sino a un massimo di due anni a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A  decorrere  dalla  stessa
data  il  commissario  di  cui  al  primo  periodo,  che  assume   la
denominazione di «commissario per l'attuazione delle funzioni di  cui
alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi
e passivi facenti  capo,  alla  medesima  data,  all'Agenzia  per  lo
svolgimento  dei  Giochi  olimpici,  la  quale  e'   conseguentemente
soppressa.
  3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della
legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  risorse  finanziarie  di  cui
all'articolo 1 della legge 8  maggio  2012,  n.  65,  ed  ogni  altro
eventuale  onere  residuo  a  carico  della  gestione  commissariale,
nonche' le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa  legge  n.
65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al commissario di cui  al
comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione  Piemonte.
Il personale dipendente ancora in forza alla struttura  commissariale
confluisce nella Societa' di committenza Regione Piemonte S.p.A.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo  nei  limiti  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.))
                            ((Art. 6 ter
 
Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023,
  n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  agosto  2023,
  n. 112
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  rafforzamento  della   capacita'
amministrativa   delle   pubbliche   amministrazioni,   centrali    e
territoriali, titolari di misure del PNRR e dei soggetti attuatori di
interventi  che   comportano   la   valorizzazione   del   patrimonio
immobiliare pubblico  e  dell'efficientamento  della  spesa  pubblica
delle  predette  amministrazioni,   all'articolo   28-quinquies   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto  2023,  n.  112,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «funzionamento» sono
inserite le  seguenti:  «,  per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi
strumentali alle attivita' della Cabina di  regia,  nonche'  ai  fini
della stipula di convenzioni con  universita',  enti  e  istituti  di
ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241,»;
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis. Al fine di supportare l'attivita' della  Cabina  di  regia,
presso la struttura tecnica di cui  al  comma  3  e  in  aggiunta  al
contingente ivi previsto e' istituito, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la  finanza  pubblica,  un  Consiglio  tecnico-scientifico  degli
esperti, con il compito di svolgere  attivita'  di  elaborazione,  di
analisi e di studio nelle  materie  di  competenza  della  Cabina  di
regia, anche in materia di attuazione  di  interventi  e  misure  del
PNRR. Il Consiglio e' composto da membri  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta  del  dirigente
generale della struttura tecnica  di  cui  al  comma  3,  scelti  tra
magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti,
anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di  specifica  e
comprovata  specializzazione  scientifica   o   professionale   nelle
discipline  oggetto  dell'attivita'  istituzionale  della  Cabina  di
regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la  durata  degli
incarichi sono fissati con il decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze  di  nomina  di  ciascun  membro,  nel  rispetto  delle
disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere  sulle  risorse
specificamente destinate dal comma 3 per consulenti ed esperti e  nel
limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni  di  segreteria
del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma  3.
In sede di prima applicazione, i soggetti gia' individuati alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  quali  esperti  ai
sensi del comma 3 sono  nominati  automaticamente  quali  membri  nel
Consiglio, per la durata e con i compensi gia' stabiliti in  sede  di
individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.))
                           ((Art. 6 quater
 
             Apertura di un conto corrente di tesoreria
                  in favore dell'ISMEA per il PNRR
 
  1. E' autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello  Stato,  di
un apposito conto corrente di tesoreria in  favore  dell'Istituto  di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)  per  la  gestione
delle  risorse  relative  ad  interventi  del  PNRR   di   competenza
dell'Istituto medesimo.))
                         ((Art. 6 quinquies
 
                    Controlli in materia di PNRR
 
  1. Al fine  di  sistematizzare  gli  adempimenti  di  controllo  in
materia di attuazione del  PNRR,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 22  del  regolamento  (UE)  2021/  241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i  soggetti  attuatori
degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle  misure
del PNRR si attengono, per  quanto  di  rispettiva  competenza,  alle
disposizioni del presente articolo.
  2. I soggetti attuatori degli interventi  del  PNRR  assicurano  la
tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e  il
corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati,  in  conformita'  alla
normativa nazionale e dell'Unione europea  applicabile  nonche'  agli
obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal
fine, i soggetti attuatori:
  a) effettuano i controlli di legalita'  e  amministrativo-contabili
previsti dai rispettivi ordinamenti;
  b) verificano l'ammissibilita' delle spese al PNRR  e  il  rispetto
degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;
  c) conservano agli  atti  la  documentazione  giustificativa  e  la
rendono disponibile alle competenti autorita' nazionali e dell'Unione
europea per le rispettive attivita' di controllo e di audit;
  d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema informatico di
monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento  finanziario,  fisico  e
procedurale degli interventi.
  3. Gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo
costituiscono presupposto necessario ai fini  delle  attestazioni  di
cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del  decreto-legge  9  agosto
2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  ottobre
2024, n. 143.
  4. Le amministrazioni  centrali  titolari  delle  misure  del  PNRR
provvedono  alla  tempestiva  attivazione  delle  misure  di  propria
competenza  e  assicurano  il  corretto  utilizzo  dei  finanziamenti
assegnati, in conformita'  alla  normativa  nazionale  e  dell'Unione
europea applicabile. A tal fine, le medesime amministrazioni:
  a)  sottopongono  gli  atti  di  assegnazione  delle  risorse  agli
ordinari controlli di legalita' e  amministrativo-contabili  previsti
dalla normativa vigente;
  b)  adottano  misure  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  delle
irregolarita', delle frodi,  della  corruzione  e  dei  conflitti  di
interesse,  nonche'  per  il  recupero  degli  importi  indebitamente
utilizzati;
  c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in
capo  ai  soggetti  attuatori,  mediante  l'esame  della  regolarita'
formale  delle  attestazioni  di  cui  al  comma  3,  ai   fini   dei
trasferimenti delle risorse a carico del PNRR.
  5. Le amministrazioni  centrali  titolari  delle  misure  del  PNRR
integrano i controlli di regolarita'  formale  di  cui  al  comma  4,
lettera  c),  con  verifiche  della   documentazione   giustificativa
prodotta dai soggetti  attuatori,  al  fine  di  accertare,  mediante
appropriati metodi di campionamento,  la  corretta  esecuzione  degli
interventi, la regolarita' e l'ammissibilita' delle  spese  al  PNRR,
nonche' il rispetto  degli  altri  obblighi  a  carico  dei  soggetti
attuatori previsti negli atti di assegnazione dei  finanziamenti  del
PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini:
  a) dell'erogazione del saldo del finanziamento del PNRR  in  favore
dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli  interventi,  per
le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;
  b)  delle  attestazioni  da  rendere  per  la  presentazione  delle
richieste di pagamento all'Unione europea  di  cui  all'articolo  22,
paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, attiva modalita' semplificate per il
sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti  dai
commi da 1 a 5.
  7. Al fine di agevolare  la  definizione  delle  partite  contabili
aperte  in  occasione  della  chiusura  dei   conti   dei   programmi
cofinanziati  dai  fondi  europei,  il   fondo   di   rotazione   per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16  aprile
1987,  n.  183,  e'  autorizzato,  nei  limiti  delle  disponibilita'
esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di  addebito  emesse
dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui  alla  citata
legge n. 183 del 1987 provvede al  recupero  delle  somme  erogate  a
valere sulle domande  di  pagamento  presentate  dall'amministrazione
titolare del programma nei cui confronti e' stata emessa la  nota  di
addebito.))
                           ((Art. 6 sexies
 
Misure  relative  al  rafforzamento  delle  strutture   preposte   ai
  pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei  tempi  di
  pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni
 
  1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai  pagamenti  delle
fatture commerciali, i Ministeri e gli  enti  locali  individuati  ai
sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9,  del  decreto-legge  2  marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2024, n. 56, adottano iniziative  di  formazione  e  riqualificazione
professionale del personale  e  sono  autorizzati  ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  determinato  di  durata  non
eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di  spesa  di  cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
unita' di personale dell'area dei funzionari  e  degli  assistenti  o
istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni  2025  e  2026.  Per  la  realizzazione  degli  interventi
previsti dal presente comma e' istituito, nello stato  di  previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da
ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di  cui  al
primo  periodo  coerenti  con  il  relativo  Piano  degli  interventi
predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge  n.  19
del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente  comma  si
svolge mediante le procedure  di  cui  all'articolo  35  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  o  mediante  l'utilizzo   di
graduatorie di  concorsi  pubblici  vigenti,  per  concorsi  a  tempo
determinato  o  indeterminato,  relative  a   profili   professionali
omogenei a quelli banditi.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse  iscritte   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1,  comma  780,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3.  All'articolo  40  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo
il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, i  comuni  con
popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla  data  del  31  dicembre
2023, presentano un indicatore di ritardo annuale  dei  pagamenti  di
cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma  elettronica  per  la
gestione  telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
superiore a dieci giorni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente  disposizione,  con  delibera  di  giunta  e
previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico di cui
al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  del  parere  del
responsabile finanziario  dell'ente,  predispongono  un  Piano  degli
inter- venti contenente le seguenti misure:
  a) creazione di una struttura  preposta  al  pagamento  dei  debiti
commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
individuazione  di  un  responsabile   del   pagamento   dei   debiti
commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  b) sperimentazione di procedure semplificate  di  spesa  idonee  ad
assicurare maggiore tempestivita' nei pagamenti;
  c) costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma
elettronica, con particolare riguardo alla  verifica  delle  scadenze
delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e  delle
sospensioni;
  d)  ogni  altra  iniziativa,  anche  di  carattere   organizzativo,
necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.
  9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di  cui  al
comma 9-bis, da effettuare entro il 31 dicembre 2025,  e'  verificata
dall'organo di controllo di regolarita'  amministrativa  e  contabile
nell'ambito delle attivita' di cui  all'articolo  41,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».))
Capo II
Disposizioni fiscali

                               Art. 7
 
Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024,  n.  113,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, ((n. 143, e  al  decreto
  legislativo)) 12 febbraio 2024, n. 13
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
      «6-bis. I soggetti di cui al comma 1 ((del presente articolo)),
con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma  1,  esclusi
quelli di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e),  o  compensi  di  cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi,
((di cui al decreto)) del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il  reddito
con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento  di
cui al presente  articolo  nel  caso  in  cui  ((sussista  una  delle
seguenti circostanze)) anche per una delle annualita' comprese tra il
2018 e il 2022;
        a)  hanno  dichiarato   una   delle   cause   di   esclusione
dall'applicazione  degli  ISA  ((correlate))  alla  diffusione  della
pandemia  da  COVID-19,  ((introdotte  con  i  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze adottati in  attuazione  del  combinato
disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, e dell'articolo 148)) del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77;
        b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione  di  non
normale svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo  9-bis,  comma
6,  ((lettera  a))),  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  ((b-bis) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione
degli ISA correlata all'esercizio di due o piu' attivita' di impresa,
non  rientranti  nel  medesimo  ISA,  qualora  l'importo  dei  ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione dall'ISA relativo all'attivita' prevalente  superi  il
30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.))
      6-ter. Per le  annualita'  in  cui  sussistono  le  circostanze
previste dal comma 6-bis, ((lettere a), b) e b-bis))),  ai  fini  del
calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
        a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle  imposte
sui  redditi  e  delle  relative  addizionali  e'  costituita   dalla
differenza tra  il  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  gia'
dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per l'annualita' interessata e il valore  dello
stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
        b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e  delle
relative addizionali e' determinata  applicando  ((all'incremento  di
cui alla lettera a))) l'aliquota del 12,5 per cento;
        c) la base imponibile dell'imposta  sostitutiva  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e' costituita  dalla  differenza
tra il valore della produzione netta gia' dichiarato per l'annualita'
interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25
per cento; c) identica;
        d)  l'imposta  sostitutiva   dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive e' determinata  applicando  ((all'incremento  di
cui alla lettera c))) l'aliquota del 3,9 per cento.
      6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte  sui  redditi  e
delle relative addizionali e dell'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive, determinate con le modalita' di cui al comma 6-ter,  sono
diminuite del ((30 per cento, ad eccezione delle ipotesi  di  cui  al
comma 6-bis, lettera b-bis)»;))
  ((a-bis) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «
Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai  soggetti  di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986,  n.  917,
imputati ai singoli soci o  associati,  ovvero  in  caso  di  redditi
prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  a),
del suddetto testo unico, imputati ai singoli  soci  ai  sensi  degli
articoli  115  e  116  del  medesimo  testo  unico,   il   versamento
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e  delle  relative
addizionali puo' essere eseguito dalla  societa'  o  associazione  in
luogo dei singoli soci o associati»;))
        b) al comma 10:
          1) alla lettera  c),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'
sostituito dal seguente «;»;
          2)  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente:  «d)
dichiarazione infedele della causa di  esclusione  di  cui  al  comma
6-bis.».
  2.  All'articolo  40,  comma  3,  del  ((decreto   legislativo   12
febbraio)) 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) dopo le parole: «comma 2,» ((sono inserite)) le seguenti: «e
le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»
      b) dopo le parole: «comma 1» ((sono aggiunte)) le seguenti:  «,
per essere prioritariamente destinate alla riduzione  delle  aliquote
di cui all'articolo 11, comma 1, ((del testo unico delle imposte  sui
redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica))  22
dicembre 1986, n. 917».
                            ((Art. 7 bis
 
      Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale
 
  1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei
redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno  aderito  al
concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10  a  22  del
decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.  13,  possono  aderire  al
predetto concordato preventivo biennale entro  il  12  dicembre  2024
mediante la presentazione  della  dichiarazione  integrativa  di  cui
all'articolo 2, comma 8,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della
facolta' di cui al primo periodo non e' consentito nei  casi  in  cui
nella predetta dichiarazione  integrativa  sono  indicati  un  minore
imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
credito rispetto a quelli riportati  nella  dichiarazione  presentata
entro la data del 31 ottobre 2024.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo  2-quater
del  decreto-legge  9  agosto   2024,   n.   113,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.  143,  come  modificato
dall'articolo  7,  comma  1,  del  presente  decreto,  l'adesione  al
concordato preventivo  biennale  si  intende  avvenuta  entro  il  31
ottobre 2024.))
                            ((Art. 7 ter
 
                Benefici per i lavoratori dipendenti
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «b) il lavoratore ha almeno un figlio,  anche  se  nato  fuori  del
matrimonio, riconosciuto, adottivo,  affiliato  o  affidato,  che  si
trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. L'indennita' di cui al comma 1  non  spetta  al  lavoratore
dipendente coniugato o  convivente  di  fatto  il  cui  coniuge,  non
legalmente ed effettivamente separato,  o  convivente  di  fatto  sia
beneficiario della stessa indennita'»;
  c) al comma 4, primo  periodo,  le  parole:  «indicando  il  codice
fiscale del coniuge e dei  figli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto  e
dei figli»;
  d) al comma 5, primo periodo, le parole:  «dal  contribuente»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal lavoratore beneficiario».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  224,7
milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  fa  fronte,   nelle   more
dell'accertamento delle maggiori entrate versate  nell'anno  2024  ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio  2024,  n.
13, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del  presente  decreto,
accertate con le modalita' di cui al comma 3  del  suddetto  articolo
40, mediante corrispondente utilizzo delle  somme  iscritte,  per  il
medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2021, n. 21.))
                           ((Art. 7 quater
 
         Rinvio del versamento della seconda rata di acconto
                        delle imposte dirette
 
  1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche  titolari
di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi
o compensi di ammontare non superiore a 170.000  euro  effettuano  il
versamento  della  seconda  rata  di  acconto  dovuto  in  base  alla
dichiarazione   dei   redditi,   con   esclusione   dei    contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  assicurativi   dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo,  oppure  in
cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di
gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di  ciascun  mese.  Sulle  rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi di  cui  all'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Per  i
titolari di reddito agrario, che  siano  anche  titolari  di  reddito
d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo  si
intende riferito al volume d'affari.
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  688
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27,  comma
17,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.))
                         ((Art. 7 quinquies
 
Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale
 
  1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 11, comma 1, lettera  b-quater),  dopo  le  parole:
«compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne  aumentano  il
numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di  due  o
piu' eredi in caso di decesso del socio o associato»;
  b) all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b-ter),  dopo  le  parole:
«compagine sociale» sono aggiunte le seguenti: «che ne  aumentano  il
numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di  due  o
piu' eredi in caso di decesso del socio o associato».))
                               Art. 8
 
          Modifiche al credito d'imposta ((per investimenti
    nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica))
 
  1. ((All'articolo 1)) del decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2024,  n.  143,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «
Fermo restando quanto  previsto  dal  secondo  periodo,  mediante  la
comunicazione integrativa di cui al ((primo periodo possono))  essere
indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e il 15  novembre  2024,  ulteriori  rispetto  a  quelli
risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi  dell'articolo  5,
comma 1, del citato decreto ministeriale, ovvero di importo superiore
rispetto a quello risultante dalla citata  comunicazione,  unitamente
all'ammontare  del  maggior  credito  d'imposta   maturato   e   alla
documentazione probatoria di cui al secondo periodo. »;
    b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di  cui  al  comma
1,», sono aggiunte le seguenti: «primo e secondo periodo,»;
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  Qualora  il  credito   di   imposta   fruibile,   come
determinato ai sensi del comma 2 ((del presente  articolo)),  risulti
pari  al  limite  massimo  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  del
decreto-legge  19   settembre   2023,   n.   124,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  162,  con   il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 2 ((del presente articolo)) e' determinato l'ammontare  massimo
del credito di imposta residuo fruibile da  ciascun  beneficiario  in
relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati di cui al
terzo  periodo  del  comma  1  ((del   presente   articolo)).   Detta
percentuale e' determinata, fermo restando il limite di cui al citato
articolo  16,  comma  1,  ((del  decreto-legge  n.  124  del  2023)),
rapportando l'importo delle eventuali risorse  residue  risultanti  a
seguito dell'applicazione della procedura ((prevista dal comma 2  del
presente articolo)) all'ammontare complessivo dei crediti di  imposta
indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1,  terzo
periodo, del presente articolo».
  ((1-bis.  In  relazione   all'esito   del   monitoraggio   di   cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  29  marzo  2024,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, con
riferimento al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1051
a 1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  le  risorse  a
disposizione  della   contabilita'   speciale   n.   1778   intestata
all'Agenzia delle entrate sono incrementate di 4.690 milioni di euro,
a cui si fa fronte mediante corrispondente versamento  alla  predetta
contabilita' speciale  n.  1778  delle  somme  disponibili  in  conto
residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  1-ter. Al fine di consentire il riequilibrio  dei  Piani  economici
finanziari delle concessioni aventi a oggetto  la  progettazione,  la
costruzione e  la  gestione  di  un'infrastruttura  passiva  a  banda
ultra-larga  nelle  aree  bianche  delle  regioni  Lazio,  Sicilia  e
Calabria,  il  Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy   e'
autorizzato  ad  erogare  al  soggetto  attuatore,  all'esito   della
procedura amministrativa, un contributo nel limite complessivo di  50
milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.))
Capo III
Disposizioni in materia di enti territoriali

                               Art. 9
 
          Somme da riconoscere alle autonomie territoriali
 
  1. Alla Regione siciliana e' riconosciuto un contributo pari a euro
74.418.720 per l'anno  2024  in  relazione  agli  effetti  finanziari
conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche   e   delle   detrazioni   fiscali   connessa
all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1,  2  e  3
del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216.  L'attribuzione
delle risorse di cui al primo periodo  e'  subordinata  all'effettiva
sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.
  2.  In  attuazione  della  sentenza  del  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il Lazio n. 9188 del ((30 maggio)) 2023, e'  attribuito
nell'anno  2024  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  l'importo  di
5.491.000   euro,   relativo   al   maggior   gettito   della   tassa
automobilistica riservata  allo  Stato  per  l'anno  2013,  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a  79.909.720
euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.
  ((3-bis.  Al  fine  di  osservare   l'andamento   delle   grandezze
finanziarie delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano alla luce della nuova governance europea, e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  con  decreto
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  un  tavolo  tecnico  presso  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   composto   da   due
rappresentanti del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  due
rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  da  due
rappresentanti  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome. Ai componenti del tavolo  non  sono  corrisposti  compensi,
gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque
denominati.))
                            ((Art. 9 bis
 
       Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali
 
  1. Sono soggetti al regime del demanio  pubblico  i  beni  immobili
appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, terzo comma, del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni  altro  bene  dello  stesso
ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni  amministrative  ad
esso  attribuite,  trasferite  o  delegate  dalla  regione  o   dalla
provincia di Trento.))
                            ((Art. 9 ter
 
Abolizione delle sanzioni sulla  presentazione  delle  certificazioni
  relative  alle  risorse  straordinarie  connesse  all'emergenza  da
  COVID-19 per l'anno 2022
 
  1. All'articolo  13  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  il
comma 4 e' abrogato. Non formano oggetto  di  restituzione  le  somme
gia'  versate  all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   dall'ente
inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi  dell'articolo
13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.))
                           ((Art. 9 quater
 
               Spesa farmaceutica per acquisti diretti
 
  1. All'articolo 1,  comma  580,  quarto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «secondo il criterio pro capite,  e
la comunica sia all'azienda sia alle  regioni  e  province  autonome»
sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento secondo il  criterio
pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione  ai  rispettivi
superamenti dei tetti di spesa, e la  comunica  sia  all'azienda  sia
alle regioni e province autonome.  Con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro dieci giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni  e  le
modalita' per la redistribuzione delle  quote  variabili  di  ripiano
spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette
quote variabili non siano superiori al 70 per cento ne' inferiori  al
30 per cento dello sforamento fatto registrare».))
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 10
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  ((01. Per l'anno 2024  il  limite  di  spesa  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  12  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.   149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  13,
e' incrementato di 4.691.000 euro.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del  31  ottobre  2024,  non
sono  riassegnate  ai  pertinenti  programmi  e  restano,  per  detto
importo, acquisite all'erario.))
  1. Agli oneri derivanti dagli ((articoli 1, commi da 1 a 6,  2,  3,
commi da 1 a 4 e 5, 4, 5, 8, comma 1-ter, e 9, pari  a  1.936.409.720
euro per l'anno 2024, 90  milioni))  di  euro  per  l'anno  2025,  30
milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e
10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
    a) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio  2023,  n.
85,  con  conseguente  rideterminazione,  per   il   medesimo   anno,
dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
    b) quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    c) quanto  a  50  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo  41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234;
    d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno  2024,  in  termini  di
saldo  netto  da   finanziare   e   indebitamento   netto,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis,  comma
1, del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
    e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno  2025,  30  milioni  di
euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni
di  euro  per  l'anno   2028,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
    f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno  2024,  in  termini  di
fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate
derivanti dall'articolo 4;
    g) quanto a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
    h)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    i) ((quanto a euro  1.526.909.720))  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle missioni  e  dei  programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 2 del presente decreto;
  ((i-bis) quanto a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore  della
societa' Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui  all'articolo
1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  i-ter) quanto a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  443,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  i-quater) quanto a 50 milioni di euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  334,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successivi rifinanziamenti;
  i-quinquies) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato ai sensi dell'articolo  148,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  per  detto  importo,
acquisite all'erario.))
                            ((Art. 10 bis
 
                      Clausola di salvaguardia
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.))
                               Art. 11
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

                                                           Allegato 1
 
                                                           Articolo 4
 
      =========================================================
      |                               | Anno 2024 (importi in |
      |        Amministrazione        |         euro)         |
      +===============================+=======================+
      |Polizia di Stato               |             46.735.395|
      +-------------------------------+-----------------------+
      |Carabinieri                    |             29.209.622|
      +-------------------------------+-----------------------+
      |Guardia di finanza             |             12.027.492|
      +-------------------------------+-----------------------+
      |Polizia penitenziaria          |              7.903.780|
      +-------------------------------+-----------------------+
      |Corpo nazionale dei vigili del |                       |
      |fuoco                          |              4.123.711|
      +-------------------------------+-----------------------+
      |Totale                         |            100.000.000|
      +-------------------------------+-----------------------+
 
                                                           Allegato 2
 
                                     Articolo 10, comma 1, lettera i)
 
 
    Importi in euro in termini di competenza e cassa
 
   
+-----------------------------------------+-------------------------+
|Stato di previsione                      |                         |
+-----------------------------------------|          2024           |
|MISSIONE/programma                       |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
| Ministero dell'economia e delle finanze |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)    |              633.274.639|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|3.1 Partecipazione italiana alle         |                         |
|politiche di bilancio in ambito UE (10)  |              633.274.639|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|19. Giustizia (6)                        |                  128.575|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|19.4 Coordinamento del sistema della     |                         |
|giustizia tributaria (12)                |                  128.575|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1. Politiche economico-finanziarie e di  |                         |
|bilancio e tutela della finanza pubblica |                         |
|29)                                      |               46.611.105|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1.8 Accertamento e riscossione delle     |                         |
|entrate e gestione dei beni immobiliari  |                         |
|dello Stato (10)                         |               34.142.341|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1.2 Prevenzione e repressione delle      |                         |
|violazioni di natura                     |                         |
|economico-finanziaria (3)                |               12.468.764|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|23. Fondi da ripartire (33)              |              795.364.735|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|23.1 Fondi da assegnare (1)              |              205.364.735|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|23.2 Fondi di riserva e speciali (2)     |              590.000.000|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|21. Debito pubblico (34)                 |               50.000.000|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|21.1 Oneri per il servizio del debito    |                         |
|statale (1)                              |               50.000.000|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|        Ministero delle imprese          |                         |
|          e del made in Italy            |                         |
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|7. Servizi istituzionali e generali delle|                         |
|amministrazioni pubbliche (32)           |                   58.509|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|7.2 Servizi e affari generali per le     |                         |
|amministrazioni di competenza (3)        |                   58.509|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|       Ministero della giustizia         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|2. Servizi istituzionali e generali delle|                         |
|amministrazioni pubbliche (32)           |                   16.986|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|2.2 Servizi e affari generali per le     |                         |
|amministrazioni di competenza (3)        |                   16.986|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|         Ministero dell'interno          |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|3. Ordine pubblico e sicurezza (7)       |                  804.580|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|3.3 Pianificazione e coordinamento Forze |                         |
|di polizia (10)                          |                  804.580|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1. Amministrazione generale e supporto   |                         |
|alla rappresentanza generale di Governo e|                         |
|dello Stato sul territorio (2)           |                  306.384|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1.1 Attuazione delle funzioni del        |                         |
|Ministero dell'Interno sul territorio    |                         |
|tramite le strutture centrali e le       |                         |
|Prefetture - Uffici Territoriali del     |                         |
|Governo (2)                              |                  306.384|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|       Ministero dell'ambiente           |                         |
|     e della sicurezza energetica        |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1. Sviluppo sostenibile e tutela del     |                         |
|territorio e dell'ambiente (18)          |                    3.930|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione |                         |
|in ambito ambientale (8)                 |                    3.930|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|        Ministero della difesa           |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|2. Sviluppo sostenibile e tutela del     |                         |
|territorio e dell'ambiente (18)          |                    1.451|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|2.1 Approntamento e impiego Carabinieri  |                         |
|per la tutela forestale, ambientale e    |                         |
|agroalimentare (17)                      |                    1.451|
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|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|   Ministero dell'agricoltura, della     |                         |
|  sovranita' alimentare e delle foreste  |                         |
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|1. Agricoltura, politiche agroalimentari |                         |
|e pesca (9)                              |                    3.782|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione |                         |
|frodi nel settore agricolo,              |                         |
|agroalimentare, agroindustriale e        |                         |
|forestale (5)                            |                    3.782|
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|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|        Ministero della salute           |                         |
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|3. Servizi istituzionali e generali delle|                         |
|amministrazioni pubbliche (32)           |                  335.044|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|3.2 Servizi e affari generali per le     |                         |
|amministrazioni di competenza (3)        |                  335.044|
+-----------------------------------------+-------------------------+
|                                         |                         |
+-----------------------------------------+-------------------------+
|TOTALE                                   |            1.526.909.720|
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