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legge, 16/12/2024
L. 16 dicembre 2024, n. 193 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023.
(GU n.295 del 17-12-2024)
legge
Materia: concorrenza / disciplina

LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. (24G00215)
(GU n.295 del 17-12-2024)
  Vigente al: 18-12-2024  
Capo I
Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali

Sezione I
Finalità e ambito di applicazione

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
           Ambito di applicazione, finalita' e definizioni
 
  1. Il presente capo reca  disposizioni  di  riordino  normativo  in
materia   di   affidamento   delle   concessioni   autostradali,   di
semplificazione e razionalizzazione  delle  procedure  amministrative
relative   all'approvazione    e    alla    revisione    dei    piani
economico-finanziari e di specificazione dei criteri  di  risoluzione
dei  contratti  di  concessione,  con  l'intento  di  rafforzare  gli
strumenti di governance in capo al  concedente,  nel  quadro  di  una
regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva
concorrenzialita' tra gli operatori del settore, alla garanzia  della
contendibilita' delle  concessioni  autostradali  per  i  mercati  di
riferimento, alla tutela della sostenibilita' economica e finanziaria
dello  strumento  concessorio,  al  potenziamento   degli   strumenti
preventivi  e  successivi  di   incentivazione   e   verifica   degli
adempimenti e alla tutela  di  livelli  adeguati  di  servizio  e  di
investimento a favore degli utenti.
  2. Alle concessioni autostradali si applicano le  disposizioni  del
libro IV, parte II, del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  come   integrate   e
specificate dalle disposizioni del presente capo,  che  costituiscono
norme speciali di settore.
  3. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a) «Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali   e   autostradali   (ANSFISA)»:   l'Agenzia
istituita ai sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130;
    b) «Autorita' di regolazione dei  trasporti  (ART)»:  l'Autorita'
istituita ai sensi dell'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214;
    c) «Autorita' nazionale anti-corruzione (ANAC)»:  l'Autorita'  di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    d) «codice dei contratti pubblici»: il codice di cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    e) «ente concedente»: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    f) «concessionari»: i soggetti  ai  quali  l'ente  concedente  ha
affidato, tramite contratto  di  concessione,  la  progettazione,  la
realizzazione,  la  gestione   e   la   manutenzione   delle   tratte
autostradali nonche' l'esecuzione di lavori sulle medesime;
    g) «concessione autostradale»: la concessione che ha  ad  oggetto
la progettazione, la realizzazione e la gestione  e  manutenzione  di
una o piu' tratte autostradali;
    h)  «concessioni  in  essere»:  le  concessioni  che  non   hanno
esaurito, alla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il
periodo di durata della concessione come disciplinato nella  relativa
convenzione  ovvero  le  concessioni   autostradali   che   rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 178, comma  5,  del  codice
dei contratti pubblici;
    i) «convenzione»:  il  contratto  di  concessione  stipulato  tra
l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo  177
del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali  del
presente capo;
    l) «estinzione di una concessione autostradale»: la cessazione di
un  rapporto  concessorio  in   conseguenza,   in   particolare,   di
risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo  190  del
codice dei contratti pubblici;
    m) «manutenzione ordinaria»: gli interventi che riguardano  opere
di riparazione, ripristino,  rinnovamento  e  sostituzione  di  parti
delle  infrastrutture  e  gli  interventi  necessari  a  integrare  o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
    n) «manutenzione straordinaria»: gli interventi  di  manutenzione
che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita
alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento  dei  livelli  di
sicurezza dell'infrastruttura e della durabilita'  della  stessa  nel
tempo;
    o) «piano economico-finanziario (PEF)»: il documento annesso alla
convenzione,  nel  quale  sono  rappresentati  i  presupposti  e   le
condizioni  per  l'equilibrio  economico-finanziario   del   rapporto
concessorio;
    p) «proposta di convenzione»: il documento,  redatto  sulla  base
dello schema di convenzione posto a  base  dell'affidamento,  di  cui
alla lettera s), che recepisce gli esiti  dell'aggiudicazione  ed  e'
soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
    q)  «rete  autostradale  nazionale»:  la  rete   costituita   dal
complesso delle tratte autostradali;
    r) «viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale»:  le
tratte statali, regionali, provinciali e locali di  connessione  alla
tratta autostradale;
    s) «schema di convenzione  posto  a  base  dell'affidamento»:  lo
schema di convenzione redatto dall'ente concedente  e  posto  a  base
della procedura di affidamento;
    t)   «societa'   in   house»:    la    societa'    sulla    quale
un'amministrazione   esercita   il   controllo   analogo    o    piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita
nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del  testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.  175,  e  che  soddisfa  il  requisito
dell'attivita' prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
    u) «tratte autostradali»: le strade di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
    v)  «valore  di  subentro»:  l'indennizzo  a  carico  del   nuovo
concessionario subentrante per gli investimenti relativi  alle  opere
assentite che il concessionario uscente ha gia' eseguito e non ancora
ammortizzato  alla  scadenza  della  concessione,   pari   al   costo
effettivamente sostenuto,  al  netto  degli  ammortamenti,  dei  beni
reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio  di
esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione,
e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.
Sezione II
Aggiudicazione delle concessioni autostradali

                               Art. 2
 
        Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali
 
  1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate
ai sensi delle disposizioni  del  presente  capo,  l'ente  concedente
tiene  conto  degli  ambiti  ottimali  di   gestione   delle   tratte
autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2,  lettera
g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  introdotta
dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge.
                               Art. 3
 
       Modalita' di affidamento delle concessioni autostradali
 
  1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali  secondo
procedure di  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  delle  disposizioni
dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
  2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali e' consentito,
nel rispetto delle procedure di cui  all'articolo  5,  esclusivamente
nelle seguenti ipotesi:
    a) affidamento alla societa' costituita ai sensi dell'articolo 2,
comma  2-sexies,  del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
    b) affidamento a una societa' in house, diversa dalla societa' di
cui alla lettera a), anche appositamente costituita,  secondo  quanto
previsto  dall'articolo  186,  comma  7,  del  codice  dei  contratti
pubblici.
  3. L'ente concedente non  puo'  procedere  agli  affidamenti  delle
concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo  ricorso  alle
procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
                               Art. 4
 
              Bando di gara e criteri di aggiudicazione
 
  1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3,
comma 1, disciplinano, in particolare:
    a) l'oggetto del  contratto  di  concessione  per  i  servizi  di
gestione e manutenzione ordinaria  nonche'  per  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori e delle opere di  manutenzione  straordinaria
individuati dal concedente  nel  bando  di  gara,  sulla  base  delle
disposizioni dell'articolo 6;
    b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di
carattere tecnico ed economico-finanziario dei  concorrenti,  secondo
le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
    c)  le  modalita'  di  presentazione  dell'offerta,  che   indica
distintamente gli  elementi  qualitativi  e  di  costo  o  di  prezzo
relativi ai servizi di  gestione  e  manutenzione  ordinaria,  tenuto
conto di quanto previsto  dal  comma  2,  lettera  a),  nonche'  alla
progettazione  e  all'esecuzione  dei  lavori  e   delle   opere   di
manutenzione straordinaria;
    d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa,   individuata   sulla   base   del   miglior    rapporto
qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del  codice  dei
contratti pubblici, finalizzato a  garantire  una  valutazione  delle
offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare
un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.  I  criteri
di aggiudicazione indicano i maggiori  punteggi  da  attribuire  alle
offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono  comprendere,
tra  l'altro,  aspetti  qualitativi  ambientali  e  sociali  connessi
all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
    e) la durata massima del contratto di concessione,  nel  rispetto
di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
  2.  Per  l'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  l'ente
concedente:
    a) pubblica in allegato al bando di gara  la  ricognizione  dello
stato   manutentivo   dell'infrastruttura,   predisposta    dall'ente
concedente sulla  base  degli  elementi  forniti  dal  concessionario
uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o
tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di
un piano di manutenzioni ordinarie;
    b) pone a base di gara per la progettazione  e  l'esecuzione  dei
lavori e delle opere di  manutenzione  straordinaria  individuati  in
coerenza con i  criteri  di  cui  all'articolo  13,  comma  2,  della
presente legge almeno un progetto di fattibilita' redatto sulla  base
dell'articolo 41, comma 6,  lettera  a),  del  codice  dei  contratti
pubblici.
Sezione III
Affidamenti in house

                               Art. 5
 
         Affidamento in house delle concessioni autostradali
 
  1.  Ai  fini  dell'affidamento  in   house   di   una   concessione
autostradale,   l'ente   concedente   effettua   preventivamente   la
valutazione  delle  ragioni  che  giustificano  il  ricorso  a   tale
modalita' di affidamento ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici.
  2. Nelle ipotesi di cui al  presente  articolo,  l'ente  concedente
predispone  una  proposta  di  convenzione,  con  il  relativo   PEF,
elaborato  sulla  base  del  modello  di   tariffazione   predisposto
dall'ART,   che   sottopone   all'affidatario   per    la    relativa
sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
  3.  La  proposta  di  affidamento,  motivata   sulla   base   delle
valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di  convenzione  e
del  relativo  PEF,   sottoscritta   da   entrambe   le   parti,   e'
tempestivamente trasmessa dall'ente concedente  all'ART  e  all'ANAC,
che esprimono i pareri di rispettiva competenza  entro  i  successivi
trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui  al  primo  periodo
puo' essere prorogato, su  richiesta  dell'Autorita'  competente,  di
ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie
e integrazioni documentali.
  4. La proposta di convenzione e  il  relativo  PEF,  adeguati  alle
eventuali prescrizioni contenute nei pareri  espressi  ai  sensi  del
comma 3,  sono  tempestivamente  trasmessi  dall'ente  concedente  al
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione  all'ordine
del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione  all'ordine
del giorno, prorogabile di ulteriori  quindici  giorni  per  motivate
esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma  per  il
CIPESS la facolta' di acquisire il parere del  Nucleo  di  consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi  di
pubblica utilita' nei termini indicati al secondo periodo.
  5. L'ente concedente, tenuto  conto  delle  eventuali  osservazioni
contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario,  entro  i
successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione,  con
il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa.
  6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 5, e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.
  7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta  definitiva  di
convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro  il
termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi
dell'articolo 3.
  8. La proposta di convenzione di cui al  comma  2  e'  redatta  nel
rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
  9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei  relativi  PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione,  approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  acquisiti  i
pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi  del  comma  3.  Alla  revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di  quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
Sezione IV
Contratto di concessione

                               Art. 6
 
                Oggetto del contratto di concessione
 
  1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
    a)   l'attivita'   di   gestione   e    manutenzione    ordinaria
dell'infrastruttura autostradale;
    b) in relazione ai progetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera b), posti a base di gara, la  progettazione  di  fattibilita'
tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41,  comma  6,
lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei  contratti  pubblici,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione   straordinaria   individuati   dalla   convenzione   di
concessione e dai relativi  aggiornamenti,  in  coerenza  con  quanto
previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
  2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1,  lettera  a),  il
concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di
servizio mediante la gestione diretta dei servizi  comuni  condivisi,
nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
modificato, da ultimo, dall'articolo  16,  comma  3,  della  presente
legge.
  3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del
concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del  codice
dei contratti pubblici.
  4. Tra i lavori e le opere di cui al  comma  1,  lettera  b),  sono
compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di  parcheggio  e
di sosta adeguate per gli  operatori  del  trasporto  di  merci,  nel
rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai  sensi  del
citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera  b),
il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome  e  per  conto
dell'ente concedente le aree di sedime necessarie,  come  individuate
in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le
occupazioni di terreni strettamente necessari  per  la  realizzazione
delle opere sono effettuate a cura del concessionario  a  valere  sul
quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a  ritardi
imputabili al concessionario o a  maggiori  costi  di  esproprio  per
errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a  carico
del concessionario.
  6. Le opere realizzate ai sensi  del  comma  1,  lettera  b),  sono
trasferite gratuitamente, libere da gravami, in  proprieta'  all'ente
concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale,  ai
sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito  della  verifica
da parte del concedente della corretta esecuzione dei  lavori  e  del
collaudo. Il trasferimento di cui al primo  periodo  avviene  tramite
sottoscrizione  di  apposito  verbale   di   consegna,   sottoscritto
dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per
la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.
                               Art. 7
 
             Criteri di remunerazione della concessione
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 6,  comma  1,  sono  remunerate
mediante riscossione da parte del  concessionario  delle  tariffe  di
pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
  2. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione sono a carico
del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto  di
fattibilita' tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
  3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e  delle  opere  di
manutenzione  straordinaria  non  sono  soggetti  alle  clausole   di
revisione prezzi di cui all'articolo  60  del  codice  dei  contratti
pubblici in  relazione  a  eventuali  variazioni,  in  aumento  o  in
diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione
di concessione sulla base dei ribassi applicati al  costo  dell'opera
quantificato   sulla   base   dei   prezzi   rilevati   al    momento
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica  dal
concedente.
                               Art. 8
 
            Schema di convenzione a base dell'affidamento
 
  1.  Per  ciascuna  concessione  autostradale  e'   posto   a   base
dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
    a)  con  riferimento  ai  servizi  di  gestione  e   manutenzione
dell'infrastruttura, i livelli adeguati di  servizio,  a  tutela  dei
diritti degli  utenti,  nel  rispetto  delle  misure  di  regolazione
adottate  dall'ART  ai  sensi  dell'articolo   37,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  modificato,  da  ultimo,
dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;
    b)  con  riferimento  all'installazione  di  punti  di   ricarica
elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con
le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  2. Lo schema di convenzione definisce, altresi':
    a) i criteri per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al
fine di potenziarne l'efficacia e  di  promuoverne  la  capillarita',
anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
    b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera v),  tenendo  conto  dell'equilibrio
economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento
tecnico-regolatorie  parametrate  alla   vita   utile   degli   asset
reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per  il  recupero
degli investimenti effettuati, se inferiore  alla  vita  utile  degli
asset reversibili;
    c)  il  metodo  di  calcolo  degli  oneri  integrativi   che   il
concessionario e' tenuto a corrispondere all'ente concedente al  fine
di  rafforzare   i   controlli   sull'esecuzione   degli   interventi
infrastrutturali nonche' sui relativi costi di realizzazione;
    d)  le  penali  applicabili  al   concessionario   in   caso   di
inadempimenti relativi alle attivita'  di  manutenzione  e  gestione,
nonche' alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione  degli
obblighi di manutenzione straordinaria, accertati  nell'ambito  delle
attivita' di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a),  tenuto
conto, altresi', dei meccanismi di penalita' previsti dalle  delibere
dell'ART.
                               Art. 9
 
Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione  e  dei
                 relativi piani economico-finanziari
 
  1. La stipulazione del contratto di  concessione  avviene  mediante
sottoscrizione, da  parte  dell'ente  concedente  e  dell'affidatario
individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  di  una  convenzione,
corredata  del  PEF,  predisposta  e  approvata  nel  rispetto  della
procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
  2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente  concedente
predispone, sulla base dello  schema  di  convenzione  posto  a  base
dell'affidamento  ai  sensi  dell'articolo   8,   una   proposta   di
convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART,  che
esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni,  lo
sottopone all'affidatario per  la  relativa  sottoscrizione  entro  i
successivi trenta giorni. La proposta di convenzione  e  il  relativo
PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui
al  primo  periodo,  sottoscritti  da   entrambe   le   parti,   sono
tempestivamente  trasmessi  dall'ente  concedente   al   CIPESS   con
richiesta di iscrizione all'ordine  del  giorno  della  prima  seduta
disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di  trenta  giorni
dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno,  prorogabile  di
ulteriori  quindici  giorni  per  motivate  esigenze  istruttorie   e
integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS  la  facolta'  di
acquisire il parere del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  nei
termini indicati al terzo periodo. L'ente  concedente,  tenuto  conto
delle  eventuali  osservazioni  contenute  nel  parere  del   CIPESS,
trasmette all'affidatario,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  la
proposta definitiva di convenzione, con  il  relativo  PEF,  ai  fini
della sua sottoscrizione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
stessa.
  3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 2, e' approvata entro tre mesi con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.
  4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione,
con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro  il  termine  di
cui  al  comma  2,  primo  o  quinto  periodo,  l'affidatario  decade
dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della
graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3,  senza
riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle  spese  sostenute
da parte dell'affidatario.
  5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei  relativi  PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione,  approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito  il
parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla  revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui al comma  2  del  presente  articolo,  nei  limiti  di  quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici;
la  revisione  e'  approvata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.
  6. I decreti di cui al comma  5  danno  conto  delle  modalita'  di
copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale  per
gli investimenti sulla rete autostradale,  di  cui  all'articolo  12,
comma 5. Nei casi di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 192, comma 3,  del  codice  dei  contratti
pubblici.
                               Art. 10
 
                      Durata delle concessioni
 
  1. La durata delle concessioni affidate  ai  sensi  della  presente
sezione e' determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e
dei lavori richiesti al concessionario e non puo'  superare  quindici
anni. Il termine di cui al primo periodo puo'  essere  derogato  solo
nel caso in cui il programma dei lavori da  affidare  in  concessione
non consenta il recupero degli investimenti effettuati e  il  ritorno
del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto  altresi'
conto  del  tempo  necessario  ad  ammortizzare  le  eventuali  somme
corrisposte a titolo di valore di  subentro,  determinato  secondo  i
parametri stabiliti dall'ART.
  2. Al termine della concessione, l'ente  concedente  procede  a  un
nuovo affidamento  ai  sensi  dell'articolo  3.  Resta  fermo  quanto
previsto  dall'articolo  178,  comma  5,  del  codice  dei  contratti
pubblici.
                               Art. 11
 
               Estinzione del contratto di concessione
 
  1.  Alle  ipotesi  di  estinzione   di   concessioni   autostradali
derivante,  in   particolare,   dall'attuazione   di   procedure   di
risoluzione o recesso della concessione si applicano le  disposizioni
dell'articolo 190 del codice  dei  contratti  pubblici,  fatto  salvo
quanto previsto dal presente articolo.
  2. Quando l'estinzione della concessione e' determinata  da  motivi
di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice
dei contratti pubblici.
  3. Quando l'estinzione della concessione  deriva  da  inadempimento
del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4,  lettera  a),
del  codice  dei  contratti  pubblici  anche  in  sostituzione  delle
eventuali  clausole   convenzionali,   sostanziali   e   procedurali,
difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai  sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa
operare, per  effetto  del  presente  comma,  alcuna  risoluzione  di
diritto.
  4. L'estinzione di una concessione autostradale  per  inadempimento
del  concessionario  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'ente  concedente,
nell'ipotesi di:
    a) mancato assolvimento  degli  obblighi  convenzionali  relativi
alla gestione e alla manutenzione ordinaria  dell'infrastruttura  che
determinano  seri  e  comprovati  pericoli  per  la  sicurezza  della
circolazione,  per  la  corretta  gestione  del  traffico  e  per  la
fruibilita'  autostradale   o   che   compromettono   lo   stato   di
conservazione del patrimonio autostradale;
    b)   mancato   assolvimento   degli   obblighi   relativi    alla
progettazione  o  all'esecuzione  dei  lavori  e   delle   opere   di
manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione
delle predette attivita' per cause non imputabili al concedente;
    c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali
da parte del concessionario che comprometta la buona  riuscita  delle
prestazioni.
  5. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 4,  l'ente
concedente chiede preventivamente all'ANSFISA  una  verifica  tecnica
sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e
sugli eventuali  danni  cagionati  dal  concessionario.  La  verifica
tecnica di cui al primo periodo puo' essere conclusa  successivamente
all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma  urgenza
e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto
di cui al comma 4.
  6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai  sensi
del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera  a),
del codice dei contratti pubblici e' determinato, entro  dodici  mesi
dalla data di estinzione della concessione, con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio
e a seguito di asseverazione da parte di  una  primaria  societa'  di
revisione.  E'  fatto  salvo  il  diritto  dell'ente  concedente   al
risarcimento   dei    danni    cagionati    dall'inadempimento    del
concessionario, determinati anche sulla base delle  risultanze  della
verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
  7. In caso di estinzione di  una  concessione  autostradale,  nelle
more dello svolgimento delle procedure  di  affidamento  a  un  nuovo
concessionario,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla   sua
individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del
codice  dei  contratti  pubblici.  Sono  fatte  salve  le   eventuali
disposizioni  convenzionali  che  escludano  il   riconoscimento   di
indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto  concessorio
e la possibilita' per l'ente concedente di acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario,  previo  pagamento  di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo 2578 del codice civile.
Sezione V
Tariffe autostradali e piano degli investimenti

                               Art. 12
 
        Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali
 
  1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi  dell'articolo
3,  commi  1  e  2,  con  delibera  dell'ART,   adottata   ai   sensi
dell'articolo 37,  comma  2,  lettera  g-bis),  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3,  lettera
b), della presente legge, e' definito, nel rispetto  dei  criteri  di
cui al comma 2 del  presente  articolo,  il  sistema  tariffario  per
l'individuazione  di  tariffe,  in  base   alla   distanza   percorsa
sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e  all'indice
inflativo stimato alla data di  sottoscrizione  o  aggiornamento  del
PEF, in coerenza con quanto previsto dalla  direttiva  (UE)  2022/362
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  febbraio  2022.  Il
pagamento  della  tariffa  conferisce  al  veicolo  il   diritto   di
percorrenza su una determinata tratta autostradale.
  2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione  autostradale,  sono
determinate sulla base del sistema tariffario  di  cui  al  comma  1,
tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e  delle
infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema
di  convenzione  da  porre  a  base  dell'affidamento.   Le   tariffe
determinate  ai  sensi  del  presente  comma  consentono  l'integrale
copertura dei seguenti oneri:
    a)  l'onere  per  il  sistema  infrastrutturale  autostradale   a
pedaggio,  finalizzato  a  recuperare   i   costi   di   costruzione,
manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle
attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
    b)  l'onere  relativo  al  recupero  dei  finanziamenti  pubblici
concessi  per   la   realizzazione   del   sistema   infrastrutturale
autostradale a pedaggio, nonche' dei costi delle opere di  adduzione,
sostenuti direttamente  o  indirettamente  dal  concedente,  e  degli
impianti  finalizzati   al   migliore   funzionamento   del   sistema
autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
    c) l'onere volto  a  remunerare  eventuali  costi  esterni,  come
definiti dall'articolo 2, paragrafo  1,  punto  9),  della  direttiva
1999/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  giugno
1999.
  3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del
comma 1, nello schema di convenzione posto  a  base  dell'affidamento
l'ente  concedente  indica  le  tariffe  da  applicare  alla   tratta
autostradale e le quote relative  agli  oneri  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b) e c), destinate, rispettivamente:
    a) alla remunerazione delle  attivita'  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, lettere a) e b),  tramite  l'applicazione  della  componente
tariffaria  di  gestione  (Tg)  e  della  componente  tariffaria   di
costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
    b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite
l'applicazione della  componente  tariffaria  per  oneri  integrativi
(Toi), di competenza dell'ente concedente.
  4. Le tariffe da pedaggio di cui  al  comma  2  sono  integralmente
riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui  al  primo
periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi  di
cui al comma 3, lettera b), e' accantonata annualmente  nel  bilancio
di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
  5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica,  e'  definito,  sulla  base  della
previsione delle  risorse  della  componente  tariffaria  di  cui  al
secondo periodo del comma 4  che  si  stima  di  incassare  nell'anno
successivo, l'importo da  iscrivere,  per  una  quota,  in  un  fondo
denominato  «Fondo  nazionale  per  gli   investimenti   sulla   rete
autostradale» e, per una quota, in un fondo denominato «Fondo per  il
riequilibrio economico-finanziario delle  concessioni»,  entrambi  da
istituire   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle  somme
dei  predetti  Fondi  e'   iscritto   nello   stato   di   previsione
dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi  e'
subordinato  al  versamento,  da  effettuare  da  parte  di   ciascun
concessionario entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio,
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse  della  componente
tariffaria di cui al primo periodo nei limiti  dell'importo  versato.
Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio  di  cui  al  comma  6
emerga  che  le  somme  di  cui  al  primo  periodo   incassate   dai
concessionari possano risultare su base annua  inferiori  all'importo
fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei  Fondi
di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e  resi
indisponibili.
  6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   trasmette   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di  ogni  anno,  la
previsione delle  risorse  della  componente  tariffaria  di  cui  al
secondo periodo del comma 4  che  si  stima  di  incassare  nell'anno
successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale,  le  informazioni
di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
  7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti  sulla  rete
autostradale  sono  ripartite,  con  decreti  del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni
anno, per essere destinate prioritariamente agli  eventuali  maggiori
costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base  degli
affidamenti  derivanti  dagli  eventi  sopravvenuti,  straordinari  e
imprevedibili, purche'  non  imputabili  al  concessionario,  di  cui
all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del  codice  dei  contratti
pubblici, nonche',  per  la  quota  residua,  alla  realizzazione  di
interventi di messa in sicurezza della viabilita' locale di adduzione
alla tratta autostradale, nel rispetto  delle  modalita'  di  cui  al
comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del  presente  articolo.
In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in  modo
tale da  alterare  la  concorrenza  tra  le  tratte  autostradali  di
competenza dell'ente concedente e quelle di  competenza  di  soggetti
diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti
di cui al primo periodo indicano la  tipologia  di  investimento,  il
beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di  costruzione.
Con i medesimi decreti le  risorse  del  Fondo  per  il  riequilibrio
economico-finanziario   delle   concessioni   sono    destinate    al
riequilibrio   economico-finanziario   delle   concessioni   affidate
dall'ente concedente, nel rispetto della  disciplina  in  materia  di
aiuti di Stato.
  8. I decreti annuali di riparto delle risorse del  Fondo  nazionale
per gli investimenti sulla  rete  autostradale  di  cui  al  comma  7
individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di
cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi  da  ammettere
al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilita' del  Fondo,
dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni  relative  ai
criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefici.
  9. Per  la  compensazione  degli  eventuali  maggiori  costi  degli
investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli  affidamenti
derivanti dagli eventi sopravvenuti,  straordinari  e  imprevedibili,
purche' non imputabili al concessionario, di  cui  all'articolo  192,
comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore delle  concessionarie  nei  limiti  delle  risorse
iscritte nell'accantonamento della componente  tariffaria  per  oneri
integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo,  del
presente articolo, tenuto conto:
    a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza;
    b) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.
  10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza  della
viabilita' locale di adduzione alla tratta autostradale,  le  risorse
del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono
ripartite a favore  delle  concessionarie  tenute  all'accantonamento
della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi  3,
lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
    a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento
degli standard di sicurezza;
    b)  della  rilevanza   dell'intervento   con   riferimento   alla
fluidificazione e al decongestionamento della  viabilita'  locale  di
adduzione alla  tratta  autostradale  inserita  nella  programmazione
triennale  dei  lavori  pubblici  degli  enti  proprietari   di   cui
all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
    c) del rapporto costi-benefici dell'intervento da finanziare.
                               Art. 13
 
                   Pianificazione e programmazione
                   degli investimenti autostradali
 
  1. Al fine di individuare i  lavori  e  le  opere  di  manutenzione
straordinaria  da  inserire  nei  bandi  di  gara  delle  concessioni
autostradali da affidare ai sensi del  presente  capo,  tenuto  conto
delle  relazioni  sugli  investimenti  trasmesse  dai   concessionari
uscenti al termine delle  rispettive  concessioni,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il  CIPESS,  e'
adottato il  Piano  nazionale  degli  investimenti  autostradali,  di
durata decennale. Il Piano puo' essere aggiornato con le modalita' di
cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
  2. Sulla base del  Piano  di  cui  al  comma  1,  nello  schema  di
convenzione  posto  a  base  dell'affidamento  per   le   concessioni
autostradali scadute o in scadenza e' individuato l'elenco dei lavori
e delle opere  di  manutenzione  straordinaria,  nel  rispetto  delle
seguenti priorita':
    a) maturita' progettuale delle opere;
    b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli
standard di sicurezza;
    c) incidenza  sulla  viabilita'  delle  cantierizzazioni,  tenuto
conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili  per
i percorsi alternativi, nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza
legati alla circolazione;
    d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del
trasporto di merci.
Sezione VI
Disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere

                               Art. 14
 
         Disposizioni applicabili alle concessioni in essere
 
  1.  Alla  procedura  di  aggiornamento  dei  PEF   delle   societa'
concessionarie per le quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge   30   dicembre   2023,   n.   215,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e' intervenuta la
scadenza  del  periodo  regolatorio  quinquennale  si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8.
  2. Le societa' concessionarie per le quali, a decorrere dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del
periodo  regolatorio   quinquennale   presentano   le   proposte   di
aggiornamento  dei  PEF  predisposti  in  conformita'  alle  delibere
adottate  dall'ART  ai  sensi  dell'articolo   16,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti  di
cui all'articolo 8, comma 1, della  presente  legge.  L'aggiornamento
dei PEF presentati, entro  il  termine  del  30  marzo  dell'anno  di
scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui  al
primo periodo, e' perfezionato entro  il  31  dicembre  del  medesimo
anno, previo recepimento nelle  proposte  di  aggiornamento  dei  PEF
delle  rettifiche  richieste  dall'ente  concedente  all'esito  delle
verifiche effettuate sui piani  di  investimento.  Nelle  more  degli
aggiornamenti convenzionali, le tariffe  autostradali  relative  alle
concessioni di cui al presente comma sono incrementate  nella  misura
corrispondente all'indice di inflazione  rilevato  nei  documenti  di
programmazione  di  finanza  pubblica  per  il  relativo  anno.   Gli
adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi
tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
  3. L'ente concedente, in sede di  istruttoria  sugli  aggiornamenti
dei PEF presentati dai concessionari  ai  sensi  dei  commi  1  e  2,
verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare  da  parte  del
concessionario, distinguendo:
    a)  la  quota  di  oneri  di  investimento  di   competenza   del
concessionario,  secondo  quanto  previsto   nelle   convenzioni   di
concessione;
    b) la quota di oneri di investimento da  finanziare  in  sede  di
aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe  e
sugli oneri di subentro;
    c) la quota residua di oneri di investimento che non puo'  essere
coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
  4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi  1  e  2
del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo  43,
commi 1, 2 e 2-bis,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.
                               Art. 15
 
          Esternalizzazione delle concessioni autostradali
 
  1.  Alle  concessioni   autostradali   in   essere   non   affidate
conformemente al  diritto  dell'Unione  europea  vigente  al  momento
dell'affidamento  o  della  proroga  si  applicano  le   disposizioni
sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota
tra il 50 e il 60 per  cento  dei  contratti  di  lavori,  servizi  e
forniture stabilita  convenzionalmente  dall'ente  concedente  e  dal
concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4,  5  e  6,  del
codice dei contratti pubblici.
Sezione VII
Disposizioni finali

                               Art. 16
 
               Disposizioni di coordinamento normativo
 
  1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e  V  del  presente
capo si applicano alle procedure di affidamento avviate  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo  in
ogni caso quanto specificamente  disposto  dai  singoli  articoli  in
merito all'applicabilita'  delle  relative  disposizioni  anche  alle
concessioni in essere. Resta  in  ogni  caso  esclusa  l'applicazione
dell'articolo 10 alle concessioni in essere.
  2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione  degli  articoli
3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e
3,  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   anche   alle   tratte
autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni  di  ente
concedente sono attribuiti a soggetti  diversi  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  alla  lettera  g),  le  parole:  «nuove   concessioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «concessioni affidate fino al 31  dicembre
2024»;
    b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
      «g-bis) con particolare riferimento  al  settore  autostradale,
per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025:  a
stabilire il sistema tariffario  per  la  definizione  delle  tariffe
basato sul modello del price-cap, con determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  uno
schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo,
anche con riferimento agli  affidamenti  in  house;  a  esprimere  il
parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione  agli
affidamenti con gara e in house nonche' sugli aggiornamenti  o  sulle
revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli  schemi  dei
bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale sulle diverse  tratte  e  di  stimolare  la  concorrenza  per
confronto».
  4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «sentita l'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo  adeguamento   del   testo   convenzionale   alle   eventuali
prescrizioni formulate dall'Autorita'».
  5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: «o  di  autostrade,  ivi  incluse
quelle sottoposte a pedaggio» sono sostituite dalle seguenti:  «o  di
autostrade non sottoposte a pedaggio»;
    b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  6. Con riferimento alle concessioni  autostradali,  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo,  contenuto  in
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti,  al
primo, al secondo e al quarto periodo del comma  1  dell'articolo  35
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  si  intende
riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo
11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al
comma 3 del citato articolo 11.
  7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del  decreto-legge  16  giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1  e  2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge  n.  68  del  2022  si  intende
riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
  8. Alla data di scadenza dell'ultima  concessione  in  vigore  alla
data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
    a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214;
    b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
    c) i commi 82, 83  e  84  dell'articolo  2  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n. 286;
    d) l'articolo 21 del decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Capo II
Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali e concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza

                               Art. 17
 
               Disposizioni in materia di rilevazione
                     dei prezzi e delle tariffe
 
  1. All'articolo 2, comma 2, lettera c),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «.  La
rilevazione dei prezzi e delle  tariffe  e'  limitata  a  determinati
prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei  prezzi,  di
cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
sulla  base  di  valutazioni  di  necessita'  e  proporzionalita'  in
relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale,  anche
alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al  comma  199-bis
del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007.  Le  modalita'  di
rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite
linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei  prezzi  nel
rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico  e  garantendo
l'imparzialita' dei soggetti che procedono al rilevamento».
                               Art. 18
 
Aggiornamento del regolamento dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle
  comunicazioni in materia  di  portabilita'  dei  numeri  telefonici
  mobili
  1.  All'articolo  98-duodecies,  comma  1-bis,  del  codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, l'Autorita' aggiorna il regolamento  recante  revisione
delle norme riguardanti la portabilita' del  numero  mobile,  di  cui
alla delibera della medesima Autorita' n. 147/11/CIR del 30  novembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del  7  gennaio  2012,
prevedendo modalita' di monitoraggio e vigilanza che garantiscano  un
utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo  periodo
del  presente  comma.  L'Autorita'  redige  inoltre  annualmente  una
relazione sugli esiti delle attivita'  di  monitoraggio  e  vigilanza
condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma».
                               Art. 19
 
Disposizioni  in  materia  di  attivita'  di  rilevazione  degli  usi
  commerciali e di  informazioni  fornite  ai  clienti  finali  delle
  societa' di vendita di energia al dettaglio
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  trasparenza  delle  attivita'  di
rilevazione  di  usi  commerciali,  all'articolo  11,  comma  5,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le  commissioni  provinciali  delle  camere  di  commercio,
industria,   artigianato   e   agricoltura,   istituite   ai    sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto  previsto  dal  primo
periodo.
  In caso di violazione, il presidente della commissione  provinciale
dichiara la decadenza del Comitato  tecnico.  Ove  non  provveda,  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  d'ufficio
o  su  segnalazione  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  revoca   la
commissione provinciale».
  2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni  fornite
ai clienti finali delle societa' di vendita di energia al  dettaglio,
all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, le parole: «informazioni sulla fatturazione e  bollette
in  via  elettronica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   via
elettronica  informazioni  sulla  fatturazione,  sulle   bollette   e
sull'identita'  dell'intermediario  con  cui  e'  stata  sottoscritta
l'offerta».
                               Art. 20
 
              Disposizioni per favorire la concorrenza
                      nel settore assicurativo
 
  1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2  e  3,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilita'
dei meccanismi elettronici di  cui  all'articolo  132-ter,  comma  1,
lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire  la  concorrenza
in ambito assicurativo, sono vietate le clausole  che  impediscono  o
limitano il diritto dell'assicurato di  disinstallare,  senza  costi,
alla  scadenza  annuale  del  contratto,   il   predetto   meccanismo
elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di  assicurazione
di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in  violazione  del
divieto di cui al primo  periodo  sono  nulle,  mentre  il  contratto
rimane valido per il resto.
  2. L'assicurato puo' richiedere, per  il  tramite  dell'impresa  di
assicurazione, al fornitore di servizi  assicurativi  telematici  che
gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma
1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che e' stato installato su  richiesta  dell'impresa  di
assicurazione o che  e'  presente  nel  veicolo  quale  dotazione  di
fabbrica,  i  dati  relativi  alla  percorrenza   complessiva,   alla
percorrenza differenziata in  funzione  delle  diverse  tipologie  di
strade percorse e  all'orario,  diurno  o  notturno,  di  percorrenza
nonche' agli eventi di guida ad alta velocita'  per  tipo  di  strada
negli  ultimi  dodici  mesi.  Tali   dati   sono   resi   accessibili
all'assicurato, a titolo gratuito, in  un  formato  strutturato,  con
modalita' di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.
  3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei  dati  di  cui  al
comma 2 per calcolare il premio del  nuovo  contratto  stipulato  con
l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da  parte
dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, e'  tenuta
a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei  dati,
un compenso una tantum non superiore a  20  euro.  Decorsi  due  anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la
vigilanza   sulle   assicurazioni,    si    provvede    all'eventuale
aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei  compensi  di  cui  al
presente  comma,  in  coerenza  con  i  mutamenti  intervenuti  nelle
condizioni di mercato.
                               Art. 21
 
            Sistema informativo antifrode per i rapporti
                    assicurativi non obbligatori
 
  1. Le imprese di assicurazione possono istituire,  per  il  tramite
della  loro  associazione,  un  sistema  informativo   sui   rapporti
assicurativi  per   rami   diversi   dalla   responsabilita'   civile
automobilistica,  con  la  finalita'  di  rendere  piu'  efficaci  la
prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti.  Il  sistema
e' alimentato  dai  sistemi  informativi  delle  singole  imprese  di
assicurazione ed e' sottoposto alla vigilanza  dell'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che  vi  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono  utilizzare
i  dati  del  sistema  informativo  per  finalita'  connesse  con  la
liquidazione dei sinistri.
  2.  Le  modalita'  di  alimentazione  e  di  accesso   al   sistema
informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono
definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare  sentiti  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato, previa consultazione  delle  imprese
di assicurazione e della loro associazione.
  3. I  costi  della  realizzazione  e  della  gestione  del  sistema
informativo di cui  al  comma  1  sono  a  carico  delle  imprese  di
assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 22
 
Vigilanza sui contratti  assicurativi  a  copertura  dei  danni  alle
  imprese cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  dopo  il
comma 105 e' inserito il seguente:
    «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e  informata
da parte delle imprese soggette all'obbligo  di  cui  al  comma  101,
l'IVASS gestisce, anche attraverso la  piattaforma  informatica  gia'
disponibile  per  la  comparazione  delle  offerte  di  contratti  di
assicurazione   per   la   responsabilita'   civile   connessa   alla
circolazione degli autoveicoli, un portale informatico  che  consente
di comparare in modo trasparente  i  contratti  assicurativi  offerti
dalle imprese di assicurazione.  Ciascuna  impresa  di  assicurazione
immette  nel  portale  di  cui  al   primo   periodo   il   contratto
assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai  commi  da  101  a
107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e
le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS,  sono  stabilite
le disposizioni attuative del presente comma».
                               Art. 23
 
             Disposizioni in materia di riporzionamento
                    dei prodotti preconfezionati
 
  1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
    «Art. 15-bis (Disposizioni  in  materia  di  riporzionamento  dei
prodotti  preconfezionati). -  1.  I  produttori  che  immettono   in
commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in  Italia,
un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato  il  precedente
confezionamento, ha subito una riduzione della quantita'  nominale  e
un correlato  aumento  del  prezzo  per  unita'  di  misura  da  essi
dipendenti, informano il consumatore  dell'avvenuta  riduzione  della
quantita', tramite l'apposizione, nel campo visivo  principale  della
confezione di vendita  o  in  un'etichetta  adesiva,  della  seguente
dicitura: "Questa confezione contiene  un  prodotto  inferiore  di  X
(unita' di misura) rispetto alla precedente quantita'".
  2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si  applica  per  un
periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio
del prodotto interessato.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal 1° aprile 2025».
                               Art. 24
 
              Accesso dei clienti domestici vulnerabili
                    al servizio a tutele graduali
 
  1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facolta' di
chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso  al  servizio  a  tutele
graduali di cui alla deliberazione dell'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023,
fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area  ove  e'  situato  il
punto di consegna interessato. Entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  l'ARERA  stabilisce  le
modalita' di attuazione del presente articolo,  ivi  comprese  quelle
concernenti l'attestazione circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di
vulnerabilita' di cui al medesimo articolo 11, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 210  del  2021,  dandone  evidenza  nel  proprio  sito
internet istituzionale.
                               Art. 25
 
            Disposizioni in materia di trasporto pubblico
 
  1. All'articolo 10-bis, comma  3,  del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso  di
mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti
di cui al primo periodo si applica la sanzione  di  cui  all'articolo
11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in
caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento  dei  dati
inseriti  nel  medesimo  registro  si  applica  la  sanzione  di  cui
all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n.  21
del 1992. I  comuni  accedono  al  registro  al  fine  di  verificare
eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di
prima  applicazione  del  registro,  alla   ricognizione   dei   dati
quantitativi relativi al numero delle licenze e delle  autorizzazioni
per  ciascun  comune,  dandone  comunicazione  al   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  all'esito  della  ricognizione  dai
medesimi effettuata. I comuni accedono  al  registro  anche  ai  fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i  quali  si  renda
necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e  comunicano  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati  relativi  agli
eventuali  provvedimenti  di  revoca   o   sospensione   dei   titoli
abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi
dell'articolo 4,  comma  2,  della  citata  legge  n.  21  del  1992,
l'accesso  al  registro,  al  fine  di  consultare  i  dati  in  esso
contenuti, e' altresi' consentito alle regioni, alle province e  alle
citta' metropolitane».
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 85:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della
legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  chiunque  adibisce  a  noleggio  con
conducente un veicolo non destinato a  tale  uso  ovvero  in  assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a
noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro  7.993.  La  violazione
medesima  importa  la  sanzione  amministrativa  della  confisca  del
veicolo e della sospensione della  patente  di  guida  da  quattro  a
dodici mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.
Quando lo stesso soggetto e' incorso, in  un  periodo  di  tre  anni,
nella violazione di cui al  presente  comma  per  almeno  due  volte,
all'ultima di esse consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria
della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a  coloro
ai quali e' stata sospesa o revocata l'autorizzazione»;
      2) il comma 4-bis e' sostituito dai seguenti:
        «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2  destinato
a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle  disposizioni
degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e' soggetto
alle seguenti sanzioni:
          a)  alla  prima  violazione,  si  applicano   al   titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 178 a euro  672,  nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo  I,  sezione
II;
          b) alla seconda violazione  commessa  nell'arco  di  cinque
anni  relativa  al  medesimo  veicolo,  si  applicano   al   titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 264 a euro 1.010, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,
sezione II;
          c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque  anni
relativa   al   medesimo   veicolo,   si   applicano   al    titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 356 a euro 1.344, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo  VI,  capo
I, sezione II;
          d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco
di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare
dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 528 a euro 2.020, nonche'  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI,  capo
I, sezione II.
        4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4  e  4-bis,
l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a  noleggio  con
conducente in  violazione  delle  condizioni  di  cui  alla  relativa
autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 86 a euro 338»;
    b) all'articolo 86, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
      «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  11-bis  della
legge 15 gennaio  1992,  n.  21,  chiunque,  pur  essendo  munito  di
licenza, guida un taxi in violazione di  quanto  disposto  da  alcuna
delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma  1,
della legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  e'  soggetto  alle  seguenti
sanzioni:
        a) alla prima violazione,  si  applicano  al  titolare  della
licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
178 a euro 672, nonche' la sanzione amministrativa  accessoria  della
sospensione della carta di circolazione per un periodo  di  un  mese,
secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
        b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonche' la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le  norme  del
titolo VI, capo I, sezione II;
        c) alla terza violazione commessa nell'arco di  cinque  anni,
si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonche' la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo  le  norme
del titolo VI, del capo I, sezione II;
        d) alle violazioni successive alla terza  commesse  nell'arco
di cinque anni, si applicano al titolare della  licenza  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a  euro  2.020,
nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi,  secondo
le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
      3-bis. Al di fuori delle  ipotesi  di  cui  ai  commi  2  e  3,
chiunque,  pur  essendo  munito  di  licenza,  guida  un  taxi  senza
ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86  a
euro 338».
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi  sei
mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato  in  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15  gennaio
1992, n. 21.
  4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «urbane e  suburbane»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' nelle  aree  extraurbane  a  domanda
debole ai sensi del comma 4,».
                               Art. 26
 
Delega al  Governo  in  materia  di  strutture  amovibili  funzionali
                 all'attivita' dei pubblici esercizi
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
il riordino e il  coordinamento  delle  disposizioni  concernenti  la
concessione di  spazi  e  aree  pubblici  di  interesse  culturale  o
paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per  l'installazione
di strutture amovibili funzionali all'attivita' esercitata.
  2. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  e'  adottato,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i principi di
ragionevolezza e proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
    a) fermi restando la disciplina  in  materia  di  occupazione  di
suolo pubblico  e  l'obbligo  di  acquisizione  del  relativo  titolo
autorizzatorio,  esclusione  delle  autorizzazioni   previste   dagli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi  di
cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice,  fatta
eccezione per le pubbliche piazze, le vie,  le  strade  e  gli  altri
spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti  archeologici  o
altri beni culturali  immobili  di  interesse  artistico,  storico  o
archeologico eccezionale;
    b)  definizione  delle  modalita'  di  individuazione  dei   siti
archeologici e degli  altri  beni  culturali  immobili  di  interesse
artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
    c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso  per  le  aree
strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni  culturali
immobili di interesse artistico, storico o  archeologico  eccezionale
di cui alla lettera a);
    d)  individuazione  dei  criteri  finalizzati   a   valutare   la
compatibilita' degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di  cui
alla  lettera  a),  con  la   tutela   dell'interesse   culturale   e
paesaggistico sulla  base  dei  seguenti  parametri  di  riferimento:
mantenimento   della   fruibilita'    del    patrimonio    culturale;
progettazione  integrata  con  lo  spazio   circostante;   decoro   e
omogeneita'  degli  elementi  di  arredo;  chiare   delimitazione   e
perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
    e) previsione che il  diniego  dell'autorizzazione  di  cui  alla
lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare
specifiche  prescrizioni  di  armonizzazione  che  ne  consentano  la
compatibilita';
    f) previsione, per  le  aree  strettamente  prospicienti  i  siti
archeologici o altri beni culturali immobili di interesse  artistico,
storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di  misure
di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo
dall'autorizzazione  nel  caso  in  cui  l'elemento  o  la  struttura
amovibile sia conforme ad accordi, protocolli,  regolamenti  o  altre
intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli
uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
    g)  previsione  di  procedure  omogenee  nell'intero   territorio
nazionale,  secondo   principi   di   massima   semplificazione   dei
procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
    h) previsione di un regime  sanzionatorio  adeguato  in  caso  di
violazioni;
    i) previsione che le disposizioni attuative dei  criteri  di  cui
alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture  amovibili
che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo  9-ter,  comma  5,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176.  In  tale  caso
l'istanza e' presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
    l)  individuazione  di  criteri  uniformi  cui  i  comuni  devono
adeguare i  propri  regolamenti,  al  fine  di  garantire  sempre  il
passaggio dei mezzi di soccorso nonche' di  garantire  zone  adeguate
per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata  o  impedita
capacita' motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro delle imprese e del made in Italy e del  Ministro  della
cultura, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con
il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza  unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data  di  trasmissione
dello  schema  del  decreto  legislativo,   decorso   il   quale   il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione  del
parere delle Commissioni parlamentari scada  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza del termine di delega  di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di tre mesi.
  4.  Le  autorizzazioni  e  le   concessioni   per   l'utilizzazione
temporanea del  suolo  pubblico  rilasciate  ai  sensi  dell'articolo
9-ter, commi 4 e 5,  del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono prorogate fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il  31  dicembre
2025.
                               Art. 27
 
Modifiche agli articoli 221-bis  e  238  del  decreto  legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, in materia di  sistemi  autonomi  di  gestione
  degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio  nonche'  di  tariffa
  per la gestione dei rifiuti urbani
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 221-bis, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:
«Il progetto» sono inserite le seguenti: «puo' riguardare  imballaggi
relativi a una o piu' filiere ed»;
    b)  all'articolo  238,  comma  10,  dopo  le  parole:   «che   li
conferiscono» sono inserite le seguenti: «, in tutto  o  in  parte,»,
dopo le parole: «e dimostrano di averli  avviati»  sono  inserite  le
seguenti: «al riciclo o» e dopo le parole: «che effettua  l'attivita'
di» sono inserite le seguenti: «riciclo o».
Capo III
Disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa

                               Art. 28
 
          Modifiche alla definizione di start-up innovativa
 
  1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b) e' premessa la seguente:
      «a-bis) e' una microimpresa o una piccola o media impresa, come
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,  del  6
maggio 2003»;
    b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
non svolge attivita' prevalente di agenzia e di consulenza».
  2. All'articolo 25 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. La permanenza nella sezione speciale del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, dopo la conclusione  del  terzo  anno,  e'
consentita fino a complessivi cinque anni dalla  data  di  iscrizione
nella medesima sezione  speciale,  in  presenza  di  almeno  uno  dei
seguenti requisiti:
      a) incremento al 25 per cento della percentuale delle spese  di
ricerca e sviluppo, come definite al comma 2, lettera h), numero 1);
      b) stipulazione di almeno un contratto di  sperimentazione  con
una pubblica amministrazione ai sensi  dell'articolo  158,  comma  2,
lettera b), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
      c) registrazione di un incremento dei  ricavi  derivanti  dalla
gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce
A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice  civile,
o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal  secondo  al  terzo
anno;
      d) costituzione di una riserva patrimoniale superiore a  50.000
euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo  o  un
aumento di capitale a sovrapprezzo che porti  ad  una  partecipazione
non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore  terzo
professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato,  di
un investitore vigilato, di un business angel  ovvero  attraverso  un
equity  crowdfunding  svolto  tramite  piattaforma   autorizzata,   e
incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e
sviluppo, come definite dal comma 2, lettera h), numero 1);
      e) ottenimento di almeno un brevetto.
    2-ter. Il termine di cinque anni complessivi  per  la  permanenza
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma  8
puo' essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo
di  quattro  anni  complessivi,  per  il  passaggio  alla   fase   di
"scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
      a) aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un  organismo
di investimento collettivo del risparmio, di importo  superiore  a  1
milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
      b)   incremento   dei   ricavi   derivanti    dalla    gestione
caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1)  del
conto  economico,  di  cui  all'articolo  2425  del  codice   civile,
superiore al 100 per cento annuo.
    2-quater. Nei casi di cui ai commi  2-bis  e  2-ter  resta  fermo
quanto disposto dall'articolo 29, comma 7-bis».
                               Art. 29
 
Disposizione  transitoria  concernente  la  definizione  di  start-up
                             innovativa
 
  1. Le start up  innovative  iscritte  nella  sezione  speciale  del
registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo  25,  comma  8,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno
a condizione che il raggiungimento dei  requisiti  di  cui  al  comma
2-bis del medesimo articolo 25,  introdotto  dall'articolo  28  della
presente legge, avvenga:
    a) in caso di start-up iscritte nel registro  da  oltre  diciotto
mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
    b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di  diciotto
mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
  2. Le imprese che non  possiedono  piu'  i  requisiti  di  start-up
innovativa  per  effetto  del  comma  2-bis  dell'articolo   25   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  introdotto  dall'articolo  28
della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti,
nella sezione speciale del  registro  delle  imprese  riservata  alle
piccole e medie imprese innovative, di cui all'articolo 4,  comma  2,
del  decreto-legge  24  gennaio   2015,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
                               Art. 30
 
        Modifiche alla definizione di incubatore certificato
 
  1. All'articolo 25 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up  innovative»
sono inserite le  seguenti:  «oppure  nell'attivita'  di  supporto  e
accelerazione di start-up innovative»;
    b) al comma 7:
      1) alla lettera a), le parole: «costituzione e/o incubazione di
start-up» sono sostituite dalle seguenti: «costituzione o incubazione
o accelerazione di start-up»;
      2) alla lettera b), dopo la parola: «ospitate» sono inserite le
seguenti: «o supportate»;
      3) alla lettera d), dopo le parole: «personale  ospitato»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «o  personale  delle   start-up   innovative
supportate»;
      4) alla lettera e), le parole: «rispetto all'anno,  precedente»
sono sostituite dalle seguenti: «delle start-up innovative supportate
rispetto all'anno precedente»;
      5) alle lettere f),  g)  e  h),  dopo  la  parola:  «incubate»,
ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o supportate»;
    c) al comma 8 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
incubatori certificati  che  svolgono  attivita'  di  supporto  e  di
accelerazione di start-up sono iscritti in una sezione  speciale  del
registro  delle  imprese,  diversa  da  quella  di  cui  al   periodo
precedente».
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministero delle imprese e del made in
Italy,  sono  aggiornati  i  valori  minimi  di  cui   al   comma   7
dell'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
con riferimento  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  supporto  e
accelerazione di start-up innovative di cui alla lettera e) del comma
5 del medesimo articolo 25, diverse dalle attivita' di incubazione  e
sviluppo.
  3. Gli incubatori certificati che svolgono l'attivita' di  supporto
e di accelerazione di start-up iscritti nella  sezione  speciale  del
registro delle  imprese  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8
dell'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente  articolo,  sono
esclusi dall'applicazione  delle  disposizioni  agevolative  previste
dagli articoli 26, comma 8, e 27 del medesimo  decreto-legge  n.  179
del 2012 e di quelle di cui all'articolo 31 della presente legge.
                               Art. 31
 
                 Ulteriori misure di incentivazione
 
  1. All'articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le  agevolazioni
sono concesse per la durata massima di  cinque  anni  dalla  data  di
iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese  di  cui
all'articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo
non  si  applicano  se  l'investimento  genera   una   partecipazione
qualificata superiore al 25 per cento  del  capitale  sociale  o  dei
diritti di governance o se il  contribuente  e'  anche  fornitore  di
servizi alla  start-up,  direttamente  ovvero  anche  attraverso  una
societa' controllata o collegata, per un fatturato  superiore  al  25
per cento dell'investimento agevolabile».
  2. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
purche' l'investimento non  produca  una  partecipazione  qualificata
superiore al 25 per cento del  capitale  sociale  o  dei  diritti  di
governance.  Il  diritto  alla  detrazione   non   sussiste   se   il
contribuente  e'  anche   fornitore   di   servizi   alla   start-up,
direttamente ovvero  anche  attraverso  una  societa'  controllata  o
collegata,   per   un   fatturato   superiore   al   25   per   cento
dell'investimento portato a beneficio»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. la percentuale di cui al comma 1 e' incrementata al  65
per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
    c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «si applica alle sole
start-up  innovative  iscritte»  fino  alla  fine  del  periodo  sono
sostituite dalle seguenti: «si applica alle sole start-up  innovative
fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del  registro
delle imprese»;
    d) al comma 3 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
salvi  i  casi  indipendenti  dalla  volonta'  del  contribuente.  La
detrazione  matura,  in  caso  di  investimenti  in  convertendo,   a
decorrere dalla data della disposizione  di  bonifico  alla  start-up
della somma investita con causale "versamento  in  conto  aumento  di
capitale",  a  condizione  che  la  somma  sia  iscritta  a   riserva
patrimoniale».
  3. All'articolo 4, comma 9-ter, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione» sono inserite le seguenti:  «e
fino al 31 dicembre 2024».
                               Art. 32
 
Contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta  in   favore   degli
             incubatori e degli acceleratori certificati
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori  e  agli
acceleratori  certificati  di  cui  all'articolo  25,  comma  5,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato  dall'articolo
30 della presente legge, e' concesso, nel limite di spesa complessivo
di cui al comma 2 del presente articolo, un contributo,  sotto  forma
di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita  nel
capitale sociale di  una  o  piu'  start-up  innovative  direttamente
ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio o  di  altre  societa'  che  investano  prevalentemente  in
start-up innovative. L'investimento massimo sul  quale  calcolare  il
credito d'imposta non puo' eccedere, in  ciascun  periodo  d'imposta,
l'importo di 500.000 euro e deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre
anni. L'eventuale cessione, anche parziale,  dell'investimento  prima
del decorso del  termine  di  cui  al  secondo  periodo  comporta  la
decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato  degli
interessi legali.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel limite di  spesa
complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti, anche al fine di assicurare  il  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma  2,  i  criteri  e  le  modalita'  di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  presente
articolo  nonche'  la  definizione  delle  modalita'   di   verifica,
controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
  4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti previsti
dal regolamento (UE) 2023/2831 della  Commissione,  del  13  dicembre
2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
                               Art. 33
 
Disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle start-up
                             innovative
 
  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 90  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«purche' gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi  per
il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter),  siano  almeno
pari al 5  per  cento  del  paniere  degli  investimenti  qualificati
risultanti dal rendiconto  dell'esercizio  precedente  e,  a  partire
dall'anno 2026, almeno  pari  al  10  per  cento  del  paniere  degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente»;
    b) al comma  94,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, purche' gli investimenti qualificati in  quote  o
azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al  comma  89,  lettera
b-ter),  siano  almeno  pari  al  5  per  cento  del  paniere   degli
investimenti qualificati  risultanti  dal  rendiconto  dell'esercizio
precedente e, a partire dall'anno 2026, almeno pari al 10  per  cento
del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal  rendiconto
dell'esercizio precedente».
  2. E' fatto salvo  il  riconoscimento  del  beneficio  fiscale  sui
redditi finanziari derivanti dagli investimenti gia'  effettuati,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti e  commi  92  e  seguenti,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di entrata in  vigore
della presente legge.
  3. All'articolo 8,  comma  5,  lettera  b),  secondo  periodo,  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  le  parole:  «fondi  comuni  di
investimento  mobiliari  chiusi»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio  chiusi,  ivi
compresi quelli di venture capital».
                               Art. 34
 
Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche  per
  il funzionamento dello sportello unico per le attivita' produttive
  1.  Al  fine  di  assicurare   la   semplificazione   degli   oneri
amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti  previsti  dal
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, i  comuni  provvedono,  nel  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy 26 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2023, a dotarsi di componenti informatiche per
il funzionamento dello sportello unico per  le  attivita'  produttive
(SUAP) conformi alle specifiche tecniche  previste  dall'allegato  al
medesimo decreto del Ministro delle imprese e del made  in  Italy  26
settembre 2023 ovvero, entro  il  medesimo  termine,  a  delegare  le
funzioni del SUAP alla camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura territorialmente competente, ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 11, del citato regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 160 del 2010.
                               Art. 35
 
Disposizioni  per  favorire  l'investimento  privato  nelle  start-up
                             innovative
 
  1.  Al  comma  1  dell'articolo  26-bis  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    «b)  un  investimento  di  almeno  euro  500.000   in   strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' o di un fondo di venture
capital costituiti e operanti in Italia,  mantenuto  per  almeno  due
anni, ovvero di almeno euro 250.000 nel caso che  tale  societa'  sia
una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del  registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221».
                               Art. 36
 
Sospensione  dell'efficacia  delle   disposizioni   in   materia   di
  accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio  sanitario
  nazionale
  1.  Al  fine  di  procedere  a  una  revisione  complessiva   della
disciplina   concernente   l'accreditamento   istituzionale   e    la
stipulazione  degli  accordi   contrattuali   per   l'erogazione   di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per  conto  e  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni  di  cui
agli articoli 8-quater, comma 7,  e  8-quinquies,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' del decreto del
Ministro della salute 19 dicembre  2022,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo
articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del  1992,
e' sospesa fino agli esiti delle attivita' del Tavolo di  lavoro  per
lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale,
istituito ai sensi dell'intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n.  259/CSR),
da  sottoporre  ad  apposita  intesa   nell'ambito   della   medesima
Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
                               Art. 37
 
               Disposizioni in materia di buoni pasto
 
  1. Al  fine  di  assicurare  una  regolamentazione  omogenea  e  di
garantire condizioni che promuovano lo  sviluppo  concorrenziale  del
mercato e  il  rispetto  dei  principi  di  parita'  di  trattamento,
ragionevolezza, equita' e utilita' sociale, l'articolo 131, comma  5,
lettera c), del codice dei contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36,  si  applica  anche  agli  accordi,
comunque denominati, che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione
del predetto articolo, stipulati dalle imprese che emettono  i  buoni
pasto,  in  forma  cartacea   o   elettronica,   e   gli   esercenti.
Conseguentemente, gli accordi di  cui  al  primo  periodo  prevedono,
quale corrispettivo richiesto agli esercenti da parte  delle  imprese
emittenti  i  buoni  pasto,  un  importo,  che  remunera  anche  ogni
eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti,  non  superiore
al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.
  2. Le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del comma 1
sono nulle e sono  sostituite  di  diritto  da  quanto  previsto  dal
medesimo comma.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
    a) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge nei confronti degli esercenti che alla medesima data  non  sono
vincolati da alcun accordo con imprese emittenti;
    b) a decorrere dal 1° settembre 2025 anche agli accordi in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Per consentire un equilibrato riallineamento  delle  pattuizioni
contrattuali che legano l'impresa emittente ai committenti datori  di
lavoro:
    a) per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continuano
ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al comma 3,
lettera b), comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
    b)  fatta  salva  la  rinegoziazione,  le  imprese  emittenti,  a
decorrere dal 1° settembre 2025, possono recedere dai contratti  gia'
conclusi con i committenti datori  di  lavoro,  senza  indennizzi  od
oneri, in deroga all'articolo 1671 del codice civile.
                               Art. 38
 
Modifica all'articolo 15 della legge 21  ottobre  2005,  n.  219,  in
  materia di reciprocita'  nel  sistema  dei  medicinali  emoderivati
  prodotti dal plasma
  1. All'articolo 15, comma 3, primo periodo, della legge 21  ottobre
2005, n. 219, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  sia
lavorato in regime di libero mercato».
Capo IV
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

                               Art. 39
 
                      Disposizioni finanziarie
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  dall'attuazione  della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della  finanza  pubblica  e  le  relative   attivita'   sono   svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo  31,
comma 2, lettera b), valutati in 12,7 milioni di euro per l'anno 2026
e in 7,2 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  e  agli
oneri derivanti dall'articolo 32, pari a 1,8 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del made in Italy;
    b) quanto a 12,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2027,  mediante  corrispondente
utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera b), e 31.
                               Art. 40
 
                          Entrata in vigore
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 16 dicembre 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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