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decreto legge, 31/12/2024
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208, recante Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(GU n.305 del 31-12-2024)
decreto legge
Materia: finanza pubblica / conti pubblici

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2024, n. 208

Misure  organizzative  urgenti per fronteggiare situazioni di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. (24G00232)
(GU n.305 del 31-12-2024)
 

Vigente al: 31-12-2024  

Capo I
Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
organizzative urgenti  per  fronteggiare  situazioni  di  particolare
emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale,
con particolare riguardo  a  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'
sociale e disagio giovanile, alla prevenzione delle tossicodipendenze
e delle altre dipendenze patologiche, alla crisi idrica nella regione
siciliana, in materia di protezione civile, lavoro e infrastrutture;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre  disposizioni  urgenti   per   garantire   la   tempestiva
attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa  e
resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e  le
prossime scadenze imposte dal Piano;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2024;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  del
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  del  Ministro
dell'istruzione e del merito,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, del Ministro per la  pubblica  amministrazione,
del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine  di
  fronteggiare  situazioni  di  degrado,  vulnerabilita'  sociale   e
  disagio giovanile
 
  1. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  piano  straordinario  di
interventi  infrastrutturali  o  di  riqualificazione  funzionali  al
territorio  del  Comune  di  Caivano,  approvato  con  delibera   del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, al fine di  fronteggiare
le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone  d'Italia  ad
alta vulnerabilita' sociale, al Commissario straordinario nominato ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre  2023,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2023,
n. 159 e' demandato il compito di predisporre  ed  attuare  un  piano
straordinario  di  interventi  infrastrutturali  e  di  progetti   di
riqualificazione  sociale,  funzionali  ai   comuni   o   alle   aree
metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale di  Rozzano  (MI),  Roma
Quartiere      Alessandrino-Quarticciolo,      Napoli       Quartiere
Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San  Ferdinando  (RC),
Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo,  prevedendo,
laddove occorra,  anche  una  semplificazione  per  le  procedure  di
concessione di immobili pubblici per fini  sociali,  con  particolare
riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti  in  ambito
artistico e culturale, sociosanitario, sportivo,  di  contrasto  alla
poverta' educativa e per l'integrazione. Il  piano  straordinario  e'
predisposto dal Commissario straordinario entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni
interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e  per
il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed  e'  approvato
con delibera del Consiglio dei ministri.  Per  la  realizzazione  del
piano e' autorizzata la spesa complessiva nel triennio  2025-2027  di
180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno  2025,  50
milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027,
a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente  alle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 1,  comma  178,  lettera
b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020  come  determinata
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai  sensi  del
citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta  del
29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per  lo  sport  e
per i giovani.  Con  la  delibera  di  approvazione  del  piano  sono
assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalita'
attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle  stesse.  L'accordo
per la coesione da definire tra il Ministro per  lo  sport  e  per  i
giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le  politiche
di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge
n. 178 del 2020 da' evidenza delle risorse di  cui  al  citato  terzo
periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti  nel
piano. Per la  realizzazione  degli  interventi  inseriti  nel  piano
possono  essere,  altresi',  utilizzate  ulteriori  risorse  messe  a
disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti  o  istituzioni
locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
  2. Per la realizzazione degli interventi  approvati  ai  sensi  del
comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da
quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi   generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. In  relazione  agli  interventi
inseriti nel piano di cui al comma 1,  il  Commissario  straordinario
puo' avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- INVITALIA S.p.A. ovvero della Societa'  Sport  e  Salute  Spa,  che
svolgono altresi' le funzioni di centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con  oneri  posti  a  carico  dello
stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite  massimo  del
due per cento delle risorse destinate.
  3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario
straordinario opera fino al  31  dicembre  2027  e  si  avvale  della
struttura  di  supporto  di  cui  all'articolo  1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159  posta  alle  sue
dirette dipendenze,  il  cui  contingente  massimo  di  personale  e'
incrementato di ulteriori ventisette unita', di cui una di  personale
dirigenziale di livello generale e quattro di personale  dirigenziale
di livello non generale, nominate anche ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ventidue
unita'  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati
previa intesa con le amministrazioni e  con  gli  enti  predetti,  in
possesso  delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
richiesti per il perseguimento delle finalita'  e  l'esercizio  delle
funzioni di cui al presente articolo, con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche. Il personale di cui  al  primo  periodo,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o  altro
analogo istituto o posizione  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,
conservando  lo  stato   giuridico   e   il   trattamento   economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al  personale  non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto,  e'   riconosciuto   il
trattamento  economico  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'   di
amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  e,  con  uno  o  piu'   provvedimenti   del
Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione
di compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel  limite
massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre  a  quelle
gia' previste dai rispettivi  ordinamenti  e  comunque  nel  rispetto
della disciplina in materia di orario di lavoro, di  cui  al  decreto
legislativo 8 aprile  2003,  n.  66.  Il  trattamento  economico  del
personale collocato in posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro
analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al personale dirigenziale di livello  generale  e  non  generale
della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di  parte
variabile e  di  risultato  in  misura  pari  a  quella  riconosciuta
rispettivamente ai dirigenti di livello generale  e  di  livello  non
generale della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  All'atto  del
collocamento fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo  del  presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al   presente   articolo,   il
Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi',  delle  strutture
delle amministrazioni locali  e  degli  enti  territoriali,  nonche',
mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, delle  strutture,  anche  periferiche,  delle
amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale  della  struttura  di  supporto  non  si  applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 5,  comma  9,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,
comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi  del
comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui
si avvale e ai quali delega le attivita' e  le  funzioni  proprie.  I
subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra  soggetti
in possesso di specifica professionalita' ed esperienza in  relazione
ai  compiti  da  svolgere.  La  remunerazione  dei  subcommissari  e'
stabilita nell'atto di conferimento  dell'incarico  entro  la  misura
massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto  periodo  del
presente  comma.  Per  l'esercizio   delle   proprie   funzioni,   il
Commissario  straordinario  puo'  altresi'  avvalersi  di  un  numero
massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in
aggiunta  a  quelli  previsti   dall'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge  15   settembre   2023,   n.   123,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati
con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo  annuo  di
euro 50.000 al lordo  dei  contributi  previdenziali  e  degli  oneri
fiscali a  carico  dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  Per
l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  il
compenso  del  Commissario  straordinario  e  dei  subcommissari   e'
determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma  6  fino
al raggiungimento del limite previsto  dall'articolo  1,  comma  471,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e,  comunque,  in  misura  non
superiore  a  quella  indicata  all'articolo   15,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  5. Al Commissario straordinario e' intestata apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate
le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei
programmi di cui al comma 1 e  le  eventuali  risorse  finanziarie  a
qualsiasi titolo destinate o da destinare  alla  realizzazione  degli
interventi di cui al medesimo comma 1.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  3  e  4,  quantificati   in
complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno
2026  ed  euro  5.009.840  per  l'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. All'articolo 1, comma 3, primo  periodo,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 159, le parole «un anno prorogabile di un ulteriore
anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».
  8.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
competenza delle Prefetture-Uffici territoriali  del  Governo,  anche
relativamente ai compiti di monitoraggio  e  supporto  all'attuazione
degli interventi del PNRR, all'articolo  10,  comma  1,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: «In ragione della  specificita'  ed  unitarieta'  della
carriera ed al fine di garantire la continuita'  dei  servizi,  negli
uffici individuati ai sensi del presente comma,  i  funzionari  della
carriera  prefettizia  assicurano  la  provvisoria  sostituzione  del
titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il  posto  di
funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti
di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per  un
periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual  periodo,  anche
piu' volte, entro il successivo biennio.».
                               Art. 2
 
Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsita' idrica, per
  il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche
 
  1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  giugno
2023, n.  68  provvede,  in  via  d'urgenza,  alla  realizzazione  di
impianti  di  dissalazione,  anche  mobili,  nei  comuni   di   Porto
Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli  interventi  di
cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,  avvalendosi  della
societa' Siciliacque SpA quale  soggetto  attuatore,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite  di  spesa  di  100
milioni di euro, si provvede:
    a) quanto a 90 milioni di euro a valere sulle risorse  del  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, periodo di  programmazione  2021-2027,
di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, assegnate con delibera del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del
9 luglio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di  dissalazione  ad
osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato
A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi  dell'articolo  1,
comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del  2020  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Siciliana in  data
27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il
sud della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  la
Regione Siciliana, e' autorizzato a trasferire  le  relative  risorse
sulla contabilita' speciale di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, secondo le modalita' di  cui  al
comma 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera CIPESS
n. 41 del 9 luglio 2024  al  fine  di  dare  autonoma  evidenza  alle
risorse di cui al  primo  periodo  e  al  relativo  utilizzo  secondo
modalita' stabilite dal presente articolo;
    b) quanto a 10 milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse  rese
disponibili  dalla  Regione   Siciliana   nell'ambito   del   proprio
bilancio.".
  3. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more  del
trasferimento delle risorse di cui al  comma  2,  e'  autorizzato  ad
utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del  medesimo  decreto-legge
n. 39  del  2023,  destinate  alla  realizzazione  delle  opere  gia'
individuate agli allegati I e II del  medesimo  decreto,  nei  limiti
delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al  momento
del trasferimento delle somme di cui al comma 2.
  4. Al fine di assicurare la liquidita' necessaria per  i  pagamenti
di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte  salve
le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo  2
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,   convertito   con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo  18-quinquies  del  decreto-legge  9
agosto 2024, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui  al  comma  1,  in
qualita' di  soggetto  gestore  degli  schemi  acquedottistici  della
Sicilia e del relativo  servizio  di  erogazione  di  acqua  per  uso
idropotabile,  opera  in  qualita'  di  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.
36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte  dal  Commissario
nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  n.  39  del
2023, la disciplina di cui al libro  III  del  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
le parole: «31 dicembre 2024» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2025».
  6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «31
ottobre 2025».
                               Art. 3
 
        Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  dopo  il
comma 489 e' inserito il seguente: «489-bis. In relazione  ad  eventi
celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica  per  il  2025  nella
citta' di Roma aventi carattere di particolare rilevanza  e  impatto,
il supporto delle strutture operative di protezione civile  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di  cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  puo'  essere  chiesto
anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica del 4 febbraio  2022.  All'attuazione  del  presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse assegnate, ai  sensi  del
comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano  delle
azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo  della
Chiesa cattolica dell'anno 2025.
  2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del Consiglio dei  ministri  27  novembre  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre  2022,  dichiarato  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nel
territorio del Comune  di  Casamicciola,  dell'isola  di  Ischia,  il
giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino  al  31  dicembre
2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024,  n.
153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024,  n.
191, il soggetto subentrante cui  sono  trasferite  le  attivita'  di
assistenza alla  popolazione  e  il  coordinamento  degli  interventi
pianificati  e  non  ancora  ultimati,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie gia' stanziate e disponibili, in conseguenza  dei  citati
eccezionali eventi meteorologici, e' autorizzato, a rimodulare,  fino
al termine massimo del  31  dicembre  2025,  le  misure  di  supporto
operativo alla pianificazione comunale di protezione  civile  per  il
rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5  e  6,
comma 1, dell'Ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  n.  951  dell'11
dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  16
dicembre  2022,  e  all'articolo  1  dell'Ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.
  3. Per le finalita' di cui al  comma  2,  il  soggetto  subentrante
individuato ai sensi del comma 2, provvede, entro il 31 gennaio 2025,
alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno  2025,  comunque
entro il limite massimo del 40% degli oneri  attualmente  pianificati
per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per
l'anno  2025,  alla   quantificazione   delle   risorse   finanziarie
effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per
la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica.
                               Art. 4
 
              Disposizioni urgenti in materia di lavoro
 
  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «a novanta mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «a centoquattordici mesi»;
    b) al comma 7, dopo le parole: «per  ciascuno  degli  anni  2022,
2023 e 2024» sono aggiunte le seguenti: «, 7.276.600 euro per  l'anno
2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026».
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 997, secondo periodo, le parole  «i  trentasei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «i cinquantaquattro mesi»;
    b) al comma  998,  dopo  le  parole  «nel  limite  delle  risorse
aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2024» sono aggiunte le seguenti: «e di euro 2.664.300 per l'anno 2025
e di euro 2.715.400 per l'anno 2026».
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  pari  complessivamente  a
9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4.  All'articolo  25-ter,  comma  2,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:
«I lavoratori interessati dal trattamento di  integrazione  salariale
straordinaria di cui al comma  1  accedono  al  programma  denominato
"Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui  all'articolo
1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  A  tal  fine  i
nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali che li mette  a  disposizione  delle
regioni interessate.».
  5. Al fine di proseguire nell'attuazione  degli  interventi,  degli
obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro  e  politiche  sociali
previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  di
continuare  a  fornire  supporto  all'unita'  di  missione   di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  per  ciascuno  degli
anni dal 2025 al 2026 e' autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.
  6. Al fine di garantire l'attuazione delle  attivita'  connesse  al
processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  tenuto  conto  anche  delle   nuove   competenze
attribuite in conseguenza della soppressione  dell'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni
dell'Agenzia  di  cui  al  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.   75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni  2025  e
2026.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di parte  corrente  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
                               Art. 5
 
          Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono trasferiti all'Autorita' per  la  Laguna  di  Venezia-Magistrato
alle acque, di cui all'articolo 95, comma  1,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre  2020,  n.   126,   unitamente   alla   risorse   finanziarie
eventualmente disponibili. L'Autorita' per la  laguna  di  Venezia  -
Nuovo  Magistrato  delle  Acque  provvede  allo   svolgimento   delle
attivita' di cui al primo periodo nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis,  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55, cessa le proprie  funzioni.  Restano  validi  gli
atti e i provvedimenti  adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.  Entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione il  Commissario
straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis,  del  decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorita' per la laguna di  Venezia
- Nuovo Magistrato delle Acque e al Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti una  relazione  circa  lo  stato  di  attuazione  degli
interventi   di   competenza,   gli   impegni   finanziari    assunti
nell'espletamento  dell'incarico,  nonche'  la   ricognizione   delle
risorse di cui al primo periodo.
  2. Al fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Autorita' per
la laguna  di  Venezia  -  Nuovo  Magistrato  alle  Acque,  istituita
dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il  Presidente
della suddetta Autorita' e' autorizzato a conferire gli incarichi  di
livello dirigenziale non generale previsti  dall'articolo  95,  comma
10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per
cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo  19,  comma  6,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sulle  risorse
autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126.
  3. All'articolo 94-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7-bis:
      1) al primo periodo, le parole:  «per  un  periodo  massimo  di
ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «per  un  periodo
massimo di quarantotto mesi»;
      2) al secondo periodo le parole:  «non  oltre  il  31  dicembre
2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31  dicembre
2026»;
    b) al comma 7-quinquies:
      1) all'alinea sostituire le  parole  «e  di  euro  5.600.000  a
decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «, di  euro  5.600.000  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024 e  di  euro  4.900.000  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026»;
      2) alla lettera b) le parole «a decorrere dall'anno 2023»  sono
sostituire dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
      3) dopo la lettera b) inserire la seguente:  «b-bis)  quanto  a
euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e  2026  a  valere  sulle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
destinate alle  sovvenzioni  per  l'esercizio  di  ferrovie,  tranvie
extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non
di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto
1952 n. 1221».
  4. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  94-bis,  comma
7-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a  decorrere  dalla
entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le  funzioni  del
Commissario straordinario di cui al medesimo articolo  94-bis,  comma
7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  sono  trasferiti  al
Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di  cui  al
comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18. Per le finalita' di cui al primo periodo, il  Presidente
della Regione Liguria,  in  qualita'  di  Commissario  straordinario,
opera con i poteri di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e puo' nominare un subcommissario.
Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo puo'  essere
fissato in misura non superiore a quella  indicata  all'articolo  15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri
sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5,  nel  limite  di
75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del  subcommissario
di cui  al  secondo  periodo  cessa  alla  scadenza  del  Commissario
straordinario di cui all'articolo 94-bis,  comma  7-bis,  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Presidente dell'Autorita'  di  sistema  portuale
del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni  di  Commissario
straordinario  di  cui  all'articolo   94-bis,   comma   7-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.
  5. Agli oneri derivanti  dal  comma  4,  pari  a  75.000  euro  per
ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,   si   provvede   mediante   la
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020.
                               Art. 6
 
Disposizioni   urgenti    in    materia    di    prevenzione    delle
       tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche
 
  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 47, terzo comma, la parola «cinque» e' soppressa;
    b)  all'articolo  48  dopo  le  parole:  «adibiti  all'istruzione
scolastica nonche'» sono inserite le seguenti: «prevenzione e».
                               Art. 7
 
Disposizioni urgenti necessarie  a  garantire  lo  svolgimento  delle
  elezioni degli  enti  pubblici  con  natura  anche  di  federazione
  sportiva
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n.  242  del
1999 e il  comma  2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  27
febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si
applicano agli enti pubblici che hanno anche  natura  di  federazione
sportiva,  per  i  quali  continua  ad  applicarsi  quanto   disposto
dall'articolo  6  della  legge  24  gennaio  1978,   n.   14.   Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge questi enti  pubblici  adottano  ogni  atto  necessario
all'indizione  di  nuove  elezioni  in  conformita'   alle   presenti
disposizioni. Decorso il  termine  di  cui  al  presente  comma,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, da adottare entro  i  quindici
giorni  successivi,   nomina   un   commissario   straordinario   per
l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari  eventualmente  nominati
puo' essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il  decreto
di nomina ai sensi  di  legge,  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111  con  oneri  a  carico   degli   enti   pubblici   commissariati.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR

                               Art. 8
 
Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4  del  capitolo
                          Repower del PNRR
 
  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Ai fini dello sviluppo dei  contratti  di  lungo  termine
attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al  comma  2,
primo  periodo,  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite le modalita' e  le  condizioni  in  base
alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il  ruolo
di  garante  di  ultima  istanza  per  la  gestione  dei  rischi   di
inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da  fonti
rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei  rischi
di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai
sensi del secondo periodo del presente comma, nonche' le modalita' di
funzionamento del  meccanismo  previsto,  ivi  incluse  le  procedure
operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia  anche
al fine del rispetto del limite di spesa di  cui  al  medesimo  comma
2-ter.
    I requisiti e gli obblighi di garanzia per  i  contraenti,  anche
attraverso gli strumenti  utilizzati  nel  mercato  elettrico,  e  le
misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti  medesimi
sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo,  che
e'  conseguentemente  aggiornato  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce  il
corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia  di
ultima istanza di cui al  primo  periodo.  Le  attivita'  di  cui  al
presente comma sono svolte senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e, allo scopo, il GSE e  l'ARERA  svolgono  le
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis,  nel  limite  di  45
milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al  2027,  si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi
delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote  di  emissione  di
anidride carbonica di cui  all'articolo  23,  comma  7,  del  decreto
legislativo  9  giugno  2020,   n.   47,   destinata   al   Ministero
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica.  A  tal  fine  il  GSE
trattiene tale  quota  non  trasferendo  i  corrispondenti  proventi,
incassati negli anni 2025, 2026 e 2027,  sull'apposito  conto  acceso
presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   del   Tesoro   e
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  ai  fini  del
relativo   computo   nei   decreti   di   riparto   da    effettuarsi
rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026,  2027
e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
                               Art. 9
 
Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  della  Riforma  1.1   degli
                    istituti tecnici - M4C1 PNRR
 
  1. All'articolo 26 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
    «4-bis. In sede di  prima  applicazione,  per  l'anno  scolastico
2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono
individuate,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure  necessarie
per l'applicazione dei criteri indicati  dal  comma  2,  lettere  a),
numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d) e)  e
f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia  delle
istituzioni    scolastiche    e    della    maggiore    flessibilita'
nell'adeguamento dell'offerta formativa.».
                               Art. 10
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2024
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Musumeci,    Ministro    per     la
                                  protezione civile  e  le  politiche
                                  del mare
 
                                  Foti,  Ministro  per   gli   affari
                                  europei, il PNRR e le politiche  di
                                  coesione
 
                                  Salvini,       Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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