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decreto legge, 30/1/2025
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5, recante: Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
(GU n.24 del 30-1-2025)
decreto legge
Materia: ambiente / disciplina

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5

Misure  urgenti  per   il   riesame   dell'autorizzazione   integrata
ambientale per gli impianti di interesse strategico. (25G00013)
(GU n.24 del 30-1-2025)
 
Vigente al: 31-1-2025  


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 15;
  Vista  la  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»;
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante  «Norme
in materia ambientale»;
  Visto il  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155  recante
«Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE  relativa   alla   qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa»;
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»;
  Visto il  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
  Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno  e  per
la realizzazione di una banca di investimento»;
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
  Visto il decreto-legge  18  gennaio  2024  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia  25  giugno  2024,
C-626/2022
;
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  predisporre
misure  di  attuazione  della  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  24  novembre  2010,  alla  luce  della
richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese  a  rafforzare  la
protezione  della  salute  pubblica  nell'esercizio  di  impianti  di
interesse strategico nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 2025;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
          Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)
                      per gli impianti ex Ilva
 
  1. Al fine di dare  compiuta  attuazione  alle  disposizioni  della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali,  afferenti,  in
particolare, al rapporto tra  valutazioni  sanitarie  e  riesame  del
procedimento di autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  secondo
l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di  Giustizia  25
giugno 2024,  C-626/2022
,  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2  e'  aggiornato,
almeno ogni dieci anni,  includendo  criteri  predittivi  in  ragione
degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio  per
la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede
di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto  2013,
e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
    2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato  alla  luce  delle
risultanze correlate a  un'installazione  esistente  e  operante,  ha
l'obiettivo, in coerenza con  la  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  di
fornire elementi di valutazione  di  carattere  sanitario,  rilevanti
anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
    2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione  del
danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1  comma  7  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.».
                               Art. 2
 
Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli
  impianti di interesse strategico nazionale
 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5,
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  i  gestori  degli
impianti  strategici  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie
ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-octies, il rapporto  di
valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo
connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto  dell'istanza
di  riesame.  Nelle  more  dell'aggiornamento  del  decreto  di   cui
all'articolo 1-bis, comma 2-bis, secondo periodo,  del  decreto-legge
n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al  primo
periodo predispongono lo studio di valutazione di  impatto  sanitario
(VIS).
  2. Lo studio di VIS a corredo  dell'istanza  di  riesame  dell'AIA,
relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico  e
produttivo interessato oggetto di riesame, e' predisposto e  valutato
sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro  della
salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del
31 maggio 2019, utilizzando, per la  valutazione  dell'impatto  sulla
qualita' dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del  rischio
sanitario, i valori di  riferimento  stabiliti  dalla  norma  tecnica
US-EPA, vigente al momento  della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  3. Per le attivita' di valutazione, controllo  e  monitoraggio,  il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  acquisisce  il
parere dell'Istituto superiore di sanita'  (ISS)  che  opera  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  L'ISS  trasmette  al  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica il parere sulla  base  della  documentazione  in
possesso,  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dello  studio  di
valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni
dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza  possibilita'
di reiterazione,  dall'ISS  al  Gestore  entro  quindici  giorni.  Il
termine di cui al terzo periodo e' sospeso sino alla produzione delle
integrazioni da parte del gestore.
  4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006 rilascia il  proprio  parere  entro  sessanta  giorni
dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma  3.
Entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  parere   della
Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica
convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma
5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine  di  acquisire  le
determinazioni  finali  a  chiusura  del  procedimento   di   riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione  motivata
conclusiva della conferenza di servizi e' rilasciata  entro  sessanta
giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.
                               Art. 3
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  riesame  di  cui  all'articolo
29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in  corso
alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  aventi  a
oggetto impianti  strategici  gli  atti  gia'  prodotti  dal  gestore
rimangono validi se conformi a quanto previsto  dall'articolo  2,  il
parere dell'ISS e' reso entro quindici giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, la Commissione  di  cui  all'articolo
8-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,  integrata  con  un
esperto in materia sanitaria designato dal  Ministero  della  salute,
rilascia  il  proprio  parere  nei  successivi  trenta  giorni  e  la
determinazione motivata conclusiva della  conferenza  di  servizi  e'
rilasciata nei successivi trenta giorni.
                               Art. 4
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni   previste   dal   presente
provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 5
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 30 gennaio 2025
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

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