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Decreto del Ministero dell'interno, 26/2/2025
DECRETO 26 febbraio 2025 Composizione e modalita' di funzionamento del Comitato di coordinamento incaricato del monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltraz. mafiosa
(GU n.59 del 12-3-2025)
Decreto del Ministero dell'interno
Materia: appalti / disciplina


MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 febbraio 2025
Composizione  e  modalita'   di   funzionamento   del   Comitato   di
coordinamento incaricato  del  monitoraggio  delle  infrastrutture  e
degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione  di
tentativi di infiltrazione mafiosa. (25A01520)
(GU n.59 del 12-3-2025)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
                           di concerto con
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
                                  e
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici»;
  Tenuto conto che il suddetto decreto legislativo n.  36  del  2023,
all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2023, il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  Dato atto che gli  articoli  200  e  seguenti  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del  2016  disciplinavano  la  realizzazione  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese;
  Visto in particolare, l'art. 203, comma 1, del decreto  legislativo
n. 50 del 2016, il quale prevedeva  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, erano  individuate  le
procedure  per  il  monitoraggio   delle   infrastrutture   e   degli
insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi
di infiltrazione mafiosa,  per  le  quali  era  istituito  presso  il
Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2019,  n.  78,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  degli
uffici  centrali  di  livello  dirigenziale  generale  del  Ministero
dell'interno»;
  Visto in particolare, l'art. 7, comma 5, lettera  c),  del  cennato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  78  del  2019,
secondo  il  quale,  il  Comitato   di   coordinamento   per   l'alta
sorveglianza delle infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari
(CCASIIP), istituito ai sensi dell'art. 203,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, operava nell'ambito del Dipartimento  per
l'amministrazione  generale,   per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno;
  Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36  del  2023,
che,  in  continuita'  con  la  previgente  normativa,   assegna   il
monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
ad  un  Comitato  di  coordinamento  istituito  presso  il  Ministero
dell'interno e presieduto da un Prefetto;
  Visto l'art. 39, comma 9-bis, del decreto  legislativo  n.  36  del
2023, che rimette a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione  delle  modalita'  di
funzionamento e la composizione del Comitato di cui al  comma  9  del
medesimo articolo;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n. 193, «Regolamento recante  disposizioni  concernenti
le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e  collegamento
con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,
della Banca dati  nazionale  unica  della  documentazione  antimafia,
istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159»;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visto l'art. 1, commi da 52 a 56, della legge 6 novembre  2012,  n.
190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione  della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2013, recante «Modalita' per l'istituzione  e  l'aggiornamento
degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
  Visto l'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici del 2016», convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229;
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
15 aprile 2002 con il quale e' stato istituito il Servizio per l'alta
sorveglianza sulle grandi opere (SASGO);
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                 Oggetto del monitoraggio antimafia
 
  1. Ai fini dell'attuazione delle procedure di monitoraggio  per  la
prevenzione e la repressione  di  tentativi  d'infiltrazione  mafiosa
nella  realizzazione  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:
    a) alle aree territoriali interessate dalla  realizzazione  delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari, come  indicate  negli
elaborati progettuali;
    b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle  imprese
esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;
    c)  alle  procedure  di   affidamento   delle   opere   e   delle
infrastrutture, nonche' ai loro affidatari e  sub-affidatari  e  alle
imprese terze interessate a qualunque titolo alla realizzazione delle
stesse;
    d) agli assetti  societari  relativi  ai  soggetti  di  cui  alla
lettera c)  e  alla  evoluzione  di  tali  assetti  nel  corso  della
realizzazione delle opere e delle infrastrutture;
    e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare,
sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati,  anche  in  esito
agli accessi e agli accertamenti  di  cui  all'art.  93  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    f) a ogni  altro  dato  o  informazione  ritenuti  rilevanti  dal
Comitato di cui all'art. 3.
                               Art. 2
 
                   Rete di monitoraggio antimafia
 
  1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati  costituiscono
la Rete di monitoraggio antimafia relativa alle infrastrutture e agli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, all'interno  della
quale informano la propria attivita' al principio  di  collaborazione
reciproca, e provvedono, nei limiti della  normativa  vigente  e  nel
rispetto delle competenze di ciascuno, allo scambio dei dati e  delle
informazioni indicati nell'art. 1:
    a) Ministero dell'interno;
    b) Ministero della giustizia;
    c) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    d) Ministero dell'economia e delle finanze;
    e)  Direzione   nazionale   antimafia   e   antiterrorismo,   per
l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art.
371-bis del codice di procedura penale;
    f) Autorita' nazionale anticorruzione;
    g) Dipartimento per la programmazione e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    h) Unita' di informazione finanziaria per l'Italia  (UIF)  presso
la Banca d'Italia;
    i) Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
    j) Forze di polizia;
    l) Regioni, province autonome,  citta'  metropolitane,  province,
comuni ed altri enti pubblici territoriali;
    m) Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
    n) Amministrazioni aggiudicatrici, enti e soggetti aggiudicatori,
nonche' soggetti affidatari della realizzazione di  infrastrutture  e
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
                               Art. 3
 
                      Comitato di coordinamento
 
  1. In relazione alle finalita' di cui all'art. 1,  il  Comitato  di
coordinamento, di seguito «Comitato», istituito presso  il  Ministero
dell'interno, ai sensi dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo
n. 36 del 2023, svolge funzioni  di  impulso  e  di  indirizzo  delle
attivita' di ciascuno dei  soggetti  che  costituiscono  la  Rete  di
monitoraggio  di  cui  all'art.  2,  nonche'  ogni   altra   funzione
attribuitagli dalla legge o da disposizioni normative.
  2. In particolare, il Comitato:
    a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni  di
cui all'art. 1;
    b) provvede alla predisposizione di  Linee-guida  in  materia  di
controlli   antimafia   sui   contratti   pubblici   relativi    alla
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo  del  Paese,  nonche'  su  ogni  altra  questione  di
carattere generale allorche' sia  necessario  fornire  chiarimenti  o
utili orientamenti operativi per l'esercizio dei suddetti controlli;
    c) esprime, a richiesta degli uffici del Ministero  dell'interno,
pareri in merito alle intese di prevenzione antimafia;
    d) supporta, con attivita' di natura consultiva, le  funzioni  di
monitoraggio  antimafia  affidate  ai   Prefetti,   anche   ai   fini
dell'espletamento  dei  poteri  ispettivi  o  di  accesso   ad   essi
direttamente conferiti dalla normativa  vigente,  esercitabili  anche
attraverso i Gruppi interforze di cui all'art.  7.  A  tal  fine,  il
Comitato  opera  anche  mediante  le  Sezioni  specializzate  di  cui
all'art. 5;
    e) procede all'esame  delle  segnalazioni  relative  ad  anomalie
riscontrate nel monitoraggio antimafia.
  3. Il Comitato determina le regole del proprio  funzionamento,  nel
rispetto dei principi di efficacia, efficienza e speditezza,  nonche'
delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.
  4. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo  da  garantirne  la
massima riservatezza.
  5.  Il  Comitato  si  riunisce  di  norma  bimestralmente,  ovvero,
occorrendo, su iniziativa del presidente o su motivata  richiesta  di
uno dei suoi componenti, che in tal  caso  invia  al  presidente  una
sintetica relazione sulle risultanze  documentali  per  le  quali  la
seduta del Comitato viene richiesta.
  6. Il Comitato riferisce  annualmente  sulle  attivita'  svolte  ai
Ministri dell'interno, della giustizia e delle infrastrutture  e  dei
trasporti.
                               Art. 4
 
                      Composizione del Comitato
 
  1. Per l'espletamento delle funzioni individuate nell'art. 3, fanno
parte del Comitato:
    a) un Prefetto avente funzioni di presidente, il  quale  coordina
le attivita' del Comitato e le raccorda con l'ufficio di Gabinetto  e
con le competenti articolazioni del Ministero dell'interno, anche  ai
fini del diretto supporto alle funzioni di controllo  in  materia  di
contratti pubblici affidate ai prefetti e alla Rete  di  monitoraggio
di cui all'art. 2;
    b) un componente in rappresentanza del Ministero della giustizia,
con funzioni di vicepresidente vicario, su delega del Ministro;
    c)  un  componente  in   rappresentanza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con funzioni  di  vicepresidente,  su
delega del Ministro;
    d) un componente in rappresentanza del Ministero dell'economia  e
delle finanze, individuato nell'articolazione  del  Dipartimento  del
tesoro competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario per fini illegali;
    e) un componente in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello
Stato;
    f) un componente  in  rappresentanza  della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo;
    g)  un  componente  in  rappresentanza  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione;
    h) un  componente  in  rappresentanza  del  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
    i) un componente in rappresentanza  dell'Unita'  di  informazione
finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia;
    j) due componenti in rappresentanza del  Ministero  dell'interno,
di cui uno in servizio presso la Direzione investigativa antimafia  e
uno in servizio presso la Direzione centrale della polizia  criminale
del Dipartimento della pubblica sicurezza.
  Il Comitato puo' inoltre  avvalersi  della  consulenza  di  esperti
nelle specifiche materie d'interesse.
  2. Alla nomina dei componenti del Comitato,  nonche'  dei  relativi
supplenti, si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno  sulla
base delle designazioni  effettuate  dalle  amministrazioni  e  dagli
organismi di rispettiva appartenenza.
  3.  Alle  riunioni  del  Comitato   possono   essere   invitati   a
partecipare, in relazione alle materie  in  trattazione,  i  prefetti
delle province interessate, i competenti provveditori  interregionali
per le opere pubbliche, rappresentanti delle  regioni  e  degli  enti
locali interessati, anche ai fini dell'acquisizione  di  informazioni
di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di  cui
all'art. 1, lettera  a),  nonche'  rappresentanti  di  organizzazioni
sindacali dei lavoratori e di associazioni dei datori di  lavoro  dei
settori interessati. Alle riunioni del  Comitato  possono,  altresi',
essere chiamati a  partecipare  funzionari  delle  amministrazioni  e
degli altri soggetti istituzionali in esso rappresentati. Il Comitato
puo' inoltre procedere all'audizione dei soggetti di cui all'art.  2,
comma 1, lettera n).
  4. Ai componenti del Comitato  e  ai  loro  supplenti,  nonche'  ai
soggetti di cui al comma 3 e  a  eventuali  consulenti,  non  possono
essere corrisposti a  nessun  titolo  gettoni  di  presenza  o  altri
emolumenti in qualunque modo denominati.
                               Art. 5
 
                 Sezioni specializzate del Comitato
 
  1. Le Sezioni specializzate del Comitato, istituite ai sensi  delle
normative  vigenti,  supportano  i  prefetti   nelle   attivita'   di
monitoraggio antimafia, raccordandosi con il  Comitato  che  ne  cura
l'unita'  di  indirizzo  valutativo;   a   tal   fine,   le   Sezioni
specializzate informano  periodicamente  il  Comitato  sulle  proprie
attivita'.
  2. Le Sezioni specializzate partecipano alla Rete  di  monitoraggio
di cui all'art. 2.
                               Art. 6
 
               Procedure per il monitoraggio antimafia
 
  1.  Il  monitoraggio  delle  infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per la  prevenzione  e  la  repressione  di  tentativi  di
infiltrazione  mafiosa  e'  attuato  dal  Comitato  di  coordinamento
secondo procedure approvate con  delibera  CIPESS,  su  proposta  del
medesimo Comitato.
  2.  Si  applicano,  altresi',  le  modalita'  e  le  procedure   di
monitoraggio finanziario di cui  all'art.  36  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114.
                               Art. 7
 
               Attivita' dei Gruppi interforze presso
            le Prefetture-uffici territoriali del Governo
 
  1. A  livello  provinciale  operano,  presso  le  Prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  Gruppi  interforze  coordinati   da   un
dirigente degli stessi uffici e  composti  da  un  funzionario  della
Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei  Carabinieri,  da  un
ufficiale  della  Guardia  di  Finanza,  da  un  rappresentante   del
Provveditorato  interregionale  per  le  opere   pubbliche,   da   un
rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonche' da un
funzionario  del  Centro  operativo  della  Direzione   investigativa
antimafia competente per territorio.  I  predetti  Gruppi  interforze
operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che,
nel caso di opere che interessano il  territorio  di  piu'  province,
assicura il raccordo delle attivita' dei Gruppi istituiti  presso  le
Prefetture-uffici territoriali del Governo, nonche' con  il  Servizio
per l'alta sorveglianza delle grandi opere.
  2. Il personale  designato  appartenente  alla  Polizia  di  Stato,
all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza  e  alla  Direzione
investigativa  antimafia  deve  essere  selezionato   tenendo   conto
dell'elevato tasso  di  specializzazione  richiesto  per  l'esercizio
della funzione di prevenzione antimafia e  dedicato  prioritariamente
allo svolgimento di tale funzione, svolgendo attivita' di raccordo  e
scambio informativo con la struttura di appartenenza.
  3. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di  contrasto  alle
infiltrazioni mafiose, le riunioni del  Gruppo  interforze  antimafia
sono convocate con cadenza almeno mensile.
  4. Nello svolgimento degli accertamenti e' assicurata una razionale
distribuzione dei compiti  che  valorizzi  le  specifiche  competenze
delle singole componenti del Gruppo, evitando duplicazioni.
  5. Ferma restando la competenza al  rilascio  della  documentazione
antimafia stabilita dagli articoli 87 e 90 del decreto legislativo n.
159 del 2011, nello svolgimento degli approfondimenti istruttori,  il
Gruppo  interforze  antimafia  si   raccorda   tempestivamente,   per
l'acquisizione di tutte le informazioni utili,  con  quelli  operanti
presso le Prefetture del luogo ove i soggetti da verificare hanno  le
loro principali o prevalenti attivita' e con  quello  del  luogo  ove
l'intervento deve essere realizzato, nonche' con il Gruppo interforze
centrale presso il Dipartimento di pubblica  sicurezza,  al  fine  di
garantire  la  necessaria  condivisione  del  patrimonio  informativo
funzionale  alla  completezza  degli   accertamenti   e   alla   loro
tempestivita'.
  6. Nello svolgimento dell'attivita' di approfondimento  istruttorio
preordinata al rilascio della  documentazione  antimafia,  il  Gruppo
interforze  antimafia  realizza  un  mirato  controllo  del  contesto
territoriale ove gli operatori economici individuati  sulla  base  di
indicatori  di  rischio  o  di  precedenti  attivita'   investigative
svolgono la propria attivita'.
  7.  Al  fine  di  coniugare  accuratezza  e   tempestivita'   delle
verifiche, laddove la platea dei soggetti interessati sia tale da non
consentire  lo  svolgimento   dei   controlli   con   la   necessaria
immediatezza, sono individuati in seno al Gruppo interforze antimafia
specifici criteri cui ispirare gli accertamenti, che diano  priorita'
alle verifiche sulle imprese che  effettuano  le  attivita'  di  piu'
elevato interesse per le organizzazioni criminali.
  8.  Per   l'espletamento   delle   funzioni   volte   a   prevenire
infiltrazioni mafiose, il Prefetto si avvale  del  Gruppo  interforze
antimafia ai fini degli accessi e accertamenti nei cantieri e  presso
gli uffici delle imprese sottoposte a controllo.  A  questo  fine  il
Prefetto redige un piano trimestrale degli accessi,  suscettibile  di
aggiornamenti in relazione all'emersione di nuove evidenze.
  9. Al fine  di  ottimizzare  l'impiego  delle  risorse  ed  evitare
possibili interferenze con le eventuali  attivita'  investigative  in
corso, sul piano degli accessi elaborato dal Prefetto viene acquisita
apposita intesa con le autorita' giudiziarie interessate.
  10. Nell'attivita' di monitoraggio svolta dal Gruppo interforze  e'
riservata una particolare attenzione  alle  modalita'  di  assunzione
della  manodopera  e   ai   relativi   adempimenti   previsti   dalla
legislazione sul lavoro  e  dal  Contratto  collettivo  nazionale  di
categoria.
  11. Al  fine  di  consentire  al  Prefetto  di  rendere  il  parere
richiesto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma  2,
del decreto legislativo n. 36 del 2023, in materia di subappalto,  il
Gruppo interforze antimafia fornisce  una  documentata  relazione  in
ordine al rischio di infiltrazioni criminali.
  12. Il Prefetto puo' richiedere elementi di  valutazione  da  parte
del  Gruppo  interforze  antimafia  nell'attivita'  di   accertamento
preordinata alla verifica della sussistenza degli elementi di cui  al
comma 1, dell'art. 143 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267,  con   particolare   riguardo   alle   valutazioni   prodromiche
all'esercizio dei poteri di accesso di cui al comma  2  del  medesimo
art. 143.
  13. Ogni qual volta ne ravvisi l'esigenza e, comunque, con  cadenza
almeno  quadrimestrale,  il  Gruppo  interforze  antimafia  relaziona
sull'attivita' svolta in sede  di  riunione  di  coordinamento  delle
Forze di polizia convocata dal Prefetto  con  la  partecipazione  del
Procuratore distrettuale antimafia.
                               Art. 8
 
         Attivita' della Direzione investigativa antimafia,
      e del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere
  1. In considerazione della centralita' del  ruolo  della  Direzione
investigativa antimafia nell'ambito  della  circolarita'  del  flusso
informativo in tema di lotta alla criminalita'  organizzata,  sono  a
essa attribuite, a livello centrale,  le  attivita'  di  monitoraggio
antimafia di competenza del  Ministero  dell'interno  concernenti  le
infrastrutture e gli insediamenti  prioritari  per  lo  sviluppo  del
Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede  operando  in
raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.
  2. La Direzione investigativa antimafia, ferma restando la  propria
competenza per gli approfondimenti delle segnalazioni  di  operazioni
sospette  analizzate  e   trasmesse   dall'Unita'   di   informazione
finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia, condivide in
seno al Gruppo interforze antimafia presso  le  Prefetture  eventuali
esiti investigativi di potenziale interesse,  fatti  salvi  i  limiti
discendenti dal segreto investigativo.
  3. In considerazione della missione istituzionale e del  patrimonio
informativo di cui  dispone,  la  Direzione  investigativa  antimafia
costituisce il punto di snodo degli accertamenti preliminari  di  cui
all'art. 95, comma 3, del Codice antimafia, il cui esito deve  essere
immediatamente comunicato al Prefetto per la successiva  segnalazione
alla stazione appaltante.
  4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la  Direzione
investigativa antimafia predispone un  apposito  sistema  informativo
per la gestione dei dati e delle  informazioni  acquisite  nel  corso
degli  accessi  e  degli  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese
interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai  Prefetti
ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n.  159  del  2011.  Il
predetto sistema e' interconnesso con la Banca dati  nazionale  unica
della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma  2,  del
decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalita' procedurali
di cui  al  regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193.
  5. Le attivita' di monitoraggio di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  sono  effettuate  dal  Servizio  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere con le  modalita'  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  15  aprile
2002.
                               Art. 9
 
              Vicepresidenti del Comitato e segreteria
 
  1. I vicepresidenti del Comitato concorrono con il presidente nello
svolgimento   delle   funzioni   di   coordinamento   del   Comitato,
partecipando, anche in sua rappresentanza, a tavoli di lavoro, tavoli
tecnici  e  organismi  deputati  alla  trattazione  delle  specifiche
materie di interesse.
  2. La segreteria del Comitato e' incardinata nel  Dipartimento  per
l'amministrazione  generale,   per   le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie  del  Ministero  dell'interno,  ed  e'  composta  da   un
contingente di sei  unita',  anche  di  qualifica  dirigenziale,  nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Possono  far
parte del suddetto contingente anche unita' di personale  provenienti
dalle Forze di polizia o dalle altre amministrazioni  della  Rete  di
monitoraggio  di  cui  all'art.  2.  Un  dirigente   della   carriera
prefettizia con  qualifica  di  viceprefetto,  incluso  nel  predetto
contingente, svolge le funzioni di segretario del Comitato.
                               Art. 10
 
                 Oneri di funzionamento del Comitato
 
  1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche
del  personale  dell'amministrazione  civile   e   per   le   risorse
strumentali e finanziarie  del  Ministero  dell'interno  assicura  la
messa  a  disposizione  delle  strutture  logistiche  e   strumentali
necessarie allo svolgimento delle attivita' del Comitato, nei  limiti
delle risorse economiche  disponibili  e  senza  ulteriori  oneri  di
bilancio.
  2. Le spese per gli eventuali impegni fuori  sede,  per  specifiche
esigenze attinenti alle attivita' del Comitato, del  presidente,  dei
vicepresidenti e del personale di cui all'art. 9 sono poste a  carico
del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie del Ministero dell'interno, a valere  sulla  contabilita'
ordinaria.
                               Art. 11
 
                          Entrata in vigore
                     e disposizioni transitorie
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  2. Sino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  il  Comitato  risulta
costituito in conformita' al decreto  del  Ministro  dell'interno  in
data 28 aprile 2017 e successive modificazioni, adottato  sulla  base
delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti in  data  21  marzo  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.
 
    Roma, 26 febbraio 2025
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Piantedosi
 
                     Il Ministro della giustizia
                               Nordio
 
                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Salvini
 

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