HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
DECRETO-LEGGE, 29/9/2023
D.l. 29/09/2023, n. 131, recante Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio
(GU n.228 del 29-9-2023)
DECRETO-LEGGE
Materia: energia / disciplina

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131

Misure urgenti in materia di energia,  interventi  per  sostenere  il
potere di acquisto e a tutela del risparmio. (23G00141)
(GU n.228 del 29-9-2023)
  Vigente al: 30-9-2023  
Capo I
Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di
acquisto delle famiglie

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»;
  Vista la legge  24  aprile  1990,  n.  100,  recante  «Norme  sulla
promozione  della  partecipazione  a  societa'   ed   imprese   miste
all'estero»;
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  recante
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative»;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia  di  imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662»;
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica»;
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della  legge  30  luglio
1998, n. 274»;
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»;
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
«Codice delle assicurazioni private»;
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE»;
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale»;
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33,  recante  «Misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito nel settore lattiero-caseario»;
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
«Revisione della normativa di principio in materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega  prevista  dall'articolo  5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6»;
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»;
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  disposizioni
finanziarie e sociali»;
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2023,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10   marzo   2023,   n.   23,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  trasparenza  dei  prezzi  dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione  del
trasporto pubblico»;
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali»;
  Visto il decreto-legge 29  maggio  2023,  n.  57,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023,  n.  95,  recante  «Misure
urgenti per il settore energetico»;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure
di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie  per  l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale;
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
consentire   la   tempestiva   regolarizzazione   in    materia    di
certificazione dei corrispettivi;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
introdurre  misure  a  tutela  del  risparmio  e  della   continuita'
aziendale, disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di
analisi e valutazione della  spesa,  nonche'  misure  in  materia  di
finanza pubblica e disposizioni in materia di accesso al fondo  opere
indifferibili;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e  del
made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della   salute,
dell'istruzione e del merito e dell'universita' e della ricerca;
 
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1
 
Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei
  prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
  1. L'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente  (ARERA)
provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni  applicabili  nel
quarto trimestre 2023 in modo tale che,  per  ciascuna  tipologia  di
cliente disagiato, i  livelli  obiettivo  di  riduzione  della  spesa
attesa nel medesimo trimestre siano  quelli  previsti  per  l'energia
elettrica dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29
dicembre  2016,  e  per  il  gas  dall'articolo  3,  comma   9,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Con riferimento all'anno 2023, l'Autorita' predispone  entro  il
31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione  di  cui  all'articolo
2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
  3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ARERA provvede
a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre,  le  aliquote  delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per  il
settore del gas.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati  in  300  milioni  di
euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse  disponibili
nel bilancio della Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  per
l'anno 2023.
  5. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali
previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture
emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta
sul  valore  aggiunto   (IVA)   del   5   per   cento.   Qualora   le
somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla
base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica
anche  alla  differenza  tra  gli  importi  stimati  e  gli   importi
ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche
percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre  2023.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di
euro per l'anno 2023.
  6. La disposizione  di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  alle
forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle
somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in
esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115.  Gli
oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni  di
euro per l'anno 2023.
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle  risorse
derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.
  8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  e'  sostituito
dal seguente:
    «Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario  per
il quarto trimestre 2023). - 1.  Ai  clienti  domestici  titolari  di
bonus sociale elettrico e'  riconosciuto,  per  i  mesi  di  ottobre,
novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente  con
il numero di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie
gia' previste per il medesimo bonus sociale.
  2. L'Autorita' di regolazione per energia reti e  ambiente  (ARERA)
definisce la misura del contributo  ripartendo  nei  3  mesi  l'onere
complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa
di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  8,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 203,22  milioni
di euro mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  derivanti
dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite  entro  il  15
ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA)
e quanto a 96,78 milioni di euro a valere sulle  risorse  disponibili
nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.
                               Art. 2
 
              Misure urgenti in materia di social card,
             di trasporto pubblico e di borse di studio
 
  1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei  nuclei  familiari
meno  abbienti,  anche  a  seguito  dell'incremento  del  costo   del
carburante, ai beneficiari della social card di cui  all'articolo  1,
commi da 450 a 451-bis della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197  e'
riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite  derivante
dalla ripartizione della  somma  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo. A tal fine, all'articolo  1,  comma  450,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con  una  dotazione  di
600 milioni di euro per l'anno 2023»;
    b) dopo le parole: «beni alimentari  di  prima  necessita'»  sono
aggiunte le seguenti: «e di carburanti,  nonche',  in  alternativa  a
questi ultimi, di abbonamenti per  i  mezzi  del  trasporto  pubblico
locale,».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sono stabiliti:
    a)  l'ammontare  del  beneficio  aggiuntivo  per  singolo  nucleo
familiare;
    b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di  cui
all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  al
fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione  e  del  titolo
abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni  di  assegnare
un nuovo termine per l'attivazione della  carta  qualora  non  ancora
effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
    c) le prescrizioni necessarie ad  assicurare  che  l'acquisto  di
carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale  avvenga
nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento  delle  imprese
autorizzate alla vendita di carburanti  che  aderiscono  a  piani  di
contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della
contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
  4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,  n.  23  e'
incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
  5. Il fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68  e'  incrementato  per  l'anno  2023
dell'importo di euro 7.429.667 destinato  alla  corresponsione  delle
borse di studio per l'accesso alla  formazione  superiore  in  favore
degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli  enti  regionali
per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per
l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 3
 
Riforma del regime di agevolazioni a favore  delle  imprese  a  forte
                    consumo di energia elettrica
 
  1. Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione
della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante
«Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024,
accedono alle agevolazioni  di  cui  al  comma  4,  le  imprese  che,
nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di  concessione
delle agevolazioni medesime, hanno realizzato  un  consumo  annuo  di
energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano  almeno  uno
dei seguenti requisiti:
    a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione
di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01;
    b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di
cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea
2022/C 80/01;
    c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a)
e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle
agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle
tariffe a copertura degli  oneri  generali  di  sistema  per  imprese
energivore», avendo rispettato i requisiti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
  2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4
anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione
dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse,   abbiano
realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1
GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non
ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della
Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in
conformita' a  quanto  previsto  al  punto  406  della  comunicazione
medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica sono stabiliti termini e modalita' per  la  presentazione,
da  parte  delle  imprese  ovvero  delle  associazioni  di  categoria
interessate,  della  proposta  di  ammissione  del  settore   o   del
sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte
di un esperto  indipendente,  dei  dati  necessari  a  dimostrare  il
soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui  al  punto  405,
lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C
80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte  di  cui  al  secondo
periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza
energetica che, verificatane la  regolarita'  e  la  completezza,  le
trasmette alla Commissione europea.
  3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente  articolo  le
imprese che, seppur in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in  stato
di difficolta ai sensi della comunicazione della Commissione  europea
2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli  aiuti  di  Stato  per  il
salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in
difficolta'».
  4. Le imprese di cui ai commi 1  e  2  sono  soggette  ai  seguenti
contributi a copertura degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
    a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a),
nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
    b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b),
nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa;
    c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c),
nella misura del minor valore:
      1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento
della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico
destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per
cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
      2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore
lordo aggiunto dell'impresa;
      3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore
lordo aggiunto dell'impresa.
  5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia  da
fonti che non emettono carbonio,  di  cui  almeno  il  10  per  cento
assicurato mediante un  contratto  di  approvvigionamento  a  termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia  prodotta  in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), e'  pari  al  minor
valore tra il 15 per cento  della  componente  degli  oneri  generali
afferenti al sistema elettrico  destinata  al  sostegno  delle  fonti
rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore  aggiunto  lordo
dell'impresa medesima.
  6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il
50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia  da
fonti che non emettono carbonio,  di  cui  almeno  il  10  per  cento
assicurato mediante un  contratto  di  approvvigionamento  a  termine
oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia  prodotta  in
sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), e' pari, fino al 31
dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento  della  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia e  l'1,5  per  cento  del
valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
  7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a),  b)
e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori  al  prodotto
tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
  8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui  al  presente
articolo sono tenute a  effettuare  la  diagnosi  energetica  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  Le
imprese di cui al primo periodo  sono  altresi'  tenute  ad  adottare
almeno una delle seguenti misure:
    a) attuare le raccomandazioni di  cui  al  rapporto  di  diagnosi
energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal
fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda
l'importo dell'agevolazione percepita;
    b)  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia
elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio
fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
    c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento  dell'importo
dell'agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali
delle emissioni di gas a effetto serra  al  fine  di  determinare  un
livello di  riduzioni  al  di  sotto  del  parametro  di  riferimento
utilizzato per l'assegnazione gratuita  nel  sistema  di  scambio  di
quote di emissione dell'Unione  europea  di  cui  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/447 della  Commissione  europea,  del  12  marzo
2021.
  9. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per
accertare l'adempimento all'obbligo di effettuazione  della  diagnosi
energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui
l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di
gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA  effettua
altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste
dal secondo periodo del comma  8,  collaborando,  anche  mediante  lo
scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici -  GSE
S.p.A. (GSE) e con  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure
previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8.  Il
GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni
di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente
comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorita'   di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA).  In  caso   di
inadempimento agli obblighi di cui al comma 8, l'impresa  interessata
e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il
periodo  di  mancato  adempimento  agli  obblighi  medesimi  e   puo'
beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo
esclusivamente dopo aver provveduto a  rimborsare  l'importo  stesso.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e),  le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
  10. L'ARERA attua le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,
definendo:
    a) le modalita' e le tempistiche con cui le  imprese  interessate
presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai  commi
4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
    b) le modalita' con cui la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), per  ciascuna  annualita'  a  decorrere  dall'anno
2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  di
cui ai commi 1 e 2 e  costituisce  l'elenco  delle  imprese  a  forte
consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di  cui
al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
    c)  le  modalita'  per  la  copertura,  a  carico  delle  imprese
agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per  lo  svolgimento  delle
attivita' di cui alla lettera b);
    d)  le  modalita'  di   calcolo   del   valore   aggiunto   lordo
dell'impresa,  determinato  come  media  triennale,  e  del   consumo
realizzato di cui ai commi 1 e 2;
    e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli
oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno
delle fonti rinnovabili di energia,  dei  costi  sostenuti  da  ENEA,
ISPRA e GSE per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
    f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi
dei commi 4, 5 e 6;
    g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita'  per  il
controllo ex-post ai sensi del punto 413 della  comunicazione  2022/C
80/01 e il recupero  delle  eventuali  agevolazioni  riconosciute  in
eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
    h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di
agevolazioni di cui al presente articolo.
  11. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, sentita  l'ARERA,  sono  individuati  le  modalita'  e  i
criteri per il soddisfacimento delle condizioni e l'assolvimento agli
obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5,  6
e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9.
  12. La CSEA trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica e all'ARERA una  relazione  sull'andamento
del regime di agevolazioni di cui al  presente  articolo  e  provvede
agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di  Stato
di cui all'articolo 52, comma 6, della legge  24  dicembre  2012,  n.
234.
  13.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica
provvede    all'individuazione    dell'esperto    indipendente    per
l'adempimento  all'obbligo  di  valutazione  ex-post  del  regime  di
agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del  capo  5  della
comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  80/01.  Gli  oneri
derivanti dal primo periodo sono  posti  a  valere  sulla  componente
degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al
sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
  14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13  e'  subordinata  alla  preventiva
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  15. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale  realizzazione
delle misure di agevolazione di cui al presente articolo,  la  pianta
organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di  cui  una
appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio
della Cassa medesima.
Capo II
Misure in materia di versamenti fiscali

                               Art. 4
 
                Violazioni degli obblighi in materia
                 di certificazione dei corrispettivi
 
  1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  30  giugno
2023,  hanno  commesso  una  o  piu'   violazioni   in   materia   di
certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e
3,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  possono
avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni
siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,  a
condizione che non siano state gia'  oggetto  di  contestazione  alla
data del perfezionamento del ravvedimento e che tale  perfezionamento
avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
  2. Resta  fermo  che  le  violazioni  regolarizzate  ai  sensi  del
presente articolo non rilevano ai fini del computo per  l'irrogazione
della sanzione accessoria prevista dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Capo III
Misure a tutela del risparmio e della continuita' aziendale, nonche'
per il potenziamento delle attivita' di valutazione della spesa
pubblica

                               Art. 5
 
Disposizioni in  materia  di  cessioni  di  compendi  assicurativi  e
  allineamento di valori contabili per le imprese
  1. Le imprese  di  cui  all'articolo  91,  comma  2,  codice  delle
assicurazioni private, di cui al del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio  aziendale  da
un'impresa   di   assicurazione   posta   in   liquidazione    coatta
amministrativa ai sensi  dell'articolo  245  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare  in  sede  di
rilevazione iniziale gli attivi  finanziari  riferiti  alle  gestioni
separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come
risultante dal libro mastro delle gestioni  separate  della  cedente,
anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra
i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I
valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari  sono
riconosciuti tanto ai fini IRES  quanto  ai  fini  IRAP  in  capo  al
soggetto cedente e  ai  soggetti  cessionari,  indipendentemente  dal
prezzo eventualmente pattuito per  l'acquisizione  degli  stessi.  Le
cessioni  di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo   periodo   si
considerano cessione di rami di  azienda  ai  fini  del  decreto  del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n.  633.  Agli  atti
aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui  al  primo
periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si  applicano,
qualora  dovute,  nella  misura  fissa  normativamente  prevista.  Le
imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio  in  corso  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e  in   quello
successivo, gli  attivi  finanziari  di  cui  al  primo  periodo  non
destinati a permanere durevolmente nel loro  patrimonio  in  base  al
loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore
di rilevazione iniziale  e  il  valore  di  realizzazione  desumibile
dall'andamento  del  mercato,  fatta  eccezione  per  le  perdite  di
carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui  al  primo  periodo
non  possono  esercitare  l'opzione  per  la   trasparenza   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne'
per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello
stesso testo unico.
  2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005 , che entro diciotto  mesi  dalla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  acquisiscono  un
compendio aziendale dalle imprese  cessionarie  di  cui  al  comma  1
possono  registrare  in  sede  di  rilevazione  iniziale  gli  attivi
finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in
base al valore di carico alla data di trasferimento  come  risultante
dal libro mastro delle gestioni separate della cedente,  anziche'  al
prezzo di cessione, fatta eccezione  per  le  differenze  tra  i  due
importi imputabili a perdite di  valore  di  carattere  durevole.  Le
cessioni  di  compendio  aziendale  di  cui  al  primo   periodo   si
considerano cessione di rami di  azienda  ai  fini  del  decreto  del
Presidente della repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.  Le  imprese
cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e in  quello  successivo,  gli
attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati  a  permanere
durevolmente  nel  loro  patrimonio  in  base  al  loro   valore   di
rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione
iniziale e il valore di realizzazione desumibile  dall'andamento  del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
  3. All'articolo  45  del  decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;
    b) al comma 3-decies:
      1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di  cui  all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di  cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  dell'effetto  sugli
impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti  all'esercizio  di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
      2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il  seguente:  «Per  le
imprese  di  cui  all'  articolo  91,  comma  2,  del  codice   delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui  al  comma
3-octies la determinazione della  riserva  indisponibile  di  cui  al
primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto
sugli impegni esistenti verso gli assicurati  riferiti  all'esercizio
di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
    c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
      «3-undecies.  Per  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3-octies,  in  relazione  all'evoluzione  della  situazione  di
turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
      3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91,  comma  2,
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di  cui  al
comma 3-octies, l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  terzo
periodo  del  comma  3-decies,  in  relazione  all'evoluzione   della
situazione  di  turbolenza  dei  mercati  finanziari,   puo'   essere
prorogata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».
                               Art. 6
 
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di  cessione  di
  complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla  procedura  di
  amministrazione straordinaria
  1. In coerenza con  l'articolo  5,  paragrafo  1,  della  direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo  2001,  l'articolo  56,  comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  si  interpreta
nel senso che si intendono in  ogni  caso  operazioni  effettuate  in
vista della liquidazione dei beni del cedente che  non  costituiscono
trasferimento di azienda,  di  ramo  o  di  parti  dell'azienda  agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice  civile,  le  cessioni
poste in essere in esecuzione del programma di cui  all'articolo  27,
comma 2, lettere a)  e  b-bis),  del  medesimo  decreto  legislativo,
qualora siano effettuate sulla base di  decisioni  della  Commissione
europea  che  escludano  la  continuita'  economica  fra  cedente   e
cessionario.
                               Art. 7
 
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi  e
  valutazione della spesa, misure  in  materia  di  finanza  pubblica
  nonche' disposizioni urgenti in materia di  accesso  al  fondo  per
  l'avvio di opere indifferibili
  1. All'articolo 26, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite con  le
parole «al».
  2. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alle societa' di  cui  alla  legge  24  aprile
1990, n. 100 e di cui all'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, ferma  restando  l'autonomia  finanziaria  e  operativa
delle predette societa', alle stesse non si applicano  i  vincoli,  i
divieti e  gli  obblighi  in  materia  di  contenimento  della  spesa
pubblica previsti dalla legge  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nel
provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili,  i  vincoli
di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e  5  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica.
  3.  Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei
materiali da costruzione, gli interventi finanziati  con  le  risorse
del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano
nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata  avviata
da parte dei soggetti attuatori  la  procedura  di  accesso  mediante
l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, ma  che  non  siano  risultati
beneficiari  delle  risorse  del  Fondo  per  l'avvio   delle   opere
indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento  da  parte
delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni
procedurali, purche'  in  possesso  dei  relativi  requisiti  possono
essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui  al  primo  periodo,
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,
gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base  delle  modalita'
indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato,
con  propri  decreti,  ad  integrare  gli  elenchi  degli  interventi
beneficiari del Fondo per  l'avvio  di  opere  indifferibili  di  cui
all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge, n. 50 del 2022.
  4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per  l'avvio
di  opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  del
decreto-legge n. 50  del  2022,  gli  interventi  relativi  ad  opere
finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e
dal PNC di titolarita' del Ministero della  salute  e  del  Ministero
dell'istruzione e del merito, oggetto  di  procedure  di  affidamento
mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo  10,  comma  6-quater,
del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.  108,  avviate  dal  18
maggio 2022 al 30 giugno 2023, considerano come importo  preassegnato
a  ciascun  intervento,  in  aggiunta  a  quello  attribuito  con  il
provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10  per
cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora
non  abbiano  beneficiato  a  nessun  titolo  di   incrementi   delle
assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi  dei
materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma,
il Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito  comunicano,  entro  il  20   ottobre   2023,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi  del  codice
unico di progetto (CUP) e dell'indicazione  del  soggetto  attuatore.
Con decreto del Ragioniere generale dello Stato,  da  adottare  entro
dieci giorni dalla data di scadenza del termine  di  cui  al  secondo
periodo,  sono  assegnate  le  risorse  agli  interventi  individuati
nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma 6, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
213 del 12 settembre 2022 e dall'articolo 11 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze  10  febbraio  2023,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
  5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si  provvede,  nel  limite  delle
risorse residue disponibili a valere  sulle  risorse  del  Fondo  per
l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,  del
decreto-legge n. 50 del 2022.
Capo IV
Disposizioni finali

                               Art. 8
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 settembre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
                                  Pichetto      Fratin,      Ministro
                                  dell'ambiente  e  della   sicurezza
                                  energetica
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
 
                                  Lollobrigida,              Ministro
                                  dell'agricoltura, della  sovranita'
                                  alimentare e delle foreste
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Schillaci, Ministro della salute
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito 
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici