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TAR Marche, 12/10/2024 n. 799
Sulla legittimità dell'aggiudicazione del servizio di assistenza sociosanitaria domiciliare degli anziani a un concorrente privo dell'iscrizione alla white list

Il concorrente che si sia accorto del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalare ciò alla stazione appaltante

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti relativi a settori che il legislatore ha qualificato "sensibili" sono tenuti ad iscriversi alla c.d. white list (art. 1, c. 52 e ss.L. n. 190/2012)
Tale iscrizione è richiesta anche dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i. anche ai fini della stipula e dell'approvazione dei contratti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetti le attività indicate all'art. 1, c. 53, della L. n. 190/2012. Secondo la giurisprudenza il sistema della white list costituisce un corpus normativo unitario con le norme del D.Lgs. n. 159/2011, trattandosi in entrambi i casi di misure tese ad anticipare la soglia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato degli appalti pubblici. Di conseguenza, il requisito in parola è previsto ai fini dell'ammissione degli operatori economici alle procedure di gara e laddove la lex specialis nulla preveda al riguardo opera il principio della eterointegrazione del bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'aggiudicazione del servizio di assistenza sociosanitaria domiciliare alla popolazione anziana, disposta in favore di un operatore economico risultato privo del requisito di ordine generale dell'iscrizione alla white list, in quanto dalla lex specialis, emerge che le prestazioni richieste ai concorrenti riguardino precipuamente il governo della casa dell'anziano destinatario del servizio, comprensive altresì dello smaltimento dei rifiuti e della preparazione dei pasti. Attività, evidentemente, che non sono quelle che il legislatore della L. n. 190/2012 aveva in mente nel momento in cui ha introdotto il meccanismo dell'iscrizione alla white list.

Il concorrente che si sia avveduto (o sia convinto) del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalare ciò alla stazione appaltante (e dunque anche agli altri potenziali concorrenti) ex ante, in modo che: i) l'amministrazione possa eventualmente correggere il bando o il disciplinare; ii) gli altri concorrenti, se ciò è possibile, siano messi in condizione di integrare la domanda di partecipazione e/o l'offerta. Questo perché, come è noto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 impone sia alla stazione appaltante che ai concorrenti di comportarsi secondo buona fede.
Poiché uno degli obiettivi del nuovo Codice degli appalti è di evitare la c.d. caccia all'errore (e dunque la proliferazione di ricorsi molto spesso affidati a censure di ordine meramente formale), al raggiungimento di tale risultato debbono cooperare anche gli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica.

Materia: appalti / disciplina
Pubblicato il 12/10/2024

N. 00799/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00274/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2024, proposto da
Nuova Luce Società Cooperativa S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B036426CD6, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Fermo e Comune di Fermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Gentili e Cristina Argentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche Soc. Coop. Soc., Il Faro Soc. Coop. Soc., Medihospes Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus S.C.P.A, Publi-Peas S.r.l., non costituiti in giudizio;
Nuova Ricerca Agenzia Res Società Cooperativa Sociale A.R.L. e Meding Care Soc. Coop., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di idonea misura cautelare,

(a) della determina dirigenziale del Settore I Affari Generali - Contratti- SUA - Risorse Umane della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo in data 17 maggio 2024 n. 106, comunicata in pari data, con cui è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo a costituirsi tra la Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res soc. coop. soc. onlus e la Meding Care soc. coop. soc. la procedura aperta, ai sensi degli artt. 71, 107, co. 3 e 108 co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, per l’affidamento del "Servizio di assistenza sociosanitaria alla popolazione anziana, attraverso l''''adozione di dispositivi tecnologici e digitali in grado di assicurare la maggiore prossimità delle prestazioni, nei Comuni di Falerone, Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano, Servigliano – progetto SMART VILLAGE 2.0" a valere sulle risorse PNRR M5C3 - linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” – CUP: F31J22000250006 – CIG: B036426CD6; (b) la nota dell’11 aprile 2024, con la quale è stata respinta l’istanza della ricorrente di esclusione delle altre imprese partecipanti; (c) ogni altro atto a quello suindicato comunque connesso e collegato, anteriore e conseguente, ivi inclusi, ove occorre possa, gli atti del procedimento di verifica dei requisiti ex art. 94 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023 dichiarati dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara e i verbali di gara;

nonché (B) per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato;

(C) per il subentro nel medesimo contratto della ricorrente, ove nelle more stipulato, con espressa riserva di articolare in un eventuale distinto giudizio la domanda di risarcimento per equivalente; (D) nonché per l’annullamento della nota della Provincia di Fermo in data 11 giugno 2024 prot. 0010130, trasmessa il successivo 12 giugno nella parte in cui è stata con tale nota respinta l’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2024 in merito alla documentazione prodotta in gara dal Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche soc. coop. soc. e dal raggruppamento temporaneo a costituirsi tra il Faro soc. coop. soc., Medihospes Cooperativa Sociale, la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus s.c.p.a. e Publi-Peas S.r.l.; (E) condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione di tutta la documentazione richiesta dalla Nuova Luce soc. coop. soc. con l’istanza di accesso dello scorso 21 maggio 2024 in merito al Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche soc. coop. soc. e al raggruppamento temporaneo a costituirsi tra il Faro soc. coop. soc., Medihospes Cooperativa Sociale, la Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus s.c.p.a. e Publi-Peas S.r.l.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Fermo, del Comune di Fermo, del Ministero per Gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il PNRR, di Nuova Ricerca Agenzia Res Soc. Coop. Sociale A R.L e di Meding Care Soc. Coop. e;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La cooperativa ricorrente in punto di fatto espone quanto segue.

1.1. Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data 1° febbraio 2024, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo ha indetto, per conto del Comune di Fermo, ente capofila dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale XIX, una procedura aperta ai sensi degli artt. 71, 107, comma 3, e 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 n. 36, avente ad oggetto l'affidamento, per un periodo di 13 mesi, del servizio di assistenza sociosanitaria alla popolazione anziana residente in vari Comuni dell’Ambito n. XIX (il servizio, che prevede l'adozione di dispositivi tecnologici e digitali in grado di assicurare la maggiore prossimità delle prestazioni, è denominato progetto SMART VILLAGE 2.0 ed è finanziato con le risorse PNRR M5C3 - linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”). L’importo è base d’asta era indicato in € 1.360.301,33, oltre a IVA.

Alla procedura hanno partecipato quattro operatori economici, ossia: l’odierna ricorrente Nuova Luce società cooperativa sociale; Il Picchio Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche società cooperativa sociale; il costituendo r.t.i. tra il Faro società cooperativa sociale, Medihospes Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus s.c.p.a. e Publi-Peas S.r.l.; il costituendo r.t.i. tra Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res società cooperativa sociale onlus e Meding Care società cooperativa sociale.

1.2. Consultando la graduatoria provvisoria redatta dalla commissione di gara all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’odierna ricorrente ha appreso di essersi posizionata al quarto posto; tuttavia, ritenendo che nessuno dei tre concorrenti che la precedevano in graduatoria fosse in possesso del requisito di partecipazione di cui si dirà infra, Nuova Luce, con istanza del 9 aprile 2024, ha chiesto alla stazione appaltante di procedere all’esclusione degli altri concorrenti e alla conseguente rideterminazione in suo favore della graduatoria, visto che Nuova Luce possiede invece il requisito de quo.

Tale istanza è stata però respinta dalla S.U.A. con l’impugnata nota dell’11 aprile 2024, fondata sull’assunto per cui, in ragione della natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, il requisito in parola non era necessario.

Pertanto, dopo aver proceduto alla verifica del possesso da parte del primo graduato dei requisiti di partecipazione, la S.U.A. ha adottato il provvedimento di aggiudicazione in favore del r.t.i. capeggiato da Nuova Ricerca.

1.3. In violazione di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non ha messo a disposizione della odierna ricorrente la documentazione amministrativa e le offerte presentate dai tre operatori economici che l’hanno preceduta in graduatoria. Ciò ha costretto essa ricorrente a formulare, in data 21 maggio 2024, apposita istanza di accesso agli atti, che però è stata evasa solo parzialmente e in prossimità della scadenza del termine per impugnare l’aggiudicazione.

2. Ritenendo illegittimo il provvedimento di aggiudicazione e gli atti presupposti, Nuova Luce, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti all’esito dell’acquisizione della documentazione non ancora ostesa dalla S.U.A., ha dunque notificato il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

2a) domanda di annullamento:

- violazione dell’art. 1, commi 52 e ss., della L. 6 novembre 2012 n. 190. Violazione degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Violazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria.

Con questo primo motivo la cooperativa ricorrente evidenzia quanto segue.

Tutti e tre gli operatori economici che la precedono in graduatoria sono privi del requisito di ordine generale dell’iscrizione alla c.d. white list di cui all’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, nonostante tale iscrizione fosse inderogabilmente richiesta in ragione della tipologia di prestazioni oggetto dell’appalto.

Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 52 e ss., della L. n. 190/2012, tutti gli operatori economici che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti relativi a settori che il legislatore ha qualificato “sensibili” (ossia maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose) sono tenuti ad iscriversi (o a presentare tempestivamente la domanda di iscrizione) alla c.d. white list. Tale iscrizione, come è altrettanto noto, è richiesta dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i. anche ai fini della stipula e dell’approvazione dei contratti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetti le attività indicate all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012.

E proprio alla luce di tali disposizioni la giurisprudenza ha chiarito che il sistema della white list costituisce un corpus normativo unitario con le norme del D.Lgs. n. 159/2011, trattandosi in entrambi i casi di misure tese ad anticipare la soglia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato degli appalti pubblici.

In via del tutto conseguenziale, la giurisprudenza afferma che il requisito in parola è previsto ai fini dell’ammissione degli operatori economici alle procedure di gara, il che è a dirsi anche laddove la lex specialis nulla preveda al riguardo, operando in questo caso il principio della eterointegrazione del bando di gara.

Ciò premesso in termini generali, nella specie il capitolato tecnico posto a base della presente gara prevede, fra le prestazioni a carico dell’appaltatore, anche l’attività di “…raccolta dei rifiuti e successivo smaltimento…”, il che è stato confermato dalla S.U.A. anche con il chiarimento n. 3, in cui si dice che “…le attività che possono rientrare nella dicitura "Servizi ambientali di raccolta, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, servizi di gestione dei rifiuti in generale", fermo restando quanto disposto dalle normative di settore in tema di igiene degli ambienti e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell'aggiudicatario, ricadendo in particolare nelle mansioni ordinarie dell'equipe multidisciplinare la cui attivazione è prevista all'art. 4 lett. a)”.

Ma se è così, ne consegue che i concorrenti dovevano possedere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, il requisito dell’iscrizione alla white list, visto che l’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, menziona espressamente, fra gli altri, i “…servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti…”.

Né potrebbe ritenersi, come invece ha sostenuto la Provincia nella nota dell’11 aprile 2024, che nella specie l’obbligo di iscrizione non sussisterebbe sia alla luce del fatto che la raccolta di rifiuti prevista dall’art. 5 del capitolato rappresenta solo un compito accessorio e “marginale” a carico dell’appaltatore, sia perché tali attività sono unicamente funzionali alla cura della casa dell’assistito, per cui non sono annoverabili fra quelle indicate dal citato comma 53.

Quanto al primo profilo, la giurisprudenza e l’A.N.A.C. hanno chiarito che, per verificare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla white list, non deve farsi luogo ad alcuna distinzione “quantitativa” o “qualitativa” fra le prestazioni oggetto di un appalto, per cui non rileva il fatto che nella specie la raccolta dei rifiuti sarebbe una prestazione accessoria.

Quanto al secondo profilo, non può dubitarsi del fatto che le attività principali oggetto del presente appalto producono rifiuti sanitari, i quali, come è noto, debbono essere trattati nel rispetto di specifiche disposizioni di legge (D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254). In questo senso, dunque, l’appaltatore è tenuto a svolgere il servizio secondo le medesime modalità valevoli per le strutture sanitarie pubbliche e private, ergo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rientrano a pieno titolo fra quelle per le quali è imposta l’iscrizione alla white list.

Assodato dunque che tutti i concorrenti alla procedura di gara de qua avrebbero dovuto necessariamente essere iscritti alla white list (o, quanto meno, avrebbero dovuto dimostrare di avere presentato la domanda di iscrizione prima della presentazione dell’offerta), da verifiche effettuate dalla ricorrente è emerso che né i componenti dell’a.t.i. aggiudicataria, né i componenti delle altre due a.t.i. possedevano il requisito in parola, fatta eccezione per due mandanti del r.t.i. Faro (ossia Medihospes Cooperativa Sociale e Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus s.c.p.a.). Tuttavia, poiché non risulta che, in caso di aggiudicazione al r.t.i. Faro, questa parte del servizio sarebbe svolta solo dalle due mandanti, anche con riguardo al r.t.i. Faro va dedotta l’assenza del requisito in parola;

- violazione, sotto altro profilo, dell’art. 1, commi 52 e ss. della L. 6 novembre 2012 n. 190. Violazione degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Violazione del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria.

Con il secondo motivo, Nuova Luce svolge sostanzialmente le medesime censure sin qui esaminate con riguardo ad altre prestazioni previste dal capitolato tecnico, per le quali pure sussisterebbe l’obbligo di iscrizione alla white list. Si tratta, in questo caso, delle attività di “assunzione pasti”, “preparazione pasti” e “acquisto di generi di prima necessità”, le quali sono riconducibili alla categoria “ristorazione, gestione delle mense e catering” di cui all’art. 1, comma 53, let. i-ter), della L. n. 190/2012.

Anche in questo caso vengono richiamate decisioni del G.A. e pronunciamenti dell’A.N.A.C. dai quali dovrebbe desumersi che pure queste attività richiedono l’iscrizione alla white list.

2.b). Per il caso di accoglimento della domanda impugnatoria la ricorrente formula la domanda di subentro, riservandosi di proporre la domanda risarcitoria per equivalente monetario laddove il subentro non fosse disposto dal T.A.R.

2.c). La ricorrente ha proposto altresì domanda di accesso agli atti in corso di causa, domanda che peraltro nel corso del giudizio è divenuta improcedibile (si veda l’ordinanza del Tribunale n. 753/2024).

3. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio la Provincia di Fermo, il Comune di Fermo, il Ministero per gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il PNRR e le componenti del r.t.i. capeggiato da Nuova Ricerca. Le controinteressate hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, mentre nel merito si sono associate alla richiesta della Provincia e del Comune di rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente. Il Ministero non ha svolto attività difensiva.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 ottobre 2024.

DIRITTO

4. La domanda impugnatoria va respinta nel merito, il che esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalle parti private resistenti.

5. In effetti, il Tribunale ritiene di dover condividere nel loro complesso le argomentazioni difensive esposte sia dalla Provincia e dal Comune di Fermo sia dal r.t.i. aggiudicatario, le quali si possono così riassumere:

- le censure articolate da Nuova Luce muovono da una lettura parziale e decontestualizzata della lex specialis, e non tengono conto anzitutto delle finalità del servizio de quo (ossia consentire agli anziani, ed in particolare a quelli che versano in condizioni di disagio, di continuare a vivere nel loro contesto sociale, abitativo e di comunità. Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, dunque, vanno inquadrate alla luce di tali finalità e in effetti il capitolato tecnico prevede un servizio di assistenza domiciliare che consta di una pluralità di interventi volti a sostenere la quotidianità dell’anziano nella propria abitazione;

- in particolare rilevano le mansioni degli operatori socio-sanitari (OSS) che l’appaltatore dovrà adibire al servizio, le quali comprendono le “…attività inerenti il governo della casa: preparazione dei pasti e lavaggio delle stoviglie, raccolta dei rifiuti e successivo smaltimento, lavaggio e successiva stiratura della biancheria e tutto ciò che riguarda la pulizia generale degli ambienti…” (art. 5);

- in tale contesto sia l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia le attività relative alla preparazione dei pasti sono da ricomprendere nel concetto generale di “governo della casa”, essendo esse identiche a quelle che ogni cittadino svolge normalmente a livello domestico, sia personalmente sia avvalendosi di collaboratori domestici. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare, consistono dunque nelle operazioni che quotidianamente tutte le persone compiono nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune e/o dal soggetto che gestisce i servizi ambientali (raccolta differenziata anche “porta a porta”, conferimento presso le c.d. isole ecologiche, etc.). Fra l’altro, queste attività, anche in costanza del servizio per cui è causa, ben possono essere svolte direttamente dall’anziano autosufficiente, mentre l’OSS interviene solo se l’assistito non è in grado di provvedere alla raccolta e/o al conferimento;

- queste attività, evidentemente, non sono quelle che il legislatore della L. n. 190/2012 aveva in mente nel momento in cui ha introdotto il meccanismo dell’iscrizione alla white list, il che è confermato anche dal fatto che la definizione dell’art. 1, comma 53, richiama le pertinenti disposizioni del T.U. n. 152/2006, ed in particolare dell’art. 183 e dell’Allegato B alla Parte Quarta del T.U.;

- fra l’altro il capitolato tecnico della presente gara non stabilisce in che modo l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti debba essere svolta, mentre, come è noto, negli appalti che hanno ad oggetto la gestione dei servizi ambientali il capitolato disciplina minuziosamente le modalità di espletamento del servizio (periodicità della raccolta, tipologia dei contenitori e dei mezzi, etc.);

- non è nemmeno dirimente il richiamo alla disciplina dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, visto che tale disciplina riguarda i rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche o private individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (nella specie si tratta invece di rifiuti prodotti nell’ambiente domestico che derivano o dalle attività di igiene della persona o da interventi di piccola medicazione, i quali, secondo le disposizioni vigenti nei vari comuni, sono di solito conferibili nel c.d. indifferenziato). Fra l’altro, le attività domestiche che generano i rifiuti de quibus possono essere svolte o in prima persona dall’anziano o anche da caregiver privati, e in questi casi nessuno dubita dell’inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 254/2003;

- considerazioni più o meno analoghe possono farsi con riguardo alle attività di “assunzione pasti”, “preparazione pasti” e “acquisto di generi alimentari”, le quali, se inquadrate nell’ottica del presente servizio, non possono in alcun modo essere assimilate alle attività di “ristorazione, gestione delle mese e catering” per le quali opera l’obbligo dell’iscrizione alla white list.

In sostanza, dunque, le prestazioni del presente appalto che secondo parte ricorrente vanno ricondotte nel novero di quelle indicate dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 non sono in realtà inquadrabili fra quelle ritenute “sensibili”, e ciò in quanto esse, nel loro insieme, riguardano il “governo della casa” dell’anziano destinatario del servizio.

In realtà il capitolato tecnico non avrebbe dovuto utilizzare i termini “raccolta” e “smaltimento”, perché ciò crea confusione rispetto alla previsione di cui all’art. 1, comma 53, let. i-quater), della L. n. 190/2012. In effetti, la raccolta e lo smaltimento di cui parla la norma statale sono le operazioni che il gestore dei servizi ambientali (o gli altri soggetti assimilati) svolge nel momento in cui preleva i rifiuti conferiti dai cittadini e dalle imprese e li smaltisce, o trasportandoli in discarica oppure avviandoli ad una delle operazioni di recupero consentite dal T.U. Ambiente. Il capitolato della presente gara si riferisce invece alle operazioni – che, come si è detto, ciascun cittadino compie quotidianamente – di raccolta dei rifiuti nei contenitori domestici e di successivo conferimento sulla pubblica via o presso le isole ecologiche.

Discorso più o meno analogo è a farsi per le attività di preparazione e somministrazione pasti e acquisto di derrate.

5.1. Con specifico riferimento al primo motivo e ai precedenti giurisdizionali richiamati dalla ricorrente va poi osservato che:

- nella vicenda decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10935/2022 l’appalto aveva ad oggetto la gestione di una casa di riposo (il che distingue nettamente quel servizio da quello oggetto del presente giudizio);

- nella controversia definita dal T.A.R. Veneto con la sentenza n. 1127/2023 veniva in rilievo un appalto di lavori (e quindi anche quell’appalto non era in alcun modo assimilabile a quello bandito dalla S.U.A. della Provincia fermana).

5.2. In relazione, invece, al secondo motivo, il Tribunale richiama le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato al § 12.1. della sentenza n. 5628/2024, le quali, mutatis mutandis, sono attagliabili anche al presente appalto.

5.3. Da ultimo va osservato che in casi del genere il concorrente che si sia avveduto (o sia convinto) del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalare ciò alla stazione appaltante (e dunque anche agli altri potenziali concorrenti) ex ante, in modo che: i) l’amministrazione possa eventualmente correggere il bando o il disciplinare; ii) gli altri concorrenti, se ciò è possibile, siano messi in condizione di integrare la domanda di partecipazione e/o l’offerta. Questo perché, come è noto, l’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 impone sia alla stazione appaltante che ai concorrenti di comportarsi secondo buona fede.

In effetti, se è vero che uno degli obiettivi del nuovo Codice degli appalti è di evitare la c.d. caccia all’errore (e dunque la proliferazione di ricorsi molto spesso affidati a censure di ordine meramente formale), al raggiungimento di tale risultato debbono cooperare anche gli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica.

Molto spesso, invece, l’operatore economico che ravvisa una possibile illegittimità della lex specialis si limita a chiedere chiarimenti, anche al fine di precostituirsi un possibile motivo di ricorso da spendere nel caso in cui non risulti aggiudicatario.

Con questo il Collegio non intende in alcun modo accusare la ricorrente di avere agito in mala fede, anche perché non è dato sapere chi è l’operatore economico che aveva formulato il quesito di cui al chiarimento n. 3, ma è certo che la risposta fornita dalla stazione appaltante non dimostra assolutamente che nella specie fosse richiesto il requisito dell’iscrizione alla white list (anche perché il quesito avrebbe dovuto essere formulato in termini chiari, ad esempio con la seguente formula: “ai fini della partecipazione alla gara è necessaria l’iscrizione alla white list?”).

6. Per tutte le suesposte ragioni la domanda impugnatoria va respinta, dal che consegue il rigetto della domanda di reintegrazione in forma specifica (la domanda di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni per equivalente monetario, che pure sarebbe stata passibile di rigetto in conseguenza del rigetto della domanda impugnatoria, è stata solo preannunciata, per cui su di essa non ci si deve pronunciare).

Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, alla luce di pronunce giurisdizionali che, in base ad un giudizio ex ante, hanno potuto indurre la ricorrente a ritenere illegittimo l’operato della stazione appaltante.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio Giuseppe Daniele
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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