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Pubblicato il 07/11/2024
N. 00709/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2024, proposto da S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del RTI con il Prof. Ing. Giovanni Perillo, in relazione alla procedura CIG A042F7E9FC, CUP F52G16000010001, CUP F48H13000010001, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Tecnical S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- degli atti e delle operazioni relativi alla procedura aperta, indetta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi avente a oggetto “l’esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito, prove geotecniche di laboratorio, verifiche in sito e di laboratorio sui materiali costituenti le opere esistenti, analisi ambientale, chimico-fisica e mineralogica, rilievo di sezioni fluviali e misurazioni di portate fluviali funzionali alla progettazione per il completamento delle opere relative allo Scolmatore di piena del fiume Liri a protezione dell’ambito di Isola del Liri e finalizzati alla gestione dei sedimenti ed alla conoscenza del sistema fluviale ai fini delle attività di cui al masterplan per la mitigazione e gestione del rischio a livello di bacino” - CIG: A042F7E9FC – CUP: F52G16000010001; CUP: F48H13000010001 - nella misura in cui, a mezzo degli stessi, è stata disposta l’esclusione del RTI “S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l. (mandataria) - Prof. Giovanni Perillo (mandante)” e, in particolare:
- del verbale n. 5 della Commissione Giudicatrice, relativo alla seduta pubblica del 4 aprile 2024, con il quale è stato rilevato - in relazione alla domanda di partecipazione del RTI “S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente s.r.l. (mandatario)-prof. Giovanni Perillo (mandante)” - “un errore nella corrispondenza del seriale (HEX) della Marcatura Temporale della Busta Economica e quello richiesto all’operatore durante la fase di caricamento della Offerta Tecnica” tale da aver indotto la S.A. a dichiarare l’esclusione del partecipante dalla gara;
- del provvedimento e della comunicazione di esclusione del 15 aprile 2024;
- dell’aggiudicazione della procedura, ove intervenuta;
- della proposta di aggiudicazione ove intervenuta, nonché della graduatoria di gara;
- del diniego tacito di autotutela frapposto dalla S.A. alla richiesta di riammissione avanzata dall’odierno ricorrente,
- di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
- nonché, per quanto di necessità ed in quanto lesivi, della legge di gara e, in particolare, del disciplinare di gara nelle parti in cui all’art. 11 (relativo alle ‘Fasi di presentazione dell’offerta’) prevede che ‘Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico BUSTA ECONOMICA E TEMPORALE’ caricato in questa Fase e all’art. 17 (dedicato al ‘Soccorso istruttorio’) dispone che “l’operatore economico ai sensi dell’articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà: (…) b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”, ove intesi nel senso che ogni e qualsiasi divergenza relativa al numero identificativo della marcatura temporale dell’offerta economica, anche nell’ipotesi in cui vi sia certezza circa l’entità e l’unicità dell’offerta medesima, sia causa di esclusione (automatica) del concorrente, a prescindere dall’univoca identificabilita` dell’offerta stessa;
Con richiesta
- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con il controinteressato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;
- in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata esecuzione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 3 maggio 2024 e depositato presso questa sezione staccata in data 4 luglio 2024, a seguito del provvedimento emanato dal Presidente del TAR del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 47 c.p.a. in data 20 giugno 2024, la società S.I.A. Servizi per Ingegneria e Ambiente S.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “S.I.A.”), in proprio nonché quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo (“RTI”) con il Prof. Ing. Giovanni Perillo, ha impugnato il provvedimento con il quale l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (d’ora avanti, solo “Autorità”) ha disposto la propria esclusione dalla procedura, dalla stessa bandita, finalizzata all’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi avente a oggetto l’«esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito, prove geotecniche di laboratorio, verifiche in sito e di laboratorio sui materiali costituenti le opere esistenti, analisi ambientale, chimico-fisica e mineralogica, rilievo di sezioni fluviali e misurazioni di portate fluviali funzionali alla progettazione per il completamento delle opere relative allo Scolmatore di piena del fiume Liri», nonché gli atti e provvedimenti presupposti, come dettagliatamente indicati in epigrafe.
2. La società ricorrente premette, in fatto:
- di avere presentato istanza di partecipazione alla procedura aperta, gestita telematicamente, avviata dall’Autorità con Decreto Segretariale n. 1062 del 20 dicembre 2023, per l’affidamento dell’appalto sopra descritto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di euro 565.704,53;
- la stazione appaltante procedeva, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 (c.d. “inversione procedimentale”), all’esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti generali di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti;
- all’esito dell’apertura della “BUSTA B”, eseguito il controllo formale della documentazione, la Commissione attribuiva i punteggi alle offerte tecniche pervenute e il RTI ricorrente otteneva la miglior valutazione con un punteggio pari a 90 punti (seguivano “Tecnical S.r.l.” con 85,64 e “Socotec S.r.l.-Tecnolab s.r.l.” con 74,44);
- successivamente, nell’ambito del verbale del 4 aprile 2024, la commissione rilevava, nell’offerta del RTI ricorrente, «un errore nella corrispondenza del seriale (HEX) della Marcatura Temporale della Busta Economica e quello richiesto all’operatore durante la fase di caricamento della Offerta Tecnica», in contrasto con quanto prescritto per la «fase di caricamento della Offerta Tecnica» dall’art. art.11, Fase 2 e Fase 3, del Disciplinare di gara;
- S.I.A. inoltrava immediatamente all’Autorità (con nota del 5 aprile 2024) una comunicazione nella quale precisava come quello rilevato fosse un mero errore materiale, dovuto al caricamento a sistema, nella prima fase della procedura, del seriale presente nello stesso certificato di verifica della marcatura temporale (1daade80510dd0444fb5d11d1ac1f493) e non già del numero seriale (2876e09a284ba6bf), tale comunque da non pregiudicare l’inviolabilità, l’antecedenza, la certezza e l’univocitàà dell’offerta, in ragione della presenza di entrambi i codici nel certificato della marcatura temporale dell’offerta, che allegava alla nota;
- l’Autorità, senza alcuna considerazione delle precisazioni di cui sopra, confermava tuttavia i rilievi della commissione, disponendo l’esclusione della ricorrente in ragione della mancata corrispondenza «del seriale (HEX) della Marcatura Temporale della Busta Economica e quello richiesto durante la fase di caricamento dell’Offerta Tecnica»;
- presentava, quindi, istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione nella quale ribadiva e documentava l’univocità e la certa anteriorità (rispetto all’esame delle offerte tecniche) della formulazione dell’offerta economica presentata in gara al termine di scadenza, evidenziando nuovamente come nel certificato di verifica risultassero entrambi i numeri seriali quali, dunque, codici parimenti riferibili al medesimo documento.
3. In mancanza di alcun riscontro da parte della stazione appaltante ha, dunque, proposto il presente ricorso, lamentando l’illegittimità della disposta esclusione e della presupposta disciplina del disciplinare di gara per i seguenti motivi:
I) «Violazione di legge e dei principi generali in tema di appalti pubblici, gare telematiche e documenti informatici (artt. 21-30 d.lgs. 36/2023; art. 20 d.lgs. 82/2005). Violazione e falsa applicazione delle regole sul soccorso procedimentale e sulle cause di esclusione in relazione agli artt. 10, 94, 95, 101 e 107 d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi di risultato e fiducia, leale collaborazione e trasparenza, buon andamento ed imparzialità (artt. 1, 2, 3, 5 d.lgs. 36/2023). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento, irragionevolezza ed illogicità. Violazione delle regole sul giusto procedimento. Omessa motivazione».
La disposta esclusione sarebbe dovuta all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di un rigido automatismo (espresso nell’esclusione automatica in ragione della mera non corrispondenza tra le indicazioni del codice identificativo della marca temporale), non conforme ai richiamati principi generali; la ricorrente avrebbe, infatti, semplicemente commesso un errore materiale nella indicazione del numero (‘1daade80510dd0444fb5d11d1ac1f493’) preinserito nel portale nella prima finestra temporale, che risulterebbe, comunque, unicamente collegato al numero della marcatura temporale (‘2876e09a284ba6bf’) dell’offerta economica caricata sul server della S.A. successivamente, al momento dell’inserimento dell’offerta economica, così che l’offerta sarebbe comunque munita di univocità ed attendibilità.
La disposta sanzione espulsiva si porrebbe, altresì, in contrasto con la disciplina in materia di documenti informatici e gare telematiche, in quanto irragionevole, sproporzionata e in contrasto con i principi di buona fede e leale collaborazione, oltre che con il principio del risultato, in quanto recante l’esclusione del concorrente sulla base del mero dato esteriore della divergenza tra i due codici inseriti, senza alcun approfondimento in ordine agli elementi valutativi forniti dal concorrente, dai quali emergeva l’evidente innocuità dell’errata compilazione e la conseguente doverosa esperibilità del soccorso procedimentale. L’evidenza dell’errore avrebbe, dunque, dovuto consentire la relativa sanatoria, in applicazione del favor che l’ordinamento riserva alla sostanza sulla forma, sul presupposto della necessità di garantire la massima partecipazione alla gara.
II) «Illegittimità della legge di gara per contrarietà con gli artt. 1, 94, 95, 101 del D.lgs. 36/2023. Violazione delle regole sul giusto procedimento e il soccorso procedimentale. Nullità della legge di gara».
In subordine, dovrebbe ritenersi illegittima la lex specialis (in particolare, gli artt. 11 e 17 del Disciplinare) nella parte in cui, ove effettivamente da intendersi nel senso fatto proprio dalla S.A., le norme richiamate prevedono l’automatica esclusione dell’offerta recante una divergenza tra codici identificativi della marcatura temporale del documento digitale contenente l’offerta che, comunque, non ne pregiudichi l’univoca autenticità consentendo, comunque, di accertarne la coincidenza; tali disposizioni, infatti, contrasterebbero con i principi del soccorso procedimentale, in forza del quale dovrebbero essere consentiti chiarimenti non innovativi sull’offerta nonché la rettifica di errori contenuti nell’offerta senza innovazioni, con la tassatività delle cause di esclusione, buon andamento e trasparenza delle procedure telematiche, reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’Amministrazione, accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, proporzionalità, buona fede e risultato, laddove la concorrenza e massima partecipazione sono funzionali a conseguire il miglior risultato possibile, nel rapporto tra qualità e prezzo, criterio prioritario per l’aggiudicazione dei contratti pubblici.
4. Nel giudizio così introdotto sì è costituita in resistenza l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, depositando documentazione e memoria difensiva.
5. Alla camera di consiglio del 10 luglio 2024, fissata per l’esame della domanda cautelare, è stata disposta, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 16 ottobre successivo.
6. In vista di quest’ultima parte ricorrente ha depositato memoria difensiva nella quale ha ulteriormente argomentato le proprie tesi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza indicata la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione, come richiesto dalle parti.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini e nei limiti di quanto si procede ad esporre. 8.1. Deve, in primo, luogo essere richiamata la normativa speciale della procedura di gara, interamente telematica, disciplinante le fasi di presentazione dell’offerta.
8.1.1. L’art. 11 del Disciplinare di Gara (‘fasi di presentazione dell’offerta’) stabiliva che i concorrenti dovessero procedere all’inserimento, nell’apposita piattaforma, della documentazione richiesta «entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del giorno 01/02/2024 ore 15:00 (…) debitamente firmata digitalmente con marca temporale entro il 31/01/2024 ore 15:00, pena la nullità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura».
8.1.2. Nella parte successiva della stessa disposizione era inoltre stabilito, con riferimento alla «Fase 2 – Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica» che il partecipante avrebbe dovuto «inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta sull’archivio contenente l’offerta economica e temporale. L’archivio relativo all’Offerta Economica e Temporale verrà inviato successivamente, nella finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della documentazione tecnica. Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica e temporale, firmata e marcata entro il termine di scadenza della gara previsto nel Disciplinare, che dovrà essere caricata successivamente sul portale».
8.1.3. Era infine previsto, con riferimento alla «Fase 3-Offerta economica-temporale telematica», che «Al termine del periodo di verifica della conformità della documentazione amministrativa e della valutazione della documentazione tecnica (….) nella finestra temporale che verrà comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema (termine inizio e fine upload offerta economica), le imprese concorrenti dovranno caricare a sistema l’archivio informatico contenente la documentazione relativa all’offerta economica e temporale. Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente Fase 2 - punto 3 dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA E TEMPORALE” caricato in questa Fase».
8.1.4. La lex specialis di gara stabiliva, quindi, una precisa scansione temporale, articolata in più fasi, per il caricamento dell’offerta, con riferimento alla documentazione amministrativa, tecnica nonché all’offerta economica e temporale, da un lato prevedendo tempi diversi per il caricamento delle stesse e, dall’altro, prescrivendo l’apposizione della firma digitale e della marcatura temporale di tutte le distinte parti della documentazione di gara entro il termine perentorio delle ore 15:00 del giorno 31 gennaio 2024, con l’evidente finalità di garantire l’immodificabilità dell’offerta successivamente all’inoltro della prima parte di essa.
8.1.5. La prescrizione-riportata al precedente punto 8.1.3. - inerente la necessaria corrispondenza del numero identificativo della marca temporale del primo e del secondo invio della documentazione deve, dunque, intendersi chiaramente finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo, così come la sanzione espulsiva prevista in relazione all’inadempimento della stessa.
8.2. Nel caso di specie, come rappresentato e documentato da parte ricorrente, quest’ultima ha caricato a sistema, nella prima fase della procedura, quale codice identificativo della marcatura temporale, il numero «1daade80510dd0444fb5d11d1ac1f493», corrispondente al «seriale» presente nella sezione del certificato denominata «dettagli certificato» e non il «numero seriale» (2876e09a284ba6bf) caricato, invece, nella seconda fase, presente nella sezione del medesimo certificato denominata «dettagli marca temporale» con la conseguenza che, stante la mancata corrispondenza dei due codici, come detto prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis di gara, dapprima la commissione, a seguito di segnalazione dell’errore da parte del sistema (nell’ambito del verbale della seduta pubblica del 4 aprile 2024), e, successivamente, la stazione appaltante, recependo gli esiti di quest’ultimo nel provvedimento del 14 aprile 2024, ne hanno disposto l’esclusione dalla procedura.
8.3. Peraltro parte ricorrente, subito dopo il rilievo della commissione, e precisamente in data 5 aprile 2024, ha trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. 4 depositato il 4 luglio 2024) una nota esplicativa, corredata da documentazione, nella quale ha evidenziato come i due codici - tra loro difformi - indicati nelle due distinte fasi di caricamento dell’offerta fossero, in realtà, presenti nello stesso certificato della marcatura temporale (essendo appunto l’uno denominato «seriale» e l’altro «numero seriale»), facendo altresì presente la chiara natura materiale dell’errore nell’indicazione di uno dei due codici nel sistema informatico della gara e la conseguente sicura irrilevanza dello stesso ai fini della certezza dell’apposizione della marcatura temporale all’offerta, in tutte le sue parti, entro il termine perentorio previsto dal Disciplinare, chiedendo pertanto la riammissione alla procedura in applicazione dell’istituto del soccorso c.d. “procedimentale”.
8.4. Rileva il Collegio che alla suddetta nota di precisazioni la società ricorrente ha allegato il rapporto di verifica della marca temporale che riporta i seguenti dati:
- la marca è stata emessa in data 31 gennaio 2024 alle ore 10:14;
- nei «dettagli marca temporale» è riportato il «numero seriale» della stessa, cioè «2876e09a284ba6bf»;
- nei «dettagli certificato» è invece riportato il «seriale» «1daade80510dd0444fb5d11d1ac1f493».
8.5. Tali dati devono, pertanto, ritenersi non solo oggettivamente documentati, in quanto come detto emergenti dal rapporto di verifica allegato dalla ricorrente alla nota trasmessa il 5 aprile 2024, ma altresì in nessun modo contestati dall’Amministrazione, che non risulta neppure averli presi in considerazione prima dell’emanazione del definitivo provvedimento di esclusione.
8.6. Dal citato documento denominato «rapporto di verifica» della marca temporale emerge, quindi, con evidenza che nello stesso sono, invero, presenti due diversi numeri seriali che si distinguono, nella denominazione, solo in quanto uno è denominato «numero seriale», ed è indicato nella sezione «dettagli marca temporale», l’altro «seriale» e contenuto nella sezione «dettagli certificato», con la conseguenza che è del tutto plausibile la commissione di un mero errore materiale nella relativa indicazione.
8.6.1. Né l’Autorità ha - come detto - mai preso posizione, sia nell’ambito del procedimento che del presente giudizio, in ordine alla rilevanza della difforme indicazione degli stessi codici ai fini dell’accertamento dell’apposizione della marca temporale entro il termine perentorio stabilito dal Disciplinare.
8.7. Alla luce delle superiori considerazioni il Collegio reputa, nel caso di specie, evidente non solo che la ricorrente abbia commesso un mero e scusabile errore materiale nell’indicazione del codice in argomento, ma anche che lo stesso non abbia potuto in alcun modo vanificare la ratio sottesa alla prescrizione dell’univocità dello stesso, corrispondente come detto ad assicurare che l’apposizione della marca temporale fosse avvenuta entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare, emergendo oggettivamente – e peraltro senza alcuna contestazione - dal più volte citato rapporto di verifica che la stessa sia stata apposta in data 31 gennaio 2024 alle ore 10:14, dunque nel pieno rispetto del termine medesimo.
8.9. Reputa, pertanto, il Collegio che l’Amministrazione, ricevuta la nota di precisazioni del 5 aprile 2024, avrebbe dovuto esaminare e valutare quanto nella stessa rappresentato dall’odierna ricorrente, in applicazione dei generali principi - invocati nell’ambito del motivo all’esame - di risultato e fiducia, leale collaborazione e trasparenza, buon andamento ed imparzialità di cui agli artt. 1, 2, 3, 5 d.lgs. 36/2023, così che l’omissione di tale attività evidenzia, oltre alla violazione degli stessi, anche la sussistenza dei lamentati profili di difetto di istruttoria e motivazione, nonché la violazione dei principi in punto di c.d. «soccorso procedimentale».
8.9.1. A tale ultimo proposito deve, peraltro, evidenziarsi che, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, la stazione appaltante «per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, può attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità» (Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2024, n. 1307, 21 agosto 2023, n. 7870; in termini, anche id. sez. IV, 22 febbraio 2024, n. 1762, secondo cui «Nelle procedure di gara il soccorso procedimentale deve ritenersi ammesso in relazione all'integrazione della documentazione già prodotta, ma non anche per consentire all'offerente di formare atti richiesti dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, in violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell'offerta, di imparzialità e di par condicio delle imprese concorrenti»; ancora, id. sez. III, 21 agosto 2023, n. 7839 e sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324).
È noto, peraltro, che nei pareri relativi allo schema del Codice degli appalti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 e del “correttivo” di cui al d.lgs. n. 56/2017 resi dall’apposita Commissione speciale (n. 855 del 21 marzo 2016; n. 782 del 22 marzo 2017), il Consiglio di Stato abbia «sottolineato, in relazione all’art. 83, l’opportunità di conservare un “soccorso procedimentale”, nettamente distinto dal “soccorso istruttorio”, in virtù del quale possano essere richiesti, in caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti al concorrente, fermo il divieto di integrazione dell’offerta, laddove i chiarimenti valgono a chiarire la portata dell’offerta», cioè di «quei chiarimenti che, per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto finalizzati a consentire l’interpretazione delle offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con esse assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; 22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. 1487)», ponendosi, peraltro, ciò «in linea con quanto previsto dalla Corte di Giustizia UE che, in tema di soccorso istruttorio in caso di carenze dell’offerta tecnica, ha ritenuto (nella sentenza della Sez. VIII, 10 maggio 2017, nella causa C-131/16 Archus), che una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta» (Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2023 n. 324).
8.9.2. L’esame del rapporto di verifica trasmesso dalla ricorrente e la valutazione dei dati nello stesso riportati, avendo ad oggetto un documento già formato e non modificato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, avrebbe consentito alla stazione appaltante di comprendere la natura dell’errore commesso e, quindi, di non procedere all’esclusione dalla procedura, per ragioni che - alla luce di quanto sopra riferito - ben possono essere definite formalistiche, l’offerta che aveva, invero, ottenuto il miglior punteggio tecnico, senza peraltro in alcun modo alterarne il contenuto o consentirne una modifica postuma.
9. Alla luce delle superiori considerazioni emerge, come detto, la fondatezza delle doglianze sviluppate nel primo motivo di gravame, da ritenersi quindi meritevole di accoglimento e tale da determinare, di per sé, l’accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura non espressamente esaminata, nel rispetto della semplificazione redazionale richiesta, con rifermento alle decisioni inerenti procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, dall’art. 120 comma 5 c.p.a.
10. A ciò consegue l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento indicata in epigrafe e la regressione del procedimento alla fase in cui lo stesso è stato adottato, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, in applicazione dei principi sopra indicati.
11. Le spese sono, infine, regolate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di affidamento indicata in epigrafe.
Condanna l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidando le stesse nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Emanuela Traina |
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Riccardo Savoia |
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IL SEGRETARIO
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