Pubblicato il 05/12/2024
N. 01418/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2024, proposto da Tetris Easy Parking S.r.l., in relazione alla procedura CIG N.D. A03A304D33, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
contro
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;
per l''annullamento
- della comunicazione prot. 0030848 del 14/06/2024 di ESTAR, trasmessa via pec in pari data, recante comunicazione di esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto nella gestione dei parcheggi di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana CIG A03A304D33;
- della comunicazione prot. 0031993 del 21/06/2024 di ESTAR, trasmessa via pec in pari data, recante comunicazione di conferma della esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023;
- della comunicazione prot. 0034138 del 03/07/2024 di ESTAR, trasmessa via pec in pari data, recante comunicazione di conferma della esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023;
- della comunicazione prot. 0034138 del 03/07/2024 di ESTAR, trasmessa via pec in pari data, recante comunicazione di conferma della esclusione della ricorrente ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023;
- del disciplinare di gara relativo alla procedura di gara e dei relativi allegati, laddove intesi nel senso fatto proprio dalla stazione appaltante;
- di tutti i verbali e gli atti della procedura di gara in cui l’amministrazione e la commissione di gara ha proceduto alla esclusione della società ricorrente;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ai precedenti, quand’anche sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Tetris Easy Parking S.r.l., premesso: 1) di aver partecipato alla procedura indetta da Estar per l’affidamento del servizio di supporto nella gestione dei parcheggi di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana; 2) che il disciplinare richiedeva quale requisito speciale di qualificazione l’esecuzione negli ultimi 5 anni di un servizio analogo a quello messo in gara della durata di almeno tre anni anche con contratti non continuativi; 3) di aver indicato, per mero errore materiale, date di svolgimento non corrette per uno dei servizi svolti dichiarando che lo stesso sarebbe iniziato il giorno 1° gennaio 2022 invece del 1° gennaio 2021 e avrebbe avuto termine il 30 giugno 2022 mentre esso era ancora in corso alla data di presentazione della domanda; 4) che tale errore avrebbe determinato un’apparente mancanza del requisito speciale richiesto dalla legge di gara e determinato pertanto la sua esclusione dalla stessa; 5) che nelle fasi successive l’Amministrazione, sebbene più volte sollecitata a rivedere l’esclusione previa dimostrazione del possesso del requisito, avrebbe mantenuto fermo il provvedimento espulsivo. Tutto ciò premesso Tetris Easy Parking impugna l’esclusione per i motivi di cui appresso.
Con la prima censura la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentirle la dimostrazione del possesso del requisito erroneamente dichiarato.
Il motivo è privo di fondamento.
La giurisprudenza del giudice amministrativo di appello ha infatti chiarito che, anche dopo l’entrata della nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 36/2023, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire la integrazione di dichiarazioni del tutto omesse nei documenti allegati alla offerta anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale (Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2024, n.1372; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1540).
I principi di risultato e buona fede di cui il richiamato istituto è espressione vanno infatti contemperati con quello di autoresponsabilità ed efficienza della azione amministrativa dovendosi perciò escludere che a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alle prescrizioni della lex specialis scatti automaticamente l’onere della stazione appaltante di chiedere al concorrente chiarimenti o integrazioni, essendo a tal fine necessario che si palesino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda.
Tali conclusioni non si pongono peraltro in contrasto con la normativa comunitaria.
Questa configura, infatti, l’attivazione della stazione appaltante nei confronti dell’impresa che sia incorsa in errori o omissioni non come un obbligo ma come una facoltà che deve avere di mira il buon andamento della procedura il quale si misura anche in funzione della economia dei suoi tempi e degli oneri burocratici a cui è tenuta l’amministrazione.
Ciò chiarito, nel caso di specie non emergevano elementi che potessero mettere in dubbio l’esattezza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nell’ambito del DOGUE con riguardo alla durata dei contratti indicati per sodisfare il requisito esperienziale richiesto dal bando di gara.
Non appaiono valorizzabili a questo fine né la asserita scarsità dello spazio messo a disposizione dal modulo e nemmeno il fatto che Tetris abbia dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere i requisiti per la corretta fornitura del servizio.
La prima circostanza non è correlata con l’errore commesso che non è consistito nella mancata di dichiarazione di un servizio reso per mancanza di spazio ma nella erronea indicazione delle date di inizio e fine di uno dei contratti che erano oggetto della dichiarazione.
E nemmeno il secondo elemento avrebbe potuto costituire la spia di un possibile errore dal momento che la affermazione effettuata da Tetris in sede di domanda di partecipazione in ordine al possesso dei requisiti per l’esecuzione della commessa non si riferiva alla specifica esperienza professionale richiesta dalla lex specialis ma ai generali requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) punto 2, del D.lgs. n. 81/2008.
Nel motivo viene anche invocata la violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione ma il rilevo non è fondato atteso che la dichiarazione di requisiti insufficienti ai fini della partecipazione alla gara in seno alla procedura equivale al mancato possesso degli stessi che costituisce all’evidenza causa tipizzata di esclusione.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che la Stazione appaltante avrebbe dovuto riammetterla in gara a seguito della dimostrazione del possesso del requisito erroneamente dichiarato.
La censura è priva di fondamento atteso che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di ammettere imprese che non abbiano presentato domande idonee al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina del soccorso istruttorio.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.500 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
Raffaello Gisondi |
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Eleonora Di Santo |
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IL SEGRETARIO
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