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TAR Lazio, sez. V, 3/1/2025 n. 105
Non può essere qualificato come affidamento diretto l'accordo tra la Regione Lazio e ACI per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale

L'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale non può essere qualificato come affidamento diretto atteso che lo stesso non ha ad oggetto, in via diretta, l'attività di riscossione del tributo in questione, né è previsto un corrispettivo ma un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente (ossia una remunerazione tra le parti), con la conseguenza che allo stesso sono applicabili i principi di diritto stabiliti dalla sentenza del CdS, V sez., n. 7785/2024, secondo cui "i compiti affidati all'ACI nella gestione dell'Archivio informatico regionale non rientrano nell'ambito dell'applicazione della Direttiva n. 24 del 2014, e quindi si sottrae… all'applicazione delle norme ad evidenza pubblica. Nella specie, le parti pubbliche dell'Accordo sono tutte titolari dell'obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell'Accordo stesso".

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione
Pubblicato il 03/01/2025

N. 00105/2025 REG.PROV.COLL.

N. 11237/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11237 del 2022, proposto da
Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Andrea Manzi e Nicola De Zan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Automobile Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Guarino e Aureliana Pera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aci Informatica S.p.A. Società con Socio Unico e Laziocrea S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 luglio 2022, n. 588, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 28.7.2022, recante “Tassa automobilistica regionale - Internalizzazione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche e relativa gestione tramite l'applicativo N-STAR. Approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale”; nonchè di tutti gli atti ad essa acclusi o allegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Automobile Club D'Italia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che la società ricorrente, in qualità di operatore dello specifico settore di mercato in questione, ha adito l’intesto T.A.R. chiedendo l’annullamento della delibera della Giunta della Regione Lazio 19 luglio 2022, n. 588, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 63 del 28.7.2022, recante “Tassa automobilistica regionale -Internalizzazione dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche e relativa gestione tramite l’applicativo N-STAR. Approvazione dello schema dell'Accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI avente validità fino al 31 dicembre 2025 per il controllo, la riscossione e la gestione della tassa automobilistica regionale”, nonché di tutti gli atti ad essa acclusi o allegati, deducendo l’illegittimità in quanto atto di affidamento diretto ad Aci, verso corrispettivo (di cui alla tabella n.2 indicata a pagina 15), di servizi afferenti alla gestione della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto), in violazione sia del diritto europeo come interpretato dalla Corte di giustizia UE, Sez. Nona, ord. 30.6.2020 in causa C-618/19, secondo cui “L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale che consente l’affidamento diretto, senza gara, dell’appalto dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica a un ente pubblico non economico che ha il compito di gestire il pubblico registro automobilistico”; sia degli artt. 52 e 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabiliscono che “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali” a soggetti iscritto nell’albo previsto all’art. 53”;

Rilevato altresì che nel costituirsi in giudizio le resistenti hanno di contro evidenziato:

- la Regione Lazio, che la ricorrente aveva già proposto un ricorso apparentemente similare, impugnando la delibera Regione Lazio. n. 872 del 26 novembre 2019 avente ad oggetto “Tassa automobilistica regionale. Prosecuzione del processo di internalizzazione dell'attività amministrativa e dell'archivio tributario. Approvazione schema dell'accordo di cooperazione tra la Regione Lazio e ACI per la gestione della Tassa Automobilistica avente validità dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2022. Autorizzazione alla sottoscrizione”, conclusosi con una sentenza

n.12556, pubblicata in data 20 giugno 2024, di annullamento dell’accordo (relativo al periodo 2019-2022) impugnato per la riscossione delle tasse automobilistiche, in quanto integrante affidamento diretto; che il presente ricorso si differenzia da quello precedente in quanto il nuovo accordo, relativo al periodo 2022-2025, riguarda l’avvio e la realizzazione di una complessa procedura condivisa tra i due enti per la costruzione del nuovo archivio della tassa auto: sistema N-STAR., con la conseguenza che la ricostruzione della fattispecie operata dalla ricorrente non è corretta atteso che non si tratta di un affidamento diretto ma di un Accordo di Cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/1990;

- l’ACI-Automobile Club d’Italia, che la gestione dell’Archivio regionale delle Tasse Automobilistiche, oggetto dell’Accordo di Cooperazione di cui alla delibera impugnata, è cosa ben diversa dal “servizio afferente alla gestione della tassa automobilistica”, in quanto avente ad oggetto esclusivamente la funzione pubblica di gestione di una infrastruttura informatica pubblica di importanza strategica, parte del Sistema Informativo del PRA. Senza tralasciare che la sentenza della Corte di Giustizia citata dalla parte ricorrente riguarda una norma estranea al presente giudizio, in quanto del tutto inapplicabile alla Regione Lazio, ossia l’art. 1 comma 121 della Legge della Regione Campania n. 16 del 2014, nonché una convenzione stipulata tra ACI e Regione Campania di contenuto diverso in quanto “aveva ad oggetto l’affidamento diretto, da parte della Regione Campania all’ACI, dei servizi di gestione e riscossione delle tasse automobilistiche per la durata di tre anni, con un corrispettivo à forfait, nel triennio, di euro 10.485, oltre corrispettivi a misura, rivalutazione Istat ed Iva per quanto dovuta.”

Visto l’art. 74 c.p.a., secondo il quale “Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento […] ad un precedente conforme”;

Tenuto conto che l’atto impugnato ha ad oggetto l’autorizzazione alla stipula del “Nuovo Accordo di cooperazione 2022-2025” di cui all’ALLEGATO A della delibera impugnata, il quale testualmente prevede: “Articolo 3. Caratteristiche dell’Accordo di cooperazione. L’internalizzazione e la gestione dell’archivio tributario delle tasse automobilistiche e la gestione del tributo da parte della Regione Lazio, si fonda su un’attività di cooperazione tra la Regione Lazio ed ACI, con la partecipazione delle relative società in house di informatica, sulla base di un rapporto di equiordinazione tra i due Enti pubblici, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento per il conseguimento dell’interesse pubblico. L’internalizzazione e la gestione dell’archivio tributario delle tasse automobilistiche tramite l’applicativo NSTAR, integrato nel sistema informativo della Regione Lazio, e la gestione amministrativa del tributo, prevede l’attuazione organica delle seguenti fasi, al fine di assicurare, in maniera efficiente ed efficace, la continuità del servizio di riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche regionale (e nazionale) e i servizi resi ai contribuenti: a. la personalizzazione di N-STAR secondo le esigenze della Regione Lazio e la sua integrazione con il sistema informativo della Regione Lazio, esplicitate nell’ambito del tavolo di lavoro tenutosi tra la Regione Lazio ed ACI, con la partecipazione delle rispettive società in house di informatica, nel quale è stato condiviso per macroprocessi, una programmazione delle attività, la cui sintesi è riportata nell’Allegato A, integrato dall’Allegato A1_Matrice RACI, uniti al presente Accordo, nel quale sono individuati ruoli e responsabilità nella gestione operativa dei suddetti macroprocessi sviluppati in collaborazione tra la Regione Lazio ed ACI, ognuno per quanto di competenza, e il cronoprogramma delle attività (Allegato A2); b. la contemporanea, transitoria e unitaria gestione eseguita da ACI, sia dell’attuale sistema informativo utilizzato per la gestione del tributo (SINTA), che del nuovo applicativo N-STAR, fino allo “spegnimento” di SINTA; c. la delicata fase del riversamento dei dati dall’archivio gestito da SINTA a quello gestito da N-STAR e dell’esercizio del parallelo, durante il quale occorrerà verificare se entrambi gli applicativi manifestano lo stesso comportamento al verificarsi dei continui eventi modificativi della base dati; d. lo spegnimento di SINTA ed il passaggio definitivo al nuovo applicativo N-STAR internalizzato per la gestione del tributo; e. l’organica gestione della tassa automobilistica da assicurare durante tutte le fasi di cui ai precedenti punti, che richiede anche il continuo aggiornamento ed allineamento delle rispettive basi dati dell’archivio nazionale ANTA e regionale delle tasse automobilistiche (sia nella versione SINTA, che N-STAR, anche nel periodo transitorio di coesistenza dei due sistemi), che la Regione Lazio ed ACI garantiscono attraverso un’azione pubblica coordinata e complementare tra: 1. le strutture regionali presenti sul territorio, con la relativa organizzazione amministrativa e strumentale; 2. l’organizzazione amministrativa e strumentale di ACI, comprendente anche le Unità Territoriali dell’ACI presenti sul territorio regionale e, in caso di necessità, presenti sull’intero territorio nazionale; 3. le rispettive società in house informatiche; 4. la gestione dell’archivio nazionale ANTA e dell’archivio regionale delle tasse automobilistiche da parte di ACI, anche durante la delicata fase di transizione da SINTA a N-STAR; 5. il proseguimento della digitalizzazione dei processi di gestione della tassa automobilistica […]; Articolo 4 Archivio nazionale della tassa automobilistica (ANTA); Archivio delle tasse automobilistiche della Regione Lazio - Modalità di svolgimento delle attività previste dall’Accordo di cooperazione Aci gestisce l’Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), sul quale vengono integrati i dati provenienti dalle seguenti fonti certificanti a) dal PRA, compresi i dati relativi ai veicoli concessi in noleggio a lungo termine, acquisiti ai sensi dell’art. 51, comma 2 -bis, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 e con le modalità operative stabilite dal DM 28 settembre 2020; b) dalle fonti certificanti costituite dagli archivi regionali delle tasse automobilistiche delle Regioni, delle Province Autonome e dell’Agenzia delle Entrate, per le Regioni la cui tassa automobilistica è gestita da tale Agenzia; c) delle altre fonti previste dal Decreto 25 novembre 1998, n. 418, e svolge una funzione di “orchestrazione” dell’intero sistema di gestione della tassa automobilistica. La gestione dell’archivio mediante il sistema informativo N-STAR internalizzato (e integrato con i sistemi informativi della Regione Lazio) e la gestione del tributo sono riportate nel Disciplinare allegato (Allegato B) predisposto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 51, comma 2-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di cooperazione ed è separatamente sottoscritto, e nei Piani Operativi (Allegato C), ai quali integralmente si rinvia. Nel Disciplinare sono individuati i procedimenti e i processi informatici/amministrativi strumentali alla gestione dell’archivio e della tassa automobilistica, in cooperazione tra la Regione Lazio e ACI attraverso l’applicativo N-STAR; […]. Articolo 7 Regolamentazione dei profili di carattere economico. […]. Ai sensi del presente Accordo, gli oneri di carattere economico da ristorare sono rappresentati dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività amministrative interessate dall’Accordo. Per le attività svolte dalle società in house informatiche, ognuna per il proprio Ente di riferimento, non vengono a determinarsi oneri economici da ristorare tra le parti, in quanto lo svolgimento delle attività istituzionali da parte delle società in house, sono già previste dai relativi piani operativi annuali e finanziate istituzionalmente dalle rispettive pubbliche amministrazioni. Gli oneri da ristorare sono rappresentati dalle spese derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall’Accordo, rese da una delle amministrazioni partecipanti all’Accordo, all’altra. Gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività informatiche di cui al presente Accordo di cooperazione, da ristorare forfettariamente ad ACI, al netto del costo delle licenze a carico della Regione Lazio, sono intesi come importo massimo da corrispondere secondo le voci di spesa riportate” nella Tabella 1 Oneri economici informatici massimi del Nuovo Accordo di cooperazione e nella Tabella 2 – Oneri economici complessivi massimi del Nuovo Accordo di cooperazione. […] Le citate spese sono rendicontate trimestralmente da ACI nei limiti massimi indicati nelle precedenti tabelle, e le stesse verranno corrisposte entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento fiscale”. […] “Tenuto conto dell’azione della Regione Lazio di portare al suo interno le attività amministrative relative alla gestione della tassa automobilistica, attraverso la continuazione del percorso di internalizzazione già da tempo intrapreso, le attività che verranno man mano internalizzate, non saranno più oggetto di rendicontazione da parte di ACI e di ristoro da parte della Regione Lazio”;

Ritenuto, alla luce di quanto testualmente riportato, che nella fattispecie l’Accordo in questione non possa essere qualificato come affidamento diretto e remunerato di un servizio economico atteso che lo stesso non ha ad oggetto, in via diretta, l’attività di riscossione del tributo in questione (e quindi il servizio notoriamente remunerato dai terzi, questo certamente rientrante nel perimetro di vigenza delle regole comunitarie in punto di procedure ad evidenza pubblica), né è previsto un corrispettivo ma un ristoro delle spese rendicontate trimestralmente (ossia una remunerazione tra le parti), con la conseguenza che allo stesso sono applicabili i principi di diritto stabiliti dalla sentenza del Consiglio di Stato, V sez., n. 7785/2024, secondo cui “i compiti affidati all’ACI nella gestione dell’Archivio informatico regionale non rientrano nell’ambito dell’applicazione della Direttiva n. 24 del 2014, e quindi si sottrae… all’applicazione delle norme ad evidenza pubblica. Nella specie, le parti pubbliche dell’Accordo sono tutte titolari dell’obbligo di servizio pubblico la cui regolazione è oggetto dell’Accordo stesso”. Né l’Accordo in questione è sovrapponibile a quello, in precedenza stipulato tra la stessa Regione Lazio e Aci per il periodo 2019-2022, di cui alla sentenza di questa Sezione n. 12556 del 20 giugno 2024, posto che quest’ultimo aveva invece ad oggetto, in via diretta, anche l’attività di riscossione (Articolo 5), per cui si tratta di fattispecie diversa;

Considerato che il rigetto del ricorso, perché manifestamente infondato, impone la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite – liquidate come in dispositivo – in favore di ciascuna delle parti resistenti;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) cadauna, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Leonardo Spagnoletti
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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