|
Pubblicato il 26/02/2025
N. 04257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08602/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8602 del 2020, proposto da Nolimar srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Castaldi, Italo Castaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento assunto il 24.7.2020 dalla Prefettura di Frosinone con il quale è stata emessa un’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 90 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 e, di conseguenza, è stata anche rigettata l’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti - c.d. white list - previsto dalla l. n. 190/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Nolimar srl, con ricorso notificato il 16.10.2020 e depositato il 28.10.2020, ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Frosinone datato 24.7.2020, con il quale è stata emessa un’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 90 e ss. D. Lgs. n. 159/2011 e, di conseguenza, è stata anche rigettata l’istanza di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti - c.d. white list - previsto dalla l. n. 190/2012.
2. In particolare, erano state svolte delle verifiche sulla ricorrente poiché, per un verso, il Gestore Servizi Energetici (GSE) aveva chiesto, in data 19.7.2016, tramite la Banca dati nazionale antimafia, di ottenere il rilascio dell’informazione antimafia nei confronti di parte ricorrente, e, per altro verso, la Nolimar srl aveva avanzato istanza il 16.9.2016 di iscrizione nell’anzidetto elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla l. n. 190/2012.
Dalle risultanze istruttorie complessivamente considerate, secondo la ricostruzione effettuata dalla Prefettura di Frosinone, sarebbe emerso un quadro indiziario tale da far ritenere altamente probabile la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società indicata. Di seguito possono riportarsi gli aspetti valorizzati.
2.1 Innanzitutto, partendo dalla “trama dei rapporti familiari”, è stato rilevato che -OMISSIS-, -OMISSIS- ed amministratore della Nolimar srl, non solo è cugino di -OMISSIS-, quest’ultimo coinvolto, con altri esponenti del c.d. “clan dei Casalesi”, in un procedimento del 2012 della DDA di Napoli, ma è risultato avere rapporti anche professionali con i figli di -OMISSIS-, indagati anch’essi per associazione di tipo mafioso. Peraltro, tra il 2006 e il 2008 è risultato essere stato fermato più volte con il fratello -OMISSIS-, pure quest’ultimo censito in banca dati delle forze dell’ordine per associazione di tipo mafioso.
2.2 Inoltre, quanto all’-OMISSIS-, in data 28.11.2012 risultava essere stato deferito dal Nucleo patrimoniale della Guardia di Finanza di Pescara per violazione dell’art. 353 codice penale (turbata libertà degli incanti) e, in precedenza, era risultato destinatario nel 2007 di un decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, per violazione delle norme in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e, ancora, il 5.11.2013 vi era stata una denuncia a suo carico per violazione del D. Lgs. n. 81/2008 (segnalata dal Gruppo Tutela del Lavoro dei Carabinieri di Napoli).
2.3 Tanto evidenziato sui rapporti familiari e sulla persona di -OMISSIS-, l’amministrazione ha poi sottolineato che lo stesso è risultato titolare anche di altra società, la -OMISSIS- srl, poi divenuta A.C. Costruzioni srl, nei confronti della quale la Prefettura di Latina aveva emesso nel novembre del 2013 un provvedimento interdittivo antimafia, avverso il quale era stato proposto ricorso, però respinto anche dal Consiglio di Stato - Sez. III con sentenza n. -OMISSIS-. Peraltro, il 23.9.2019 la Prefettura di Latina aveva esaminato la richiesta di riesame presentata dall’amministratore -OMISSIS-, che, nel frattempo, aveva provveduto a trasformare la -OMISSIS- in A.C. Costruzioni srl, rigettata dalla Prefettura, questo anche in ragione del procedimento penale n. -OMISSIS- della DDA di Catanzaro (per il quale vi era stata richiesta di rinvio a giudizio il 7.5.2019), in cui era contestato ad -OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore unico e proprietario della -OMISSIS- srl, di aver subappaltato, per il porto di Le Castella, opere ad altre aziende del luogo, non solo senza avere l’autorizzazione dalla stazione appaltante, ma, soprattutto, per agevolare gli interessi dell’ndrangheta, in particolare delle cosche Grande Aracri di Cutro, nonché Area Capicchiano del territorio di Isola Capo Rizzuto.
3. Alla luce degli elementi indicati, l’amministrazione ha ritenuto che nei confronti della società in esame vi fosse un quadro indiziante rivelatore di una qualificata e concreta sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
4. Avvero l’atto impugnato la ricorrente ha mosso plurime censure:
A) “Errata valutazione della posizione della Solimar srl”, poiché la ricorrente, essendo proprietaria e gestrice esclusivamente di una motonave (Motopontone Comar I), di necessario supporto per l’attività nella esecuzione di lavori marittimi e portuali, non ha una struttura di impresa che le consente da sola di eseguire lavori marittimi e portuali per intero, tanto che non ha mai partecipato ad alcuna gara per appalti pubblici; inoltre, per la ricorrente, non sarebbe neppure ipotizzabile alcuna infiltrazione della criminalità organizzata nella stipula di un contratto di nolo macchinari (unico ipotizzabile); in effetti, si tratta di lavori marginali negli appalti, di scarso interesse per le consorterie mafiose;
B) “Insussistenza dei motivi posti a fondamento del provvedimento; errata prospettazione degli stessi; irrilevanza degli argomenti dedotti”, perché l’amministrazione avrebbe posto a base dell’atto impugnato plurime circostanze senza, tuttavia, effettuare alcun controllo sulle stesse; in particolare, non era stato considerato che, quanto al procedimento del 2012 per la violazione dell’art. 353 c.p., l’-OMISSIS- era stato assolto con sentenza n.-OMISSIS- dal GUP presso il Tribunale di Pescara con la formula “per non aver commesso il fatto”; inoltre, nell’atto impugnato era stato riportato che l’-OMISSIS- fosse stato rinviato a giudizio nel 2019 su richiesta della DDA di Catanzaro, quando, invece, al momento dell’emissione dell’atto, vi era stata la sola richiesta di rinvio a giudizio da parte del predetto Ufficio di Procura; ancora, erano state riportate delle frequentazioni dell’-OMISSIS- risalenti nel tempo (tra il 2006 e il 2008, cioè precedenti di almeno dodici anni rispetto al provvedimento gravato), senza attualizzare la posizione del titolare della Nolimar srl; dunque, l’unico elemento davvero rilevante, a detta della difesa, poteva considerarsi esclusivamente l’interdittiva emessa nei riguardi della -OMISSIS- srl;
C) “Infondatezza, erroneità di tutti i rilievi che vengono svolti nella parte qualificata "considerazioni conclusive”, poiché, a fronte di quanto già rappresentato, il provvedimento si sarebbe dovuto considerare privo di motivazione e non supportato da alcun elemento di fatto, concreto e attuale, che potesse fare anche solo ipotizzare la sussistenza dei presupposti, che dettero origine, nel lontano 2013, al provvedimento interdittivo nei confronti di -OMISSIS- srl, da cui hanno avuto inizio i problemi imprenditoriali di -OMISSIS-.
5. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Frosinone, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata in data 2.11.2020, la ricorrente rappresentava, ad ulteriore supporto delle proprie deduzioni, che con sentenza n. -OMISSIS-, emessa il 10.1.2020, -OMISSIS- era stato assolto dal Tribunale di S. Maria C.V., questo con riferimento al procedimento della DDA di Napoli n. -OMISSIS- RGNR.
7. Con ordinanza pubblicata il 12.11.2020 veniva rigetta la richiesta di misura cautelare, atto poi confermato dal Consiglio di Stato.
8. Con memoria del 24.12.2024 la Nolimar srl rappresentava di avere interesse alla decisione e con altra memoria depositata il 12.1.2025 riferiva che per il procedimento istauratosi a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della DDA di Catanzaro era stata emessa una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, questo in ragione del fatto che gli addebiti contestati risalivano, comunque, al 2013.
DIRITTO
9. Prima di analizzare nel dettaglio le censure mosse dalla difesa al provvedimento gravato, appaiono opportune alcune premesse.
In effetti, seppur brevemente, conviene evidenziare i seguenti aspetti.
Innanzitutto, l’informazione antimafia, come ormai ritenuto pure dalla giurisprudenza prevalente (cfr. sul punto A.P. 6 aprile 2018, n. 3), è un provvedimento che ha natura “cautelare e preventiva” (non intendendo punire comportamenti illeciti dell’impresa bensì evitare il rischio di infiltrazione mafiosa e prevenire, quindi, la probabilità che tale infiltrazione si verifichi, con la conseguenza che è estranea all’istituto qualsiasi funzione sanzionatoria o repressiva; dunque, si tratta di una misura che, come sottolineato anche dalla Consulta, non è soggetta ai vincoli che la CEDU detta in relazione alla materia penale; si veda Corte Costituzionale n. 24/2019 ed altre) e rappresenta, come notato da molti, sicuramente la “frontiera più avanzata della prevenzione da contaminazioni mafiose nell’economia legale”.
Proprio in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, la stessa è fondata su elementi fattuali “più sfumati” di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché soltanto sintomatici e indiziari. Elementi, si evidenzi, in alcuni casi “tipizzati dal legislatore” (cfr. art. 84 co. 4 lett. a, b, c ed f D. Lgs. 159/11) e in altre ipotesi più “elastici” (cfr. art. 84 co. 4 lett. d ed e D. Lgs. 159/11, che si riferiscono alla c.d. interdittiva “generica”, poiché il tentativo di infiltrazione non è desunto da elementi tipizzati ma dagli accertamenti disposti dal Prefetto), come naturale che fosse data anche la mutevolezza del fenomeno mafioso. Detto altrimenti, “l’elasticità della copertura legislativa”, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale (ad esempio nella sentenza n. 24/2019), deriva dal fatto che nella prevenzione antimafia lo Stato deve assumere almeno la stessa flessibilità nelle azioni e la stessa rapida adattabilità dei metodi che le mafie dimostrano ormai avere nel contesto economico attuale.
Certo, come sottolineato sempre da più sentenze sull’argomento, questo non significa assolutamente che la valutazione rimessa all’amministrazione si connoti di arbitrio, poiché, per un verso, vi deve pur sempre essere un “pericolo di infiltrazione mafiosa” (pericolo che, quindi, funge non soltanto da fondamento ma anche da “limite” del potere prefettizio) e, per altro verso, questo deve essere desunto da elementi “concreti” ed “attuali”, molti dei quali, laddove non individuati dal legislatore, comunque tipizzati dalla giurisprudenza secondo un sistema di “tassatività sostanziale” (ad esempio i legami familiari, i legami commerciali con imprese già colpite da interdittiva, l’assunzione di dipendenti legati al mondo delle organizzazioni criminali ed altro).
La valutazione dell’amministrazione deve essere supportata da una motivazione accurata che offra un quadro “chiaro, completo e convincente del pericolo di inflitrazione mafiosa per la ditta attenzionata”, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo anzidetto.
L’accertamento, detto altrimenti, deve essere accurato anche e soprattutto per le conseguenze molto gravi che ne derivano. L’informazione, infatti, determina una vera e propria “incapacità giuridica speciale”, tendenzialmente “temporanea” (come emerge dal dettato dell’art. 86 co. 2 D. Lgs. n. 159/11), che dà luogo all’insussistenza della capacità del soggetto di essere titolare di rapporti con la pubblica amministrazione. In effetti, pur non avendo natura penale, incide pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e non solo (art. 1 Prot. addiz. CEDU).
A quanto indicato, si aggiunga, infine, che, proprio a tutela dei diritti anzidetti, il controllo esercitato in questa sede dal giudice non è “estrinseco”, poiché il giudice amministrativo è chiamato ad una “duplice” verifica: 1) deve, innanzitutto, ponderare la sussistenza e la verosimiglianza dei fatti che la prefettura (o altro organo laddove competente) ha ritenuto indicativi dell’infiltrazione; 2) deve apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità trae da questi fatti secondo un criterio che, come indicato, è probabilistico per la natura preventiva e non sanzionatoria della misura in esame.
10. Fatte le premesse di cui sopra, si ritiene, innanzitutto, manifestamente infondata la prima delle censure mosse.
In effetti, già la sola richiesta di iscrizione avanzata dalla Nolimar srl nell’elenco previsto dalla l. n. l. 190/2012 appare incompatibile con l’asserita impossibilità che la ricorrente possa partecipare a gare pubbliche. Né, ancora, rilevante la presunta non appetibilità delle attività svolte per le consorterie mafiose.
11. Passando, invece, all’analisi delle altre doglianze, che, in ragione di quanto indicato, possono essere trattate congiuntamente, si ritiene, nonostante un mancato aggiornamento dell’informativa a quanto accaduto nel processo penale per il reato di cui all’art. 353 c.p. e un’imprecisione sul procedimento condotto dalla DDA di Catanzaro, che l’amministrazione resistente ha adeguatamente motivato il provvedimento oggetto di gravame, basato su un quadro indiziario di particolare gravità che, alla stregua della logica del “più probabile che non”, che informa il diritto amministrativo della prevenzione antimafia, risulta giustificare la valutazione effettuata sulla possibile permeabilità alla mafia dell’impresa ricorrente.
Alla luce di quanto prima indicato nella parte in fatto, non appare, invero, esservi alcun dubbio sulla circostanza che -OMISSIS-, sin dal 2006, anche per i suoi legami familiari, è risultato aver avuto contatti frequenti, oltre a relazioni professionali, con soggetti coinvolti in diversi procedimenti per associazione mafiosa, legame che, a fronte dell’indagine della DDA di Catanzaro, per la quale c’era stata una richiesta di rinvio a giudizio nel maggio del 2019, non risultava, per quanto all’epoca noto all’amministrazione, essere stato interrotto, tanto che anche per la A.C. Costruzioni (ex -OMISSIS- srl) era stato adottato provvedimento analogo dalla Prefettura di Latina in sede di riesame, dopo la conferma nel 2016 da parte del Consiglio di Stato.
In effetti, secondo l’ipotesi di accusa formulata della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, l’-OMISSIS-, nella sua qualità di amministratore unico e proprietario della -OMISSIS- srl, aveva subappaltato ad altre aziende del luogo lavori da eseguirsi presso Le Castella, questo per agevolare gli interessi dell’ndrangheta.
Tale circostanza è stata correttamente valorizzata dalla Prefettura di Frosinone, che, per quanto indicato, ha seguito un percorso logico-deduttivo esente da vizi, non potendosi pretendere che il provvedimento interdittivo debba essere adottato esclusivamente in presenza di certezze probatorie di carattere penalistico raggiunte al di là di ogni ragionevole dubbio, né in base all’accertamento di responsabilità penali.
12. In definitiva, il provvedimento impugnato è stato fondato su plurimi elementi, alcuni anche recenti (elementi da considerarsi, si evidenzi, non atomisticamente ma in chiave unitaria; cfr. di recente Cons. di Stato, sez. III, n. 6566/2024), e, pertanto, per le predette ragioni ed in forza dei principi validi in materia, il ricorso deve essere respinto.
13. Né, per completezza, muta il quadro della situazione quanto rappresentato da parte ricorrente circa l’esito del processo sorto a seguito della richiesta di rinvio a giudizio avanzata della DDA di Catanzaro, perché, da un lato, non è stata prodotta copia della sentenza conclusiva del procedimento al fine di far comprendere cosa è emerso durante il dibattimento, e, soprattutto, dall’altro lato, si tratta di una sopravvenienza rispetto al provvedimento impugnato, che ovviamente potrà rilevare ai fini di un eventuale riesame della posizione della ricorrente, stante, come noto, il carattere soltanto temporaneo e non perpetuo del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 86 comma 2 D. Lgs. n. 159/2011.
14. Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore delle amministrazioni resistenti in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente nonché altre persone fisiche o giuridiche menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
Giovanni Mercone |
|
Michelangelo Francavilla |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL SEGRETARIO
|