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Corte di giustizia europea, Sez. V, 27/2/2025 n. C-517/23
Gli Stati membri possono autorizzare azioni pubblicitarie per l'acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto

Gli Stati membri possono, peraltro, vietare azioni pubblicitarie per l'acquisto di tale tipo di medicinali quando esse offrono buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica nonché di prodotti per la salute e la cura personale


L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che:
- non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti e di pagamenti;
- rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.

L’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

L’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.



Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Edizione provvisoria

 

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

 

27 febbraio 2025 (*)

 

« Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 86, paragrafo 1 – Nozione di “pubblicità dei medicinali” – Articolo 87, paragrafo 3 – Pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – Pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – Buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – Sconti e pagamenti diretti – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafi 2 e paragrafo 4, lettera a) – Restrizione – Giustificazione – Tutela dei consumatori »

 

Nella causa C-517/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 13 luglio 2023, pervenuta in cancelleria il 10 agosto 2023, nel procedimento

Apothekerkammer Nordrhein

 

contro

DocMorris NV,

 

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da K. Lenaerts (relatore), presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, D. Gratsias, E. Regan e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 giugno 2024,

considerate le osservazioni presentate:

        per la Apothekerkammer Nordrhein, da M. Douglas, Rechtsanwalt, e A. Bongers-Gehlert, Rechtsanwältin;

        per la DocMorris NV, da M. Plesser, Rechtsanwalt, A. Robert, avocate, e K. Wodarz, Rechtsanwältin;

        per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente;

        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

        per la Commissione europea, da E. Mathieu, M. Noll-Ehlers e A. Spina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2024,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 1, e dell’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74) (in prosieguo: la «direttiva 2001/83»).

 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Apothekerkammer Nordrhein (ordine dei farmacisti della Renania settentrionale, Germania) e la DocMorris NV, una società di diritto olandese che gestisce una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi, relativamente a una domanda di risarcimento danni presentata da tale società e basata sul fatto che l’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale avrebbe ottenuto ingiunzioni inibitorie provvisorie da parte di un giudice tedesco, le quali sarebbero stata prive di giustificazione sin dalla loro emissione.

 

 Contesto normativo

 

 Diritto dell’Unione

 

 Direttiva 2001/83

 

3        Ai sensi dei considerando 2, 45 e 50 della direttiva 2001/83:

 

«(2)      Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.

 

(...)

 

(45)      La pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere venduti senza prescrizione medica potrebbe, se eccessiva e sconsiderata, incidere negativamente sulla salute pubblica; tale pubblicità, se autorizzata, deve pertanto essere conforme ad alcuni criteri essenziali che occorre definire.

 

(...)

 

(50)      Le persone autorizzate a prescrivere medicinali devono poter svolgere tale compito con assoluta obiettività, senza essere influenzate da incentivi finanziari diretti o indiretti».

 

4        L’articolo 85 quater, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

 

«Fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante i servizi della società dell’informazione, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione, quali definiti nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [GU 1998, L 204, pag. 37], alle seguenti condizioni:

 

(...)».

 

5        L’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:

 

«Ai fini del presente titolo si intende per “pubblicità dei medicinali” qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:

 

        la pubblicità dei medicinali presso il pubblico,

 

        (...)».

 

6        L’articolo 87, paragrafo 3, della medesima direttiva così prevede:

 

«La pubblicità di un medicinale:

 

        deve favorire l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà,

 

        non può essere ingannevole».

 

7        Ai sensi dell’articolo 88, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83:

 

«1.      Gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico dei medicinali:

 

a)      che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica, ai sensi del titolo VI,

 

(...)

 

2.      Possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i medicinali che, per la loro composizione ed il loro obiettivo, sono previsti e concepiti per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza del trattamento, se necessario con il consiglio del farmacista».

 

 

 

 Direttiva 2000/31/CE

 

8        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), è così formulato:

 

«1.      La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

 

2.      La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali sui servizi della società dell’informazione che interessano il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria delle controversie, i ricorsi giurisdizionali e la cooperazione tra Stati membri».

 

9        L’articolo 2 di tale direttiva, alla lettera h), così prevede:

 

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

 

(...)

 

h)      “ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

 

i)      l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

 

        l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;

 

        l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

 

ii)      l’ambito regolamentato non comprende le norme su:

 

        le merci in quanto tali,

 

        la consegna delle merci,

 

        i servizi non prestati per via elettronica».

 

10      L’articolo 3, paragrafi 2 e 4, di detta direttiva così prevede:

 

«2.      Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

 

(...)

 

4.      Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

 

a)      i provvedimenti sono:

 

i)      necessari per una delle seguenti ragioni:

 

        ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;

 

        tutela della sanità pubblica;

 

        pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;

 

        tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

 

ii)      relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

 

iii)      proporzionati a tali obiettivi;

 

b)      prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

 

        chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

 

        notificato alla Commissione [europea] e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti».

 

 Diritto tedesco

 

11      L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiete des Heilwesens (Heilmittelwerbegesetz) (legge sulla pubblicità relativa ai medicinali), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: lo «HWG»), così prevede:

 

«È vietato offrire, annunciare o concedere vantaggi pecuniari e altri omaggi promozionali (prodotti o servizi) o, nel caso dei professionisti del settore sanitario, accettarli, salvo che:

 

1.      tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali siano oggetti di valore trascurabile (...). I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi dell’[Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali)].

 

2.      tali vantaggi pecuniari od omaggi promozionali:

 

a)      consistano in una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato (...)

 

(...)

 

I vantaggi pecuniari o gli omaggi promozionali relativi a medicinali, previsti dalla lettera a), sono vietati ove concessi in violazione delle disposizioni in materia di prezzi applicabili ai sensi della legge sui medicinali (…)

 

(...)».

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

12      La DocMorris gestisce una farmacia per corrispondenza stabilita nei Paesi Bassi, che fornisce a clienti in Germania medicinali soggetti o meno a prescrizione medica.

 

13      Dal 2012 essa ha condotto diverse azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica facenti parte dell’insieme della sua gamma di prodotti.

 

14      L’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale - ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema di prezzi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica in forza dalla normativa tedesca sui medicinali - tra il 2013 e il 2015 ha ottenuto ingiunzioni provvisorie recanti inibitoria di tali azioni pubblicitarie, emesse in sede cautelare, mediante ordinanze, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania).

 

15      In primo luogo, l’8 maggio 2013 il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria in base alla quale, ai clienti della DocMorris che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali, veniva offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione.

 

16      In secondo luogo, il 26 settembre 2013, tale giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che prevedeva un sistema di sponsorizzazione. Quando l’amico di un cliente della DocMorris inviava una prescrizione medica, tale cliente otteneva un buono del valore di circa EUR 150, valido per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione all’Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (automobile club tedesco) a un prezzo ridotto. Detto amico riceveva anche un buono acquisto di EUR 5 per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione medica, nonché prodotti per la salute e la cura personale.

 

17      In terzo luogo, il 5 novembre 2013, detto giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che prevedeva uno sconto immediato di EUR 10 al momento dell’invio di una prescrizione medica.

 

18      In quarto luogo, il 4 novembre 2014, lo stesso giudice ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria mediante la quale, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della DocMorris venivano offerti buoni acquisto di EUR 10 per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione e di prodotti per la salute e la cura personale.

 

19      In quinto e ultimo luogo, il 29 settembre 2015, il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha adottato un’ordinanza che disponeva provvedimenti provvisori nei confronti di un’azione pubblicitaria che, dopo l’invio di una prescrizione medica da parte del cliente, proponeva a quest’ultimo una riduzione del valore di EUR 5 che veniva dedotta direttamente dall’importo della fattura per i medicinali prescritti.

 

20      A seguito della sentenza della Corte del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15, EU:C:2016:776), il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia), con sentenze del 21 e del 22 marzo 2017, ha deciso di annullare quattro di queste cinque ordinanze, mentre quella adottata il 26 settembre 2013, riguardante il sistema di sponsorizzazione, rimaneva valida.

 

21      Dopo l’annullamento di queste quattro ordinanze, la DocMorris ha presentato una domanda di risarcimento danni nei confronti dell’ordine dei farmacisti della Renania del Nord, per il motivo che i provvedimenti provvisori, nell’ambito dei quali le erano state inflitte ammende di importo elevato, erano privi di giustificazione fin dal momento della loro emissione.

 

22      Il giudice di primo grado, ossia il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), ha respinto tale domanda.

 

23      Tuttavia, adito in appello, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con sentenza parziale di merito, ha riformato la sentenza del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), ha accolto la domanda di risarcimento danni presentata dalla DocMorris per un importo di circa EUR 18,5 milioni nonché, in sostanza, la domanda di quest’ultima volta ad accertare un danno supplementare derivante dall’esecuzione dei provvedimenti provvisori, e ha autorizzato la proposizione di un ricorso per cassazione (Revision)  avverso la propria sentenza.

 

24      Pertanto, l’ordine dei farmacisti della Renania settentrionale ha proposto un ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, nel quale mantiene le sue conclusioni dirette al rigetto integrale della domanda di risarcimento danni.

 

25      Il giudice del rinvio osserva che solo due delle azioni pubblicitarie in questione nella controversia di cui è investito - ossia quelle che sono state oggetto delle ordinanze del 5 novembre 2013 e del 29 settembre 2015 - rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, seconda parte di frase, punto 2, prima frase, lettera a), dello HWG e sono, pertanto, lecite, in quanto riguardavano vantaggi pecuniari o omaggi promozionali sotto forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato. Per contro, esso ritiene che le azioni pubblicitarie oggetto delle ordinanze dell’8 maggio 2013, del 26 settembre 2013 e del 4 novembre 2014 non rientrino nell’ambito di applicazione di tale disposizione dello HWG e siano, pertanto, illecite.

 

26      Al fine di garantire un’interpretazione delle disposizioni pertinenti dello HWG conforme alla direttiva 2001/83, il giudice del rinvio si chiede se le azioni pubblicitarie in questione, vertenti sull’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, facenti parte dell’intera gamma di prodotti di una farmacia, rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Riferendosi in particolare alle sentenze della Corte del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764), del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609), e del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA (C-530/20, EU:C:2022:1014), esso si interroga sulla questione se tali azioni rientrino nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva o se, invece, esse mirino unicamente ad influenzare la scelta, da parte del cliente, della farmacia presso la quale acquistare un medicinale soggetto a prescrizione, scelta questa che esula dall’ambito di applicazione della medesima direttiva.

 

27      Nell’ipotesi in cui la direttiva 2001/83 fosse applicabile, il giudice del rinvio si chiede ancora se tale direttiva osti a un’interpretazione delle disposizioni pertinenti dello HWG secondo la quale sono vietate azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, mentre sono autorizzate quelle effettuate mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e di pagamenti diretti.

 

28      Secondo il giudice del rinvio, gli omaggi promozionali sotto forma di buoni acquisto creerebbero un rischio di influenza indebita sul cliente della farmacia di cui trattasi, in quanto siffatte azioni promozionali tendono ad incoraggiare il successivo acquisto di altri prodotti. Tale rischio pregiudicherebbe l’obiettivo di tutela perseguito dalle disposizioni pertinenti dello HWG, che è quello di lottare contro l’automedicazione non critica, il consumo eccessivo e l’uso scorretto dei prodotti terapeutici, che possono essere pericolosi per la salute.

 

29      Per contro, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, le azioni pubblicitarie effettuate mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e di pagamenti diretti sarebbero autorizzate dalle pertinenti disposizioni dello HWG. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se l’autorizzazione di siffatte azioni pubblicitarie sia conforme alla direttiva 2001/83.

 

30      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).

 

2)      In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

 

se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.

 

3)      Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):

 

se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

 Sulla prima questione

 

 Sulla nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83

 

31      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti all’intera gamma di prodotti di una farmacia rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione.

 

32      L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 definisce la nozione di «pubblicità dei medicinali» in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali», inclusa, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico», che non sia espressamente esclusa dall’articolo 86, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 32).

 

33      Poiché la disposizione in esame non opera alcun rinvio al diritto nazionale, tale nozione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima, tenendo conto non soltanto della lettera della disposizione stessa, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 31).

 

34      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che da un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 risulta che la nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, comprende qualsiasi azione menzionata al punto 32 della presente sentenza relativa tanto a un determinato medicinale che a medicinali indeterminati (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 47).

 

35      Peraltro, dal dettato dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 risulta che la finalità del messaggio costituisce la caratteristica essenziale della nozione di «pubblicità dei medicinali» ai sensi di tale disposizione e l’elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione. Laddove il messaggio sia inteso a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, si tratta di pubblicità ai sensi della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 52).

 

36      Per contro, non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, un’azione pubblicitaria diretta a influenzare non già la scelta da parte del cliente di un determinato medicinale, bensì quella, collocata a valle, della farmacia presso la quale detto cliente acquista tale medicinale (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punti 21 e 22, nonché del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 50).

 

37      Ne consegue che, per determinare se un’azione pubblicitaria per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti all’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, occorre stabilire se tale azione sia intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, quand’anche indeterminati, o se essa sia volta unicamente ad influenzare la scelta della farmacia presso la quale il cliente acquisterà i medicinali soggetti a prescrizione medica.

 

38      In particolare, per quanto riguarda azioni pubblicitarie come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, occorre operare, alla luce di quanto precede, una distinzione a seconda che il messaggio pubblicitario sia limitato ai medicinali soggetti a prescrizione medica o che tale messaggio verta anche su medicinali non soggetti a prescrizione.

 

39      Da un lato, si deve ritenere che un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013, secondo la quale ai clienti della DocMorris che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali veniva offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione, dia luogo, in sostanza, a un pagamento. Lo stesso vale per azioni pubblicitarie come quelle oggetto delle ordinanze di tale giudice del 5 novembre 2013 e del 29 settembre 2015, le quali davano luogo a uno sconto o a un pagamento diretto.

 

40      Ne consegue che il messaggio di tali azioni pubblicitarie verte su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, senza concernere altri tipi di medicinali.

 

41      Orbene, non si può ritenere che il messaggio veicolato da dette azioni promuova la prescrizione o il consumo di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione, dal momento che la decisione di prescrivere tali medicinali rientra nell’esclusiva responsabilità del medico. Infatti, come risulta dal considerando 50 della direttiva 2001/83, un medico che prescrive medicinali deve svolgere tale compito con assoluta obiettività e, da un punto di vista deontologico, è tenuto a non prescrivere un determinato medicinale se quest’ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente (v., in tal senso, sentenza del 22 aprile 2010, Association of the British Pharmaceutical Industry, C-62/09, EU:C:2010:219, punto 40). Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, quando il paziente riceve una prescrizione medica, l’unica scelta che gli resta da compiere, per quanto riguarda il medicinale soggetto a prescrizione, è quella della farmacia presso la quale acquisterà tale medicinale.

 

42      Ne consegue che le azioni pubblicitarie menzionate al punto 39 della presente sentenza riguardano la scelta della farmacia presso la quale il paziente acquista un medicinale soggetto a prescrizione medica, sicché tali azioni non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punti 21 e 22).

 

43      Dall’altro lato, un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) del 26 settembre 2013 non verte unicamente su medicinali soggetti a prescrizione medica, ma riguarda anche altri prodotti, in particolare medicinali non soggetti a prescrizione. Infatti, detta azione prevedeva un sistema di sponsorizzazione, in base al quale, nel caso in cui l’amico di un cliente della DocMorris avesse inviato una prescrizione medica, tale cliente avrebbe ricevuto un buono per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione all’automobile club tedesco a un prezzo ridotto, mentre al suo amico sarebbe stato offerto un buono acquisto per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione, nonché prodotti per la salute e la cura personale. Lo stesso vale per un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza di detto giudice del 4 novembre 2014, che prevedeva anch’essa che, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della DocMorris venissero offerti buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione, nonché di prodotti per la salute e la cura personale.

 

44      Pertanto, a differenza delle azioni pubblicitarie menzionate al punto 39 della presente sentenza, quelle menzionate al punto precedente incoraggiano l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica. In assenza dell’obbligo di ricorrere a un medico prescrivente, il destinatario dei buoni acquisto, attirato dal vantaggio economico offerto da tali buoni, può utilizzarli per procurarsi a prezzo ridotto medicinali non soggetti a prescrizione.

 

45      Occorre constatare che, promuovendo il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica, tali azioni pubblicitarie rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

46      Tale constatazione non è messa in discussione dal fatto che i buoni acquisto offerti nell’ambito delle azioni pubblicitarie menzionate al punto 43 della presente sentenza possano essere utilizzati anche per l’acquisto di prodotti diversi dai medicinali non soggetti a prescrizione medica, quali prodotti per la salute e la cura personale, prodotti questi che possono quindi essere considerati anch’essi interessati da tali azioni pubblicitarie.

 

47      In primo luogo, la Corte ha già dichiarato che rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, azioni pubblicitarie che incoraggiano l’acquisto di medicinali menzionando una vendita combinata con quella di altri prodotti venduti da una farmacia (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punti 53 e 54).

 

48      In secondo luogo, dal considerando 2 della direttiva 2001/83 risulta che lo scopo principale di quest’ultima è quello di assicurare la tutela della sanità pubblica. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, in considerazione dei rischi che possono essere collegati ad un uso eccessivo o sconsiderato di medicinali non soggetti a prescrizione medica (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 40).

 

49      Occorre infatti sottolineare il carattere molto particolare dei medicinali, i quali si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per via dei loro effetti terapeutici. Tali effetti terapeutici implicano che, se i medicinali sono assunti senza necessità o in modo scorretto, essi possono nuocere gravemente alla salute senza che il paziente sia in grado di prenderne coscienza al momento della somministrazione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 41).

 

50      Orbene, lo scopo principale di assicurare la tutela della sanità pubblica sarebbe in larga parte compromesso se l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 fosse interpretato nel senso che un’azione pubblicitaria volta a promuovere l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, e, pertanto, sfugge ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previsti da tale direttiva in materia di pubblicità, quando il messaggio di tale azione pubblicitaria riguardi anche prodotti diversi dai medicinali.

 

51      In terzo luogo, dato che la nozione di «pubblicità dei medicinali» è definita all’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 in modo molto ampio, tale nozione ricomprende le azioni pubblicitarie che si rivolgono al cliente di una farmacia e che, attraverso un sistema di sponsorizzazione, sono intese a promuovere il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica da parte di un amico di tale cliente. Infatti, poiché la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico» è, conformemente alla formulazione di tale disposizione, una forma di «pubblicità dei medicinali», quest’ultima nozione ricomprende le azioni pubblicitarie che cercano di far ritrasmettere il messaggio da esse veicolato tra i membri di tale pubblico.

 

52      In quarto luogo, occorre distinguere l’azione pubblicitaria che istituisce un sistema di sponsorizzazione, oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) del 26 settembre 2013, da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, EU:C:2021:609). Tale causa riguardava un’azione pubblicitaria condotta da una farmacia sotto forma di gioco a premi che consentiva ai partecipanti di vincere oggetti di uso corrente diversi da medicinali, subordinando la partecipazione a detto gioco all’invio di un ordine per un medicinale soggetto a prescrizione medica. Pertanto, il messaggio dell’azione pubblicitaria di cui trattavasi in detta causa non riguardava affatto medicinali non soggetti a prescrizione.

 

53      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, l’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 è illecita, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, dal momento che una siffatta azione pubblicitaria offre ai clienti di una farmacia che inviano la loro prescrizione medica e partecipano a un controllo dei medicinali un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

 

54      Tuttavia, dal punto 42 della presente sentenza risulta che una siffatta azione pubblicitaria non rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.

 

55      In tali circostanze, occorre ulteriormente verificare se una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, che vieta detta azione pubblicitaria, non sia comunque incompatibile con altre disposizioni del diritto dell’Unione.

 

56      Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione di una disposizione specifica del diritto dell’Unione, una siffatta circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o no nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punto 23).

 

57      A tal riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta chiaramente se l’azione pubblicitaria menzionata al punto 53 della presente sentenza sia effettuata unicamente mediante supporti fisici (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punto 26) o se, per contro, essa sia effettuata in modo multiforme, sia attraverso il sito Internet della farmacia interessata sia mediante supporti fisici [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764, punto 48].

 

58      Nella prima ipotesi, dal momento che l’obiettivo finale di tale azione pubblicitaria è la promozione della vendita di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, occorre fare riferimento alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punti 31 e 32).

 

59      Nella seconda ipotesi, enunciata al punto 57 della presente sentenza, poiché l’azione pubblicitaria viene svolta anche per via elettronica, essa rientra nell’«ambito regolamentato», ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31, dal momento che tale azione mira, nel suo insieme, e indipendentemente dal procedimento con cui viene concretamente effettuata, ad attirare potenziali consumatori verso il sito Internet della farmacia interessata e a promuovere la vendita dei suoi prodotti online [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, EU:C:2020:764, punto 55].

 

60      Occorre pertanto esaminare se l’articolo 34 TFUE e le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieti un’azione pubblicitaria mediante la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

 

 Sull’articolo 34 TFUE

 

61      Secondo costante giurisprudenza della Corte, il divieto delle misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, sancito dall’articolo 34 TFUE, riguarda qualsiasi provvedimento degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenze dell’11 luglio 1974, Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776, punto 22, e del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punto 34).

 

62      A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che una disposizione nazionale come l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dello HWG, sulla quale si fonda il divieto di azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 e che mira a disciplinare l’offerta di vantaggi e altri omaggi promozionali aventi valore pecuniario nel settore della vendita di medicinali, deve essere considerata «disciplinante modalità di vendita», ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punto 37).

 

63      Come risulta dalla sentenza del 24 novembre 1993, Keck e Mithouard (C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905), una siffatta modalità di vendita può tuttavia essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE solo se soddisfa la duplice condizione che, da un lato, essa valga nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, dall’altro, incida in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punti 35 e 38).

 

64      Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, occorre rilevare che, nel caso di specie, lo HWG si applica indistintamente a tutte le farmacie che vendono medicinali nel territorio tedesco, siano esse stabilite nel territorio della Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro (sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609, punto 39).

 

65      Per quanto riguarda la seconda condizione, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la concorrenza sui prezzi può rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per le farmacie per corrispondenza che per le farmacie tradizionali, parametro che condiziona la loro possibilità di accedere direttamente al mercato tedesco e di restarvi competitive (v., in questo senso, sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776, punto 24).

 

66      Nel caso di specie, un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia per corrispondenza che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione mira a stabilire una concorrenza sul prezzo con le farmacie tradizionali.

 

67      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che il divieto di tale azione pubblicitaria, quale prevista dalla normativa tedesca, colpisce maggiormente le farmacie stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania rispetto a quelle che hanno la propria sede nel territorio tedesco, il che potrebbe essere tale da ostacolare maggiormente l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali, cosicché un siffatto divieto configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.

 

68      Orbene, un siffatto ostacolo può essere validamente giustificato solo qualora sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776, punto 34)

 

69      A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 7, paragrafo 1, dello HWG è quello di prevenire, al momento dell’acquisto di medicinali, il rischio, anche solo astratto, che i destinatari di una pubblicità siano influenzati in maniera indebita. L’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 pregiudicherebbe tale obiettivo dal momento che, a causa dell’indicazione di una forbice, i destinatari del messaggio pubblicitario potrebbero sopravvalutare l’importo del premio concesso caso per caso.

 

70      Ne consegue che il divieto di tale azione pubblicitaria rientra, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, nella tutela dei consumatori, che costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Vilniaus energija, C-423/13, EU:C:2014:2186, punto 50).

 

71      Da un lato, per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a conseguire l’obiettivo di tutela dei consumatori, si deve constatare che quest’ultima consente di evitare che i consumatori sopravvalutino l’importo del premio. Infatti, il rischio di sopravvalutazione di tale premio può essere significativo per i consumatori che acquistino medicinali ad alto costo o che, affetti da una malattia cronica, debbano acquistarli regolarmente.

 

72      Dall’altro lato, tale normativa non eccede quanto necessario per salvaguardare tale obiettivo, nella misura in cui essa vieta l’azione pubblicitaria oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013 che stabilisce una forbice di livelli di premio, senza che sia portato a conoscenza dei consumatori il metodo di calcolo del premio applicato dalla farmacia interessata. Pertanto, anche un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze del 13 gennaio 2000, Estée Lauder, C-220/98, EU:C:2000:8, punto 27, e del 16 gennaio 2014, Juvelta, C-481/12, EU:C:2014:11, punto 23,) si troverà nell’impossibilità di calcolare l’importo esatto di tale premio.

 

73      Ne consegue che l’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta un’azione pubblicitaria mediante la quale ai clienti di una farmacia per corrispondenza sia offerto un premio di importo compreso tra EUR 2,50 ed EUR 20 per prescrizione medica, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

 

 Sulla direttiva 2000/31

 

74      Occorre rilevare che l’articolo 85 quater, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 dispone che gli Stati membri devono provvedere affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazione conformemente a una serie di condizioni ivi enunciate. Tuttavia, tale obbligo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica mediante tali servizi.

 

75      Ne consegue che, qualora lo Stato membro di destinazione autorizzi una siffatta offerta, come sembra avvenire nel caso di specie, tale Stato membro non può, per quanto riguarda tali servizi, in linea di principio, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro [v., in tal senso, sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C-649/18, EU:C:2020:764, punto 60].

 

76      Nel caso di specie, il divieto di un’azione pubblicitaria, come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013, imposto da uno Stato membro, è idoneo a limitare la possibilità per una farmacia, stabilita in un altro Stato membro, di farsi conoscere presso potenziali clienti in tale primo Stato membro e di promuovere il servizio di vendita dei suoi prodotti online da essa offerta a questi ultimi [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C-649/18, EU:C:2020:764, punto 61].

 

77      Di conseguenza, si deve ritenere che un siffatto divieto comporti una restrizione alla libera prestazione dei servizi della società dell’informazione.

 

78      Ciò posto, in forza dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, gli Stati membri possono, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2 di tal articolo 3, a condizione che essi siano: innanzitutto, necessari al fine di garantire l’ordine pubblico, la tutela della salute, la pubblica sicurezza o la tutela dei consumatori; inoltre, relativi a un servizio della società dell’informazione in concreto lesivo di tali obiettivi o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi, e, infine, proporzionati ai predetti obiettivi [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C-649/18, EU:C:2020:764, punto 63].

 

79      Per quanto concerne le condizioni di necessità e di proporzionalità, previste all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31, occorre tener conto della giurisprudenza relativa agli articoli 34 e 56 TFUE, al fine di valutare la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale di cui trattasi, in quanto tali condizioni si sovrappongono in larga parte a quelle al cui rispetto è assoggettato qualsiasi ostacolo alle libertà fondamentali garantite da tali articoli del TFUE [sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online), C-649/18, EU:C:2020:764, punto 64].

 

80      Pertanto, per le stesse ragioni già esposte ai punti da 70 a 72 della presente sentenza, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta un’azione pubblicitaria come quella oggetto dell’ordinanza del Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) dell’8 maggio 2013.

 

81      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che:

 

        non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica sotto forma di sconti e di pagamenti;

 

        rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.

 

L’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

 

 Sulla seconda questione

 

82      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, occorre ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a uno sconto in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.

 

83      Come esposto ai punti 48 e 49 della presente sentenza, dal momento che la pubblicità dei medicinali può nuocere alla salute pubblica, anche quando riguarda medicinali non soggetti a prescrizione medica, tale pubblicità è oggetto di divieti, condizioni e restrizioni previsti dalla direttiva 2001/83 (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 59).

 

84      Inoltre, tale direttiva ha proceduto ad un’armonizzazione completa nel settore della pubblicità dei medicinali. Di conseguenza, qualora la facoltà di prevedere regole diverse non sia riconosciuta esplicitamente agli Stati membri, gli unici requisiti ai quali questi ultimi possono assoggettare la pubblicità dei medicinali sono quelli fissati da detta direttiva (sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 60).

 

85      Come osservato al punto 45 della presente sentenza, le azioni pubblicitarie oggetto della questione pregiudiziale in esame, benché realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, promuovono soltanto il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione. Ne consegue che, nella misura in cui la loro finalità è quella di promuovere il consumo di quest’ultimo tipo di medicinali, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 non è applicabile ad esse.

 

86      Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie presso il pubblico che promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica, come quelle previste dalla normativa nazionale in questione nel procedimento principale, le condizioni e le restrizioni che limitano l’autorizzazione di principio di tale pubblicità ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 comprendono quelle previste in particolare dall’articolo 87 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 61).

 

87      Pertanto, sebbene in base all’articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia autorizzata, gli Stati membri devono vietare l’inclusione, nella pubblicità presso il pubblico di tali medicinali, di elementi che siano tali da favorire l’uso irrazionale di questi ultimi, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica, conformemente all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela di quest’ultima sancito ai considerando 2 e 45 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 63).

 

88      Al riguardo, l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 esige che la pubblicità favorisca l’uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo nonché senza esagerarne le proprietà, e che non sia ingannevole. Tale disposizione ribadisce la necessità, espressa al considerando 45 di tale direttiva, di impedire qualsiasi pubblicità eccessiva e sconsiderata che possa incidere negativamente sulla salute pubblica (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2007, Gintec, C-374/05, EU:C:2007:654, punto 55).

 

89      Quanto ai medicinali non soggetti a prescrizione medica, la Corte ha già giudicato che il consumatore finale valuta autonomamente, senza l’assistenza di un medico, l’utilità o la necessità di acquistare detti medicinali. Orbene, tale consumatore non dispone necessariamente delle conoscenze specifiche e oggettive che gli consentano di valutarne il valore terapeutico. La pubblicità può quindi esercitare un’influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta di detto consumatore riguardo tanto alla qualità del medicinale che alla quantità da acquistare (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 65).

 

90      Orbene, una pubblicità che svii il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di assumere un medicinale incoraggia l’uso irrazionale ed eccessivo di tale medicinale (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata).

 

91      Nel caso di specie, utilizzando i buoni acquisto di cui trattasi nel procedimento principale, il consumatore può ottenere, a prezzo ridotto, prodotti provenienti da tutta la gamma di prodotti della farmacia interessata, ad eccezione dei medicinali soggetti a prescrizione medica. Il consumatore può, ad esempio, scegliere tra l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione e l’acquisto di altri prodotti di consumo, come i prodotti per la salute e la cura personale. Azioni pubblicitarie, come quelle oggetto della questione pregiudiziale in esame, assimilano quindi i medicinali non soggetti a prescrizione medica ad altri prodotti di consumo offerti da una farmacia.

 

92      Orbene, una siffatta assimilazione può portare ad un uso irrazionale ed eccessivo di medicinali non soggetti a prescrizione (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 68), in quanto dissimula il carattere molto particolare di tali medicinali, i cui effetti terapeutici li distinguono sostanzialmente dalle altre merci. Tale assimilazione svia il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali.

 

93      In tali circostanze, si deve ritenere che, impedendo la diffusione di elementi di pubblicità che incoraggino l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, un divieto come quello previsto dalla normativa di cui trattasi al procedimento principale risponda all’obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2022, EUROAPTIEKA, C-530/20, EU:C:2022:1014, punto 69).

 

94      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.

 

 Sulla terza questione

 

95      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione.

 

 Sulle spese

 

96      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, deve essere interpretato nel senso che:

-       non rientrano nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale disposizione, azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti e di pagamenti;

-       rientrano in tale nozione azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.

L’articolo 34 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che, al fine di tutelare i consumatori, vieta un’azione pubblicitaria con la quale ai clienti di una farmacia stabilita in un altro Stato membro che inviino la loro prescrizione medica e partecipino a un controllo dei medicinali viene offerto un premio pecuniario, senza che sia possibile conoscere l’importo esatto di tale premio.

 

2)      L’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2011/62, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale che vieta azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti, quali medicinali non soggetti a prescrizione.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: il tedesco.

 

 

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