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TAR Lazio, sez. II, 13/3/2025 n. 5299
Sussiste la giuridizione del G.O. per la controversia inerente la richiesta di adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022

In tema di revisione prezzi nei contratti pubblici, le Sezioni Unite nel delineare il confine tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria hanno chiarito che non ogni controversia relativa alla revisione del prezzo rientra automaticamente nella giurisdizione del G.A., dovendosi verificare in concreto se sussista un potere della P.A. che incida sulla determinazione del compenso dovuto all'appaltatore. In breve, se la revisione prezzi è disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell'an e/o del quantum dell'adeguamento, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa. Se, invece, la disciplina della revisione impone un obbligo automatico di adeguamento, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del G.O. Ne consegue che, nel caso di specie, poiché la pretesa della ricorrente non riguarda una revisione prezzi determinata da una clausola contrattuale con margini di discrezionalità per la P.A., ma l'applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge, ossia dall'art. 26 del D.L. 50/2022 (che costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia) non sussiste alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l'attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa.

Materia: appalti / tariffe e prezzi
Pubblicato il 13/03/2025

N. 05299/2025 REG.PROV.COLL.

N. 06762/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6762 del 2024, proposto da
Ravo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Marino, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Gitto, con domicilio digitale come in atti;

per l'annullamento

- del provvedimento Prot. QN 92617 del 07.05.2024 ricevuto dalla ricorrente a mezzo PEC in pari data; - nonché del provvedimento Prot. QN 93712 del 09/05/2024 ricevuto dalla ricorrente a mezzo PEC in pari data, con i quali il Direttore delle Urbanizzazioni Primarie del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di ROMA CAPITALE, rigettava l''istanza di riconoscimento dei maggiori oneri di cui all''art. 26 del D.L. n° 50 del 17 maggio 2022;

- nonché, per quanto d’interesse e ragione, di ogni altro atto, quand’anche non cognito, ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto illegittimo e lesivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui Roma Capitale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle compensazioni prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022 per i lavori eseguiti nell’anno 2022 nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione della rete fognaria della Grande Viabilità, sostenendo che la norma impone l’applicazione dei prezzari aggiornati per gli appalti avviati successivamente alla sua entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2022.

2. Roma Capitale, con i provvedimenti del 7 e del 9 maggio 2024 ha respinto l’istanza della ricorrente sostenendo che:

- il diritto alla compensazione prezzi sorge solo per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;

- ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.L. n. 4/2022, i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta non sono soggetti a compensazione.

3. Ritenendo illegittimi i provvedimenti di diniego, la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, deducendo i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022: la norma imporrebbe l’utilizzo del prezzario aggiornato per tutti gli appalti banditi tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, senza esclusioni basate sull’anno di presentazione dell’offerta.

- Travisamento dei fatti ed eccesso di potere: Roma Capitale avrebbe applicato erroneamente l’art. 29, comma 5, del D.L. 4/2022, che si riferirebbe alle clausole di revisione prezzi ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016, e non alle compensazioni straordinarie dell’art. 26 del D.L. 50/2022.

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo che il meccanismo di compensazione previsto dalla normativa emergenziale non trova applicazione nel caso di specie.

5. All’udienza del 29 gennaio 2025, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’eccezione di difetto di giurisdizione, disponendo la discussione delle parti sul punto. Successivamente, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di revisione prezzi.

7. Le Sezioni Unite (ex multis, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21990), nel delineare il confine tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici, hanno chiarito che non ogni controversia relativa alla revisione del prezzo rientra automaticamente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, dovendosi verificare in concreto se sussista un potere della P.A. che incida sulla determinazione del compenso dovuto all’appaltatore.

8. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che attribuisce al Giudice Amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, deve dunque essere letto alla luce del principio generale secondo cui tale giurisdizione sussiste solo quando la P.A. mantiene una posizione di supremazia rispetto all’appaltatore.

9. La sussistenza di una giurisdizione esclusiva non comporta, invero, l’automatica estromissione della giurisdizione ordinaria. E ciò sulla scorta dello stesso dettato dell’art. 103, comma 1, Cost. e delle indicazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che individua il presupposto della giurisdizione esclusiva nella sussistenza e nell’esercizio, anche in via indiretta, di un potere della parte pubblica (cfr. in primis sent. 6 luglio 2004, n. 204).

10. Per queste ragioni la giurisprudenza del riparto ha escluso che dall’art. 133 comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. possa discendere il conferimento al giudice amministrativo di qualsivoglia controversia relativa alla revisione dei prezzi di contratti pubblici aventi ad oggetto prestazioni ad esecuzione continuata o periodica, dovendosi invece verificare l’esistenza e l’esercizio di un potere.

11. Ne consegue che:

- Se la revisione prezzi è disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an e/o del quantum dell’adeguamento, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

- Se, invece, la disciplina della revisione impone un obbligo automatico di adeguamento, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

12. Nel caso di specie, la pretesa della ricorrente non riguarda una revisione prezzi determinata da una clausola contrattuale con margini di discrezionalità per la P.A., ma l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento prezzi introdotto direttamente dalla legge, ossia dall’art. 26 del D.L. 50/2022.

13. L’adeguamento prezzi previsto dal D.L. 50/2022:

- non è subordinato a una valutazione discrezionale della P.A., ma deve essere riconosciuto d’ufficio, sulla base dei parametri fissati dal legislatore (ossia i prezzari aggiornati);

- non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, ma costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.

14. Di conseguenza, non sussiste alcun potere valutativo della stazione appaltante che giustifichi l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa. Il rapporto tra la ricorrente e Roma Capitale, nella fase esecutiva del contratto, è pienamente paritetico, atteso che la P.A., sussistendo i presupposti previsti dalla legge, è tenuta a riconoscere l’adeguamento nella misura ivi indicata attraverso il rinvio a prezzari prestabiliti senza alcuna discrezionalità.

15. Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che la presente controversia riguarda un diritto soggettivo dell’appaltatore all’adeguamento prezzi e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo essa al giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 del c.p.a

16. Per la natura ed il contenuto della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore

Igor Nobile, Primo Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanna Vigliotti Francesco Riccio
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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