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TAR Campania, Napoli, Sez. V, 13/7/2021 n. 4853
Ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza

Nel sistema introdotto dalla riforma delle farmacie del 2012, il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all'interno della zona astrattamente di pertinenza mentre i titolari di zone continue non hanno altra tutela se non il rispetto della distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri tra esercizi, da misurarsi per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie. A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che, ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza. Pertanto, alla stregua della normativa vigente e della conferente giurisprudenza quale che sia la classificazione del tratto di strada in questione, non può computarsi in tale percorso il tratto di strada non percorribile in sicurezza dai pedoni a causa del transito di auto ad alta velocità e dell'assenza di semafori e/o attraversamenti pedonali.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina
Pubblicato il 13/07/2021

N. 04853/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01770/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia del Sole s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, 37;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Barone, Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Napoli, via Santa Lucia, 81;
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, Maria Cristina Carbone, domiciliataria ex lege in Napoli, piazza Municipio;

nei confronti

Farmacia Cavour s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del decreto della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, di estremi e data sconosciuti, con cui è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia Cavour, corrente in Napoli, alla Piazza Cavour, dal civico 119 al civico 121;

b) della nota della Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare – Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali prot. n. 226630 del 22 marzo 2017, con cui veniva trasmessa la documentazione propedeutica al rilascio dell'autorizzazione alla Regione – U.O.D. Politica del Farmaco;

c) della nota prot. n. 179291 del 6 marzo 2017 del Servizio Statistica – U.O. Toponomastica del Comune di Napoli, con cui si dà atto che il trasferimento avviene nell'ambito territoriale della propria sede farmaceutica;

d) della nota prot. n. 205470 del 14 marzo 2017 della Polizia Locale – U.O. Stella, mercé la quale si sostiene che, in relazione al richiesto trasferimento, sarebbero state mantenute le pregresse caratteristiche e condizioni di distanza;

e) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2018:

a) del decreto della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale D.G. 04 (U.O.D. 6) n. 146 del 22 marzo 2018, con cui è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia Cavour, corrente in Napoli, alla Piazza Cavour, dal civico 119 al civico 121, conosciuto solo a seguito della costituzione in giudizio delle controparti;

b) della nota del Dirigente della U.O.D. 6 Politica del farmaco e dispositivi prot. n. 335353 del 25 maggio 2018;

c) della nota prot. n. 461061 del 21 maggio 2018 del Comune di Napoli – Servizio Promozione e Tutela della Salute e degli Animali;

d) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Farmacia Cavour s.a.s.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 18 maggio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, nonché del D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, e passata in decisione la causa sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, come integrato da motivi aggiunti, è controversa la legittimità del decreto della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, meglio precisato in epigrafe, con cui è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia Cavour, corrente in Napoli, alla Piazza Cavour, dal civico 119 al civico 121.

1.1 A sostegno dell’impugnativa la ricorrente ha dedotto, in un unico articolato motivo, la violazione della normativa di settore, segnatamente dell’art. 1 della L. n. 475/68, degli artt. 190 ss. del d.lgs. n. 285/1992, nonché l’eccesso di potere per più profili, e, in particolare, per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, contraddittorietà e irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta, omessa ponderazione della fattispecie contemplata.

1.2 In estrema e doverosa sintesi, secondo la prospettazione attorea, l’accordato trasferimento della sede farmaceutica in favore della controinteressata sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe rispettata la distanza minima tra farmacie di 200 metri, imposta dall’art. 1, comma 4, della L. n. 475/68, in linea con la ratio stessa della disciplina pubblicistica che regola la dislocazione delle farmacie sul territorio e con conseguente sviamento rispetto al fine tipizzato dalla disposizione, di assicurare una distribuzione delle farmacie sul territorio per bacini di utenza, evitando interferenze concorrenziali a danno della popolazione.

2. Si sono costituite per resistere all’avverso ricorso le amministrazioni resistenti e la controinteressata, che hanno replicato alle censure proposte, chiedendone conclusivamente la reiezione in quanto infondate in fatto e in diritto.

3. All’udienza del 18 maggio 2021, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è infondato.

5. Il punto nodale della controversia attiene alla verifica della legittimità dell’autorizzazione impugnata, essendo controversa la modalità di calcolo utilizzata per attestare, alla stregua del criterio della “via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie”, di cui all'art. 1, c. 4, legge n. 475/1968, il rispetto della distanza minima di oltre duecento metri dalle farmacie più vicine, e, segnatamente, per quanto d’interesse, tra la sede farmaceutica della ricorrente e la nuova sede autorizzata in favore della controinteressata.

Ed invero, secondo la prospettazione attorea, detta distanza minima non sarebbe rispettata nel caso di specie, essendo quest’ultima pari a 177 metri, avuto riguardo al tragitto più breve e alla possibilità, in tesi, di attraversamento perpendicolare della carreggiata che separa le due farmacie, pur in assenza di segnaletica orizzontale e di semafori.

All’opposto, per l’Amministrazione resistente e la controinteressata, il presupposto di fatto contestato dalla ricorrente sarebbe ampiamente verificato, dovendosi calcolare la distanza tra soglia a soglia, ipotizzando il percorso rispettoso delle regole poste dal codice della strada e, dunque, imposto dalla necessità di percorrere l’attraversamento pedonale regolamentato da segnaletica orizzontale più vicino, posto a distanza di 30 metri dalla sede della ricorrente, non essendo possibile l’ipotizzato attraversamento della carreggiata a doppio senso di marcia, al di fuori degli attraversamenti consentiti dal Codice della Strada.

5.1 Tanto precisato in ordine alle opposte tesi, i vizi di illegittimità prospettati dalla ricorrente sono infondati.

5.1.a Ed invero, a mente dell'art. 1, c. 4, legge n. 475/1968, come modificato dall'articolo 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 362,  “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.”.

5.1.b Inoltre l’art. 190, comma 2, del Codice della Strada precisa che “(…) 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.

5.2 Nel sistema introdotto dalla riforma delle farmacie del 2012, il farmacista è sostanzialmente libero di spostare la propria sede all'interno della zona astrattamente di pertinenza mentre i titolari di zone continue non hanno altra tutela se non il rispetto della distanza minima obbligatoria del rispetto dei 200 metri tra esercizi, da misurarsi per la via più breve tra soglia e soglia delle farmacie (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22 maggio 2019, n. 3338; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2375).

5.2.a A tale ultimo riguardo, la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che, ai fini della misurazione della distanza tra le farmacie, il criterio del percorso pedonale più breve previsto dall'art. 1, l. 2 aprile 1968 n. 475 si riferisce al percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza (cfr. T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 14 luglio 2020, n. 911; T.A.R. Lazio, Latina, 6 aprile 2017, n. 229).

5.2.b Ritiene dunque il Collegio, alla stregua della normativa vigente e della conferente giurisprudenza richiamate, che, quale sia la classificazione del tratto di strada in questione, non può computarsi in tale percorso il tratto di strada non percorribile in sicurezza dai pedoni a causa del transito di auto ad alta velocità e dell'assenza di semafori e/o attraversamenti pedonali.

5.3 Nel caso all’esame, come si evince dalla relazione di parte e dalla documentazione prodotta dalle amministrazioni resistenti, in atti, la distanza della via pedonale più breve, tra soglia e soglia, tra la Farmacia ricorrente e quella resistente è di ben 277 mt..

5.3.a La misurazione effettuata dall'Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, risulta coerente con il quadro normativo e giurisprudenziale oramai consolidato in materia, oltre a non apparire irragionevolmente svolta, poiché considera quello che è il percorso più breve tenendo conto degli attraversamenti pedonali, in modo da garantire la sicurezza delle persone.

5.3.b E invero, nel determinare detta distanza, si è del tutto coerentemente considerato il percorso che parte dal ciglio del civico 120 bis, di ingresso della Farmacia controinteressata, fino ad arrivare all’intersezione di Via Stella, che, in assenza di altra possibilità di attraversamento in sicurezza, essendo l’incrocio sprovvisto di strisce pedonali, va percorsa in salita fino ad arrivare alle strisce pedonali poste a circa 30 m dall’intersezione con Piazza Cavour, ove è possibile l’attraversamento in sicurezza, e, dunque, ripercorrendo Via Stella in discesa, è possibile rimettersi in Piazza Cavour fino ad arrivare alla Farmacia ricorrente.

5.3.c Le superiori conclusioni non sono smentite dai rilievi di parte ricorrente, che ha effettuato la sua misurazione indicando attraversamenti pedonali particolarmente pericolosi, perché ad altra densità di traffico veicolare, senza la presenza di semaforo e senza tener conto che a soli mt. 30 è previsto l'attraversamento su strisce pedonali, e che solo quando gli attraversamenti pedonali distano a più di mt. 100, secondo il su richiamato art. 190, comma 2, del Codice della Strada, è possibile attraversare la carreggiata fuori degli attraversamenti pedonali, prestando particolare attenzione.

Peraltro, come affermato nella nota della Polizia Locale di Napoli del 14 marzo 2017 in atti, “dagli accertamenti esperiti in loco è emerso che: essendo la vecchia sede attigua a quella nuova, così come evincibile pure dalla stessa numerazione civica continuativa, sono pertanto mantenute le pregresse caratteristiche e condizioni di distanza, e quindi il soddisfacimento dell'utenza territoriale;”.

5.4 In conclusione il ricorso è respinto.

6. La peculiarità in fatto della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D'Alterio Maria Abbruzzese
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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