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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 21/3/2024 n. 1120
Sulla giurisdizione in caso di domanda di condanna degli amministratori di un comune, ed in via subordinata del comune stesso

Materia: pubblica amministrazione / giurisdizione
Pubblicato il 21/03/2024

N. 01120/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2023 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2023, proposto da


Scaffidi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Valeria Farina in Catania, via Teatro Massimo 34;


contro

-il Comune di Acquedolci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Mignacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Daniele Di Salvo, Salvatore Oriti, Giuseppe Trovato, Calogero Lupica e Filippo Nicolosi, rappresentati e difesi dall'avvocato Emidio Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-Carmelo Orifici, Salvatore Natoli, Calogero Carcione, Giovanna Re, Graziella Pintaudi, Daniela Zingale, Giovanni Fontana, Calogero Calanna, Giuseppe Salerno, Filippo Naro, non costituiti in giudizio;
-Salvatore Barone, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Di Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la condanna

1. di tutte le persone fisiche convenute in forza del disposto di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, o della norma ritenuta applicabile dal Tribunale, a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di Acquedolci complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori;

2. in via surrogatoria delle convenute persone fisiche, condannare il Comune di Acquedolci a pagare in favore dell'istante Società, a titolo di ingiustificato arricchimento, il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori;

3. per l'ipotesi in cui codesto On.le Tribunale ritenga sussistenti tutti i presupposti affinchè possa rienersi instaurato regolarmente il rapporto obbligatorio con il Comune di Acquedolci, condannare quest'ultimo al pagamento del prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva per l'importo complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori;

4. in via subordinata, per l’ipotesi in cui il Tribunale ritenga non essersi ancora verificato l’effetto traslativo della proprietà, condannare il Comune di Acquedolci alla restituzione dell’impianto, nonché al risarcimento, di tutti i convenuti in solido, al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto del mancato sfruttamento economico dell’impianto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acquedolci e di Daniele Di Salvo, Salvatore Oriti, Giuseppe Trovato, Calogero Lupica, Salvatore Barone e Filippo Nicolosi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La Scaffidi s.r.l (già ditta individuale Scaffidi Fonti Santo) – alla luce di quanto esposto in ricorso – è la società alla quale il Comune di Acquedolci, giusta contratto stipulato in data 21 luglio 1986, ha affidato in concessione la costruzione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale e la gestione dello stesso.

La durata della concessione è stata fissata in venti anni, con riserva a favore del Comune, ai sensi dell’art. 9 del citato contratto, del “diritto degli impianti” installati, alla scadenza del rapporto contrattuale, al prezzo di stima stabilito da un tecnico nominato dal Comune d’accordo tra le parti.

Con nota prot. n.1867 in data 18 luglio 2005, il Comune ha comunicato la disdetta del contratto e con relazione tecnica in data 20 luglio 2006 è stato individuato il valore dell’impianto nell’importo pari ad euro 156.784,03.

Con delibera di Giunta Municipale n.31 in data 6 marzo 2007 l’ente esercitava “il diritto di riserva sull’impianto elettrico del cimitero acquistando lo stesso dalla ditta Scaffidi Fonti Santo e per esso dagli eredi subentrati nei rapporti patrimoniali per il prezzo di stima di € 156.784,03”, senza tuttavia indicare i mezzi per far fronte al relativo impegno di spesa.

In data 5.10.2007, l’impianto è stato consegnato al Comune, che ha iniziato a gestirlo autonomamente.

Con delibera in data 18 aprile 2008 il Consiglio Comunale proponeva di adottare le necessarie determinazioni al fine di definire i rapporti contrattuali con la ditta Scaffidi srl, e deliberava “di prevedere l’assunzione di un mutuo, nel caso in cui non fosse possibile reperire diversamente le necessarie risorse finanziarie”.

Nonostante i predetti atti della Giunta e del Consiglio, e nonostante il Comune avesse ricevuto in consegna l'impianto di illuminazione, nessuna somma è stata corrisposta alla società ricorrente.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, la Scaffidi s.r.l. ha, quindi, chiesto al Tribunale di Patti-Sezione distaccata di Sant’Agata di Militello, di voler ingiungere al Comune il pagamento del suddetto corrispettivo, ma il Tribunale – pur riconoscendo che il Comune avesse formalmente esercitato la facoltà di riscatto degli impianti con la deliberazione di GM n.31 del 6 marzo 2007 – con decreto in data 8 gennaio 2009 ha respinto il ricorso, attesa l’inesistenza di un impegno di spesa sorretto da concreti ed attuali mezzi economici per soddisfarlo.

In particolare, ha chiarito il Tribunale: “-che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 (art. 191, comma 1 del d.lgs. n. 267/00); - che nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1,2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconducibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura (art. 191, comma 3 del citato testo unico);” concludendo “che, pertanto, in assenza di una deliberazione idonea giuridicamente a far sorgere un rapporto obbligatorio tra il privato ricorrente e l’amministrazione comunale, il ricorso non può non andare incontro al rigetto”.

Con atto di citazione del 16 marzo 2009, la Scaffidi s.r.l. ha, quindi, proposto un giudizio dinanzi al Tribunale di Patti per la condanna di tutte le persone fisiche convenute (amministratori e funzionari del Comune di Acquedolci) contrattualmente obbligate, in forza del disposto di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, nei confronti della società a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori ed, in via meramente subordinata, per il caso in cui il Tribunale avesse ritenuto regolarmente instaurato il rapporto obbligatorio con il Comune, ha chiesto la condanna di quest’ultimo.

Con sentenza n. 751/2022, pubblicata il 27 ottobre 2022, il Tribunale di Patti ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed affermato la sussistenza, in materia, della giurisdizione amministrativa.

Con ricorso proposto in questa sede – notificato il 27 gennaio 2023 e depositato il 10 febbraio 2023 – la Scaffidi s.r.l. ha riproposto le stesse censure e richieste già formulate innanzi al giudice ordinario, chiedendo, più in dettaglio:

“1.- Ritenere e dichiarare tutte le convenute persone fisiche, in forza del disposto di cui all’art. 191 D. Lgs. n. 267/2000 o della norma ritenuta applicabile dal Tribunale, contrattualmente obbligate nei confronti della Società attrice a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di Acquedolci e, per l'effetto, condannarle solidalmente ovvero in subordine per quanto di rispettiva spettanza al pagamento dell'importo complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231/2002 ovvero in via subordinata in misura pari al tasso legale ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto (ossia dalla data delle deliberazioni di G.M. del 6 marzo 2007 o di C.C. di Acquedolci del 18 aprile 2008 ovvero dalla data di consegna dell'impianto 5 ottobre 2007 o, ancora, dalle richieste di pagamento inoltrate al Comune dalla Società attrice 16.04.2007 o da quanto ritenuto giusto dal Tribunale) fino all'effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa dell’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa.

2.- In via surrogatoria delle convenute persone fisiche condannare anche il Comune di Acquedolci in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'istante Società, a titolo di ingiustificato arricchimento, il prezzo di stima dell'acquisito impianto elettrico del cimitero comunale per l'importo complessivamente pari ad € 156.784,03, oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D.lgs. n. 231/2002, ovvero in via subordinata in misura pari al tasso legale, ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto come indicato al paragrafo precedente fino all'effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa del presente atto, dell’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa; mentre, per la parte di corrispettivo ritenuto non riconoscibile a titolo di ingiustificato arricchimento, condannare direttamente le convenute persone fisiche.

3.-Per l'ipotesi in cui codesto On.le Tribunale ritenga sussistenti tutti i presupposti affinchè possa ritenersi instaurato regolarmente il rapporto obbligatorio con il Comune di Acquedolci, condannare quest'ultimo al pagamento del prezzo di stima dell’impianto di illuminazione votiva per l'importo complessivamente pari ad € 156.784,03, che oltre agli interessi moratori nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002 ovvero, in via subordinata in misura pari al tasso legale alla rivalutazione monetaria dal dovuto come indicato ai paragrafi precedenti fino all'effettivo soddisfo secondo quanto chiesto nella narrativa dell ’atto di citazione e negli atti successivamente depositati e in corso di causa.

4.- In via subordinata, per la non temuta ipotesi che codesto Ecc.mo Tribunale, per qualsivoglia ragione, ritenga non essersi ancora verificato l'effetto traslativo della proprietà dell'impianto di illuminazione votiva e comunque ritenga di non accogliere le conclusioni prima formulate, si chiede di condannare il Comune di Acquedolci alla relativa immediata restituzione, nonché, altresì, di condannare in favore della Scaffidi s.r.l. tutti i convenuti in solido o chi di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per effetto del mancato sfruttamento economico dell'impianto. Tali danni saranno pari agli importi che sarebbero stati incassati dalla Società istante per ogni anno dal momento in cui è stata adottata la delibera del Comune di consegna dell’impianto (6 marzo 2007) oppure, in subordine, dalla data di consegna dell’impianto al Comune di Acquedolci (5 ottobre 2007) o dal diverso momento riconosciuto giusto dal Tribunale fino a quando sarà effettivamente restituito l’impianto, oltre interessi moratori nella misura fissata dal Dec. Legislat. 231-2002 o, in subordine, al tasso legale, e rivalutazione monetaria.”

Il Comune di Acquedolci, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, ribadendo che, in applicazione dell’art. 191 TUEL, nessun rapporto obbligatorio può dirsi sorto nel caso di specie tra la ricorrente e il Comune, ai fini della controprestazione, ma soltanto tra il privato fornitore e gli amministratori dell’ente locale.

Si sono costituiti in giudizio anche gli amministratoti persone fisiche, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso, confutando le censure contenute in ricorso.

All’udienza del 28 febbraio 2024, la causa è stata posta in decisione.

Il Collegio ritiene, preliminarmente, di dover verificare se effettivamente tutte le domande proposte ricadano nell’ambito della giurisdizione amministrativa, e la risposta al quesito deve essere parzialmente negativa, alla luce delle seguenti considerazioni.

1.- La controversia è promossa dalla ricorrente, in via principale, contro gli amministratori dell’ente, persone fisiche, per ottenere da queste il pagamento dell’importo pari ad € 156.784,03, oltre interessi, corrispondente al prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale di Acquedolci.

2.- Nessuna contestazione è stata mossa dalla ricorrente nei confronti del rapporto concessorio o della sua cessazione, nè tantomeno è stata contestata la legittimità delle deliberazioni della G.M. del 6 marzo 2007 o del C.C. di Acquedolci del 18 aprile 2008.

3.- La domanda (cfr n.1) proposta dalla ricorrente nei confronti delle persone fisiche, ritenute contrattualmente obbligate in applicazione dell’art. 191 TUEL, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett c) cod. proc. amm. in quanto involge una pretesa del privato nei confronti di un altro privato che nulla ha a che fare con il rapporto concessorio e che, certamente, non suppone la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione che lasci configurare posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo; al contrario, ritiene il Collegio che la società ricorrente vanti - in tesi - una posizione di diritto soggettivo alla corresponsione del credito sorto ex art. 191 TUEL nei confronti dei funzionari e amministratori resistenti.

4. - Lo stesso deve dirsi per la domanda (cfr sub 2) di ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 c.c.), proposta dalla ricorrente nei confronti del Comune “in via surrogatoria delle persone fisiche convenute”, in quanto la giurisdizione sulle azioni di indebito arricchimento spetta al giudice ordinario, trattandosi di istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo perfetto anche quando parte sia una pubblica amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 novembre 2010, n.23284; C.d.S., sez. V, n.498/2015).

5. Per quanto attiene alla domanda sub. 3, proposta dalla ricorrente “per l'ipotesi in cui codesto On.le Tribunale ritenga sussistenti tutti i presupposti affinchè possa ritenersi instaurato regolarmente il rapporto obbligatorio con il Comune di Acquedolci”, ed avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento del prezzo di stima dell’impianto, ritiene il Collegio che nemmeno essa rientri nella giurisdizione esclusiva di questo giudice in quanto, sotto detto profilo, la controversia è limitata alla sola individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il corrispettivo dell’impianto (amministratori o Comune), non avendo mai il Comune concedente contestato l’an o il quantum della pretesa del concessionario.

Pertanto, con riferimento alle domande sub. 1, 2 e 3, non vertendosi in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo previste dall’art. 133 c.p.a. (nemmeno in quelle di cui alla lettera c), ad avviso di questo giudice, le stesse sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.

6.- Per quanto riguarda infine la domanda sub 4), proposta dalla ricorrente in via subordinata, avente ad oggetto l’azione proposta nei confronti del Comune di restituzione dell’impianto, nonché di risarcimento del danno subito per effetto del mancato sfruttamento economico di questo, il Collegio ritiene sussistente la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett c) c.p.a., ma non può che sospendere il giudizio in attesa della decisione sul proposto regolamento di giurisdizione ed, eventualmente, delle ulteriori fasi del giudizio, in quanto vanno prima scrutinate le domande principali.

7. - Dunque, tenuto conto della precedente sentenza del Tribunale di Patti n. 751/2022, che ha individuato il giudice amministrativo quale giudice munito di giurisdizione in ordine alla tematica in esame, il Collegio ritiene di dover sollevare d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11 co. 3, del c.p.a..

Appare utile specificare al riguardo che non sussiste alcuna preclusione temporale in ordine al rilievo sulla questione di giurisdizione, dato che il Collegio è investito per la prima volta del merito del ricorso ex art. 71 c.p.a..

Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che in relazione alla pretesa azionata dal ricorrente (in relazione alle domande sub. 1, 2 e 3) debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, sollevando d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., il conflitto dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Cassazione, affinché la Corte indichi in via definitiva chi sia il giudice munito.

8. - Consegue che il processo deve essere sospeso in attesa della pronuncia.

9. - Le spese del presente giudizio saranno eventualmente liquidate al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) - solleva d’ufficio il conflitto di giurisdizione di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte Cassazione per la conseguente decisione.

Dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l’immediata trasmissione, a cura della Segreteria, della presente pronuncia e copia di tutti gli atti del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti e le comunicazioni rito.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Ventura Aurora Lento
 
 
 

IL SEGRETARIO


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