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Garante Privacy, 7/3/2024 n. 148
Delibera 7 marzo 2024, recante Approvazione del codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling e accrreditamento dell'Organismo di monitoraggio.

(GU n.73 del 27-3-2024)


Materia: privacy / tutela dati personali

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 7 marzo 2024
Approvazione del codice di condotta in  materia  di  telemarketing  e
teleselling  e   accrreditamento   dell'Organismo   di   monitoraggio.
(Provvedimento n. 148). (24A01602)
(GU n.73 del 27-3-2024)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI
 
  Nella riunione odierna  alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (di seguito, «regolamento»);
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  di  seguito  il  «Codice»)
come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679»;
  Visto l'art. 40 del regolamento che prevede che le  associazioni  e
gli altri organismi  rappresentanti  le  categorie  di  titolari  del
trattamento  o  responsabili  del   trattamento   possano   elaborare
(modificare o prorogare) codici di condotta destinati  a  contribuire
alla corretta applicazione del regolamento in  specifici  settori  di
attivita' e in  funzione  delle  particolari  esigenze  delle  micro,
piccole e medie imprese, e che tali codici  devono  essere  approvati
dall'autorita' di controllo competente;
  Visto il considerando 98  del  regolamento  che  prevede  che  tali
codici possono calibrare gli obblighi del titolare del trattamento  e
del responsabile del trattamento, tenuto conto dei potenziali  rischi
del trattamento per i diritti e le liberta' degli interessati;
  Viste le «Linee  guida  1/2019  sui  codici  di  condotta  e  sugli
organismi di monitoraggio a norma del regolamento (UE)  n.  2016/679»
adottate dal Comitato europeo per la protezione di dati  (di  seguito
«Comitato») il 4 giugno 2019, all'esito della consultazione pubblica;
  Considerato che l'art. 41, par.  3,  del  regolamento  prevede  che
l'autorita' di controllo presenti al Comitato uno schema di requisiti
per l'accreditamento dell'Odm, ai sensi del meccanismo di coerenza di
cui all'art. 63 del regolamento;
  Visto il provvedimento del 10 giugno 2020, n. 98 - pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  dell'11  luglio   2020   (di   seguito,
«provvedimento») con il quale il Garante, ai sensi dell'art. 57, par.
1,  lettera  p),  del  regolamento,  ha  approvato  i  requisiti  per
l'accreditamento dell'Odm, tenendo conto delle osservazioni rese  dal
Comitato nel parere adottato il 25 maggio 2020;
  Considerato che l'adesione ad un codice  di  condotta  puo'  essere
utilizzata    come    elemento    di    responsabilizzazione    (c.d.
accountability), in quanto consente di dimostrare la conformita'  dei
trattamenti  di  dati,  posti  in  essere  dai   titolari   e/o   dai
responsabili  del  trattamento   che   vi   aderiscano,   ad   alcune
disposizioni o principi del regolamento, o  al  regolamento  nel  suo
insieme (cfr. cons. 77 e articoli 24, par. 3, e 28,  par.  5,  e  32,
par. 3 del regolamento);
  Considerato che il Garante incoraggia  lo  sviluppo  di  codici  di
condotta per le micro, piccole e medie imprese al fine di  promuovere
un'attuazione effettiva del regolamento, aumentare  la  certezza  del
diritto per titolari e responsabili del trattamento e  rafforzare  la
fiducia degli interessati in ordine alla correttezza dei  trattamenti
di dati che li riguardano;
  Considerato che l'art. 41, par. 1,  del  regolamento  prevede  che,
fatti  salvi  i  compiti  e  i  poteri  dell'autorita'  di  controllo
competente, la verifica  dell'osservanza  delle  disposizioni  di  un
codice di  condotta,  ai  sensi  dell'art.  40  del  regolamento,  e'
effettuata da un Organismo di monitoraggio  (di  seguito,  «Odm»)  in
possesso dei requisiti fissati dall'art. 41, par. 2 del regolamento e
del necessario accreditamento rilasciato a tal  fine  dalla  medesima
autorita', con  la  sola  eccezione  del  trattamento  effettuato  da
autorita' pubbliche e da organismi  pubblici  per  il  quale  non  e'
necessaria l'istituzione di un Odm (art. 41, par. 6 del regolamento);
  Rilevato,  in  tale  contesto,  che  l'obbligo   di   affidare   il
monitoraggio dei codici di condotta a un Odm accreditato non dovrebbe
costituire un ostacolo allo sviluppo di tali strumenti e che, quindi,
va riconosciuto un certo margine di flessibilita'  ai  promotori  dei
codici di condotta nell'applicazione dei requisiti di  accreditamento
fissati dal Garante al fine  di  definire  il  modello  di  Odm  piu'
adeguato a controllarne l'osservanza, fermo restando il  rispetto  di
quanto previsto dal regolamento, dalle linee guida e  dai  pertinenti
pareri del Comitato;
  Considerato che il regolamento e le linee guida del Comitato  sopra
citate, fissano un quadro organico di riferimento per la  definizione
dei   requisiti   che   l'Odm   deve    soddisfare    per    ottenere
l'accreditamento;
  Considerato che l'art. 57,  par.  1,  lettera  q)  del  regolamento
prevede, in particolare, che ciascuna  autorita'  di  controllo,  sul
proprio territorio,  effettua  l'accreditamento  dell'Odm,  ai  sensi
dell'art. 41;
  Rilevato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli  articoli
55 del regolamento e art. 2-bis del Codice, il Garante e' l'autorita'
di controllo competente a  definire  e  pubblicare  i  requisiti  per
l'accreditamento dell'Odm,  nonche'  ad  accreditare  lo  stesso  Odm
nell'esercizio del potere conferitole ai sensi dell'art. 57, par.  1,
lettere p e q), del regolamento;
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Garante  e'
l'autorita' di controllo competente ad approvare i codici di condotta
aventi validita' nazionale nell'esercizio del potere  conferitole  ai
sensi dell'art. 57, paragrafo 1, lettera m), del regolamento;
  Rilevato altresi' che il Garante, nella procedura di accreditamento
volta a verificare che l'Odm soddisfi i predetti requisiti, tiene  in
considerazione le specificita'  dei  trattamenti  di  dati  personali
afferenti al/i settore/i a cui si applica il codice di condotta e, in
particolare, la natura e la dimensione del settore, la tipologia e il
numero (anche atteso) di soggetti  aderenti,  la  peculiarita'  e  la
complessita' delle operazioni  di  trattamento  oggetto  del  codice,
nonche' i rischi per gli interessati;
  Visto il provvedimento del 9 marzo 2023, n.  70  con  il  quale  il
Garante ha approvato il «Codice  di  condotta  per  le  attivita'  di
telemarketing e  teleselling»  (di  seguito,  «codice  di  condotta»)
presentato da diverse associazioni  promotrici  (Asseprim,  AssoCall,
ASSOCONTACT,  Assotelecomunicazioni,  Confcommercio,   Confindustria,
DMA - Data & Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese
Consumatori) (di seguito, «proponenti») in qualita'  di  associazioni
maggiormente rappresentative nel settore, subordinandone  l'efficacia
all'accreditamento dell'Odm ai sensi dell'art. 41 del regolamento;
  Visto che in data 13 ottobre 2023 le proponenti hanno presentato la
richiesta formale di accreditamento dell'Odm preposto  alla  verifica
del rispetto del codice  di  condotta,  allegando  la  documentazione
utile  a  comprovare  il  possesso  dei   requisiti   richiesti:   il
regolamento   sul   funzionamento   dell'Odm;   i   rispettivi   atti
costitutivi;  curriculum  vitae  e   documenti   di   identita'   dei
componenti; le dichiarazioni di assenza di conflitto di  interessi  e
di  rispetto  dei  requisiti  stabiliti  dal  codice   di   condotta,
sottoscritte dagli stessi candidati a componenti ai  sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
  Vista la nota del 4 dicembre 2023 con cui  l'ufficio  ha  formulato
alcune osservazioni in ordine alla richiesta di accreditamento che e'
stata, pertanto, successivamente integrata dalle proponenti con  nota
27 febbraio 2024;
  Esaminata la richiesta  di  accreditamento  cosi'  integrata  e  la
relativa documentazione, risulta che l'Odm dimostra  di  possedere  i
requisiti previsti  dall'art.  41,  par.  2  del  regolamento  e  dal
Provvedimento, avendo comprovato, in particolare, un adeguato livello
di competenza per lo svolgimento dei propri compiti di  verifica  del
rispetto del codice di condotta,  nonche'  di  poter  assolvere  alle
proprie funzioni con indipendenza e imparzialita',  anche  attraverso
specifiche misure, idonee ad individuare e  mitigare  il  rischio  di
eventuali conflitti di interesse;
  Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lettera  q),  del
regolamento, di accreditare l'Odm deputato alla verifica del rispetto
del sopra menzionato codice di condotta;
  Preso atto che la durata del citato Odm, proposta in sede di  prima
applicazione del  codice  e'  di  tre  anni  non  rinnovabili,  fermo
restando che il regolamento dell'Odm presentato per  l'accreditamento
prevede che i mandati successivi  al  primo  abbiano  una  durata  di
cinque anni;
  Ritenuto, pertanto, di approvare la versione definitiva del  codice
di condotta che acquista la piena  efficacia  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sara' inserito nei registri di cui all'art. 40,  paragrafi
6 e 11 del regolamento;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
 
                   Tutto cio' premesso il Garante:
 
    a) ai sensi dell'art. 57, par. 1,  lettera  q),  del  regolamento
accredita  l'Odm  -  preposto  da  Asseprim,  AssoCall,  ASSOCONTACT,
Assotelecomunicazioni, Confcommercio,  Confindustria,  DMA -  Data  &
Marketing Association Italia, OIC_- Osservatorio Imprese  Consumatori
- alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata tre
anni non rinnovabili con riguardo al primo mandato e  fermo  restando
che il regolamento dell'Odm prevede che i mandati successivi  abbiano
una durata di cinque anni;
    b) ai sensi dell'art. 57, par. 1,  lettera  m),  del  regolamento
approva il codice di  condotta  riportato  in  allegato  al  presente
provvedimento del quale forma parte integrante;
    c)  invia  copia   della   presente   deliberazione   all'Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia  ai  fini
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
      Roma, 7 marzo 2024
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione
 
Il segretario generale: Mattei
Sezione I
Disposizioni di carattere generale

                                                             Allegato
 
                              Preambolo
 
    Asseprim, AssoCall - Associazione nazionale  dei  Contact  Center
Outsourcing,  ASSOCONTACT  -  Associazione  nazionale  dei   Business
Process     Outsourcer,     Assotelecomunicazioni,     Confcommercio,
Confindustria, DMA Italia e OIC - Osservatorio Imprese e Consumatori,
in qualita' di  associazioni  rappresentative  di  committenti,  call
center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori
 
                             Propongono
 
    il presente Codice di condotta, sottoposto  all'approvazione  del
Garante per la protezione dei dati personali (di seguito:  «Garante»)
ai sensi dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche'  alla  libera  circolazione  di   tali   dati   (di   seguito
«regolamento») e nel rispetto della procedura stabilita dall'art.  20
del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni
di adeguamento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice
in materia di protezione dei dati personali  (di  seguito:  «Codice»)
alle norme del regolamento, sulla base delle seguenti
 
                              Premesse
 
      a) l'art. 40 del regolamento prevede che gli Stati  membri,  le
Autorita' di controllo, il Comitato europeo  per  la  protezione  dei
dati e la Commissione europa incoraggino l'elaborazione di codici  di
condotta destinati  a  contribuire  alla  corretta  applicazione  del
regolamento, in funzione  delle  specificita'  dei  vari  settori  di
trattamento e delle esigenze e delle  caratteristiche  proprie  delle
micro,  piccole  e  medie  imprese;  il  considerando   n.   98   del
regolamento, in particolare, prevede che i codici di condotta possono
calibrare  gli  obblighi  dei  titolari  e   dei   responsabili   del
trattamento,  tenendo  in  debito  conto  i   rischi   potenzialmente
derivanti, per i diritti  e  le  liberta'  degli  interessati,  dalle
specifiche attivita' cui sono riferiti;
      b) lo svolgimento di attivita' promozionali tramite  il  canale
telefonico  e'  stato  oggetto  negli  ultimi  anni   di   evoluzioni
tecnologiche e normative ed ha fortemente impegnato le  autorita'  di
controllo e, in particolare, il Garante nel  contrasto  a  diverse  e
diffuse forme di  illegalita'  ad  esse  connesse.  Non  e'  casuale,
infatti, che non esista alcun altro ambito  che  impegni  altrettanto
frequentemente le Autorita' di controllo degli Stati membri, anche in
ragione della particolare sensibilita' sociale per queste  tematiche,
sia  in  ragione  dell'immediatezza  della  percezione  di  eventuali
intrusioni indebite nella propria sfera privata, sia delle ricorrenti
non conformita'  da  parte  di  soggetti,  spesso  non  adeguatamente
strutturati, a vario livello operanti in questo settore;
      c) allo stesso tempo, l'esigenza di regole di condotta uniformi
e' particolarmente sentita per consentire agli operatori che  operino
nel rispetto delle regole di poter  contare  su  pari  condizioni  di
mercato e, parallelamente, di recuperare la fiducia degli interessati
e la relativa disponibilita' all'ascolto;
      d) i soggetti operanti  nel  territorio  italiano  nel  settore
delle  comunicazioni  promozionali  tramite  il   canale   telefonico
intendono quindi rafforzare  proattivamente  il  proprio  impegno  al
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali  e  della  dignita'
delle persone interessate, con  particolare  riferimento  al  diritto
alla protezione dei loro dati personali  e  alla  tutela  della  loro
riservatezza e sfera privata; il presente codice di condotta e' volto
ad individuare le misure e le modalita' di trattamento da attuare per
garantire un'adeguata implementazione dei principi di cui all'art.  5
del regolamento, in connessione al trattamento di dati personali  per
finalita' promozionali attraverso l'uso del canale telefonico;
      e) obiettivo del presente codice di condotta e' anche quello di
precisare l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento,  del
Codice e di varie  prescrizioni  dettate  nel  corso  del  tempo  dal
Garante nello specifico settore  promozionale,  per  permettere  agli
operatori di mercato di utilizzare la relativa adesione, in chiave di
accountability, come elemento idoneo a dimostrare il  rispetto  degli
obblighi applicabili ai sensi della normativa di riferimento;
      f)  resta  fermo  ed   impregiudicato   il   quadro   normativo
applicabile al  Registro  pubblico  delle  opposizioni  (di  seguito:
«RPO») di cui all'art. 130,  comma  3-bis,  del  Codice,  per  quanto
riguarda il trattamento delle numerazioni presenti negli elenchi  dei
contraenti e, con riferimento all'art. 1, comma  2,  della  legge  11
gennaio 2018, n. 5, di tutte  le  numerazioni  telefoniche  nazionali
fisse e mobili per l'esecuzione di contatti telefonici con operatore;
      g) tutti i soggetti che svolgono attivita' di telemarketing, in
quanto committenti  o  fornitori  di  servizi  diretti  o  accessori,
possono  aderire  al  presente  codice  di  condotta,   seguendo   le
specifiche procedure.
 
                               Art. 1.
 
                       Ambito di applicazione
 
    1. Il presente Codice di condotta e'  riferito  ad  attivita'  di
trattamento dei dati personali effettuati, da  soggetti  operanti  in
territorio italiano o estero,  per  promuovere  e/o  offrire  beni  o
servizi,  tramite  il  canale  telefonico,  a  soggetti  ubicati  nel
territorio dello Stato italiano. Per tale motivo,  l'approvazione  di
cui all'art. 40 del regolamento e' richiesta al Garante  in  qualita'
di Autorita' di  controllo  competente  ai  sensi  dell'art.  55  del
regolamento.
    2. In considerazione della necessita'  di  porre  un  freno  alle
condotte in contrasto con la normativa in materia di  protezione  dei
dati personali e lesive del diritto  alla  tranquillita'  individuale
delle persone, con l'obiettivo di stimolare  parallelamente  maggiore
fiducia  da  parte  di  queste   ultime   rispetto   alle   attivita'
promozionali veicolate telefonicamente, l'ambito di applicazione  del
presente  Codice  di  condotta  e'  circoscritto  alle  attivita'  di
telemarketing e teleselling.
    3. Sono escluse dal presente Codice  di  condotta  le  promozioni
in-app e il digital advertising, nonche' i  contatti  telefonici  con
finalita' esclusivamente  limitata  alla  rilevazione  del  grado  di
soddisfazione della clientela, a sondaggi  e/o  ricerche  di  mercato
senza alcuna finalita' commerciale. Si intendono,  altresi',  escluse
dall'ambito di applicazione del presente Codice di condotta tutte  le
modalita' di contatto sviluppate tramite  canali  diversi  da  quello
telefonico quale, ad esempio, il canale SMS, nonche', ferme  restando
le tutele di cui al Titolo X del Codice, le attivita' di  contatto  e
le altre attivita' a cio' connesse dirette verso soggetti diversi  da
persone fisiche, liberi professionisti e imprese individuali.
 
                               Art. 2.
 
                             Definizioni
 
    1. Ai fini del presente  Codice  di  condotta,  si  applicano  le
definizioni previste dall'art. 4 del regolamento e dall'art. 121  del
Codice.
    2. Ai medesimi fini, si intende per:
      a) «telemarketing», le attivita'  di  contatto  telefonico  con
operatore effettuate per finalita' promozionale  attraverso  chiamate
dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
      b) «teleselling»,  le  attivita'  di  contatto  telefonico  con
operatore effettuate per  finalita'  di  vendita  diretta  attraverso
chiamate destinate a numerazioni fisse e mobili nazionali;
      c)  «marketing  telefonico  automatizzato»,  le  attivita'   di
contatto telefonico  senza  operatore  effettuate  per  finalita'  di
telemarketing  e/o  di  teleselling  o  prodromica  al  contatto  con
operatore  per  finalita'  di  vendita  diretta  attraverso  chiamate
dirette a numerazioni fisse e mobili nazionali;
      d)  «mezzi  tradizionali»  o   «modalita'   tradizionali»:   le
telefonate effettuate con intervento di un operatore (persona fisica)
o comunque senza utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata;
      e)   «mezzi   automatizzati»   o   «modalita'   automatizzate»:
telefonate effettuate tramite sistemi automatizzati di chiamata, o di
comunicazione  di  chiamata,  senza  l'intervento  di  un   operatore
(persona fisica);
      f) «committente»: il soggetto  che,  operando  in  qualita'  di
titolare del trattamento, incarica terzi, ad  esempio,  call  center,
teleseller e agenzie, per  lo  svolgimento  di  contatti  commerciali
telefonici per finalita' di teleselling e telemarketing;
      g) «list provider» o «editore», il soggetto che, anche  in  via
non principale rispetto alla propria attivita', operando in  qualita'
di titolare del trattamento, procede, in virtu'  del  consenso  degli
interessati, alla comunicazione  dei  dati  personali,  autonomamente
raccolti,  a  soggetti  terzi  per   finalita'   di   teleselling   e
telemarketing;
      h) «call-center/teleseller» e  «agenzie»,  operatori  economici
che,  operando  in  qualita'  di  responsabili  del  trattamento  dei
committenti,  sviluppano  contatti  telefonici   per   finalita'   di
promozione      della      conclusione      di      contratti      di
vendita/locazione/abbonamento per servizi/prodotti o di richiesta  di
incontri al medesimo fine;
      i)   «interessato»,   la   persona   fisica,   identificata   o
identificabile, cui sono riferiti i dati personali;  sono  equiparati
agli interessati, sotto ogni profilo, anche i  liberi  professionisti
e, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2563, comma 2,  del
codice civile, le ditte individuali;
      j)  «contraente»,   la   persona   fisica,   giuridica,   ente,
associazione o altro organismo che sia parte di un contratto  con  un
fornitore di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico per la fornitura di tali servizi, o che comunque ne benefici
anche tramite schede prepagate;
      k) «utente», la persona fisica  che  utilizza  il  servizio  di
comunicazione elettronica senza esservi necessariamente abbonata;
      l)  «classificazione»,  l'operazione  di  mera  estrazione   da
database di macro-categorie di interessati effettuata  tramite  query
per partizionare i dati grezzi presenti nella banca dati (ad esempio,
fascia di eta',  genere,  area  di  residenza,  nazionalita'),  senza
effettuare  ulteriori  operazioni  di  trattamento   consistenti   in
attivita'  di  profilazione  quali,  ad  esempio,  lo   sviluppo   di
conclusioni  in  merito  ad  aspetti   personali   relativi   ad   un
interessato,  quali  preferenze  d'acquisto,  interessi,   gusti   ed
abitudini, comportamenti on-line, ubicazione o spostamenti;
      m) «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato
di dati personali consistente nell'utilizzo di  tali  dati  personali
per valutare determinati aspetti personali  relativi  a  una  persona
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti
il rendimento professionale, la situazione economica, la  salute,  le
preferenze   personali,   gli    interessi,    l'affidabilita',    il
comportamento,  l'ubicazione  o  gli  spostamenti  di  detta  persona
fisica;
      n) «data quality»: l'operazione o l'insieme di operazioni,  con
esclusione di ogni forma di profilazione, per garantire  che  i  dati
personali trattati per finalita' promozionali siano sempre esatti  ed
aggiornati. Tra le operazioni di data  quality  rientrano,  a  titolo
esemplificativo, la  messa  a  disposizione  di  liste  di  dati  nei
confronti  di  uno  o  piu'  fornitori  di  servizi,  ai  fini  dello
svolgimento di attivita' di controllo dell'esattezza ed aggiornamento
anche mediate la c.d. operazione di «deduplica»;
      o) «Registro pubblico delle opposizioni», o «RPO», il  registro
pubblico delle opposizioni istituito ai sensi  dell'art.  130,  commi
3-bis e 3-ter del Codice e disciplinato dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2022,  n.  26,  esteso  alle  numerazioni
nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi di contraenti di
cui all'art. 129 del Codice, secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,
comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5;
      p) «aderente», la persona giuridica, ente o altro organismo che
svolge  attivita'  di  telemarketing   o   teleselling,   in   quanto
committente o fornitore di servizi diretti o accessori,  per  cui  si
sia positivamente conclusa  la  procedura  di  adesione  al  presente
Codice di condotta;
      q) «fornitori»: salva diversa specificazione, chiunque effettui
attivita' di telemarketing e teleselling (inclusi  contact  center  e
agenzie);
      r) «filiera», tutti i soggetti coinvolti  a  vario  titolo  nel
trattamento commissionato dal titolare finalizzato alla realizzazione
del  contatto  promozionale,  dalla  raccolta  del  dato  fino   alla
realizzazione del contatto telefonico o alla chiusura del contratto a
distanza;
      s) «IVR», sistema interattivo di menu a scelta mediante tasti o
istruzioni   vocali   proposto   all'interessato   all'inizio   della
telefonata;
      t)   «digital   advertising»:   qualsiasi   forma   pagata   di
presentazione e promozione non personale di idee, beni  e  servizi  a
scopo    informativo    o    commerciale,    attraverso    tecnologie
digitali/internet come applicazioni, siti web,  piattaforme  on-line,
testate e pubblicazioni on-line, messaggistica, chat, social  network
e similari, da parte di un committente identificato;
      u) «inbound», servizio veicolato tramite il  canale  telefonico
attraverso il quale gli interessati/contraenti/utenti  contattano  il
titolare del trattamento per ricevere informazioni o assistenza;
      v) «outbound», servizio veicolato tramite il canale  telefonico
attraverso il quale gli interessati/contraenti/utenti sono contattati
dal titolare per proporre offerte commerciali o  servizi  di  vendita
telefonica;
      a) «Associazioni  promotrici»:  le  associazioni  indicate  nel
preambolo del presente Codice di condotta, che hanno  promosso  e,  a
seguito della procedura di cui  al  successivo  art.  19,  sottoposto
all'approvazione del Collegio  del  Garante  il  presente  Codice  di
condotta.
 
                               Art. 3.
 
                              Principi
 
    1. Gli aderenti, nello svolgimento  delle  rispettive  attivita',
garantiscono il rispetto dei principi di liceita',  proporzionalita',
correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, adottando,
in  particolare,  specifiche  misure  volte  ad  assicurare  l'idonea
informazione dell'utenza, l'adozione della  corretta  base  giuridica
del trattamento e l'esercizio dei diritti degli interessati.
    2. I trattamenti dei dati personali per le finalita'  di  cui  al
presente Codice di condotta avvengono nel pieno rispetto dei principi
di privacy by design e by default di cui all'art. 25 del  regolamento
e sono improntati al principio di minimizzazione e  di  conservazione
limitata dei dati.
    3. Gli aderenti  applicano  al  trattamento  adeguate  misure  di
sicurezza,  organizzativa  e  tecnica,  volte  a  garantire   elevati
standard di protezione dei dati personali.
    4. Gli aderenti che offrono app di blocco chiamate si impegnano a
collaborare con l'Organismo di monitoraggio di cui al successivo art.
18 per garantire uno sviluppo equo e trasparente  delle  stesse  app,
che valorizzi l'iscrizione al ROC  delle  numerazioni  dei  fornitori
aderenti al presente Codice di condotta.
 
                               Art. 4.
 
                       Ruoli e responsabilita'
 
    1.  A  prescindere  dalla  fonte  di  provenienza  dei   dati   e
indipendentemente  dal  materiale  accesso  agli  stessi,  agisce  in
qualita'  di  titolare  del  trattamento,  secondo  quanto   previsto
all'art. 4,  punto  7),  del  regolamento,  il  soggetto  che  esegue
direttamente  o  commissiona  l'effettuazione   tramite   il   canale
telefonico di campagne di telemarketing e teleselling.
    2. I  processi  operativi  che  interessano  tutte  le  fasi  del
trattamento,         dalla         raccolta         del          dato
dell'interessato/contraente/utente,   sino   alla   conclusione   del
contratto, sono organizzati secondo le modalita' decise dal  titolare
(compatibilmente  con  quanto  previsto  dalla  disciplina   prevista
dall'eventuale  contratto  di  agenzia),   la   cui   individuazione,
nell'ambito delle diverse fasi,  e'  basata  su  elementi  normativi,
documentali e teorici, ma anche su un'analisi  fattuale  e  concreta,
ossia sul ruolo concretamente svolto nel  trattamento,  tenuto  conto
anche dell'immagine  restituita  agli  interessati  e  del  legittimo
affidamento di questi ultimi sulla base di tale percezione.
    3. Quando piu' soggetti, determinandone congiuntamente almeno  le
finalita',  svolgono  o  delegano  lo  svolgimento  di  comunicazioni
commerciali aventi ad oggetto prodotti o servizi propri o  di  terzi,
sia con modalita' tradizionali, che automatizzate, agiscono in  veste
di contitolari del trattamento, in virtu' di un  contratto  stipulato
ai sensi dell'art. 26 del regolamento,  i  cui  contenuti  essenziali
devono essere messi a disposizione degli interessati.
    4.  I   list   provider,   quando   acquisiscono   autonomamente,
nell'ambito di un trattamento antecedente e del tutto indipendente da
quello legato all'esecuzione delle comunicazioni commerciali, i  dati
personali al fine di  creare  liste  da  cedere  ad  altri  soggetti,
agiscono in qualita' di titolari del trattamento.
    5. I fornitori di servizi  incaricati  di  svolgere  uno  o  piu'
trattamenti connessi all'esecuzione di campagne  di  telemarketing  e
teleselling, o anche di reperire dati dai list provider,  operano  in
qualita' di responsabili del trattamento, in virtu' di un  contratto,
o altro atto giuridicamente vincolante ai sensi di legge, che includa
tutti gli elementi e disciplini tutti i profili di  cui  all'art.  28
del regolamento. Ricadono in tale categoria, fra gli  altri,  i  call
center/teleseller  e  le  agenzie  incaricate  dai  committenti   dei
contatti telefonici.
    6. Ai sensi di quanto  previsto  dall'art.  24  del  regolamento,
grava sul titolare il compito di mettere in atto  misure  tecniche  e
organizzative per garantire ed essere in grado di dimostrare  che  il
trattamento e' effettuato conformemente al regolamento e al  presente
Codice di condotta.
    7.  In  caso  di  violazione   delle   norme   poste   a   tutela
dell'interessato nelle attivita' di telemarketing e  teleselling,  il
committente e gli eventuali  ulteriori  soggetti  responsabili  della
violazione rispondono in solido, in base a quanto previsto  dall'art.
1, comma 11, della legge 11 gennaio 2018,  n.  5,  dall'art.  24-bis,
comma 8, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge  7
agosto 2012, n. 134, come sostituito dall'art. 1,  comma  243,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 6, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
Sezione II
Obblighi delle parti

 
                               Art. 5.
 
                        Obblighi del titolare
 
    1. I titolari  del  trattamento  pongono  particolare  attenzione
nella  scelta  dei  partner   commerciali   per   le   attivita'   di
telemarketing e di teleselling,  privilegiando,  nel  rispetto  della
normativa sulla concorrenza,  gli  aderenti  al  presente  Codice  di
condotta ed attuando in ogni caso le prescrizioni di cui all'art.  28
del regolamento, secondo gli standard e le best practices di  seguito
indicate.
    2. In particolare, ciascun titolare, nella  scelta  dei  soggetti
demandati al trattamento di dati personali per suo conto, adotta  una
procedura di prequalifica del fornitore, che  assicuri  gli  standard
adeguati previsti dal presente Codice di condotta e che  consenta  la
raccolta di informazioni e la selezione del partner anche sulla  base
di modelli di organizzazione, gestione e  controllo  o  comunque,  di
standard adeguati di compliance.
    3.  Ciascun  titolare  adotta  e,  in  caso  di  affidamento   di
trattamenti o parti di essi a responsabili, richiede anche  a  questi
ultimi di adottare, le seguenti procedure:
      a) una procedura formalizzata  di  gestione  delle  istanze  di
esercizio dei diritti degli interessati, efficace  nel  garantire  il
presidio di tutti i possibili canali di ricezione di tali istanze  da
parte di autorizzati al  trattamento  istruiti  nel  riconoscerle  ed
incardinarle secondo il canale piu' efficace a garantire una pronta e
completa risposta; la suddetta procedura dovra' contemplare l'obbligo
per gli eventuali affidatari di servizi di informare sempre  e  senza
ingiustificato  ritardo  il  committente/titolare  nel  caso  in  cui
ricevano una richiesta  di  esercizio  dei  diritti  da  parte  degli
interessati, nonche'  l'obbligo  di  fornire  al  titolare  tutte  le
informazioni e la documentazione necessaria per consentire l'evasione
dell'istanza ricevuta da parte del titolare o direttamente  da  parte
del responsabile in funzione delle istruzioni impartite,  di  inviare
all'interessato la comunicazione di presa in carico della richiesta e
la  possibilita'  di  mettere  in  black  list  i  dati  di  contatto
dell'interessato in modo tale da impedire ogni contatto ulteriore  da
parte del fornitore laddove l'istanza abbia ad oggetto  l'opposizione
ai contatti commerciali da parte del titolare;
      b) una procedura formalizzata di gestione delle violazioni  dei
dati  personali  (c.d.   data   breach)   che   assicuri   tempi   di
individuazione della violazione, in caso di trattamenti  affidati  in
outsourcing, tempi di comunicazione al titolare senza  ingiustificato
ritardo e, ove  compatibile  con  la  natura  della  violazione,  non
superiori a 24 ore dalla conoscenza della violazione stessa.
    4. Il committente che acquisisca una lista di contatti formata da
un list provider e' tenuto a verificare,  tramite  confronto  con  la
propria black list, che non siano presenti soggetti  che  hanno  gia'
manifestato, rispetto alla medesima lista di contatti, una  specifica
opposizione nei suoi confronti o  che  abbiano  revocato  il  proprio
consenso.
    5. Il titolare, prima di avviare una campagna di telemarketing  o
teleselling, sottopone le proprie liste alle verifiche normativamente
previste presso il RPO, ai sensi dell'art. 1, comma 12,  della  legge
n. 5/2018 e tiene traccia degli esiti di tale verifica,  in  sede  di
prima applicazione del presente Codice  di  condotta,  per  almeno  3
mesi.
    6. Fermo restando  il  riparto  delle  responsabilita'  e  quanto
previsto dal precedente art. 4 in tema di  responsabilita'  solidale,
il titolare garantisce e  richiede  ai  propri  responsabili  che  il
trattamento, a partire dalla fase di raccolta dei  dati,  avvenga  in
conformita' al  regolamento,  al  Codice  e  al  presente  Codice  di
condotta.  A  tal  fine,  il  titolare  adotta  misure  adeguate  per
verificare che il responsabile del trattamento rispetti le istruzioni
impartite attraverso  meccanismi  di  audit  quali,  ad  esempio,  le
«numerazioni civetta» (numerazioni proprie  all'interno  della  lista
delle numerazioni contattabili) e controlli a campione sui  contratti
stipulati, per verificare che i  contatti  siano  effettuati  con  le
modalita' stabilite dal titolare e in conformita' agli articoli  6  e
11 di cui al presente Codice  di  condotta  e  che,  in  particolare,
l'informativa sia stata resa in maniera intellegibile.
    7. Il titolare adotta piani di formazione per  il  personale  con
cadenza almeno annuale, in merito al trattamento dei dati  personali,
e richiede ai soggetti nominati responsabili  di  adottare  piani  di
formazione che siano coerenti con i propri.
    8. Il titolare predispone la  piattaforma  per  la  registrazione
delle proposte di  contratto  in  modo  tale  che  sia  garantita  la
tracciabilita'  delle  operazioni  svolte,  adottando,  ad   esempio,
procedure  di  autenticazione  che:  a)  impediscano  l'accesso  alla
piattaforma  con  le  medesime   credenziali   da   piu'   postazioni
contemporaneamente; b) impediscano l'accesso effettuato da  indirizzi
IP diversi o attraverso modalita' di autenticazione  non  conformi  a
quelle  autorizzate  per   ciascun   call   center/teleseller/agenzia
all'atto  dell'attribuzione  delle  credenziali;   c)   attribuiscano
credenziali  di  autenticazione  individuali  per  ciascun  operatore
autorizzato a svolgere le operazioni di  inserimento;  d)  consentano
l'identificazione  dell'operatore  autorizzato  anche  in   caso   di
contatto telefonico con il servizio di assistenza.
 
                               Art. 6.
 
              Rapporti tra committenti e list provider
 
    1. Nella selezione dei list provider, i committenti  adottano  la
massima diligenza e valutano la presenza di  tutti  gli  elementi  di
garanzia necessari, tra cui:
      a)  l'adozione  di  corrette  modalita'  di  acquisizione   del
consenso attraverso l'esame delle informative rilasciate  al  momento
della raccolta dei dati e della user experience, volta  a  verificare
la presentazione di richieste di conferimento del consenso  chiare  e
comprensibili,  non  vincolate   e   facilmente   revocabili;   sara'
considerato  correttamente  acquisito   un   consenso   che   risulti
adeguatamente   documentato,   tenendo   traccia,    con    modalita'
informatiche che ne garantiscano  l'immodificabilita'  della  data  e
dell'origine, come, ad esempio, la  conservazione  sia  della  coppia
IP-timestamp  del  soggetto  che  ha  fornito  il  consenso   on-line
selezionando le apposite caselle, sia dell'invio allo stesso soggetto
di un messaggio di notifica  della  registrazione  del  consenso  (ad
esempio, SMS) oppure con meccanismi cosiddetti double opt-in dove  il
consenso   acquisito   on-line   viene   successivamente   confermato
dall'interessato rispondendo ad un messaggio di conferma; la verifica
di detti consensi  deve  essere  effettuata  almeno  su  un  campione
significativamente rappresentativo della banca dati e, in ogni  caso,
deve essere effettuata ogni volta che il titolare riceva un reclamo o
una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli articoli 12-22 del
regolamento da parte di un interessato;
      b) la reperibilita' del fornitore,  in  particolare  quando  si
utilizzano banche dati di soggetti terzi ubicati fuori dal territorio
nazionale; nel caso di soggetti extra-UE, occorre verificare  se  sia
indicato uno stabilimento in UE ai sensi  dell'art.  3,  par.  1  del
regolamento oppure  un  rappresentante  ai  sensi  dell'art.  27  del
regolamento.
      c) nel caso di banche dati formate tramite la partecipazione  a
concorsi a premi, e' utile verificare la presenza di  un  regolamento
del concorso che, in conformita' alla legge al decreto del Presidente
della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 «Regolamento concernente
la  revisione  organica  della  disciplina  dei  concorsi   e   delle
operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449»,
riporti i dati del soggetto promotore e dell'eventuale rappresentante
in Italia (art. 5, comma 2).
    2.  Il  committente,  che  intenda  trattare  per  finalita'   di
telemarketing o teleselling dati autonomamente raccolti  in  qualita'
di autonomi titolari da parte di editori, deve:
      a)  richiedere  che  le  liste  di  numerazioni  acquisite   da
utilizzare nella campagna promozionale siano state  verificate  prima
dal relativo titolare del trattamento  presso  il  RPO  e  rispettino
pertanto le volonta' degli interessati, ove iscritti,  a  non  essere
inseriti nelle campagne promozionali;
      b) confrontare tali dati con quelli presenti nella black  list,
al fine di escludere dalle liste di contatto  tutti  gli  interessati
che  abbiano  precedentemente  esercitato  il  proprio   diritto   di
opposizione  o  revocato  il  proprio  consenso  nei  confronti   del
committente rispetto alla medesima lista di contatti;
      c) verificare le  liste,  cosi'  formate,  presso  il  registro
pubblico delle opposizioni;
      d) informare entro e non oltre quindici giorni l'editore, o  il
fornitore, di manifestazioni  di  volonta'  negativa  espresse  dagli
interessati  rispetto   alla   raccolta   del   consenso   da   parte
dell'editore, al fine di tenerne conto nella  formazione  e  gestione
delle liste laddove l'interessato abbia manifestato  la  volonta'  in
tal senso.
    3. I list provider che raccolgono i dati personali quali autonomi
titolari forniscono una dichiarazione  debitamente  sottoscritta  che
attesti la correttezza, liceita' e aggiornamento di tutti i  consensi
raccolti.
 
                               Art. 7.
 
     Obblighi specifici per i fornitori che eseguono i contatti
 
    1. Oltre a quanto previsto dal regolamento, dal Codice e da altre
disposizioni  del  presente  Codice  di  condotta,  i  fornitori  che
effettuano materialmente la campagna di  promozione  in  qualita'  di
responsabili  del  trattamento  sono  tenuti  ai  seguenti  obblighi.
Chiunque effettui  attivita'  di  telemarketing/teleselling  (inclusi
contact center  e  agenzie),  anche  se  tale  attivita'  non  e'  la
principale attivita' di impresa, e' tenuto a iscriversi  al  Registro
degli  operatori  di  comunicazione  («ROC»)  di  cui  alla  delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26  novembre  2008   ed   eventuali   successive   modificazioni   ed
integrazioni, comunicando, altresi', tutte le numerazioni telefoniche
messe a disposizione del pubblico  e  utilizzate  per  i  servizi  di
telemarketing e teleselling. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a
carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi  di  call  center  e
deve essere contemplato nel contratto  di  affidamento  del  servizio
(art. 24-bis, comma 11,  decreto-legge  n.  83/2012,  convertito  con
legge n. 134/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 243 della legge
n. 232/2016. Restano fermi  gli  obblighi  relativi  all'utilizzo  di
numerazioni iscritte al ROC, nonche' le  prescrizioni  relative  alle
comunicazioni da indirizzare al Ministero per lo  sviluppo  economico
(«MISE»), al Ministero  del  lavoro,  all'Ispettorato  nazionale  del
lavoro e al Garante qualora l'attivita' di call center sia svolta  in
un Paese extra UE.
    2.  Chiunque  effettui  attivita'  di   telemarketing/teleselling
(inclusi contact center e agenzie), ai sensi dell'art. 2 della  legge
n. 5/2018, rispetta l'obbligo di  presentazione  dell'identificazione
della  linea  chiamante  utilizzando  l'apposito   codice   prefisso,
individuato dall'AGCOM con  delibera  n.  156/18/CIR,  ed  eventuali,
successive,  modificazioni  e  integrazioni,  per   identificare   le
attivita' di pubblicita', vendita  e  comunicazione  commerciale.  In
alternativa, e fino  a  diverse  disposizioni  che  dovessero  essere
introdotte  de  jure  condendo,  chiunque   effettui   attivita'   di
telemarketing/teleselling (inclusi contact center e  agenzie)  potra'
valutare l'utilizzo di  una  propria  numerazione  priva  del  codice
prefisso  purche'   ricontattabile   da   parte   dell'utente.   Tali
numerazioni devono essere comunicate al committente prima dell'inizio
dell'attivita' promozionale e devono risultare iscritte nel ROC.
    3.  I  fornitori  che  offrono  servizi  di  call  center  o   di
teleselling, (incluse eventualmente le  agenzie  o  altri  operatori)
esclusivamente in qualita' di responsabili  del  trattamento,  devono
inoltre:
      a)   adottare   misure   tecniche   e   organizzative,    anche
contrattuali, fermo quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio
1970, n. 300, idonee a verificare  ed  assicurare  l'adempimento,  da
parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 29 del  regolamento
e dell'art. 2-quaterdecies del Codice, delle istruzioni impartite;
      b)  utilizzare  esclusivamente   numerazioni   richiamabili   o
identificabili e non  accettare  incarichi  da  committenti  che  non
prevedano un obbligo  espresso  di  utilizzo,  in  caso  di  contatti
commerciali outbound, unicamente di tali numerazioni;
      c) fornire entro quindici giorni dalla chiusura  delle  singole
campagne promozionali, ai committenti per  conto  dei  quali  vengono
svolte  le  attivita'  di  telemarketing  e  teleselling,  un  report
dettagliato contenente:
        i. il numero di telefonate effettuate su base giornaliera;
        ii. il  numero  di  telefonate  effettuate  e  rimaste  senza
risposta su base giornaliera;
        iii. il numero di persone contattate che  abbiano  dichiarato
di non essere interessate;
        iv. i dati identificativi, il numero di telefono e la data di
recepimento della  richiesta  di  ciascun  interessato  o  contraente
contattato  che  abbia:  i)  esercitato   il   proprio   diritto   di
opposizione, verso il titolare;  ii)  chiesto  la  cancellazione  dei
propri dati da parte del titolare; iii) revocato il proprio  consenso
al ricevimento di ulteriori contatti commerciali;
      d) registrare in apposite black-list tutte le richieste di  cui
alla precedente lettera c), provvedendo all'inoltro  al  committente,
secondo  le  modalita'  e  nel  rispetto  dei  tempi  previsti  dalle
procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del presente  Codice
di condotta e  comunque  entro  e  non  oltre  24  ore  dal  relativo
ricevimento,   ovvero,   in   alternativa   inviare   in    modalita'
automatizzate i log degli esiti dei contatti al committente da  parte
dei fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling;
      e) inviare al titolare, secondo le modalita' e nel rispetto dei
tempi previsti dalle procedure di cui all'art. 5, comma 3, lettera a)
del presente Codice e comunque entro quindici giorni  dall'esecuzione
della chiamata rilevante, i  dati  identificativi  ed  il  numero  di
telefono degli interessati o dei contraenti che  abbiano  manifestato
interesse o direttamente aderito alla proposta o  promozione  oggetto
della campagna;
      f) non contattare il medesimo interessato (laddove per contatto
si intende la chiamata con risposta): ii) prima delle 9,00 e dopo  le
20,00 dal lunedi' al venerdi'; iii) prima delle 10,00 e dopo le 19,00
il sabato o i giorni prefestivi; iv) la domenica o i giorni  festivi;
la chiamata che trovi  occupato  o  che  rimanga  senza  risposta  si
considera come non effettuata. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti
(prima/dopo) rispetto agli orari indicati nella presente  lettera  f)
ed e', pertanto, ammessa qualsiasi chiamata che sia iniziata entro la
suddetta tolleranza. Sono fatti salvi contatti commerciali  anche  in
orari e giorni diversi, se espressamente concordati con l'interessato
stesso (ad esempio, chiamate  per  fornire  chiarimenti,  chiamate  a
diverso orario, chiamate per reperire  ulteriori  documenti)  e  sono
fatte altresi' salve le chiamate e richiamate dirette all'interessato
che siano state espressamente richieste dall'interessato, ad esempio,
mediante landing page, digital advertising, sito o funzioni  dell'IVR
e anche con mezzi diversi;
      g) essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della
telefonata  e  senza  eccezioni,   le   previste   informazioni   sul
trattamento dei dati personali e sulle  modalita'  di  esercizio  dei
diritti, delineando con chiarezza i ruoli  (titolare/responsabile)  e
le rispettive incombenze.
 
                               Art. 8.
 
                           Obblighi comuni
 
    1. In relazione allo svolgimento delle attivita' di teleselling e
telemarketing, gli aderenti si obbligano a:
      a) rispettare quanto previsto  dall'art.  35  del  regolamento,
secondo  il  quale  il  titolare  effettua,   consultandosi   con   i
responsabili, un'adeguata valutazione degli impatti  che  l'attivita'
promozionale puo' determinare  sulla  protezione  dei  dati,  qualora
dalla stessa possa derivare, particolarmente in caso di uso di  nuove
tecnologie, un rischio elevato per i  diritti  e  le  liberta'  degli
interessati.  Tale   valutazione   e'   inderogabilmente   necessaria
ogniqualvolta i trattamenti che il titolare aderente  ha  pianificato
di svolgere presuppongano, o  comunque  implichino,  una  valutazione
sistematica e globale di aspetti personali relativi agli interessati,
basata su un trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione,
dalla quale derivino decisioni in grado di produrre effetti giuridici
o comunque di incidere in modo significativo su questi ultimi;
      b) non raccogliere, direttamente presso gli  interessati  o  da
fonti  terze  o  list   provider,   piu'   dati   di   quanti   siano
ragionevolmente   necessari   alla    corretta    esecuzione    della
comunicazione  commerciale  e,  piu'   in   generale,   a   garantire
l'attuazione  del  principio  di  minimizzazione,   con   particolare
riferimento alla  portata  dei  trattamenti  svolti,  al  periodo  di
conservazione   dei   dati   e   all'accessibilita'   agli    stessi,
consentendone il  trattamento  esclusivamente  da  parte  di  persone
fisiche, agenti sotto l'autorita' del soggetto aderente, che  abbiano
una concreta e ragionevole esigenza di accesso ai dati  e  che  siano
state debitamente autorizzate ed istruite in tal senso;
      c) adottare misure tecniche e/o organizzative volte ad impedire
l'estrazione o la copia non autorizzate, in modalita'  elettronica  o
cartacea anche solo  parziale,  dei  dati  presenti  nelle  liste  di
contatto da parte dei soggetti incaricati del trattamento che operino
per il titolare o il responsabile. Tali misure includeranno, in  sede
di formazione, indicazioni chiare circa l'illiceita' di comportamenti
quali  l'utilizzo  a   fini   diversi   da   quelli   inclusi   nelle
autorizzazioni e nelle istruzioni al  trattamento  e  le  conseguenze
anche penali di tali comportamenti;
      d) adottare misure tecniche e organizzative volte  ad  impedire
l'accesso ai dati, contenuti nelle liste, da parte  dei  responsabili
del trattamento alla scadenza del mandato;
      e)  garantire  la  rettifica  dei  dati  inesatti  raccolti   e
trattati,  anche  attraverso  attivita'  di   data   quality   svolte
autonomamente o delegate a fornitori di servizi, senza necessita'  di
apposita richiesta da parte degli interessati ai sensi  dell'art.  16
del regolamento, in tutti i casi in cui ricevano evidenza  di  errori
nei dati di contatto riferiti all'interessato;
      f) adottare procedure e misure tecniche e organizzative,  anche
di carattere contrattuale, idonee  a  garantire  il  tracciamento  in
maniera trasparente  dell'intera  filiera  di  contatto,  nonche'  ad
agevolare le varie attivita' di controllo da  parte  di  organismi  o
Autorita' competenti, oltre ad audit interni. A tal  fine,  a  titolo
esemplificativo,  gli  aderenti  archiviano  e   rendono   facilmente
accessibili,  ai  soggetti  autorizzati  a  svolgere   attivita'   di
controllo, copia degli script utilizzati nel corso dell'attivita'  di
contatto e ad utilizzare sistemi di verifica delle liste  fornite  da
terzi editori, astenendosi dall'utilizzo di quelle che non rispondano
a criteri di liceita' e trasparenza.
    2. I committenti e i fornitori  utilizzano,  ove  disponibili  in
base alla rete telefonica e consentite dalla  normativa  applicabile,
soluzioni tecnologiche che permettano  l'immediata  identificabilita'
del numero chiamante per il cliente e ne impediscano la clonazione ad
opera di terzi (ad esempio, mediante l'indicazione del brand  tramite
alias o di altro tratto distintivo quale, ad esempio, una numerazione
telefonica  ad  uso  esclusivo  del  committente  per  le   attivita'
outbound).
    3.  Fermo  restando  quanto   disciplinato   dall'art.   37   del
regolamento, si raccomanda ai  titolari  del  trattamento  e,  quando
svolgano questo genere di servizi in via principale  e  continuativa,
anche i soggetti scelti dai titolari, di nominare un responsabile per
la protezione dei dati - data protection officer  - con  funzione  di
consultazione, consulenza, sorveglianza e  controllo  in  materia  di
protezione dei dati personali. Ai fini di cui sopra,  gli  affidatari
del servizio scelti dai  titolari  creano  canali  di  interlocuzione
diretta con i responsabili per la protezione dei  dati  nominati  dai
titolari o, in mancanza, con i titolari del trattamento. Tali  canali
devono essere espressamente formalizzati ed  indicati  nel  contratto
che regola i rapporti con il fornitore di servizi.
Sezione III
Garanzie nel trattamento

 
                               Art. 9.
 
                   Trattamento di dati particolari
 
    1.  Fermo  restando  il  divieto  di  trattamento  per  finalita'
promozionali dei dati personali di cui all'art. 10 del regolamento, i
dati appartenenti a categorie particolari ai sensi  dell'art.  9  del
regolamento non possono essere utilizzati per finalita' promozionale,
tranne quando gli stessi  siano  raccolti  nell'ambito  di  specifici
rapporti  contrattuali  in  essere  con   gli   interessati   ed   il
trattamento, esclusa la profilazione,  sia  basato  sull'esplicito  e
specifico consenso dell'interessato ai sensi dell'art.  9,  comma  2,
lettera a) del regolamento.
    2. Gli aderenti definiscono e adottano  misure  idonee,  sia  dal
punto  di  vista  organizzativo  che  tecnico  ed  informatico,   per
garantire che i dati personali rientranti in  categorie  particolari,
eventualmente raccolti nel corso dell'esecuzione di  servizi  oggetto
di contratti specifici stipulati con gli interessati e trattati,  nei
limiti stabiliti dal precedente art. 3.1, ai fini  dello  svolgimento
di  attivita'  di  teleselling  e  telemarketing,  siano   conservati
separatamente, dal punto di vista fisico  o  anche  solo  logico,  da
quelli  trattati  per  finalita'  di   adempimento   degli   obblighi
contrattuali assunti verso  gli  interessati  e  siano  protetti  con
specifiche misure di sicurezza.
 
                              Art. 10.
 
                   Script e modalita' di contatto
 
    1.  Il  committente  mette  a  disposizione  del  fornitore,  con
modalita' documentata e verificabile, uno script conforme al presente
Codice  di  condotta  applicabile  ad  ogni   singola   campagna   di
telemarketing o teleselling contenente le istruzioni da  seguire  per
lo svolgimento dei relativi contatti ed  il  testo  dell'informativa,
altresi' conforme al presente Codice di condotta, da sottoporre  agli
interessati.
    2.  Il  fornitore,  laddove  l'interessato  non   abbia   chiesto
espressamente la chiamata o la richiamata  ai  sensi  del  successivo
comma 3, puo' chiamare per finalita' di telemarketing  o  teleselling
le utenze telefoniche non presenti negli elenchi telefonici  pubblici
per le  quali  risulti  presente  un  idoneo  consenso  e  le  utenze
telefoniche presenti negli elenchi telefonici pubblici che non  siano
iscritte al RPO.
    3. Qualora un interessato richiami il numero di un fornitore  che
lo abbia previamente contattato  per  finalita'  di  telemarketing  o
teleselling nel rispetto  della  normativa  vigente  e  del  presente
Codice  di  condotta,  il  relativo   contatto   commerciale   dovra'
considerarsi lecito, in quanto effettuato spontaneamente,  per  conto
proprio, da parte dell'interessato, purche' allo stesso  sia  fornita
un'informativa secondo quanto previsto  al  successivo  art.  11.  Si
applica la medesima  procedura  anche  nel  caso  in  cui  il  numero
utilizzato  dall'interessato  per  richiamare  il  fornitore  risulti
differente  da  quello  originariamente  contattato  da  quest'ultimo
nell'ambito della campagna di telemarketing o teleselling,  esentando
altresi' il  fornitore  dallo  svolgimento  delle  verifiche  con  il
registro  pubblico  delle  opposizioni.   Le   suindicate   procedure
semplificate valgono con esclusivo riferimento al singolo committente
per cui e' utilizzata la numerazione richiamata dall'interessato.
    4. Fermo restando il divieto di raccolta sistematica di contatti,
potenzialmente   interessati   alla   proposta   commerciale    (c.d.
referenziati), da parte del chiamante e fermi restando  gli  obblighi
informativi  di  cui  all'art.  14  del   regolamento,   nonche'   di
consultazione del RPO, il fornitore puo' mettere a  disposizione  del
chiamato un canale di contatto utile da comunicare al referenziato.
    5. Il contatto deve avvenire da numerazioni iscritte al ROC  come
indicato al precedente art.  7  e  in  apertura  di  chiamata -  dopo
l'indicazione del call center dal quale si chiama  e  il  committente
per il quale si chiama -  deve  essere  specificato  se  la  chiamata
origina da un call center ubicato extra UE.
 
                              Art. 11.
 
                             Informativa
 
    1.  In  occasione  del  contatto   commerciale   e   precisamente
all'inizio della telefonata, viene utilizzato lo script  fornito  dal
committente contenente anche un'informativa per  il  trattamento  dei
dati in forma semplificata,  che  indichi  in  maniera  intellegibile
almeno i seguenti elementi: le  generalita'  del  titolare,  la  base
giuridica applicabile al trattamento e la fonte  da  cui  sono  stati
raccolti i dati (ad esempio, se e' stato fornito un consenso o se  la
numerazione e' presente negli elenchi telefonici e non  e'  risultata
iscritta nel RPO).  Nel  corso  della  telefonata,  l'operatore  deve
essere  in  grado  di  indicare,   su   richiesta,   le   generalita'
dell'eventuale  responsabile,  le  finalita'  e  le   modalita'   del
trattamento, un recapito presso il quale poter esercitare,  in  forma
agevole e  gratuita,  i  diritti  di  cui  agli  articoli  15-22  del
regolamento. Inoltre, prima di procedere alla raccolta  di  qualsiasi
dato  personale  dell'interessato  o  su  richiesta   dello   stesso,
l'operatore indica dove puo' essere  reperita  l'informativa  estesa,
che verra'  comunque  rilasciata  prima  dell'eventuale  stipula  del
contratto.
    2. In applicazione degli articoli 12, 13 e 14 del  regolamento  e
nel rispetto delle indicazioni fornite dal  Garante  e  dal  Comitato
europeo per la protezione dei dati, l'informativa sia nella sua forma
sintetica sopra indicata,  sia  in  quella  estesa,  e'  resa  in  un
linguaggio  semplice  e  di  agevole  e   rapida   comprensione.   In
riferimento all'informativa estesa, si  devono,  inoltre,  tenere  in
considerazione, l'utilita' di testi multi-strato,  con  un  dettaglio
progressivo  delle  informazioni,  partendo  da  quelle  indicate  al
precedente comma 1, nonche' le esigenze delle persone  in  condizione
di vulnerabilita' o affette da disabilita', alle quali ultime  devono
essere  assicurati,  quando  applicabili,  i  previsti  parametri  di
accessibilita',  anche  web  nonche',  in  ogni  caso,  l'agevole  ed
effettiva  comprensione  del  testo,  anche  grazie,  ove  possibile,
all'ausilio di icone, disegni, audio e video.
 
                              Art. 12.
 
                              Consenso
 
    1. Il consenso per finalita' di telemarketing e teleselling viene
ritenuto valido se adeguatamente informato ai  sensi  degli  articoli
12, 13 e 14 del  regolamento  e  in  linea  con  le  indicazioni  del
suindicato art. 11 del presente Codice di condotta,  nonche'  libero,
specifico, inequivocabile e documentabile mediante elementi precisi e
circostanziati quali, ad esempio, quelli di cui al precedente art. 6,
comma 1,  lettera  a).  In  attuazione  dei  principi  di  finalita',
correttezza e trasparenza di  cui  all'art.  5  del  regolamento,  le
finalita' contenute nella formula di acquisizione del consenso devono
corrispondere con esattezza alle finalita' indicate  nell'informativa
resa  in  conformita'  al  regolamento,  nei  modi   specificati   al
precedente art. 11.
    2. Non e' valido il consenso:
      a) generico al trattamento dei dati;
      b)  unico  per  finalita'  contrattuali,  o  amministrative   o
contabili, e per trattamenti di  marketing,  di  profilazione,  o  di
comunicazione a terzi per finalita' diverse da quelle contrattuali, o
amministrative o contabili;
      c) unico per trattamenti di marketing e di  marketing  su  dati
oggetto di profilazione;
      d) unico per finalita' di marketing proprio e di  comunicazione
a terzi per finalita' promozionali;
      e)  preselezionato,  sia  vincolato  sia  deselezionabile,  per
qualsiasi genere di finalita' sopra descritta;
      f) non adeguatamente documentato o documentabile con certezza.
    3. In caso di acquisizione del consenso in modalita' non  ammesse
ai sensi del  precedente  comma  2,  si  considera  illecita  sia  la
raccolta sia ogni successiva attivita' di trattamento, anche in  caso
di  mancato  effettivo  utilizzo,  per  finalita'  promozionali  e/di
profilazione, dei dati raccolti.
    4. L'attivita' di profilazione finalizzata al marketing  richiede
un consenso specifico e distinto, in linea con i requisiti di cui  al
precedente comma 1,  rispetto  al  consenso  per  l'effettuazione  di
attivita' promozionali. Non necessita  di  un  consenso  specifico  e
distinto l'attivita' di classificazione degli interessati eseguita da
parte o per conto dell'aderente purche' sia effettuata come descritto
al precedente art. 2, comma 2, lettera l) e  non  comporti  in  alcun
modo un'attivita' di profilazione.
    5. Il diniego alla ricezione di contatti commerciali espresso nel
corso della telefonata promozionale o in altra sede, anche  in  forma
orale, purche' riferibile ad un interessato  gia'  identificabile,  o
che altrimenti acconsente ad essere identificato  fornendo  i  propri
dati  anagrafici,  s'intende  quale  revoca  del  consenso   o   come
opposizione  al  trattamento  della  numerazione  per  finalita'   di
telemarketing e teleselling, con limitato riferimento al  committente
nell'interesse del quale e' stato effettuato il contatto  commerciale
o al titolare che l'abbia eseguito in via diretta e all'individuo che
ha espresso tale diniego, il quale deve confermare altresi', in  caso
di utenza fissa, di esserne il titolare. Il  medesimo  diniego  viene
raccolto prontamente e senza ingiustificato ritardo dal chiamante  al
fine di garantirne la pronta  operativita',  gia'  nell'ambito  della
campagna promozionale in corso.
    6. Si considera quale  valida  manifestazione  di  interesse  che
precede l'avvio del contatto commerciale uscente, anche a fronte  del
rilascio di informativa semplificata nelle forme sopra  disciplinate,
purche' debitamente tracciata e comprovabile come, ad esempio:
      a) la pressione di un tasto numerico sulla  tastiera  entro  un
certo intervallo di tempo, o l'espressione vocale di consenso tramite
pronuncia di termini inequivocabili quali «CONSENTO», «ACCETTO» o  la
risposta affermativa «SI» alla domanda se, ricevuta l'informativa, si
vuole proseguire con la telefonata promozionale;
      b) l'inserimento di OTP univoco su una apposita  pagina  quando
richiesto dall'IVR o dall'operatore incaricato  dal  titolare  o  dal
fornitore;
      c) il rilascio  in  un  form  web  dei  propri  dati  personali
unitamente alla selezione di una  casella  relativa  al  consenso  al
trattamento dei propri dati personali per finalita' promozionali;
      d) qualsiasi altra  modalita'  di  firma  elettronica  prevista
dall'ordinamento o registrazione della volonta' su supporto durevole.
 
                              Art. 13.
 
                    Trasmissione dei dati a terzi
 
    1. I dati raccolti o trattati per finalita'  di  telemarketing  e
teleselling non  possono  essere  comunicati  dagli  aderenti,  salvo
quanto previsto al successivo comma 2.
    2. La trasmissione di dati  personali  da  un  aderente  a  terzi
autonomi titolari  ai  fini  dello  svolgimento  delle  loro  proprie
attivita' promozionali puo' considerarsi lecita solo in  presenza  di
un idoneo consenso dell'interessato per questa  specifica  finalita',
ferma restando l'applicazione della disciplina relativa  al  registro
pubblico delle  opposizioni  ivi  incluso  quanto  previsto  per  gli
elenchi telefonici. In caso di interessati a  cui  l'informativa  sia
stata  fornita  esclusivamente  per  via  telefonica,  la   eventuale
modifica dell'informativa puo' essere notificata anche con SMS con il
link alla nuova informativa.
    3. I titolari aderenti al presente  Codice  di  condotta  possono
adempiere all'obbligo disposto dall'art. 1, comma 8, della  legge  11
gennaio 2018, n. 5, tramite pubblicazione nel  proprio  sito  web  di
apposita lista aggiornata contenente gli  estremi  identificativi  di
tutte  le  terze  parti,  agenti  quali  autonomi  titolari,  a   cui
l'aderente abbia comunicato  le  numerazioni  telefoniche  rilevanti,
purche' dell'esistenza di tale lista sia in  qualunque  modo  fornita
evidenza all'interessato nell'informativa rilasciata al momento della
raccolta dei dati e del consenso rilevante, oltre che in occasione di
ogni  successiva  comunicazione  promozionale   svolta   direttamente
dall'aderente verso l'interessato.
Sezione IV
Misure a garanzia del corretto trattamento della «filiera»

 
                              Art. 14.
 
                      Controllo della «filiera»
 
    1. Oltre a quanto espressamente gia'  previsto  dal  regolamento,
dal  Codice  e  dalle  altre  disposizioni  del  presente  Codice  di
condotta, gli aderenti e i soggetti operanti per conto di  essi  sono
tenuti al  rispetto  delle  seguenti  misure  volte  a  garantire  la
correttezza e legittimita' dei trattamenti svolti nella «filiera» del
telemarketing; in particolare:
      a)  ciascun  aderente  verifica  il  possesso   dei   requisiti
dichiarati   dall'affidatario   del   servizio   mediante    verifica
documentale  e/o  ispezione  interna,  con  frequenza  idonea  e  con
modalita' e strumenti adeguati  alla  situazione  di  fatto,  tenendo
traccia  delle  motivazioni  delle  scelte  effettuate  in   apposito
documento;
      b) gli aderenti al presente Codice di  condotta  si  impegnano,
anche mediante inserimento di idonea previsione  nell'atto  giuridico
vincolante che disciplina i trattamenti da parte del responsabile, di
cui all'art. 28, par. 3, del regolamento a:
        i. consentire al titolare di verificare  in  affiancamento  a
tecnici del responsabile, in sede di verifica o ispezione interna, il
rispetto delle misure di sicurezza previste per  il  trattamento  dei
dati affidati in outsourcing e trattati mediante i sistemi fisici  ed
informatici dell'affidatario del servizio (nell'accezione piu'  ampia
di cui all'art. 4, par. 1, n. 2 del regolamento);
        ii. implementare  gli  standard  garantiti  in  prima  nomina
tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione,  nonche'
nella durata e del contesto del trattamento delegato;
        iii. vietare l'affidamento delle  attivita'  delegate  a  sub
responsabili,  salva   l'espressa   autorizzazione   da   parte   del
committente/titolare del trattamento, che potra' essere concessa solo
per soggetti che  garantiscano  i  medesimi  standard  richiesti  dal
presente Codice di condotta per i responsabili del trattamento.
    2.  Il  titolare  garantisce,  anche   grazie   alla   necessaria
cooperazione da parte dei propri  responsabili  del  trattamento,  il
pieno, puntuale e costante controllo dell'intera filiera di  soggetti
comunque coinvolti in qualunque fase  preparatoria  o  di  esecuzione
della campagna promozionale. In tale prospettiva:
      a)  i  committenti  pongono  in  essere  procedure  e/o  misure
tecniche volte a favorire il perfezionamento  di  contratti  con  gli
interessati  verso  cui  siano  stati  svolti  contatti  commerciali,
direttamente da parte del committente o da  fornitori  per  conto  di
quest'ultimo, purche' tutte le relative operazioni siano svolte  alle
condizioni e secondo le modalita' stabilite dalla  vigente  normativa
in materia di protezione dei dati personali e dal presente Codice  di
condotta; in particolare, qualora l'interessato accetti una  proposta
di contratto in occasione di contatto commerciale, il committente  e'
tenuto a garantire la  tracciabilita'  del  contratto  rispetto  alla
numerazione contattata e al nominativo del fornitore ha  eseguito  il
contatto;
      b) i committenti, che ricevano dai fornitori  contrattualizzati
l'indicazione di contratti perfezionati  nel  corso  delle  attivita'
promozionali svolte da questi ultimi in qualita' di responsabili  del
trattamento,  adottano  soluzioni  tecnologiche  che  consentano   la
stipula a distanza  e  l'adozione  di  sistemi  tecnologici  volte  a
garantire  la  sicurezza  e  certezza   delle   relative   operazioni
contrattuali;
      c) in particolare, nel caso di contratti perfezionati per mezzo
dei servizi forniti da agenzie che operino direttamente in presenza e
con modalita' di  sottoscrizione  non  elettroniche  (c.d.  contratti
cartacei), i  committenti,  nell'ambito  delle  misure  previste  dai
periodi precedenti, adottano soluzioni organizzative e  tecniche  che
garantiscano  la  corretta  e   specifica   acquisizione   dei   dati
identificativi  del   cliente;   dell'indicazione   del   committente
medesimo; della data e del tipo di  offerta;  della  ragione  sociale
dell'agenzia  incaricata;  nonche'  l'utilizzo  dei  dati   acquisiti
esclusivamente per quell'operazione, impedendo qualsiasi possibilita'
di illegittimo riutilizzo.
    3. I committenti garantiscono che  gli  accordi  che  regolano  i
rapporti commerciali con  i  fornitori  richiamano  gli  obblighi  di
controllo e collaborazione derivanti dal presente Codice di  condotta
e prevedono meccanismi di risoluzione  e/o  altra  misura  negoziale,
anche sotto forma di penale, idonea a scoraggiare pratiche  contrarie
a quanto ivi previsto.
 
                              Art. 15.
 
                Data quality - trattamenti consentiti
 
    1. I trattamenti nell'ambito delle verifiche della  data  quality
possono essere svolti da parte dei titolari, anche grazie al supporto
di  fornitori,  in  virtu'  di  un'idonea  base  giuridica  ai  sensi
dell'art. 6 del regolamento, nei limiti stabiliti al successivo comma
2.
    2. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  al  presente  Codice  di
condotta,  il  titolare  puo'  avvalersi  di  sistemi   e   strumenti
automatizzati di raccolta dei dati, purche' impostati in maniera tale
da eseguire unicamente la correzione dei dati inesatti presenti nelle
liste caricate da parte del titolare; tale  trattamento  deve  essere
riferito esclusivamente  a  dati  della  medesima  tipologia/qualita'
fornita dall'utente e puo' essere effettuato solo  nei  casi  in  cui
tale ricorso a dati non  forniti  direttamente  dall'interessato  sia
indispensabile  per  l'esclusivo  scopo  di  adottare  politiche   di
garanzia dell'esattezza delle informazioni raccolte.
    3. Dall'attivita' di data quality va tenuta distinta l'eventuale,
diversa, attivita' di arricchimento dei dati, che deve prevedere  una
valutazione  preliminare  della  finalita'  della  stessa   e   della
necessita' effettiva della realizzazione di tali trattamenti, al fine
di garantire in modo comprovabile  che  le  azioni  poste  in  essere
abbiano adeguata base  giuridica  e  rispettino  i  principi  di  cui
all'art. 5 del regolamento.
    4. Il titolare conserva per cinque anni  il  file  o  tabella  di
confronto prodotto dai sistemi automatizzati eventualmente impiegati,
cosi' da poterlo fornire al Garante, in caso di specifica richiesta.
 
                              Art. 16.
 
                Controllo dell'origine del contratto
 
    1. I titolari del trattamento  adottano  procedure  organizzative
e/o    tecniche    finalizzate    a    comprovare    che    i    dati
dell'interessato/contraente/utente siano stati acquisiti nel rispetto
dei  principi  di  cui  all'art.  5,  par.  1,  del  regolamento;  in
particolare, tenuto conto del principio di proporzionalita', mediante
misure by default,  gli  stessi  implementano  nei  sistemi  apposite
procedure che individuino  le  campagne  promozionali,  le  liste  di
contatto e gli operatori  coinvolti  in  ogni  contratto  concluso  a
distanza  e  siano  in  grado  di  comprovare  la  correttezza  delle
informazioni  di   cui   sopra.   Tali   procedure   impediscono   la
registrazione di contratti dei quali  le  predette  informazioni  non
siano rinvenibili. In caso di registrazione di contratti  a  distanza
privi delle predette informazioni,  si  applica  quanto  previsto  ai
sensi del successivo comma 6.
    2. Gli aderenti al presente Codice  di  condotta  assicurano  che
tutta la filiera tratti i dati esclusivamente sulla base di un idoneo
consenso al trattamento per finalita' di telemarketing e  teleselling
che sia chiaramente  distinto  dalla  manifestazione  della  volonta'
negoziale.
    3. I committenti,  monitorano  nei  modi  indicati  nel  presente
Codice  di  condotta  la  correttezza  delle  attivita'  di  contatto
delegate  anche  ponendo  in  essere  attivita'  di  controllo  della
qualita'/legittimita'  delle  chiamate,  nonche'  di  verifiche   tra
contraenti contattati, liste di contatto e contratti attivati.
    4. Le attivita' di cui sopra possono essere  effettuate  anche  a
campione,   purche'   in   misura   quantitativamente   proporzionata
all'attivita'  svolta,   anche   tramite   l'eventuale   ausilio   di
questionari qualora coinvolgano il cliente.
    5.  Nell'effettuare  l'attivita'  di  controllo  di  qualita',  i
titolari del trattamento privilegiano l'utilizzo di  metodologie  non
invasive per il personale predisposto all'attivita' di contatto, come
ad esempio questionari di gradimento somministrati ai  contraenti  al
termine della chiamata o misure che  garantiscano  il  controllo  tra
liste affidate, numerazioni contattate e contratti attivati.
    6.  Il  committente  sviluppa  i  propri  processi  affinche'   i
contratti stipulati a seguito di attivita' di  teleselling  avvengano
in presenza di un inequivocabile  consenso  al  contatto  originario,
salvi i casi ricadenti nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  130,
comma 3-bis del Codice. In sede di prima  applicazione  del  presente
Codice di condotta e ad esclusiva tutela dell'interessato, nel caso a
seguito dei controlli emergano contratti per i quali risulti  viziato
il primo  contatto,  detti  contratti  possono  continuare  ad  avere
esecuzione purche' il committente informi l'interessato  dell'origine
viziata del  contratto  e  che  lo  stesso  interessato  confermi  la
volonta' di volerlo mantenere, fatti salvi i casi residuali in cui il
cliente non dia  seguito  a  comprovati  tentativi  di  contatto  del
committente. Il committente,  con  cadenza  regolare,  non  inferiore
a tre mesi, da definire nell'ambito dell'organismo di monitoraggio di
cui al successivo  art.  18,  fornisce  il  numero  di  contratti  in
violazione rispetto al numero totale del campione controllato e/o  in
percentuale secondo tale  procedura;  tali  dati  sono  trasmessi  al
Garante. Resta ferma l'applicabilita' dei poteri  correttivi  di  cui
all'art. 58 del regolamento, nonche'  delle  responsabilita'  di  cui
agli articoli 82, 83 e 84 del regolamento.
    7. Il contratto con l'affidatario del servizio deve espressamente
prevedere un  meccanismo  sanzionatorio,  sotto  forma  di  penale  e
mancata corresponsione o annullamento  della  provvigione,  per  ogni
contratto predisposto in  assenza  di  un  contatto  legittimo.  Tale
ipotesi di misura sanzionatoria deve  essere  espressamente  prevista
anche laddove l'interessato  confermi  l'interesse  al  contratto  ma
risulti  illegittimo  il  contatto  effettuato  dall'affidatario  del
servizio. Le penali  imposte  dovranno  essere  parametrate  rispetto
all'entita'  delle  provvigioni  ed  alla  percentuale  di  contratti
sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio  pari
al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in
ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma  la  possibilita'  del
committente di risolvere il contratto,  nonche'  di  prevedere  altre
tipologie di penali, ad esempio, importi  percentuali  rispetto  alle
commissioni previste.
    8. I titolari del trattamento pongono altresi' in  essere  misure
organizzative, contrattuali o tecnologiche efficaci nel garantire che
gli  affidatari  delegati  al  trattamento  cancellino  le  liste  di
contatto una volta esaurita la campagna delegata.
 
                              Art. 17.
 
                      Fornitori plurimandatari
 
    1. Ove le attivita' di telemarketing/teleselling con  conclusione
del contratto  a  distanza  vengano  effettuate  per  il  tramite  di
fornitori plurimandatari, i titolari del trattamento garantiscono che
tali soggetti, oltre a sottostare a tutte  le  prescrizioni  previste
per gli affidatari dei servizi nel  presente  Codice  di  condotta  e
ferma restando la propria  autonomia  imprenditoriale,  effettuino  i
contatti adottando misure di separazione logiche  degli  ambienti  di
lavoro, affinche' il  personale  non  possa  gestire  simultaneamente
liste di contatti per piu' committenti in violazione delle istruzioni
ricevute  e  in  violazione  del  presente  Codice  di  condotta.  Al
personale viene richiesto il possesso di requisiti  di  preparazione,
opportunamente documentati tramite  esito  di  formazione  anche  con
riferimento al presente Codice di condotta.
 
                              Art. 18.
 
                      Organismo di monitoraggio
 
    1. Fatti salvi i compiti e i  poteri  del  Garante  di  cui  agli
articoli 56 - 58 del regolamento, il rispetto del presente Codice  di
condotta da parte degli aderenti e' garantito da  apposito  organismo
di  monitoraggio  (di  seguito  «OdM»  o  «Organismo»,  costituito  e
accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento.
    2.  L'OdM  e'  esterno  all'organizzazione   delle   associazioni
promotrici ed e' composto da un numero di nove componenti, incluso il
presidente.  I  componenti  dell'OdM,  selezionati  tra  soggetti  in
possesso di comprovata esperienza in materia di protezione  dei  dati
personali, con particolare riguardo al settore del marketing, e nello
svolgimento  di  compiti  di  vigilanza  e  controllo,   nonche'   di
approfondita conoscenza dei mercati, delle filiere e delle  categorie
interessati dal presente Codice di condotta, sono  individuati  sulla
base delle candidature presentate dalle  associazioni  promotrici.  I
componenti dell'OdM garantiscono e  mantengono  per  l'intera  durata
dell'incarico i necessari requisiti  di  onorabilita',  indipendenza,
imparzialita'  e  competenza.  L'incarico  del   presidente   e   dei
componenti ha durata quinquennale, non  rinnovabile.  Con  almeno tre
mesi di anticipo rispetto alla  scadenza  del  mandato  dell'OdM,  le
associazioni promotrici provvederanno a  richiedere  l'accreditamento
dell'organismo nella nuova composizione.
    3. Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialita' dei
componenti  dell'OdM,  evitando  qualsiasi  forma  di   interferenza,
condizionamento o conflitto di  interessi,  l'organismo  nel  proprio
complesso e i singoli componenti  dello  stesso,  non  devono  subire
alcuna ingerenza nell'esercizio  delle  proprie  attivita'  da  parte
degli aderenti al presente  Codice  di  condotta.  Nello  svolgimento
delle  proprie  funzioni  di  controllo,  inoltre,  l'OdM  non  sara'
soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma  di  controllo,
vigilanza o potere gerarchico da parte degli aderenti e adottera'  le
proprie decisioni senza che  alcuno  di  essi  possa  in  alcun  modo
sindacarle.
    4.  Le  attivita'  dell'OdM,  debitamente  rendicontate,  saranno
finanziate da parte di ciascuno degli aderenti al presente Codice  di
condotta, mediante il pagamento  di  quote  stabilite  e  annualmente
aggiornate dall'OdM, previa  consultazione  degli  aderenti,  secondo
criteri di economicita' ed efficienza, tenendo conto delle dimensioni
e delle modalita' organizzative degli aderenti.
    5. Spetta all'OdM:
      a) garantire il rispetto del presente  Codice  di  condotta  da
parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute
opportune, ivi inclusi controlli, sia in remoto che  presso  la  sede
degli  aderenti,  i  quali  saranno  tenuti  a  prestare  la  massima
collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita';
      b) fornire al Garante e  agli  aderenti  resoconti  riassuntivi
periodici,  con  cadenza  almeno  annuale,  relativi  alle  attivita'
svolte, ivi inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
      c) mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza  annuale,
una rendicontazione economica inerente alle  attivita'  svolte,  alle
spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
      d) fornire  periodicamente,  con  cadenza  almeno  annuale,  al
Garante, alle associazioni promotrici e  agli  aderenti  informazioni
sul funzionamento del presente Codice di condotta, specie quelle  che
evidenziano la necessita' di apportarvi modifiche.
    6. L'OdM ha, altresi', facolta' di:
      a) proporre linee di indirizzo per la gestione e la risoluzione
di contestazioni insorte tra aderenti ed interessati, e tra aderenti,
esclusivamente relativa a violazioni e/o  modalita'  applicative  del
presente Codice di condotta;
      b) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro  tecnici  per
l'individuazione  di  soluzioni   tecnologiche   di   supporto   allo
svolgimento delle attivita' di telemarketing e teleselling;
      c) promuovere uniforme interpretazione del presente  Codice  di
condotta,  adottando  all'occorrenza   apposite   linee   guida   e/o
suggerendo opportune best practice.
    7. Tenuto conto del funzionamento del presente Codice di condotta
e previa consultazione  degli  aderenti,  l'OdM  puo'  adottare  ogni
iniziativa funzionale a garantire il rispetto del presente Codice  di
condotta, compresa la gestione dei reclami eventualmente insorti  tra
aderenti ed interessati, e tra aderenti, relativamente  a  violazioni
e/o modalita' applicative del presente Codice di condotta.  Resta  in
ogni caso salvo il diritto dell'interessato a presentare  un  reclamo
al Garante e/o ad avviare procedure giudiziali di tutela  dei  propri
diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento.
    8. L'OdM adotta un regolamento interno che puo' disciplinare:
      a) le cause di cessazione dell'incarico del  presidente  e  dei
componenti;
      b) i tempi e  le  modalita'  per  reintegrare  la  composizione
dell'OdM a nove membri nel  caso  di  decadenza  o  cessazione  della
carica di uno o piu' componenti, per  qualsiasi  ragione,  nel  corso
della naturale durata del mandato;
      c) i quorum deliberativi e costitutivi dell'OdM;
      d) la procedura per l'adesione al presente Codice di  condotta,
nonche' le cause di revoca o sospensione temporanea dell'adesione;
      e) il protocollo di collaborazione  per  lo  svolgimento  delle
verifiche e dei controlli svolti dall'OdM;
      f) le procedure di conferimento incarichi a soggetti terzi.
    9. A parziale deroga di quanto previsto al precedente comma 2, la
durata del primo organismo di  monitoraggio  accreditato  e'  di  tre
anni, non rinnovabile.
Sezione V
Disposizioni transitorie e finali

 
                              Art. 19.
 
        Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali
 
    1. Le disposizioni di cui  al  presente  Codice  di  condotta  si
applicano ai suoi aderenti; questi ultimi sono  tenuti  a  prevederne
l'applicazione, compresi se del  caso  la  vigilanza  dell'OdM  e  il
pagamento dei conseguenti oneri, per via negoziale nei rapporti con i
fornitori o i committenti che non vi aderiscano.
    2.  L'adesione  al  presente  Codice  di  condotta  e'  richiesta
mediante istanza all'Organismo di monitoraggio  che,  entro  quindici
giorni  dalla  sua   ricezione,   comunica   all'istante   l'avvenuto
inserimento nell'apposito elenco degli aderenti.
    3. Il presente Codice di condotta e' approvato in data 21  luglio
2022 e viene sottoposto a procedura  di  consultazione  pubblica.  Il
medesimo Codice di condotta verra' eventualmente rivisto in base agli
esiti  di  detta  consultazione  e  sottoposto  all'approvazione  del
Collegio del Garante.
    4. Il Codice di  condotta  eventualmente  rivisto  ai  sensi  del
precedente comma entrera' in vigore, previo accreditamento  dell'OdM,
ai sensi dell'art. 41 del regolamento, quindici giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
    5. Le misure necessarie per l'applicazione del presente Codice di
condotta sono adottate dai soggetti aderenti entro il termine  di sei
mesi dall'entrata in vigore del Codice di condotta.
    6. Le Associazioni promotrici possono  promuovere  il  riesame  e
l'eventuale  modifica  dello  stesso,  anche  alla  luce  di  novita'
normative, delle prassi applicative del  regolamento,  del  progresso
tecnologico  o  dell'esperienza  acquisita  nella  sua  applicazione,
sottoponendo le proposte di modifica all'approvazione del Garante  ai
sensi dell'art. 40 del regolamento.

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